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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/04/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3016 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e ivi residente, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Valeria Rossi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Conti, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 5 luglio 2024 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 21 settembre 2021, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, deduceva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 8.05.2010 con
[...] in Roma, registrato agli atti di matrimonio del medesimo Comune all'anno CP_1
1983, atto n. 2010, parte 2, Serie A 02, scegliendo il regime della separazione dei beni;
Per_
- che dalla loro unione nasceva la figlia (02.04.2014);
- che in data 28.05.2018 il Tribunale di Civitavecchia omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, Per_ disponendo, tra l'altro, l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di Per mantenimento in favore della figlia minorenne di euro 200,00 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie;
- che il da tempo conviveva stabilmente con la sua attuale CP_1 compagna dalla quale era in attesa di un figlio;
- di svolgere l'attività lavorativa di dipendente pubblico presso la Polizia
Locale di Roma Capitale con contratto a tempo pieno e indeterminato e di percepire euro 1.600,00 mensili nonchè di versare euro 485,00 per il mutuo della casa di abitazione in cui viveva unitamente alla figlia ed euro 254,00 per un finanziamento con scadenza nell'anno 2023;
- che il resistente era Agente della Polizia di Stato presso il Commissariato di Fiumicino;
- che il si rifiutava di contribuire alle spese straordinarie della figlia CP_1 per il servizio di pre-scuola, lasciando la madre in difficoltà nella gestione della figlia non avendo la stessa genitori e/o altri parenti nelle vicinanze della scuola;
- di essere stata trasferita presso l'U.O. IX Gruppo Eur su richiesta del in modo da potere lavorare vicino alla casa di residenza e vicino alla CP_1 scuola della figlia;
2 - di non essere riuscita a concordare con il resistente il deposito di un accordo congiunto;
- che dopo la separazione non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva emettersi sentenza di cessazione degli Per_ effetti civili del matrimonio, disponendo l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento in favore della minore di euro 450,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e disporsi la corresponsione dell'assegno unico in via esclusiva alla ricorrente.
Con memoria difensiva del 20.01.2022 si costituiva in giudizio il CP_1 che aderiva alla domanda di divorzio, contestava le deduzioni di controparte e dichiarava:
- che il trasferimento lavorativo era stato voluto dalla stessa ricorrente e contro la volontà del resistente, che avrebbe potuto continuare a vedere la figlia Per_ più spesso nonché aiutare la con la gestione di Parte_1
- che la ricorrente, durante la ristrutturazione dell'immobile di cui è proprietaria, si era trasferita unitamente alla figlia nella casa del proprio compagno sig. senza preventivamente informare il che lo veniva Persona_2 CP_1
a sapere in maniera casuale dalla figlia;
- che il compagno della ricorrente era Comandante della Polizia Locale di
Roma Capitale presso la sede di Monteverde e percepiva una retribuzione annua che raggiungeva i 120.000,00 euro;
- di svolgere attività lavorativa quale agente di Polizia di Stato presso il
Commissariato di Fiumicino e di percepire uno stipendio di euro 1.786,00 mensili e di versare euro 450,00 mensili per la rata del mutuo della casa di proprietà e per dei finanziamenti la somma di euro 570,00 mensili;
- che in data 12.12.2021 era nato il secondo figlio del resistente;
- che nel corso del 2021 aveva avuto importanti problemi di salute che avevano comportato un ingente esborso economico per le cure e per gli accertamenti medici e che avevano inciso in modo significativo sulla sua sfera lavorativa, potendo svolgere soltanto compiti d'ufficio;
- di non convivere con la compagna, la quale svolgeva l'attività lavorativa
3 di operaia in uno stabilimento balneare.
Tanto dedotto, il resistente concludeva e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la in condizione di Parte_1
Per_ autonomia economica dei coniugi, disporsi l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita paterno, disporsi una Per_ riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia ad euro 150,00 mensili o, in subordine, confermare il contributo al mantenimento a suo carico di euro 200,00 mensili nonché il pagamento al 50% delle spese straordinarie e disporsi la corresponsione dell'assegno unico al 50% tra le parti.
