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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/11/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La corte di appello di Catanzaro sezione prima civile così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari consigliere ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 835/2023 RGAC vertente
Tra dott. rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Lisa Ferraro Parte_1
e dall'avv. Francesca Ambrosio presso il cui studio sito a Cosenza, via
AC NI 132/A, è elettivamente domiciliato;
appellante e
avv. IA NO del foro di Cosenza, residente in [...]alla via A.
De Gasperi n. 4, difesa da se stessa e rappresentata e difesa dall'avv. Ilario
Sestito, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito a
Soverato, corso Umberto n. 225; appellata nonché
La società con sede in Cosenza alla Via Mari n. 1/C; Controparte_1
appellata non costituita
Conclusioni
Per l'appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza eccezione e conclusione, in via preliminare, accogliere l'istanza di sospensione cautelare formulata dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 741/2023 del Tribunale di Cosenza pubblicata il 27.04.2023, notificata in data 04.05.2023, in ragione della sussistenza dei dedotti fumus boni iuris e periculum in mora.
ANCORA:
NEL MERITO: Voglia la Corte di Appello adìta contrariis reiectiis,
-riformare la sentenza di primo grado e accertare e dichiarare l'estraneità del dott. dai fatti di causa;
Parte_1
-accertare e dichiarare che il dott. non è obbligato in alcun Parte_1
modo al risarcimento dei danni ex adverso richiesto;
-il tutto con condanna dell'Avv. NO alla rifusione delle spese giudiziarie del doppio grado di giudizio, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15 %) CPA ed IVA, come da legge, con clausola di anticipazione al sottoscrivente procuratore in funzione anticipatoria”.
Per l'appellata avv. IA NO: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: -in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione ex art. 283 cpc perché infondata e manifestamente inammissibile per i motivi dedotti e soprattutto perché sarebbe comunque inutiliter data in quanto la sentenza appellata è stata eseguita dalla parte soccombente;
-ancora in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile per violazione dell'art. 342 cpc capi n. 1, 2 e 3 (nuova formulazione) ed ancora per assoluta genericità dei motivi;
-nel merito, voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare in toto l'appello e per l'effetto confermare la sentenza n. 741/2023
(Rg. N. 4698/2019) emessa dal Tribunale di Cosenza, dott.ssa A.
Guaglianone, per tutti i motivi dedotti in atti di cui si chiede l'integrale accoglimento. Con vittoria di spese e competenze.”
In fatto ed in diritto
L'avv. IA NO, con atto notificato in data 12.11.2019, ha proposto un'azione diretta all'accertamento della responsabilità professionale del dott. e della in relazione all'attività di consulenza Parte_1 CP_1
fiscale svolta nell'interesse della parte attrice, nonché alla condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
L'attrice, a sostegno della domanda, ha prospettato che l'inadempimento degli obblighi contrattali era stato reso evidente da alcuni accertamenti effettuati dell'Agenzia delle Entrate di Cosenza e dalla Cassa Forense e che la situazione creatasi la aveva costretta a revocare l'incarico conferito al commercialista, a sanare la propria posizione versando le somme dovute e pagando le sanzioni, a riemettere numerose fatture. Si è costituito il dott. contestando ogni assunto, chiedendo di essere Pt_1
autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice per essere tenuto indenne rispetto alle richieste dell'odierna appellata e proponendo domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c.
Il convenuto, in particolare, ha dedotto la mancata prova del conferimento dell'incarico professionale, dell'errore del professionista nonché del nesso causale tra la presunta attività erronea del professionista ed il danno lamentato. Ha, inoltre, sostenuto che era stata proprio la convenuta società
a svolgere incarichi di erogazione di servizi, elaborazione dati e di CP_1
natura contabile nell'interesse della NO e che, in ogni caso, le sanzioni inflitte, comprensive degli interessi, avrebbero riguardato un omesso versamento della somma dovuta dall'avv. NO all'erario e, di conseguenza, non un'ipotesi di inadempimento contrattuale. Ha aggiunto di non avere alcuna responsabilità in ordine all'errata compilazione dei modelli della Cassa Forense o per la scelta del regime fiscale.
