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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/10/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2500/2023 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Seconda Sezione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Dott. FL VA, in funzione di
Giudice d'appello, a scioglimento della riserva assunta il 01/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe promossa da:
, nato a [...] il [...] (codice Parte_1
fiscale: ), rappresentato e difeso dall'Avv. MORABITO C.F._1
IOLANDA, presso il quale è elettivamente domiciliato
-appellante-
, nato a [...] il [...] (codice Controparte_1
fiscale: ), rappresentato e difeso dall'Avv. ARAGONA C.F._2
MARCO, presso il quale è elettivamente domiciliato
, nato a [...] il [...] (codice Parte_2
fiscale: ), rappresentato e difeso dall'Avv. RAVENDA CodiceFiscale_3
GIUSEPPE, presso il quale è elettivamente domiciliato
-appellati-
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni dell'appellante
Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Reggio Calabria, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1483/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Reggio Calabria, Sezione Civile, Giudice Dott. Leonardo
Comperatore, nell'ambito del giudizio R.G. n. 1224/2019, depositata in cancelleria in data 31/07/2023, notificata l'11/09/2023, dichiararsi pertanto l'invocato difetto di legittimazione passiva in capo all'odierno appellante;
dichiararsi, altresì, l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo al sig. per i fatti di cui è causa e, Parte_1
conseguentemente, rigettare le pretese di parte attrice in primo grado con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. Si chiede, altresì, in considerazione della circostanza che entrambi i procuratori delle controparti hanno richiesto
l'esecuzione della sentenza appellata ed il sig. ha conseguentemente Parte_1
provveduto al pagamento delle spese di lite, così come liquidate dal Giudice di prime cure, di condannare, in caso di accoglimento del gravame proposto dal sig.
[...]
le controparti all'integrale ripetizione delle somme pagate ammontanti ad Pt_1
Euro 1.004,10 in favore dell'avv. Marco Aragona, quale procuratore distrattario del sig. , ad Euro € 1.526,00 (€ 1.400,00 più gli interessi legali dalla Controparte_1
data dell'evento al soddisfo) corrisposti come da sentenza al sig. Controparte_1
(attore nel giudizio di primo grado ed odierno appellato) e ad Euro 720,58 in favore dell'avv. Giuseppe Ravenda quale procuratore distrattario del sig. , Parte_2
come da contabile dei due bonifici emessi in data 22/09/2023 (a favore rispettivamente dell'Avv. Marco Aragona e dell'Avv. Giuseppe Ravenda) ed in data 25/10/2024 a favore del sig. (vedasi la documentazione in allegato). Controparte_1
2 Conclusioni dell'appellato : Controparte_1
“[S]i chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice di appello,Voglia accogliere le seguenti,
CONCLUSIONI
1)in via principale: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perch[è] destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso Parte_1
la sentenza n.1483/2023 del 31/07/2023 del Giudice di Pace di Reggio Calabria.
2)in via subordinata: in caso di accoglimento totale e/o anche parziale del proposto appello, accertare e determinare la piena ed esclusiva responsabilità del Sig.
[...]
e/o del Sig. , per i fatti di cui in premessa e, per l'effetto, Pt_1 Parte_2
condannare il Sig. e/o il Sig. al risarcimento di tutti Parte_1 Parte_2
i danni subiti dall'autovettura del Sig. che si indicano in €.1.402,00 Controparte_1
oltre interessi legali o in quell'altra maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia e, comunque, sempre entro la competenza del Giudice adito;
3)condannare, altresì, il Sig. e/o il Sig. al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art 93 cp.c., in favore del procuratore antistatario.
