Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 4023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4023 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt.275 bis e 281 terdecies c.p.c., nella causa civile in grado unico iscritta al numero 1762 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 06/06/2025, vertente TRA avv. SONIA (c.f. ), difesa dall'avv. NEVI Parte_1 C.F._1
GIULIO, ricorrente
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 non costituita, resistente avente ad OGGETTO: liquidazione onorari di avvocato per il procedimento n. 51677/2015 RGAC celebrato presso Corte di Appello di Roma;
FATTO e DIRITTO
A.Nel ricorso introduttivo esponeva l'avv : Controparte_2 che la ricorrente, in virtù di apposita procura conferita dal Presidente Pt_2 aveva prestato attività professionale in favore della Controparte_1
, con sede in via Sabaudia, 73 – 04100- Latina (LT), per l'assistenza e difesa
[...] nel procedimento innanzi la Corte di Appello di Roma – sezione lavoro R.G.
n.51677/2015 promosso da ” e avente ad oggetto Parte_3 reclamo ex art.18 legge fallimentare;
- che in virtù dell'incarico ricevuto la ricorrente procedeva allo studio della controversia, alla redazione della memoria di costituzione e risposta, alla costituzione in giudizio;
- che chiamata la causa all'udienza del 25/02/2016 la stessa veniva rinviata al
27/10/2016 per consentire a parte reclamante di depositare la prova della notifica al fallimento;
1
L.R.P.T., revocava il suddetto incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2237 c.c.;
- che a fronte dell'attività prestata per conto della applicando i parametri CP_1 di cui al DM 55/2014 (vigente al momento della revoca) – calcolati su valore indeterminabile – tabella 20 (procedimenti per dichiarazione di fallimento) con aumento del 30% per presenza di più parti in giudizio - il compenso dovuto ammonterebbe ad € 3.575,00, oltre rimborso forfettario 15% CAP ed IVA
(essendo la ricorrente in regime ordinario) come per legge;
oltre interessi moratori dall'invio della parcella pro-forma fino al soddisfo;
- che con sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3627/17 il reclamo veniva rigettato e liquidate le spese in favore della in €. 5.500,00; CP_1
- che nonostante l'invio della parcella pro-forma e le sollecitazioni di pagamento la non aveva provveduto ad onorare il debito;
CP_1
- che pertanto era interesse della ricorrente ottenere soddisfazione del credito legittimamente maturato;
-La società resistente non si è costituita nel giudizio, sebbene ritualmente evocata;
-Il procedimento è stato trattenuto in decisione alla udienza del 06 giugno 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE B. La domanda è fondata alla luce della attività professionale svolta e documentata dalla procuratrice nominata (per la sola fase di studio della controversia e di costituzione in giudizio, per quanto qui rileva, essendo intervenuta la revoca del mandato prima dell'espletamento delle successive fasi del giudizio) e della natura e qualità e durata dell'attività legale espletata (in giudizio fra piu' di due parti), alla luce delle tariffe forensi all'epoca vigenti e della liquidazione degli onorari per l'intero giudizio effettuata dalla Autorità Giudiziaria procedente.
Va pertanto liquidato il compenso per la attività professionale spettante alla ricorrente per l'anzidetta attività professionale prestata nella misura di euro 2.500,00 e, per l'effetto, deve essere condannata la Controparte_1
, in persona del legale rapp.p.t., al pagamento in favore dell'avv.
[...] CP_2 della somma predetta per compensi professionali oltre accessori di legge,
[...] oltre interessi moratori dalla ricezione della parcella fino al soddisfo, come da dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte sul ricorso proposto da avv. Sonia nei confronti di Parte_1 [...]
, Controparte_1 ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- condanna la al pagamento, in Controparte_1 favore di avv. Sonia, della complessiva somma di € 2.500,00 in Parte_1
2 linea capitale, a titolo di compenso professionale per l'attività giudiziale dallo stesso svolta nell'ambito del Giudizio di Appello di cui sopra, oltre IVA, CPA e spese forfettarie, ed oltre interessi moratori ex art. 1284, IV comma c.p.c. dalla messa in mora (9 gennaio 2019) al pagamento effettivo, nonché alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro
1.500,00 per compensi di avvocato oltre accessori di legge, ed euro 223,00 per esborsi. Così deciso in Roma,
il giorno 25/06/2025.
il Consigliere est. dott. Enrico Colognesi il Presidente Dott. Diego Rosario Antonio Pinto-
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