TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/07/2025, n. 3260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3260 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione II Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Paolo Criscuoli
ha pronunciato, in esito all'udienza del 22 luglio 2025, sostituita dal de-
posito di note scritte di udienza ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13190 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, CF , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Palermo, presso lo studio dell'Avv. GALIOTO SALVATORE che lo rap-
presenta e difende per procura in calce all'atto di citazione- pec:
[...]
Email_1
– attore opponente–
CONTRO
, cf elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Palermo, V. VILLAREALE n.60 presso lo studio dell'Avv. NATOLI ORESTE
che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costi-
tuzione e risposta;
– convenuto opposto–
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto opposto, nr.3111/24 del 12.09.2024 emesso dal Tribunale di
Palermo (R.G. 7532/24) e notificato il 26.09.2024 con cui è stato ingiunto
Tribunale di Palermo a di pagare a l'importo di € 1.588,88, ol- Parte_1 CP_1
tre accessori e spese, deve essere revocato in quanto tra le parti vi è stata,
nel corso del giudizio, una riconosciuta compensazione con un controcre-
dito vantato dall'opponente a titolo di deposito cauzionale per complessivi euro 547,00 (sulla spettanza al conduttore degli interessi si veda
Cass.Civ., Sez. 3, Sent. n. 23052 del 30/10/2009).
Del residuo credito ingiunto l'opponente, non contestandone la deben-
za, ha provato di aver versato il dovuto nel corso del giudizio (senza animo di ripetizione come pure dichiarato nelle note conclusive ove si controver-
te solo in tema di spese di lite).
Restano dovuti solo gli interessi su euro 1088,00 dalla domanda giudi-
ziale al soddisfo, pari, applicando il saggio del quarto comma dell'art.1284
cc, ad euro 106,00.
In base al principio della soccombenza, tenuto conto dell'esito della controversia, le spese del giudizio vanno compensate per la metà e poste a carico dell'opponente per il resto;
dette spese, per tale quota, si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della
contro
-
versia e dell'attività in concreto svolta, nelle fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al DMG 55/2014, applicando i minimi, tenuto conto del-
la semplice istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− Revoca il decreto ingiuntivo nr.3111/24 del 12.09.2024 emesso dal
Tribunale di Palermo e notificato il 26.09.2024;
Tribunale di Palermo
- 2 - Sezione II Civile − Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
di euro 106,00, oltre interessi ex art. 1284 quarto comma cc dalla deci-
sione al soddisfo;
− Compensa per il 50% le spese di lite;
− Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
del restante 50% delle spese di lite, quota che liquida in euro 650,00, ol-
tre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovu-
ta.
Così deciso in Palermo in data 23/07/2025.
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
Tribunale di Palermo
- 3 - Sezione II Civile
Sezione II Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Paolo Criscuoli
ha pronunciato, in esito all'udienza del 22 luglio 2025, sostituita dal de-
posito di note scritte di udienza ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13190 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, CF , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Palermo, presso lo studio dell'Avv. GALIOTO SALVATORE che lo rap-
presenta e difende per procura in calce all'atto di citazione- pec:
[...]
Email_1
– attore opponente–
CONTRO
, cf elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Palermo, V. VILLAREALE n.60 presso lo studio dell'Avv. NATOLI ORESTE
che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costi-
tuzione e risposta;
– convenuto opposto–
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto opposto, nr.3111/24 del 12.09.2024 emesso dal Tribunale di
Palermo (R.G. 7532/24) e notificato il 26.09.2024 con cui è stato ingiunto
Tribunale di Palermo a di pagare a l'importo di € 1.588,88, ol- Parte_1 CP_1
tre accessori e spese, deve essere revocato in quanto tra le parti vi è stata,
nel corso del giudizio, una riconosciuta compensazione con un controcre-
dito vantato dall'opponente a titolo di deposito cauzionale per complessivi euro 547,00 (sulla spettanza al conduttore degli interessi si veda
Cass.Civ., Sez. 3, Sent. n. 23052 del 30/10/2009).
Del residuo credito ingiunto l'opponente, non contestandone la deben-
za, ha provato di aver versato il dovuto nel corso del giudizio (senza animo di ripetizione come pure dichiarato nelle note conclusive ove si controver-
te solo in tema di spese di lite).
Restano dovuti solo gli interessi su euro 1088,00 dalla domanda giudi-
ziale al soddisfo, pari, applicando il saggio del quarto comma dell'art.1284
cc, ad euro 106,00.
In base al principio della soccombenza, tenuto conto dell'esito della controversia, le spese del giudizio vanno compensate per la metà e poste a carico dell'opponente per il resto;
dette spese, per tale quota, si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della
contro
-
versia e dell'attività in concreto svolta, nelle fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al DMG 55/2014, applicando i minimi, tenuto conto del-
la semplice istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− Revoca il decreto ingiuntivo nr.3111/24 del 12.09.2024 emesso dal
Tribunale di Palermo e notificato il 26.09.2024;
Tribunale di Palermo
- 2 - Sezione II Civile − Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
di euro 106,00, oltre interessi ex art. 1284 quarto comma cc dalla deci-
sione al soddisfo;
− Compensa per il 50% le spese di lite;
− Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
del restante 50% delle spese di lite, quota che liquida in euro 650,00, ol-
tre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovu-
ta.
Così deciso in Palermo in data 23/07/2025.
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
Tribunale di Palermo
- 3 - Sezione II Civile