Conclusioni dell'appellato : Parte_2
“Alla luce di quanto esposto si ribadiscono le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione [si INSISTE NEL RIGETTO dell'appello con condanna dell'appellante alle spese e compensi del secondo grado da distrarsi ex art. 93 c.p.c. In via incidentale condizionata si ribadiscono le eccezioni e domande di cui ai punti 1, 2 e 3 del seguente atto e n. 3 della comparsa di primo grado. In ogni caso, si richiamano integralmente le conclusioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado] CON
L'UNICA MODIFICA NEL SENSO CHE IL SOTTOSCRITTO AVVOCATO
RINUNCIA ALLA DISTRAZIONE EX ART. 93 C.P.C. DI SPESE E COMPENSI, insistendo nella condanna dell'appellante alle spese e compensi di lite direttamente in favore dell'appellato Parte_2
3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1483/2023 il Giudice di Pace di Reggio Calabria, dichiarata la legittimazione passiva esclusivamente in capo a lo ha condannato a Parte_1
pagare 1.400 €, oltre agli interessi legali, a per i danni subiti dalla Controparte_1
sua automobile Fiat Punto targata CY991BZ, con condanna alle spese di lite nei confronti suoi e di . Parte_2
Con atto di citazione notificato il 03/10/2023, ha proposto appello contro tale Pt_1
sentenza.
Gli appellati e si sono costituiti con comparse rispettivamente del CP_1 Pt_2
15/01/2024 e del 23/01/2024.
All'udienza del 15/02/2024 la causa è stata rinviata al 12/12/2024 e poi, d'ufficio, al
23/01/2025.
A tale udienza la causa è stata rinviata al 01/10/2025, quando le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e discusso la causa e il sottoscritto Giudice ha riservato il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello ha contestato la sentenza di primo grado Parte_1
là dove ha classificato il balcone da cui si era distaccato l'intonaco che aveva colpito l'autovettura di come aggettante anziché come incassato, con la Controparte_1
conseguenza di aver ritenuto responsabile del danno (pur essendosi l'intonaco distaccato dal sottobalcone) appunto proprietario dell'appartamento da cui si Pt_1
accedeva al balcone, e non proprietario dell'appartamento Parte_2
sottostante.
In particolare, egli ha evidenziato come dalle fotografie prodotte emerga che la struttura del balcone è incassata nella sagoma del fabbricato, con la conseguente responsabilità, per la caduta dei calcinacci, del proprietario dell'appartamento del piano inferiore, a cui il balcone funge da copertura. Di conseguenza, ha chiesto, in
4 riforma della sentenza, di dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva e l'assenza di ogni sua responsabilità e il rigetto della domanda attorea, con il rimborso delle spese di lite già versate ai difensori antistatari.
, invece, ha sostenuto che il balcone sia aggettante, pur essendo stato CP_1
autonomamente chiuso da in una chiostrina a vetri, dato che parte della soletta Pt_1
fuoriesce dalla sagoma del fabbricato, con la conseguenza che la sua manutenzione spetta appunto ad e non a Pt_1 Pt_2
Inoltre, ha sottolineato che, non essendovi stata impugnazione sul punto, si è formato il giudicato sull'an e sul quantum della pretesa risarcitoria.
Ha poi evidenziato la contraddittorietà fra la richiesta di dichiarare il difetto di legittimazione passiva e la mancata richiesta di estromissione dal giudizio, non potendo la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva comportare il rigetto della domanda di risarcimento, e l'infondatezza della domanda di restituzione delle spese di lite, non essendovi stata impugnazione sull'an e sul quantum del risarcimento e non potendosi, quindi, mutare la posizione di in relazione alle spese processuali. CP_1
Ha così chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile o comunque infondato o, in subordine, in caso di accoglimento totale o parziale dell'appello, condannare comunque o al risarcimento del danno. Pt_1 Pt_2
, dal canto suo, ha ribadito che, conformemente a quanto ritenuto dal Parte_2
Giudice di prime cure, i balconi condominiali sono sporgenti e ha chiesto il rigetto dell'appello, domandando in subordine che il contraddittorio fosse esteso al e sottolineando che non era stato chiarito da che parte del balcone CP_2
provenissero i calcinacci e che comunque non vi era prova dell'effettiva riparazione dell'automobile e che comunque la stessa era antieconomica.
* * *
L'appello è fondato e pertanto deve essere accolto.
