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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 92 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017
Avente a oggetto: “Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie”
Vertente
TRA
, ( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Mazzocchi Nunzio (C.F. e Anna Daria Provitera (C.F. C.F._2 [...]
) ed elettivamente domiciliato in Caserta, alla Via Pollio n. 18; C.F._3
-Opponente-
E
., (P. Iva ), con sede in Castel Campagnano (CE), Controparte_1 P.IVA_1 alla via Rotabile fraz. Squille, in persona del suo amministratore unico p.t. Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Alfredo C.F._4
D'Onofrio (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Via Tommaselli n. C.F._5
53 – 81012 - Alvignano (CE);
-Opposta-
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione Parte_1 proponeva formale opposizione al decreto ingiuntivo n. 2025/2016, reso dall'intestato
Tribunale, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di , della Controparte_1 complessiva somma di € 23.422,49, oltre interessi e spese della procedura, a saldo dei lavori edili commissionati e regolarmente ultimati sull'immobile sito in Castel
Campagnano, alla via Varrecchia n.11, di sua proprietà.
Con la spiegata opposizione parte opponente, deduceva che: “ agli inizi dell'anno 2010 aveva conferito incarico al sig. , titolare della omonima ditta, di eseguire i Controparte_1 lavori sulla già menzionata abitazione e che, nello specifico, i lavori consistevano nella demolizione di un capanno agricolo e nella realizzazione di modesta abitazione, da adibire
a residenza, il cui prezzo tra le parti veniva stabilito e concordato nella complessiva somma di € 52.000,00; che per far fronte al pagamento dei lavori di cui sopra, provvedeva a richiedere un mutuo, consegnando al sig. , medio tempore e, a titolo di mera Controparte_1 cauzione, due effetti cambiari del valore di € 22.350,00 ciascuno, con scadenza, rispettivamente, 14/08/2012 e il 31/12/2012; dietro espressa richiesta del sig. CP_1
, che si impegnava a defalcare tale somma dal totale pattuito, l'istante versava
[...]
l'importo complessivo di € 15.000,00 (quindicimila/00), di cui € 10.000,00 (diecimila/00) a mezzo assegno postale n. 7122892451-12, tratto sul proprio c/c e debitamente incassato dal sig. ed i restanti € 5.000,00 (cinquemila/00) per contanti, a copertura di un CP_1 effetto cambiario di pari importo, che gli veniva restituito;
senza alcun valido motivo il giorno
15.06.2010 la ditta appaltatrice, contravvenendo alle pattuizioni intervenute, sospendeva la realizzazione dei lavori abbandonando il cantiere;
i lavori non venivano conclusi e quelli eseguiti non realizzati a regola dell'arte; la cambiale rilasciata con scadenza 14.08.2012 veniva onorata provvedendo a versare nelle mani del Notaio , incaricato Persona_1 dall'ufficio postale, la somma di € 22.350,00 ; al fine di verificare le lavorazioni effettuate si rivolgeva all'arch. , il quale stimava le opere realizzate dalla ditta nella complessiva Per_2 somma di € 31.000,00, con ciò comprovando l'integrale pagamento dell'opponente che, medio tempore, aveva versato la complessiva somma di € 37.500,00”.
In conseguenza di tanto instava per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese con attribuzione. Si costituiva con regolare comparsa di costituzione e risposta la deducendo: CP_1
“ di aver eseguito tutti i lavori per cui è causa e che i titoli corrisposti dall'opponente corrispondevano all'ammontare dei lavori svolti ovvero pari ad € 59.700,00; che l'ultimo effetto cambiario non era stato incassato;
che i titoli emessi e le somme versate in suo favore, con notevole ritardo rispetto all'esecuzione dei lavori, corrispondevano esattamente al costo dei soli lavori realmente eseguiti e non di quelli non ancora effettuati”.
In conseguenza di ciò chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, rigettare l'opposizione così come proposta e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare che il credito del sig. quale Controparte_1 titolale dell'omonima ditta, così come determinato nel D.I., ammonta ad € 23.422,49 ( valore titolo oltre protesto) ovvero nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa per le ragioni di cui al presente procedimento, e per l'effetto condannare il sig. Parte_1
al pagamento della precisata somma in favore dell'opposto (e/o della diversa
[...] somma risultante di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
vittoria di spese e compente con attribuzione al difensore anticipatario anche per lite temeraria”.
Concessi alle parti i termini per le memorie istruttorie e, ferme le produzioni documentali, la causa veniva istruita a mezzo prove orali e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 19 dicembre 2024, sulle conclusioni ed istanze delle parti, la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Così sinteticamente ricostruiti i fatti processuali salienti, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 01.03.2018, come da decreto in atti.
Si dà atto, altresì, della tempestività della opposizione formulata dal sig. Parte_1
. In linea generale, come è noto, l'atto di citazione in opposizione va notificato al
[...] creditore ricorrente, nel termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo, e che, di regola, è di quaranta giorni.
Costituisce, infatti, principio consolidato quella della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il giudice, anche d'ufficio, debba dichiarare l'inammissibilità della domanda senza che possa provvedersi alla disamina nel merito del contenuto dell'opposizione (Cfr. Cass. Sez. 1 del
03/04/1990 n. 2707; Cass. Sez. 1 del 03/03/1998 n. 3316).