Si era costituita in giudizio la società , eccependo, in Controparte_2
via preliminare, la nullità dell'atto di citazione in quanto riferito alla
[...]
società diversa da quella ritenta responsabile, e contestando le CP_3
richieste avversarie.
Il giudice di primo grado, con sentenza n. 741 del 27.4.2023, ha accertato la responsabilità dei convenuti, condannandoli al risarcimento dei danni.
Avverso detta decisione ha proposto appello il dott. con atto notificato Pt_1
in data 18.5.2023 all'avv. NO ed alla società . Controparte_2
La prima si è costituita resistendo al gravame mentre la CP_2
, è rimasta contumace.
[...]
Con ordinanza del 27.5.2023 la causa è stata trattenuta in decisione. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della CP_2
, non costituitasi ancorché regolarmente citata.
[...]
Sempre preliminarmente occorre sgombrare il campo da una serie di equivoci creati dalle modalità con cui le parti e il primo giudice hanno indicato, con singolare disinvoltura, quale soggetto coinvolto nel processo, due società distinte ancorché facenti capo agli stessi soci: a volte la
[...]
, altre volte la . Controparte_2 Controparte_4
Sul punto occorre osservare:
-che l'atto di citazione dinanzi il tribunale di Cosenza riporta, in epigrafe, quali convenuti il dott. e la indica una responsabilità Pt_1 CP_1
contrattuale degli stessi e viene, a loro notificato, in data 12.11.2019 ma, nelle conclusioni, propone un riferimento alla Controparte_3
-che nel giudizio di I grado si sono costituiti il dott. e la Pt_1 CP_2
-che la sentenza del tribunale riporta, in epigrafe, il nome del dott. e la Pt_1
indicazione della ma, nel contenuto, fa espresso Controparte_3
riferimento (cfr. pagg. 2, 5, 6, 10, 11) al dott. ed alla Pt_1 CP_1
-che l'atto di appello è stato, poi, notificato alla che non si è CP_1
costituita.
Ora, riesaminando il contenuto degli atti prima indicati, non pare possa dubitarsi del fatto che la domanda introduttiva del giudizio era concretamente diretta nei confronti del dott. e della in tal Pt_1 CP_1
senso appare significativo il contenuto della citazione, in cui si fa ripetutamente riferimento a questi soggetti quali responsabili dell'inadempimento contrattuale, nonché la notificazione dell'atto, eseguita, in data 12.11.2019, nei confronti degli stessi. Anche la sentenza n. 741/2023 deve essere interpretata come pronunciata nei riguardi del dott. e della atteso che, all'indicazione in Pt_1 CP_1
epigrafe della società segue una seppur non lineare Controparte_3
motivazione in cui il tribunale, alle pagine 2, 5, 6, 10, 11, ha fatto costantemente riferimento alla responsabilità della (e non della CP_1
. Questo, senza trascurare il fatto che, il primo giudice, Controparte_3
nel respingere l'eccezione di nullità della citazione per errata indicazione del convenuto e indeterminatezza della domanda, sollevata dalla CP_1
ha affermato, a pagina 6 della sentenza, che la “costituzione di questa (della appunto) … ha sanato ogni vizio”, implicitamente confermando, CP_1
con statuizione non impugnata e ormai divenuta definitiva, che l'azione era rivolta nei confronti del dott. e della e non della Pt_1 CP_1 CP_3
[...]
Si è trattato, in altri termini, di un'errata ma irrilevante indicazione nelle conclusioni dell'atto di citazione e di un'errata indicazione nell'intestazione della sentenza n. 41/2023, che questa corte, sulla scorta del contenuto degli atti del processo, può correggere in modo tale che, nell'epigrafe della decisione gravata, si legga “ ” in luogo di Controparte_2 [...]
