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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/03/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2770/2024 e 2776/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite 2770/24 e 2776/24, promosse in grado d'appello,
la rg 2770/24
da
elettivamente domiciliata in Saronno, Piazzale Borella n. 6, presso lo studio RT dell'avv.to Guglielmo Buoni, che la rappresenta e difende, in forza di procura alle lite in atti;
APPELLANTE contro
, elettivamente domiciliato in Saronno, via Parini 6, presso lo studio COroparte_1 dell'avv.to Paolo Brunetti, che lo rappresenta e difende, in forza di procura alle lite in atti;
, elettivamente domiciliata in Conegliano (TV), via Marco Polo n 8, COroparte_2 presso lo studio dell'avv.to Aloma Piazza, che la rappresenta e difende in forza di procura alle lite in atti;
APPELLATI
e la rg 2776/24
da
, elettivamente domiciliato in Saronno, via Parini 6, presso lo studio COroparte_1 dell'avv.to Paolo Brunetti, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle lite in atti;
1
contro
elettivamente domiciliata in Saronno, Piazzale Borella n. 6, presso lo studio RT dell'avv.to Guglielmo Buoni, che la rappresenta e difende in forza di procura alle lite in atti;
e
, elettivamente domiciliato in Conegliano (TV), via Marco Polo n 8, COroparte_2 presso lo studio dell'avv.to Aloma Piazza, che la rappresenta e difende in forza di procura alle lite in atti;
APPELLATE
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 909/2024 pronunciata dal Tribunale di Como, pubblicata in data 26.7.2024.
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti all'esito dell'udienza dell' 11.3.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE
DELL'APPELLANTE RT
L'Avv. Guglielmo Buoni, difensore e procuratore dell'Appellante , precisa le proprie
CONCLUSIONI come di seguito :
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE DI RITO
A) SOSPENDERE ex artt.283, I comma, c.p.c. e 351 c.p.c., per i motivi sopra esposti in narrativa, con fissanda apposita udienza precedente a quella del 22.01.2025 di prima comparizione, la provvisoria esecutorietà della qui impugnata sentenza n 909/2024 pronunciata il 25.07.2024 dal
Tribunale di Como, sez II, G.U. Dott. Giorgio Previte, in decisione della causa n 4674/2020 R.G. e pubblicata il 26.07.2024
******************
2 NEL MERITO
In riforma integrale dei capi della sentenza qui appellata, innanzi indicati nella sezione “Oggetto del presente appello” per i motivi esposti nella narrativa del presente atto, disattesa e rigettata dalla
Ecc.ma Corte d'Appello qui adita, ogni contraria istanza,
B) ACCERTARE E DICHIARARE l'esclusiva responsabilità ex art. 2052 c.c. del convenuto in primo grado, odierno appellato, , nella causazione dell'evento dannoso descritto COroparte_1 ai punti nn.1,2,3,4,5,6 e 7 della narrativa dell'atto di citazione datato 28.10.2020, subito il giorno
08.06.2019 dall'attrice in primo grado, odierna appellante, e, conseguentemente, RT
CONDANNARE l'odierno appellato al pagamento in favore dell'odierna COroparte_1
appellante , in risarcimento dei danni patrimoniali e non da costei subiti in seguito RT alla verificazione dell'evento succitato, della somma capitale di Euro 240.495,62 o di quell'altra somma diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di sua pertinenza alla luce dell'esperita istruttoria e della CTU medico legale in atti, redatta dal Dr. in data 30.03.2022, Persona_1
somma, questa, da rivalutarsi ed aumentarsi degli interessi di legge su di essa maturati dal giorno della verificazione dell'evento de quo sino a quello del suo saldo effettivo.
C) ACCERTARE E DICHIARARE l'infondatezza , in fatto e in diritto, della condanna dell'attrice in primo grado, odierna appellante, al pagamento delle spese di lite in favore del RT
convenuto in primo grado, odierno appellato, , per la parte residua di metà tra COroparte_1
essi non compensata e al pagamento delle spese di lite in favore della , terza COroparte_2 chiamata ad istanza del convenuto , e, per l'effetto, REVOCARE dette statuizioni COroparte_1
di condanna della sentenza oggetto del presente appello.
D) ACCERTARE E DICHIARARE l'infondatezza, in fatto e in diritto, della condanna dell'attrice in primo grado, odierna appellante, , al pagamento in favore della terza chiamata RT [...]
, ai sensi dell'art. 96, I comma c.p.c. , della somma di Euro 700,00 e, per l'effetto, COroparte_2
REVOCARE detta statuizione di condanna della sentenza oggetto del presente appello.
E) CONDANNARE l'odierno appellato, , al pagamento delle spese della CTU COroparte_1 svolta nel giudizio di primo grado, ponendo definitivamente a suo carico l'importo liquidato dal giudice di prime cure a tale titolo in data 31.05.2022.
F) CONDANNARE l'odierno appellato, , alla rifusione delle spese sostenute e COroparte_1 degli onorari dovuti per la difesa nel giudizio di primo grado dell'attrice , odierna RT
appellante così come quantificate nella nota spese ivi depositata e delle spese sostenute e degli onorari dovuti per la difesa di costei nel presente giudizio, spese e onorari, questi, da liquidarsi dall'Ecc.ma Corte come da apposita nota che sarà depositata insieme con gli atti conclusivi di esso e in ogni caso in applicazione del D.M.10.03.2014 n 55, pubblicato in G.U. n.77 del 02.04.2014 così come modificato dal D.M. 13.08.2022 n 47, pubblicato in G.U. n 236 dell'08.10.2022 o, in subordine, nella misura che sarà ritenuta di giustizia , compreso, sempre e comunque, il rimborso
3 delle spese generali pari al 15% del compenso totale liquidato ex art. 2, II comma, D.M. suddetto oltre CPA 4% ed IVA 22% ; con distrazione sia delle spese e degli onorari del giudizio di primo grado sia delle spese e degli onorari del presente giudizio, in favore dell'Avv. Guglielmo Buoni che a tal fine dichiara di aver anticipato le prime.
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
PER COroparte_1
L'avv. Paolo Brunetti (C.F. ), procuratore domiciliatario del SI. C.F._1 CP
(C.F. ), così precisa le conclusioni per il convenuto:
[...] C.F._2
Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del
Tribunale di Como n. 909/2024 del 25/07/2024 e depositata il 26/07/2024,
NEL MERITO
- In ipotesi di accoglimento dell'appello svolto dalla SI.ra incontestata la RT fattispecie di parte appellante sul fatto, voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita limitare la quantificazione dei danni subiti dalla SI.ra alla quantificazione del CTU Dott. RT
Per_1
- Accertata la validità e l'operatività della polizza n. 84972, stipulata il 06/03/2007 COroparte_2
e volturata a nome del SI. con decorrenza 05/03/2017, accogliere la domanda di COroparte_1
manleva svolta dal SI. nei confronti di dichiarandola COroparte_1 COroparte_2 tenuta a tenere indenne l'appellante da ogni risarcimento che dovesse essere COroparte_1 disposto in favore della SI.ra all'esito del presente procedimento e, per l'effetto, RT
condannare al pagamento di tutte le somme che dovessero COroparte_2
4 essere liquidate in favore della SI.ra , anche in punto spese di lite, ivi comprese RT
quelle di CTU.
- Condannare al pagamento in favore dell'appellante COroparte_2 CP
delle spese di lite di primo grado, in solido con la SI.ra , oltre che
[...] RT
del presente grado, in riforma dei capi di condanna del SI. nei confronti COroparte_1
di alla rifusione delle spese di lite e del risarcimento del danno ex COroparte_2
art. 96 cpc.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova articolati dal SI.
ai numeri 2, 3 e 9 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc di primo COroparte_1
grado, con testi ivi indicati e Testimone_1 Testimone_2
2) Vero che il sig. si occupava direttamente e personalmente del cane di COroparte_1
razza pitbull di nome Per_2
3) Vero che il cane di razza pitbull di nome ra stanziale presso la sede secondaria Per_2 dell'attività di autoriparazioni del SI. , sita in Rovello Porro alla via COroparte_1
Marchese pagani n. 24.
9) Vero che l'immobile sito in ER TT via Mazzini n. 241 – 243 è composto di due unità immobiliari distinte, adibite a civile abitazione ed un'unità immobiliare adibita ad ufficio e sede legale dell'Officina del SI. . COroparte_1
Saronno/Milano, li 24 febbraio 2025. avv. Paolo Brunetti
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
PER COroparte_2
In ottemperanza a quanto verbalizzato all'udienza del 4.2.2025, la scrivente difesa ripropone le già precisate conclusioni e pertanto voglia l'Ecc.ma Corte accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
NEL MERITO: respingere ogni domanda dell'appellante sia nel procedimento rubricato al n.
2770/2024 R.G. sia nel procedimento rubricato al n. 2776/2024 R.G. in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte nella narrativa degli atti costitutivi depositati da e, per l'effetto, mandare esente da censure la sentenza resa dal COroparte_2
pagina 5 di 23 Tribunale di Como n. 909/2024 Reg. Sent. pubblicata in data 26.7.2024. Spese di lite rifuse da porsi a carico di parte appellante.
Conegliano – Milano, 4 Febbraio 2025 Avv. Aloma Piazza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dalla sentenza impugnata emerge quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio il figlio, RT
, per sentirlo condannare ai sensi dell'art. 2052 c.c. al risarcimento del danno COroparte_1
patrimoniale e non patrimoniale asseritamente patito in data 8.6.2019 nella propria abitazione, sita in
ER TT (MB), via Mazzini n. 241, allorquando, intenta a fare le pulizie sul terrazzo della stessa, veniva da tergo urtata dal cane UL di nome di proprietà del figlio, sfuggito al suo Per_2
controllo, e rovinava sulle scale di collegamento al piano sottostante. Quantificava il danno in complessivi € 240.495,62, oltre interessi, quale risarcimento per le conseguenze patite in termini di inabilità temporanea e invalidità permanente per le fratture conseguenti alla caduta, che avevano anche determinato la necessità di un intervento chirurgico.
Si costituiva non contestando la rappresentazione attorea, né in ordine alla COroparte_1
dinamica del sinistro, né in ordine alla proprietà del cane, che riferiva di aver ricevuto dal padre con atto di ultime volontà redatto da quest'ultimo prima della sua morte. Chiedeva COroparte_3 nondimeno l'autorizzazione alla chiamata ex art. 269 cpc del terzo ., per essere COroparte_2 manlevato dalla propria Compagnia in ragione dell'esistenza di polizza per la responsabilità civile verso terzi n. 84972, stipulata dal padre e da lui volturata nel 2017. COroparte_3
Il Giudice autorizzava la chiamata del terzo e il 17.06.2021 si costituiva CP_4
contestando in fatto ed in diritto quanto sostenuto dalle controparti e chiedendo il rigetto della domanda attorea e della domanda di manleva azionata dal convenuto, sostenendo in sostanza che vi fosse un accordo madre-figlio ai danni dell'assicurazione.
Concessi i termini ex art. 183 co.VI cpc, veniva disposta ctu medico-legale sulla persona dell'attrice.
Ammesse le prove orali offerte dalle parti, il giudice ordinava, in accoglimento delle richieste di
CO
ex art. 213 cpc al Comune di Rovello l'esibizione della documentazione in proprio possesso pagina 6 di 23 sottoscritta in originale dal relativa al cambio di residenza;
al contempo veniva COroparte_3
richiesto al Servizio 118 - AAT MILANO il file audio relativo alla chiamata effettuata in data
08.06.2019, ore 10:08, per chiedere l'intervento di un'ambulanza.
Seguiva una corposa istruttoria e anche l'interrogatorio libero delle parti ex art. 117 cpc su iniziativa del giudice.
All'esito, il giudice pronunciava sentenza con cui rigettava sia la domanda attorea per infondatezza nell'an, sia la domanda di manleva del convenuto verso per inoperatività della COroparte_2
polizza; dichiarava nulla la polizza assicurativa n. 84972 azionata dal;
compensava per CP
metà le spese di lite tra attrice e convenuto, condannando la prima al pagamento della residua metà delle spese legali del figlio, nonché al pagamento delle spese della terza chiamata;
condannava il convenuto al pagamento delle spese di lite di e infine condannava attrice e convenuto CP_4
ex art. 96 cpc a favore della terza chiamata.
In sostanza il Tribunale di Como ha ritenuto che il fatto storico della caduta non era provato, in quanto i due testi oculari erano inattendibili ed inoltre nell'audio della chiamata al 118, nel verbale di
Pronto Soccorso e nella cartella clinica dell'ospedale non vi era alcun riferimento al cane, si parlava solo di incidente domestico, per cui nell'immediatezza del fatto mancava alcun riferimento all'animale.
Il primo giudice ha, inoltre, ritenuto l'inoperatività della polizza sotto vari profili: il convenuto non è proprietario esclusivo dell'animale, in quanto il testamento olografo del padre è risultato falso e all'anagrafe canina l'animale è ancora intestato al padre, ragion per cui, dovendosi applicare le norme in tema di successione legittima, il cane sarebbe di proprietà comune all'attrice e al convenuto. Ne discenderebbe l'inoperatività della polizza perché secondo il Tribunale la stessa manleva il proprietario dell'animale dai danni subiti da terzi e l'attrice non sarebbe terza, ma appunto comproprietaria del cane per successione legittima. Inoltre la polizza esclude i familiari conviventi e nel caso di specie, secondo il Tribunale, risulta la convivenza tra madre e figlio. A ciò si aggiunge -secondo la sentenza impugnata- che la firma del padre del convenuto sulla polizza assicurativa è falsa per stessa ammissione del e comunque per come accertato in sede testimoniale. Il primo giudice, pertanto, ha ritenuto CP
CO la polizza annullabile ex art. 1892 cc sulla scorta dell'eccezione sollevata da nella stessa udienza in cui era emersa la falsità di questa firma, e dunque tempestivamente, mentre la voltura della polizza dal padre al convenuto, dopo la morte del primo, sarebbe irrilevante secondo il Tribunale, perché si tratterebbe, non di una nuova polizza, ma di una mera variazione anagrafica e rimarrebbe il vizio genetico del contratto originario. Il primo giudice ha dunque dichiarato la nullità della polizza azionata dal , evidenziando anche il difetto di consenso del contraente originario, COroparte_1 CP
pagina 7 di 23 di cui è risultata la falsità della firma. CP_3
Avverso tale sentenza proponeva appello promuovendo il guidizio rg RT
2770/2024, mentre parallelamente impugnava la stessa sentenza dando COroparte_1
vita al procedimento rg 2776/24. Si costituiva in entrambi i giudizi contestando COroparte_2
gli appelli e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata. I procedimenti sono stati, quindi, riuniti in sede di prima udienza del 4.2.2025.