L'equiparazione tra tardiva e mancata opposizione va riguardata come il portato di una scelta normativa precisa, diretta ad un rafforzamento della tutela creditoria giustificato dalla specialità del procedimento di ingiunzione rispetto al giudizio ordinario;
l'obiettivo è quello di attribuire rilievo solo alle opposizioni caratterizzate dall'effettivo intento dell'intimato di addivenire al definitivo accertamento (negativo) della pretesa creditoria consacrata dall'ingiunzione. A tale stregua, viene sanzionato il mancato rispetto dell'onere da parte dell'opponente di provvedere a tutte le formalità finalizzate alla rituale instaurazione del contraddittorio.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore – opponente” (cfr. Cass. Civ. II sezione 13.5.2008 n. 11867 e Cass.
Civ. n. 24858/2011).
Ciò posto, la documentazione prodotta in atti lascia agevolmente rilevare la tempestività della opposizione proposta. Infatti, quanto al dies a quo, la notifica del decreto si è perfezionata il giorno 19.11.2016 e, quanto al dies ad quem, l'opposizione risulta perfezionata il giorno 28.12.2016. Il raffronto di tali elementi di riferimento rende evidente la perfetta osservanza del termine.
Si ritiene altresì che, le circostanze indicate con il ricorso monitorio, sia pur sinteticamente, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo. Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
(cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del 15.5.2013). Inoltre, parte opponente, sulla scorta delle allegazioni nel ricorso monitorio è stata posta nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr.
Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012; Cass. civ., Sent. n. 10577 del 04.05.2018).
Avuto riguardo alla legittimazione attiva e passiva, il rapporto epistolare intercorso tra le parti, unitamente al fatto che le stesse nulla sul punto hanno contestato, consente di ritenere assolto l'onere probatorio, sulla scorta del più recente orientamento giurisprudenziale in materia (Cass. SS.UU. n. 7305/2014).
Venendo al merito, l'opposizione spiegata da è fondata nei limiti e per Controparte_2 le ragioni che seguono. Forma oggetto dell'odierno scrutinio la domanda di condanna del al Parte_1 pagamento per le opere realizzate sul fabbricato di sua proprietà, sito nel Comune di Castel
Campagnano (CE) alla Via Varrecchia 11 (località Squille), censito in Catasto al Foglio 19 particella 5178 sub 2, la cui realizzazione veniva autorizzata dal Comune di Castel
Campagnano con Permesso di Costruire nr. 05 del 29/01/2010, successiva voltura autorizzata con prot. 522 del 01/02/2011 e successivo Permesso di Costruire nr. 04 del
04/08/2011 a seguito di richiesta di variante in corso d'opera per cambio di destinazione d'uso ai sensi della Legge Regionale n. 1/2011 art 6/bis comma 1 da deposito agricolo a residenza.
Valga solo in via di principio rammentare – ai fini di una migliore selezione degli argomenti utili per la risoluzione della controversia che - il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. n. 17371/2003; v. anche Cass. n. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. n. 15026/2005; Cass. n.
15186/2003; Cass. n. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 20613/2011).
Pertanto, nei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c. il convenuto-opposto si trova ad assumere la posizione sostanziale di attore, mentre l'attore-opponente ricopre, a sua volta, la posizione sostanziale di convenuto, con la logica conseguenza che l'onere della prova della sussistenza del credito azionato in sede monitoria grava sul convenuto-opposto mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'inesistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
In limine occorre rilevare altresì come, vertendosi al cospetto di domanda di adempimento, debbano ritenersi operanti i criteri di riparto degli oneri probatori pacificamente invalsi nella prassi in tema di azioni contrattuali, in punto di onere della prova dei fatti costitutivi, impeditivi e modificativi della pretesa creditoria azionata, in ossequio ai quali incombe
(Cass. SS.UU. n. 13533/01) al creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento").
Preliminarmente va ritenuta l'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti, peraltro non contestato e delle opere eseguite dalla ditta opposta.
La documentazione prodotta e le dichiarazioni assunte dai testi escussi (v. sul punto le dichiarazioni di e , escussi all'udienza del 5.10.2022), Tes_1 Tes_2 confermano l'esecuzione di lavori all'immobile dell'opponente (pratica condono rilievo fotografico 2009 – Tabella Progetto – stato di fatto e di progetto pratica condono del 2009
-comunicazione inizio lavori – collaudo – variante in corso d'opera – dichiarazione progettista del 2011 variante – asseverazione progettista per variante – comunicazione fine lavori, allegati presenti alle memorie secondo termine ex art. 183 comma VI c.p.c.) ed il credito costituito dall'effetto cambiario con scadenza del 31.12.2012, elevato a protesto, dell'importo di € 22.350,00.
Com'è noto la cambiale ha comunque efficacia di promessa di pagamento con la conseguenza che, operando come tale, determina una presunzione di esistenza del rapporto sottostante, finché l'emittente non fornisca prova dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (cfr. Cass. n. 21826/10 e n. 2816/06). In altri termini, la promessa di pagamento determina un'inversione dell'onere della prova, con la conseguenza che grava sull'autore della promessa medesima (nel caso di specie che ha emesso il titolo in questione) l'onere di dimostrare l'inesistenza dell'obbligazione o la sua estinzione.