”. Controparte_4
Nel merito occorre osservare che il dott. con un unico e articolato Pt_1
motivo di impugnazione, ha censurato la decisione del tribunale rilevando:
-che il primo giudice non aveva precisato quali sono gli inadempimenti contrattuali addebitati alle parti convenute;
-che non era stata adeguatamente considerata la circostanza che era stata la a svolgere gli incarichi di erogazione di servizi, elaborazione dati CP_1
e contabilità a favore dell'attrice; -che il modello 5 trasmesso alla Cassa Forense era stato inviato direttamente dall'avv. NO;
-che la professionista non poteva non rendersi conto di quale fosse il regime fiscale cui poteva accedere;
-che non era stata chiarita la relazione tra l'attività del commercialista ed il danno lamentato;
-che non era stata offerta idonea prova dei danni patrimoniali.
Le censure non meritano accoglimento.
Occorre, infatti, osservare che il rapporto contrattuale tra le parti in causa ha trovato adeguata conferma negli elementi di prova raccolti nel corso della fase istruttoria in primo grado.
Significativo, in tal senso, risulta il fatto che tutta la documentazione fiscale relativa alla posizione dell'avv. NO, riguardante “tutta la contabilità, comprensiva di fatture, spese varie…”, sia stata restituita, alla stessa, proprio dal dott. con un verbale di consegna redatto su carta intestata Pt_1
del commercialista e da quest'ultimo firmato. Inoltre, il commercialista
, sentito come testimone, ha affermato di aver avuto modo Testimone_1
di vedere che tra i documenti esaminati per conto dell'NO vi era una delega, dalla stessa conferita al dott. che abilitava quest'ultimo ad Pt_1
accedere al cassetto fiscale dell'attrice e ad utilizzare il conto deputato ai
“pagamenti di tasse e imposte”.
Per quanto concerne il vizio ipotizzato dall'appellante, di omessa individuazione dell'inadempimento, è opportuno evidenziare che nella decisione gravata è stato indicato, con sufficiente precisione, che il dott.
nello svolgimento dell'incarico di consulenza ed assistenza fiscale Pt_1
conferitogli, aveva operato con negligenza omettendo di effettuare, per conto della propria assistita, il versamento dell'IVA 2017, dovuta per i redditi del I, II, e III trimestre 2016, predisponendo e trasmettendo una dichiarazione dei redditi per il 2016 -mod. unico- contenente errori, predisponendo un modello 5/2008 per la Cassa Forense con dati errati (il tutto sempre per conto dell'avv. NO).
E, per quanto attiene alla verifica del danno patrimoniale è agevole rilevare che il tribunale lo ha determinato in € 4.971,90, prendendo in considerazione le sanzioni amministrative (comprensive di interessi da ritardato pagamento) inflitte all'attrice dall'Agenzia delle Entrate e dalla Cassa
Forense. Ebbene, il totale complessivo versato per sanzioni ed interessi rappresenta, senza dubbio, l'esborso conseguente le omissioni e gli errori commessi dal dott. nello svolgimento dell'incarico professionale e Pt_1
risulta correttamente quantificato con riferimento alle seguenti richieste: €
1.562,83 a titolo di sanzioni ed interessi per omesso versamento IVA 2017,
€ 2.583,69 a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti alla Cassa
Forense, € 825,38 per sanzioni ed interessi per errata dichiarazione anno
2016.
La liquidazione del danno non patrimoniale suscita, invece, non poche perplessità ma non può essere modificata in assenza di specifici motivi di impugnazione sul punto.
Le spese processali seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Nulla sulle spese nei confronti della parte contumace.
Sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di NO IA e della Parte_1 [...]
, avverso la sentenza del tribunale di Cosenza n. 41 Controparte_2
del 2.4.2023, ogni contraria istanza disattesa, cos provvede:
-dichiara la contumacia della;
Controparte_2
-dispone la correzione della sentenza n. 741/2023 in modo che, a pagina uno della stessa, si legga , in luogo di Controparte_2 [...]
; Controparte_4
-rigetta l'appello proposto da e conferma l'impugnata Parte_1
sentenza;
-condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio a favore di NO IA, liquidate in € 5.809,00, oltre spese generali, IVA e CAP;
-nulla sulle spese nei confronti della parte contumace;
-dichiara che sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro 11.11.2025.