All'esito della prima udienza il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza dell' 11.3.2025 per la rimessione della causa in decisione ex art. 350bis cpc, assegnando termine perentorio per note conclusive sino al 25.2.2025, con termine per note scritte sostitutive dell'udienza sino a tre giorni prima di quest'ultima. Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza dell'
11.3.2025 e decisa nella camera di consiglio del 19.3.2025.
APPELLO ALTAMORE LIBORIA
Col primo motivo di impugnazione la signora evidenzia che, al di là della proprietà del Pt_1 cane e al di là della validità o meno dell'atto di ultima volontà prodotto dalla difesa di CP
, deve ritenersi provato che quest'ultimo avesse la disponibilità materiale dell'animale, di cui
[...]
si occupava quotidianamente e di cui si serviva per fare la guardia alla sua officina. Pertanto tali circostanze fondano la responsabilità ex art. 2052 c.c. del . CP
Col secondo motivo di gravame l'appellante assume che le deposizioni testimoniali di
[...]
e hanno confermato la ricostruzione dei fatti dedotta dall'attrice, ossia Tes_3 Testimone_4 la sua caduta conseguente all'urto da parte del cane del . Le argomentazioni addotte dal CP primo giudice a fondamento dell'inattendibilità di detti testi sarebbero prive di fondamento, essendo del tutto giustificabile che gli stessi, per la repentinità dell'azione dell'animale e per la sorpresa, pur assistendo all'evento, non abbiano visto la parte del corpo della signora colpita dal cane. Pt_2
I primi due motivi di impugnazione relativi alla ricostruzione del fatto storico della dedotta caduta dell'attrice a causa del cane del figlio, che possono essere congiuntamente trattati, non sono fondati.
Il primo giudice ha evidenziato plurimi elementi che convincono della non veridicità della narrazione dei fatti operata da madre e figlio –giudizio che la Corte condivide- e che non riguardano pagina 8 di 23 esclusivamente l'attendibilità dei testi e , ma più in generale l'intera vicenda allegata Tes_3 Tes_4 dall'attrice e dal convenuto.
Innanzi tutto appare significativo, come evidenziato dal Tribunale, che nell'immediatezza del fatto e, quindi, nel corso della chiamata al 118, di cui è stato acquisito l'audio, nel verbale di Pronto
Soccorso e nella cartella clinica relativa alla degenza ospedaliera non si rinviene alcun riferimento al cane, ma si parla genericamente di “caduta accidentale da alcuni gradini” e di “incidente domestico”. CO Dell'animale si parla per la prima volta nella richiesta di indennizzo ad del 12.6.2019.
In secondo luogo l'esistenza in vita del cane e la data della sua morte appaiono modulate strumentalmente sulla base delle deduzioni e produzioni della compagnia assicurativa. La comparsa di costituzione di del 15.2.2021 e la seconda memoria ex art. 183 cpc dello stesso, COroparte_1
depositata il 28.9.2021, si riferiscono al cane come se lo stesso fosse ancora vivente. CO Con il deposito in data 5.10.2021 della sua seconda memoria ex art. 183 cpc aveva prodotto sub doc. 19 una relazione investigativa dalla quale emergeva che durante i sopralluoghi del luglio 2021 il cane non era mai stato visto presso l'officina di Rovello Porro, dove secondo le allegazioni del abitualmente la bestiola stava a fare la guardia. La terza chiamata avanzava il dubbio che CP
l'animale potesse essere morto prima dello stesso sinistro del giugno 2019.
Nella terza memoria ex art. 183 cps di attrice e convenuto nulla si riferiva in ordine all'eventuale morte del cane. Solo successivamente, all'udienza del 10.5.2023, il -sentito dal giudice CP istruttore dopo l'assunzione del teste l'investigatore autore della relazione di cui al doc. Testimone_5
19 di ha riferito che il cane era morto nel 2020, tra aprile e luglio, e, al rilievo che nel 2021 CP_2
l'animale risultava ancora iscritto all'anagrafe canina, ha replicato “di non averci fatto caso, anche considerato che non ne aveva alcun guadagno”. Subito dopo, nel corso della medesima udienza, la circostanza della morte dell'animale nella primavera estate del 2020 era confermata anche dalla teste
, compagna convivente di . Testimone_3 COroparte_1
CO Proprio perchè prima della produzione della relazione investigativa di del luglio 2021, depositata ad ottobre 2021, il cane risultava vivente dal tenore delle difese del sino alle CP memorie ex art. 183 cpc comprese, il primo giudice ha scritto che le dichiarazioni di quest'ultimo sono risultate generiche e contraddittorie in alcuni passaggi, come quando ha rappresentato in udienza che il cane era morto tra aprile e luglio 2020, “salvo risuscitarlo nell'atto introduttivo di qualche mese successivo”, con “evidente distorsione della realtà fattuale”.
Le oscillazioni in ordine alla data della morte dell'animale sono proseguite, del resto, nel corso del primo grado di giudizio, posto che il nuovo difensore del , costituendosi il 4.10.2023, quando CP
erano già maturate le preclusioni istruttorie, ha affermato che la morte del cane emergerebbe dalla pagina 9 di 23 disdetta inviata all'assicurazione dal il 4.3.2020, documento prodotto in tale sede;
dunque la CP
bestiola sarebbe morta addirittura prima di tale data e non tra aprile a luglio 2020, come sostenuto all'udienza del 10.5.2023.
Altro elemento inverosimile offerto dalle difese di e di attiene al luogo di Pt_1 CP
CO effettiva residenza di quest'ultimo. Dalla relazione investigativa del luglio 2021 di era emerso –a seguito di appostamenti dell'operatore presso l'abitazione dell'attrice- che il viveva con la CP
compagna, il figlio nato nel 2017 da quest'ultima e l'altro figlio della compagna, in ER TT, via Mazzini 241, dove abitava la stessa Pt_1
CO sostiene dunque la convivenza di madre e figlio, circostanza che esclude l'operatività della polizza ai sensi dell'art. 17 delle condizioni, in forza del quale non sono considerati terzi i familiari conviventi.
La versione fornita sul punto dalle parti e dai testimoni e appare veramente poco Tes_3 Tes_4
credibile. Dal certificato di stato di famiglia di del 7.9.2020 emerge che la signora – Testimone_3
compagna da diciassette anni del per sua stessa ammissione e madre del minore avuto dalla CP relazione con quest'ultimo nel dicembre 2017- a tale data viveva a ER TT, via Mazzini, civico 241 –ossia doveva risiedeva anche “la suocera” ma senza il . Sentita come Pt_1 CP testimone, all'udienza del 10.5.2023 ha dichiarato di abitare nello stesso stabile della Testimone_3 signora nell'appartamento sopra la stessa, dal 2018, ma che viveva Pt_1 COroparte_1 stabilmente con lei e il figlio solo da un paio d'anni, quindi dal maggio 2021; in precedenza, e in particolare l' 8.6.2019 –data del sinistro per cui è causa- la signora ha dichiarato che viveva in ER
TT, sopra l'appartamento della suocera, “spesso, ma non sempre” con il . La teste, CP peraltro, nel corso della medesima deposizione, prima ha affermato di convivere con quest'ultimo da un paio d'anni e, poco oltre, ha cambiato versione affermando che il “da qualche mese o un CP annetto” –quindi da non prima di maggio 2022- risiedeva a ER TT con lei, mentre prima abitava a Rovello Porro, via Volta n. 17. Richiesta di descrivere questo appartamento di Rovello in cui viveva sino a pochi mesi prima il suo compagno, padre di suo figlio, la signora ha riferito di esserci entrata solo un paio di volte e si è limitata ad affermare genericamente che sotto c'era il garage e sopra l'appartamento. Richiesta di precisare a chi era intestato l'appartamento di ER TT che occupava dal 2018 con i figli e chi pagava le relative utenze, la signora ha risposto di non Tes_3
saperlo.
Sulla scorta dello stato di famiglia del del 16.6.2021 quest'ultimo a tale data risultava CP
ancora vivere a Rovello Porro, via Volta n. 17. Dal profilo Facebook individuato dall'investigatore di
CO
il risultava aver annunciato il trasferimento a ER TT il 10.7.2020, ma si CP
pagina 10 di 23 tratterebbe in realtà del trasferimento della sua officina, per quanto dal medesimo riferito all'udienza del 10.5.2023. In occasione della medesima udienza, in sede di interrogatorio libero, il ha CP
dichiarato di vivere a ER TT, via Mazzini 241, solo da gennaio 2022.
Anche il teste ha dato il suo contributo in merito, affermando di frequentare il Tes_4 CP
da circa dodici anni in maniera assidua, ma sul capitolo 12 della memoria istruttoria del
[...] medesimo “vero o non vero che il signor è tuttora residente a[...]
Volta del comune di Rovello Porro” ha dichiarato di non saper rispondere e poi ha aggiunto “So che ultimamente è a ER”, avvalorando la tesi di un solo recente trasferimento dello stesso a ER
TT.
Da quanto precede emergono versioni discordanti circa l'epoca in cui il si sarebbe CP trasferito a ER TT, ma, soprattutto, deve rilevarsi l'inverosimiglianza della circostanza riferita secondo cui la compagna del , , dopo aver avuto un figlio dal CP Testimone_3 medesimo nel 2017, sarebbe andata a vivere nello stesso edificio della “suocera” nel 2018 con il figlioletto e un altro figlio avuto da precedente relazione, mentre il avrebbe continuato a CP
vivere da solo a Rovello Porro, via Volta n. 17 sino a maggio 2021 o gennaio 2022 o la seconda metà del 2022, a seconda delle varie versioni offerte. Posto che la relazione tra i due nel 2023 perdurava da
17 anni e nel 2017 la coppia aveva avuto un bambino, non si comprende e non è stato in alcun modo spiegato perché il dovesse vivere da solo a Rovello Porro, mentre compagna e figlio già CP abitassero dal 2018 nello stabile dove stava la “suocera” . RT
Tale circostanza appare tra l'altro smentita anche dalla relata di notifica dell'atto di citazione da cui emerge che in data 5.11.2020 il tentativo di notifica presso la residenza di Rovello Porro, via Volta 17, non aveva avuto buon fine perché il nominativo non figurava sul citofono e il destinatario risultava trasferito “pur mantenendo la residenza”; detta notifica è stata poi perfezionata in data 11.12.2020 a mani proprie presso il luogo di lavoro del a Rovello Porro, via Pagani 24. CP
Quando il giudice all'udienza del 10.5.2023 ha evidenziato al il contenuto della relata di CP notifica dell'atto di citazione, quest'ultimo ha risposto che “andava d'accordo con alcune persone e non con altre, quindi non è escluso che l'Ufficiale Giudiziario si sia basato su alcune informazioni e non su altre”, in sostanza non fornendo alcuna giustificazione plausibile al riguardo.
Del resto dalla relazione investigativa del luglio 2021 emerge che l'immobile di Rovello Porro, via
Volta n. 17, si presentava in stato fatiscente e di semiabbandono.
L'inverosimiglianza della circostanza che il vivesse da solo a Rovello Porro è avvalorata CP
anche dal fatto che la compagna , che per sua stessa ammissione risiede a ER Testimone_3 laghetto dal 2018, non ha saputo descrivere l'appartamento di Rovello Porro, via Volta 17, in cui sino a pagina 11 di 23 qualche mese prima o un annetto viveva il suo compagno;
sospetto appare pure che la teste abbia dichiarato di non sapere nè a chi era intestato l'appartamento di ER TT in cui viveva dal
2018 e dunque da cinque anni, né chi pagava le utenze di detto appartamento (“Chi pagava le utenze?
Non lo so, non io di sicuro”). Peraltro quest'ultima circostanza a maggior ragione fa propendere per una convivenza della teste con suocera e compagno, perché altrimenti, se veramente la signora abitava da sola con i figli in un appartamento a sé stante, non si comprende come potesse non sapere chi si occupasse del pagamento delle relative utenze.
Ulteriore vicenda singolare è quella del testamento relativo al cane. E' emerso che, prima dell'instaurazione del presente giudizio, il ha dichiarato alla CP COroparte_5
inizialmente incaricata da che non vi erano documenti attestanti il passaggio di COroparte_2
CO proprietà del cane a seguito del decesso di suo padre . Il legale di ha quindi COroparte_3
eccepito al che, così stando le cose, la proprietà del cane doveva ritenersi in capo a COroparte_1
tutti gli eredi legittimi, ivi compresa la moglie . Solo a seguito di tale contestazione è RT
emerso un testamento olografo con cui avrebbe disposto unicamente del cane, COroparte_3
lasciandolo al figlio . Il testamento è scritto in stampatello su un foglio privo di data e reca CP
una sottoscrizione apparentemente ascrivibile a , ma palesemente difforme da quelle COroparte_3 da quest'ultimo apposte ai cartellini anagrafici del Comune di Rovello Porro acquisiti nel corso del giudizio.
