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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/06/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 528/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 528/2025 promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. ALBANI JAMAICA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. ALBANI JAMAICA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 15/09/2007 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 08/05/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 08/05/2025);
P. Q. M.
pagina 2 di 10 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. i IG.ri e vivranno separati con obbligo di Parte_1 Controparte_1
mutuo e reciproco rispetto, impegnandosi vicendevolmente a comunicare ogni variazione di residenza e/o domicilio;
2. la casa coniugale sita in Città Sant'Angelo (PE) alla Via Dell'Annunziata, n. 22, identificata nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Città Sant'Angelo (PE) al foglio 26, particella 959:
- subalterno 15, piani 1-2, categoria A/2, classe 2, consistenza 8,5 vani, sup. cat. mq.
128, rendita € 790,15;
- subalterno 19, piani S1, categoria C/6, classe 2, consistenza 26 mq, rendita € 46,58 viene assegnata con tutti gli arredi alla IG.ra (all. n. 13; n. 14 e n. Controparte_1
15);
3. la IG.ra si impegna a volturare le relative utenze, compreso internet, di CP_1
cui si farà carico in via esclusiva, entro tre mesi da oggi 10.3.25;
4. il IG. ha rilasciato la casa coniugale nel mese di novembre Parte_1
2024 trasferendosi, sino a quando non avrà reperito altra abitazione, a casa del padre sita in Elice, (PE), alla Strada Comunale Elice Vecchia Ginestra, n. 20;
5. il sig. provvederà al recupero dei propri effetti personali (abbigliamento, Pt_1
accessori, libri, DVD ecc.) e documenti ancora nella casa coniugale entro il 31.12.25, previo preavviso alla sig.ra CP_1
pagina 3 di 10 6. i figli c.f. e c.f. Persona_1 C.F._1 Persona_2
nati il 5.12.2019 in Pescara, sono affidati congiuntamente ad C.F._2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione familiare a questa assegnata, sita in Città Sant'Angelo (PE), alla Via
Dell'Annunziata, n. 22;
7. entrambi i genitori si impegnano ed obbligano, nell'esclusivo interesse dei minori,
a garantire loro un clima di serenità ed armonia e a favorire le reciproche possibilità di contatto, assicurando loro le migliori condizioni di crescita e sviluppo armonico, con costante rispetto del diritto alla bigenitorialità; in particolare, si impegnano a contribuire in maniera attiva alla vita quotidiana dei figli con gli stessi diritti in merito alla partecipazione alla vita scolastica e ludica e a prendere di comune accordo tutte le decisioni riguardanti la prole. Inoltre, le parti si impegnano ed obbligano ad una tempestiva e chiara comunicazione in merito ad ogni questione concernente i minori;
8. i coniugi avranno cura di tutelare i figli non esponendoli, nel loro unico e superiore interesse, a pregiudizi che dovessero in ipotesi derivare in ragione delle eventuali relazioni, durature o meno, di questi ultimi con altri partners, che potranno essere introdotti gradualmente nella quotidianità dei figli;
resta inteso che ciascun genitore si asterrà dall'effettuare commenti o esternare la propria opinione ai minori in relazione alle eventuali frequentazioni sentimentali dell'altro coniuge e commenti o opinioni sull'altro genitore;
9. il padre, salvo diversi accordi fra le parti e compatibilmente all'interesse prioritario dei minori, potrà esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli come di seguito disciplinato:
9.1 dal lunedì al venerdì, salvo imprevisti e/o impegni improcrastinabili, tenuto conto degli impegni lavorativi della IGnora la quale esce di casa tutte le mattine CP_1
intorno alle 6.00/6.30, il IGnor raggiungerà la stessa presso la sua abitazione Pt_1
pagina 4 di 10 per stare con i minori e per accompagnarli, poi, a scuola nel periodo scolastico e/o in colonia o altro nel periodo non scolastico;
9.2 due fine settimana al mese, dalle ore 8.00 della domenica sino alle ore 8.00 del lunedì mattina dopo averli accompagnati a scuola;
9.3 un pomeriggio a settimana e precisamente nella giornata del lunedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00 dopo cena;
