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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 981/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 955/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034044322000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034044322000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034044322000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, Ricorrente_1 impugnava intimazione di pagamento n. 29320249034044322000 e le sottostanti cartelle di pagamento n. 29320210128480627000, n. 29320210148696403000 e n.
29320220050154689000, concernenti tasse automobilistiche anni di imposta, rispettivamente, 2016, 2018
e 2019, per l'importo totale dovuto alla data indicata pari a € 2.085,05, notificata l'11/01/2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della Riscossione per la Provincia di Catania.
Con il ricorso, notificato all'Agente della riscossione, a mezzo pec del 27/01/2025, deduceva l'omessa notifica delle cartelle sottostanti e la prescrizione/decadenza; chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
In data 31/07/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per eccepire il difetto di contraddittorio nei confronti della Regione siciliana-Assessorato dell'Economia-Dipartimento delle Finanze nonché la regolare notifica della cartella di pagamento sottostante all'intimazione di pagamento odiernamente impugnata e, quanto al merito, il difetto di legittimazione passiva relativamente alla debenza della pretesa.
In data 03/02/2026 la causa viene definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si può prescindere dal disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione siciliana-
Assessorato dell'Economia-Dipartimento delle Finanze, atteso che il ricorso può essere deciso già sulla base della documentazione in atti.
Il ricorso è infondato. Sono, infatti, agli atti copie delle relate di notifica delle cartelle di pagamento n.
29320210148696403000, n. 29320220050154689000 e n. 29320210128480627000, dalle quali le stesse risultano regolarmente notificate alla contribuente le prime due in data 26/01/2022 e la terza in data
26/01/2023. È pertanto infondata la prima censura, sull'omessa notifica degli atti sottostanti, mentre la censura relativa alla prescrizione/decadenza è, per un verso, tardiva, ai sensi dell'art. 19, comma 3, d. lgs.
n. 546/1992 e, per l'altro verso, infondata, atteso che l'intimazione di pagamento oggi impugnata è stata notificata in data 11/01/2025 e, quindi, nel rispetto del termine triennale previsto dall'art. 5, comma 51, d. l.
n. 953/1982, conv. in l. n. 53/1983, decorrente dalla notificazione delle sottostanti cartelle di pagamento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 2^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 220,00 in favore dell'Agente della riscossione.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 955/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034044322000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034044322000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249034044322000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, Ricorrente_1 impugnava intimazione di pagamento n. 29320249034044322000 e le sottostanti cartelle di pagamento n. 29320210128480627000, n. 29320210148696403000 e n.
29320220050154689000, concernenti tasse automobilistiche anni di imposta, rispettivamente, 2016, 2018
e 2019, per l'importo totale dovuto alla data indicata pari a € 2.085,05, notificata l'11/01/2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della Riscossione per la Provincia di Catania.
Con il ricorso, notificato all'Agente della riscossione, a mezzo pec del 27/01/2025, deduceva l'omessa notifica delle cartelle sottostanti e la prescrizione/decadenza; chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
In data 31/07/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per eccepire il difetto di contraddittorio nei confronti della Regione siciliana-Assessorato dell'Economia-Dipartimento delle Finanze nonché la regolare notifica della cartella di pagamento sottostante all'intimazione di pagamento odiernamente impugnata e, quanto al merito, il difetto di legittimazione passiva relativamente alla debenza della pretesa.
In data 03/02/2026 la causa viene definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si può prescindere dal disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione siciliana-
Assessorato dell'Economia-Dipartimento delle Finanze, atteso che il ricorso può essere deciso già sulla base della documentazione in atti.
Il ricorso è infondato. Sono, infatti, agli atti copie delle relate di notifica delle cartelle di pagamento n.
29320210148696403000, n. 29320220050154689000 e n. 29320210128480627000, dalle quali le stesse risultano regolarmente notificate alla contribuente le prime due in data 26/01/2022 e la terza in data
26/01/2023. È pertanto infondata la prima censura, sull'omessa notifica degli atti sottostanti, mentre la censura relativa alla prescrizione/decadenza è, per un verso, tardiva, ai sensi dell'art. 19, comma 3, d. lgs.
n. 546/1992 e, per l'altro verso, infondata, atteso che l'intimazione di pagamento oggi impugnata è stata notificata in data 11/01/2025 e, quindi, nel rispetto del termine triennale previsto dall'art. 5, comma 51, d. l.
n. 953/1982, conv. in l. n. 53/1983, decorrente dalla notificazione delle sottostanti cartelle di pagamento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 2^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 220,00 in favore dell'Agente della riscossione.