Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 02/05/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00191/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di MA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 29 del 2025, proposto da
UL SA, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Pettenati e presso lo stesso elettivamente domiciliata in MA, via Passo Buole n. 1/A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 515/2023 in data 8 agosto 2023 del Tribunale di MA - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 29 aprile 2025 il dott. Italo Caso e udito, per la ricorrente, il difensore come specificato nel verbale;
Considerato che la ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 515/2023 in data 8 agosto 2023 del Tribunale di MA - Sezione Lavoro;
che, in particolare, con tale pronuncia – provvedendo sulla causa proposta dalla sig.ra UL SA – è stato condannato il “… Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire alla ricorrente, tramite il sistema della “Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, l’importo nominale di € 3.000,00 …”;
che l’interessata assume rimasta ineseguita la decisione, malgrado il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato;
che, in ragione di ciò, ella chiede che si ordini al “… Ministero dell’Istruzione e del Merito (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro-tempore di dare ottemperanza alla sentenza 515/2023 del Tribunale di MA Sez. Lav., prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione disponendo l’attivazione della carta docente in favore della/del ricorrente per l’importo nominale di Euro 3.000,00 secondo le modalità previste dalla suindicata sentenza del Tribunale di MA Sez. Lavoro, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare la messa a disposizione alla/al ricorrente di detta carta docente per l’importo sopra indicato, o altro equipollente, così che la/lo stessa/o ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge …” e che si nomini un “… commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva …”;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 6 novembre 2024) della Cancelleria del Tribunale di MA;
che si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato;
che alla camera di consiglio del 29 aprile 2025 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione – da parte dell’Amministrazione resistente – dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;
che, in effetti, risulta anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 28 agosto 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ urp@postacert.istruzione.it ’;
che, pertanto, in accoglimento della domanda della ricorrente, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 515/2023 in data 8 agosto 2023 del Tribunale di MA - Sezione Lavoro, provvedendo agli adempimenti ivi imposti, entro novanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente pronuncia;
che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato (novanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente pronuncia), provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per il personale scolastico” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che darà corso ai relativi adempimenti;
che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta ;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di MA, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 515/2023 in data 8 agosto 2023 del Tribunale di MA - Sezione Lavoro, nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna a provvedere agli adempimenti dovuti;
b) per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per il personale scolastico” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione) o dirigente o funzionario delegato, che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato;
c) nessun compenso sarà dovuto per l’eventuale attività commissariale;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00 (milleduecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Italo Caso |
IL SEGRETARIO