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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/07/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7176/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 7176/2024, promosso congiuntamente da con l'avv. MARTINES IRENE Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. MARTINES IRENE Controparte_1
ricorrente e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51
c.p.c.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio come da note per l'udienza del
18.06.2025:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in Torreglia
(PD), in data 03.06.2006, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 12, parte II, serie A dell'anno 2006, ordinando all'Ufficiale di stato 2
civile del Comune di Torreglia (PD) di effettuare le relative annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
2. Il figlio minore delle parti sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con residenza presso l'abitazione della madre. I genitori, pertanto, assumeranno di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, le decisioni di maggior interesse per lo stesso relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute. Sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la potestà anche separatamente, fatto salvo il dovere di informazione nei confronti dell'altro genitore:
3. Il minore trascorrerà pari tempo con entrambi i genitori e starà, quindi, con il padre il lunedì ed il martedì e con la madre il mercoledì ed il giovedì di ogni settimana, ed alternerà con ciascun genitore i fine settimana dal venerdì alla domenica.
Durante l'estate, il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane. anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Anche nel periodo natalizio e pasquale il minore trascorrerà un uguale periodo con ciascun genitore, alternando di anno in anno la settimana che va dal 23 al 30 dicembre (compresi) e la settimana che va dal 31 dicembre al 6 gennaio (compresi), nonché il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
Lo stesso criterio di alternanza e di parità di permanenza verrà rispettato in occasione di altre festività e ponti infrasettimanali.
Il tutto, ferma restando la possibilità per i genitori, anche in ragione dei loro impegni lavorativi, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, di concordare giorni e/o periodi diversi da quelli sopra indicati, assicurandosi reciprocamente la massima collaborazione nel preminente interesse del figlio, sempre mantenendo la permanenza paritetica del figlio con ciascuno di essi;
4. Per quanto riguarda la casa familiare, sita in Abano Terne (PD), Via Busi n. 4/3, cosa rimarrà nella esclusiva disponibilità del signor che ne è unico proprietario: Pt_1
5. In quanto al mantenimento del figlio minore, attesa la sua permanenza paritetica presso ciascun genitore, ciascuno di essi vi provvederà in maniera diretta nei periodi in cui avrà il figlio con sé. Pertanto, nessun genitore verserà all'altro alcun assegno a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio;
3
6. Le spese straordinarie erogande per il figlio minore, per tali intendendosi quelle di cui al
Protocollo siglato in data 17.01.2017 dal Tribunale di Padova saranno sostenute dai genitori per la quota del 50% ciascuno. Il rimborso della quota delle predette spese in favore del genitore che le avrà anticipate, avverrà su base mensile previa presentazione dei relativi documenti giustificativi;
7. Le parti convengono che l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla signora CP_1
8. Dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e che non pretendono reciprocamente, quindi, alcun contributo a titolo di assegno divorzile;
9. I signori e si scambiano sin d'ora il consenso per il Controparte_1 Parte_1 rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore;
Per_1
10. Le parti dichiarano di aver regolamentato, con i presenti accordi e con il puntuale adempimento di quanto in essi stabilito, ogni foro rapporto economico e patrimoniale derivante dalla pregressa convivenza e di non avere pertanto null'altro a pretendere l'una dall'altra a tale titolo né a qualsivoglia altro titolo o ragione
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario il 3.06.2006 in TORREGLIA (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TORREGLIA, Atto n. 12, parte II, serie A,
Anno 2006.
Dalla loro unione è nato il figlio il 27.10.2009. Persona_1
Le parti, in data 8/06/2024 hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi, avvenuta in data 1/10/2024, la separazione è stata pronunciata con Sentenza n. 695/2024 pubblicata il 18/10/2024 e passata in giudicato il giorno stesso, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza del 16/10/2024, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti con note depositate in data 11/06/2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate. 4
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data della prima udienza in trattazione scritta, ovvero dall'1/10/2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e sono conformi all'interesse del figlio minore , delle stesse va Per_1 preso atto.
Nulla sulle spese, stante la natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in data Parte_1 Controparte_1
3.06.2006 in Torreglia (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Torreglia, Atto n. 12, parte II, serie A, Anno 2006;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Nulla sulle spese.
Padova, 24.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 7176/2024, promosso congiuntamente da con l'avv. MARTINES IRENE Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. MARTINES IRENE Controparte_1
ricorrente e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51
c.p.c.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio come da note per l'udienza del
18.06.2025:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in Torreglia
(PD), in data 03.06.2006, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 12, parte II, serie A dell'anno 2006, ordinando all'Ufficiale di stato 2
civile del Comune di Torreglia (PD) di effettuare le relative annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
2. Il figlio minore delle parti sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con residenza presso l'abitazione della madre. I genitori, pertanto, assumeranno di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, le decisioni di maggior interesse per lo stesso relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute. Sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la potestà anche separatamente, fatto salvo il dovere di informazione nei confronti dell'altro genitore:
3. Il minore trascorrerà pari tempo con entrambi i genitori e starà, quindi, con il padre il lunedì ed il martedì e con la madre il mercoledì ed il giovedì di ogni settimana, ed alternerà con ciascun genitore i fine settimana dal venerdì alla domenica.
Durante l'estate, il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane. anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Anche nel periodo natalizio e pasquale il minore trascorrerà un uguale periodo con ciascun genitore, alternando di anno in anno la settimana che va dal 23 al 30 dicembre (compresi) e la settimana che va dal 31 dicembre al 6 gennaio (compresi), nonché il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
Lo stesso criterio di alternanza e di parità di permanenza verrà rispettato in occasione di altre festività e ponti infrasettimanali.
Il tutto, ferma restando la possibilità per i genitori, anche in ragione dei loro impegni lavorativi, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, di concordare giorni e/o periodi diversi da quelli sopra indicati, assicurandosi reciprocamente la massima collaborazione nel preminente interesse del figlio, sempre mantenendo la permanenza paritetica del figlio con ciascuno di essi;
4. Per quanto riguarda la casa familiare, sita in Abano Terne (PD), Via Busi n. 4/3, cosa rimarrà nella esclusiva disponibilità del signor che ne è unico proprietario: Pt_1
5. In quanto al mantenimento del figlio minore, attesa la sua permanenza paritetica presso ciascun genitore, ciascuno di essi vi provvederà in maniera diretta nei periodi in cui avrà il figlio con sé. Pertanto, nessun genitore verserà all'altro alcun assegno a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio;
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6. Le spese straordinarie erogande per il figlio minore, per tali intendendosi quelle di cui al
Protocollo siglato in data 17.01.2017 dal Tribunale di Padova saranno sostenute dai genitori per la quota del 50% ciascuno. Il rimborso della quota delle predette spese in favore del genitore che le avrà anticipate, avverrà su base mensile previa presentazione dei relativi documenti giustificativi;
7. Le parti convengono che l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla signora CP_1
8. Dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e che non pretendono reciprocamente, quindi, alcun contributo a titolo di assegno divorzile;
9. I signori e si scambiano sin d'ora il consenso per il Controparte_1 Parte_1 rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore;
Per_1
10. Le parti dichiarano di aver regolamentato, con i presenti accordi e con il puntuale adempimento di quanto in essi stabilito, ogni foro rapporto economico e patrimoniale derivante dalla pregressa convivenza e di non avere pertanto null'altro a pretendere l'una dall'altra a tale titolo né a qualsivoglia altro titolo o ragione
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario il 3.06.2006 in TORREGLIA (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TORREGLIA, Atto n. 12, parte II, serie A,
Anno 2006.
Dalla loro unione è nato il figlio il 27.10.2009. Persona_1
Le parti, in data 8/06/2024 hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi, avvenuta in data 1/10/2024, la separazione è stata pronunciata con Sentenza n. 695/2024 pubblicata il 18/10/2024 e passata in giudicato il giorno stesso, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza del 16/10/2024, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti con note depositate in data 11/06/2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate. 4
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data della prima udienza in trattazione scritta, ovvero dall'1/10/2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e sono conformi all'interesse del figlio minore , delle stesse va Per_1 preso atto.
Nulla sulle spese, stante la natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in data Parte_1 Controparte_1
3.06.2006 in Torreglia (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Torreglia, Atto n. 12, parte II, serie A, Anno 2006;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Nulla sulle spese.
Padova, 24.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato