Articolo 82 del Codice di giustizia contabile
Articolo 81Articolo 83
Versione
7 ottobre 2016
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Versione
31 ottobre 2019

Art. 82

(Ritenuta cautelare)


1. Qualora l'amministrazione o l'ente danneggiati abbiano, ((in virtu' di sentenza di condanna passata in giudicato per responsabilita' amministrativa)) ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni o enti, possono richiedere la sospensione del pagamento; questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.


2. Avverso il provvedimento di ritenuta e' ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla Parte V.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2019
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