All'udienza presidenziale del 1.02.2022 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti provvisori della separazione come vigenti e rinviava per il prosieguo avanti al Giudice istruttore.
Il Giudice, lette le memorie e le note depositate con cui le parti richiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., all'udienza del
20.05.2022 concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
All'udienza dell'11.11.2022 lette le note con cui parte resistente richiedeva lo stralcio delle memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c. depositate da controparte in quanto tardive trattandosi di termini differiti, mentre parte ricorrente richiedeva il rigetto dell'istanza ed a sua volta lo stralcio della documentazione depositata da parte resistente al n. 8 della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. relativa ai redditi del sig. in quanto soggetto estraneo al procedimento, il Giudice riservava la Per_2 decisione.
Con ordinanza del 24.11.2022 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, disponeva il rigetto della domanda di stralcio delle memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte resistente e disponeva lo stralcio della documentazione depositata da parte resistente al n. 8 della memoria ex art. 183 n.
2 c.p.c. riservando di disporne l'eventuale acquisizione all'esito dell'istruttoria.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale delle parti ed acquisizione di documenti reddituali.
All'udienza del 19.05.23 il Giudice avanzava una proposta conciliativa che non è stata accolta dalle parti e pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni, disponendo ex art. 210 c.p.c. ordine di esibizione finalizzato al deposito di aggiornata documentazione reddituale.
4 All'udienza cartolare tenutasi il 05.07.2024, lette le note d'udienza depositate, con cui le parti precisavano le conclusioni richiamando quelle in atti rassegnate, il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali con richiesta di accoglimento delle loro istanze.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 08.05.2010 in Roma, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale
(art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Quanto alle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore ritiene il Tribunale che debba essere disposto l'affidamento congiunto della figlia Per_ con collocamento prevalente presso la madre, con disciplina del diritto di visita paterno come dettagliatamente previsto in parte dispositiva.
Va inoltre osservato che le parti sono economicamente indipendenti per cui nulla deve essere disposto a titolo di assegno divorzile.
In merito alle statuizioni economiche a favore della figlia, si deve ricostruire la situazione reddituale delle parti come emersa all'esito dell'istruttoria.
In sede di udienza presidenziale la ricorrente ha dichiarato di essere un vigile urbano e di percepire uno stipendio di euro 1.600,00 per tredici mensilità, di essere titolare al 100% della casa di abitazione per cui paga una rata di mutuo di euro
485,00, mentre il resistente ha dichiarato di essere un poliziotto con retribuzione mensile di euro 1.600,00 per tredici mensilità e di abitare nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà.
In sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Civitavecchia il si era obbligato a corrispondere a titolo di assegno di mantenimento per CP_1
Per_ la figlia la somma di euro 200,00 mensili e a lasciare alla gli assegni Parte_1 familiari nella misura del 100%.
Merita di essere sottolineato che la ricorrente ha dichiarato che la rata di mutuo rispetto alla separazione è aumentata da euro 397,00 circa ad euro 485,00 mensili stante la necessità di procedere a dei lavori di ristrutturazione a causa di
5 gravi infiltrazioni e mal funzionamento degli impianti idrici e termici, tali da non garantire un ambiente salubre per la famiglia.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate dalla ricorrente risultano redditi lordi per l'anno 2021 di euro 28.346,00, per l'anno 2022 di euro 27.807,00 e per l'anno 2023 di euro 29.268,37, dalle buste paga depositate uno stipendio mensile in media di euro 1.600,00, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio una rata di mutuo per la casa di abitazione di euro 485,00 mensili, una cessione del quinto per euro 207,00 mensili, due finanziamenti per complessivi euro 180,00 circa e la Per_ percezione del 50% dell'Assegno Unico per la figlia pari ad euro 104,75 mensili.