9.4 durante il periodo delle festività natalizie i minori trascorreranno ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore, dalle ore 8.30 del 25 dicembre alle ore 20,00 del 30 dicembre o dalle ore 20,00 del 30 dicembre alle ore 20,00 del 6 gennaio. Per il 2025 i bambini trascorreranno il Natale con il padre;
9.5 durante le vacanze scolastiche di Pasqua i minori trascorreranno ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore dalle ore 10.00 (o dall'uscita della scuola) del Giovedì
Santo alle ore 19,00 della Pasqua o dalle ore 19,00 della Pasqua alle ore 20,00 del martedì. Per il 2025 i bambini trascorreranno il Pasqua con il padre;
9.6 durante il periodo estivo, ciascun genitore terrà con sé i minori in via esclusiva, con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore, per un periodo complessivo di una settimana, dalla chiusura della scuola alla riapertura, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ciascun anno. Resta inteso che ciascun genitore è autorizzato a trascorrere le vacanze concordate anche all'estero con i figli minori, previa comunicazione all'altro coniuge;
10. i compleanni dei minori saranno preferibilmente festeggiati con entrambi i genitori;
11. i minori, sempre che ciò sia reso possibile da impegni lavorativi, trascorreranno il giorno del compleanno della madre e la Festa della Mamma insieme a questa e quello del padre e la Festa del Papà insieme a quest'ultimo, secondo gli orari e le modalità stabilite per il diritto di visita infrasettimanale;
pagina 5 di 10 12. comunioni, cresime, diciottesimi ed ogni ulteriore ricorrenza dotata di ufficialità saranno celebrate alla presenza di entrambi i genitori e delle relative famiglie (resta inteso che ciascun genitore si farà carico della quota parte di spesa relativa ai propri invitati);
13. i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente, con un preavviso di almeno sette giorni ove consentito dalle circostanze, i rispettivi impegni lavorativi qualora comportino trasferte fuori sede e/o qualunque impegno che dovesse comportare la rispettiva assenza prolungata o l'impossibilità di stare con i figli nei giorni prestabiliti;
14. i coniugi, di comune accordo ed in base alle esigenze, anche dei minori, potranno variare di volta in volta le condizioni sopra espresse e, comunque, si impegnano a far recuperare all'altro genitore eventuali visite non esercitate;
15. il IG. dalla data di sottoscrizione del presente atto, verserà alla sig.ra Pt_1 [...]
a titolo di mantenimento per i minori, la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 CP_1
per ciascun figlio), entro il 16 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a mezzo bonifico bancario sull'IBAN intestato alla sig.ra che CP_1
la stessa fornirà al entro il 16 marzo p.v.; Pt_1
16. le spese straordinarie, così come individuate del Protocollo del Tribunale di
Pescara, verranno corrisposte nella misura del 50% da ambo i coniugi;
17. l'assegno unico verrà percepito, per intero, dalla IGnora di CP_1
18. come convenzione matrimoniale connessa e conseguente alla separazione e come scioglimento del regime patrimoniale della comunione dei beni, il sig. Parte_1
cede e trasferisce in favore della sig.ra che accetta, la
[...] Controparte_1 quota di sua proprietà pari ad ½ della casa coniugale, dell'immobile situato nel
Comune di Città Sant'Angelo (PE), alla Via Dell'Annunziata n. 22 e precisamente: appartamento composto di tre vani, accessori e balconi al piano primo, locale sottotetto al piano secondo, nonché locale garage al piano seminterrato di circa mq.
pagina 6 di 10 26 (ventisei), a confine con proprietà “ , corte comune più lati, Parte_2
salvo altri;
distinto in Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 26, particella 959
(ex 99 e 343), subalterni:
- 15, piani 1-2, categoria A/2, classe 2, consistenza 8,5 vani, sup. cat. mq. 128, rendita € 790,15;
- 19, piani S1, categoria C/6, classe 2, consistenza 26 mq, rendita € 46,58, salvi migliori confini, descrizioni, indicazioni e dati catastali;
19. parte cedente dichiara che l'unità immobiliare ceduta è in tutto corrispondete alla planimetria depositata in catasto ed è in tutto conforme allo stato di fatto dei dati catastali sopra riportati e della planimetria relativa che, previa presa visione, si allega al presente.