Il documento in esame, avente l'aspetto di un testamento olografo, suscita significative perplessità sia perché il aveva dichiarato che non vi erano documenti sul passaggio di CP
proprietà del cane dopo la morte di suo padre, sia perché la sottoscrizione risulta palesemente diversa da altre autentiche del de cuius acquisite in atti, sia in quanto appare veramente singolare che quest'ultimo abbia regolato la sua successione con atto di ultima volontà solamente con riferimento al cane, pur essendo titolare di altri beni.
La vicenda del testamento, quella relativa alla durata della vita del cane e l'altra concernente il luogo di residenza dell'attrice, del convenuto e dei relativi familiari, manifestano una tendenza delle parti di modulare le proprie difese plasmando e distorcendo la realtà a seconda delle difese sollevate da
. COroparte_2
Tale tendenza ha coinvolto anche i testi e , la prima Testimone_3 Testimone_4 compagna da diciassette anni del , madre dal 2017 del minore avuto da quest'ultimo e CP
convivente con il medesimo da data imprecisata. Il secondo amico del e suo COroparte_1
assiduo frequentatore da dodici anni, sebbene inizialmente nella dichiarazioni scritte prodotte in giudizio si era dichiarato unicamente suo cliente. Gli stessi infatti hanno contribuito con le proprie pagina 12 di 23 dichiarazioni a creare il quadro poco chiaro sopra descritto relativo alla data di morte del cane -indicato come costantemente presente presso l'officina di Rovello Porro a fare la guardia, ma non visto dall'investigatore perché morto prima, circostanza che ha avuto ingresso a sorpresa nel giudizio solo all'udienza del 10.5.2023- e al luogo di effettiva residenza del , che risulterebbe solo da CP
ultimo trasferito a ER TT, mentre moglie e figli già stavano nello stesso edificio della
CO
“suocera” dal 2018. La , tra l'altro, alla luce degli articoli di giornale prodotti da ha Tes_3 dimostrato un'attitudine ad alterare la realtà anche con riferimento ad altre circostanze, come l'apertura e la gestione del bar di Saronno che porta il suo nome e che nelle interviste riferisce chiaramente come
CO una propria attività, mentre in sede testimoniale –a fronte delle domande del difensore di che cercava di verificare l'attendibilità del teste- ha riferito trattarsi di attività esclusiva del figlio negando di parteciparvi. Quanto a , dichiaratosi disoccupato e proprietario di dieci Testimone_4
macchine, appare poi sorprendente che il teste -pur avendo affermato di frequentare assiduamente da dodici anni e di trascorrere con lui il pomeriggio avendo le passioni delle auto COroparte_1
che lui ripara- non è stato in grado di dire se il abitava a Rovello Porro, via Volta 17, CP riuscendo solo a riferire “So che ultimamente è a ER”, versione che va a corroborare le confuse e contraddittorie dichiarazioni rese sul punto dal e dalla compagna , sulle quali ci si è CP Tes_3
sopra soffermati.
I due testimoni e hanno invece riferito una versione coincidente per il giorno Tes_3 Tes_6 della caduta dell'attrice, ma solo su un piano superficiale: sta scopando sul terrazzo, RT
il cane scende di corsa per andare incontro al convenuto, la urta e la fa cadere. A domande un po' più precise del giudice i due testimoni, invece, o non ricordano o danno versioni discordanti. Per il teste l'attrice era in piede e frontale rispetto ai gradini (“Dava le spalle al pianerottolo Testimone_4 su cui si trovava (il secondo, superiore), e di fronte a sé aveva le scale, era in piedi ritta”), per la teste era chinata a raccogliere foglie con la paletta e laterale rispetto agli scalini (“mia Testimone_3
suocera era china vicino alla scale, a fianco delle stesse, che metteva la polvere e fogliame nella paletta”; “china vicino alla scala che collega il piano sottostante”). Sul punto di impatto tra il cane e la signora entrambi i testi, inizialmente, pur riferendo di aver visto la scena, hanno dichiarato di Pt_1
non essere in grado di dare indicazioni, per poi aggiungerlo su sollecitazione, e la teste ha detto: Tes_3
“Mi sembra di ricordare lateralmente”, mentre il teste : “da dietro” (“Quando il cane ha visto Tes_4 il proprietario l'ha colpita da dietro e lei è caduta”). Inoltre il Tribunale ha evidenziato che il , Tes_4
dal cortile, difficilmente può aver visto l'attrice che stava scopando sul terrazzo. Richiamati gli stessi testi all'udienza del 5.10.2023 per verificare se intendessero avvalersi dell'istituto della ritrattazione, la teste rifiutava l'invito del giudice di rileggere le precedenti dichiarazioni affermando “no non Tes_3
pagina 13 di 23 c'è assolutamente bisogno”, mentre il teste , riletto il verbale precedente del 10.5.2023, Tes_4 aggiungeva “è caduta in avanti” nella descrizione della caduta dalla Pt_1
A domande meno superficiali, dunque, i due testi, pur avendo entrambi assistito al medesimo evento, hanno dato risposte difformi. Gli stessi non appaiono attendibili, tenuto conto dei rapporti personali che li legano alle parti in causa e delle incongruenze riscontrabili nelle dichiarazioni complessivamente rese, così come ritenuto dal Tribunale.
Le divergenze nella ricostruzione del fatto storico posto a fondamento della causa convincono la
Corte dell'infondatezza della domanda di sotto il profilo della prova del fatto, tenuto RT anche conto che nell'immediatezza -durante la telefonata al 118, nel verbale di PS e nella cartella clinica- nessun riferimento al cane era presente e considerate le circostanze singolari e incongruenti sopra descritte relative al testamento, al luogo di residenza del e alla data della morte del CP
cane.
Deve, pertanto, confermarsi il rigetto della domanda attorea disposto dal Tribunale.
Col terzo motivo di impugnazione l'appellante chiede, con la riforma integrale della Pt_1
sentenza di primo grado, che il convenuto -in quanto responsabile della caduta della attrice CP
determinata dalla condotta del suo cane- sia condannato al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio e delle spese della ctu svolta in primo grado. In ogni caso chiede poi che venga riformata, a prescindere dall'esito dell'appello, la condanna della signora al pagamento delle Pt_1
spese di lite a favore di che sarebbe del tutto priva di fondamento, non COroparte_2 esistendo norma processuale o principio giuridico che giustifichi la condanna dell'attrice al pagamento delle spese legali del soggetto chiamato in manleva dal convenuto, dovendo invece solo quest'ultimo farvi fronte. COesta altresì la condanna ex art. 96 cpc.
Il motivo non può essere accolto per quanto concerne i rapporti tra e , Pt_1 CP
considerata la conferma del rigetto della domanda attorea;
sul punto la Corte reputa congrua la decisione del primo giudice di compensazione per metà delle spese del per la CP sovrapponibilità delle rispettive difese, con condanna dell'attrice soccombente al pagamento della residua metà.
Per quanto concerne invece i rapporti con la terza chiamata e la condanna ex art. 96 cpc, si tornerà infra in sede di esame delle medesime domande svolte da e di COroparte_1
regolamentazione delle spese di lite in esito al presente grado di giudizio.
pagina 14 di 23 APPELLO CA LV
Col primo motivo di appello contesta l'erronea valutazione operata dal COroparte_1 primo giudice sull'invalidità della polizza. L'appellante osserva che, nel caso di specie, non sarebbe applicabile l'art. 1892 c.c. che, riguarda le dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze inerenti la valutazione del rischio, e in ogni caso l'eccezione sarebbe stata tardivamente formulata da CO
che già in sede di costituzione aveva a disposizione tutti gli elementi per sollevarla;
evidenzia, poi, che l'assicurazione sarebbe incorsa sia nella decadenza di tre mesi stabilita dall'art. 1892 c.c., sia nella prescrizione quinquennale di cui all'art. 1442 c.c.. Il giudice inoltre non avrebbe considerato che CO ha regolarmente incassato per oltre un decennio i premi, senza nulla obiettare, speculando sulla buona fede del . Evidenzia che anche secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il CP
contratto di assicurazione è valido pure se contiene sottoscrizioni apocrife. In ogni caso, assume l'appellante che il subentro del al padre non sarebbe una mera variazione anagrafica, ma una CP
rinnovazione del negozio, idonea ad elidere qualsivoglia problematica inerente la sottoscrizione dell'originaria polizza, posto che il in tale sede aveva apposto la propria sottoscrizione. Il CP
primo giudice non avrebbe tenuto conto che il contratto assicurativo esige la forma scritta solo ad probationem. Inoltre deduce che, sebbene la polizza originaria fosse stata sottoscritta dalla figlia,
l'originario contraente, -padre del convenuto e marito dell'attrice- aveva pagato il COroparte_3
relativo premio per un decennio, così ratificando il contratto, facendone propri gli effetti. Infine,
CO osserva che la stessa aveva ritenuto pienamente operante la polizza, tanto che aveva offerto al convenuto la possibilità che la lite fosse gestita direttamente dal legale dell'assicurazione.
Il motivo è fondato.
Benché l'infondatezza della domanda attorea sotto il profilo della ricostruzione del fatto storico della caduta come attribuibile al cane del convenuto comporti l'assorbimento della domanda di manleva svolta da quest'ultimo e la conseguente superfluità dell'esame delle eccezioni relative all'operatività o meno della polizza nel caso in esame, si impone, comunque, quantomeno una valutazione della validità del contratto assicurativo, dichiarato nullo dal primo giudice, aspetto oggetto di specifica impugnazione da parte della difesa . CP
Il Tribunale di Como, infatti, oltre a stabilire l'inoperatività della polizza nel caso di specie sotto vari profili, in dispositivo ha così stabilito: “Accoglie l'eccezione della terza chiamata, e pertanto dichiara nulla la polizza n. 84972”. In motivazione il giudice ha argomentato in merito all'eccezione di annullamento ex art. 1892 c.c. sollevata da con riferimento alla scoperta in corso COroparte_2
di causa della falsità della firma apposta in calce alla polizza, in quanto pacificamente non attribuibile alla mano di , padre di circostanza che, se conosciuta COroparte_3 COroparte_1
pagina 15 di 23 dall'assicurazione, avrebbe fatto sì che quest'ultima non avrebbe dato il suo consenso. Il primo giudice ha aggiunto che la voltura della polizza al figlio, con relativa sottoscrizione del , COroparte_1
non varrebbe a sanare il vizio genetico del contratto, costituendo una mera variazione anagrafica. Il
Tribunale ha ritenuto l'eccezione di annullamento ex art. 1892 cc tempestiva, in quanto formulata da CO appena appresa in udienza la circostanza della falsità della firma in discussione. In ogni caso, anche se l'eccezione fosse stata tardiva, il primo giudice ha rilevato che l'apocrifia della firma determina, comunque, la nullità del contratto per difetto di consenso, rilevabile d'ufficio senza termini.
La Corte non condivide le argomentazioni del Tribunale sopra riassunte. Occorre, infatti, tenere presente che il contratto assicurativo esige la forma scritta solo ad probationem e non ad substantiam.
La Suprema Corte ha infatti affermato che “nei contratti di assicurazione la forma scritta è richiesta non già ad substantiam ma ad probationem di modo che il requisito formale attiene soltanto alla prova del contratto e non alla sua esistenza giuridica ed alla sua perfezione, per cui la carenza può essere ovviata con atto successivo, avente valore di ratifica e a tal fine rileva anche la quietanza per il pagamento dei premi con gli estremi del contratto” (Cass. 18118/2022, 6147/1992). Inoltre la Corte di
Cassazione ha affermato che “la polizza costituisce il documento probatorio tipico -anche se non esclusivo- del contratto di assicurazione ed il suo rilascio, che forma oggetto di uno specifico obbligo dell'assicuratore ex art. 1888, comma secondo, cod. civ., presuppone logicamente e giuridicamente
l'accettazione della proposta dell'assicurato; pertanto, nel giudizio intentato da quest'ultimo, la polizza integra un'idonea prova del contratto, anche quando risulti sottoscritta soltanto dall'assicuratore, in quanto documenta, in modo diretto, l'accettazione del medesimo e, in modo indiretto -assumendo al riguardo valore di riconoscimento- la precedente proposta dell'assicurato, mentre la quietanza di pagamento del premio, costituisce solo un ulteriore elemento confermativo del perfezionamento e dell'efficacia del contratto” (Cass. n. 2438/1984).
Nel caso di specie la polizza originariamente era intestata a e risale al COroparte_3
6.3.2007; per quanto emerso nel corso del giudizio di primo grado la sottoscrizione apparente di era stata in realtà apposta, per quest'ultimo, dalla figlia del medesimo, che allo scopo COroparte_3
aveva imitato la firma paterna. Successivamente ha provveduto annualmente a pagare COroparte_3
il relativo premio assicurativo sino alla sua morte, intervenuta nel 2016, facendo così chiaramente propri gli effetti della polizza firmata dalla figlia, che ha avuto regolare esecuzione per quasi dieci anni.
Inoltre, deceduto il padre, il 21.3.2017 è subentrato nel contratto, sottoscrivendo COroparte_1
“l'appendice di variazione” della polizza, con modifica del relativo contraente e tale subentro non può CO qualificarsi come una mera variazione anagrafica, come preteso da trattandosi di una modifica contrattuale redatta per iscritto, che indica il nuovo contraente e richiama espressamente le condizioni pagina 16 di 23 di assicurazione, generali e speciali, la cui sottoscrizione ad opera di entrambe le parti contrattuali vale, in ogni caso, a sanare le precedenti criticità, posto che il sinistro per cui è causa si è verificato nel 2019, ossia successivamente.
