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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG. n. 4522/2024, promossa da
(c.f. , nato/a a TREVISO, il Parte_1 C.F._1 1/07/1984, con l'avv. MARCO VOCATURO RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato/a a POPOLI (PE), il CP_1 C.F._2
con l'avv. MARCO VOCATURO ,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
avente ad oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO
scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
È fondata la domanda sullo status, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per lo scioglimento del matrimonio – così più correttamente da intendere la domanda, in ragione delle risultanze anagrafiche. In particolare:
- è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione tra i coniugi;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre dodici mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 6/08/2016 tra e Parte_1 CP_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...] Preganziol (TV) dell'anno 2016, al n. 10, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni pattuite appaiono rispondenti all'interesse della figlia minore (nata il [...]) e compatibili con la condizione logistica ed Per_1 economica dei genitori.
L'intervenuto accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 06/08/2016 da
, nato/a a TREVISO, il 1/07/1984 Parte_1 e
, nato/a a POPOLI (PE), il 15/04/1986, CP_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PREGANZIOL (TV) dell'anno 2016 al n. 10, Parte I, alle condizioni di cui all'accordo tra le parti:
2 1. “La figlia rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con i Per_1 quali manterrà un rapporto equilibrato e continuativo. La prole riceverà da entrambi i genitori cura, educazione, istruzione, assistenza morale, spirituale e materiale e conserverà apporti significativi sia con gli ascendenti, che con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative anche all'educazione, alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole.
2. La prole, avrà collocazione prevalente presso il padre nell'abitazione sita a Preganziol (TV), Via Terraglio n.32.
3. La signora avrà facoltà di vedere e tenere con sé la minore CP_1
, nei periodi infra indicati: Per_1
- Una volta al mese – dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica sera alle ore 21 - previo accordo con il padre da comunicarsi tre settimane prima della visita.
- Il periodo delle vacanze di Natale verrà suddiviso a metà ad anni alterni: nel corso del 2024 la minore trascorrerà con il padre dal 24 dicembre al 31 dicembre ore 17 e dal 31 dicembre al 6 gennaio ore 19.00 con la madre.
- Il periodo delle vacanze Pasquali verrà suddiviso a metà ad anni alterni: nel corso dell'anno 2025 la minore trascorrerà con il padre da venerdì Santo ore 9.00 alla domenica di Pasqua ore 17.00 e con la madre dalla Domenica di Pasqua ore
17.00 fino alla mattina del giorno della ripresa scolastica con accompagnamento a scuola.
- Durante le vacanze estive trascorrerà con la madre due settimane – Per_1 anche non consecutive - e più precisamente nel periodo ricompreso fra la fine del corso scolastico e quindi giugno e la ripresa della scuola a settembre. Pari diritto avrà il padre. Ai fini organizzativi ciascun genitore darà comunicazione all'altro – a mezzo di posta elettronica – del proprio periodo di ferie entro la fine di maggio di ogni anno. Ciascun genitore dovrà informare l'altro su dove intende condurre la figlia in vacanza, fornendo all'altro genitore l'indirizzo esatto del luogo di permanenza almeno una settimana prima della data di partenza.
4. La signora si impegna ed obbliga a versare al signor CP_1 Pt_1
, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia , entro il giorno 5
[...] Per_1 di ogni mese, la somma complessiva di €. 150,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat sul costo della vita.
5. Per quanto attiene alle spese straordinarie riferite alla prole i ricorrenti ripartiranno le stesse nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi per quanto attiene all'individuazione delle stesse ed alle modalità di rimborso al protocollo
3 adottato dal Tribunale di Treviso che le parti dichiarano di aver attentamente esaminato ed approvato.
6. I ricorrenti precisano che l'assegno unico relativo alla prole verrà percepito per intero dal sig. ”; Parte_1
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 17 gennaio 2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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