Il resistente ha depositato CUD da cui risultano redditi lordi per l'anno 2021 di euro 28.812,00 e per l'anno 2022 di euro 33.716,00, dalle buste paga depositate uno stipendio mensile in media di euro 1.700,00, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio una rata di mutuo per la casa di abitazione di euro 448,57 mensili, una cessione del quinto per euro 320,00 mensili, di percepire il 50% dell'Assegno Unico Per_ per la figlia pari ad euro 104,75 mensili e di convivere con la compagna sig.ra la quale percepisce un reddito mensile netto di euro 1.500,00 (ma Parte_2 ha dichiarato che la stessa risulta gravata da finanziamenti per le esposizioni debitorie della società florida Village per un totale di euro 1.148,86 mensili).
Le parti sono state interrogate liberamente ed hanno confermato la situazione reddituale e patrimoniale come sopra descritta.
All'esito dell'istruttoria il Collegio ritiene che debba essere confermato Per l'assegno di mantenimento per la figlia minorenne nella misura complessiva di
200,00 euro dalla pubblicazione della sentenza e con aggiornamento annuale Istat, in considerazione del tenore di vita goduto durante il regime matrimoniale e delle aumentate esigenze della figlia in ragione dell'età (cfr. Cassazione, ordinanza
13664/2022: “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche del minore è notoriamente legato alla sua crescita e non è necessaria una specifica dimostrazione circa l'esistenza di nuove e aumentate necessità”).
Deve essere disposto, tenuto conto delle aumentate esigenze della minore e della situazione reddituale delle parti, che l'assegno unico familiare venga percepito integralmente dalla ricorrente al fine di essere destinato ad integrare il mantenimento in qualità di genitore collocatario della figlia (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 21/01/2025) 22/02/2025, n. 4672 secondo cui: “va osservato che la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i
6 genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l' immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps. Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell' interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”.) Per_ Le spese straordinarie per devono essere poste in misura del 50% secondo le specificazioni del Protocollo vigente presso il Tribunale di
Civitavecchia.
L'esito della controversia e la natura della decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3016/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
08.05.2010 in Roma tra , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], registrato agli atti di matrimonio del Comune CP_1 di Roma all'anno 2010, atto n. 112, parte 2, Serie A 02;
2) dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
Per_
3) dispone l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
le decisioni di maggior interesse per la minore ed inerenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale della figlia;
4) dispone, salvo diverso accordo tra le parti, che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia come segue: a fine settimana alternati il padre, terrà con sé la bambina il venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola mentre durante il periodo estivo o durante i periodi di vacanza la minore sarà prelevata dall'abitazione materna entro le ore 16.00 e riaccompagnata a casa la
7 Per_ domenica alle ore 19.00; durante la settimana il padre terrà con sé il martedì dall'uscita di scuola al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola;
durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia 30 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
durante il periodo delle festività natalizie, la minore trascorrerà con i genitori, alternativamente negli anni, il giorno del 24 e 25 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio, il 6 gennaio, rimanendo convenuto tra le parti che a decorrere dall'anno 2023, il giorno del 24 dicembre spetterà alla madre mentre il 31 dicembre al padre. Si seguirà il criterio dell'alternanza annuale anche per tutte le altre festività quali Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre e l'8 dicembre. Sempre ad anni alterni le eventuali settimane bianche o vacanze invernali, sempre da concordarsi con congruo anticipo di almeno 20 giorni. Il giorno del compleanno della minore sarà trascorso insieme con entrambi i genitori e solo in caso di disaccordo od ove ciò non sia possibile, i genitori concorderanno di trascorrerlo ad anni alterni, così come per la Festa della Mamma e del Papà saranno trascorsi con i rispettivi genitori;
5) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, entro Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento della figlia alla madre Parte_1 la somma di € 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat con base dal mese di ottobre 2021;
6) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti ai minori con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche
8 con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
7) dispone che la ricorrente percepisca in maniera integrale l'assegno unico familiare in qualità di genitore collocatario della figlia minorenne e da utilizzare per le sue necessità di mantenimento;
8) autorizza le parti al rilascio/rinnovo del passaporto per sé e per i figli minorenni.
9) rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
10) spese compensate.
Manda alla cancelleria
Così deciso, in Civitavecchia il 7 aprile 2025
Il Presidente rel.
