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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/10/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 794/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 794 del 2020, posto in delibazione all'udienza del 20.5.2025 e vertente tra
TRA
(C.F. ), , (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, (C.F. ), E C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
(C.F. ) nella qualità di eredi e prossimi congiunti della sig.ra CodiceFiscale_4 Per_1
nata a [...] il [...] e deceduta in Genzano di Roma (RM) il 05 agosto
[...]
2017, rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Tiziana Trovato, giusta procura a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla Via Sabotino n.
22;
ATTORI
E
( ), in persona del rappresentate legale p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Stefano Merelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione risposta, ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo nella sede legale dell' stessa, in Controparte_1
NO AL (Rm), Borgo Garibaldi, n. 12;
CONVENUTA
E
1
Controparte_2
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano P.IVA_2
RO nonché dall'avv. Edoardo Enrico, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e alla costituzione di nuovo procuratore in aggiunta del 19.1.2021 in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Pinciana n. 25;
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20 maggio 2025.
FATTO E DIRITTO
Gli attori indicati in epigrafe hanno citato in giudizio l' e la CP_3 [...] deducendo che gli stessi erano congiunti della signora Controparte_4
come da documentazione allegata;
che era stata affetta dal Persona_1 Persona_1
2014 da una psicosi depressiva e per tale motivo si era ricoverata presso la Casa di cura convenuta in data 21.10.2014, come da documentazione allegata;
che il ricovero era durato per circa due mesi e mezzo;
che, durante tale periodo, la paziente era stata curata con terapia farmacologica;
che in data
14.1.2015 la paziente era stata dimessa con diagnosi “disturbo schizzoaffettivo” con indicazione di proseguimento delle cure specialistiche presso il Centro salute mentale di Velletri – CSM- con predisposizione di un piano riabilitativo individualizzato;
che la sig.ra i era affidata alle cure Per_1 della dott.ssa quale psichiatra di base del predetto CSM della 6; che,tra Persona_2 CP_3
l'ottobre 14 e il luglio 17, la paziente aveva avuto numerosi episodi di malessere psichico e somatico;
che alcuni di detti episodi erano documentati dai referti in atti a seguito di accessi presso il PS (10 episodi); che tra questi, nel verbale di PS del 10.11.15 era stato annotato che la paziente “giunge per riferita ingestione di 7 compresse di Solian 400 alle ore 10.30 di questa mattina”; che in tale occasione, era stata posta la diagnosi di “assunzione incongrua di amisulpride a scopo anticonservativo”; che la paziente era stata quindi sottoposta ad esame psichiatrico, come da referto allegato in atti, ove era annotato “Da poco dimessa dall'SPDC di Frascati, rifiuta oggi di ritornarvi.
Accetta di ricoverarsi alla non appena vi sarà il posto. Il figlio afferma che sarà CP_2 garantita una sorveglianza continuativa fino al giorno del ricovero”; che quindi in data 10.11.15, la sig.ra aveva di fatto posto in essere un primo atto autolesionistico;
che la si era poi Per_1 Per_1 rifiutata di ricoverarsi nuovamente presso il Reparto di psichiatria dell'Ospedale di Frascati, come consigliato dagli operatori del PS;
che, in data 2.3.2017, la paziente era stata nuovamente ricoverata
2 presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e cura dell'Ospedale AN EB RE di Frascati;
che la paziente era stata in tale posto trasferita dalla struttura Casa di Cura e Residenza Psichiatrica
AN Raffaele di Montecompatri con proposta di TSO a fronte del secondo atto di autolesionismo integrato dalla minaccia di buttarsi dalla finestra della stanza di degenza, come annotato nella relativa cartella clinica;
che presso la struttura di Frascati, la paziente era stata sottoposta ad assistenza psichiatrica ed esami clinici e , in data 5.3.17, a procedura di contenzione ai quattro arti, con motivazione “rischio incolumità della paziente”; che la paziente, in data 7.3.15, era stata dimessa per esser inviata all'attenzione del CSM della con diagnosi di “depressione maggiore, CP_3 episodio singolo grave, con comportamento psicotico”; che era stata poi ricoverata Persona_1 in data 21.7.2017 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale AN EB RE di Frascati, dove veniva ricoverata presso l'U.O.C. di Psichiatria;
che in tale data la paziente, trasferita presso la Casa di Cura e Residenza Psichiatrica AN Raffaele in Montecompatri, era stata rinvenuta dal personale infermieristico nel bagno mentre, con capi di biancheria legati all'asta della doccia, tentava il suicidio per impiccagione;
che l'evento era stato impedito dal pronto intervento del personale medico ma la paziente aveva riportato evidenti escoriazioni alla trachea;
che, a fronte di tale episodio, il dott.
aveva disposto il trasferimento della paziente presso il PS di Frascati proponendo TSO, come CP_5 da documentazione allegata;
che la paziente era giunta al PS alle ore 00.45 del 22.7.17 dove le veniva fatta la diagnosi “tentativo di suicidio in psicosi depressiva”; che durante il ricovero, come da cartella clinica in atti, la stessa era stata sottoposta più volte a contenzione ai quattro arti;
che dell'andamento della degenza e del tentativo di suicidio, i medici curanti avevano dato notizia alla dott.ssa Per_2 del al fine di predisporre un progetto terapeutico;
che la paziente era stata dimessa in data Parte_5
3.8.17 ed inviata presso la Casa di cura convenuta;
che nella lettera di dimissione, il dott. non Per_3 aveva fatto menzione del tentativo suicidiario del 21.7.17; che in ogni caso il personale della Casa di
Cura convenuta aveva il dovere di esaminare tutta la documentazione medica della paziente e pertanto aveva gli strumenti per prendere contezza del tentativo suicidiario del 21.7.17; che in ogni caso, la paziente in quanto affetta da psicosi affettiva doveva essere sottoposta ad un stretto regime di sorveglianza da parte del personale medico ed infermieristico;
che in data 5.8.17 alle ore 9,20 del mattino, la sig.ra era stata rinvenuta morta all'interno di uno dei bagni della struttura;
che il Per_1 decesso era stato causato da impiccagione procurata mediante agganciamento delle mutande al bastone della doccia;
che inutili erano stati i tentativi di rianimare la paziente;
che sussisteva la responsabilità della per aver trasferito la paziente pochi giorni dopo il tentativo suicidiario CP_3 del 21.7.17 da una struttura protetta come il SPDC interno all'ospedale ad una struttura meno protetta come la Casa di cura convenuta senza indicare nella lettera di dimissione e nella richiesta di ricovero l'episodio del 21.7.17; che sussisteva la responsabilità della convenuta per non aver CP_4
3 adeguatamente sorvegliato la paziente a fronte della patologia;
che la richiesta di risarcimento del Cont danno avanzata in via stragiudiziale all' alla Casa di cura convenuta non era stata positivamente evasa;
che il procedimento di mediazione esperito non aveva avuto esito positivo;
che sussisteva la responsabilità delle convenute per aver disposto in data 3.8.17 il trasferimento della paziente da una struttura psichiatrica protetta, quale il reparto dell'ospedale di Frascati, a una struttura, gestita dalla
Casa di cura convenuta, meno adeguata a fronte di una paziente che aveva pochi giorni prima, ossia in data 21.7.17, tentato il suicidio;
che i sanitari dell'ospedale e la dott.ssa del CSM di Per_2
Velletri dovevano e potevano essere a conoscenza degli ulteriori tentativi suicidari della congiunta degli attori occorsi in data 10.11.15 e in data 2.3.17; che i sanitari dell'ospedale di Frascati e la dott.ssa avevano sottovalutato le indicazioni circa la pericolosità della paziente, invece segnalate Per_2 dal dott. della Casa di cura nella lettera del 21.7.17 con la quale era stato disposto il TSO CP_5 della paziente presso l'ospedale di Frascati;
che in tale comunicazione era stato descritto il tentativo suicidario del 21.7.17 compiuto mediante l'utilizzo di capi di biancheria legati all'asta della doccia;
che quindi era evidente la non opportunità di procedere al trasferimento della paziente in data 3.8.17 di nuovo presso la casa di cura;
che nella comunicazione del dott. del 21.7.17 emergeva come CP_5 la paziente non avesse avuto alcun ripensamento circa l'azione suicidaria posta in essere;
che, durante il ricovero presso l'ospedale di Frascati, la paziente era stata sottoposta per ben tre volte alla procedura di contenzione ai quattro arti tra il 22.7.17 e il 27.7.17, come da cartella clinica in atti;
che i sanitari dell'ospedale di Frascati e la dott.ssa infine non avevano segnalato, nella lettera di Per_2 dimissione del 3.8.17, i precedenti tentativi suicidiari della paziente al personale della casa di cura convenuta e in particolare dell'evento del 21.7.17; che tuttavia il persona della casa di cura convenuta ben avrebbe dovuto e potuto conoscere la storia clinica della paziente e quindi anche dell'episodio del 21.7.17 mediante il mero esame della sua documentazione medica;
che il personale della clinica convenuta aveva poi omesso le dovute cautele e controlli sulla congiunta degli attori, già conosciuta dalla struttura per i precedenti ricoveri;
che la paziente invece avrebbe dovuto essere ricoverata in stanza singola e privata degli effetti personali;
che invece la congiunta degli attori era stata ricoverata in stanza con altre pazienti ed aveva a disposizione gli effetti personali di queste ultime ed accesso ad un bagno munito di doccia;
che nel caso della paziente il personale della casa di cura aveva previsto solo una osservazione “frequente” ossia di livello medio;
che era invece evidente che la patologia della congiunta era tale da giustificare il massimo grado di osservazione e vigilanza durante il ricovero;
che, anche volendo ritenere che fosse adeguata una osservazione “frequente”, era evidente che i sanitari della casa di cura l'avevano totalmente omessa;
che infatti la congiunta degli attori aveva avuto tutto il tempo di procedere nello scopo suicidario, senza che nessuno se ne accorgesse;
che infatti erano state le compagne di stanza della paziente ad accorgersi dell'evento avvisando con urla
4 il personale medico;
che nel caso in esame era altamente probabile che la volontà suicidiaria della paziente non si sarebbe verificata ove i sanitari dell'ospedale di Frascati e la dott.ssa Per_2 avessero evitato il trasferimento della paziente in data 3.8.17 presso la struttura convenuta, senza per altro informala del tentativo suicidario del 21.7.17, nonché ove la casa di cura convenuta avesse correttamente predisposto le misure di controllo della paziente dovute a fronte della sua diagnosi e dei tentativi suicidiari posti in essere;
che si richiamavano le valutazioni espresse dal CTP nella perizia allegata in atti;
che le convenute avevano violato le linee guida e protocolli vigente ratione temporis in relazione al rischio suicidiario previste dalla Raccomandazione del Ministero della Salute
n. 4/2008, del Protocollo del gruppo di lavoro del 1710.13 allegati in atti;
che sussisteva il diritto degli attori al risarcimento del danno subito iure proprio per la perdita del rapporto parentale con la congiunta, che e erano marito e figlio della defunta, Persona_1 Parte_1 Parte_2 conviventi con quest'ultima; che e erano fratelli della defunta;
che Parte_3 Parte_4 tale danno andava liquidato secondo le Tabelle di Milano.
Per questi motivi
hanno chiesto di accertare la responsabilità contrattuale dell' e della CP_3 Controparte_4
e dei rispettivi sanitari, nella causazione del decesso per suicidio della sig.ra
[...] Per_1
avvenuto in data 05.08.2017 e per l'effetto condannare le convenute in solido al
[...] risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio dagli attori e del danno patrimoniale.