5 Giova premettere che balconi aggettanti sono quelli che sporgono rispetto alla facciata del , protendendosi nel vuoto, e che non fanno parte della sua struttura CP_2
struttura portante, potendo sussistere indipendentemente dall'esistenza di altri balconi nei piani sottostanti o sovrastanti, da cui sono completamente staccati); invece, i balconi incassati sono posti all'interno del perimetro dell'edificio, per cui non si protendono nel vuoto, e formano una rientranza rispetto alla sua facciata, in quanto inseriti nella struttura portante dello stabile, e sono solitamente chiusi su due o tre lati, avendo forma a U o a L (Trib. Roma 10232/2018). I balconi aggettanti sono dunque un prolungamento della singola unità immobiliare (essendo agganciati al solo solaio interno), mentre quelli incassati fungono da sostegno all'intero fabbricato e non sporgono rispetto ai muri perimetrali dell'edificio, risultando “a filo” con la facciata
(App. Genova 768/2022).
Conseguentemente, i primi appartengono in via esclusiva al proprietario dell'appartamento a cui ineriscono (Cass. 13509/2012), fatta eccezione per eventuali elementi decorativi della parte frontale o di quella inferiore, che devono invece considerarsi quali beni comuni quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (Cass. 10209/2015); viceversa, i secondi rientrano fra le parti di proprietà comune dei proprietari dei piani sovrapposti e possono essere considerati alla stregua dei solai, con la conseguente assoggettabilità alla disciplina di cui all'art. 1125 c.c. (Cass. 637/2000), per cui spetteranno al proprietario del piano superiore le spese per la copertura del pavimento e a quello del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Nel caso di specie, il balcone del terzo piano è a filo con la facciata dell'edificio, e in particolare con la parte dell'edificio si cui insiste la terrazza del secondo piano, per cui deve ritenersi un balcone incassato, con la conseguenza che la responsabilità per la caduta dell'intonaco, proveniente, secondo le testimonianze di e Testimone_1
, dal “sottobalcone” ( , in particolare, ha precisato che “si Testimone_2 Tes_2
era staccato il soffitto, l'intonaco, del sottobalcone”), è da ricondurre al proprietario
6 del piano inferiore, , con il conseguente difetto di legittimazione Parte_2
passiva di Parte_1
Da queste considerazioni deriva che non sussiste la legittimazione passiva del
, per cui deve essere rigettata la richiesta di di chiamata in causa CP_2 Pt_2
dello stesso, mentre è da accogliere la domanda subordinata di di CP_1
accertamento della responsabilità di appunto, e di condanna dello stesso al Pt_2
risarcimento del danno: infatti, ha testimoniato di aver “eseguito Controparte_3
le riparazioni” e ricevuto un compenso di 1.402 €, nonché del fatto che la riparazione non era antieconomica, dal momento che l'autovettura aveva un valore di circa 3.000
€. Conseguentemente, va condannato a pagare a 1.402 €, oltre agli Pt_2 CP_1
interessi legali dal 27/04/2022 (data della fattura) all'effettivo soddisfo.
Quanto alle spese di lite, la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria o risarcitoria, ma è una regola di elementare razionalità, in base alla quale l'onere delle spese grava su chi ha “causato” il processo;
più specificatamente essa si fonda sul “c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione reclamata” (Cass.
14036/2024) e presuppone che essa sia addebitata a chi “ha azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero a quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata”
(Cass. 5262/2001). Inoltre, criterio della soccombenza non deve essere frazionato a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass.
6369/2013 e Cass. 13356/2001).
In base a tali principi, considerato che ha erroneamente citato mentre CP_1 Pt_1
avrebbe dovuto citare e che, dunque, le spese di lite di vittorioso Pt_2 Pt_1
nell'appello, sono state causate da (e non da , mentre quelle di CP_1 Pt_2
sono state necessarie per ottenere quanto dovuto da deve CP_1 Pt_2 CP_1
rifondere ad le spese di lite del doppio grado di giudizio, calcolate, applicando Pt_1
i parametri minimi del d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., in considerazione dell'urgenza e del
7 pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, in 633 € per compensi
(di cui 118 € per la fase di studio, 126 € per quella introduttiva, 176 € per quella istruttoria e 213 € per quella decisionale) per il primo grado e di 852 € per compensi
(di cui 213 € per la fase di studio, 213 € per quella introduttiva e 426 € per quella decisionale) e 174 € per spese vive per il secondo grado, per un totale di 1.485 €, oltre a spese generali (15%), IVA se dovuta e CPA, e 174 € per spese vive, mentre Pt_2
deve rifondere a un analogo importo per i compensi e l'importo di 135 € per CP_1
spese vive, con distrazione a favore del procuratore antistatario, Avv. Marco Aragona.