Dott. Gianluca Gelso
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3016 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e ivi residente, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Valeria Rossi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Conti, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 5 luglio 2024 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 21 settembre 2021, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, deduceva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 8.05.2010 con
[...] in Roma, registrato agli atti di matrimonio del medesimo Comune all'anno CP_1
1983, atto n. 2010, parte 2, Serie A 02, scegliendo il regime della separazione dei beni;
Per_
- che dalla loro unione nasceva la figlia (02.04.2014);
- che in data 28.05.2018 il Tribunale di Civitavecchia omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, Per_ disponendo, tra l'altro, l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di Per mantenimento in favore della figlia minorenne di euro 200,00 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie;
- che il da tempo conviveva stabilmente con la sua attuale CP_1 compagna dalla quale era in attesa di un figlio;
- di svolgere l'attività lavorativa di dipendente pubblico presso la Polizia
Locale di Roma Capitale con contratto a tempo pieno e indeterminato e di percepire euro 1.600,00 mensili nonchè di versare euro 485,00 per il mutuo della casa di abitazione in cui viveva unitamente alla figlia ed euro 254,00 per un finanziamento con scadenza nell'anno 2023;
- che il resistente era Agente della Polizia di Stato presso il Commissariato di Fiumicino;
- che il si rifiutava di contribuire alle spese straordinarie della figlia CP_1 per il servizio di pre-scuola, lasciando la madre in difficoltà nella gestione della figlia non avendo la stessa genitori e/o altri parenti nelle vicinanze della scuola;
- di essere stata trasferita presso l'U.O. IX Gruppo Eur su richiesta del in modo da potere lavorare vicino alla casa di residenza e vicino alla CP_1 scuola della figlia;
2 - di non essere riuscita a concordare con il resistente il deposito di un accordo congiunto;
- che dopo la separazione non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva emettersi sentenza di cessazione degli Per_ effetti civili del matrimonio, disponendo l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento in favore della minore di euro 450,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e disporsi la corresponsione dell'assegno unico in via esclusiva alla ricorrente.
Con memoria difensiva del 20.01.2022 si costituiva in giudizio il CP_1 che aderiva alla domanda di divorzio, contestava le deduzioni di controparte e dichiarava:
- che il trasferimento lavorativo era stato voluto dalla stessa ricorrente e contro la volontà del resistente, che avrebbe potuto continuare a vedere la figlia Per_ più spesso nonché aiutare la con la gestione di Parte_1
- che la ricorrente, durante la ristrutturazione dell'immobile di cui è proprietaria, si era trasferita unitamente alla figlia nella casa del proprio compagno sig. senza preventivamente informare il che lo veniva Persona_2 CP_1
a sapere in maniera casuale dalla figlia;
- che il compagno della ricorrente era Comandante della Polizia Locale di
Roma Capitale presso la sede di Monteverde e percepiva una retribuzione annua che raggiungeva i 120.000,00 euro;
- di svolgere attività lavorativa quale agente di Polizia di Stato presso il
Commissariato di Fiumicino e di percepire uno stipendio di euro 1.786,00 mensili e di versare euro 450,00 mensili per la rata del mutuo della casa di proprietà e per dei finanziamenti la somma di euro 570,00 mensili;
- che in data 12.12.2021 era nato il secondo figlio del resistente;
- che nel corso del 2021 aveva avuto importanti problemi di salute che avevano comportato un ingente esborso economico per le cure e per gli accertamenti medici e che avevano inciso in modo significativo sulla sua sfera lavorativa, potendo svolgere soltanto compiti d'ufficio;
- di non convivere con la compagna, la quale svolgeva l'attività lavorativa
3 di operaia in uno stabilimento balneare.
Tanto dedotto, il resistente concludeva e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la in condizione di Parte_1
Per_ autonomia economica dei coniugi, disporsi l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita paterno, disporsi una Per_ riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia ad euro 150,00 mensili o, in subordine, confermare il contributo al mantenimento a suo carico di euro 200,00 mensili nonché il pagamento al 50% delle spese straordinarie e disporsi la corresponsione dell'assegno unico al 50% tra le parti.
All'udienza presidenziale del 1.02.2022 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti provvisori della separazione come vigenti e rinviava per il prosieguo avanti al Giudice istruttore.
Il Giudice, lette le memorie e le note depositate con cui le parti richiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., all'udienza del
20.05.2022 concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
All'udienza dell'11.11.2022 lette le note con cui parte resistente richiedeva lo stralcio delle memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c. depositate da controparte in quanto tardive trattandosi di termini differiti, mentre parte ricorrente richiedeva il rigetto dell'istanza ed a sua volta lo stralcio della documentazione depositata da parte resistente al n. 8 della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. relativa ai redditi del sig. in quanto soggetto estraneo al procedimento, il Giudice riservava la Per_2 decisione.
Con ordinanza del 24.11.2022 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, disponeva il rigetto della domanda di stralcio delle memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte resistente e disponeva lo stralcio della documentazione depositata da parte resistente al n. 8 della memoria ex art. 183 n.
2 c.p.c. riservando di disporne l'eventuale acquisizione all'esito dell'istruttoria.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale delle parti ed acquisizione di documenti reddituali.
All'udienza del 19.05.23 il Giudice avanzava una proposta conciliativa che non è stata accolta dalle parti e pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni, disponendo ex art. 210 c.p.c. ordine di esibizione finalizzato al deposito di aggiornata documentazione reddituale.
4 All'udienza cartolare tenutasi il 05.07.2024, lette le note d'udienza depositate, con cui le parti precisavano le conclusioni richiamando quelle in atti rassegnate, il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali con richiesta di accoglimento delle loro istanze.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 08.05.2010 in Roma, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale
(art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Quanto alle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore ritiene il Tribunale che debba essere disposto l'affidamento congiunto della figlia Per_ con collocamento prevalente presso la madre, con disciplina del diritto di visita paterno come dettagliatamente previsto in parte dispositiva.
Va inoltre osservato che le parti sono economicamente indipendenti per cui nulla deve essere disposto a titolo di assegno divorzile.
In merito alle statuizioni economiche a favore della figlia, si deve ricostruire la situazione reddituale delle parti come emersa all'esito dell'istruttoria.
In sede di udienza presidenziale la ricorrente ha dichiarato di essere un vigile urbano e di percepire uno stipendio di euro 1.600,00 per tredici mensilità, di essere titolare al 100% della casa di abitazione per cui paga una rata di mutuo di euro
485,00, mentre il resistente ha dichiarato di essere un poliziotto con retribuzione mensile di euro 1.600,00 per tredici mensilità e di abitare nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà.
In sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Civitavecchia il si era obbligato a corrispondere a titolo di assegno di mantenimento per CP_1
Per_ la figlia la somma di euro 200,00 mensili e a lasciare alla gli assegni Parte_1 familiari nella misura del 100%.
Merita di essere sottolineato che la ricorrente ha dichiarato che la rata di mutuo rispetto alla separazione è aumentata da euro 397,00 circa ad euro 485,00 mensili stante la necessità di procedere a dei lavori di ristrutturazione a causa di
5 gravi infiltrazioni e mal funzionamento degli impianti idrici e termici, tali da non garantire un ambiente salubre per la famiglia.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate dalla ricorrente risultano redditi lordi per l'anno 2021 di euro 28.346,00, per l'anno 2022 di euro 27.807,00 e per l'anno 2023 di euro 29.268,37, dalle buste paga depositate uno stipendio mensile in media di euro 1.600,00, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio una rata di mutuo per la casa di abitazione di euro 485,00 mensili, una cessione del quinto per euro 207,00 mensili, due finanziamenti per complessivi euro 180,00 circa e la Per_ percezione del 50% dell'Assegno Unico per la figlia pari ad euro 104,75 mensili.