Si è costituita la deducendo che la condotta tenuta dal proprio personale era immune da CP_3 censure;
che la domanda si fondava esclusivamente sulle risultanze dell'elaborato tecnico di parte allegato al doc. 26; che si contestava tale elaborato, trattandosi di mera allegazione di parte;
che si produceva in giudizio la relazione di servizio DSM Asl Rm6, di cui al prot. 19918 del 24.12.18, il parere medico-legale, Asl Rm6 del 27.03.19 e il fascicolo procedimento penale di cui al Rgnr
1897/18/PM, archiviato giusto decreto GIP del 16.01.20 (Rgn 1695/19/GIP); che, da tale documentazione, emergeva che nella richiesta di ricovero della redatta dal Presidio AN Per_1
EB RE del 3.8.17 mancava il riferimento al tentativo suicidiario della predetta;
che il consulente del procedimento penale avevano ritenuto che la era una paziente a rischio Per_1 suicidiario ma non caratteristiche di assoluta urgenza che si erano riscontrate all'accesso nel Presidio di AN EB RE;
che le modalità della condotta suicidiaria non erano preventivabili non essendo specifiche;
che non sussistevano le criticità tali da richiedere un piantonamento continuo della paziente;
che quindi era evidente che la condotta della era imprevedibile ed Per_1 imprevenibile sia da parte dei sanitari dell'ospedale di AN EB RE sia dai sanitari della
Casa di cura;
che da tale documentazione emergeva quindi l'infondatezza delle domande risarcitorie formulate dagli attori, come in particolare a seguito dell'archiviazione del procedimento penale;
che gli attori non avevano assolto l'onere probatorio sugli stessi gravanti;
che i danni non patrimoniali
5 non erano provati;
che inammissibile era la chiesta CTU, già espletata nel procedimento penale concluso.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dagli attori.
Si è parimenti costituita deducendo che il danno posto a fondamento della Controparte_4 domanda da parte attrice era un danno iure proprio, che erroneo era l'inquadramento di tale danno nell'ambito della responsabilità contrattuale , dovendo invece essere ricondotto nell'ambito della responsabilità extracontrattuale;
che era quindi onere degli attori dare prova del nesso causale tra condotta/omissione e l'evento; che, sulla base della normativa attuale, le strutture convenzionate con la qualifica di STPIT non potevano accogliere pazienti in fase acuta essendo destinatarie solo dei pazienti per i quali sia necessario, su indicazione del DSM, un trattamento territoriale intensivo ad alta complessità assistenziale;
che le STPIT non potevano praticare il TSO riservato solo alle strutture pubbliche segnatamente Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura – SPDC;
che ciò si ricavava dalla determina n. 121 del 21.1.2004 riferita alla struttura convenuta;
che solo i SPDC potevano essere poste in essere misure di contenimento della libertà personale dei pazienti;
che i sanitari della convenuta che ebbero in cura la avevano nei suoi confronti obblighi di assistenza, protezione Per_1
e tutela ma non di sorveglianza;
che, a seguito del decesso della era stato aperto il Per_1 procedimento penale n. R.G. 1897/2018 conclusosi con richiesta di archiviazione del 1.7.2020; che ben potevano essere utilizzate nella presente sede le prove acquisite in tale procedimento;
che i sanitari della convenuta non erano stati informati dalla struttura di dimissione Presidio Ospedaliero
AN EB RE del tentativo di suicidio attuato con gli stessi mezzi di quello andato a buon fine, come richiesta del 3.8.17; che il consulente della procura, con riferimento alla condotta della convenuta clinica, aveva ritenuto idonei i presidi medici utilizzati da quest'ultima rispetto alla posizione clinica della nel rispetto delle linee guida di cui alla Raccomandazione n. 4 del Per_1
Ministero della salute, non essendo inclusi gli indumenti intimi nel novero degli strumenti da non rendere disponibili al paziente;
che l'istruttoria penale aveva escluso una condotta colposa della struttura convenuta stante l'imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento; che, in subordine, si eccepiva l'efficienza causale esclusiva ed assorbente della condotta tenuta dalla dott.ssa
[...]
che quest'ultima, all'atto delle dimissioni con invio della Parte_6 paziente presso la struttura convenuta, non aveva fatto menzione del tentativo di suicidio del 22.7.18 né delle relative modalità; che, mancando tale comunicazione, la struttura non aveva alcun motivo di adottare misure particolari di osservazione nei confronti della stante che lo stesso Per_1 trasferimento escludeva che vi fosse rischio imminente di gesti autolesionistici;
che quindi le Cont eventuali doglianze degli attori dovevano essere rivolte solo alla che corretta era stata CP_3 quindi la gestione della paziente da parte della clinica convenuta;
che, in caso di accoglimento della domanda nei confronti della convenuta, si chiedeva la graduazione delle colpe ex art. 2055 c.c. per
6 consentire alla convenuta l'eventuale regresso nei confronti dell' ; che si contestavano le CP_3 richieste risarcitorie in quanto infondate, generiche, abnormi e non provate.
Per questi motivi
ha chiesto di rigettare le domande spiegate dagli attori e in subordine accertare l'efficacia eziologica esclusiva del SPDC del Presidio Ospedaliero AN EB RE e in ulteriore subordine graduare le quote di responsabilità tra le strutture convenute, con esclusione del vincolo di solidarietà.
Sentite le parti, sono stati assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., è stata ammessa la prova per testi articolata da parte attrice ed è stata espletata CTU medico legale. Assegnato il fascicolo alla sottoscritta in data 8.5.2025, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.5.2025.A tale udienza, trattata ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda proposta da parte attrice è fondata.
Parte attrice ha domandato la condanna delle due strutture convenute, e CP_3 [...]
per l'illecito posto in essere dai suoi dipendenti consistente nell'evento Controparte_4 morte occorso alla congiunta in data 5.8.17 alle ore 9,20 per impiccagione. Persona_1
Sulla base di tale prospettazione, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito iure proprio dalla perdita del congiunto.
Giova premettere che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, "il diritto che i congiunti vantano, autonomamente sebbene in via riflessa ad essere risarciti dalla medesima struttura dai danni da loro direttamente subiti si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale" (Cass. n.5590/2015).
Infatti “in tema di richiesta di risarcimento danni avanzata dagli stretti congiunti di un paziente con problemi psichici ricoverato presso una struttura sanitaria, qualora essi facciano valere il danno patito
"iure proprio" da perdita del rapporto parentale, in particolare nel caso in cui l'iniziativa autolesionistica del malato si risolva in un atto suicidario portato a compimento a causa dell'omessa vigilanza, deve escludersi che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato;
ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale”
(Cass. Civ., Sez. III, n. 14258/2020).
7 Pertanto, sempre secondo la Cassazione recente, occorre "...dimostrare, da parte degli eredi del paziente deceduto, che l'omissione addebitata ai sanitari sia stata "più probabilmente che non" la causa del decesso, ovvero che l'intervento omesso...avrebbe più probabilmente che non" scongiurato l'evento letale ( Cass. Ord. n.5487/2019). Come noto infatti “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass. Civ., Sez.
III, n. 3704/2018, ex multis Cass. Civ., Sez. III, n. 10050/2022). Invero come osservato dalla giurisprudenza di legittimità “la prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. "più probabile che non"” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 21008/2018).
Con riferimento alla causalità omissiva, in rilievo nel caso in esame, la giurisprudenza ha chiarito che tale valutazione, in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante"
- del tutto inverosimili) presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile.
Pertanto, mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", in materia civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", (Cass.
Civ. S.U. 11.1.08 n. 576; 29.2.2016 n. 3893; 22.2.2016 n. 3428).
In sede civile, in particolare, nell'imputazione di un evento dannoso per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto;
il giudice, pertanto, è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato "controfattuale", che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato (cfr. Cass., sez. III, 18 luglio 2011, n. 15709), il tutto secondo un criterio di "credibilità razionale" o "probabilità logica", in base alle effettive circostanze fattuali (cfr. sul punto
Cass. Pen., Sez. IV, 12 novembre 2013, n. 8073).
8 Va pertanto ricondotta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale la domanda di risarcimento dei danni patiti iure proprio per la perdita del congiunto e non nell'ambito della responsabilità contrattuale come allegato dagli attori, con conseguente onere di questi ultimi di provare tutti gli elementi strutturali dell'illecito ex art. 2043 c.c. ossia il fatto illecito, l'evento dannoso, il nesso eziologico tra illecito e danno nonché l'elemento soggettivo consistente nel dolo o nella colpa del danneggiante.
Su tali premesse, deve ritenersi che la domanda spiegata dagli attori sia fondata.
Risulta pacifico che la congiunta degli attori, ha sin da giovane manifestato un Persona_1 marcato disagio psichico in ragione del quale vi è stato un primo accesso del luglio 1997 presso i
Servizi di Salute Mentale, “per stato ansioso con manifestazioni somatoformi, confusione, agorafobia”, un secondo accesso nel 2002 in occasione del quale si levava “una problematica di diversa natura con tendenza alla formazione isterica” e poi ancora nel 2014 con degenerazione del quadro clinico come riscontrata sia dal consulente della procura nella relazione in atti (cfr. doc. 4 , Cont pag. 190 allegato alla comparsa sia dal CTU di questo procedimento, che portava a:
1) Ricovero dal 21.10.14 al 14.1.15 presso la Casa di cura convenuta con diagnosi di dimissione
“disturbo schizzoaffettivo”;
2) Ricoveri presso il PS di Velletri del 5.10.14 con diagnosi “stato ansioso”, presso il PS AN
EB RE del 17.10.15 con diagnosi “sindrome depressiva”, presso il PS di Velletri del 23.10.15 con diagnosi “astenia e senso di stanchezza in paz in terapia per schizofrenia”, del 3.11.15 con diagnosi “disturbo dell'umore in fase di non compenso psicopatologico”, del
11.11.15 con diagnosi “assunzione incongrua di Amisulpride a scopo anticonservativo”, presso il PS di AN EB RE del 16.7.16 con diagnosi “cefalea”, presso il PS del
P.O. di NO AL del 1.8.16 con diagnosi “ansia”, presso il PS di AN EB RE del 18.8.16 con diagnosi “stato d'ansia in disturbo depressivo”;
3) Scheda sintetica per il piano di trattamento individuale del 10.1.17 predisposto dal CSM di
Velletri con diagnosi “disturbo distimico/disturbo … stabilizzazione clinica”;
4) Ricovero dal 19.1.17 sino al 2.3.17 presso la Casa di Cura AN Raffaele di Montecompatri con lettera di dimissione con richiesta di TSO ove si rappresentava che “la paziente è in regime di ricovero presso la nostra Residenza Psichiatrica dal giorno 19/01/2017 con diagnosi di Grave
Disturbo di Personalità Istrionica ed Episodio Depressivo Maggiore … Rassicurata più volte dal personale ha comunque seguitato a lamentarsi e ha minacciato di defenestrarsi forzando una finestra della sua stanza”;
9 5) Ricovero dal 2.3.17 al 10.3.17 presso l'Ospedale AN EB RE di Frascati con diagnosi “depressione maggiore, episodio singolo, grave, con comportamento psicotico” con menzione nella relazione clinica del 7.3.17 “proveniente dalla Residenza psichiatrica “AN
Raffaele” per crisi di agitazione psicomotoria con minaccia di gesti autolesivi”;
6) Ricovero del 12.5.17 presso il PS dell'Ospedale AN EB RE di Frascati;
7) Ricovero del 7.7.17 presso il PS del P.O. di Velletri,
8) Proposta di TSO del 21.7.17 su parere del dott. della Casa di Cura AN Raffaele di CP_5
Montecompati ove si rappresenta che “la paziente è in regime di ricovero presso la nostra
Residenza psichiatrica dal 21.7.17 .. in trasferimento dallo SPDC di Frascati. .. La paziente è stata trovata dagli infermieri con capi di biancheria legati con forza tra l'asta della doccia e il collo della paziente stessa, la quale spingeva con forza verso il basso, procurandosi visibili escoriazioni a livello della trachea. Accorso nel bagno della paziente la trovo in uno stato di alterata coscienza, con difficoltà respiratorie…Pertanto si ritiene che la paziente costituisca, allo stato attuale, un pericolo sia per sé stesso che per gli altri…”;
9) Ricovero del 22.7.17 presso il PS dell'Ospedale AN EB RE di Frascati cui segue ricovero dal 22.7.17al 3.8.17 presso lo SPDC del predetto nosocomio con diagnosi “tentativo di suicidio in psicosi depressiva, nel cui ambito viene redatta la relazione clinica del 27.7.17 indirizzata al CSM di Velletri ove si da conto della diagnosi menzionando il tentativo suicidario presso la Casa di cura AN Raffaele e che “Al colloquio clinico effettuato dopo soli
10 minuti, la paziente ha riferito di aver avuto un impulso suicidario e di non esservi riuscita a resistere, confermando l'ideazione e la progettualità suicidarie”
10) Dimissione dal SPDC del 3.8.17 con diagnosi codice ICDIX: 298.0 (psicosi depressiva) con indicazione di piano terapeutico- farmacologico-riabilitativo;
11) Ingresso della paziente in data 3.8.17 presso la casa di cura di Genzano Controparte_4 di Roma con diagnosi “psicosi affettiva .. progetto terapeutico: stabilizzazione clinica e mantenimento quadro clinico”.