Dalla riforma della sentenza deriva l'accoglimento della richiesta di restituzione delle somme versate a favore delle controparti vittoriose in primo grado nonché dei loro procuratori antistatari, avendo la riforma della sentenza provvisoriamente eseguita un effetto di restitutio in integrum e di ripristino della situazione precedente (Cass.
19584/2021 e Cass. 1526/2016), che può essere disposta anche dal giudice dell'impugnazione (Trib. Napoli 5255/2020).
va dunque condannato alla restituzione ad della somma di 1.526 €, CP_1 Pt_1
l'avv. Marco Aragona, procuratore antistatario di , alla restituzione della CP_1
somma di 1.004,10 €, l'Avv. Giuseppe Ravenda, antistatario di alla Pt_2
restituzione di 720,58 €.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Parte_1
- accertata la responsabilità di , lo condanna al risarcimento del Parte_2
danno nei confronti di che quantifica in 1.402 €, oltre a Controparte_1
interessi legali dal 27/04/2022 (data della fattura) all'effettivo soddisfo;
8 - condanna al pagamento delle spese di lite di Controparte_1 Parte_1
che quantifica in 1.485 €, oltre a spese generali (15%), IVA se dovuta e CPA, e
174 € per spese vive, e al pagamento delle spese di lite di Parte_2
che quantifica in in 1.485 €, oltre a spese generali (15%), Controparte_1
IVA se dovuta e CPA, 135 € per spese vive, con distrazione a favore del procuratore antistatario, Avv. Marco Aragona;
- condanna alla restituzione a della somma di Controparte_1 Parte_1
1.526 €, l'Avv. Marco Aragona alla restituzione a della somma Parte_1
di 1.004,10 € e l'Avv. Giuseppe Ravenda alla restituzione a Parte_1
della somma di 720,58 €.
Reggio Calabria, 31/10/2025
Il Giudice
FL VA
9
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Seconda Sezione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Dott. FL VA, in funzione di
Giudice d'appello, a scioglimento della riserva assunta il 01/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe promossa da:
, nato a [...] il [...] (codice Parte_1
fiscale: ), rappresentato e difeso dall'Avv. MORABITO C.F._1
IOLANDA, presso il quale è elettivamente domiciliato
-appellante-
, nato a [...] il [...] (codice Controparte_1
fiscale: ), rappresentato e difeso dall'Avv. ARAGONA C.F._2
MARCO, presso il quale è elettivamente domiciliato
, nato a [...] il [...] (codice Parte_2
fiscale: ), rappresentato e difeso dall'Avv. RAVENDA CodiceFiscale_3
GIUSEPPE, presso il quale è elettivamente domiciliato
-appellati-
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni dell'appellante
Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Reggio Calabria, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1483/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Reggio Calabria, Sezione Civile, Giudice Dott. Leonardo
Comperatore, nell'ambito del giudizio R.G. n. 1224/2019, depositata in cancelleria in data 31/07/2023, notificata l'11/09/2023, dichiararsi pertanto l'invocato difetto di legittimazione passiva in capo all'odierno appellante;
dichiararsi, altresì, l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo al sig. per i fatti di cui è causa e, Parte_1
conseguentemente, rigettare le pretese di parte attrice in primo grado con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. Si chiede, altresì, in considerazione della circostanza che entrambi i procuratori delle controparti hanno richiesto
l'esecuzione della sentenza appellata ed il sig. ha conseguentemente Parte_1
provveduto al pagamento delle spese di lite, così come liquidate dal Giudice di prime cure, di condannare, in caso di accoglimento del gravame proposto dal sig.