Il garage risulta accatastato il 14 gennaio 1998 n. T 75761. L'intestazione catastale dell'unità immobiliare in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari;
20. dette unità immobiliari si trasferiscono nello stato e condizione di fatto e di diritto in cui quanto ceduto si trova e così come si possiede e si ha dalla parte cedente diritto di possedere e godere in forza dell'atto di provenienza appresso citato, con tutti gli accessori, accessioni, pertinenze, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive esistenti ed in particolare con le strade d'accesso alla palazzina identificate con il sub. 1 e la corte identificata con il sub. 11 e con 1a quota parte proporzionale dei locali e spazi in comunione a norma di Legge e del vigente regolamento di condominio, che trovasi allegato all'atto a Rogito Notaio del 10 Persona_3
settembre 1997 rep. 35. 969 registrato a Pescara il 24 settembre 1997 al n. 2951/1V, regolamento che 1a parte cessionaria dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi a rispettare per sé e suoi aventi causa a qualsiasi titolo;
21. garantisce la parte cedente, volendo altrimenti rispondere per l'evizione ed i danni ai sensi di legge, la piena proprietà e libera disponibilità di quanto ceduto, allo stesso pervenuto in forza dell'atto di compravendita del 12.4.2011 a ministero del pagina 7 di 10 Notaio Dott. , Rep. n. 7.940, Racc. 5.655, registrato in Pescara il Persona_4
14.4.2011 al n. 4903, trascritto a Pescara il 14.4.11 al n. 5874 Registro generale, n.
5623 Registro Form.;
22. agli effetti del D.P.R. 06.06.2001 N. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, la parte cedente dichiara che l'edificazione del cespite in oggetto, con il compendio di cui è parte, e avvenuta in forza dei seguenti titoli: concessione edilizia in data 2 giugno 1996 n. 460, 461 e concessione in variante in data 11 agosto 1997 n.
306, e che, successivamente non sono stati eseguiti lavori od opere per i quali necessitasse richiedere licenza, autorizzazione o concessione edilizia, anche in sanatoria, permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività, ai sensi della vigente normativa in materia;
23. la parte cedente dichiara altresì, che in data 16 gennaio 1998 è stata presentata, presso il comune di Città Sant'Angelo, richiesta di abitabilità protocollata con il n.
00634 e che la relativa abitabilità è intervenuta, essendo trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii. e visto il vigente R.E.C., per silenzio assenso (all. n. 16 e n. 17). Le parti dichiarano di essere a conoscenza della disciplina di cui al D. Lgs. n. 192/2005, come modificato dal D. Lgs n. 311/2006 sul rendimento energetico dei fabbricati;
la parte cessionaria dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici;
24. il cedente consegna detto attestato di prestazione energetica rilasciato dal Dott.
Ing. iscritto all'Ordine degli ingegneri della Prov. di Pescara al n. 81 Persona_5
B, in data 2.12.24 che si allega al presente atto (all. 18);
25. il IG. assicura e garantisce la proprietà di quanto trasferito Parte_1
per averlo acquistato con atto di compravendita del 12.4.2011 per atto del Notaio
Dottor , Rep. n. 7.940, Racc. 5.655, registrato a Pescara il Persona_4
pagina 8 di 10 14.4.2011 al n. 4903, trascritto a Pescara il 14.4.2011 al n. 5874 Registro generale, n.
5623 Registro Form.;
26. le parti dichiarano che il valore della cessione di che trattasi ex art. 1 co 497 L.
266/05, determinato ai sensi dell'art. 52 commi 4 e 5 del D.P.R. N. 131 del 1986, è pari ad € 96.645,78 (quanto ad € 91.265,79 per l'appartamento ed € 5.379,99 per il locale garage);
27. i coniugi dichiarano che il trasferimento della quota delle porzioni immobiliari di cui al punto 19) è imprescindibile e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e che viene accettato senza un corrispettivo in denaro, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto di separazione;
28. la parte cedente, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi connessi al trasferimento immobiliare, rinunzia espressamente a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c. con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità;
29. le parti dichiarano che l'immobile risulta gravato dall'ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario rilasciata in favore della
Spett.le per atto del Notaio Dott. Controparte_2 [...]