Sulla base di tale documentazione, sia i consulenti della procura (cfr. pag. 195 doc. 4 allegato alla Cont comparsa sia il consulente d'ufficio di questo procedimento (cfr. perizia in atti) hanno ritenuto che la paziente fosse affetta da Depressione Maggiore Unipolare ricorrente caratterizzata da “umore depresso persistente, incapacità di trarre piacere dalle attività quotidiane, sensazione di fatica, sensi di colpa, mancanza di speranza e altri segni associati” nonché da “pensieri negativi e idee di morte”
(cfr. pag. 196 relazione CTU procedimento penale, doc. 4 sopra richiamato”, con manifestazione psicotiche ( avendo la paziente riferito di allucinazioni visive ed uditive e “la convinzione .. di essere
10 posseduta dal diavolo”) con conseguente congruenza della diagnosi operata dal presidio di AN
EB RE di “psicosi affettiva” del 3.8.2017.
Su tale diagnosi, è stata ritenuta corretta, sia dai consulenti della Procura sia dal CTU nominato in seno al presente procedimento, la prescrizione terapeutica farmacologica prescritta in sede di dimissione ed è stata verificata la relativa corretta somministrazione presso la casa di cura convenuta.
Su tali elementi, non sussistono i presupposti per ritenere erroneo il trasferimento della congiunta degli attori dall'Ospedale AN EB RE (SPDC, Servizio Psichiatrico di Diagnosi e cura) presso la clinica convenuta (STPIT – Strutture per i trattamenti psichiatrici intensivi territoriali), come disposto con le dimissioni del 3.8.17 indicanti, per i motivi sopra esposti, una diagnosi corretta della patologia della e la corretta terapia farmacologica. Anche il CTU ha ritenuto, sulla base della Per_1 documentazione prodotta in atti, che vi fossero i presupposti in data 3.8.17 per l'affidamento della paziente, contenuta nella fase acuta della sua patologia, presso la struttura territoriale convenuta.
Ciò posto, se anche poteva ritenersi che la fosse in effetti al 3.8.17 nelle condizioni cliniche Per_1 di poter essere trasferita presso una struttura territoriale di cura, il punto nevralgico della controversia
è costituito 1) da una parte nella mancata comunicazione da parte dell' Controparte_6
in occasione della lettera di dimissione del 3.8.17 del motivo per il quale la paziente era stata
[...] ricoverata presso tale struttura dal 21.7.17 al 3.8.17 , durante il quale per altro la paziente era stata contenuta ai quattro arti per 4 volte per “rischio incolumità paziente”, ossia l'episodio gravissimo del
21.7.17 consistito nel tentativo di suicidio tramite impiccamento “utilizzando la biancheria intima per appendersi all'asta della doccia” presso la Casa di Cura AN Raffaele di Montecompatri, ove la era stata trasferita il giorno stesso dallo SPDC di Frascati, e 2) dall'altra nell'omissione da Per_4 parte della clinica convenuta della dovuta anamnesi psichiatrica della paziente in occasione del suo ingresso in struttura in data 3.8.17 in quanto elementi rilevanti per individuare il livello adeguato di
“osservazione” della paziente.
Sotto tale ultimo profilo, si deve sin d'ora evidenziare la parziale contraddizione dei CTU del PM nella relazione in atti laddove da una parte ritengono corretta la mancata compilazione del campo
“anamnesi patologica psichiatrica” della paziente in sede di accesso presso la struttura convenuta, alla luce della diagnosi offerta dalla lettera di dimissione del 3.8.17, e dall'altra, previo richiamo agli indicatori di rischio suicidario elaborati dalla dottrina, hanno invece ritenuto la paziente esposta al rischio suicidario in ragione della sua patologia.
In particolare, come riscontrato anche dai CTU nella relazione resa al PM, la paziente invero “doveva ritenersi inquadrabile nella categoria di pazienti a rischio suicidario”, nonostante non manifestasse al
11 momento del trasferimento intenti suicidari, per quanto non nell'ambito della “assoluta urgenza” che sussisteva per esempio in occasione dell'accesso della stessa al PS dopo il tentativo di suicidio effettuato al AN Raffaele di Montecompatri. Sul punto, i consulenti della Procura hanno ritenuto sussistente detto rischio tenuto conto anche del “più forte elemento predittivo di un nuovo tentativo di suicidio”, ricavabile dalle notizie anamnestiche documentali , costituito dal tentativo di suicidio presso al AN Raffaele, concludendo poi invece che al ricovero presso la casa di cura convenuta “non comparivano elementi predittivi di un atto auto lesivo: specificatamente, la paziente non esprimeva né palesava in altro modo intenzioni suicidiarie”. Tali conclusioni appaiono invero contraddette dagli Cont stessi consulenti, nell'integrazione di perizia (cfr. pag. 214 doc. 4 allegato alla comparsa , laddove hanno ritenuto che , pur non essendovi rischio pericolo immediato, vi era il rischio di reiterazione dell'evento suicidario concludendo che “non vi era pericolo di vita immediato, ma, sussistendo il rischio del reiterarsi dell'evento suicidario, la paziente fu seguita con tutte le accortezze e le cautele che le linee guida, le raccomandazioni del Ministero e la buona prassi clinica richiedono in casi del genere”, ritenendo inaccettabile sul piano etico, deontologico e legale la sottrazione alla paziente dei suoi indumenti intimi ovvero la relativa sottoposizione a limitazioni della libertà personale al di fuori dei limiti previsti per il TSO né sussistenti i presupposti per il piantonamento h 24 del paziente fino alla stabilizzazione delle condizioni”.
Le conclusioni cui sono giunti i consulenti della procura, ritenute non idonee a fondare la responsabilità penale dei singoli operatori delle strutture convenute, non convincono nella presente sede la fine di escludere una responsabilità delle convenute sulla base del seguente ragionamento.
Pur risultando la paziente contenuta nella sua patologia al 3.8.17, si deve ritenere che sussistesse in capo alla struttura SPDC l'obbligo di segnalare, come per altro già fatto anche al CMS di Velletri che gestiva il percorso terapeutico della paziente, il motivo del ricovero della paziente consistito nel gravissimo episodio suicidario del 21.7.17, posto in essere dalla stessa presso altra struttura STPIT, quella di AN Raffaele, il giorno stesso del suo ingresso, e soprattutto mediante l'utilizzo di strumenti di norma non sottratti alla paziente secondo le linee guida di cui al Regolamento ministeriale n. 4 del
2008, essendo stato tale tentativo suicidario posto in essere mediante indumenti intimi appesi alla struttura della doccia presente.
La mancata segnalazione di tali circostanze ha quindi influito sull'esame della paziente da parte della casa di cura il giorno del suo ingresso dal momento che, come evidenziato dai CTU del PM nella relazione in atti, a fronte della richiesta di ricovero così come inviata dalla struttura ospedaliera convenuta , non vi erano elementi di allarme tali da giustificare controlli ulteriori rispetto a quelli
“frequenti”, come indicati in cartella clinica, essendo per altro stati adempiute le linee guida previste
12 in materia per il generale contenimento del rischio suicidario dei pazienti psichiatrici, come prescritto dal regolamento ministeriale 4/2008.
È in questo contesto evidente che la struttura ospedaliera aveva il dovere di segnalare il recentissimo tentativo di suicidio del 21.7.17 in quanto occorso presso diversa struttura ma analoga a quella convenuta quale STPIT e posto in essere mediante strumenti il cui uso era generalmente consentito ossia mediante biancheria intima e la struttura delle docce presenti in struttura.
Appare pertanto sussistere una condotta omissiva colposa in capo alla struttura ospedaliera convenuta avente efficacia eziologica rispetto all'evento suicidario del 5.8.17 occorso alla congiunta degli attori essendo verosimile, secondo il criterio del più probabile che non, che se la casa di cura convenuta fosse stata adeguatamente avvisata della storia clinica della paziente e del recente tentativo di suicidio, posto in essere in analoga struttura mediante uso di strumenti non soggetti a ritiro in base alle linee guida di settore, avrebbe molto probabilmente in primo luogo indagato sull'anamnesi psichiatrica della paziente e in secondo luogo individuato il miglior regime di controllo, vigilanza ed attenzione della paziente, non apparendo chiaramente idoneo a tutelare una paziente a rischio suicidario con pregresso recente tentativo di suicidio, un regime di osservazione “frequente”, come individuato in sede di ammissione nella struttura.
Non appare esente di responsabilità anche la casa di cura convenuta la quale, pur in una situazione di apparente incolpevole ignoranza circa il pregresso tentativo suicidario della paziente, non ha proceduto ad una indagine approfondita della anamnesi psichiatrica della paziente previo colloquio, tenuto anche in conto del fatto che la stessa era già stata in passato ricoverata presso tale struttura, a fronte di una diagnosi di “psicosi depressiva” caratterizzata da rischio suicidario. Deve invero ritenersi che l'ignoranza della casa di cura circa l'anamnesi psichica della paziente non sia scusabile e quindi sia colposa dal momento che, pur non avendo avuto notizia dalla struttura di AN EB
RE del tentativo di suicidio del 21.7.17, la stessa aveva il dovere di indagare in sede di accesso su tale aspetto sottoponendo ad adeguato colloquio specialistico la al fine di valutarne, di Per_1 prima mano, lo stato di salute fisico e psichico.
Va infatti evidenziato che, secondo la stessa raccomandazione ministeriale n. 4/2008, l'anamnesi (cfr. punto 4.1.1 della relazione, doc. 8 allegato alla comparsa della casa di cura) rappresenta infatti un momento fondamentale da porre in essere al momento della presa in carico del paziente “per l'identificazione dei fattori di rischio da monitorare” e ciò a prescindere dalle ragioni per le quali viene disposto il trattamento dal paziente presso una STPIT, con particolare riferimento agli eventuali pregressi autolesivi dal momento che circa il 30-40% dei suicidi aveva già tentato il suicidio. Il punto
13 7 della predetta raccomandazione prevede poi l'impegno della azienda di segnalare gli eventi sentinella “secondo il protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella del Ministero della Salute”.
Cont Deve poi ipotizzarsi anche una responsabilità del CSM, sempre riconducibile dall' onvenuta, per non aver dato notizia alla struttura convenuta ospitante della storia clinica della paziente nella elaborazione del suo piano di trattamento territoriale anche alla luce della relazione clinica del
27.7.17, redatta in occasione del ricovero post tentativo suicidario del 21.7.17 dallo SPDC di AN
EB RE, ove si rappresenta che “al colloquio clinico effettuato dopo soli 10 minuti, la paziente ha riferito di aver avuto un impulso suicidario e di non esservi riuscita a resistente, confermando l'ideazione e la progettualità suicidiarie”.
Va sul punto altresì rilevato che la casa di cura convenuta non ha spiegato, come era suo onere, i criteri per la determinazione del regime di osservazione “saltuaria”, “frequente” e “molto frequente” al fine di comprendere a fronte di quale diagnosi e caratteristica del paziente fosse scelta la tipologia di osservazione e soprattutto in che cosa consistesse ognuna delle superiori tipologie di osservazioni.
Sotto tale profilo, va rilevato che, anche ipotizzando come non esigibile un regime di osservazione della paziente he includesse la sottrazione degli indumenti intimi ovvero la limitazione della Per_1 libertà personale (cfr. conclusioni consulenti della Procura nella relazione integrativa depositata in atti), è verosimile che la casa di cura avrebbe potuto prevedere un livello di osservazione maggiore, per esempio con controllo h24 e in stanza singola, magari privata di strumenti che potessero essere utilizzati per l'impiccagione, quali appunto la sbarra della doccia, sedie etc,, senza dover ricorrere ad ulteriori strumenti di coercizione personale, per altro non eseguibili presso la casa di cura quale
STPIT.
