Articolo 1358 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1358. Sanzioni disciplinari di corpo 1. Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore. 2. Il richiamo e' verbale. 3. Il rimprovero e' scritto. 4. La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi. 5. La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare - in caserma o a bordo di navi - o nel proprio alloggio, secondo le modalita' stabilite dagli articoli successivi . 6. La sanzione della consegna di rigore non puo' essere inflitta se non per i comportamenti specificamente previsti dall'articolo 751 del regolamento.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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