, Rep. n. 7.941, Racc. 5.656, registrato in Pescara il 14.4.201 al n. 4904, Per_4
trascritto a Pescara il 14.4.2011 al n. 5875 Registro generale n. 994 Registro Form.;
30. i sig.ri a al fine di regolare i loro rapporti Controparte_1 Parte_1
economici in conseguenza della convenzione matrimoniale connessa e conseguente alla separazione e come scioglimento del regime patrimoniale della comunione dei beni convengono che la sig.ra continuerà a farsi integralmente Controparte_1
carico, come fatto sino ad oggi, del relativo contratto di mutuo fondiario stipulato con la per atto del Notaio Dott. Controparte_2 [...]
, Rep. n. 7.941, Racc. 5.656, registrato in Pescara il 14.4.201 al n. 4904 Per_4
serie, trascritto a Pescara il 14.4.2011 al n. 5875 Registro generale n. 994 Registro
pagina 9 di 10 CP_
, accollandosene ogni e qualsiasi onere, di qualsivoglia natura al riguardo. La
IGnora altresì, si accollerà ogni e qualsiasi ulteriore imposta, tassa, tributo CP_1
ecc. afferente al suddetto immobile;
31. le parti si obbligano a curare la trascrizione e voltura dell'omologa di separazione presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente, con eventuali spese a carico del IG.
Parte_1
32. le rate dei finanziamenti contratti dal IG. con Parte_1
e , per complessivi € 733,00 mensili, saranno ad esclusivo CP_4 CP_5
carico del predetto;
33. i coniugi si obbligano a comunicarsi tempestivamente eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti telefonici e/o di residenza;
34. le parti prestano assenso, sin d'ora, al rilascio di passaporti e/o documenti equipollenti sia per sé che per i minori per viaggi all'estero per motivi di studio e/o vacanza.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 08/05/2025);
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 528/2025 promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. ALBANI JAMAICA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. ALBANI JAMAICA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 15/09/2007 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 08/05/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 08/05/2025);
P. Q. M.
pagina 2 di 10 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. i IG.ri e vivranno separati con obbligo di Parte_1 Controparte_1
mutuo e reciproco rispetto, impegnandosi vicendevolmente a comunicare ogni variazione di residenza e/o domicilio;
2. la casa coniugale sita in Città Sant'Angelo (PE) alla Via Dell'Annunziata, n. 22, identificata nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Città Sant'Angelo (PE) al foglio 26, particella 959:
- subalterno 15, piani 1-2, categoria A/2, classe 2, consistenza 8,5 vani, sup. cat. mq.
128, rendita € 790,15;
- subalterno 19, piani S1, categoria C/6, classe 2, consistenza 26 mq, rendita € 46,58 viene assegnata con tutti gli arredi alla IG.ra (all. n. 13; n. 14 e n. Controparte_1
15);
3. la IG.ra si impegna a volturare le relative utenze, compreso internet, di CP_1
cui si farà carico in via esclusiva, entro tre mesi da oggi 10.3.25;
4. il IG. ha rilasciato la casa coniugale nel mese di novembre Parte_1
2024 trasferendosi, sino a quando non avrà reperito altra abitazione, a casa del padre sita in Elice, (PE), alla Strada Comunale Elice Vecchia Ginestra, n. 20;
5. il sig. provvederà al recupero dei propri effetti personali (abbigliamento, Pt_1
accessori, libri, DVD ecc.) e documenti ancora nella casa coniugale entro il 31.12.25, previo preavviso alla sig.ra CP_1
pagina 3 di 10 6. i figli c.f. e c.f. Persona_1 C.F._1 Persona_2
nati il 5.12.2019 in Pescara, sono affidati congiuntamente ad C.F._2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione familiare a questa assegnata, sita in Città Sant'Angelo (PE), alla Via
Dell'Annunziata, n. 22;
7. entrambi i genitori si impegnano ed obbligano, nell'esclusivo interesse dei minori,
a garantire loro un clima di serenità ed armonia e a favorire le reciproche possibilità di contatto, assicurando loro le migliori condizioni di crescita e sviluppo armonico, con costante rispetto del diritto alla bigenitorialità; in particolare, si impegnano a contribuire in maniera attiva alla vita quotidiana dei figli con gli stessi diritti in merito alla partecipazione alla vita scolastica e ludica e a prendere di comune accordo tutte le decisioni riguardanti la prole. Inoltre, le parti si impegnano ed obbligano ad una tempestiva e chiara comunicazione in merito ad ogni questione concernente i minori;