In questo contesto, anche volendo ritenere condivisibili in linea di principio le osservazioni dei CTU nella relazione resa al PM nel procedimento penale circa l'ontologica imprevedibilità dell'evento suicidio, va rilevato che questi ultimi, a fronte dei chiarimenti richiesti in data 14.6.18 dal PM., non hanno chiarito se l'omissione della comunicazione da parte dell'SPDC alla clinica circa il tentativo suicidario posto in essere dalla in data 21.7.17 e circa il complesso iter clinico della stessa Per_1 avesse avuto influenza nella determinazione del decesso della paziente, essendosi di fatto solo concentrati sull'inesigibilità da parte della clinica convenuta della condotta di sottrarre alla Per_1 gli indumenti intimi ovvero sottoporla a misure di contenzione della libertà personale.
Appare per converso chiarito dal CTU del presente procedimento che, per quanto certo l'evento suicidio è imprevedibile, lo stesso sarebbe stato prevedibile ed evitabile nel caso in esame stante la presenza di altri tentativi suicidari posti in essere dalla paziente (da ultimo quello del 21.7.17 ma
14 anche prima quello del 2015 per assunzione incongrua di medicinali e quello del 2.3.17 segnalato dalla clinica privata AN Raffaele di Montecompatri), anche alla luce dei fattori di rischio riportati nella predetta raccomandazione n. 4/2008.
In conclusione, deve ritenersi, secondo il criterio del più probabile che non, che il decesso della occorso in data 3.8.17 non si sarebbe verificato hic et nunc: Per_1
- se i sanitari dell'Ospedale AN EB RE di Frascati avessero reso edotta la struttura del tentativo di suicidio posto in essere dalla in data 21.7.17, Controparte_4 Per_1 posto a fondamento dei trattamenti eseguiti dalla prima struttura e del rimando della paziente per il prosieguo del percorso terapeutico presso tale ultima struttura dal momento che la casa di cura convenuta, in caso di esecuzione di tale condotta da parte dell'Ospedale, a fronte di un rischio suicidario attuale per quanto anche non urgente, avrebbe certamente individuato un sistema di osservazione maggiormente stringente (quello “molto frequente” in luogo dello scelto regime “frequente”) per il monitoraggio della paziente in tal maniera elidendo in maniera apprezzabile le possibilità della di porre in essere il progetto suicidario, Per_1 completato la mattina del 3.8.17, non lasciandola per esempio mai sola in luoghi caratterizzati dalla presenza di suppellettili ed arredi utilizzabili per atti autolesivi;
- se, in ogni caso anche in mancanza dell'informativa dell'Ospedale di Frascati, la casa di cura avesse adeguatamente proceduto, al momento dell'accesso della in struttura, alla Per_1 redazione dell'anamnesi psichiatrica della paziente, come previsto dalla raccomandazione ministeriale n. 4/2008, quindi prendendo contezza dei tentativi suicidiari posti in essere dalla paziente (che d'altro canto non li ha mai negati, a quanto consta dalla documentazione medica allegata in atti) per individuare un sistema di osservazione idoneo a contenere l'esistente ed attuale rischio suicidario, particolarmente attuale e cogente – per quanto non urgente - alla luce dell'esistenza di precedenti atti autolesionistici.
Sussistono pertanto i presupposti per ravvisare la responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo alle convenute per il decesso della congiunta degli attori avendo quest'ultimi dato prova dell'evento dannoso, decesso della della condotta colposa omissiva concorrente di entrambe le strutture, Per_1 consistita nella mancata menzione nelle dimissioni del 3.8.17 del tentativo di suicidio del 21.7.17 e nella mancata anamnesi psichiatrica della paziente al momento dell'accesso presso la casa di cura convenuta, nonché infine il nesso causale tra l'evento e la condotta, secondo il criterio probabilistico del più probabile che non.
15 Va riscontrata quindi la fondatezza della domanda risarcitoria iure proprio vantata dagli attori nei confronti dell'azienda ospedaliera convenuta.
Sussiste quindi il diritto degli attori al risarcimento del danno non patrimoniale, integrato dalla c.d. lesione del rapporto parentale, derivante dalla perdita di essendo Persona_1 Parte_1 suo marito, suo figlio, e e suoi fratelli, come da Parte_2 Parte_4 Parte_3 documentazione allegata in atti (cfr. doc.
1-5 e 6-9 all'atto di citazione), trattandosi per altro di elementi non contestati ex art. 115 c.p.c. dalle convenute.
Al riguardo, si osserva che è riconosciuta l'esistenza del danno non patrimoniale per lesione del vincolo parentale in quanto la condotta illecita che ha determinato la morte del congiunto ha leso diritti della persona costituzionalmente qualificati fondati sugli artt. 2, 29, 30 della Costituzione, con ciò nel rispetto dei principi relativi al riconoscimento del danno non patrimoniale, come configurati dalla Cass., Sez. Unite, 11.11.2008 n. 26972. In particolare, come osservato dalla Suprema Corte, “il pregiudizio da rottura o lesione del rapporto parentale, integrante danno non patrimoniale iure proprio del congiunto della vittima, si concreta nello sconvolgimento dell'esistenza rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita conseguenti al decesso del congiunto, rimanendo invece esclusa la configurabilità di tale danno quando dall'evento conseguano meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, ovvero, in sintesi, la perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita (Cass.,
20 agosto 2015 n. 16992; Cass., 16 febbraio 2012 n. 2228; Cass., 13 maggio 2011 n. 10527). Si tratta di un danno che non può considerarsi esistente in re ipsa (cioè a dire per il solo fatto del vincolo parentale venuto meno) ma richiede, secondo il principio della domanda e la regola generale dell'art. 2697 c.c., l'allegazione (e la asseverazione), precisa e circostanziata, dello sconvolgimento di vita patito e delle sue specifiche e concrete estrinsecazioni, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico (v. Cass., 3 ottobre 2013
n. 22585; Cass., 25 settembre 2012 n. 16255; Cass., 7 giugno 2011 n. 12273) “ (Cass. Civ., Sez. III,
n. 5013/2017).
Ciò posto, deve in ogni caso ribadirsi che “in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca” (Cass. Civ.,Sez. III, n.
8622/2021).
Sulla base delle superiori osservazioni, deve ritenersi provato per presunzioni ex art. 2727 c.c. il danno non patrimoniale lamentato dagli attori derivante dalla morte del congiunto in ragione del 16 rapporto di parentela stretto con quest'ultimo, come risulta dalla documentazione allegata dagli attori e non essendo tale circostanza stata contestata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. dalle convenute. Invero si osserva che “nel giudizio risarcitorio instaurato dagli eredi nonchè prossimi congiunti (nella specie madre e fratelli) di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza” (Cass. Civ., Sez. lav., n. 29784/2018).
Venendo alla liquidazione del danno, si deve fare riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano in quanto maggiormente applicate sul territorio nazionale e quindi idonee a garantire, anche secondo la
Suprema Corte, criteri oggettivi ed uniformi per la liquidazione del danno in esame. Come osservato dalla Corte di Cassazione invero “al fine di evitare che il giudice incorra nella equità pura - le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicchè costituiscono un criterio guida (Cass. 22/01/2019, n. 1553) - ritiene che per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale, ma sono legittimamente adottabili come parametro di riferimento (Cass. 09/06/2020, n. 10924)” (Cass. Civ., Sez. III. ord. 11719/2021).
Su tali regole di giudizio, presa in considerazione la Tabella di liquidazione del danno del Tribunale di Milano (anno 2024), tenuto conto dell'età del congiunto al momento del decesso (50), sussistono i presupposti per riconoscere a:
- la somma di € 305.058,00 pari ad € 257.650,34 (devalutata dal 2024 al Parte_1
5.8.2017 data del decesso), tenuto conto di un p.b. di € 3911,00 e dei 76 punti riconoscibili dei quali 18 per l'età del congiunto (54 anni) , 20 per l'età della vittima, 16 per il rapporto di convivenza che, per quanto non allegata, si può presumere per il rapporto di coniugio, 9 per l'esistenza di superstiti ( 3 superstiti, figlio e i due fratelli della congiunta), 15 Parte_2 per l'intensità del rapporto (riconosciuti nella misura media, non avendo parte attrice allegato specifici e particolari fatti che possano giustificare una diversa quantificazione della voce in esame);
- la somma di € 265.948,00 pari ad € 224.618,24 (devalutata dal 2024 al Parte_2
5.8.2017 data del decesso), tenuto conto di un p.b. di € 3911,00 e dei 68 punti riconoscibili dei quali 24 per l'età del congiunto (28), 12 per l'età della vittima ,0 per il rapporto di convivenza invero neanche allegato e non provato dal certificato di stato di famiglia allegato
17 al doc. 3 della citazione, 9per l'esistenza di superstiti ( 3 superstiti padre e fratelli della congiunta), 15 per l'intensità del rapporto (riconosciuti nella misura media, non avendo parte attrice allegato specifici e particolari fatti che possano giustificare una diversa quantificazione della voce in esame);
- la somma di € 88.296,00 pari ad € 74.574,32 (devalutata dal 2024 al Parte_3
5.8.2017 data del decesso), tenuto conto di un p.b. di € 1689 e dei 57 punti riconoscibili dei quali 14 per l'età del congiunto ( 45), 14 per l'età della vittima ,0 per il rapporto di convivenza invero neanche allegato, 9 per l'esistenza di superstiti ( 3 superstiti coniuge, figlio ed altro germano), 15 per l'intensità del rapporto (riconosciuti nella misura media, non avendo parte attrice allegato specifici e particolari fatti che possano giustificare una diversa quantificazione della voce in esame);
- la somma di € 91.692,00 pari ad € 77.442,57 (devalutata dal 2024 al 5.8.2017 Parte_4 data del decesso), tenuto conto di un p.b. di € 1689 e dei 54 punti riconoscibili dei quali 16 per l'età del congiunto (39 ), 14 per l'età della vittima ,0 per il rapporto di convivenza invero neanche allegato, 9 per l'esistenza di superstiti ( 3 superstiti ), 15 per l'intensità del rapporto
(riconosciuti nella misura media, non avendo parte attrice allegato specifici e particolari fatti che possano giustificare una diversa quantificazione della voce in esame);
oltre interessi legali e rivalutazione anno per anno dal 5.8.2017 sino al saldo.
Sotto tale profilo, occorre rilevare che il calcolo degli interessi dovrà avvenire, , come indicato dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. 2979/2023), secondo la seguente metodologia “sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento deve essere considerata, oltre alla svalutazione (che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito: cd. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a differenza che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso poiché gli effetti della mora, in relazione alle obbligazioni da illecito aquiliano, si producono al momento della commissione del fatto generatore del danno”.
18 Tali somme vanno poste a carico delle convenute in solido ai sensi dell'art. 2055 I comma c.c., potendosi nel rapporto interno tra le convenute ripartire al 50% la responsabilità del danno subito dagli attori, come evidenziato dal CTU nella relazione in atti e come domandato dalla casa di cura convenuta indicata in epigrafe.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa come accertato in corso di causa (scaglione € 502.000 - € 1.000.000) ed applicati i parametri medi in ragione della complessità della causa, unitamente alle spese di CTU come liquidate in atti, vanno poste a carico delle convenute in solido in base al principio della soccombenza.
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda formulata dagli attori;
2) accerta la responsabilità ex art. 2043 ed ex art. 2055 I comma c.c. delle convenute in solido in relazione all'evento occorso in data 5.8.17 alla congiunta degli attori presso Persona_1 la casa di cura Controparte_4
3) condanna le parti convenute in solido al pagamento della somma di € 257.650,34 in favore di di € 224.618,24 in favore di di € 74.574,32 in favore di Parte_1 Parte_2
e della somma di € 77.442,57in favore di per tutti oltre Parte_3 Parte_4 rivalutazione anno per anno ed interessi legali dal 5.8.17 al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito;
4) condanna le convenute in solido alla refusione in favore della parte attrice delle spese di lite liquidate in € 545,00 per spese vive ed in € 29.193,00 per compensi oltre accessori come per legge;
5) pone definitivamente a carico delle convenute in solido le spese di CTU, come liquidate in atti.
Così deciso in Velletri, 27 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
19 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 794 del 2020, posto in delibazione all'udienza del 20.5.2025 e vertente tra
TRA
(C.F. ), , (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, (C.F. ), E C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
(C.F. ) nella qualità di eredi e prossimi congiunti della sig.ra CodiceFiscale_4 Per_1
nata a [...] il [...] e deceduta in Genzano di Roma (RM) il 05 agosto
[...]
2017, rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Tiziana Trovato, giusta procura a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla Via Sabotino n.
22;
ATTORI
E
( ), in persona del rappresentate legale p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Stefano Merelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione risposta, ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo nella sede legale dell' stessa, in Controparte_1
NO AL (Rm), Borgo Garibaldi, n. 12;
CONVENUTA
E
1
Controparte_2
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano P.IVA_2
RO nonché dall'avv. Edoardo Enrico, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e alla costituzione di nuovo procuratore in aggiunta del 19.1.2021 in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Pinciana n. 25;
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20 maggio 2025.
FATTO E DIRITTO
Gli attori indicati in epigrafe hanno citato in giudizio l' e la CP_3 [...] deducendo che gli stessi erano congiunti della signora Controparte_4
come da documentazione allegata;
che era stata affetta dal Persona_1 Persona_1
2014 da una psicosi depressiva e per tale motivo si era ricoverata presso la Casa di cura convenuta in data 21.10.2014, come da documentazione allegata;
che il ricovero era durato per circa due mesi e mezzo;
che, durante tale periodo, la paziente era stata curata con terapia farmacologica;
che in data
14.1.2015 la paziente era stata dimessa con diagnosi “disturbo schizzoaffettivo” con indicazione di proseguimento delle cure specialistiche presso il Centro salute mentale di Velletri – CSM- con predisposizione di un piano riabilitativo individualizzato;
che la sig.ra i era affidata alle cure Per_1 della dott.ssa quale psichiatra di base del predetto CSM della 6; che,tra Persona_2 CP_3
l'ottobre 14 e il luglio 17, la paziente aveva avuto numerosi episodi di malessere psichico e somatico;
che alcuni di detti episodi erano documentati dai referti in atti a seguito di accessi presso il PS (10 episodi); che tra questi, nel verbale di PS del 10.11.15 era stato annotato che la paziente “giunge per riferita ingestione di 7 compresse di Solian 400 alle ore 10.30 di questa mattina”; che in tale occasione, era stata posta la diagnosi di “assunzione incongrua di amisulpride a scopo anticonservativo”; che la paziente era stata quindi sottoposta ad esame psichiatrico, come da referto allegato in atti, ove era annotato “Da poco dimessa dall'SPDC di Frascati, rifiuta oggi di ritornarvi.
Accetta di ricoverarsi alla non appena vi sarà il posto. Il figlio afferma che sarà CP_2 garantita una sorveglianza continuativa fino al giorno del ricovero”; che quindi in data 10.11.15, la sig.ra aveva di fatto posto in essere un primo atto autolesionistico;
che la si era poi Per_1 Per_1 rifiutata di ricoverarsi nuovamente presso il Reparto di psichiatria dell'Ospedale di Frascati, come consigliato dagli operatori del PS;
che, in data 2.3.2017, la paziente era stata nuovamente ricoverata
2 presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e cura dell'Ospedale AN EB RE di Frascati;
che la paziente era stata in tale posto trasferita dalla struttura Casa di Cura e Residenza Psichiatrica
AN Raffaele di Montecompatri con proposta di TSO a fronte del secondo atto di autolesionismo integrato dalla minaccia di buttarsi dalla finestra della stanza di degenza, come annotato nella relativa cartella clinica;
che presso la struttura di Frascati, la paziente era stata sottoposta ad assistenza psichiatrica ed esami clinici e , in data 5.3.17, a procedura di contenzione ai quattro arti, con motivazione “rischio incolumità della paziente”; che la paziente, in data 7.3.15, era stata dimessa per esser inviata all'attenzione del CSM della con diagnosi di “depressione maggiore, CP_3 episodio singolo grave, con comportamento psicotico”; che era stata poi ricoverata Persona_1 in data 21.7.2017 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale AN EB RE di Frascati, dove veniva ricoverata presso l'U.O.C. di Psichiatria;
che in tale data la paziente, trasferita presso la Casa di Cura e Residenza Psichiatrica AN Raffaele in Montecompatri, era stata rinvenuta dal personale infermieristico nel bagno mentre, con capi di biancheria legati all'asta della doccia, tentava il suicidio per impiccagione;
che l'evento era stato impedito dal pronto intervento del personale medico ma la paziente aveva riportato evidenti escoriazioni alla trachea;
che, a fronte di tale episodio, il dott.
aveva disposto il trasferimento della paziente presso il PS di Frascati proponendo TSO, come CP_5 da documentazione allegata;
che la paziente era giunta al PS alle ore 00.45 del 22.7.17 dove le veniva fatta la diagnosi “tentativo di suicidio in psicosi depressiva”; che durante il ricovero, come da cartella clinica in atti, la stessa era stata sottoposta più volte a contenzione ai quattro arti;
che dell'andamento della degenza e del tentativo di suicidio, i medici curanti avevano dato notizia alla dott.ssa Per_2 del al fine di predisporre un progetto terapeutico;
che la paziente era stata dimessa in data Parte_5
3.8.17 ed inviata presso la Casa di cura convenuta;
che nella lettera di dimissione, il dott. non Per_3 aveva fatto menzione del tentativo suicidiario del 21.7.17; che in ogni caso il personale della Casa di
Cura convenuta aveva il dovere di esaminare tutta la documentazione medica della paziente e pertanto aveva gli strumenti per prendere contezza del tentativo suicidiario del 21.7.17; che in ogni caso, la paziente in quanto affetta da psicosi affettiva doveva essere sottoposta ad un stretto regime di sorveglianza da parte del personale medico ed infermieristico;
che in data 5.8.17 alle ore 9,20 del mattino, la sig.ra era stata rinvenuta morta all'interno di uno dei bagni della struttura;
che il Per_1 decesso era stato causato da impiccagione procurata mediante agganciamento delle mutande al bastone della doccia;
che inutili erano stati i tentativi di rianimare la paziente;
che sussisteva la responsabilità della per aver trasferito la paziente pochi giorni dopo il tentativo suicidiario CP_3 del 21.7.17 da una struttura protetta come il SPDC interno all'ospedale ad una struttura meno protetta come la Casa di cura convenuta senza indicare nella lettera di dimissione e nella richiesta di ricovero l'episodio del 21.7.17; che sussisteva la responsabilità della convenuta per non aver CP_4
3 adeguatamente sorvegliato la paziente a fronte della patologia;
che la richiesta di risarcimento del Cont danno avanzata in via stragiudiziale all' alla Casa di cura convenuta non era stata positivamente evasa;
che il procedimento di mediazione esperito non aveva avuto esito positivo;
che sussisteva la responsabilità delle convenute per aver disposto in data 3.8.17 il trasferimento della paziente da una struttura psichiatrica protetta, quale il reparto dell'ospedale di Frascati, a una struttura, gestita dalla
Casa di cura convenuta, meno adeguata a fronte di una paziente che aveva pochi giorni prima, ossia in data 21.7.17, tentato il suicidio;
che i sanitari dell'ospedale e la dott.ssa del CSM di Per_2
Velletri dovevano e potevano essere a conoscenza degli ulteriori tentativi suicidari della congiunta degli attori occorsi in data 10.11.15 e in data 2.3.17; che i sanitari dell'ospedale di Frascati e la dott.ssa avevano sottovalutato le indicazioni circa la pericolosità della paziente, invece segnalate Per_2 dal dott. della Casa di cura nella lettera del 21.7.17 con la quale era stato disposto il TSO CP_5 della paziente presso l'ospedale di Frascati;
che in tale comunicazione era stato descritto il tentativo suicidario del 21.7.17 compiuto mediante l'utilizzo di capi di biancheria legati all'asta della doccia;
che quindi era evidente la non opportunità di procedere al trasferimento della paziente in data 3.8.17 di nuovo presso la casa di cura;
che nella comunicazione del dott. del 21.7.17 emergeva come CP_5 la paziente non avesse avuto alcun ripensamento circa l'azione suicidaria posta in essere;
che, durante il ricovero presso l'ospedale di Frascati, la paziente era stata sottoposta per ben tre volte alla procedura di contenzione ai quattro arti tra il 22.7.17 e il 27.7.17, come da cartella clinica in atti;
che i sanitari dell'ospedale di Frascati e la dott.ssa infine non avevano segnalato, nella lettera di Per_2 dimissione del 3.8.17, i precedenti tentativi suicidiari della paziente al personale della casa di cura convenuta e in particolare dell'evento del 21.7.17; che tuttavia il persona della casa di cura convenuta ben avrebbe dovuto e potuto conoscere la storia clinica della paziente e quindi anche dell'episodio del 21.7.17 mediante il mero esame della sua documentazione medica;
che il personale della clinica convenuta aveva poi omesso le dovute cautele e controlli sulla congiunta degli attori, già conosciuta dalla struttura per i precedenti ricoveri;
che la paziente invece avrebbe dovuto essere ricoverata in stanza singola e privata degli effetti personali;
che invece la congiunta degli attori era stata ricoverata in stanza con altre pazienti ed aveva a disposizione gli effetti personali di queste ultime ed accesso ad un bagno munito di doccia;
che nel caso della paziente il personale della casa di cura aveva previsto solo una osservazione “frequente” ossia di livello medio;
che era invece evidente che la patologia della congiunta era tale da giustificare il massimo grado di osservazione e vigilanza durante il ricovero;
che, anche volendo ritenere che fosse adeguata una osservazione “frequente”, era evidente che i sanitari della casa di cura l'avevano totalmente omessa;
che infatti la congiunta degli attori aveva avuto tutto il tempo di procedere nello scopo suicidario, senza che nessuno se ne accorgesse;
che infatti erano state le compagne di stanza della paziente ad accorgersi dell'evento avvisando con urla
4 il personale medico;
che nel caso in esame era altamente probabile che la volontà suicidiaria della paziente non si sarebbe verificata ove i sanitari dell'ospedale di Frascati e la dott.ssa Per_2 avessero evitato il trasferimento della paziente in data 3.8.17 presso la struttura convenuta, senza per altro informala del tentativo suicidario del 21.7.17, nonché ove la casa di cura convenuta avesse correttamente predisposto le misure di controllo della paziente dovute a fronte della sua diagnosi e dei tentativi suicidiari posti in essere;
che si richiamavano le valutazioni espresse dal CTP nella perizia allegata in atti;
che le convenute avevano violato le linee guida e protocolli vigente ratione temporis in relazione al rischio suicidiario previste dalla Raccomandazione del Ministero della Salute
n. 4/2008, del Protocollo del gruppo di lavoro del 1710.13 allegati in atti;
che sussisteva il diritto degli attori al risarcimento del danno subito iure proprio per la perdita del rapporto parentale con la congiunta, che e erano marito e figlio della defunta, Persona_1 Parte_1 Parte_2 conviventi con quest'ultima; che e erano fratelli della defunta;
che Parte_3 Parte_4 tale danno andava liquidato secondo le Tabelle di Milano.
Per questi motivi
hanno chiesto di accertare la responsabilità contrattuale dell' e della CP_3 Controparte_4
e dei rispettivi sanitari, nella causazione del decesso per suicidio della sig.ra
[...] Per_1
avvenuto in data 05.08.2017 e per l'effetto condannare le convenute in solido al
[...] risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio dagli attori e del danno patrimoniale.
Si è costituita la deducendo che la condotta tenuta dal proprio personale era immune da CP_3 censure;
che la domanda si fondava esclusivamente sulle risultanze dell'elaborato tecnico di parte allegato al doc. 26; che si contestava tale elaborato, trattandosi di mera allegazione di parte;
che si produceva in giudizio la relazione di servizio DSM Asl Rm6, di cui al prot. 19918 del 24.12.18, il parere medico-legale, Asl Rm6 del 27.03.19 e il fascicolo procedimento penale di cui al Rgnr
1897/18/PM, archiviato giusto decreto GIP del 16.01.20 (Rgn 1695/19/GIP); che, da tale documentazione, emergeva che nella richiesta di ricovero della redatta dal Presidio AN Per_1
EB RE del 3.8.17 mancava il riferimento al tentativo suicidiario della predetta;
che il consulente del procedimento penale avevano ritenuto che la era una paziente a rischio Per_1 suicidiario ma non caratteristiche di assoluta urgenza che si erano riscontrate all'accesso nel Presidio di AN EB RE;
che le modalità della condotta suicidiaria non erano preventivabili non essendo specifiche;
che non sussistevano le criticità tali da richiedere un piantonamento continuo della paziente;
che quindi era evidente che la condotta della era imprevedibile ed Per_1 imprevenibile sia da parte dei sanitari dell'ospedale di AN EB RE sia dai sanitari della
Casa di cura;
che da tale documentazione emergeva quindi l'infondatezza delle domande risarcitorie formulate dagli attori, come in particolare a seguito dell'archiviazione del procedimento penale;
che gli attori non avevano assolto l'onere probatorio sugli stessi gravanti;
che i danni non patrimoniali
5 non erano provati;
che inammissibile era la chiesta CTU, già espletata nel procedimento penale concluso.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dagli attori.
Si è parimenti costituita deducendo che il danno posto a fondamento della Controparte_4 domanda da parte attrice era un danno iure proprio, che erroneo era l'inquadramento di tale danno nell'ambito della responsabilità contrattuale , dovendo invece essere ricondotto nell'ambito della responsabilità extracontrattuale;
che era quindi onere degli attori dare prova del nesso causale tra condotta/omissione e l'evento; che, sulla base della normativa attuale, le strutture convenzionate con la qualifica di STPIT non potevano accogliere pazienti in fase acuta essendo destinatarie solo dei pazienti per i quali sia necessario, su indicazione del DSM, un trattamento territoriale intensivo ad alta complessità assistenziale;
che le STPIT non potevano praticare il TSO riservato solo alle strutture pubbliche segnatamente Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura – SPDC;
che ciò si ricavava dalla determina n. 121 del 21.1.2004 riferita alla struttura convenuta;
che solo i SPDC potevano essere poste in essere misure di contenimento della libertà personale dei pazienti;
che i sanitari della convenuta che ebbero in cura la avevano nei suoi confronti obblighi di assistenza, protezione Per_1
e tutela ma non di sorveglianza;
che, a seguito del decesso della era stato aperto il Per_1 procedimento penale n. R.G. 1897/2018 conclusosi con richiesta di archiviazione del 1.7.2020; che ben potevano essere utilizzate nella presente sede le prove acquisite in tale procedimento;
che i sanitari della convenuta non erano stati informati dalla struttura di dimissione Presidio Ospedaliero
AN EB RE del tentativo di suicidio attuato con gli stessi mezzi di quello andato a buon fine, come richiesta del 3.8.17; che il consulente della procura, con riferimento alla condotta della convenuta clinica, aveva ritenuto idonei i presidi medici utilizzati da quest'ultima rispetto alla posizione clinica della nel rispetto delle linee guida di cui alla Raccomandazione n. 4 del Per_1
Ministero della salute, non essendo inclusi gli indumenti intimi nel novero degli strumenti da non rendere disponibili al paziente;
che l'istruttoria penale aveva escluso una condotta colposa della struttura convenuta stante l'imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento; che, in subordine, si eccepiva l'efficienza causale esclusiva ed assorbente della condotta tenuta dalla dott.ssa
[...]
che quest'ultima, all'atto delle dimissioni con invio della Parte_6 paziente presso la struttura convenuta, non aveva fatto menzione del tentativo di suicidio del 22.7.18 né delle relative modalità; che, mancando tale comunicazione, la struttura non aveva alcun motivo di adottare misure particolari di osservazione nei confronti della stante che lo stesso Per_1 trasferimento escludeva che vi fosse rischio imminente di gesti autolesionistici;
che quindi le Cont eventuali doglianze degli attori dovevano essere rivolte solo alla che corretta era stata CP_3 quindi la gestione della paziente da parte della clinica convenuta;
che, in caso di accoglimento della domanda nei confronti della convenuta, si chiedeva la graduazione delle colpe ex art. 2055 c.c. per
6 consentire alla convenuta l'eventuale regresso nei confronti dell' ; che si contestavano le CP_3 richieste risarcitorie in quanto infondate, generiche, abnormi e non provate.
Per questi motivi
ha chiesto di rigettare le domande spiegate dagli attori e in subordine accertare l'efficacia eziologica esclusiva del SPDC del Presidio Ospedaliero AN EB RE e in ulteriore subordine graduare le quote di responsabilità tra le strutture convenute, con esclusione del vincolo di solidarietà.
Sentite le parti, sono stati assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., è stata ammessa la prova per testi articolata da parte attrice ed è stata espletata CTU medico legale. Assegnato il fascicolo alla sottoscritta in data 8.5.2025, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.5.2025.A tale udienza, trattata ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda proposta da parte attrice è fondata.
Parte attrice ha domandato la condanna delle due strutture convenute, e CP_3 [...]
per l'illecito posto in essere dai suoi dipendenti consistente nell'evento Controparte_4 morte occorso alla congiunta in data 5.8.17 alle ore 9,20 per impiccagione. Persona_1
Sulla base di tale prospettazione, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito iure proprio dalla perdita del congiunto.
Giova premettere che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, "il diritto che i congiunti vantano, autonomamente sebbene in via riflessa ad essere risarciti dalla medesima struttura dai danni da loro direttamente subiti si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale" (Cass. n.5590/2015).
Infatti “in tema di richiesta di risarcimento danni avanzata dagli stretti congiunti di un paziente con problemi psichici ricoverato presso una struttura sanitaria, qualora essi facciano valere il danno patito
"iure proprio" da perdita del rapporto parentale, in particolare nel caso in cui l'iniziativa autolesionistica del malato si risolva in un atto suicidario portato a compimento a causa dell'omessa vigilanza, deve escludersi che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato;
ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale”
(Cass. Civ., Sez. III, n. 14258/2020).
7 Pertanto, sempre secondo la Cassazione recente, occorre "...dimostrare, da parte degli eredi del paziente deceduto, che l'omissione addebitata ai sanitari sia stata "più probabilmente che non" la causa del decesso, ovvero che l'intervento omesso...avrebbe più probabilmente che non" scongiurato l'evento letale ( Cass. Ord. n.5487/2019). Come noto infatti “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass. Civ., Sez.
III, n. 3704/2018, ex multis Cass. Civ., Sez. III, n. 10050/2022). Invero come osservato dalla giurisprudenza di legittimità “la prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. "più probabile che non"” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 21008/2018).
Con riferimento alla causalità omissiva, in rilievo nel caso in esame, la giurisprudenza ha chiarito che tale valutazione, in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante"
- del tutto inverosimili) presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile.
Pertanto, mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", in materia civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", (Cass.
Civ. S.U. 11.1.08 n. 576; 29.2.2016 n. 3893; 22.2.2016 n. 3428).
In sede civile, in particolare, nell'imputazione di un evento dannoso per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto;
il giudice, pertanto, è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato "controfattuale", che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato (cfr. Cass., sez. III, 18 luglio 2011, n. 15709), il tutto secondo un criterio di "credibilità razionale" o "probabilità logica", in base alle effettive circostanze fattuali (cfr. sul punto
Cass. Pen., Sez. IV, 12 novembre 2013, n. 8073).
8 Va pertanto ricondotta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale la domanda di risarcimento dei danni patiti iure proprio per la perdita del congiunto e non nell'ambito della responsabilità contrattuale come allegato dagli attori, con conseguente onere di questi ultimi di provare tutti gli elementi strutturali dell'illecito ex art. 2043 c.c. ossia il fatto illecito, l'evento dannoso, il nesso eziologico tra illecito e danno nonché l'elemento soggettivo consistente nel dolo o nella colpa del danneggiante.
Su tali premesse, deve ritenersi che la domanda spiegata dagli attori sia fondata.
Risulta pacifico che la congiunta degli attori, ha sin da giovane manifestato un Persona_1 marcato disagio psichico in ragione del quale vi è stato un primo accesso del luglio 1997 presso i
Servizi di Salute Mentale, “per stato ansioso con manifestazioni somatoformi, confusione, agorafobia”, un secondo accesso nel 2002 in occasione del quale si levava “una problematica di diversa natura con tendenza alla formazione isterica” e poi ancora nel 2014 con degenerazione del quadro clinico come riscontrata sia dal consulente della procura nella relazione in atti (cfr. doc. 4 , Cont pag. 190 allegato alla comparsa sia dal CTU di questo procedimento, che portava a:
1) Ricovero dal 21.10.14 al 14.1.15 presso la Casa di cura convenuta con diagnosi di dimissione
“disturbo schizzoaffettivo”;
2) Ricoveri presso il PS di Velletri del 5.10.14 con diagnosi “stato ansioso”, presso il PS AN
EB RE del 17.10.15 con diagnosi “sindrome depressiva”, presso il PS di Velletri del 23.10.15 con diagnosi “astenia e senso di stanchezza in paz in terapia per schizofrenia”, del 3.11.15 con diagnosi “disturbo dell'umore in fase di non compenso psicopatologico”, del
11.11.15 con diagnosi “assunzione incongrua di Amisulpride a scopo anticonservativo”, presso il PS di AN EB RE del 16.7.16 con diagnosi “cefalea”, presso il PS del
P.O. di NO AL del 1.8.16 con diagnosi “ansia”, presso il PS di AN EB RE del 18.8.16 con diagnosi “stato d'ansia in disturbo depressivo”;
3) Scheda sintetica per il piano di trattamento individuale del 10.1.17 predisposto dal CSM di
Velletri con diagnosi “disturbo distimico/disturbo … stabilizzazione clinica”;
4) Ricovero dal 19.1.17 sino al 2.3.17 presso la Casa di Cura AN Raffaele di Montecompatri con lettera di dimissione con richiesta di TSO ove si rappresentava che “la paziente è in regime di ricovero presso la nostra Residenza Psichiatrica dal giorno 19/01/2017 con diagnosi di Grave
Disturbo di Personalità Istrionica ed Episodio Depressivo Maggiore … Rassicurata più volte dal personale ha comunque seguitato a lamentarsi e ha minacciato di defenestrarsi forzando una finestra della sua stanza”;
9 5) Ricovero dal 2.3.17 al 10.3.17 presso l'Ospedale AN EB RE di Frascati con diagnosi “depressione maggiore, episodio singolo, grave, con comportamento psicotico” con menzione nella relazione clinica del 7.3.17 “proveniente dalla Residenza psichiatrica “AN
Raffaele” per crisi di agitazione psicomotoria con minaccia di gesti autolesivi”;
6) Ricovero del 12.5.17 presso il PS dell'Ospedale AN EB RE di Frascati;
7) Ricovero del 7.7.17 presso il PS del P.O. di Velletri,
8) Proposta di TSO del 21.7.17 su parere del dott. della Casa di Cura AN Raffaele di CP_5
Montecompati ove si rappresenta che “la paziente è in regime di ricovero presso la nostra
Residenza psichiatrica dal 21.7.17 .. in trasferimento dallo SPDC di Frascati. .. La paziente è stata trovata dagli infermieri con capi di biancheria legati con forza tra l'asta della doccia e il collo della paziente stessa, la quale spingeva con forza verso il basso, procurandosi visibili escoriazioni a livello della trachea. Accorso nel bagno della paziente la trovo in uno stato di alterata coscienza, con difficoltà respiratorie…Pertanto si ritiene che la paziente costituisca, allo stato attuale, un pericolo sia per sé stesso che per gli altri…”;
9) Ricovero del 22.7.17 presso il PS dell'Ospedale AN EB RE di Frascati cui segue ricovero dal 22.7.17al 3.8.17 presso lo SPDC del predetto nosocomio con diagnosi “tentativo di suicidio in psicosi depressiva, nel cui ambito viene redatta la relazione clinica del 27.7.17 indirizzata al CSM di Velletri ove si da conto della diagnosi menzionando il tentativo suicidario presso la Casa di cura AN Raffaele e che “Al colloquio clinico effettuato dopo soli
10 minuti, la paziente ha riferito di aver avuto un impulso suicidario e di non esservi riuscita a resistere, confermando l'ideazione e la progettualità suicidarie”
10) Dimissione dal SPDC del 3.8.17 con diagnosi codice ICDIX: 298.0 (psicosi depressiva) con indicazione di piano terapeutico- farmacologico-riabilitativo;
11) Ingresso della paziente in data 3.8.17 presso la casa di cura di Genzano Controparte_4 di Roma con diagnosi “psicosi affettiva .. progetto terapeutico: stabilizzazione clinica e mantenimento quadro clinico”.
