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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36467/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Caterina Canu Presidente Relatore dott. Francesca Savignano Giudice dott. Roberta Sperati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36467/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPA DE Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e (CF: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
con il patrocinio congiunto degli avv.ti e Francesco Scarpa, CodiceFiscale_2 Parte_1 elettivamente domiciliati in Salerno, Via F. Pinto n. 72 presso il difensore avv. Francesco Scarpa RICORRENTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
FERRANTE FABIO, elettivamente domiciliata in VIA ALBERICO ALBRICCI, 9 20122 MILANO presso il difensore avv. FERRANTE FABIO
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 56 l. 392/1978
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Con ricorso ex artt. 56 c.3 l. 392/1978 e 6 c.4 e 5 l. 431/1998 e Parte_1 CP_1
adivano il Tribunale di Milano esponendo:
[...]
di aver ricevuto notifica di intimazione di sfratto per morosità e, in subordine, licenza per finita locazione ad istanza di in relazione all'immobile sito in Milano, viale Controparte_3
Umbria 76; che all'udienza del 9 maggio 2024 del relativo giudizio, avevano richiesto la concessione del termine di grazia, che veniva concesso, ed avevano altresì rilevato che non aveva ricevuto Controparte_1
regolare disdetta;
che, in difetto di pagamento, con ordinanza del 26.9.2024, il Tribunale di Milano convalidava lo sfratto per morosità, fissando per l'esecuzione la data del 26/10/2024, riservandosi di emettere separato decreto ingiuntivo per i canoni non pagati;
di essere, rispettivamente, un pensionato pubblico, esercente occasionalmente Parte_1
l'attività legale solo per le questioni personali, e una casalinga, peraltro in Controparte_1
precario stato di salute, in quanto affetta da grave mancanza di equilibrio per cause in corso di accertamento e costretta a letto o su sedia a rotelle per ulteriore aggravamento negli ultimi quindici giorni;
invocavano poi la notoria difficoltà di reperire alloggi adeguati a prezzi ragionevoli a
Milano in tempi brevi, senza contare le spese elevate di trasloco e mediazione, nonché di cauzione;
di star tentando di trovare un accordo con la controparte e di aver richiesto concessione del termine di grazia in quanto ritenevano in buona fede di poter sanare la posizione debitoria, facendo soprattutto affidamento, forse ingenuamente, su un consistente rimborso Irpef atteso da fin troppo tempo dal dr. Pt_1
di aver tentato di reperire un nuovo alloggio, ma che la ricerca si era resa difficile in quanto la scadenza del termine (9 agosto) corrispondeva al pieno del periodo feriale;
Ciò premesso, chiedevano disporsi il differimento della data di inizio di esecuzione nella misura di sei mesi, previa sospensione urgente del provvedimento di esecuzione.
Si costituiva la resistente eccependo: che agli intimati era stato concesso termine di grazia di giorni 90 per procedere al pagamento, senza che questi vi provvedessero;
che, nonostante la volontà, manifestata verbalmente, dai conduttori di trovare una soluzione, non sono mai seguite trattative effettive condotte con serietà;
pagina 2 di 5 che, in mancanza di spontaneo rilascio dell'immobile alla data fissata, aveva provveduto alla notifica dell'ordinanza di convalida in forma esecutiva, unitamente al precetto di rilascio ed aveva poi anche notificato preavviso di sloggio ex art. 608 c.p.c., in seguito al quale era stato fissato il primo accesso all'immobile occupato, per la data del 30/01/2025.
Concludevano chiedendo venisse pronunciata declaratoria di inammissibilità della domanda avversaria, per fondarsi su di una norma – l'art. 6 L. n. 431/1998 - inapplicabile al caso di specie, trattandosi di disciplina transitoria che aveva da tempo cessato i suoi effetti e comunque di portata oggettiva limitata;
rilevavano, comunque, l'infondatezza della domanda, in assenza dei gravi motivi legittimanti il rinvio dell'esecuzione, che comunque non potevano considerarsi sopravvenuti rispetto al termine iniziale fissato nell'ordinanza di convalida, fermo restando che mai i ricorrenti avevano chiesto un differimento in sede di convalida.
All'udienza del 19 dicembre 2024 le parti si riportavano ai rispettivi atti.
