Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 08.01.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6373 del ruolo gen. dell'anno 2018
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , tutti nella
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 qualità di eredi di (nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduto il 29.12.2010), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Gaetano Irollo, presso il quale sono elettivamente domiciliati ricorrenti
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Nola rappresentato e difeso dai propri funzionari ex art. 10 DL 203/2005, conv. In L. 248/2005 resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.10.2018 i ricorrenti indicati in epigrafe, premettevano: - che il de cuius
in data 21.4.2010 presentava domanda amministrativa al fine di ottenere il Persona_1 riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ed alla indennità di accompagnamento;
-che con verbale sanitario del 14.07.2010, il de cuius veniva riconosciuto, dalla competente
Commissione Medica, “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)” con decorrenza dalla domanda amministrativa del 21.04.2010; che in data 29.12.2010 il decedeva Persona_1 lasciando quali eredi i ricorrenti;
- che in data 04.07.2011 l a mezzo comunicazione mod. CP_1
“TE08”, quantificava i ratei relativi alle prestazioni riconosciute per il periodo dal 01.05.2010 al
31.07.2011 per il complessivo importo di euro 11463,00; - che in data 17.11.2024 veniva inviata diffida ad adempiere all' posto che il pagamento risultava bloccato atteso che la somma CP_1 liquidata dall'Istituto comprendeva anche il periodo successivo alla morte del de cuisu;
che in data
24.11.2014 la sig.ra madre del de cuius, inoltrava domanda di liquidazione dei ratei Parte_1 maturati e non riscossi;
- che con provvedimento di diniego del 19.06.2015 l comunicava il CP_1 rigetto della suddetta domanda di liquidazione asserendo l'avvenuto pagamento;
- di aver provveduto in data 03.01.2018 a proporre ricorso avverso al predetto provvedimento innanzi al
Comitato Provinciale, senza alcun esito;
- che il de cuius era in possesso dei Persona_1 requisiti socio-economici per godere delle prestazioni;
- che, pertanto, essi ricorrenti, quali eredi del defunto , hanno diritto al pagamento dei ratei di indennità di Persona_1 accompagnamento, nonché di pensione di inabilità maturati dal 01.05.2010 al 29.12.2010 (data del decesso del ), oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. Persona_1
Chiedevano pertanto, condannarsi l' al pagamento dei ratei delle suddette prestazioni CP_1
(pensione di inabilità ed indennità di accompagnamento) maturati per il periodo dal 01.05.2010 al
29.12.2010 (data di decesso del ). Vinte le spese, con attribuzione. Persona_1
CP_ L' costituitosi in data 05.10.2020, preliminarmente rappresentava che la domanda - inoltrata in data 24.11.14 - avente ad oggetto la liquidazione dei ratei maturati dal de cuius, era stata presentata esclusivamente dalla sig.ra senza allegare le deleghe alla riscossione Parte_1 delle quote di altri aventi diritto e qualificandosi come unica erede, aggiungendo che, dunque, la comunicazione di reiezione era errata nella motivazione, ma non nella sostanza, stante l'erroneità della domanda di pagamento. L' Istituto , inoltre, non consentendo la spettanza dei ratei, pari a complessivi € 6.157,77 (rateo complessivo spettante alla data del decesso), evidenziava che i ricorrenti non avevano provveduto ad inoltrare telematicamente la necessaria domanda di
2 liquidazione in loro favore dei ratei maturati e non riscossi, utilizzando il cd. “Mod. AP70”, necessario per la liquidazione della prestazione.
All'udienza del 29.09.2021, tenutasi con modalità “cartolare”, parte resistente rappresentava di aver provveduto, in data 12.11.2020, alla liquidazione dei ratei relativi al periodo oggetto di causa, richiesti dagli istanti con domanda amministrativa inoltrata telematicamente il 10.11.2020, e chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite
Con le note sostitutive dell'udienza del 30.10.2024, anche il procuratore di parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere alla luce dell'intervenuto pagamento in corso di giudizio, facendo tuttavia rilevare che la liquidazione della prestazione era avvenuta solo in data 21.12.2020, dopo il deposito, nonché dopo la notifica, del ricorso introduttivo, e chiedendo, pertanto, la vittoria di spese lite.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 08.01.2025, i difensori depositavano note scritte consultabili nel fascicolo telematico.