Né può invocarsi, nel caso in esame, l'art. 1892 c.c., in quanto l'ipotesi di annullabilità ivi prevista riguarda il caso in cui le dichiarazioni false o reticenti hanno inciso sulla valutazione del rischio da parte della compagnia assicurativa, che, nel caso fosse stata correttamente informata, non avrebbe contrattato o avrebbe contrattato a condizioni diverse.
Sul punto la Suprema Corte ha infatti affermato che “l'equilibrio causale del contratto di assicurazione - la cui funzione consiste nel trasferire il rischio all'assicuratore, dietro versamento di un corrispettivo (c.d. premio) da parte dell'assicurato - può essere alterato sia in fase genetica, da dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato che traggono in inganno l'assicuratore sull'entità del rischio assicurato, che successivamente alla conclusione del contratto, allorquando, in sua pendenza, il rischio diminuisce o si aggrava;
tali distinte fattispecie implicano conseguenze giuridiche diverse atteso che nella prima l'assicuratore, entro tre mesi dalla scoperta della inesattezza della dichiarazione o della reticenza, può: a) in caso di dolo o colpa grave dell'assicurato, ai sensi dell'art.
1892 c.c., chiedere l'annullamento del contratto e non pagare l'indennizzo se l'evento si verifica prima del decorso di detto termine;
b) in mancanza di dolo o colpa grave, ex art. 1893 c.c., recedere dal contratto e versare un indennizzo inferiore a quello contrattualmente previsto ed adeguato al vero stato delle cose, per il sinistro verificatosi prima della scoperta;
nella seconda, invece, l'assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto, salvo che non preferisca, nel caso di diminuzione del rischio, ridurre l'entità del premio, ex art. 1897 c.c. o aumentarla, nel caso di aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 c.c.” (Cass. 32017/2024).
Dai principi che precedono appare evidente che le dichiarazioni rilevanti ai sensi degli artt.
1892-1893 c.c. sono quelle che incidono sull'entità del rischio assicurato, diminuendolo o aggravandolo. Le disposizioni in esame, infatti, riguardano, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (Cass. 1166/2020).
Nel caso di specie la firma apposta dalla figlia in luogo del padre COroparte_3
evidentemente non ha inciso in alcun modo sulla valutazione del rischio in ordine ai beni assicurati e alle relative condizioni di polizze, per cui il richiamo all'annullamento del contratto ex art. 1892 cc non appare pertinente.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve riformarsi la pronuncia del primo giudice nella parte in cui ha dichiarato la nullità della polizza, mentre le valutazioni in ordine alla sua pagina 17 di 23 operatività o meno nel caso di specie sono assorbite dal difetto di prova in ordine ai fatti dedotti dalla signora . RT
Col secondo motivo di gravame contesta l'inoperatività della polizza sotto il COroparte_1 profilo del difetto di terzietà dell'attrice. Per quanto concerne l'asserita comproprietà del cane da parte della l'appellante sostiene la validità del legato col quale il padre gli aveva lasciato in eredità Pt_1
CO il cane e la mancata impugnazione dello stesso ex art. 606 cc da parte di essendo tra l'altro irrituale il confronto tra la firma in calce al legato e quelle apposte dal de cuius nei cartellini conservati all'anagrafe dell'ultimo comune di residenza. Assume, inoltre, l'irrilevanza ai fini della prova della proprietà del cane della mancata voltura all'anagrafe canina, avendo quest'ultima unicamente lo scopo di combattere il fenomeno del randagismo e dell'abbandono degli animali d'affezione. Il primo giudice, poi, non avrebbe valutato che il era subentrato nella polizza assicurativa COroparte_1
CO con quale nuovo proprietario del cane e anche il teste aveva Testimone_7 confermato che era suo fratello che pagava i premi assicurativi. Inoltre dall'istruttoria era CP
emerso che fosse solo il a prendersi cura del cane e a utilizzarlo per fare la guardia COroparte_1
presso la sua officina di Rovello Porro, circostanze sufficienti ad integrare i presupposti della responsabilità dello stesso ai sensi dell'art. 2052 c.c., a prescindere dalla proprietà o meno dell'animale; CO peraltro, evidenzia ancora l'appellante, la polizza prevede la copertura dei danni dei quali l'assicurato è tenuto a rispondere quale civilmente responsabile e quindi prescinde dalla titolarità del diritto di proprietà. Infine contesta la convivenza con la madre evidenziando che in ER TT, via Mazzini, al civico 243 c'è la sua officina e al civico 241 vi sono due abitazioni, al primo piano via abita la e al secondo piano da gennaio 2022 il figlio , con la compagna e i figli, come Pt_1 CP
risulta anche dalla scheda catastale dell'immobile che rappresenta due unità distinte e come confermato
CO dai testi e . Quanto ai profili social indicati da l'appellante evidenzia che emerge Tes_3 Tes_4
un trasferimento a ER TT nel luglio 2020, quindi successivamente al sinistro per cui è causa.
Dal certificato di stato di famiglia del 16.6.2021 risultava che era ancora residente COroparte_1
CO a Rovello Porro, via Volta n. 17. Irrilevante sarebbe poi che l'investigatore di aveva riscontrato che il dormiva a ER TT, via Mazzini n. 241, posto che i suoi sopralluoghi CP
risalivano al luglio 2021, ossia ben due anni dopo il sinistro del giugno 2019. Parimenti privo di rilievo era che lo stesso non aveva mai visto il cane a Rovello Porro durante le sue indagini del luglio 2021, in quanto il cane era deceduto nel 2020, come si poteva desumere dalla disdetta della polizza del
4.3.2020, in relazione alla scadenza del 6.3.2020, depositata in data 3.10.2023 con la comparsa di costituzione del nuovo difensore del convenuto. L'appellante contesta il giudizio di inattendibilità dei pagina 18 di 23 CO suoi testi da parte del giudice e, quanto all'investigatore teste di sottolinea che le sue Tes_5
indagini sono del 2021 e quindi risultano irrilevanti rispetto ai fatti per cui è causa risalenti al 2019;
CO inoltre dalle foto allegate alla relazione investigativa prodotta da sub doc. 19 emergerebbe che la teste in una fotografia si affaccia dalla finestra del secondo piano, circostanza che Tes_3
dimostrerebbe la presenza di due distinti appartamenti.
Il motivo non può essere accolto.
Al di là del fatto che possa rispondere ex art. 2052 c.c. l'utilizzatore dell'animale, in alternativa al proprietario, e pur riconoscendo che le iscrizioni all'anagrafe canina non sono decisive per il passaggio di proprietà, il Collegio rileva che le circostanze singolari e le incongruenze sopra ricostruite in sede di trattazione dell'appello principale di , cui si rinvia, convincono dell'infondatezza della RT domanda di quest'ultima e rendono superfluo l'esame dell'operatività o meno della polizza assicurativa CO di nel caso di specie.
Col terzo motivo di appello contesta la condanna alle spese di lite e per responsabilità CP
aggravata ex art. 96 cpc;
in particolare rappresenta di non aver contestato la ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice e la propria conseguente responsabilità, in quanto sua madre non aveva tenuto un comportamento integrante gli estremi del fortuito né ricorreva altra circostanza che poteva escludere la responsabilità del convenuto. Ha censurato la compensazione per metà delle spese tra attrice e convenuto e ha chiesto la condanna integrale della prima alla refusione delle spese di lite del CP per il principio di soccombenza, non avendo provato l'an della sua domanda risarcitoria verso il CO
. Insiste per la manleva svolta verso con condanna di quest'ultima alla refusione delle CP
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. COesta la condanna ex art. 96 cpc del verso CP
CO
non avendo il giudice precisato per quale motivo la chiamata in manleva dell'assicurazione sarebbe stata manifestamente infondata;
evidenzia che lo stesso , con schiettezza, aveva CP
spontaneamente dichiarato che la firma del padre in calce alla polizza era falsa. CP_3
Il motivo può essere parzialmente accolto.
Nei rapporti tra e , come sopra anticipato, ritiene il Collegio congrua la Pt_1 CP
decisione del primo giudice di compensazione per metà delle spese di lite operata dal Tribunale, in considerazione della sovrapponibilità delle rispettivi difese.
Anche per il grado di appello il Collegio dispone che le spese di lite tra e siano Pt_1 CP
compensate per metà per la medesima ragione, con condanna dell'attrice a pagare al convenuto la residua metà delle spese.
pagina 19 di 23 Le spese di lite sopportate da per il grado di appello, tenuto conto del dm 55/14, come CP aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 9.991,00, di cui euro 2.977 per studio, euro 1.911 per fase introduttiva, euro 5.103 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge..
Operata la compensazione nella misura di metà, deve essere condannata a pagare RT
a a titolo di rimborso delle spese del grado di appello, l'importo di euro COroparte_1
4.996,00, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di ctu sono state correttamente poste a carico della signora dal Tribunale in forza Pt_1
del principio di soccombenza, per cui detta statuizione va confermata.
CO Per quanto concerne i rapporti con deve rilevarsi, all'esito del presente giudizio, che l'assicurazione è soccombente solo in punto domanda di annullamento del contratto assicurativo.
Come noto, la riforma della sentenza di primo grado con parziale accoglimento delle domande attoree comporta la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Giova infatti ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017). CO Ritiene il Collegio che l'accoglimento solo parziale dell'appello di verso giustifichi CP
la compensazione delle spese di lite di quest'ultima per un terzo, mentre i residui due terzi delle spese
CO di lite sopportate da devono porsi a carico solidale di e di , COroparte_1 RT tenuto conto della comunanza delle difese e del fatto che l'attrice con la sua domanda ha dato causa alla chiamata del terzo da parte del convenuto. E' noto, infatti, che, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite- il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute pagina 20 di 23 dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (Cass. 31889/19, 10364/2023). Nel caso di specie, la Corte ritiene che la sovrapponibilità delle difese di e giustifichi la condanna solidale degli stessi Pt_1 CP
al pagamento delle spese di lite della terza chiamata, fatta salva la compensazione per un terzo di cui si
è detto.
CO Le spese di lite sopportate da per il primo grado di giudizio, tenuto conto del dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, si liquidano in complessivi euro 14.103,00, di cui euro
2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva, euro 5.670 per la fase di trattazione, euro
4.253 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
CO Le spese di lite sopportate da per il grado di appello, tenuto conto del dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 9.991,00, di cui euro 2.977 per studio, euro 1.911 per fase introduttiva, euro 5.103 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Operata la compensazione nella misura di un terzo, e devono RT COroparte_1
CO essere condannati a pagare in solido ad a titolo di rimborso delle spese del primo grado di giudizio, l'importo di euro 9.402, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge, e,
a titolo di rimborso delle spese del grado di appello, l'importo di euro 6.660,00, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Quanto alla condanna per lite temeraria, il Tribunale così ha motivato: “Sussistono infatti quantomeno gli estremi della colpa grave in ordine tanto alla condotta di parte attrice quanto a quella di parte convenuta. Della seconda si è evidenziata la scelta di richiedere l'autorizzazione alla chiamata in manleva nonostante la -ora provata, ma palese ab initio- manifesta infondatezza della propria pretesa giuridica. Ugualmente meritevole di censura la condotta di parte attrice in quanto, anche provando ad ipotizzarne la buona fede, ha agito in giudizio nonostante (per come provato proprio vagliando profili altrimenti assorbibili con il rigetto nell'an) avrebbe dovuto astenersi, non potendosi considerare terzo danneggiato ex art. 2052 cc., per almeno due ordini di motivi (§ IV e § V).
La manifesta insostenibilità della tesi sostenuta, foriera di un appesantimento del carico d'Ufficio, va pertanto stigmatizzata, anche tenuto conto della carenza di attività difensiva a sostegno della propria domanda, a fronte delle eccezioni, puntuali, della terza chiamata. Non può sottacersi infine
l'abnormità del risarcimento domandato rispetto a quello ipoteticamente liquidabile in caso di accoglimento della domanda, pari a meno della metà (nulla peraltro essendo stato provato in tema di
pagina 21 di 23 personalizzazione). Il diverso ipotizzato grado dell'elemento soggettivo consente di graduare la condanna per lite temeraria, in misura minore per l'attrice rispetto al convenuto (nel medesimo rapporto, di circa 1 a 4, infra contemplato per la condanna alle spese di lite di ciascuna parte nei riguardi della terza chiamata). Si reputa ragionevole contenere il risarcimento nella misura di 1/5 dell'importo delle spese di lite”.