Al cospetto della prova fornita dall'opposta, in ordine al rapporto intercorso con l'opponente e alle prestazioni in favore di esso, occorre indagare sulla prova liberatoria offerta dall'opponente in tale sede.
Con la spiegata opposizione parte opponente ha eccepito l'inadempimento della ditta appaltatrice consistito nell'abbandono del cantiere, senza alcuna motivazione, con ciò contravvenendo agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, il mancato rispetto della regola dell'arte nell'esecuzione delle opere, nonché l'estinzione dell'obbligazione, eccependo un pagamento superiore rispetto alle opere effettivamente realizzate.
Al riguardo, il TU NG. , dopo aver verificato e descritto lo stato dei luoghi Persona_3
e constatata la mancanza di un capitolato – contratto scritto tra le parti ha accertato che:
“ i lavori eseguiti dall'opposta sono consistiti nella demolizione di un deposito ad uso agricolo avente superficie di 74,50 mq, altezza media di 3,20 m e volumetria complessiva di 238,40 mc, struttura portante in blocchi di calcestruzzo prefabbricati e copertura a falda unica con lamiere, acciaio e legno;
lavori di movimentazione terra per raggiungere la quota di 1,50 m dal piano campagna su cui posizionare le fondazioni tenendo conto dell'irregolarità planimetrica del terreno;
messa in opera di fondazioni realizzate con cordoli in cemento armato di dimensioni 50x50 per un'estensione di 29,45 metri lineari e 70x50 per un'estensione di 7,10 metri lineari;
posa di sottofondo per preparazione del piano di posa della soletta in c.a. a quota campagna;
getto di soletta, a quota campagna, in calcestruzzo armata con rete elettrosaldata Φ8/25x25; realizzazione di un fabbricato monopiano di forma trapezoidale avente: o dimensioni dei lati 6,45 m, 12,95 m, 10,05 m e 7,10 m, o altezza media interna di 3,20 m, o struttura in muratura portante in blocchi di tufo legati con malta bastarda di spessore pari a 0,40 m su tre lati e 0,60 m su un sol lato, o piattabande in cemento armato per la delimitazione superiore dei vani delle finestre e della porta e lo scarico del peso della muratura sovrastante sui fianchi del vano, o cordolo in cemento armato per tutto il perimetro della muratura alto 0,25 m a quota solaio intermedio, o solaio intermedio in latero-cemento di spessore totale di 25 cm avente: soletta di 5 cm armata con rete Φ8/25x25, travetti precompressi “Celersap” a interasse 0,50 m integrati con armatura di 2 Φ16 filanti superiori, un travetto di ripartizione con armatura di 2+2 Φ12, o muratura del sottotetto, o copertura a doppia falda con struttura portante in legno e manto di copertura in tegole di terracotta;
impermeabilizzazione controterra della muratura perimetrale;
rinterro sul solo lato est della muratura perimetrale;
trasporto a rifiuto per recupero del materiale avanzato dallo sbancamento fondazioni;
trasporto a rifiuto per smaltimento dei materiali provenienti dalla demolizione della preesistente struttura;
corresponsione di oneri per la discarica autorizzata;
• posa in opera della rete di smaltimento delle acque meteoriche composta da canali di gronda su due lati, scossalina in testata (lato nord) e nr. 2 discendenti in rame. Le lavorazioni extra progetto depositato in Comune eseguite da parte convenuta (cfr. all. 1 -
Verbale di inizio operazioni peritali) sono state: mensola di copertura del terrazzino afferente
a diversa proprietà; controsoffittatura realizzata su immobile di diversa proprietà nel quale la sottoscritta non ha ricevuto il consenso dei proprietari ad accedere. Per quanto riguarda
l'ultima lavorazione citata, eseguita in un immobile appartenente a terzi non parte del presente giudizio l'accesso al quale non è stato consentito alla sottoscritta, si rappresenta che la stessa non è stata inclusa nel computo dei lavori eseguiti”.
Il TU, dopo aver descritto analiticamente le lavorazioni eseguite dall'opposto sugli immobili per cui è causa, ha determinato i costi delle lavorazioni, tutte iniziate e concluse nell'anno 2010, facendo riferimento al Prezzario dei Lavori Pubblici - Edizione 2010” approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1914 del 29 dicembre 2009 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 2 del 7 gennaio 2010.
Sul punto dettagliatamente ha riferito: “ in considerazione di alcune incongruenze rilevate tra il progetto depositato presso il Comune di Castel Campagnano in data 22/06/2009 prot.
3353 a firma dell'Arch. , ritualmente depositato da parte convenuta in allegato Persona_4 alla propria memoria II termine, e l'elenco delle lavorazioni presenti nella stima lavori del 29/06/2017 a firma dello stesso tecnico ritualmente depositata da parte attrice in allegato alla propria memoria II termine, si faceva riferimento al contenuto di quanto depositato e protocollato presso i competenti uffici comunali, facendo riferimento a quanto riportato nella stima lavori del 29/06/2017 in tutti i casi in cui gli elaborati progettuali non danno informazioni sufficienti all'individuazione delle lavorazioni. Tuttavia, in merito ad alcune dichiarazioni rese dal tecnico nella propria perizia di stima lavori, si rappresenta che la sottoscritta C.T.U. in sede di primo accesso peritale ha verificato di persona che ad oggi non sono avvallati né il solaio né le piattabande delle finestre;
pertanto, non si condivide la scelta dell'Arch. di eseguire una detrazione del 5% per alcuni difetti riscontrati Per_4 nell'esecuzione dell'opera non avendo rispettato le buone regole del costruire. Anche la dichiarata assenza di cordoli in c. a. di larghezza pari a quella della muratura non emerge dalle foto dell'epoca depositate in atti, poiché in esse il cordolo è ben visibile e in occasione dell'accesso peritale della sottoscritta il cordolo è stato oggetto di rilievo mediante termocamera a raggi infrarossi. Si condivide invece la scelta di non includere nel computo metrico estimativo dei lavori eseguiti da parte convenuta ≪le opere di completamento tramezzature e rifiniture interne≫ poiché anche parte convenuta nei propri atti non contesta il fatto che l'edificio sia stato realizzato fino allo stato grezzo. In merito ai lavori pattuiti con la IT GU la sottoscritta ha provveduto a redigere e ad allegare alla presente perizia nr. due computi metrici estimativi delle opere eseguite da parte convenuta: uno inerente i lavori inclusi nel progetto depositato presso il Comune (cfr. all.2) che ammonta ad Euro
35.405,78; uno inerente i lavori non inclusi nel progetto depositato presso il Comune (cfr. All.
3) che ammonta ad Euro 3.538,90. Pertanto, il costo totale dei lavori eseguiti ammonta ad
Euro 38.944,68 al netto dell'IVA”.
La TU espletata nel presente giudizio, sulla scorta di un ragionamento improntato a criteri logici e tecnici e, pertanto, immune da censure, ha sostenuto, con incontrovertibile oggettività, seppur in parte, le allegazioni dell'opponente circa l'ammontare dei lavori eseguiti.
In tal senso, se da un lato è emerso che le lavorazioni eseguite dalla ditta appaltatrice sull'immobile per cui è causa, risultano conformi alla regola dell'arte, dall'altro è emerso che il costo delle stesse ammonta ad € 38.944,68 e non come richiesto da parte opposta ad € 59.700,00.
Non rilevano neppure ai fini di un diverso decidere le considerazioni avanzate dal CTP di parte opposta, avendo il ctu confermato espressamente, a mezzo chiarimenti, quanto rassegnato in perizia in termini di effettivi costi per le opere realizzate.
Sul punto riferiva le seguenti conclusioni: “A seguito della trasmissione della bozza dell'elaborato peritale, effettuata dalla sottoscritta a/m PEC in data 16/02/2024, parte attrice ha ritenuto di non far pervenire alcuna osservazione, mentre parte convenuta ha inoltrato le proprie osservazioni a/m PEC del 15/03/2024 cui è stata data puntuale ed articolata risposta per l'approfondimento della quale si rimanda all'apposito paragrafo. Sulla scorta di quanto dedotto e riportato nel capitolo 2 della presente perizia, integrato da quanto dedotto e condiviso nel capitolo 3, ai quali si rimanda per gli opportuni approfondimenti, è stato possibile pervenire alla stesura di numero due distinti computi metrici estimativi: • uno inerente i lavori inclusi nel progetto depositato presso il Comune (cfr. All. 2) che ammonta ad
Euro 35.405,78; • uno inerente i lavori non inclusi nel progetto depositato presso il Comune
(cfr. All. 3) che ammonta ad Euro 3.538,90. Pertanto, il costo totale dei lavori eseguiti ammonta ad euro 38.944,68 al netto dell'IVA”.
Le conclusioni rassegnate dal consulente d'ufficio vanno integralmente condivise in quanto immuni da vizi giuridici e tecnici e, pertanto, possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione (cfr. Cass. 3492/2002 e 8669/1994).
La corte Suprema di Cassazione ha ripetutamente affermato che il giudice di merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (cfr., per tutte, Cass. n.7364/2012, Cass. n. 10222/2009 e Cass. n. 10668/2005).
Ebbene, all'esito delle emergenze istruttorie è emerso che il costo totale delle lavorazioni sull'immobile oggetto di causa ammonta ad € 38.944,68 al netto dell'IVA. A tale importo, va decurtata la complessiva somma di € 37.350.00, (€ 10.000,00 a mezzo assegno n.
7122892451.12, incassato dall'opposto con relativa fattura;
cambiale di € 5.000,00 scadente il 4.6.2012 pagata;
cambiale n. 6537944297.01, del 14.08.2012, per la complessiva somma d € 22.350,00, regolarmente pagata) avendo parte opponente ampiamente assolto all'onere probatorio posto a suo carico, depositando in atti documentazione afferente all'adempimento de quo.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo va revocato e va condannato l'opponente a pagare la residua somma di € 1.594,68, maggiorata dagli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Spese processuali
Tenuto conto delle ragioni della decisione si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali,
Le spese di ctu sono poste definitivamente in solido a carico di entrambe le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 92/2017, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 2025/16 e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento in favore della della complessiva somma
[...] Controparte_1 di € 1.594,68, oltre interesse legali dalla sentenza al soddisfo.
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
- Pone definitivamente in solido a carico di entrambe le parti le spese di TU.