[...]
le controparti all'integrale ripetizione delle somme pagate ammontanti ad Pt_1
Euro 1.004,10 in favore dell'avv. Marco Aragona, quale procuratore distrattario del sig. , ad Euro € 1.526,00 (€ 1.400,00 più gli interessi legali dalla Controparte_1
data dell'evento al soddisfo) corrisposti come da sentenza al sig. Controparte_1
(attore nel giudizio di primo grado ed odierno appellato) e ad Euro 720,58 in favore dell'avv. Giuseppe Ravenda quale procuratore distrattario del sig. , Parte_2
come da contabile dei due bonifici emessi in data 22/09/2023 (a favore rispettivamente dell'Avv. Marco Aragona e dell'Avv. Giuseppe Ravenda) ed in data 25/10/2024 a favore del sig. (vedasi la documentazione in allegato). Controparte_1
2 Conclusioni dell'appellato : Controparte_1
“[S]i chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice di appello,Voglia accogliere le seguenti,
CONCLUSIONI
1)in via principale: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perch[è] destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso Parte_1
la sentenza n.1483/2023 del 31/07/2023 del Giudice di Pace di Reggio Calabria.
2)in via subordinata: in caso di accoglimento totale e/o anche parziale del proposto appello, accertare e determinare la piena ed esclusiva responsabilità del Sig.
[...]
e/o del Sig. , per i fatti di cui in premessa e, per l'effetto, Pt_1 Parte_2
condannare il Sig. e/o il Sig. al risarcimento di tutti Parte_1 Parte_2
i danni subiti dall'autovettura del Sig. che si indicano in €.1.402,00 Controparte_1
oltre interessi legali o in quell'altra maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia e, comunque, sempre entro la competenza del Giudice adito;
3)condannare, altresì, il Sig. e/o il Sig. al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art 93 cp.c., in favore del procuratore antistatario.
Conclusioni dell'appellato : Parte_2
“Alla luce di quanto esposto si ribadiscono le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione [si INSISTE NEL RIGETTO dell'appello con condanna dell'appellante alle spese e compensi del secondo grado da distrarsi ex art. 93 c.p.c. In via incidentale condizionata si ribadiscono le eccezioni e domande di cui ai punti 1, 2 e 3 del seguente atto e n. 3 della comparsa di primo grado. In ogni caso, si richiamano integralmente le conclusioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado] CON
L'UNICA MODIFICA NEL SENSO CHE IL SOTTOSCRITTO AVVOCATO
RINUNCIA ALLA DISTRAZIONE EX ART. 93 C.P.C. DI SPESE E COMPENSI, insistendo nella condanna dell'appellante alle spese e compensi di lite direttamente in favore dell'appellato Parte_2
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1483/2023 il Giudice di Pace di Reggio Calabria, dichiarata la legittimazione passiva esclusivamente in capo a lo ha condannato a Parte_1
pagare 1.400 €, oltre agli interessi legali, a per i danni subiti dalla Controparte_1
sua automobile Fiat Punto targata CY991BZ, con condanna alle spese di lite nei confronti suoi e di . Parte_2
Con atto di citazione notificato il 03/10/2023, ha proposto appello contro tale Pt_1
sentenza.
Gli appellati e si sono costituiti con comparse rispettivamente del CP_1 Pt_2
15/01/2024 e del 23/01/2024.
All'udienza del 15/02/2024 la causa è stata rinviata al 12/12/2024 e poi, d'ufficio, al
23/01/2025.
A tale udienza la causa è stata rinviata al 01/10/2025, quando le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e discusso la causa e il sottoscritto Giudice ha riservato il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello ha contestato la sentenza di primo grado Parte_1
là dove ha classificato il balcone da cui si era distaccato l'intonaco che aveva colpito l'autovettura di come aggettante anziché come incassato, con la Controparte_1
conseguenza di aver ritenuto responsabile del danno (pur essendosi l'intonaco distaccato dal sottobalcone) appunto proprietario dell'appartamento da cui si Pt_1
accedeva al balcone, e non proprietario dell'appartamento Parte_2
sottostante.
In particolare, egli ha evidenziato come dalle fotografie prodotte emerga che la struttura del balcone è incassata nella sagoma del fabbricato, con la conseguente responsabilità, per la caduta dei calcinacci, del proprietario dell'appartamento del piano inferiore, a cui il balcone funge da copertura. Di conseguenza, ha chiesto, in
4 riforma della sentenza, di dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva e l'assenza di ogni sua responsabilità e il rigetto della domanda attorea, con il rimborso delle spese di lite già versate ai difensori antistatari.