Le argomentazioni svolte dal Tribunale appaiono in larga misura condivisibili, alla luce della ricostruzione dei fatti operata nel presente giudizio, che ha confermato le incongruenze già evidenziate dal primo giudice. Pertanto la Corte ritiene di confermare la condanna ex art. 96 cpc disposta dal primo giudice.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r.
n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello RT
dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e avverso la sentenza n. 909/2024 RT COroparte_1
pronunciata dal Tribunale di Como, pubblicata in data 26.7.2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello di;
RT
2. in accoglimento parziale dell'appello proposto da , rigetta la domanda di COroparte_1
annullamento del contratto assicurativo proposto da;
COroparte_2
3. compensate le spese di lite del grado di appello per metà, condanna a pagare a RT
la somma di euro 4.996,00, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e COroparte_1
cpa come per legge, a titolo di rimborso delle spese di lite del presente grado;
4. compensate le spese di lite di primo grado per un terzo, condanna e RT CP
, in solido tra loro, a pagare ad , a titolo di rimborso delle spese
[...] COroparte_6
di lite di primo grado, la domma di euro 9.402,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
5. compensate le spese di lite del grado di appello per un terzo, condanna e RT
, in solido tra loro, a pagare ad a titolo di rimborso COroparte_1 COroparte_6
delle spese di lite del grado di appello, la domma di euro 6.660,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
6. conferma per il resto la sentenza impugnata.
pagina 22 di 23 7. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a RT
quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.3.2025
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite 2770/24 e 2776/24, promosse in grado d'appello,
la rg 2770/24
da
elettivamente domiciliata in Saronno, Piazzale Borella n. 6, presso lo studio RT dell'avv.to Guglielmo Buoni, che la rappresenta e difende, in forza di procura alle lite in atti;
APPELLANTE contro
, elettivamente domiciliato in Saronno, via Parini 6, presso lo studio COroparte_1 dell'avv.to Paolo Brunetti, che lo rappresenta e difende, in forza di procura alle lite in atti;
, elettivamente domiciliata in Conegliano (TV), via Marco Polo n 8, COroparte_2 presso lo studio dell'avv.to Aloma Piazza, che la rappresenta e difende in forza di procura alle lite in atti;
APPELLATI
e la rg 2776/24
da
, elettivamente domiciliato in Saronno, via Parini 6, presso lo studio COroparte_1 dell'avv.to Paolo Brunetti, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle lite in atti;
1
contro
elettivamente domiciliata in Saronno, Piazzale Borella n. 6, presso lo studio RT dell'avv.to Guglielmo Buoni, che la rappresenta e difende in forza di procura alle lite in atti;
e
, elettivamente domiciliato in Conegliano (TV), via Marco Polo n 8, COroparte_2 presso lo studio dell'avv.to Aloma Piazza, che la rappresenta e difende in forza di procura alle lite in atti;
APPELLATE
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 909/2024 pronunciata dal Tribunale di Como, pubblicata in data 26.7.2024.
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti all'esito dell'udienza dell' 11.3.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE
DELL'APPELLANTE RT
L'Avv. Guglielmo Buoni, difensore e procuratore dell'Appellante , precisa le proprie
CONCLUSIONI come di seguito :
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE DI RITO
A) SOSPENDERE ex artt.283, I comma, c.p.c. e 351 c.p.c., per i motivi sopra esposti in narrativa, con fissanda apposita udienza precedente a quella del 22.01.2025 di prima comparizione, la provvisoria esecutorietà della qui impugnata sentenza n 909/2024 pronunciata il 25.07.2024 dal
Tribunale di Como, sez II, G.U. Dott. Giorgio Previte, in decisione della causa n 4674/2020 R.G. e pubblicata il 26.07.2024
******************
2 NEL MERITO
In riforma integrale dei capi della sentenza qui appellata, innanzi indicati nella sezione “Oggetto del presente appello” per i motivi esposti nella narrativa del presente atto, disattesa e rigettata dalla
Ecc.ma Corte d'Appello qui adita, ogni contraria istanza,
B) ACCERTARE E DICHIARARE l'esclusiva responsabilità ex art. 2052 c.c. del convenuto in primo grado, odierno appellato, , nella causazione dell'evento dannoso descritto COroparte_1 ai punti nn.1,2,3,4,5,6 e 7 della narrativa dell'atto di citazione datato 28.10.2020, subito il giorno
08.06.2019 dall'attrice in primo grado, odierna appellante, e, conseguentemente, RT
CONDANNARE l'odierno appellato al pagamento in favore dell'odierna COroparte_1
appellante , in risarcimento dei danni patrimoniali e non da costei subiti in seguito RT alla verificazione dell'evento succitato, della somma capitale di Euro 240.495,62 o di quell'altra somma diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di sua pertinenza alla luce dell'esperita istruttoria e della CTU medico legale in atti, redatta dal Dr. in data 30.03.2022, Persona_1
somma, questa, da rivalutarsi ed aumentarsi degli interessi di legge su di essa maturati dal giorno della verificazione dell'evento de quo sino a quello del suo saldo effettivo.
C) ACCERTARE E DICHIARARE l'infondatezza , in fatto e in diritto, della condanna dell'attrice in primo grado, odierna appellante, al pagamento delle spese di lite in favore del RT
convenuto in primo grado, odierno appellato, , per la parte residua di metà tra COroparte_1
essi non compensata e al pagamento delle spese di lite in favore della , terza COroparte_2 chiamata ad istanza del convenuto , e, per l'effetto, REVOCARE dette statuizioni COroparte_1
di condanna della sentenza oggetto del presente appello.
D) ACCERTARE E DICHIARARE l'infondatezza, in fatto e in diritto, della condanna dell'attrice in primo grado, odierna appellante, , al pagamento in favore della terza chiamata RT [...]
, ai sensi dell'art. 96, I comma c.p.c. , della somma di Euro 700,00 e, per l'effetto, COroparte_2
REVOCARE detta statuizione di condanna della sentenza oggetto del presente appello.
E) CONDANNARE l'odierno appellato, , al pagamento delle spese della CTU COroparte_1 svolta nel giudizio di primo grado, ponendo definitivamente a suo carico l'importo liquidato dal giudice di prime cure a tale titolo in data 31.05.2022.
F) CONDANNARE l'odierno appellato, , alla rifusione delle spese sostenute e COroparte_1 degli onorari dovuti per la difesa nel giudizio di primo grado dell'attrice , odierna RT
appellante così come quantificate nella nota spese ivi depositata e delle spese sostenute e degli onorari dovuti per la difesa di costei nel presente giudizio, spese e onorari, questi, da liquidarsi dall'Ecc.ma Corte come da apposita nota che sarà depositata insieme con gli atti conclusivi di esso e in ogni caso in applicazione del D.M.10.03.2014 n 55, pubblicato in G.U. n.77 del 02.04.2014 così come modificato dal D.M. 13.08.2022 n 47, pubblicato in G.U. n 236 dell'08.10.2022 o, in subordine, nella misura che sarà ritenuta di giustizia , compreso, sempre e comunque, il rimborso
3 delle spese generali pari al 15% del compenso totale liquidato ex art. 2, II comma, D.M. suddetto oltre CPA 4% ed IVA 22% ; con distrazione sia delle spese e degli onorari del giudizio di primo grado sia delle spese e degli onorari del presente giudizio, in favore dell'Avv. Guglielmo Buoni che a tal fine dichiara di aver anticipato le prime.
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
PER COroparte_1
L'avv. Paolo Brunetti (C.F. ), procuratore domiciliatario del SI. C.F._1 CP
(C.F. ), così precisa le conclusioni per il convenuto:
[...] C.F._2
Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del
Tribunale di Como n. 909/2024 del 25/07/2024 e depositata il 26/07/2024,
NEL MERITO
- In ipotesi di accoglimento dell'appello svolto dalla SI.ra incontestata la RT fattispecie di parte appellante sul fatto, voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita limitare la quantificazione dei danni subiti dalla SI.ra alla quantificazione del CTU Dott. RT
Per_1
- Accertata la validità e l'operatività della polizza n. 84972, stipulata il 06/03/2007 COroparte_2
e volturata a nome del SI. con decorrenza 05/03/2017, accogliere la domanda di COroparte_1
manleva svolta dal SI. nei confronti di dichiarandola COroparte_1 COroparte_2 tenuta a tenere indenne l'appellante da ogni risarcimento che dovesse essere COroparte_1 disposto in favore della SI.ra all'esito del presente procedimento e, per l'effetto, RT
condannare al pagamento di tutte le somme che dovessero COroparte_2
4 essere liquidate in favore della SI.ra , anche in punto spese di lite, ivi comprese RT
quelle di CTU.
- Condannare al pagamento in favore dell'appellante COroparte_2 CP
delle spese di lite di primo grado, in solido con la SI.ra , oltre che
[...] RT
del presente grado, in riforma dei capi di condanna del SI. nei confronti COroparte_1
di alla rifusione delle spese di lite e del risarcimento del danno ex COroparte_2
art. 96 cpc.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova articolati dal SI.
ai numeri 2, 3 e 9 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc di primo COroparte_1
grado, con testi ivi indicati e Testimone_1 Testimone_2
2) Vero che il sig. si occupava direttamente e personalmente del cane di COroparte_1
razza pitbull di nome Per_2
3) Vero che il cane di razza pitbull di nome ra stanziale presso la sede secondaria Per_2 dell'attività di autoriparazioni del SI. , sita in Rovello Porro alla via COroparte_1
Marchese pagani n. 24.
9) Vero che l'immobile sito in ER TT via Mazzini n. 241 – 243 è composto di due unità immobiliari distinte, adibite a civile abitazione ed un'unità immobiliare adibita ad ufficio e sede legale dell'Officina del SI. . COroparte_1
Saronno/Milano, li 24 febbraio 2025. avv. Paolo Brunetti
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
PER COroparte_2
In ottemperanza a quanto verbalizzato all'udienza del 4.2.2025, la scrivente difesa ripropone le già precisate conclusioni e pertanto voglia l'Ecc.ma Corte accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
NEL MERITO: respingere ogni domanda dell'appellante sia nel procedimento rubricato al n.
2770/2024 R.G. sia nel procedimento rubricato al n. 2776/2024 R.G. in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte nella narrativa degli atti costitutivi depositati da e, per l'effetto, mandare esente da censure la sentenza resa dal COroparte_2
pagina 5 di 23 Tribunale di Como n. 909/2024 Reg. Sent. pubblicata in data 26.7.2024. Spese di lite rifuse da porsi a carico di parte appellante.
Conegliano – Milano, 4 Febbraio 2025 Avv. Aloma Piazza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dalla sentenza impugnata emerge quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio il figlio, RT
, per sentirlo condannare ai sensi dell'art. 2052 c.c. al risarcimento del danno COroparte_1
patrimoniale e non patrimoniale asseritamente patito in data 8.6.2019 nella propria abitazione, sita in
ER TT (MB), via Mazzini n. 241, allorquando, intenta a fare le pulizie sul terrazzo della stessa, veniva da tergo urtata dal cane UL di nome di proprietà del figlio, sfuggito al suo Per_2
controllo, e rovinava sulle scale di collegamento al piano sottostante. Quantificava il danno in complessivi € 240.495,62, oltre interessi, quale risarcimento per le conseguenze patite in termini di inabilità temporanea e invalidità permanente per le fratture conseguenti alla caduta, che avevano anche determinato la necessità di un intervento chirurgico.
Si costituiva non contestando la rappresentazione attorea, né in ordine alla COroparte_1
dinamica del sinistro, né in ordine alla proprietà del cane, che riferiva di aver ricevuto dal padre con atto di ultime volontà redatto da quest'ultimo prima della sua morte. Chiedeva COroparte_3 nondimeno l'autorizzazione alla chiamata ex art. 269 cpc del terzo ., per essere COroparte_2 manlevato dalla propria Compagnia in ragione dell'esistenza di polizza per la responsabilità civile verso terzi n. 84972, stipulata dal padre e da lui volturata nel 2017. COroparte_3
Il Giudice autorizzava la chiamata del terzo e il 17.06.2021 si costituiva CP_4
contestando in fatto ed in diritto quanto sostenuto dalle controparti e chiedendo il rigetto della domanda attorea e della domanda di manleva azionata dal convenuto, sostenendo in sostanza che vi fosse un accordo madre-figlio ai danni dell'assicurazione.
Concessi i termini ex art. 183 co.VI cpc, veniva disposta ctu medico-legale sulla persona dell'attrice.
Ammesse le prove orali offerte dalle parti, il giudice ordinava, in accoglimento delle richieste di
CO
ex art. 213 cpc al Comune di Rovello l'esibizione della documentazione in proprio possesso pagina 6 di 23 sottoscritta in originale dal relativa al cambio di residenza;
al contempo veniva COroparte_3
richiesto al Servizio 118 - AAT MILANO il file audio relativo alla chiamata effettuata in data
08.06.2019, ore 10:08, per chiedere l'intervento di un'ambulanza.
Seguiva una corposa istruttoria e anche l'interrogatorio libero delle parti ex art. 117 cpc su iniziativa del giudice.
All'esito, il giudice pronunciava sentenza con cui rigettava sia la domanda attorea per infondatezza nell'an, sia la domanda di manleva del convenuto verso per inoperatività della COroparte_2
polizza; dichiarava nulla la polizza assicurativa n. 84972 azionata dal;
compensava per CP
metà le spese di lite tra attrice e convenuto, condannando la prima al pagamento della residua metà delle spese legali del figlio, nonché al pagamento delle spese della terza chiamata;
condannava il convenuto al pagamento delle spese di lite di e infine condannava attrice e convenuto CP_4
ex art. 96 cpc a favore della terza chiamata.
In sostanza il Tribunale di Como ha ritenuto che il fatto storico della caduta non era provato, in quanto i due testi oculari erano inattendibili ed inoltre nell'audio della chiamata al 118, nel verbale di
Pronto Soccorso e nella cartella clinica dell'ospedale non vi era alcun riferimento al cane, si parlava solo di incidente domestico, per cui nell'immediatezza del fatto mancava alcun riferimento all'animale.
Il primo giudice ha, inoltre, ritenuto l'inoperatività della polizza sotto vari profili: il convenuto non è proprietario esclusivo dell'animale, in quanto il testamento olografo del padre è risultato falso e all'anagrafe canina l'animale è ancora intestato al padre, ragion per cui, dovendosi applicare le norme in tema di successione legittima, il cane sarebbe di proprietà comune all'attrice e al convenuto. Ne discenderebbe l'inoperatività della polizza perché secondo il Tribunale la stessa manleva il proprietario dell'animale dai danni subiti da terzi e l'attrice non sarebbe terza, ma appunto comproprietaria del cane per successione legittima. Inoltre la polizza esclude i familiari conviventi e nel caso di specie, secondo il Tribunale, risulta la convivenza tra madre e figlio. A ciò si aggiunge -secondo la sentenza impugnata- che la firma del padre del convenuto sulla polizza assicurativa è falsa per stessa ammissione del e comunque per come accertato in sede testimoniale. Il primo giudice, pertanto, ha ritenuto CP
CO la polizza annullabile ex art. 1892 cc sulla scorta dell'eccezione sollevata da nella stessa udienza in cui era emersa la falsità di questa firma, e dunque tempestivamente, mentre la voltura della polizza dal padre al convenuto, dopo la morte del primo, sarebbe irrilevante secondo il Tribunale, perché si tratterebbe, non di una nuova polizza, ma di una mera variazione anagrafica e rimarrebbe il vizio genetico del contratto originario. Il primo giudice ha dunque dichiarato la nullità della polizza azionata dal , evidenziando anche il difetto di consenso del contraente originario, COroparte_1 CP
pagina 7 di 23 di cui è risultata la falsità della firma. CP_3
Avverso tale sentenza proponeva appello promuovendo il guidizio rg RT
2770/2024, mentre parallelamente impugnava la stessa sentenza dando COroparte_1
vita al procedimento rg 2776/24. Si costituiva in entrambi i giudizi contestando COroparte_2
gli appelli e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata. I procedimenti sono stati, quindi, riuniti in sede di prima udienza del 4.2.2025.