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere lì, 07/04/2025
Il Gop
Dr.ssa Anna RUOTOLO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 92 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017
Avente a oggetto: “Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie”
Vertente
TRA
, ( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Mazzocchi Nunzio (C.F. e Anna Daria Provitera (C.F. C.F._2 [...]
) ed elettivamente domiciliato in Caserta, alla Via Pollio n. 18; C.F._3
-Opponente-
E
., (P. Iva ), con sede in Castel Campagnano (CE), Controparte_1 P.IVA_1 alla via Rotabile fraz. Squille, in persona del suo amministratore unico p.t. Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Alfredo C.F._4
D'Onofrio (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Via Tommaselli n. C.F._5
53 – 81012 - Alvignano (CE);
-Opposta-
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione Parte_1 proponeva formale opposizione al decreto ingiuntivo n. 2025/2016, reso dall'intestato
Tribunale, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di , della Controparte_1 complessiva somma di € 23.422,49, oltre interessi e spese della procedura, a saldo dei lavori edili commissionati e regolarmente ultimati sull'immobile sito in Castel
Campagnano, alla via Varrecchia n.11, di sua proprietà.
Con la spiegata opposizione parte opponente, deduceva che: “ agli inizi dell'anno 2010 aveva conferito incarico al sig. , titolare della omonima ditta, di eseguire i Controparte_1 lavori sulla già menzionata abitazione e che, nello specifico, i lavori consistevano nella demolizione di un capanno agricolo e nella realizzazione di modesta abitazione, da adibire
a residenza, il cui prezzo tra le parti veniva stabilito e concordato nella complessiva somma di € 52.000,00; che per far fronte al pagamento dei lavori di cui sopra, provvedeva a richiedere un mutuo, consegnando al sig. , medio tempore e, a titolo di mera Controparte_1 cauzione, due effetti cambiari del valore di € 22.350,00 ciascuno, con scadenza, rispettivamente, 14/08/2012 e il 31/12/2012; dietro espressa richiesta del sig. CP_1
, che si impegnava a defalcare tale somma dal totale pattuito, l'istante versava
[...]
l'importo complessivo di € 15.000,00 (quindicimila/00), di cui € 10.000,00 (diecimila/00) a mezzo assegno postale n. 7122892451-12, tratto sul proprio c/c e debitamente incassato dal sig. ed i restanti € 5.000,00 (cinquemila/00) per contanti, a copertura di un CP_1 effetto cambiario di pari importo, che gli veniva restituito;
senza alcun valido motivo il giorno
15.06.2010 la ditta appaltatrice, contravvenendo alle pattuizioni intervenute, sospendeva la realizzazione dei lavori abbandonando il cantiere;
i lavori non venivano conclusi e quelli eseguiti non realizzati a regola dell'arte; la cambiale rilasciata con scadenza 14.08.2012 veniva onorata provvedendo a versare nelle mani del Notaio , incaricato Persona_1 dall'ufficio postale, la somma di € 22.350,00 ; al fine di verificare le lavorazioni effettuate si rivolgeva all'arch. , il quale stimava le opere realizzate dalla ditta nella complessiva Per_2 somma di € 31.000,00, con ciò comprovando l'integrale pagamento dell'opponente che, medio tempore, aveva versato la complessiva somma di € 37.500,00”.
In conseguenza di tanto instava per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese con attribuzione. Si costituiva con regolare comparsa di costituzione e risposta la deducendo: CP_1
“ di aver eseguito tutti i lavori per cui è causa e che i titoli corrisposti dall'opponente corrispondevano all'ammontare dei lavori svolti ovvero pari ad € 59.700,00; che l'ultimo effetto cambiario non era stato incassato;
che i titoli emessi e le somme versate in suo favore, con notevole ritardo rispetto all'esecuzione dei lavori, corrispondevano esattamente al costo dei soli lavori realmente eseguiti e non di quelli non ancora effettuati”.
In conseguenza di ciò chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, rigettare l'opposizione così come proposta e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare che il credito del sig. quale Controparte_1 titolale dell'omonima ditta, così come determinato nel D.I., ammonta ad € 23.422,49 ( valore titolo oltre protesto) ovvero nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa per le ragioni di cui al presente procedimento, e per l'effetto condannare il sig. Parte_1
al pagamento della precisata somma in favore dell'opposto (e/o della diversa
[...] somma risultante di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
vittoria di spese e compente con attribuzione al difensore anticipatario anche per lite temeraria”.
Concessi alle parti i termini per le memorie istruttorie e, ferme le produzioni documentali, la causa veniva istruita a mezzo prove orali e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 19 dicembre 2024, sulle conclusioni ed istanze delle parti, la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Così sinteticamente ricostruiti i fatti processuali salienti, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 01.03.2018, come da decreto in atti.
Si dà atto, altresì, della tempestività della opposizione formulata dal sig. Parte_1
. In linea generale, come è noto, l'atto di citazione in opposizione va notificato al
[...] creditore ricorrente, nel termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo, e che, di regola, è di quaranta giorni.
Costituisce, infatti, principio consolidato quella della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il giudice, anche d'ufficio, debba dichiarare l'inammissibilità della domanda senza che possa provvedersi alla disamina nel merito del contenuto dell'opposizione (Cfr. Cass. Sez. 1 del
03/04/1990 n. 2707; Cass. Sez. 1 del 03/03/1998 n. 3316).