Il resistente ha depositato CUD da cui risultano redditi lordi per l'anno 2021 di euro 28.812,00 e per l'anno 2022 di euro 33.716,00, dalle buste paga depositate uno stipendio mensile in media di euro 1.700,00, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio una rata di mutuo per la casa di abitazione di euro 448,57 mensili, una cessione del quinto per euro 320,00 mensili, di percepire il 50% dell'Assegno Unico Per_ per la figlia pari ad euro 104,75 mensili e di convivere con la compagna sig.ra la quale percepisce un reddito mensile netto di euro 1.500,00 (ma Parte_2 ha dichiarato che la stessa risulta gravata da finanziamenti per le esposizioni debitorie della società florida Village per un totale di euro 1.148,86 mensili).
Le parti sono state interrogate liberamente ed hanno confermato la situazione reddituale e patrimoniale come sopra descritta.
All'esito dell'istruttoria il Collegio ritiene che debba essere confermato Per l'assegno di mantenimento per la figlia minorenne nella misura complessiva di
200,00 euro dalla pubblicazione della sentenza e con aggiornamento annuale Istat, in considerazione del tenore di vita goduto durante il regime matrimoniale e delle aumentate esigenze della figlia in ragione dell'età (cfr. Cassazione, ordinanza
13664/2022: “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche del minore è notoriamente legato alla sua crescita e non è necessaria una specifica dimostrazione circa l'esistenza di nuove e aumentate necessità”).
Deve essere disposto, tenuto conto delle aumentate esigenze della minore e della situazione reddituale delle parti, che l'assegno unico familiare venga percepito integralmente dalla ricorrente al fine di essere destinato ad integrare il mantenimento in qualità di genitore collocatario della figlia (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 21/01/2025) 22/02/2025, n. 4672 secondo cui: “va osservato che la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i
6 genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l' immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps. Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell' interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”.) Per_ Le spese straordinarie per devono essere poste in misura del 50% secondo le specificazioni del Protocollo vigente presso il Tribunale di
Civitavecchia.
L'esito della controversia e la natura della decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3016/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
08.05.2010 in Roma tra , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], registrato agli atti di matrimonio del Comune CP_1 di Roma all'anno 2010, atto n. 112, parte 2, Serie A 02;
2) dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
Per_
3) dispone l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
le decisioni di maggior interesse per la minore ed inerenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale della figlia;
4) dispone, salvo diverso accordo tra le parti, che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia come segue: a fine settimana alternati il padre, terrà con sé la bambina il venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola mentre durante il periodo estivo o durante i periodi di vacanza la minore sarà prelevata dall'abitazione materna entro le ore 16.00 e riaccompagnata a casa la
7 Per_ domenica alle ore 19.00; durante la settimana il padre terrà con sé il martedì dall'uscita di scuola al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola;
durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia 30 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
durante il periodo delle festività natalizie, la minore trascorrerà con i genitori, alternativamente negli anni, il giorno del 24 e 25 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio, il 6 gennaio, rimanendo convenuto tra le parti che a decorrere dall'anno 2023, il giorno del 24 dicembre spetterà alla madre mentre il 31 dicembre al padre. Si seguirà il criterio dell'alternanza annuale anche per tutte le altre festività quali Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre e l'8 dicembre. Sempre ad anni alterni le eventuali settimane bianche o vacanze invernali, sempre da concordarsi con congruo anticipo di almeno 20 giorni. Il giorno del compleanno della minore sarà trascorso insieme con entrambi i genitori e solo in caso di disaccordo od ove ciò non sia possibile, i genitori concorderanno di trascorrerlo ad anni alterni, così come per la Festa della Mamma e del Papà saranno trascorsi con i rispettivi genitori;
5) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, entro Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento della figlia alla madre Parte_1 la somma di € 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat con base dal mese di ottobre 2021;
6) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti ai minori con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche
8 con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
7) dispone che la ricorrente percepisca in maniera integrale l'assegno unico familiare in qualità di genitore collocatario della figlia minorenne e da utilizzare per le sue necessità di mantenimento;
8) autorizza le parti al rilascio/rinnovo del passaporto per sé e per i figli minorenni.
9) rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
10) spese compensate.
Manda alla cancelleria
Così deciso, in Civitavecchia il 7 aprile 2025
Il Presidente rel.
Dott. Gianluca Gelso
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