Il presidente estensore dott. Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano
La corte di appello di Catanzaro sezione prima civile così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari consigliere ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 835/2023 RGAC vertente
Tra dott. rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Lisa Ferraro Parte_1
e dall'avv. Francesca Ambrosio presso il cui studio sito a Cosenza, via
AC NI 132/A, è elettivamente domiciliato;
appellante e
avv. IA NO del foro di Cosenza, residente in [...]alla via A.
De Gasperi n. 4, difesa da se stessa e rappresentata e difesa dall'avv. Ilario
Sestito, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito a
Soverato, corso Umberto n. 225; appellata nonché
La società con sede in Cosenza alla Via Mari n. 1/C; Controparte_1
appellata non costituita
Conclusioni
Per l'appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza eccezione e conclusione, in via preliminare, accogliere l'istanza di sospensione cautelare formulata dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 741/2023 del Tribunale di Cosenza pubblicata il 27.04.2023, notificata in data 04.05.2023, in ragione della sussistenza dei dedotti fumus boni iuris e periculum in mora.
ANCORA:
NEL MERITO: Voglia la Corte di Appello adìta contrariis reiectiis,
-riformare la sentenza di primo grado e accertare e dichiarare l'estraneità del dott. dai fatti di causa;
Parte_1
-accertare e dichiarare che il dott. non è obbligato in alcun Parte_1
modo al risarcimento dei danni ex adverso richiesto;
-il tutto con condanna dell'Avv. NO alla rifusione delle spese giudiziarie del doppio grado di giudizio, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15 %) CPA ed IVA, come da legge, con clausola di anticipazione al sottoscrivente procuratore in funzione anticipatoria”.
Per l'appellata avv. IA NO: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: -in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione ex art. 283 cpc perché infondata e manifestamente inammissibile per i motivi dedotti e soprattutto perché sarebbe comunque inutiliter data in quanto la sentenza appellata è stata eseguita dalla parte soccombente;
-ancora in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile per violazione dell'art. 342 cpc capi n. 1, 2 e 3 (nuova formulazione) ed ancora per assoluta genericità dei motivi;
-nel merito, voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare in toto l'appello e per l'effetto confermare la sentenza n. 741/2023
(Rg. N. 4698/2019) emessa dal Tribunale di Cosenza, dott.ssa A.
Guaglianone, per tutti i motivi dedotti in atti di cui si chiede l'integrale accoglimento. Con vittoria di spese e competenze.”
In fatto ed in diritto
L'avv. IA NO, con atto notificato in data 12.11.2019, ha proposto un'azione diretta all'accertamento della responsabilità professionale del dott. e della in relazione all'attività di consulenza Parte_1 CP_1
fiscale svolta nell'interesse della parte attrice, nonché alla condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
L'attrice, a sostegno della domanda, ha prospettato che l'inadempimento degli obblighi contrattali era stato reso evidente da alcuni accertamenti effettuati dell'Agenzia delle Entrate di Cosenza e dalla Cassa Forense e che la situazione creatasi la aveva costretta a revocare l'incarico conferito al commercialista, a sanare la propria posizione versando le somme dovute e pagando le sanzioni, a riemettere numerose fatture. Si è costituito il dott. contestando ogni assunto, chiedendo di essere Pt_1
autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice per essere tenuto indenne rispetto alle richieste dell'odierna appellata e proponendo domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c.
Il convenuto, in particolare, ha dedotto la mancata prova del conferimento dell'incarico professionale, dell'errore del professionista nonché del nesso causale tra la presunta attività erronea del professionista ed il danno lamentato. Ha, inoltre, sostenuto che era stata proprio la convenuta società
a svolgere incarichi di erogazione di servizi, elaborazione dati e di CP_1
natura contabile nell'interesse della NO e che, in ogni caso, le sanzioni inflitte, comprensive degli interessi, avrebbero riguardato un omesso versamento della somma dovuta dall'avv. NO all'erario e, di conseguenza, non un'ipotesi di inadempimento contrattuale. Ha aggiunto di non avere alcuna responsabilità in ordine all'errata compilazione dei modelli della Cassa Forense o per la scelta del regime fiscale.