L'equiparazione tra tardiva e mancata opposizione va riguardata come il portato di una scelta normativa precisa, diretta ad un rafforzamento della tutela creditoria giustificato dalla specialità del procedimento di ingiunzione rispetto al giudizio ordinario;
l'obiettivo è quello di attribuire rilievo solo alle opposizioni caratterizzate dall'effettivo intento dell'intimato di addivenire al definitivo accertamento (negativo) della pretesa creditoria consacrata dall'ingiunzione. A tale stregua, viene sanzionato il mancato rispetto dell'onere da parte dell'opponente di provvedere a tutte le formalità finalizzate alla rituale instaurazione del contraddittorio.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore – opponente” (cfr. Cass. Civ. II sezione 13.5.2008 n. 11867 e Cass.
Civ. n. 24858/2011).
Ciò posto, la documentazione prodotta in atti lascia agevolmente rilevare la tempestività della opposizione proposta. Infatti, quanto al dies a quo, la notifica del decreto si è perfezionata il giorno 19.11.2016 e, quanto al dies ad quem, l'opposizione risulta perfezionata il giorno 28.12.2016. Il raffronto di tali elementi di riferimento rende evidente la perfetta osservanza del termine.
Si ritiene altresì che, le circostanze indicate con il ricorso monitorio, sia pur sinteticamente, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo. Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
(cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del 15.5.2013). Inoltre, parte opponente, sulla scorta delle allegazioni nel ricorso monitorio è stata posta nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr.
Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012; Cass. civ., Sent. n. 10577 del 04.05.2018).
Avuto riguardo alla legittimazione attiva e passiva, il rapporto epistolare intercorso tra le parti, unitamente al fatto che le stesse nulla sul punto hanno contestato, consente di ritenere assolto l'onere probatorio, sulla scorta del più recente orientamento giurisprudenziale in materia (Cass. SS.UU. n. 7305/2014).
Venendo al merito, l'opposizione spiegata da è fondata nei limiti e per Controparte_2 le ragioni che seguono. Forma oggetto dell'odierno scrutinio la domanda di condanna del al Parte_1 pagamento per le opere realizzate sul fabbricato di sua proprietà, sito nel Comune di Castel
Campagnano (CE) alla Via Varrecchia 11 (località Squille), censito in Catasto al Foglio 19 particella 5178 sub 2, la cui realizzazione veniva autorizzata dal Comune di Castel
Campagnano con Permesso di Costruire nr. 05 del 29/01/2010, successiva voltura autorizzata con prot. 522 del 01/02/2011 e successivo Permesso di Costruire nr. 04 del
04/08/2011 a seguito di richiesta di variante in corso d'opera per cambio di destinazione d'uso ai sensi della Legge Regionale n. 1/2011 art 6/bis comma 1 da deposito agricolo a residenza.
Valga solo in via di principio rammentare – ai fini di una migliore selezione degli argomenti utili per la risoluzione della controversia che - il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. n. 17371/2003; v. anche Cass. n. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. n. 15026/2005; Cass. n.
15186/2003; Cass. n. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 20613/2011).
Pertanto, nei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c. il convenuto-opposto si trova ad assumere la posizione sostanziale di attore, mentre l'attore-opponente ricopre, a sua volta, la posizione sostanziale di convenuto, con la logica conseguenza che l'onere della prova della sussistenza del credito azionato in sede monitoria grava sul convenuto-opposto mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'inesistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
In limine occorre rilevare altresì come, vertendosi al cospetto di domanda di adempimento, debbano ritenersi operanti i criteri di riparto degli oneri probatori pacificamente invalsi nella prassi in tema di azioni contrattuali, in punto di onere della prova dei fatti costitutivi, impeditivi e modificativi della pretesa creditoria azionata, in ossequio ai quali incombe
(Cass. SS.UU. n. 13533/01) al creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento").
Preliminarmente va ritenuta l'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti, peraltro non contestato e delle opere eseguite dalla ditta opposta.
La documentazione prodotta e le dichiarazioni assunte dai testi escussi (v. sul punto le dichiarazioni di e , escussi all'udienza del 5.10.2022), Tes_1 Tes_2 confermano l'esecuzione di lavori all'immobile dell'opponente (pratica condono rilievo fotografico 2009 – Tabella Progetto – stato di fatto e di progetto pratica condono del 2009
-comunicazione inizio lavori – collaudo – variante in corso d'opera – dichiarazione progettista del 2011 variante – asseverazione progettista per variante – comunicazione fine lavori, allegati presenti alle memorie secondo termine ex art. 183 comma VI c.p.c.) ed il credito costituito dall'effetto cambiario con scadenza del 31.12.2012, elevato a protesto, dell'importo di € 22.350,00.
Com'è noto la cambiale ha comunque efficacia di promessa di pagamento con la conseguenza che, operando come tale, determina una presunzione di esistenza del rapporto sottostante, finché l'emittente non fornisca prova dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (cfr. Cass. n. 21826/10 e n. 2816/06). In altri termini, la promessa di pagamento determina un'inversione dell'onere della prova, con la conseguenza che grava sull'autore della promessa medesima (nel caso di specie che ha emesso il titolo in questione) l'onere di dimostrare l'inesistenza dell'obbligazione o la sua estinzione.