I ricorrenti dichiaravano di poter sanare la morosità nel mese di gennaio e producevano ulteriore documentazione medica di;
la Compagnia non si opponeva alla produzione. Controparte_1
Il Tribunale, a seguito di discussione orale, all'udienza del 19.12.2024, si è riservato. A scioglimento della riserva, ha fissato per la discussione l'udienza del 20.2.2025: In detta udienza, sostituita da note scritte, dopo la discussione effettuata tramite il deposito di note, la causa è stata decisa mediante lettura della sentenza.
Il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito esposti.
Va innanzitutto evidenziato che l'art. 6 l. 431/1998 risulta inapplicabile al caso di specie, atteso che, come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza 482/2000, esso “si caratterizza per la limitazione temporale e spaziale dei suoi effetti, poiché contiene disposizioni evidentemente volte a regolare e a definire situazioni sorte nel vigore della precedente normativa e a circoscrivere il proprio ambito di operatività a comuni ad alta tensione abitativa”.
In termini si è espressa la Suprema Corte rilevando che: “In tema di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, la possibilità di ottenere dal giudice la fissazione di una nuova data dell'esecuzione, riconosciuta al conduttore dall'art. 6, comma 4, l. 9 dicembre 1998 n. 431, si riferisce ai soli provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della detta legge, e cioè entro il 27 giugno 1999.” (cfr. Cass.
11961/2010). Essa è quindi applicabile soltanto ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 431/1998.
pagina 3 di 5 Nel caso di specie, essendo il contratto in esame un contratto stipulato il 23.06.2016 e quindi nel vigore della nuova disciplina introdotta con l. 431/1998, il richiamo alla predetta norma risulta del tutto inconferente, trattandosi - come detto- di norma transitoria volta e regolare le sorti delle procedure esecutive concernenti contratti stipulati sulla base della previgente normativa.
Quanto invece alla domanda volta ad ottenere il differimento dell'esecuzione di sei mesi, ai sensi dell'art. 56 c.1 392/1978, si rileva che l'art. 56 l. n. 392/1978 così stabilisce: “Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento”.
Nel caso di specie, è provato in atti che la ricorrente ha dei problemi di Controparte_1
salute, ma tale condizione non è sufficiente al fine di disporre un termine di esecuzione di sei mesi dalla data odierna. Anche il fatto che il ricorrente sia un pensionato pubblico non rappresenta un evento sopravvenuto tale da giustificare una diversa indicazione del termine di esecuzione, tenuto anche conto che le ragioni addotte dai ricorrenti non risultano essere sopraggiunte rispetto al provvedimento di convalida. Inoltre, all'udienza del 9 maggio 2024 del relativo giudizio, le parti intimate avevano richiesto la concessione del termine di grazia di gg. 90, che veniva concesso, e, in difetto di pagamento, con ordinanza del 26.9.2024, il Tribunale di Milano convalidava lo sfratto per morosità, fissando per l'esecuzione la data del 26/10/2024. Pertanto, rispetto alla prima udienza di convalida, hanno potuto godere nell'alloggio per oltre 5 mesi, essendo anche alla data odierna trascorsi circa 5 mesi dalla data di emissione del provvedimento di convalida. Con ciò, di fatto, sono trascorsi circa 10 mesi dall'udienza del 9.5.2024, pari quasi al termine di mesi 12 dalla data della prima udienza, nonostante il fatto che, come dichiarato dalla resistente, controparte è morosa e la Proprietà ha richiesto e ottenuto contestuale decreto ingiuntivo, non opposto da controparte e divenuto definitivo, non essendo stato neanche allegato dai ricorrenti che la morosità che si era chiesto di poter sanare sia stata anche solo in parte sanata.
In ogni caso, il termine che può essere concesso va fatto decorrere dalla data di emissione del provvedimento di convalida (26.9.2024) a norma dell'art. 56 c.1 predetto, il quale testualmente prevede: “(…) il giudice (…) fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento”.
Pertanto, in parziale accogliento del ricorso, il nuovo termine di esecuzione per il rilascio può essere fissato al 20/03/2025, rientrante nel termine massimo di sei mesi.
pagina 4 di 5 Detto termine, oltre ad essere, come già precisato, prossimo a quello massimo concedibile ai ricorrenti ai sensi della normativa di riferimento, appare bilanciato con gli interessi della resistente.