All'esito della trattazione scritta, visti gli atti e lette le note di trattazione, la scrivente provvede, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3, c.p.c., alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso di giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come la situazione obiettiva che crea per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, di guisa che viene meno la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 4034/2007, Cass. 14194/2004).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
3 - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (cf Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95,
n. 4151).
Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione depositata da parte resistente, in particolare della “domanda di rateo ad eredi”- in cui è indicata sia la data del 10.11.2020 quale data di presentazione della domanda da parte degli eredi del , sia la data del 12.11.2020 Persona_1 quale data di liquidazione della prestazione oggetto di giudizio, con determinazione dell'importo di euro 6.157,77 a titolo di arretrati, nonché dei documenti denominati ” DATABASE
PAGAMENTI PENSIONE” relativi a ciascun ricorrente, in cui è indicato il pagamento della prestazione avvenuto in data 21.12.2020 (cfr. doc. in atti, allegati alle note di trattazione scritta per l'ud del 29.9.21), nonché delle dichiarazioni del procuratore dei ricorrenti, deve ritenersi che il pagamento (pacifico) della prestazione in corso di casa abbia soddisfatto integralmente la pretesa della parte ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Sopravvive, a questo punto, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio, che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
Ebbene, la circostanza che parte resistente abbia erogato in via amministrativa la prestazione, induce a ritenere che anche in sede giudiziaria la richiesta di parte ricorrente sarebbe stata accolta.
Tuttavia nella fattispecie de qua preme osservare quanto segue.
CP_ In primo luogo, deve rilevarsi che è pacifico tra le parti, poiché dedotto dall' e non specificamente contestato dalla parte ricorrente (ed in ogni caso risultante anche dalla CP_ documentazione in atti, v.si documento “domanda ratei fasc. che la domanda Pt_1 presentata in data 24.11.2014 era stata inoltrata esclusivamente dalla sig.ra e non Parte_1 già da tutti gli odierni ricorrenti.
4 È altresì provato documentalmente, oltre che non contestato dalla parte ricorrente, che la richiesta amministrativa di pagamento da parte di tutti gli eredi odierni ricorrenti, contenente i dati in ordine alla qualità di eredi ed alle rispettive quote, necessaria per la liquidazione dei ratei in favore degli stessi, è stata inoltrata all' solo in data 10.11.2020, dunque successivamente CP_1 al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (12.10.2018).(v.si documento versato in atti dall' unitamente alle note di trattazione scritta per l'udienza del 29.09.2021, denominato CP_1
“domanda di rateo”, ove è indicato sia il numero della domanda - 2109871500074- che la data di presentazione- 10/11/2020).
È dunque evidente che prima della proposizione del ricorso innanzi a questo giudice è mancato da parte degli istanti l'inoltro della domanda di pagamento contenente i dati necessari per il pagamento.
Sul punto va ricordato che, se da un lato, in linea generale, il mancato inoltro dei modelli AP70 o
AP 23 (nel caso degli eredi) non è idoneo a rendere infondata la domanda di pagamento, dall'altro la circostanza assume però rilievo sotto il profilo delle spese.
In via amministrativa, la parte, per l'avvio della fase concessoria, è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'istituto, della necessità di compilare un modulo definito AP70 o AP23, nel caso degli eredi, in cui vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta delle modalità di pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti ministeriali e, nel caso dell'indennità di accompagnamento lo status di eredi e la dichiarazione di notorietà relativa alla mancanza in capo al defunto di condizioni ostative alla percezione della prestazione.
Invero, ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere, secondo i principi di correttezza e buona fede, di collaborazione all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie se non direttamente acquisibili dall'Ente.
Nel caso di specie, non risulta provato l' assolvimento dell'onere di cooperazione a carico di parte ricorrente (creditore) nell'esatto e tempestivo adempimento della prestazione da parte del debitore, in base al principio generale di buona fede, correttezza e solidarietà ex art. 2 Cost.., posto che la domanda di pagamento dei ratei da parte di tutti i ricorrenti, quali eredi del de cuius, è stata inoltra solo in corso di giudizio in data 10.11.2020, e tale condotta ha impedito la liquidazione della prestazione in favore degli eredi prima del deposito del ricorso, rendendo possibile l'adempimento solo in corso di causa, per cui le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
PQM
5 Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Nola, 06.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Filomena Naldi
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