All'esito della prima udienza il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza dell' 11.3.2025 per la rimessione della causa in decisione ex art. 350bis cpc, assegnando termine perentorio per note conclusive sino al 25.2.2025, con termine per note scritte sostitutive dell'udienza sino a tre giorni prima di quest'ultima. Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza dell'
11.3.2025 e decisa nella camera di consiglio del 19.3.2025.
APPELLO ALTAMORE LIBORIA
Col primo motivo di impugnazione la signora evidenzia che, al di là della proprietà del Pt_1 cane e al di là della validità o meno dell'atto di ultima volontà prodotto dalla difesa di CP
, deve ritenersi provato che quest'ultimo avesse la disponibilità materiale dell'animale, di cui
[...]
si occupava quotidianamente e di cui si serviva per fare la guardia alla sua officina. Pertanto tali circostanze fondano la responsabilità ex art. 2052 c.c. del . CP
Col secondo motivo di gravame l'appellante assume che le deposizioni testimoniali di
[...]
e hanno confermato la ricostruzione dei fatti dedotta dall'attrice, ossia Tes_3 Testimone_4 la sua caduta conseguente all'urto da parte del cane del . Le argomentazioni addotte dal CP primo giudice a fondamento dell'inattendibilità di detti testi sarebbero prive di fondamento, essendo del tutto giustificabile che gli stessi, per la repentinità dell'azione dell'animale e per la sorpresa, pur assistendo all'evento, non abbiano visto la parte del corpo della signora colpita dal cane. Pt_2
I primi due motivi di impugnazione relativi alla ricostruzione del fatto storico della dedotta caduta dell'attrice a causa del cane del figlio, che possono essere congiuntamente trattati, non sono fondati.
Il primo giudice ha evidenziato plurimi elementi che convincono della non veridicità della narrazione dei fatti operata da madre e figlio –giudizio che la Corte condivide- e che non riguardano pagina 8 di 23 esclusivamente l'attendibilità dei testi e , ma più in generale l'intera vicenda allegata Tes_3 Tes_4 dall'attrice e dal convenuto.
Innanzi tutto appare significativo, come evidenziato dal Tribunale, che nell'immediatezza del fatto e, quindi, nel corso della chiamata al 118, di cui è stato acquisito l'audio, nel verbale di Pronto
Soccorso e nella cartella clinica relativa alla degenza ospedaliera non si rinviene alcun riferimento al cane, ma si parla genericamente di “caduta accidentale da alcuni gradini” e di “incidente domestico”. CO Dell'animale si parla per la prima volta nella richiesta di indennizzo ad del 12.6.2019.
In secondo luogo l'esistenza in vita del cane e la data della sua morte appaiono modulate strumentalmente sulla base delle deduzioni e produzioni della compagnia assicurativa. La comparsa di costituzione di del 15.2.2021 e la seconda memoria ex art. 183 cpc dello stesso, COroparte_1
depositata il 28.9.2021, si riferiscono al cane come se lo stesso fosse ancora vivente. CO Con il deposito in data 5.10.2021 della sua seconda memoria ex art. 183 cpc aveva prodotto sub doc. 19 una relazione investigativa dalla quale emergeva che durante i sopralluoghi del luglio 2021 il cane non era mai stato visto presso l'officina di Rovello Porro, dove secondo le allegazioni del abitualmente la bestiola stava a fare la guardia. La terza chiamata avanzava il dubbio che CP
l'animale potesse essere morto prima dello stesso sinistro del giugno 2019.
Nella terza memoria ex art. 183 cps di attrice e convenuto nulla si riferiva in ordine all'eventuale morte del cane. Solo successivamente, all'udienza del 10.5.2023, il -sentito dal giudice CP istruttore dopo l'assunzione del teste l'investigatore autore della relazione di cui al doc. Testimone_5
19 di ha riferito che il cane era morto nel 2020, tra aprile e luglio, e, al rilievo che nel 2021 CP_2
l'animale risultava ancora iscritto all'anagrafe canina, ha replicato “di non averci fatto caso, anche considerato che non ne aveva alcun guadagno”. Subito dopo, nel corso della medesima udienza, la circostanza della morte dell'animale nella primavera estate del 2020 era confermata anche dalla teste
, compagna convivente di . Testimone_3 COroparte_1
CO Proprio perchè prima della produzione della relazione investigativa di del luglio 2021, depositata ad ottobre 2021, il cane risultava vivente dal tenore delle difese del sino alle CP memorie ex art. 183 cpc comprese, il primo giudice ha scritto che le dichiarazioni di quest'ultimo sono risultate generiche e contraddittorie in alcuni passaggi, come quando ha rappresentato in udienza che il cane era morto tra aprile e luglio 2020, “salvo risuscitarlo nell'atto introduttivo di qualche mese successivo”, con “evidente distorsione della realtà fattuale”.
Le oscillazioni in ordine alla data della morte dell'animale sono proseguite, del resto, nel corso del primo grado di giudizio, posto che il nuovo difensore del , costituendosi il 4.10.2023, quando CP
erano già maturate le preclusioni istruttorie, ha affermato che la morte del cane emergerebbe dalla pagina 9 di 23 disdetta inviata all'assicurazione dal il 4.3.2020, documento prodotto in tale sede;
dunque la CP
bestiola sarebbe morta addirittura prima di tale data e non tra aprile a luglio 2020, come sostenuto all'udienza del 10.5.2023.
Altro elemento inverosimile offerto dalle difese di e di attiene al luogo di Pt_1 CP
CO effettiva residenza di quest'ultimo. Dalla relazione investigativa del luglio 2021 di era emerso –a seguito di appostamenti dell'operatore presso l'abitazione dell'attrice- che il viveva con la CP
compagna, il figlio nato nel 2017 da quest'ultima e l'altro figlio della compagna, in ER TT, via Mazzini 241, dove abitava la stessa Pt_1
CO sostiene dunque la convivenza di madre e figlio, circostanza che esclude l'operatività della polizza ai sensi dell'art. 17 delle condizioni, in forza del quale non sono considerati terzi i familiari conviventi.
La versione fornita sul punto dalle parti e dai testimoni e appare veramente poco Tes_3 Tes_4
credibile. Dal certificato di stato di famiglia di del 7.9.2020 emerge che la signora – Testimone_3
compagna da diciassette anni del per sua stessa ammissione e madre del minore avuto dalla CP relazione con quest'ultimo nel dicembre 2017- a tale data viveva a ER TT, via Mazzini, civico 241 –ossia doveva risiedeva anche “la suocera” ma senza il . Sentita come Pt_1 CP testimone, all'udienza del 10.5.2023 ha dichiarato di abitare nello stesso stabile della Testimone_3 signora nell'appartamento sopra la stessa, dal 2018, ma che viveva Pt_1 COroparte_1 stabilmente con lei e il figlio solo da un paio d'anni, quindi dal maggio 2021; in precedenza, e in particolare l' 8.6.2019 –data del sinistro per cui è causa- la signora ha dichiarato che viveva in ER
TT, sopra l'appartamento della suocera, “spesso, ma non sempre” con il . La teste, CP peraltro, nel corso della medesima deposizione, prima ha affermato di convivere con quest'ultimo da un paio d'anni e, poco oltre, ha cambiato versione affermando che il “da qualche mese o un CP annetto” –quindi da non prima di maggio 2022- risiedeva a ER TT con lei, mentre prima abitava a Rovello Porro, via Volta n. 17. Richiesta di descrivere questo appartamento di Rovello in cui viveva sino a pochi mesi prima il suo compagno, padre di suo figlio, la signora ha riferito di esserci entrata solo un paio di volte e si è limitata ad affermare genericamente che sotto c'era il garage e sopra l'appartamento. Richiesta di precisare a chi era intestato l'appartamento di ER TT che occupava dal 2018 con i figli e chi pagava le relative utenze, la signora ha risposto di non Tes_3
saperlo.
Sulla scorta dello stato di famiglia del del 16.6.2021 quest'ultimo a tale data risultava CP
ancora vivere a Rovello Porro, via Volta n. 17. Dal profilo Facebook individuato dall'investigatore di
CO
il risultava aver annunciato il trasferimento a ER TT il 10.7.2020, ma si CP
pagina 10 di 23 tratterebbe in realtà del trasferimento della sua officina, per quanto dal medesimo riferito all'udienza del 10.5.2023. In occasione della medesima udienza, in sede di interrogatorio libero, il ha CP
dichiarato di vivere a ER TT, via Mazzini 241, solo da gennaio 2022.
Anche il teste ha dato il suo contributo in merito, affermando di frequentare il Tes_4 CP
da circa dodici anni in maniera assidua, ma sul capitolo 12 della memoria istruttoria del
[...] medesimo “vero o non vero che il signor è tuttora residente a[...]
Volta del comune di Rovello Porro” ha dichiarato di non saper rispondere e poi ha aggiunto “So che ultimamente è a ER”, avvalorando la tesi di un solo recente trasferimento dello stesso a ER
TT.
Da quanto precede emergono versioni discordanti circa l'epoca in cui il si sarebbe CP trasferito a ER TT, ma, soprattutto, deve rilevarsi l'inverosimiglianza della circostanza riferita secondo cui la compagna del , , dopo aver avuto un figlio dal CP Testimone_3 medesimo nel 2017, sarebbe andata a vivere nello stesso edificio della “suocera” nel 2018 con il figlioletto e un altro figlio avuto da precedente relazione, mentre il avrebbe continuato a CP
vivere da solo a Rovello Porro, via Volta n. 17 sino a maggio 2021 o gennaio 2022 o la seconda metà del 2022, a seconda delle varie versioni offerte. Posto che la relazione tra i due nel 2023 perdurava da
17 anni e nel 2017 la coppia aveva avuto un bambino, non si comprende e non è stato in alcun modo spiegato perché il dovesse vivere da solo a Rovello Porro, mentre compagna e figlio già CP abitassero dal 2018 nello stabile dove stava la “suocera” . RT
Tale circostanza appare tra l'altro smentita anche dalla relata di notifica dell'atto di citazione da cui emerge che in data 5.11.2020 il tentativo di notifica presso la residenza di Rovello Porro, via Volta 17, non aveva avuto buon fine perché il nominativo non figurava sul citofono e il destinatario risultava trasferito “pur mantenendo la residenza”; detta notifica è stata poi perfezionata in data 11.12.2020 a mani proprie presso il luogo di lavoro del a Rovello Porro, via Pagani 24. CP
Quando il giudice all'udienza del 10.5.2023 ha evidenziato al il contenuto della relata di CP notifica dell'atto di citazione, quest'ultimo ha risposto che “andava d'accordo con alcune persone e non con altre, quindi non è escluso che l'Ufficiale Giudiziario si sia basato su alcune informazioni e non su altre”, in sostanza non fornendo alcuna giustificazione plausibile al riguardo.
Del resto dalla relazione investigativa del luglio 2021 emerge che l'immobile di Rovello Porro, via
Volta n. 17, si presentava in stato fatiscente e di semiabbandono.
L'inverosimiglianza della circostanza che il vivesse da solo a Rovello Porro è avvalorata CP
anche dal fatto che la compagna , che per sua stessa ammissione risiede a ER Testimone_3 laghetto dal 2018, non ha saputo descrivere l'appartamento di Rovello Porro, via Volta 17, in cui sino a pagina 11 di 23 qualche mese prima o un annetto viveva il suo compagno;
sospetto appare pure che la teste abbia dichiarato di non sapere nè a chi era intestato l'appartamento di ER TT in cui viveva dal
2018 e dunque da cinque anni, né chi pagava le utenze di detto appartamento (“Chi pagava le utenze?
Non lo so, non io di sicuro”). Peraltro quest'ultima circostanza a maggior ragione fa propendere per una convivenza della teste con suocera e compagno, perché altrimenti, se veramente la signora abitava da sola con i figli in un appartamento a sé stante, non si comprende come potesse non sapere chi si occupasse del pagamento delle relative utenze.
Ulteriore vicenda singolare è quella del testamento relativo al cane. E' emerso che, prima dell'instaurazione del presente giudizio, il ha dichiarato alla CP COroparte_5
inizialmente incaricata da che non vi erano documenti attestanti il passaggio di COroparte_2
CO proprietà del cane a seguito del decesso di suo padre . Il legale di ha quindi COroparte_3
eccepito al che, così stando le cose, la proprietà del cane doveva ritenersi in capo a COroparte_1
tutti gli eredi legittimi, ivi compresa la moglie . Solo a seguito di tale contestazione è RT
emerso un testamento olografo con cui avrebbe disposto unicamente del cane, COroparte_3
lasciandolo al figlio . Il testamento è scritto in stampatello su un foglio privo di data e reca CP
una sottoscrizione apparentemente ascrivibile a , ma palesemente difforme da quelle COroparte_3 da quest'ultimo apposte ai cartellini anagrafici del Comune di Rovello Porro acquisiti nel corso del giudizio.
