Art. 1.
Al fine di far fronte alle immediate e indilazionabili esigenze degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, previsti dall' articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800 , in attesa del provvedimento organico sulla nuova disciplina delle attivita' musicali e della conseguente normativa in materia di disavanzi degli stessi enti e istituzioni, sono disposti gli interventi straordinari di cui alla presente legge.
Al fine di far fronte alle immediate e indilazionabili esigenze degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, previsti dall' articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800 , in attesa del provvedimento organico sulla nuova disciplina delle attivita' musicali e della conseguente normativa in materia di disavanzi degli stessi enti e istituzioni, sono disposti gli interventi straordinari di cui alla presente legge.