8. i coniugi avranno cura di tutelare i figli non esponendoli, nel loro unico e superiore interesse, a pregiudizi che dovessero in ipotesi derivare in ragione delle eventuali relazioni, durature o meno, di questi ultimi con altri partners, che potranno essere introdotti gradualmente nella quotidianità dei figli;
resta inteso che ciascun genitore si asterrà dall'effettuare commenti o esternare la propria opinione ai minori in relazione alle eventuali frequentazioni sentimentali dell'altro coniuge e commenti o opinioni sull'altro genitore;
9. il padre, salvo diversi accordi fra le parti e compatibilmente all'interesse prioritario dei minori, potrà esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli come di seguito disciplinato:
9.1 dal lunedì al venerdì, salvo imprevisti e/o impegni improcrastinabili, tenuto conto degli impegni lavorativi della IGnora la quale esce di casa tutte le mattine CP_1
intorno alle 6.00/6.30, il IGnor raggiungerà la stessa presso la sua abitazione Pt_1
pagina 4 di 10 per stare con i minori e per accompagnarli, poi, a scuola nel periodo scolastico e/o in colonia o altro nel periodo non scolastico;
9.2 due fine settimana al mese, dalle ore 8.00 della domenica sino alle ore 8.00 del lunedì mattina dopo averli accompagnati a scuola;
9.3 un pomeriggio a settimana e precisamente nella giornata del lunedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00 dopo cena;
9.4 durante il periodo delle festività natalizie i minori trascorreranno ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore, dalle ore 8.30 del 25 dicembre alle ore 20,00 del 30 dicembre o dalle ore 20,00 del 30 dicembre alle ore 20,00 del 6 gennaio. Per il 2025 i bambini trascorreranno il Natale con il padre;
9.5 durante le vacanze scolastiche di Pasqua i minori trascorreranno ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore dalle ore 10.00 (o dall'uscita della scuola) del Giovedì
Santo alle ore 19,00 della Pasqua o dalle ore 19,00 della Pasqua alle ore 20,00 del martedì. Per il 2025 i bambini trascorreranno il Pasqua con il padre;
9.6 durante il periodo estivo, ciascun genitore terrà con sé i minori in via esclusiva, con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore, per un periodo complessivo di una settimana, dalla chiusura della scuola alla riapertura, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ciascun anno. Resta inteso che ciascun genitore è autorizzato a trascorrere le vacanze concordate anche all'estero con i figli minori, previa comunicazione all'altro coniuge;
10. i compleanni dei minori saranno preferibilmente festeggiati con entrambi i genitori;
11. i minori, sempre che ciò sia reso possibile da impegni lavorativi, trascorreranno il giorno del compleanno della madre e la Festa della Mamma insieme a questa e quello del padre e la Festa del Papà insieme a quest'ultimo, secondo gli orari e le modalità stabilite per il diritto di visita infrasettimanale;
pagina 5 di 10 12. comunioni, cresime, diciottesimi ed ogni ulteriore ricorrenza dotata di ufficialità saranno celebrate alla presenza di entrambi i genitori e delle relative famiglie (resta inteso che ciascun genitore si farà carico della quota parte di spesa relativa ai propri invitati);
13. i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente, con un preavviso di almeno sette giorni ove consentito dalle circostanze, i rispettivi impegni lavorativi qualora comportino trasferte fuori sede e/o qualunque impegno che dovesse comportare la rispettiva assenza prolungata o l'impossibilità di stare con i figli nei giorni prestabiliti;
14. i coniugi, di comune accordo ed in base alle esigenze, anche dei minori, potranno variare di volta in volta le condizioni sopra espresse e, comunque, si impegnano a far recuperare all'altro genitore eventuali visite non esercitate;
15. il IG. dalla data di sottoscrizione del presente atto, verserà alla sig.ra Pt_1 [...]