Il documento in esame, avente l'aspetto di un testamento olografo, suscita significative perplessità sia perché il aveva dichiarato che non vi erano documenti sul passaggio di CP
proprietà del cane dopo la morte di suo padre, sia perché la sottoscrizione risulta palesemente diversa da altre autentiche del de cuius acquisite in atti, sia in quanto appare veramente singolare che quest'ultimo abbia regolato la sua successione con atto di ultima volontà solamente con riferimento al cane, pur essendo titolare di altri beni.
La vicenda del testamento, quella relativa alla durata della vita del cane e l'altra concernente il luogo di residenza dell'attrice, del convenuto e dei relativi familiari, manifestano una tendenza delle parti di modulare le proprie difese plasmando e distorcendo la realtà a seconda delle difese sollevate da
. COroparte_2
Tale tendenza ha coinvolto anche i testi e , la prima Testimone_3 Testimone_4 compagna da diciassette anni del , madre dal 2017 del minore avuto da quest'ultimo e CP
convivente con il medesimo da data imprecisata. Il secondo amico del e suo COroparte_1
assiduo frequentatore da dodici anni, sebbene inizialmente nella dichiarazioni scritte prodotte in giudizio si era dichiarato unicamente suo cliente. Gli stessi infatti hanno contribuito con le proprie pagina 12 di 23 dichiarazioni a creare il quadro poco chiaro sopra descritto relativo alla data di morte del cane -indicato come costantemente presente presso l'officina di Rovello Porro a fare la guardia, ma non visto dall'investigatore perché morto prima, circostanza che ha avuto ingresso a sorpresa nel giudizio solo all'udienza del 10.5.2023- e al luogo di effettiva residenza del , che risulterebbe solo da CP
ultimo trasferito a ER TT, mentre moglie e figli già stavano nello stesso edificio della
CO
“suocera” dal 2018. La , tra l'altro, alla luce degli articoli di giornale prodotti da ha Tes_3 dimostrato un'attitudine ad alterare la realtà anche con riferimento ad altre circostanze, come l'apertura e la gestione del bar di Saronno che porta il suo nome e che nelle interviste riferisce chiaramente come
CO una propria attività, mentre in sede testimoniale –a fronte delle domande del difensore di che cercava di verificare l'attendibilità del teste- ha riferito trattarsi di attività esclusiva del figlio negando di parteciparvi. Quanto a , dichiaratosi disoccupato e proprietario di dieci Testimone_4
macchine, appare poi sorprendente che il teste -pur avendo affermato di frequentare assiduamente da dodici anni e di trascorrere con lui il pomeriggio avendo le passioni delle auto COroparte_1
che lui ripara- non è stato in grado di dire se il abitava a Rovello Porro, via Volta 17, CP riuscendo solo a riferire “So che ultimamente è a ER”, versione che va a corroborare le confuse e contraddittorie dichiarazioni rese sul punto dal e dalla compagna , sulle quali ci si è CP Tes_3
sopra soffermati.
I due testimoni e hanno invece riferito una versione coincidente per il giorno Tes_3 Tes_6 della caduta dell'attrice, ma solo su un piano superficiale: sta scopando sul terrazzo, RT
il cane scende di corsa per andare incontro al convenuto, la urta e la fa cadere. A domande un po' più precise del giudice i due testimoni, invece, o non ricordano o danno versioni discordanti. Per il teste l'attrice era in piede e frontale rispetto ai gradini (“Dava le spalle al pianerottolo Testimone_4 su cui si trovava (il secondo, superiore), e di fronte a sé aveva le scale, era in piedi ritta”), per la teste era chinata a raccogliere foglie con la paletta e laterale rispetto agli scalini (“mia Testimone_3
suocera era china vicino alla scale, a fianco delle stesse, che metteva la polvere e fogliame nella paletta”; “china vicino alla scala che collega il piano sottostante”). Sul punto di impatto tra il cane e la signora entrambi i testi, inizialmente, pur riferendo di aver visto la scena, hanno dichiarato di Pt_1
non essere in grado di dare indicazioni, per poi aggiungerlo su sollecitazione, e la teste ha detto: Tes_3
“Mi sembra di ricordare lateralmente”, mentre il teste : “da dietro” (“Quando il cane ha visto Tes_4 il proprietario l'ha colpita da dietro e lei è caduta”). Inoltre il Tribunale ha evidenziato che il , Tes_4
dal cortile, difficilmente può aver visto l'attrice che stava scopando sul terrazzo. Richiamati gli stessi testi all'udienza del 5.10.2023 per verificare se intendessero avvalersi dell'istituto della ritrattazione, la teste rifiutava l'invito del giudice di rileggere le precedenti dichiarazioni affermando “no non Tes_3
pagina 13 di 23 c'è assolutamente bisogno”, mentre il teste , riletto il verbale precedente del 10.5.2023, Tes_4 aggiungeva “è caduta in avanti” nella descrizione della caduta dalla Pt_1
A domande meno superficiali, dunque, i due testi, pur avendo entrambi assistito al medesimo evento, hanno dato risposte difformi. Gli stessi non appaiono attendibili, tenuto conto dei rapporti personali che li legano alle parti in causa e delle incongruenze riscontrabili nelle dichiarazioni complessivamente rese, così come ritenuto dal Tribunale.
Le divergenze nella ricostruzione del fatto storico posto a fondamento della causa convincono la
Corte dell'infondatezza della domanda di sotto il profilo della prova del fatto, tenuto RT anche conto che nell'immediatezza -durante la telefonata al 118, nel verbale di PS e nella cartella clinica- nessun riferimento al cane era presente e considerate le circostanze singolari e incongruenti sopra descritte relative al testamento, al luogo di residenza del e alla data della morte del CP
cane.
Deve, pertanto, confermarsi il rigetto della domanda attorea disposto dal Tribunale.
Col terzo motivo di impugnazione l'appellante chiede, con la riforma integrale della Pt_1
sentenza di primo grado, che il convenuto -in quanto responsabile della caduta della attrice CP
determinata dalla condotta del suo cane- sia condannato al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio e delle spese della ctu svolta in primo grado. In ogni caso chiede poi che venga riformata, a prescindere dall'esito dell'appello, la condanna della signora al pagamento delle Pt_1
spese di lite a favore di che sarebbe del tutto priva di fondamento, non COroparte_2 esistendo norma processuale o principio giuridico che giustifichi la condanna dell'attrice al pagamento delle spese legali del soggetto chiamato in manleva dal convenuto, dovendo invece solo quest'ultimo farvi fronte. COesta altresì la condanna ex art. 96 cpc.
Il motivo non può essere accolto per quanto concerne i rapporti tra e , Pt_1 CP
considerata la conferma del rigetto della domanda attorea;
sul punto la Corte reputa congrua la decisione del primo giudice di compensazione per metà delle spese del per la CP sovrapponibilità delle rispettive difese, con condanna dell'attrice soccombente al pagamento della residua metà.
Per quanto concerne invece i rapporti con la terza chiamata e la condanna ex art. 96 cpc, si tornerà infra in sede di esame delle medesime domande svolte da e di COroparte_1
regolamentazione delle spese di lite in esito al presente grado di giudizio.
pagina 14 di 23 APPELLO CA LV
Col primo motivo di appello contesta l'erronea valutazione operata dal COroparte_1 primo giudice sull'invalidità della polizza. L'appellante osserva che, nel caso di specie, non sarebbe applicabile l'art. 1892 c.c. che, riguarda le dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze inerenti la valutazione del rischio, e in ogni caso l'eccezione sarebbe stata tardivamente formulata da CO
che già in sede di costituzione aveva a disposizione tutti gli elementi per sollevarla;
evidenzia, poi, che l'assicurazione sarebbe incorsa sia nella decadenza di tre mesi stabilita dall'art. 1892 c.c., sia nella prescrizione quinquennale di cui all'art. 1442 c.c.. Il giudice inoltre non avrebbe considerato che CO ha regolarmente incassato per oltre un decennio i premi, senza nulla obiettare, speculando sulla buona fede del . Evidenzia che anche secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il CP
contratto di assicurazione è valido pure se contiene sottoscrizioni apocrife. In ogni caso, assume l'appellante che il subentro del al padre non sarebbe una mera variazione anagrafica, ma una CP
rinnovazione del negozio, idonea ad elidere qualsivoglia problematica inerente la sottoscrizione dell'originaria polizza, posto che il in tale sede aveva apposto la propria sottoscrizione. Il CP
primo giudice non avrebbe tenuto conto che il contratto assicurativo esige la forma scritta solo ad probationem. Inoltre deduce che, sebbene la polizza originaria fosse stata sottoscritta dalla figlia,
l'originario contraente, -padre del convenuto e marito dell'attrice- aveva pagato il COroparte_3
relativo premio per un decennio, così ratificando il contratto, facendone propri gli effetti. Infine,
CO osserva che la stessa aveva ritenuto pienamente operante la polizza, tanto che aveva offerto al convenuto la possibilità che la lite fosse gestita direttamente dal legale dell'assicurazione.
Il motivo è fondato.
Benché l'infondatezza della domanda attorea sotto il profilo della ricostruzione del fatto storico della caduta come attribuibile al cane del convenuto comporti l'assorbimento della domanda di manleva svolta da quest'ultimo e la conseguente superfluità dell'esame delle eccezioni relative all'operatività o meno della polizza nel caso in esame, si impone, comunque, quantomeno una valutazione della validità del contratto assicurativo, dichiarato nullo dal primo giudice, aspetto oggetto di specifica impugnazione da parte della difesa . CP
Il Tribunale di Como, infatti, oltre a stabilire l'inoperatività della polizza nel caso di specie sotto vari profili, in dispositivo ha così stabilito: “Accoglie l'eccezione della terza chiamata, e pertanto dichiara nulla la polizza n. 84972”. In motivazione il giudice ha argomentato in merito all'eccezione di annullamento ex art. 1892 c.c. sollevata da con riferimento alla scoperta in corso COroparte_2
di causa della falsità della firma apposta in calce alla polizza, in quanto pacificamente non attribuibile alla mano di , padre di circostanza che, se conosciuta COroparte_3 COroparte_1
pagina 15 di 23 dall'assicurazione, avrebbe fatto sì che quest'ultima non avrebbe dato il suo consenso. Il primo giudice ha aggiunto che la voltura della polizza al figlio, con relativa sottoscrizione del , COroparte_1
non varrebbe a sanare il vizio genetico del contratto, costituendo una mera variazione anagrafica. Il
Tribunale ha ritenuto l'eccezione di annullamento ex art. 1892 cc tempestiva, in quanto formulata da CO appena appresa in udienza la circostanza della falsità della firma in discussione. In ogni caso, anche se l'eccezione fosse stata tardiva, il primo giudice ha rilevato che l'apocrifia della firma determina, comunque, la nullità del contratto per difetto di consenso, rilevabile d'ufficio senza termini.
La Corte non condivide le argomentazioni del Tribunale sopra riassunte. Occorre, infatti, tenere presente che il contratto assicurativo esige la forma scritta solo ad probationem e non ad substantiam.
La Suprema Corte ha infatti affermato che “nei contratti di assicurazione la forma scritta è richiesta non già ad substantiam ma ad probationem di modo che il requisito formale attiene soltanto alla prova del contratto e non alla sua esistenza giuridica ed alla sua perfezione, per cui la carenza può essere ovviata con atto successivo, avente valore di ratifica e a tal fine rileva anche la quietanza per il pagamento dei premi con gli estremi del contratto” (Cass. 18118/2022, 6147/1992). Inoltre la Corte di
Cassazione ha affermato che “la polizza costituisce il documento probatorio tipico -anche se non esclusivo- del contratto di assicurazione ed il suo rilascio, che forma oggetto di uno specifico obbligo dell'assicuratore ex art. 1888, comma secondo, cod. civ., presuppone logicamente e giuridicamente
l'accettazione della proposta dell'assicurato; pertanto, nel giudizio intentato da quest'ultimo, la polizza integra un'idonea prova del contratto, anche quando risulti sottoscritta soltanto dall'assicuratore, in quanto documenta, in modo diretto, l'accettazione del medesimo e, in modo indiretto -assumendo al riguardo valore di riconoscimento- la precedente proposta dell'assicurato, mentre la quietanza di pagamento del premio, costituisce solo un ulteriore elemento confermativo del perfezionamento e dell'efficacia del contratto” (Cass. n. 2438/1984).
Nel caso di specie la polizza originariamente era intestata a e risale al COroparte_3
6.3.2007; per quanto emerso nel corso del giudizio di primo grado la sottoscrizione apparente di era stata in realtà apposta, per quest'ultimo, dalla figlia del medesimo, che allo scopo COroparte_3
aveva imitato la firma paterna. Successivamente ha provveduto annualmente a pagare COroparte_3
il relativo premio assicurativo sino alla sua morte, intervenuta nel 2016, facendo così chiaramente propri gli effetti della polizza firmata dalla figlia, che ha avuto regolare esecuzione per quasi dieci anni.
Inoltre, deceduto il padre, il 21.3.2017 è subentrato nel contratto, sottoscrivendo COroparte_1
“l'appendice di variazione” della polizza, con modifica del relativo contraente e tale subentro non può CO qualificarsi come una mera variazione anagrafica, come preteso da trattandosi di una modifica contrattuale redatta per iscritto, che indica il nuovo contraente e richiama espressamente le condizioni pagina 16 di 23 di assicurazione, generali e speciali, la cui sottoscrizione ad opera di entrambe le parti contrattuali vale, in ogni caso, a sanare le precedenti criticità, posto che il sinistro per cui è causa si è verificato nel 2019, ossia successivamente.