Al cospetto della prova fornita dall'opposta, in ordine al rapporto intercorso con l'opponente e alle prestazioni in favore di esso, occorre indagare sulla prova liberatoria offerta dall'opponente in tale sede.
Con la spiegata opposizione parte opponente ha eccepito l'inadempimento della ditta appaltatrice consistito nell'abbandono del cantiere, senza alcuna motivazione, con ciò contravvenendo agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, il mancato rispetto della regola dell'arte nell'esecuzione delle opere, nonché l'estinzione dell'obbligazione, eccependo un pagamento superiore rispetto alle opere effettivamente realizzate.
Al riguardo, il TU NG. , dopo aver verificato e descritto lo stato dei luoghi Persona_3
e constatata la mancanza di un capitolato – contratto scritto tra le parti ha accertato che:
“ i lavori eseguiti dall'opposta sono consistiti nella demolizione di un deposito ad uso agricolo avente superficie di 74,50 mq, altezza media di 3,20 m e volumetria complessiva di 238,40 mc, struttura portante in blocchi di calcestruzzo prefabbricati e copertura a falda unica con lamiere, acciaio e legno;
lavori di movimentazione terra per raggiungere la quota di 1,50 m dal piano campagna su cui posizionare le fondazioni tenendo conto dell'irregolarità planimetrica del terreno;
messa in opera di fondazioni realizzate con cordoli in cemento armato di dimensioni 50x50 per un'estensione di 29,45 metri lineari e 70x50 per un'estensione di 7,10 metri lineari;
posa di sottofondo per preparazione del piano di posa della soletta in c.a. a quota campagna;
getto di soletta, a quota campagna, in calcestruzzo armata con rete elettrosaldata Φ8/25x25; realizzazione di un fabbricato monopiano di forma trapezoidale avente: o dimensioni dei lati 6,45 m, 12,95 m, 10,05 m e 7,10 m, o altezza media interna di 3,20 m, o struttura in muratura portante in blocchi di tufo legati con malta bastarda di spessore pari a 0,40 m su tre lati e 0,60 m su un sol lato, o piattabande in cemento armato per la delimitazione superiore dei vani delle finestre e della porta e lo scarico del peso della muratura sovrastante sui fianchi del vano, o cordolo in cemento armato per tutto il perimetro della muratura alto 0,25 m a quota solaio intermedio, o solaio intermedio in latero-cemento di spessore totale di 25 cm avente: soletta di 5 cm armata con rete Φ8/25x25, travetti precompressi “Celersap” a interasse 0,50 m integrati con armatura di 2 Φ16 filanti superiori, un travetto di ripartizione con armatura di 2+2 Φ12, o muratura del sottotetto, o copertura a doppia falda con struttura portante in legno e manto di copertura in tegole di terracotta;
impermeabilizzazione controterra della muratura perimetrale;
rinterro sul solo lato est della muratura perimetrale;
trasporto a rifiuto per recupero del materiale avanzato dallo sbancamento fondazioni;
trasporto a rifiuto per smaltimento dei materiali provenienti dalla demolizione della preesistente struttura;
corresponsione di oneri per la discarica autorizzata;
• posa in opera della rete di smaltimento delle acque meteoriche composta da canali di gronda su due lati, scossalina in testata (lato nord) e nr. 2 discendenti in rame. Le lavorazioni extra progetto depositato in Comune eseguite da parte convenuta (cfr. all. 1 -
Verbale di inizio operazioni peritali) sono state: mensola di copertura del terrazzino afferente
a diversa proprietà; controsoffittatura realizzata su immobile di diversa proprietà nel quale la sottoscritta non ha ricevuto il consenso dei proprietari ad accedere. Per quanto riguarda
l'ultima lavorazione citata, eseguita in un immobile appartenente a terzi non parte del presente giudizio l'accesso al quale non è stato consentito alla sottoscritta, si rappresenta che la stessa non è stata inclusa nel computo dei lavori eseguiti”.
Il TU, dopo aver descritto analiticamente le lavorazioni eseguite dall'opposto sugli immobili per cui è causa, ha determinato i costi delle lavorazioni, tutte iniziate e concluse nell'anno 2010, facendo riferimento al Prezzario dei Lavori Pubblici - Edizione 2010” approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1914 del 29 dicembre 2009 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 2 del 7 gennaio 2010.
Sul punto dettagliatamente ha riferito: “ in considerazione di alcune incongruenze rilevate tra il progetto depositato presso il Comune di Castel Campagnano in data 22/06/2009 prot.