Le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Fissa la data del 20/032025 per l'esecuzione del rilascio dell'immobile sito in Milano, viale Umbria 76 da parte di da e;
Parte_1 Controparte_1
compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio in data 20 /2/2025
Il Presidente relatore
Caterina Canu
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Caterina Canu Presidente Relatore dott. Francesca Savignano Giudice dott. Roberta Sperati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36467/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPA DE Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e (CF: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
con il patrocinio congiunto degli avv.ti e Francesco Scarpa, CodiceFiscale_2 Parte_1 elettivamente domiciliati in Salerno, Via F. Pinto n. 72 presso il difensore avv. Francesco Scarpa RICORRENTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
FERRANTE FABIO, elettivamente domiciliata in VIA ALBERICO ALBRICCI, 9 20122 MILANO presso il difensore avv. FERRANTE FABIO
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 56 l. 392/1978
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Con ricorso ex artt. 56 c.3 l. 392/1978 e 6 c.4 e 5 l. 431/1998 e Parte_1 CP_1
adivano il Tribunale di Milano esponendo:
[...]
di aver ricevuto notifica di intimazione di sfratto per morosità e, in subordine, licenza per finita locazione ad istanza di in relazione all'immobile sito in Milano, viale Controparte_3
Umbria 76; che all'udienza del 9 maggio 2024 del relativo giudizio, avevano richiesto la concessione del termine di grazia, che veniva concesso, ed avevano altresì rilevato che non aveva ricevuto Controparte_1
regolare disdetta;
che, in difetto di pagamento, con ordinanza del 26.9.2024, il Tribunale di Milano convalidava lo sfratto per morosità, fissando per l'esecuzione la data del 26/10/2024, riservandosi di emettere separato decreto ingiuntivo per i canoni non pagati;
di essere, rispettivamente, un pensionato pubblico, esercente occasionalmente Parte_1
l'attività legale solo per le questioni personali, e una casalinga, peraltro in Controparte_1
precario stato di salute, in quanto affetta da grave mancanza di equilibrio per cause in corso di accertamento e costretta a letto o su sedia a rotelle per ulteriore aggravamento negli ultimi quindici giorni;
invocavano poi la notoria difficoltà di reperire alloggi adeguati a prezzi ragionevoli a
Milano in tempi brevi, senza contare le spese elevate di trasloco e mediazione, nonché di cauzione;
di star tentando di trovare un accordo con la controparte e di aver richiesto concessione del termine di grazia in quanto ritenevano in buona fede di poter sanare la posizione debitoria, facendo soprattutto affidamento, forse ingenuamente, su un consistente rimborso Irpef atteso da fin troppo tempo dal dr. Pt_1
di aver tentato di reperire un nuovo alloggio, ma che la ricerca si era resa difficile in quanto la scadenza del termine (9 agosto) corrispondeva al pieno del periodo feriale;
Ciò premesso, chiedevano disporsi il differimento della data di inizio di esecuzione nella misura di sei mesi, previa sospensione urgente del provvedimento di esecuzione.
Si costituiva la resistente eccependo: che agli intimati era stato concesso termine di grazia di giorni 90 per procedere al pagamento, senza che questi vi provvedessero;
che, nonostante la volontà, manifestata verbalmente, dai conduttori di trovare una soluzione, non sono mai seguite trattative effettive condotte con serietà;
pagina 2 di 5 che, in mancanza di spontaneo rilascio dell'immobile alla data fissata, aveva provveduto alla notifica dell'ordinanza di convalida in forma esecutiva, unitamente al precetto di rilascio ed aveva poi anche notificato preavviso di sloggio ex art. 608 c.p.c., in seguito al quale era stato fissato il primo accesso all'immobile occupato, per la data del 30/01/2025.
Concludevano chiedendo venisse pronunciata declaratoria di inammissibilità della domanda avversaria, per fondarsi su di una norma – l'art. 6 L. n. 431/1998 - inapplicabile al caso di specie, trattandosi di disciplina transitoria che aveva da tempo cessato i suoi effetti e comunque di portata oggettiva limitata;
rilevavano, comunque, l'infondatezza della domanda, in assenza dei gravi motivi legittimanti il rinvio dell'esecuzione, che comunque non potevano considerarsi sopravvenuti rispetto al termine iniziale fissato nell'ordinanza di convalida, fermo restando che mai i ricorrenti avevano chiesto un differimento in sede di convalida.
All'udienza del 19 dicembre 2024 le parti si riportavano ai rispettivi atti.