Né può invocarsi, nel caso in esame, l'art. 1892 c.c., in quanto l'ipotesi di annullabilità ivi prevista riguarda il caso in cui le dichiarazioni false o reticenti hanno inciso sulla valutazione del rischio da parte della compagnia assicurativa, che, nel caso fosse stata correttamente informata, non avrebbe contrattato o avrebbe contrattato a condizioni diverse.
Sul punto la Suprema Corte ha infatti affermato che “l'equilibrio causale del contratto di assicurazione - la cui funzione consiste nel trasferire il rischio all'assicuratore, dietro versamento di un corrispettivo (c.d. premio) da parte dell'assicurato - può essere alterato sia in fase genetica, da dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato che traggono in inganno l'assicuratore sull'entità del rischio assicurato, che successivamente alla conclusione del contratto, allorquando, in sua pendenza, il rischio diminuisce o si aggrava;
tali distinte fattispecie implicano conseguenze giuridiche diverse atteso che nella prima l'assicuratore, entro tre mesi dalla scoperta della inesattezza della dichiarazione o della reticenza, può: a) in caso di dolo o colpa grave dell'assicurato, ai sensi dell'art.
1892 c.c., chiedere l'annullamento del contratto e non pagare l'indennizzo se l'evento si verifica prima del decorso di detto termine;
b) in mancanza di dolo o colpa grave, ex art. 1893 c.c., recedere dal contratto e versare un indennizzo inferiore a quello contrattualmente previsto ed adeguato al vero stato delle cose, per il sinistro verificatosi prima della scoperta;
nella seconda, invece, l'assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto, salvo che non preferisca, nel caso di diminuzione del rischio, ridurre l'entità del premio, ex art. 1897 c.c. o aumentarla, nel caso di aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 c.c.” (Cass. 32017/2024).
Dai principi che precedono appare evidente che le dichiarazioni rilevanti ai sensi degli artt.
1892-1893 c.c. sono quelle che incidono sull'entità del rischio assicurato, diminuendolo o aggravandolo. Le disposizioni in esame, infatti, riguardano, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (Cass. 1166/2020).
Nel caso di specie la firma apposta dalla figlia in luogo del padre COroparte_3
evidentemente non ha inciso in alcun modo sulla valutazione del rischio in ordine ai beni assicurati e alle relative condizioni di polizze, per cui il richiamo all'annullamento del contratto ex art. 1892 cc non appare pertinente.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve riformarsi la pronuncia del primo giudice nella parte in cui ha dichiarato la nullità della polizza, mentre le valutazioni in ordine alla sua pagina 17 di 23 operatività o meno nel caso di specie sono assorbite dal difetto di prova in ordine ai fatti dedotti dalla signora . RT
Col secondo motivo di gravame contesta l'inoperatività della polizza sotto il COroparte_1 profilo del difetto di terzietà dell'attrice. Per quanto concerne l'asserita comproprietà del cane da parte della l'appellante sostiene la validità del legato col quale il padre gli aveva lasciato in eredità Pt_1
CO il cane e la mancata impugnazione dello stesso ex art. 606 cc da parte di essendo tra l'altro irrituale il confronto tra la firma in calce al legato e quelle apposte dal de cuius nei cartellini conservati all'anagrafe dell'ultimo comune di residenza. Assume, inoltre, l'irrilevanza ai fini della prova della proprietà del cane della mancata voltura all'anagrafe canina, avendo quest'ultima unicamente lo scopo di combattere il fenomeno del randagismo e dell'abbandono degli animali d'affezione. Il primo giudice, poi, non avrebbe valutato che il era subentrato nella polizza assicurativa COroparte_1
CO con quale nuovo proprietario del cane e anche il teste aveva Testimone_7 confermato che era suo fratello che pagava i premi assicurativi. Inoltre dall'istruttoria era CP
emerso che fosse solo il a prendersi cura del cane e a utilizzarlo per fare la guardia COroparte_1
presso la sua officina di Rovello Porro, circostanze sufficienti ad integrare i presupposti della responsabilità dello stesso ai sensi dell'art. 2052 c.c., a prescindere dalla proprietà o meno dell'animale; CO peraltro, evidenzia ancora l'appellante, la polizza prevede la copertura dei danni dei quali l'assicurato è tenuto a rispondere quale civilmente responsabile e quindi prescinde dalla titolarità del diritto di proprietà. Infine contesta la convivenza con la madre evidenziando che in ER TT, via Mazzini, al civico 243 c'è la sua officina e al civico 241 vi sono due abitazioni, al primo piano via abita la e al secondo piano da gennaio 2022 il figlio , con la compagna e i figli, come Pt_1 CP
risulta anche dalla scheda catastale dell'immobile che rappresenta due unità distinte e come confermato
CO dai testi e . Quanto ai profili social indicati da l'appellante evidenzia che emerge Tes_3 Tes_4
un trasferimento a ER TT nel luglio 2020, quindi successivamente al sinistro per cui è causa.
Dal certificato di stato di famiglia del 16.6.2021 risultava che era ancora residente COroparte_1
CO a Rovello Porro, via Volta n. 17. Irrilevante sarebbe poi che l'investigatore di aveva riscontrato che il dormiva a ER TT, via Mazzini n. 241, posto che i suoi sopralluoghi CP
risalivano al luglio 2021, ossia ben due anni dopo il sinistro del giugno 2019. Parimenti privo di rilievo era che lo stesso non aveva mai visto il cane a Rovello Porro durante le sue indagini del luglio 2021, in quanto il cane era deceduto nel 2020, come si poteva desumere dalla disdetta della polizza del
4.3.2020, in relazione alla scadenza del 6.3.2020, depositata in data 3.10.2023 con la comparsa di costituzione del nuovo difensore del convenuto. L'appellante contesta il giudizio di inattendibilità dei pagina 18 di 23 CO suoi testi da parte del giudice e, quanto all'investigatore teste di sottolinea che le sue Tes_5
indagini sono del 2021 e quindi risultano irrilevanti rispetto ai fatti per cui è causa risalenti al 2019;
CO inoltre dalle foto allegate alla relazione investigativa prodotta da sub doc. 19 emergerebbe che la teste in una fotografia si affaccia dalla finestra del secondo piano, circostanza che Tes_3
dimostrerebbe la presenza di due distinti appartamenti.
Il motivo non può essere accolto.
Al di là del fatto che possa rispondere ex art. 2052 c.c. l'utilizzatore dell'animale, in alternativa al proprietario, e pur riconoscendo che le iscrizioni all'anagrafe canina non sono decisive per il passaggio di proprietà, il Collegio rileva che le circostanze singolari e le incongruenze sopra ricostruite in sede di trattazione dell'appello principale di , cui si rinvia, convincono dell'infondatezza della RT domanda di quest'ultima e rendono superfluo l'esame dell'operatività o meno della polizza assicurativa CO di nel caso di specie.
Col terzo motivo di appello contesta la condanna alle spese di lite e per responsabilità CP
aggravata ex art. 96 cpc;
in particolare rappresenta di non aver contestato la ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice e la propria conseguente responsabilità, in quanto sua madre non aveva tenuto un comportamento integrante gli estremi del fortuito né ricorreva altra circostanza che poteva escludere la responsabilità del convenuto. Ha censurato la compensazione per metà delle spese tra attrice e convenuto e ha chiesto la condanna integrale della prima alla refusione delle spese di lite del CP per il principio di soccombenza, non avendo provato l'an della sua domanda risarcitoria verso il CO
. Insiste per la manleva svolta verso con condanna di quest'ultima alla refusione delle CP
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. COesta la condanna ex art. 96 cpc del verso CP
CO
non avendo il giudice precisato per quale motivo la chiamata in manleva dell'assicurazione sarebbe stata manifestamente infondata;
evidenzia che lo stesso , con schiettezza, aveva CP
spontaneamente dichiarato che la firma del padre in calce alla polizza era falsa. CP_3
Il motivo può essere parzialmente accolto.
Nei rapporti tra e , come sopra anticipato, ritiene il Collegio congrua la Pt_1 CP
decisione del primo giudice di compensazione per metà delle spese di lite operata dal Tribunale, in considerazione della sovrapponibilità delle rispettivi difese.
Anche per il grado di appello il Collegio dispone che le spese di lite tra e siano Pt_1 CP
compensate per metà per la medesima ragione, con condanna dell'attrice a pagare al convenuto la residua metà delle spese.
pagina 19 di 23 Le spese di lite sopportate da per il grado di appello, tenuto conto del dm 55/14, come CP aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 9.991,00, di cui euro 2.977 per studio, euro 1.911 per fase introduttiva, euro 5.103 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge..
Operata la compensazione nella misura di metà, deve essere condannata a pagare RT
a a titolo di rimborso delle spese del grado di appello, l'importo di euro COroparte_1
4.996,00, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di ctu sono state correttamente poste a carico della signora dal Tribunale in forza Pt_1
del principio di soccombenza, per cui detta statuizione va confermata.
CO Per quanto concerne i rapporti con deve rilevarsi, all'esito del presente giudizio, che l'assicurazione è soccombente solo in punto domanda di annullamento del contratto assicurativo.
Come noto, la riforma della sentenza di primo grado con parziale accoglimento delle domande attoree comporta la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Giova infatti ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017). CO Ritiene il Collegio che l'accoglimento solo parziale dell'appello di verso giustifichi CP
la compensazione delle spese di lite di quest'ultima per un terzo, mentre i residui due terzi delle spese
CO di lite sopportate da devono porsi a carico solidale di e di , COroparte_1 RT tenuto conto della comunanza delle difese e del fatto che l'attrice con la sua domanda ha dato causa alla chiamata del terzo da parte del convenuto. E' noto, infatti, che, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite- il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute pagina 20 di 23 dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (Cass. 31889/19, 10364/2023). Nel caso di specie, la Corte ritiene che la sovrapponibilità delle difese di e giustifichi la condanna solidale degli stessi Pt_1 CP
al pagamento delle spese di lite della terza chiamata, fatta salva la compensazione per un terzo di cui si
è detto.
CO Le spese di lite sopportate da per il primo grado di giudizio, tenuto conto del dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, si liquidano in complessivi euro 14.103,00, di cui euro
2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva, euro 5.670 per la fase di trattazione, euro
4.253 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
CO Le spese di lite sopportate da per il grado di appello, tenuto conto del dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 9.991,00, di cui euro 2.977 per studio, euro 1.911 per fase introduttiva, euro 5.103 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Operata la compensazione nella misura di un terzo, e devono RT COroparte_1
CO essere condannati a pagare in solido ad a titolo di rimborso delle spese del primo grado di giudizio, l'importo di euro 9.402, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge, e,
a titolo di rimborso delle spese del grado di appello, l'importo di euro 6.660,00, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Quanto alla condanna per lite temeraria, il Tribunale così ha motivato: “Sussistono infatti quantomeno gli estremi della colpa grave in ordine tanto alla condotta di parte attrice quanto a quella di parte convenuta. Della seconda si è evidenziata la scelta di richiedere l'autorizzazione alla chiamata in manleva nonostante la -ora provata, ma palese ab initio- manifesta infondatezza della propria pretesa giuridica. Ugualmente meritevole di censura la condotta di parte attrice in quanto, anche provando ad ipotizzarne la buona fede, ha agito in giudizio nonostante (per come provato proprio vagliando profili altrimenti assorbibili con il rigetto nell'an) avrebbe dovuto astenersi, non potendosi considerare terzo danneggiato ex art. 2052 cc., per almeno due ordini di motivi (§ IV e § V).
La manifesta insostenibilità della tesi sostenuta, foriera di un appesantimento del carico d'Ufficio, va pertanto stigmatizzata, anche tenuto conto della carenza di attività difensiva a sostegno della propria domanda, a fronte delle eccezioni, puntuali, della terza chiamata. Non può sottacersi infine
l'abnormità del risarcimento domandato rispetto a quello ipoteticamente liquidabile in caso di accoglimento della domanda, pari a meno della metà (nulla peraltro essendo stato provato in tema di
pagina 21 di 23 personalizzazione). Il diverso ipotizzato grado dell'elemento soggettivo consente di graduare la condanna per lite temeraria, in misura minore per l'attrice rispetto al convenuto (nel medesimo rapporto, di circa 1 a 4, infra contemplato per la condanna alle spese di lite di ciascuna parte nei riguardi della terza chiamata). Si reputa ragionevole contenere il risarcimento nella misura di 1/5 dell'importo delle spese di lite”.
Le argomentazioni svolte dal Tribunale appaiono in larga misura condivisibili, alla luce della ricostruzione dei fatti operata nel presente giudizio, che ha confermato le incongruenze già evidenziate dal primo giudice. Pertanto la Corte ritiene di confermare la condanna ex art. 96 cpc disposta dal primo giudice.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r.
n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello RT
dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e avverso la sentenza n. 909/2024 RT COroparte_1
pronunciata dal Tribunale di Como, pubblicata in data 26.7.2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello di;
RT
2. in accoglimento parziale dell'appello proposto da , rigetta la domanda di COroparte_1
annullamento del contratto assicurativo proposto da;
COroparte_2
3. compensate le spese di lite del grado di appello per metà, condanna a pagare a RT
la somma di euro 4.996,00, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e COroparte_1
cpa come per legge, a titolo di rimborso delle spese di lite del presente grado;
4. compensate le spese di lite di primo grado per un terzo, condanna e RT CP
, in solido tra loro, a pagare ad , a titolo di rimborso delle spese
[...] COroparte_6
di lite di primo grado, la domma di euro 9.402,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
5. compensate le spese di lite del grado di appello per un terzo, condanna e RT
, in solido tra loro, a pagare ad a titolo di rimborso COroparte_1 COroparte_6
delle spese di lite del grado di appello, la domma di euro 6.660,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
6. conferma per il resto la sentenza impugnata.
pagina 22 di 23 7. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a RT
quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.3.2025
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
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