, invece, ha sostenuto che il balcone sia aggettante, pur essendo stato CP_1
autonomamente chiuso da in una chiostrina a vetri, dato che parte della soletta Pt_1
fuoriesce dalla sagoma del fabbricato, con la conseguenza che la sua manutenzione spetta appunto ad e non a Pt_1 Pt_2
Inoltre, ha sottolineato che, non essendovi stata impugnazione sul punto, si è formato il giudicato sull'an e sul quantum della pretesa risarcitoria.
Ha poi evidenziato la contraddittorietà fra la richiesta di dichiarare il difetto di legittimazione passiva e la mancata richiesta di estromissione dal giudizio, non potendo la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva comportare il rigetto della domanda di risarcimento, e l'infondatezza della domanda di restituzione delle spese di lite, non essendovi stata impugnazione sull'an e sul quantum del risarcimento e non potendosi, quindi, mutare la posizione di in relazione alle spese processuali. CP_1
Ha così chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile o comunque infondato o, in subordine, in caso di accoglimento totale o parziale dell'appello, condannare comunque o al risarcimento del danno. Pt_1 Pt_2
, dal canto suo, ha ribadito che, conformemente a quanto ritenuto dal Parte_2
Giudice di prime cure, i balconi condominiali sono sporgenti e ha chiesto il rigetto dell'appello, domandando in subordine che il contraddittorio fosse esteso al e sottolineando che non era stato chiarito da che parte del balcone CP_2
provenissero i calcinacci e che comunque non vi era prova dell'effettiva riparazione dell'automobile e che comunque la stessa era antieconomica.
* * *
L'appello è fondato e pertanto deve essere accolto.
5 Giova premettere che balconi aggettanti sono quelli che sporgono rispetto alla facciata del , protendendosi nel vuoto, e che non fanno parte della sua struttura CP_2
struttura portante, potendo sussistere indipendentemente dall'esistenza di altri balconi nei piani sottostanti o sovrastanti, da cui sono completamente staccati); invece, i balconi incassati sono posti all'interno del perimetro dell'edificio, per cui non si protendono nel vuoto, e formano una rientranza rispetto alla sua facciata, in quanto inseriti nella struttura portante dello stabile, e sono solitamente chiusi su due o tre lati, avendo forma a U o a L (Trib. Roma 10232/2018). I balconi aggettanti sono dunque un prolungamento della singola unità immobiliare (essendo agganciati al solo solaio interno), mentre quelli incassati fungono da sostegno all'intero fabbricato e non sporgono rispetto ai muri perimetrali dell'edificio, risultando “a filo” con la facciata
(App. Genova 768/2022).
Conseguentemente, i primi appartengono in via esclusiva al proprietario dell'appartamento a cui ineriscono (Cass. 13509/2012), fatta eccezione per eventuali elementi decorativi della parte frontale o di quella inferiore, che devono invece considerarsi quali beni comuni quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (Cass. 10209/2015); viceversa, i secondi rientrano fra le parti di proprietà comune dei proprietari dei piani sovrapposti e possono essere considerati alla stregua dei solai, con la conseguente assoggettabilità alla disciplina di cui all'art. 1125 c.c. (Cass. 637/2000), per cui spetteranno al proprietario del piano superiore le spese per la copertura del pavimento e a quello del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Nel caso di specie, il balcone del terzo piano è a filo con la facciata dell'edificio, e in particolare con la parte dell'edificio si cui insiste la terrazza del secondo piano, per cui deve ritenersi un balcone incassato, con la conseguenza che la responsabilità per la caduta dell'intonaco, proveniente, secondo le testimonianze di e Testimone_1
, dal “sottobalcone” ( , in particolare, ha precisato che “si Testimone_2 Tes_2
era staccato il soffitto, l'intonaco, del sottobalcone”), è da ricondurre al proprietario
6 del piano inferiore, , con il conseguente difetto di legittimazione Parte_2
passiva di Parte_1
Da queste considerazioni deriva che non sussiste la legittimazione passiva del
, per cui deve essere rigettata la richiesta di di chiamata in causa CP_2 Pt_2
dello stesso, mentre è da accogliere la domanda subordinata di di CP_1
accertamento della responsabilità di appunto, e di condanna dello stesso al Pt_2
risarcimento del danno: infatti, ha testimoniato di aver “eseguito Controparte_3
le riparazioni” e ricevuto un compenso di 1.402 €, nonché del fatto che la riparazione non era antieconomica, dal momento che l'autovettura aveva un valore di circa 3.000
€. Conseguentemente, va condannato a pagare a 1.402 €, oltre agli Pt_2 CP_1
interessi legali dal 27/04/2022 (data della fattura) all'effettivo soddisfo.
