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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/10/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente rel dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 2612/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. GOLDIN DANIELA e GALLI FRANCESCA, elettivamente domiciliate come in atti
E
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. GIARIN MARIA ELISA, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
e a Pernumia in data 30.09.2007, con atto trascritto dall'Ufficio Parte_1 Controparte_1 di Stato Civile del Comune di Pernumia anno 2007, n. 14 Parte II, serie A, ordinando alla cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
2. i coniugi si rilasciano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio anche in ordine ai documenti di identità della figlia minore;
3. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e per
l'effetto, di rinunciare a qualsivoglia reciproca richiesta economica. A tal fine il sig. , Controparte_1
1 in qualità di legale rappresentante di si impegna a garantire che la OR CP_2 Pt_1 continuerà a percepire uno stipendio netto pari a € 1.798,00 mensili (per 14 mensilità), come da retribuzione attuale, salvo dimissioni o richiesta di modifica dell'orario lavorativo da parte della
Sig.ra , per le quali tale stipendio verrà rispettivamente a cessare o a essere Pt_1 proporzionalmente ridotto come per legge;
4. la figlia minore viene affidata congiuntamente Per_1 ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
5. il padre, potrà vedere e tenere con sé ogni volta che vorrà, previo accordo con la OR , e comunque: - un fine Per_1 Pt_1 settimana alternato dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, - uno
o due pomeriggi infrasettimanali con cena e accompagnamento all'abitazione materna intorno alle ore 21.00, - due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo che dovranno essere comunicate entro il 30 maggio di ogni anno;
- durante le festività, come di prassi, alternando una settimana durante le vacanze natalizie, tre giorni a Pasqua, festività nazionali alternate. I coniugi concordano che, visto che il sig. successivamente alla separazione ha avuto difficoltà nel CP_1 relazionarsi con la figlia, le suddette modalità dovranno essere attuate con gradualità e nel rispetto delle esigenze e delle opinioni della stessa 6. il sig. verserà alla OR Per_1 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia entro il giorno 10 di ciascun mese Pt_1
l'importo mensile di € 750,00 somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT a mezzo bonifico bancario, oltre al 50 % delle spese straordinarie identificate secondo i parametri individuati nel Protocollo del Tribunale di Padova. Resta inteso che l'onere contributivo decorrerà dal deposito del ricorso.
7. I signori e , danno atto di aver provveduto ad estinguere il conto Pt_1 CP_1 corrente n. 0880762560000000040476 acceso presso BCC Veneta di cui erano contitolari con attribuzione a favore della OR dell'importo di € 40.000,00 (quarantamila/00) e il Pt_1 residuo a favore del sig. .
8. Le parti dichiarano di aver regolamentato con le prefate CP_1 statuizioni ogni loro rapporto personale, economico e patrimoniale e che con il loro puntuale adempimento null'altro avranno reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo o ragione. 9.
Spese compensate tra le parti, con rinuncia da parte dei legali alla solidarietà di cui all'art. 13, 8° comma, nuova L.P.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 05/08/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
2 In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio è nata la figlia in data Per_1
10.6.2012.
Inoltre hanno precisato che con decreto del 07/11/2022, il tribunale di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza del 4.11.2022.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 26.8.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 10.10.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, all'udienza del 14.10.2025, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 4.11.2022 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 7.11.2022.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
3 I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In presenza di figli minori, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande svolte, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in POZZONOVO in data
30/09/2007 tra e , trascritto nei Registri degli atti Parte_1 Controparte_1 di Matrimonio del Comune di POZZONOVO nell'anno 2007, n. 14 Parte II, serie A;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 21.10.2025
Il Presidente rel. dott. Federica Abiuso
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