Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 12/03/2026, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00421/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01441/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1441 del 2025, proposto da
SS BU, AN IA, rappresentati e difesi dall'avvocato Federica Moschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per L’Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Provinciale di Ravenna, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 303/2024 pubblicata in data 17.09.2024 emessa dal Tribunale di Ravenna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. GO Di TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 27/03/2025, prodotta in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
Come documentato in atti, la sentenza ottemperanda è passata in giudicato ed è stata notificata al domicilio reale dell’Amministrazione debitrice, facendo così decorrere il termine dilatorio di 120 giorni fissato ex lege per l’esecuzione spontanea da parte del Ministero intimato.
Con atto depositato in data 10 marzo 2026 il difensore di parte ricorrente ha rappresentato l’intervenuto pagamento, dopo la proposizione del ricorso, del bonus “carta del docente” per gli anni indicati in ricorso, insistendo per la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza.
All’udienza camerale del 12 marzo 2026 la causa è stata introitata.
Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm., come del resto riconosciuto dalla stessa interessata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione delle spese a favore del difensore, liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto della limitata attività difensiva e che è stato attivato il giudizio di ottemperanza parziale (limitatamente a 2 docenti mentre la sentenza del G.O di cui si chiede l’ottemperanza riguarda 10 docenti) della sentenza in epigrafe indicata, determinando una moltiplicazione di giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna (Sezione Seconda) sul ricorso in epigrafe indicato dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, che liquida in complessivi €uro 300,00 (trecento/00), oltre a spese generali e a oneri accessori, nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato, se effettivamente versato, con distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di TO, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GO Di TO |
IL SEGRETARIO