Sulla base di tale documentazione, sia i consulenti della procura (cfr. pag. 195 doc. 4 allegato alla Cont comparsa sia il consulente d'ufficio di questo procedimento (cfr. perizia in atti) hanno ritenuto che la paziente fosse affetta da Depressione Maggiore Unipolare ricorrente caratterizzata da “umore depresso persistente, incapacità di trarre piacere dalle attività quotidiane, sensazione di fatica, sensi di colpa, mancanza di speranza e altri segni associati” nonché da “pensieri negativi e idee di morte”
(cfr. pag. 196 relazione CTU procedimento penale, doc. 4 sopra richiamato”, con manifestazione psicotiche ( avendo la paziente riferito di allucinazioni visive ed uditive e “la convinzione .. di essere
10 posseduta dal diavolo”) con conseguente congruenza della diagnosi operata dal presidio di AN
EB RE di “psicosi affettiva” del 3.8.2017.
Su tale diagnosi, è stata ritenuta corretta, sia dai consulenti della Procura sia dal CTU nominato in seno al presente procedimento, la prescrizione terapeutica farmacologica prescritta in sede di dimissione ed è stata verificata la relativa corretta somministrazione presso la casa di cura convenuta.
Su tali elementi, non sussistono i presupposti per ritenere erroneo il trasferimento della congiunta degli attori dall'Ospedale AN EB RE (SPDC, Servizio Psichiatrico di Diagnosi e cura) presso la clinica convenuta (STPIT – Strutture per i trattamenti psichiatrici intensivi territoriali), come disposto con le dimissioni del 3.8.17 indicanti, per i motivi sopra esposti, una diagnosi corretta della patologia della e la corretta terapia farmacologica. Anche il CTU ha ritenuto, sulla base della Per_1 documentazione prodotta in atti, che vi fossero i presupposti in data 3.8.17 per l'affidamento della paziente, contenuta nella fase acuta della sua patologia, presso la struttura territoriale convenuta.
Ciò posto, se anche poteva ritenersi che la fosse in effetti al 3.8.17 nelle condizioni cliniche Per_1 di poter essere trasferita presso una struttura territoriale di cura, il punto nevralgico della controversia
è costituito 1) da una parte nella mancata comunicazione da parte dell' Controparte_6
in occasione della lettera di dimissione del 3.8.17 del motivo per il quale la paziente era stata
[...] ricoverata presso tale struttura dal 21.7.17 al 3.8.17 , durante il quale per altro la paziente era stata contenuta ai quattro arti per 4 volte per “rischio incolumità paziente”, ossia l'episodio gravissimo del
21.7.17 consistito nel tentativo di suicidio tramite impiccamento “utilizzando la biancheria intima per appendersi all'asta della doccia” presso la Casa di Cura AN Raffaele di Montecompatri, ove la era stata trasferita il giorno stesso dallo SPDC di Frascati, e 2) dall'altra nell'omissione da Per_4 parte della clinica convenuta della dovuta anamnesi psichiatrica della paziente in occasione del suo ingresso in struttura in data 3.8.17 in quanto elementi rilevanti per individuare il livello adeguato di
“osservazione” della paziente.
Sotto tale ultimo profilo, si deve sin d'ora evidenziare la parziale contraddizione dei CTU del PM nella relazione in atti laddove da una parte ritengono corretta la mancata compilazione del campo
“anamnesi patologica psichiatrica” della paziente in sede di accesso presso la struttura convenuta, alla luce della diagnosi offerta dalla lettera di dimissione del 3.8.17, e dall'altra, previo richiamo agli indicatori di rischio suicidario elaborati dalla dottrina, hanno invece ritenuto la paziente esposta al rischio suicidario in ragione della sua patologia.
In particolare, come riscontrato anche dai CTU nella relazione resa al PM, la paziente invero “doveva ritenersi inquadrabile nella categoria di pazienti a rischio suicidario”, nonostante non manifestasse al
11 momento del trasferimento intenti suicidari, per quanto non nell'ambito della “assoluta urgenza” che sussisteva per esempio in occasione dell'accesso della stessa al PS dopo il tentativo di suicidio effettuato al AN Raffaele di Montecompatri. Sul punto, i consulenti della Procura hanno ritenuto sussistente detto rischio tenuto conto anche del “più forte elemento predittivo di un nuovo tentativo di suicidio”, ricavabile dalle notizie anamnestiche documentali , costituito dal tentativo di suicidio presso al AN Raffaele, concludendo poi invece che al ricovero presso la casa di cura convenuta “non comparivano elementi predittivi di un atto auto lesivo: specificatamente, la paziente non esprimeva né palesava in altro modo intenzioni suicidiarie”. Tali conclusioni appaiono invero contraddette dagli Cont stessi consulenti, nell'integrazione di perizia (cfr. pag. 214 doc. 4 allegato alla comparsa , laddove hanno ritenuto che , pur non essendovi rischio pericolo immediato, vi era il rischio di reiterazione dell'evento suicidario concludendo che “non vi era pericolo di vita immediato, ma, sussistendo il rischio del reiterarsi dell'evento suicidario, la paziente fu seguita con tutte le accortezze e le cautele che le linee guida, le raccomandazioni del Ministero e la buona prassi clinica richiedono in casi del genere”, ritenendo inaccettabile sul piano etico, deontologico e legale la sottrazione alla paziente dei suoi indumenti intimi ovvero la relativa sottoposizione a limitazioni della libertà personale al di fuori dei limiti previsti per il TSO né sussistenti i presupposti per il piantonamento h 24 del paziente fino alla stabilizzazione delle condizioni”.
Le conclusioni cui sono giunti i consulenti della procura, ritenute non idonee a fondare la responsabilità penale dei singoli operatori delle strutture convenute, non convincono nella presente sede la fine di escludere una responsabilità delle convenute sulla base del seguente ragionamento.
Pur risultando la paziente contenuta nella sua patologia al 3.8.17, si deve ritenere che sussistesse in capo alla struttura SPDC l'obbligo di segnalare, come per altro già fatto anche al CMS di Velletri che gestiva il percorso terapeutico della paziente, il motivo del ricovero della paziente consistito nel gravissimo episodio suicidario del 21.7.17, posto in essere dalla stessa presso altra struttura STPIT, quella di AN Raffaele, il giorno stesso del suo ingresso, e soprattutto mediante l'utilizzo di strumenti di norma non sottratti alla paziente secondo le linee guida di cui al Regolamento ministeriale n. 4 del
2008, essendo stato tale tentativo suicidario posto in essere mediante indumenti intimi appesi alla struttura della doccia presente.
La mancata segnalazione di tali circostanze ha quindi influito sull'esame della paziente da parte della casa di cura il giorno del suo ingresso dal momento che, come evidenziato dai CTU del PM nella relazione in atti, a fronte della richiesta di ricovero così come inviata dalla struttura ospedaliera convenuta , non vi erano elementi di allarme tali da giustificare controlli ulteriori rispetto a quelli
“frequenti”, come indicati in cartella clinica, essendo per altro stati adempiute le linee guida previste
12 in materia per il generale contenimento del rischio suicidario dei pazienti psichiatrici, come prescritto dal regolamento ministeriale 4/2008.
È in questo contesto evidente che la struttura ospedaliera aveva il dovere di segnalare il recentissimo tentativo di suicidio del 21.7.17 in quanto occorso presso diversa struttura ma analoga a quella convenuta quale STPIT e posto in essere mediante strumenti il cui uso era generalmente consentito ossia mediante biancheria intima e la struttura delle docce presenti in struttura.
Appare pertanto sussistere una condotta omissiva colposa in capo alla struttura ospedaliera convenuta avente efficacia eziologica rispetto all'evento suicidario del 5.8.17 occorso alla congiunta degli attori essendo verosimile, secondo il criterio del più probabile che non, che se la casa di cura convenuta fosse stata adeguatamente avvisata della storia clinica della paziente e del recente tentativo di suicidio, posto in essere in analoga struttura mediante uso di strumenti non soggetti a ritiro in base alle linee guida di settore, avrebbe molto probabilmente in primo luogo indagato sull'anamnesi psichiatrica della paziente e in secondo luogo individuato il miglior regime di controllo, vigilanza ed attenzione della paziente, non apparendo chiaramente idoneo a tutelare una paziente a rischio suicidario con pregresso recente tentativo di suicidio, un regime di osservazione “frequente”, come individuato in sede di ammissione nella struttura.
Non appare esente di responsabilità anche la casa di cura convenuta la quale, pur in una situazione di apparente incolpevole ignoranza circa il pregresso tentativo suicidario della paziente, non ha proceduto ad una indagine approfondita della anamnesi psichiatrica della paziente previo colloquio, tenuto anche in conto del fatto che la stessa era già stata in passato ricoverata presso tale struttura, a fronte di una diagnosi di “psicosi depressiva” caratterizzata da rischio suicidario. Deve invero ritenersi che l'ignoranza della casa di cura circa l'anamnesi psichica della paziente non sia scusabile e quindi sia colposa dal momento che, pur non avendo avuto notizia dalla struttura di AN EB
RE del tentativo di suicidio del 21.7.17, la stessa aveva il dovere di indagare in sede di accesso su tale aspetto sottoponendo ad adeguato colloquio specialistico la al fine di valutarne, di Per_1 prima mano, lo stato di salute fisico e psichico.
Va infatti evidenziato che, secondo la stessa raccomandazione ministeriale n. 4/2008, l'anamnesi (cfr. punto 4.1.1 della relazione, doc. 8 allegato alla comparsa della casa di cura) rappresenta infatti un momento fondamentale da porre in essere al momento della presa in carico del paziente “per l'identificazione dei fattori di rischio da monitorare” e ciò a prescindere dalle ragioni per le quali viene disposto il trattamento dal paziente presso una STPIT, con particolare riferimento agli eventuali pregressi autolesivi dal momento che circa il 30-40% dei suicidi aveva già tentato il suicidio. Il punto
13 7 della predetta raccomandazione prevede poi l'impegno della azienda di segnalare gli eventi sentinella “secondo il protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella del Ministero della Salute”.
Cont Deve poi ipotizzarsi anche una responsabilità del CSM, sempre riconducibile dall' onvenuta, per non aver dato notizia alla struttura convenuta ospitante della storia clinica della paziente nella elaborazione del suo piano di trattamento territoriale anche alla luce della relazione clinica del
27.7.17, redatta in occasione del ricovero post tentativo suicidario del 21.7.17 dallo SPDC di AN
EB RE, ove si rappresenta che “al colloquio clinico effettuato dopo soli 10 minuti, la paziente ha riferito di aver avuto un impulso suicidario e di non esservi riuscita a resistente, confermando l'ideazione e la progettualità suicidiarie”.
Va sul punto altresì rilevato che la casa di cura convenuta non ha spiegato, come era suo onere, i criteri per la determinazione del regime di osservazione “saltuaria”, “frequente” e “molto frequente” al fine di comprendere a fronte di quale diagnosi e caratteristica del paziente fosse scelta la tipologia di osservazione e soprattutto in che cosa consistesse ognuna delle superiori tipologie di osservazioni.
Sotto tale profilo, va rilevato che, anche ipotizzando come non esigibile un regime di osservazione della paziente he includesse la sottrazione degli indumenti intimi ovvero la limitazione della Per_1 libertà personale (cfr. conclusioni consulenti della Procura nella relazione integrativa depositata in atti), è verosimile che la casa di cura avrebbe potuto prevedere un livello di osservazione maggiore, per esempio con controllo h24 e in stanza singola, magari privata di strumenti che potessero essere utilizzati per l'impiccagione, quali appunto la sbarra della doccia, sedie etc,, senza dover ricorrere ad ulteriori strumenti di coercizione personale, per altro non eseguibili presso la casa di cura quale
STPIT.