3353 a firma dell'Arch. , ritualmente depositato da parte convenuta in allegato Persona_4 alla propria memoria II termine, e l'elenco delle lavorazioni presenti nella stima lavori del 29/06/2017 a firma dello stesso tecnico ritualmente depositata da parte attrice in allegato alla propria memoria II termine, si faceva riferimento al contenuto di quanto depositato e protocollato presso i competenti uffici comunali, facendo riferimento a quanto riportato nella stima lavori del 29/06/2017 in tutti i casi in cui gli elaborati progettuali non danno informazioni sufficienti all'individuazione delle lavorazioni. Tuttavia, in merito ad alcune dichiarazioni rese dal tecnico nella propria perizia di stima lavori, si rappresenta che la sottoscritta C.T.U. in sede di primo accesso peritale ha verificato di persona che ad oggi non sono avvallati né il solaio né le piattabande delle finestre;
pertanto, non si condivide la scelta dell'Arch. di eseguire una detrazione del 5% per alcuni difetti riscontrati Per_4 nell'esecuzione dell'opera non avendo rispettato le buone regole del costruire. Anche la dichiarata assenza di cordoli in c. a. di larghezza pari a quella della muratura non emerge dalle foto dell'epoca depositate in atti, poiché in esse il cordolo è ben visibile e in occasione dell'accesso peritale della sottoscritta il cordolo è stato oggetto di rilievo mediante termocamera a raggi infrarossi. Si condivide invece la scelta di non includere nel computo metrico estimativo dei lavori eseguiti da parte convenuta ≪le opere di completamento tramezzature e rifiniture interne≫ poiché anche parte convenuta nei propri atti non contesta il fatto che l'edificio sia stato realizzato fino allo stato grezzo. In merito ai lavori pattuiti con la IT GU la sottoscritta ha provveduto a redigere e ad allegare alla presente perizia nr. due computi metrici estimativi delle opere eseguite da parte convenuta: uno inerente i lavori inclusi nel progetto depositato presso il Comune (cfr. all.2) che ammonta ad Euro
35.405,78; uno inerente i lavori non inclusi nel progetto depositato presso il Comune (cfr. All.
3) che ammonta ad Euro 3.538,90. Pertanto, il costo totale dei lavori eseguiti ammonta ad
Euro 38.944,68 al netto dell'IVA”.
La TU espletata nel presente giudizio, sulla scorta di un ragionamento improntato a criteri logici e tecnici e, pertanto, immune da censure, ha sostenuto, con incontrovertibile oggettività, seppur in parte, le allegazioni dell'opponente circa l'ammontare dei lavori eseguiti.
In tal senso, se da un lato è emerso che le lavorazioni eseguite dalla ditta appaltatrice sull'immobile per cui è causa, risultano conformi alla regola dell'arte, dall'altro è emerso che il costo delle stesse ammonta ad € 38.944,68 e non come richiesto da parte opposta ad € 59.700,00.
Non rilevano neppure ai fini di un diverso decidere le considerazioni avanzate dal CTP di parte opposta, avendo il ctu confermato espressamente, a mezzo chiarimenti, quanto rassegnato in perizia in termini di effettivi costi per le opere realizzate.
Sul punto riferiva le seguenti conclusioni: “A seguito della trasmissione della bozza dell'elaborato peritale, effettuata dalla sottoscritta a/m PEC in data 16/02/2024, parte attrice ha ritenuto di non far pervenire alcuna osservazione, mentre parte convenuta ha inoltrato le proprie osservazioni a/m PEC del 15/03/2024 cui è stata data puntuale ed articolata risposta per l'approfondimento della quale si rimanda all'apposito paragrafo. Sulla scorta di quanto dedotto e riportato nel capitolo 2 della presente perizia, integrato da quanto dedotto e condiviso nel capitolo 3, ai quali si rimanda per gli opportuni approfondimenti, è stato possibile pervenire alla stesura di numero due distinti computi metrici estimativi: • uno inerente i lavori inclusi nel progetto depositato presso il Comune (cfr. All. 2) che ammonta ad
Euro 35.405,78; • uno inerente i lavori non inclusi nel progetto depositato presso il Comune
(cfr. All. 3) che ammonta ad Euro 3.538,90. Pertanto, il costo totale dei lavori eseguiti ammonta ad euro 38.944,68 al netto dell'IVA”.
Le conclusioni rassegnate dal consulente d'ufficio vanno integralmente condivise in quanto immuni da vizi giuridici e tecnici e, pertanto, possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione (cfr. Cass. 3492/2002 e 8669/1994).
La corte Suprema di Cassazione ha ripetutamente affermato che il giudice di merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (cfr., per tutte, Cass. n.7364/2012, Cass. n. 10222/2009 e Cass. n. 10668/2005).
Ebbene, all'esito delle emergenze istruttorie è emerso che il costo totale delle lavorazioni sull'immobile oggetto di causa ammonta ad € 38.944,68 al netto dell'IVA. A tale importo, va decurtata la complessiva somma di € 37.350.00, (€ 10.000,00 a mezzo assegno n.
7122892451.12, incassato dall'opposto con relativa fattura;
cambiale di € 5.000,00 scadente il 4.6.2012 pagata;
cambiale n. 6537944297.01, del 14.08.2012, per la complessiva somma d € 22.350,00, regolarmente pagata) avendo parte opponente ampiamente assolto all'onere probatorio posto a suo carico, depositando in atti documentazione afferente all'adempimento de quo.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo va revocato e va condannato l'opponente a pagare la residua somma di € 1.594,68, maggiorata dagli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Spese processuali
Tenuto conto delle ragioni della decisione si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali,
Le spese di ctu sono poste definitivamente in solido a carico di entrambe le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 92/2017, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 2025/16 e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento in favore della della complessiva somma
[...] Controparte_1 di € 1.594,68, oltre interesse legali dalla sentenza al soddisfo.
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
- Pone definitivamente in solido a carico di entrambe le parti le spese di TU.
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere lì, 07/04/2025
Il Gop
Dr.ssa Anna RUOTOLO