Si era costituita in giudizio la società , eccependo, in Controparte_2
via preliminare, la nullità dell'atto di citazione in quanto riferito alla
[...]
società diversa da quella ritenta responsabile, e contestando le CP_3
richieste avversarie.
Il giudice di primo grado, con sentenza n. 741 del 27.4.2023, ha accertato la responsabilità dei convenuti, condannandoli al risarcimento dei danni.
Avverso detta decisione ha proposto appello il dott. con atto notificato Pt_1
in data 18.5.2023 all'avv. NO ed alla società . Controparte_2
La prima si è costituita resistendo al gravame mentre la CP_2
, è rimasta contumace.
[...]
Con ordinanza del 27.5.2023 la causa è stata trattenuta in decisione. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della CP_2
, non costituitasi ancorché regolarmente citata.
[...]
Sempre preliminarmente occorre sgombrare il campo da una serie di equivoci creati dalle modalità con cui le parti e il primo giudice hanno indicato, con singolare disinvoltura, quale soggetto coinvolto nel processo, due società distinte ancorché facenti capo agli stessi soci: a volte la
[...]
, altre volte la . Controparte_2 Controparte_4
Sul punto occorre osservare:
-che l'atto di citazione dinanzi il tribunale di Cosenza riporta, in epigrafe, quali convenuti il dott. e la indica una responsabilità Pt_1 CP_1
contrattuale degli stessi e viene, a loro notificato, in data 12.11.2019 ma, nelle conclusioni, propone un riferimento alla Controparte_3
-che nel giudizio di I grado si sono costituiti il dott. e la Pt_1 CP_2
-che la sentenza del tribunale riporta, in epigrafe, il nome del dott. e la Pt_1
indicazione della ma, nel contenuto, fa espresso Controparte_3
riferimento (cfr. pagg. 2, 5, 6, 10, 11) al dott. ed alla Pt_1 CP_1
-che l'atto di appello è stato, poi, notificato alla che non si è CP_1
costituita.
Ora, riesaminando il contenuto degli atti prima indicati, non pare possa dubitarsi del fatto che la domanda introduttiva del giudizio era concretamente diretta nei confronti del dott. e della in tal Pt_1 CP_1
senso appare significativo il contenuto della citazione, in cui si fa ripetutamente riferimento a questi soggetti quali responsabili dell'inadempimento contrattuale, nonché la notificazione dell'atto, eseguita, in data 12.11.2019, nei confronti degli stessi. Anche la sentenza n. 741/2023 deve essere interpretata come pronunciata nei riguardi del dott. e della atteso che, all'indicazione in Pt_1 CP_1
epigrafe della società segue una seppur non lineare Controparte_3
motivazione in cui il tribunale, alle pagine 2, 5, 6, 10, 11, ha fatto costantemente riferimento alla responsabilità della (e non della CP_1
. Questo, senza trascurare il fatto che, il primo giudice, Controparte_3
nel respingere l'eccezione di nullità della citazione per errata indicazione del convenuto e indeterminatezza della domanda, sollevata dalla CP_1
ha affermato, a pagina 6 della sentenza, che la “costituzione di questa (della appunto) … ha sanato ogni vizio”, implicitamente confermando, CP_1
con statuizione non impugnata e ormai divenuta definitiva, che l'azione era rivolta nei confronti del dott. e della e non della Pt_1 CP_1 CP_3
[...]
Si è trattato, in altri termini, di un'errata ma irrilevante indicazione nelle conclusioni dell'atto di citazione e di un'errata indicazione nell'intestazione della sentenza n. 41/2023, che questa corte, sulla scorta del contenuto degli atti del processo, può correggere in modo tale che, nell'epigrafe della decisione gravata, si legga “ ” in luogo di Controparte_2 [...]