a titolo di mantenimento per i minori, la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 CP_1
per ciascun figlio), entro il 16 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a mezzo bonifico bancario sull'IBAN intestato alla sig.ra che CP_1
la stessa fornirà al entro il 16 marzo p.v.; Pt_1
16. le spese straordinarie, così come individuate del Protocollo del Tribunale di
Pescara, verranno corrisposte nella misura del 50% da ambo i coniugi;
17. l'assegno unico verrà percepito, per intero, dalla IGnora di CP_1
18. come convenzione matrimoniale connessa e conseguente alla separazione e come scioglimento del regime patrimoniale della comunione dei beni, il sig. Parte_1
cede e trasferisce in favore della sig.ra che accetta, la
[...] Controparte_1 quota di sua proprietà pari ad ½ della casa coniugale, dell'immobile situato nel
Comune di Città Sant'Angelo (PE), alla Via Dell'Annunziata n. 22 e precisamente: appartamento composto di tre vani, accessori e balconi al piano primo, locale sottotetto al piano secondo, nonché locale garage al piano seminterrato di circa mq.
pagina 6 di 10 26 (ventisei), a confine con proprietà “ , corte comune più lati, Parte_2
salvo altri;
distinto in Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 26, particella 959
(ex 99 e 343), subalterni:
- 15, piani 1-2, categoria A/2, classe 2, consistenza 8,5 vani, sup. cat. mq. 128, rendita € 790,15;
- 19, piani S1, categoria C/6, classe 2, consistenza 26 mq, rendita € 46,58, salvi migliori confini, descrizioni, indicazioni e dati catastali;
19. parte cedente dichiara che l'unità immobiliare ceduta è in tutto corrispondete alla planimetria depositata in catasto ed è in tutto conforme allo stato di fatto dei dati catastali sopra riportati e della planimetria relativa che, previa presa visione, si allega al presente.
Il garage risulta accatastato il 14 gennaio 1998 n. T 75761. L'intestazione catastale dell'unità immobiliare in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari;
20. dette unità immobiliari si trasferiscono nello stato e condizione di fatto e di diritto in cui quanto ceduto si trova e così come si possiede e si ha dalla parte cedente diritto di possedere e godere in forza dell'atto di provenienza appresso citato, con tutti gli accessori, accessioni, pertinenze, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive esistenti ed in particolare con le strade d'accesso alla palazzina identificate con il sub. 1 e la corte identificata con il sub. 11 e con 1a quota parte proporzionale dei locali e spazi in comunione a norma di Legge e del vigente regolamento di condominio, che trovasi allegato all'atto a Rogito Notaio del 10 Persona_3
settembre 1997 rep. 35. 969 registrato a Pescara il 24 settembre 1997 al n. 2951/1V, regolamento che 1a parte cessionaria dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi a rispettare per sé e suoi aventi causa a qualsiasi titolo;
21. garantisce la parte cedente, volendo altrimenti rispondere per l'evizione ed i danni ai sensi di legge, la piena proprietà e libera disponibilità di quanto ceduto, allo stesso pervenuto in forza dell'atto di compravendita del 12.4.2011 a ministero del pagina 7 di 10 Notaio Dott. , Rep. n. 7.940, Racc. 5.655, registrato in Pescara il Persona_4
14.4.2011 al n. 4903, trascritto a Pescara il 14.4.11 al n. 5874 Registro generale, n.
5623 Registro Form.;
22. agli effetti del D.P.R. 06.06.2001 N. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, la parte cedente dichiara che l'edificazione del cespite in oggetto, con il compendio di cui è parte, e avvenuta in forza dei seguenti titoli: concessione edilizia in data 2 giugno 1996 n. 460, 461 e concessione in variante in data 11 agosto 1997 n.
306, e che, successivamente non sono stati eseguiti lavori od opere per i quali necessitasse richiedere licenza, autorizzazione o concessione edilizia, anche in sanatoria, permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività, ai sensi della vigente normativa in materia;
23. la parte cedente dichiara altresì, che in data 16 gennaio 1998 è stata presentata, presso il comune di Città Sant'Angelo, richiesta di abitabilità protocollata con il n.
00634 e che la relativa abitabilità è intervenuta, essendo trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii. e visto il vigente R.E.C., per silenzio assenso (all. n. 16 e n. 17). Le parti dichiarano di essere a conoscenza della disciplina di cui al D. Lgs. n. 192/2005, come modificato dal D. Lgs n. 311/2006 sul rendimento energetico dei fabbricati;
la parte cessionaria dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici;
24. il cedente consegna detto attestato di prestazione energetica rilasciato dal Dott.
Ing. iscritto all'Ordine degli ingegneri della Prov. di Pescara al n. 81 Persona_5
B, in data 2.12.24 che si allega al presente atto (all. 18);
25. il IG. assicura e garantisce la proprietà di quanto trasferito Parte_1
per averlo acquistato con atto di compravendita del 12.4.2011 per atto del Notaio
Dottor , Rep. n. 7.940, Racc. 5.655, registrato a Pescara il Persona_4
pagina 8 di 10 14.4.2011 al n. 4903, trascritto a Pescara il 14.4.2011 al n. 5874 Registro generale, n.
5623 Registro Form.;
26. le parti dichiarano che il valore della cessione di che trattasi ex art. 1 co 497 L.
266/05, determinato ai sensi dell'art. 52 commi 4 e 5 del D.P.R. N. 131 del 1986, è pari ad € 96.645,78 (quanto ad € 91.265,79 per l'appartamento ed € 5.379,99 per il locale garage);
27. i coniugi dichiarano che il trasferimento della quota delle porzioni immobiliari di cui al punto 19) è imprescindibile e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e che viene accettato senza un corrispettivo in denaro, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto di separazione;
28. la parte cedente, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi connessi al trasferimento immobiliare, rinunzia espressamente a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c. con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità;
29. le parti dichiarano che l'immobile risulta gravato dall'ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario rilasciata in favore della
Spett.le per atto del Notaio Dott. Controparte_2 [...]
, Rep. n. 7.941, Racc. 5.656, registrato in Pescara il 14.4.201 al n. 4904, Per_4
trascritto a Pescara il 14.4.2011 al n. 5875 Registro generale n. 994 Registro Form.;
30. i sig.ri a al fine di regolare i loro rapporti Controparte_1 Parte_1
economici in conseguenza della convenzione matrimoniale connessa e conseguente alla separazione e come scioglimento del regime patrimoniale della comunione dei beni convengono che la sig.ra continuerà a farsi integralmente Controparte_1
carico, come fatto sino ad oggi, del relativo contratto di mutuo fondiario stipulato con la per atto del Notaio Dott. Controparte_2 [...]
, Rep. n. 7.941, Racc. 5.656, registrato in Pescara il 14.4.201 al n. 4904 Per_4
serie, trascritto a Pescara il 14.4.2011 al n. 5875 Registro generale n. 994 Registro
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, accollandosene ogni e qualsiasi onere, di qualsivoglia natura al riguardo. La
IGnora altresì, si accollerà ogni e qualsiasi ulteriore imposta, tassa, tributo CP_1
ecc. afferente al suddetto immobile;
31. le parti si obbligano a curare la trascrizione e voltura dell'omologa di separazione presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente, con eventuali spese a carico del IG.
Parte_1
32. le rate dei finanziamenti contratti dal IG. con Parte_1
e , per complessivi € 733,00 mensili, saranno ad esclusivo CP_4 CP_5
carico del predetto;
33. i coniugi si obbligano a comunicarsi tempestivamente eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti telefonici e/o di residenza;
34. le parti prestano assenso, sin d'ora, al rilascio di passaporti e/o documenti equipollenti sia per sé che per i minori per viaggi all'estero per motivi di studio e/o vacanza.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 08/05/2025);
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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