In questo contesto, anche volendo ritenere condivisibili in linea di principio le osservazioni dei CTU nella relazione resa al PM nel procedimento penale circa l'ontologica imprevedibilità dell'evento suicidio, va rilevato che questi ultimi, a fronte dei chiarimenti richiesti in data 14.6.18 dal PM., non hanno chiarito se l'omissione della comunicazione da parte dell'SPDC alla clinica circa il tentativo suicidario posto in essere dalla in data 21.7.17 e circa il complesso iter clinico della stessa Per_1 avesse avuto influenza nella determinazione del decesso della paziente, essendosi di fatto solo concentrati sull'inesigibilità da parte della clinica convenuta della condotta di sottrarre alla Per_1 gli indumenti intimi ovvero sottoporla a misure di contenzione della libertà personale.
Appare per converso chiarito dal CTU del presente procedimento che, per quanto certo l'evento suicidio è imprevedibile, lo stesso sarebbe stato prevedibile ed evitabile nel caso in esame stante la presenza di altri tentativi suicidari posti in essere dalla paziente (da ultimo quello del 21.7.17 ma
14 anche prima quello del 2015 per assunzione incongrua di medicinali e quello del 2.3.17 segnalato dalla clinica privata AN Raffaele di Montecompatri), anche alla luce dei fattori di rischio riportati nella predetta raccomandazione n. 4/2008.
In conclusione, deve ritenersi, secondo il criterio del più probabile che non, che il decesso della occorso in data 3.8.17 non si sarebbe verificato hic et nunc: Per_1
- se i sanitari dell'Ospedale AN EB RE di Frascati avessero reso edotta la struttura del tentativo di suicidio posto in essere dalla in data 21.7.17, Controparte_4 Per_1 posto a fondamento dei trattamenti eseguiti dalla prima struttura e del rimando della paziente per il prosieguo del percorso terapeutico presso tale ultima struttura dal momento che la casa di cura convenuta, in caso di esecuzione di tale condotta da parte dell'Ospedale, a fronte di un rischio suicidario attuale per quanto anche non urgente, avrebbe certamente individuato un sistema di osservazione maggiormente stringente (quello “molto frequente” in luogo dello scelto regime “frequente”) per il monitoraggio della paziente in tal maniera elidendo in maniera apprezzabile le possibilità della di porre in essere il progetto suicidario, Per_1 completato la mattina del 3.8.17, non lasciandola per esempio mai sola in luoghi caratterizzati dalla presenza di suppellettili ed arredi utilizzabili per atti autolesivi;
- se, in ogni caso anche in mancanza dell'informativa dell'Ospedale di Frascati, la casa di cura avesse adeguatamente proceduto, al momento dell'accesso della in struttura, alla Per_1 redazione dell'anamnesi psichiatrica della paziente, come previsto dalla raccomandazione ministeriale n. 4/2008, quindi prendendo contezza dei tentativi suicidiari posti in essere dalla paziente (che d'altro canto non li ha mai negati, a quanto consta dalla documentazione medica allegata in atti) per individuare un sistema di osservazione idoneo a contenere l'esistente ed attuale rischio suicidario, particolarmente attuale e cogente – per quanto non urgente - alla luce dell'esistenza di precedenti atti autolesionistici.
Sussistono pertanto i presupposti per ravvisare la responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo alle convenute per il decesso della congiunta degli attori avendo quest'ultimi dato prova dell'evento dannoso, decesso della della condotta colposa omissiva concorrente di entrambe le strutture, Per_1 consistita nella mancata menzione nelle dimissioni del 3.8.17 del tentativo di suicidio del 21.7.17 e nella mancata anamnesi psichiatrica della paziente al momento dell'accesso presso la casa di cura convenuta, nonché infine il nesso causale tra l'evento e la condotta, secondo il criterio probabilistico del più probabile che non.
15 Va riscontrata quindi la fondatezza della domanda risarcitoria iure proprio vantata dagli attori nei confronti dell'azienda ospedaliera convenuta.
Sussiste quindi il diritto degli attori al risarcimento del danno non patrimoniale, integrato dalla c.d. lesione del rapporto parentale, derivante dalla perdita di essendo Persona_1 Parte_1 suo marito, suo figlio, e e suoi fratelli, come da Parte_2 Parte_4 Parte_3 documentazione allegata in atti (cfr. doc.
1-5 e 6-9 all'atto di citazione), trattandosi per altro di elementi non contestati ex art. 115 c.p.c. dalle convenute.
Al riguardo, si osserva che è riconosciuta l'esistenza del danno non patrimoniale per lesione del vincolo parentale in quanto la condotta illecita che ha determinato la morte del congiunto ha leso diritti della persona costituzionalmente qualificati fondati sugli artt. 2, 29, 30 della Costituzione, con ciò nel rispetto dei principi relativi al riconoscimento del danno non patrimoniale, come configurati dalla Cass., Sez. Unite, 11.11.2008 n. 26972. In particolare, come osservato dalla Suprema Corte, “il pregiudizio da rottura o lesione del rapporto parentale, integrante danno non patrimoniale iure proprio del congiunto della vittima, si concreta nello sconvolgimento dell'esistenza rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita conseguenti al decesso del congiunto, rimanendo invece esclusa la configurabilità di tale danno quando dall'evento conseguano meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, ovvero, in sintesi, la perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita (Cass.,
20 agosto 2015 n. 16992; Cass., 16 febbraio 2012 n. 2228; Cass., 13 maggio 2011 n. 10527). Si tratta di un danno che non può considerarsi esistente in re ipsa (cioè a dire per il solo fatto del vincolo parentale venuto meno) ma richiede, secondo il principio della domanda e la regola generale dell'art. 2697 c.c., l'allegazione (e la asseverazione), precisa e circostanziata, dello sconvolgimento di vita patito e delle sue specifiche e concrete estrinsecazioni, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico (v. Cass., 3 ottobre 2013
n. 22585; Cass., 25 settembre 2012 n. 16255; Cass., 7 giugno 2011 n. 12273) “ (Cass. Civ., Sez. III,
n. 5013/2017).
Ciò posto, deve in ogni caso ribadirsi che “in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca” (Cass. Civ.,Sez. III, n.
8622/2021).
Sulla base delle superiori osservazioni, deve ritenersi provato per presunzioni ex art. 2727 c.c. il danno non patrimoniale lamentato dagli attori derivante dalla morte del congiunto in ragione del 16 rapporto di parentela stretto con quest'ultimo, come risulta dalla documentazione allegata dagli attori e non essendo tale circostanza stata contestata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. dalle convenute. Invero si osserva che “nel giudizio risarcitorio instaurato dagli eredi nonchè prossimi congiunti (nella specie madre e fratelli) di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza” (Cass. Civ., Sez. lav., n. 29784/2018).
Venendo alla liquidazione del danno, si deve fare riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano in quanto maggiormente applicate sul territorio nazionale e quindi idonee a garantire, anche secondo la
Suprema Corte, criteri oggettivi ed uniformi per la liquidazione del danno in esame. Come osservato dalla Corte di Cassazione invero “al fine di evitare che il giudice incorra nella equità pura - le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicchè costituiscono un criterio guida (Cass. 22/01/2019, n. 1553) - ritiene che per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale, ma sono legittimamente adottabili come parametro di riferimento (Cass. 09/06/2020, n. 10924)” (Cass. Civ., Sez. III. ord. 11719/2021).
Su tali regole di giudizio, presa in considerazione la Tabella di liquidazione del danno del Tribunale di Milano (anno 2024), tenuto conto dell'età del congiunto al momento del decesso (50), sussistono i presupposti per riconoscere a:
- la somma di € 305.058,00 pari ad € 257.650,34 (devalutata dal 2024 al Parte_1
5.8.2017 data del decesso), tenuto conto di un p.b. di € 3911,00 e dei 76 punti riconoscibili dei quali 18 per l'età del congiunto (54 anni) , 20 per l'età della vittima, 16 per il rapporto di convivenza che, per quanto non allegata, si può presumere per il rapporto di coniugio, 9 per l'esistenza di superstiti ( 3 superstiti, figlio e i due fratelli della congiunta), 15 Parte_2 per l'intensità del rapporto (riconosciuti nella misura media, non avendo parte attrice allegato specifici e particolari fatti che possano giustificare una diversa quantificazione della voce in esame);
- la somma di € 265.948,00 pari ad € 224.618,24 (devalutata dal 2024 al Parte_2
5.8.2017 data del decesso), tenuto conto di un p.b. di € 3911,00 e dei 68 punti riconoscibili dei quali 24 per l'età del congiunto (28), 12 per l'età della vittima ,0 per il rapporto di convivenza invero neanche allegato e non provato dal certificato di stato di famiglia allegato
17 al doc. 3 della citazione, 9per l'esistenza di superstiti ( 3 superstiti padre e fratelli della congiunta), 15 per l'intensità del rapporto (riconosciuti nella misura media, non avendo parte attrice allegato specifici e particolari fatti che possano giustificare una diversa quantificazione della voce in esame);
- la somma di € 88.296,00 pari ad € 74.574,32 (devalutata dal 2024 al Parte_3
5.8.2017 data del decesso), tenuto conto di un p.b. di € 1689 e dei 57 punti riconoscibili dei quali 14 per l'età del congiunto ( 45), 14 per l'età della vittima ,0 per il rapporto di convivenza invero neanche allegato, 9 per l'esistenza di superstiti ( 3 superstiti coniuge, figlio ed altro germano), 15 per l'intensità del rapporto (riconosciuti nella misura media, non avendo parte attrice allegato specifici e particolari fatti che possano giustificare una diversa quantificazione della voce in esame);
- la somma di € 91.692,00 pari ad € 77.442,57 (devalutata dal 2024 al 5.8.2017 Parte_4 data del decesso), tenuto conto di un p.b. di € 1689 e dei 54 punti riconoscibili dei quali 16 per l'età del congiunto (39 ), 14 per l'età della vittima ,0 per il rapporto di convivenza invero neanche allegato, 9 per l'esistenza di superstiti ( 3 superstiti ), 15 per l'intensità del rapporto
(riconosciuti nella misura media, non avendo parte attrice allegato specifici e particolari fatti che possano giustificare una diversa quantificazione della voce in esame);
oltre interessi legali e rivalutazione anno per anno dal 5.8.2017 sino al saldo.
Sotto tale profilo, occorre rilevare che il calcolo degli interessi dovrà avvenire, , come indicato dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. 2979/2023), secondo la seguente metodologia “sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento deve essere considerata, oltre alla svalutazione (che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito: cd. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a differenza che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso poiché gli effetti della mora, in relazione alle obbligazioni da illecito aquiliano, si producono al momento della commissione del fatto generatore del danno”.
18 Tali somme vanno poste a carico delle convenute in solido ai sensi dell'art. 2055 I comma c.c., potendosi nel rapporto interno tra le convenute ripartire al 50% la responsabilità del danno subito dagli attori, come evidenziato dal CTU nella relazione in atti e come domandato dalla casa di cura convenuta indicata in epigrafe.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa come accertato in corso di causa (scaglione € 502.000 - € 1.000.000) ed applicati i parametri medi in ragione della complessità della causa, unitamente alle spese di CTU come liquidate in atti, vanno poste a carico delle convenute in solido in base al principio della soccombenza.
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda formulata dagli attori;
2) accerta la responsabilità ex art. 2043 ed ex art. 2055 I comma c.c. delle convenute in solido in relazione all'evento occorso in data 5.8.17 alla congiunta degli attori presso Persona_1 la casa di cura Controparte_4
3) condanna le parti convenute in solido al pagamento della somma di € 257.650,34 in favore di di € 224.618,24 in favore di di € 74.574,32 in favore di Parte_1 Parte_2
e della somma di € 77.442,57in favore di per tutti oltre Parte_3 Parte_4 rivalutazione anno per anno ed interessi legali dal 5.8.17 al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito;
4) condanna le convenute in solido alla refusione in favore della parte attrice delle spese di lite liquidate in € 545,00 per spese vive ed in € 29.193,00 per compensi oltre accessori come per legge;
5) pone definitivamente a carico delle convenute in solido le spese di CTU, come liquidate in atti.
Così deciso in Velletri, 27 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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