Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01221/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00652/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 652 del 2025, proposto dalla Iliad Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Bifolco in Pagani, via Donato Ammaturo, 21;
contro
Comune di Avella, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Lodovico Visone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ARPAC - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
Provincia di Avellino, non costituita in giudizio;
per la declaratoria dell’illegittimità
del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Avella rispetto alla conclusione del procedimento di annullamento in autotutela del titolo ottenuto da Iliad all’installazione di una stazione radio base sita nel medesimo Comune in Via Pace, distinto al Foglio 19, Part. 1270, con accertamento dell’obbligo del Comune di Avella di concludere il citato procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Avella e dell’ARPAC;
Visti gli artt. 31 e 117 c.p.a.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con ricorso notificato il 18 aprile 2025 e depositato il 22 aprile 2025, la ricorrente insorge avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, del silenzio formatosi su l'istanza del 19 maggio 2023, volta alla installazione di una stazione radio base ex d.lgs. n. 259 del 2003;
- la ricorrente lamenta mancata conclusione del procedimento nel termine di 30 giorni (ex art. 2 della legge n. 241 del 1990) ovvero nel termine di 60 giorni (ex art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259 del 2003, sebbene relativo all'istanza di autorizzazione all'installazione degli impianti della specie) dalla comunicazione di avvio del procedimento del 19 luglio 2024, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta ;
- già con sentenza di questo Tribunale dell'11 luglio 2024, n. 1469 sono stati annullati i precedenti provvedimenti assunti dall'Amministrazione comunale e dall'Amministrazione provinciale, alla luce dell'avvenuta formazione del silenzio assenso alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione all’installazione dell’impianto del 19 maggio 2023;
- in relazione a ciò, l'Amministrazione comunale, costituitasi, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, evidenziando l'avvenuto accertamento della formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione e il mancato avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto nel termine di un anno dal predetto provvedimento silenzioso, come previsto dall'art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 259 del 2003, secondo le risultanze dal verbale della Polizia municipale del 27 maggio 2025;
- si è altresì costituita l’ARPAC depositando documenti;
Ritenuto che:
- come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l’Amministrazione, avendo avviato il procedimento di autotutela, è tenuta alla relativa definizione con l’adozione di un provvedimento espresso;
- infatti, se con riferimento alle istanze di annullamento in autotutela, in linea generale, non si configura un preciso obbligo giuridico di provvedere e, di conseguenza, un'ipotesi di silenzio-inadempimento, il predetto obbligo deve, tuttavia, ritenersi violato quando l'Amministrazione abbia comunicato al privato l'avvio della procedura di riesame, non potendo restare inerte in relazione ad un procedimento ormai avviato e ciò a maggior ragione quando si sia essa stessa vincolata a concluderlo con provvedimento espresso (cfr. TAR Campania - Napoli, Sez. II, 28 maggio 2020, n. 2059 e TAR Puglia – Bari, Sez. III, 24 aprile 2024, n. 519);
- ciò costituisce applicazione del più generale principio secondo cui l'obbligo giuridico di provvedere sussiste (cfr. in termini la recentissima TAR Campania – Napoli, Sez. IX, 17 febbraio 2025, n. 1317 nonché Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 maggio 2024, n. 4321):
-- in presenza di specifiche norme di legge attributive del potere ai fini dell'adozione di atti e provvedimenti, cui corrisponda una situazione soggettiva protetta qualificata e differenziata;
-- nelle ipotesi in cui ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento;
--in tutti i casi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni - qualunque esse siano - dell'amministrazione;
- nel caso di specie, il procedimento di autotutela è stato avviato dalla medesima Amministrazione, senza che lo stesso, a distanza di undici mesi, sia stato concluso;
- sussiste l’obbligo della medesima Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento formale ed espresso, alla luce dell’incertezza ingenerata nella parte privata circa la sorte dell’autorizzazione ottenuta per silentium e della conseguente legittima aspettativa a conoscere le determinazioni dell’Amministrazione;
- non rileva l’accertamento di fatto del mancato avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto, con conseguente possibile decadenza dall’autorizzazione, prospettata dall’Amministrazione. Infatti tale circostanza avrebbe potuto al più comportare la conclusione negativa del procedimento, avviato proprio in considerazione del fatto che “i lavori non hanno avuto inizio per decorrenza dei termini e la stessa [la “SCIA”, così definita dall’Amministrazione] è mancante della necessaria documentazione attestante il possesso dei requisiti e presupposti di legge di cui all'art. 19 comma 1 della L. 241/1990” (cfr. comunicazione di avvio del procedimento). Infatti sarebbe quanto meno contraddittorio escludere l’interesse alla decisione del ricorso proprio in ragione di circostanze che lo stesso procedimento avviato dall’Amministrazione mira ad accertare al fine di trarne le opportune conseguenze provvedimentali. Quindi il mancato avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto non incide sulla sussistenza dell’obbligo di provvedere né sull’interesse alla decisione del ricorso in quanto lo stesso procedimento di cui si lamenta la mancata conclusione è stato avviato con l’obiettivo di acquisire elementi dalla ricorrente in merito a tale profilo e di assumere le conseguenti determinazioni, rafforzando così la necessità di adottare un provvedimento espresso al fine di chiarire la sorte del titolo autorizzatorio.
Ritenuto conclusivamente che:
- il ricorso è fondato e va accolto;
- pertanto deve essere dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di autotutela e deve essere ordinato alla medesima di provvedere in maniera espressa e motivata nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza;
- la nomina del Commissario ad acta debba essere differita, in considerazione dell’avvenuto avvio del procedimento e in mancanza di specifiche ragioni che ne impongano l’anticipata designazione;
- appare equa l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Raffaele Esposito, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaele Esposito | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO