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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3078/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
20/05/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MASCHIO LUIGI ANTONIO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. MASCHIO LUIGI ANTONIO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 6.6.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (nata a [...] il Parte_1
13/08/1989) e (nato a [...] il [...]), matrimonio contratto il Parte_2
21/06/2014 e iscritto al n. 11, Parte I, Anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
CONEGLIANO alle seguenti condizioni:
Per_
- I figli minori e rimarranno affidati congiuntamente ai genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione Per_1
della madre, sita a Mareno di Piave (TV), in Vicolo Gorizia n° 5.
- I figli minori potranno rimanere con il padre a weekend alterni, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, quando il padre avrà cura di accompagnarli a scuola o presso l'abitazione della madre. Nella settimana in cui i figli trascorreranno il weekend con la madre, gli stessi staranno con il padre dal martedì dopo la scuola (o all'orario corrispondente) al giovedì mattina, quando il padre li accompagnerà a scuola o presso l'abitazione della madre;
nella settimana in cui i figli trascorreranno il weekend con il padre, gli stessi staranno con quest'ultimo dal martedì dopo la scuola (o all'orario corrispondente) al mercoledì pomeriggio, fino all'ora di cena. I genitori avranno cura di suddividere equamente fra i medesimi gli spostamenti per andare ad accompagnare/prelevare i figli presso ciascuno di essi.
Per quanto concerne i periodi delle vacanze natalizie e pasquali, i genitori si accorderanno di anno in anno, facendo attenzione che i figli trascorrano alternativamente con ciascun genitore i giorni di Natale e Santo Stefano, Pasqua e Pasquetta e così
2 ogni altra festività di calendario. I genitori si impegnano, inoltre, a darsi reciproca comunicazione entro il 30 maggio di ogni anno circa il periodo di vacanza estivo che intenderanno trascorrere con i figli, stabilendosi sin d'ora che, in difetto di accordo,
i figli trascorreranno i primi 15 giorni del mese di agosto con il padre e gli ultimi 15 giorni con la madre e così alternativamente di anno in anno.
- Il Signor concorrerà nel mantenimento dei figli minori mediante il versamento alla moglie della somma Parte_2
mensile di Euro 200,00 ciascuno, da corrispondersi mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla medesima, somma da rivalutarsi annualmente in applicazione degli indici Istat.
- I Signori e sopporteranno in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie Parte_1 Parte_2
per i figli, da individuarsi in base al Protocollo d'Intesa fra Avvocati e Magistrati in essere presso il Tribunale di Treviso.
- I genitori avranno cura di adottare congiuntamente ogni decisione inerente la crescita e l'educazione dei minori.
- I coniugi si esonerano reciprocamente dalla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile.
- I coniugi si prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di tutti i documenti validi per l'espatrio, con facoltà di includervi i figli minori.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 06/06/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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