”. Controparte_4
Nel merito occorre osservare che il dott. con un unico e articolato Pt_1
motivo di impugnazione, ha censurato la decisione del tribunale rilevando:
-che il primo giudice non aveva precisato quali sono gli inadempimenti contrattuali addebitati alle parti convenute;
-che non era stata adeguatamente considerata la circostanza che era stata la a svolgere gli incarichi di erogazione di servizi, elaborazione dati CP_1
e contabilità a favore dell'attrice; -che il modello 5 trasmesso alla Cassa Forense era stato inviato direttamente dall'avv. NO;
-che la professionista non poteva non rendersi conto di quale fosse il regime fiscale cui poteva accedere;
-che non era stata chiarita la relazione tra l'attività del commercialista ed il danno lamentato;
-che non era stata offerta idonea prova dei danni patrimoniali.
Le censure non meritano accoglimento.
Occorre, infatti, osservare che il rapporto contrattuale tra le parti in causa ha trovato adeguata conferma negli elementi di prova raccolti nel corso della fase istruttoria in primo grado.
Significativo, in tal senso, risulta il fatto che tutta la documentazione fiscale relativa alla posizione dell'avv. NO, riguardante “tutta la contabilità, comprensiva di fatture, spese varie…”, sia stata restituita, alla stessa, proprio dal dott. con un verbale di consegna redatto su carta intestata Pt_1
del commercialista e da quest'ultimo firmato. Inoltre, il commercialista
, sentito come testimone, ha affermato di aver avuto modo Testimone_1
di vedere che tra i documenti esaminati per conto dell'NO vi era una delega, dalla stessa conferita al dott. che abilitava quest'ultimo ad Pt_1
accedere al cassetto fiscale dell'attrice e ad utilizzare il conto deputato ai
“pagamenti di tasse e imposte”.
Per quanto concerne il vizio ipotizzato dall'appellante, di omessa individuazione dell'inadempimento, è opportuno evidenziare che nella decisione gravata è stato indicato, con sufficiente precisione, che il dott.
nello svolgimento dell'incarico di consulenza ed assistenza fiscale Pt_1
conferitogli, aveva operato con negligenza omettendo di effettuare, per conto della propria assistita, il versamento dell'IVA 2017, dovuta per i redditi del I, II, e III trimestre 2016, predisponendo e trasmettendo una dichiarazione dei redditi per il 2016 -mod. unico- contenente errori, predisponendo un modello 5/2008 per la Cassa Forense con dati errati (il tutto sempre per conto dell'avv. NO).
E, per quanto attiene alla verifica del danno patrimoniale è agevole rilevare che il tribunale lo ha determinato in € 4.971,90, prendendo in considerazione le sanzioni amministrative (comprensive di interessi da ritardato pagamento) inflitte all'attrice dall'Agenzia delle Entrate e dalla Cassa
Forense. Ebbene, il totale complessivo versato per sanzioni ed interessi rappresenta, senza dubbio, l'esborso conseguente le omissioni e gli errori commessi dal dott. nello svolgimento dell'incarico professionale e Pt_1
risulta correttamente quantificato con riferimento alle seguenti richieste: €
1.562,83 a titolo di sanzioni ed interessi per omesso versamento IVA 2017,
€ 2.583,69 a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti alla Cassa
Forense, € 825,38 per sanzioni ed interessi per errata dichiarazione anno
2016.
La liquidazione del danno non patrimoniale suscita, invece, non poche perplessità ma non può essere modificata in assenza di specifici motivi di impugnazione sul punto.
Le spese processali seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Nulla sulle spese nei confronti della parte contumace.
Sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di NO IA e della Parte_1 [...]
, avverso la sentenza del tribunale di Cosenza n. 41 Controparte_2
del 2.4.2023, ogni contraria istanza disattesa, cos provvede:
-dichiara la contumacia della;
Controparte_2
-dispone la correzione della sentenza n. 741/2023 in modo che, a pagina uno della stessa, si legga , in luogo di Controparte_2 [...]
; Controparte_4
-rigetta l'appello proposto da e conferma l'impugnata Parte_1
sentenza;
-condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio a favore di NO IA, liquidate in € 5.809,00, oltre spese generali, IVA e CAP;
-nulla sulle spese nei confronti della parte contumace;
-dichiara che sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro 11.11.2025.
Il presidente estensore dott. Alberto Nicola Filardo