Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/06/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. . F. De Pietro Presidente CP_1
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 15.4.25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 779/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentati/a/o e difesi/a/o come da mandato in atti dall' Avv. Parte_1
ANNUNZIATA PERROTTA;
APPELLANTE
E
, in persona del p.t., Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso la quale domicilia;
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE n° 1834/23, in atti, con la quale è stata rigettata la sua domanda volta “riconoscere, in termini di punteggio ed ai fini di una migliore collocazione nelle graduatorie terza fascia per i profili professionali interessati per i motivi esposti, l'attribuzione di PUNTI 6 nella graduatoria d'Istituto ed ordinarsi al Controparte_2
di riconoscere e attribuire all'istante il giusto punteggio”.
[...]
Il ricorrente aveva dedotto: di aver conseguito il diploma di Perito Industriale specializzazione
“Elettronica e Telecomunicazioni” nell'anno scolastico 1995/96 presso l'Istituto Superiore di Istruzione Secondaria “A. Volta” di Aversa (CE); di aver prestato il servizio militare di leva dal 18/11/1998 al 15/09/1999 (10 mesi) presso il “I reggimento Trasmissioni Caserma San Barbara Milano”; che con D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 è stata indetta la procedura di aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(A.T.A.) con validità per il triennio scolastico 2021-2024, e di aver presentato rituale domanda di inserimento nelle predette Graduatorie, concorrendo per il profilo di collaboratore scolastico;
di aver appreso con la pubblicazione delle graduatorie definitive che il servizio di leva dichiarato in domanda aveva comportato l'attribuzione di 0,50 punti in luogo dei 6 punti riconosciuti per il servizio militare prestato in costanza di un rapporto di impiego. Lamentando quindi di aver subito un illegittimo svantaggio rispetto a coloro che hanno prestato il servizio militare in costanza di nomina, ha chiesto, previa disapplicazione in parte qua dell'impugnato DM 50/2021, ha concluso chiedendo il riconoscimento del predetto punteggio ed ordinarsi al di Controparte_2 riconoscere e attribuire all'istante il giusto punteggio. Il primo giudice, con ampia motivazione e richiamando giurisprudenza in materia ha ritenuto l'infondatezza della domanda.
Si è costituito il che ha chiesto il rigetto del gravame. CP_2
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di parte appellante, la causa è stata decisa, all'esito dell'udienza, secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.. L'appello non può trovare accoglimento. E'del tutto pacifico che nel caso di specie il servizio militare sia stato prestato non in costanza di rapporto tra il 1998 e il 1999, dopo aver conseguito il diploma. Il punteggio rettificato e di cui qui si discute riguarda il triennio 2021/22- 2022/23- 2023/24.
Va detto che questa Corte di merito deve tener conto del più recente orientamento della Cassazione in materia, discostandosi consapevolmente da quanto precedentemente già deciso in altre analoghe controversie, sia pur in diversa composizione collegiale, quando ancora in subiecta materia vi era contrasto nella giurisprudenza.
La questione di diritto sottesa alla risoluzione della presente fattispecie, infatti, è stata di recente risolta dalla Suprema Corte con orientamento che può dirsi consolidato ed a cui questa corte di merito intende dare seguito ( cfr, Cass. N. 22429/24 e Cass. n.13705/ 2025). Il giudice di legittimità ha valorizzato – escludendo che nella diversa attribuzione di punteggi vi siano profili di illegittimità- la diversità delle situazioni di fatto e di diritto che vengono in rilievo caso di servizio militare prestato in costanza di rapporto o meno. Ha, invero, ritenuto la Suprema Corte che “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto.” ( così Cassazione civile sez. lav., 08/08/2024, n.22429). Ha spiegato il Giudice di legittimità con illuminante motivazione che “….. Il tema di causa …riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che:- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella
Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre
P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei
"servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del
2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, D.Lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse - obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in "ferma" (art. 1014, co. 1, D.Lgs. n. 66 del 2010,
Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo
D.Lgs.) e ora, in esito al D.L. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del D.Lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile "universale". Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria "generale", non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica. 10. In definitiva, il ricorso va accolto ed essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, non sono necessari altri accertamenti in fatto, sicché può definirsi la causa con la decisione di merito, nel senso del rigetto dell'originaria domanda del ricorrente. A tale decisione va fatta seguire la compensazione delle spese dell'intero processo, essendo notori i contrasti giurisprudenziali sul tema e venendo quest'ultimo per la prima volta affrontato in sede di legittimità…” A tale motivazione la corte adita presta ossequio facendola propria ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc.
Si deve pertanto concludere per la correttezza dell'operato dell'amministrazione.
L'appello va dunque rigettato essendo stato correttamente attrbuioto al ricorrente il minor punteggio per il servizio prestato non in costanza di rapporto.
Possono essere compensate le spese di lite del grado in ragione della complessità della materia trattata e dei contrasti nelle pronounce come richiamati anche dalla Suprema Corte.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Compensa le spese;
• dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Così è deciso in Napoli all'esito dell'udienza cartolare del 15.4.25 Il Consigliere est. Il Presidente