Versione
15 maggio 1971
15 maggio 1971
Art. 29.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1971, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1971, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).