Quanto alle spese di lite, la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria o risarcitoria, ma è una regola di elementare razionalità, in base alla quale l'onere delle spese grava su chi ha “causato” il processo;
più specificatamente essa si fonda sul “c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione reclamata” (Cass.
14036/2024) e presuppone che essa sia addebitata a chi “ha azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero a quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata”
(Cass. 5262/2001). Inoltre, criterio della soccombenza non deve essere frazionato a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass.
6369/2013 e Cass. 13356/2001).
In base a tali principi, considerato che ha erroneamente citato mentre CP_1 Pt_1
avrebbe dovuto citare e che, dunque, le spese di lite di vittorioso Pt_2 Pt_1
nell'appello, sono state causate da (e non da , mentre quelle di CP_1 Pt_2
sono state necessarie per ottenere quanto dovuto da deve CP_1 Pt_2 CP_1
rifondere ad le spese di lite del doppio grado di giudizio, calcolate, applicando Pt_1
i parametri minimi del d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., in considerazione dell'urgenza e del
7 pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, in 633 € per compensi
(di cui 118 € per la fase di studio, 126 € per quella introduttiva, 176 € per quella istruttoria e 213 € per quella decisionale) per il primo grado e di 852 € per compensi
(di cui 213 € per la fase di studio, 213 € per quella introduttiva e 426 € per quella decisionale) e 174 € per spese vive per il secondo grado, per un totale di 1.485 €, oltre a spese generali (15%), IVA se dovuta e CPA, e 174 € per spese vive, mentre Pt_2
deve rifondere a un analogo importo per i compensi e l'importo di 135 € per CP_1
spese vive, con distrazione a favore del procuratore antistatario, Avv. Marco Aragona.
Dalla riforma della sentenza deriva l'accoglimento della richiesta di restituzione delle somme versate a favore delle controparti vittoriose in primo grado nonché dei loro procuratori antistatari, avendo la riforma della sentenza provvisoriamente eseguita un effetto di restitutio in integrum e di ripristino della situazione precedente (Cass.
19584/2021 e Cass. 1526/2016), che può essere disposta anche dal giudice dell'impugnazione (Trib. Napoli 5255/2020).
va dunque condannato alla restituzione ad della somma di 1.526 €, CP_1 Pt_1
l'avv. Marco Aragona, procuratore antistatario di , alla restituzione della CP_1
somma di 1.004,10 €, l'Avv. Giuseppe Ravenda, antistatario di alla Pt_2
restituzione di 720,58 €.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Parte_1
- accertata la responsabilità di , lo condanna al risarcimento del Parte_2
danno nei confronti di che quantifica in 1.402 €, oltre a Controparte_1
interessi legali dal 27/04/2022 (data della fattura) all'effettivo soddisfo;
8 - condanna al pagamento delle spese di lite di Controparte_1 Parte_1
che quantifica in 1.485 €, oltre a spese generali (15%), IVA se dovuta e CPA, e
174 € per spese vive, e al pagamento delle spese di lite di Parte_2
che quantifica in in 1.485 €, oltre a spese generali (15%), Controparte_1
IVA se dovuta e CPA, 135 € per spese vive, con distrazione a favore del procuratore antistatario, Avv. Marco Aragona;
- condanna alla restituzione a della somma di Controparte_1 Parte_1
1.526 €, l'Avv. Marco Aragona alla restituzione a della somma Parte_1
di 1.004,10 € e l'Avv. Giuseppe Ravenda alla restituzione a Parte_1
della somma di 720,58 €.
Reggio Calabria, 31/10/2025
Il Giudice
FL VA
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