I ricorrenti dichiaravano di poter sanare la morosità nel mese di gennaio e producevano ulteriore documentazione medica di;
la Compagnia non si opponeva alla produzione. Controparte_1
Il Tribunale, a seguito di discussione orale, all'udienza del 19.12.2024, si è riservato. A scioglimento della riserva, ha fissato per la discussione l'udienza del 20.2.2025: In detta udienza, sostituita da note scritte, dopo la discussione effettuata tramite il deposito di note, la causa è stata decisa mediante lettura della sentenza.
Il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito esposti.
Va innanzitutto evidenziato che l'art. 6 l. 431/1998 risulta inapplicabile al caso di specie, atteso che, come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza 482/2000, esso “si caratterizza per la limitazione temporale e spaziale dei suoi effetti, poiché contiene disposizioni evidentemente volte a regolare e a definire situazioni sorte nel vigore della precedente normativa e a circoscrivere il proprio ambito di operatività a comuni ad alta tensione abitativa”.
In termini si è espressa la Suprema Corte rilevando che: “In tema di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, la possibilità di ottenere dal giudice la fissazione di una nuova data dell'esecuzione, riconosciuta al conduttore dall'art. 6, comma 4, l. 9 dicembre 1998 n. 431, si riferisce ai soli provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della detta legge, e cioè entro il 27 giugno 1999.” (cfr. Cass.
11961/2010). Essa è quindi applicabile soltanto ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 431/1998.
pagina 3 di 5 Nel caso di specie, essendo il contratto in esame un contratto stipulato il 23.06.2016 e quindi nel vigore della nuova disciplina introdotta con l. 431/1998, il richiamo alla predetta norma risulta del tutto inconferente, trattandosi - come detto- di norma transitoria volta e regolare le sorti delle procedure esecutive concernenti contratti stipulati sulla base della previgente normativa.
Quanto invece alla domanda volta ad ottenere il differimento dell'esecuzione di sei mesi, ai sensi dell'art. 56 c.1 392/1978, si rileva che l'art. 56 l. n. 392/1978 così stabilisce: “Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento”.
Nel caso di specie, è provato in atti che la ricorrente ha dei problemi di Controparte_1
salute, ma tale condizione non è sufficiente al fine di disporre un termine di esecuzione di sei mesi dalla data odierna. Anche il fatto che il ricorrente sia un pensionato pubblico non rappresenta un evento sopravvenuto tale da giustificare una diversa indicazione del termine di esecuzione, tenuto anche conto che le ragioni addotte dai ricorrenti non risultano essere sopraggiunte rispetto al provvedimento di convalida. Inoltre, all'udienza del 9 maggio 2024 del relativo giudizio, le parti intimate avevano richiesto la concessione del termine di grazia di gg. 90, che veniva concesso, e, in difetto di pagamento, con ordinanza del 26.9.2024, il Tribunale di Milano convalidava lo sfratto per morosità, fissando per l'esecuzione la data del 26/10/2024. Pertanto, rispetto alla prima udienza di convalida, hanno potuto godere nell'alloggio per oltre 5 mesi, essendo anche alla data odierna trascorsi circa 5 mesi dalla data di emissione del provvedimento di convalida. Con ciò, di fatto, sono trascorsi circa 10 mesi dall'udienza del 9.5.2024, pari quasi al termine di mesi 12 dalla data della prima udienza, nonostante il fatto che, come dichiarato dalla resistente, controparte è morosa e la Proprietà ha richiesto e ottenuto contestuale decreto ingiuntivo, non opposto da controparte e divenuto definitivo, non essendo stato neanche allegato dai ricorrenti che la morosità che si era chiesto di poter sanare sia stata anche solo in parte sanata.
In ogni caso, il termine che può essere concesso va fatto decorrere dalla data di emissione del provvedimento di convalida (26.9.2024) a norma dell'art. 56 c.1 predetto, il quale testualmente prevede: “(…) il giudice (…) fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento”.
Pertanto, in parziale accogliento del ricorso, il nuovo termine di esecuzione per il rilascio può essere fissato al 20/03/2025, rientrante nel termine massimo di sei mesi.
pagina 4 di 5 Detto termine, oltre ad essere, come già precisato, prossimo a quello massimo concedibile ai ricorrenti ai sensi della normativa di riferimento, appare bilanciato con gli interessi della resistente.
Le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Fissa la data del 20/032025 per l'esecuzione del rilascio dell'immobile sito in Milano, viale Umbria 76 da parte di da e;
Parte_1 Controparte_1
compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio in data 20 /2/2025
Il Presidente relatore
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