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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 2.1.2025 richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle arti;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1139/2024 R.G. Lav.,
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'av
RICORRENTE
CP_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Ciccola;
RESISTENTE OGGETTO: malattia professionale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente sostiene di essere affetto da una patologia professionale consistente in sovraccarico della spalla sinistra, tendinopatia della spalla sinistra e della cuffia dei rotatori, non riconosciuta dall' per assenza di CP_1 nesso eziologico. Non ritenendo corretta la valutazione ricorre in CP_2 giudizio per riconoscimento della patologia e cumulo con le invalidità preesistenti. Costituendosi in giudizio, l' convenuto evidenzia che all'esito del CP_2 ricorso la Direzione Sanitaria di veva riesaminato il caso e ritenuto di poter riconoscere un ruolo concausale delle mansioni svolte nelle patologie oggetto di causa, sicché aveva proposto la chiusura bonaria della controversia con riconoscimento di una percentuale del 6%. Le parti chiedevano, dunque, un differimento per il deposito del provvedimento che sanciva tale riconoscimento.
1 All'esito di tale produzione, la causa veniva discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nelle quali l' dava atto di avere depositato il CP_1 provvedimento del 27.11.2024 per a riconoscimento del caso in misura pari al 6% concordato con la difesa del ricorrente e chiedeva la cessazione della materia del contendere con accordo stragiudiziale sulla liquidazione delle competenze legali in favore del legale. Il ricorrente nelle note autorizzate aderiva “al portato delle memorie ”. CP_1
Ne deriva, pertanto, che, avendo le parti concordato sulla natura professionale della patologia e sul gradiente invalidante, trovando una soluzione conciliativa, la materia del contendere è cessata in quanto sono sopravvenuti fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto e dunque l'interesse a coltivare la causa (Cass. 26299/2018, nonché in ordine alle conseguenze del sopraggiunto accordo stragiudiziale Cass. 16341/2009, 10483/2023). Peraltro, essendo state presentate conclusioni congiunte anche in ordine alle spese di lite, sulle quali l' (alle cui conclusioni si associa il CP_1 ricorrente) afferma esserci stato do stragiudiziale per il versamento al legale, nulla dovrà disporsi a tale proposito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Nulla per le spese. Così deciso in Ancona, il 3.1.2025 all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 2.1.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 2.1.2025 richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle arti;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1139/2024 R.G. Lav.,
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'av
RICORRENTE
CP_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Ciccola;
RESISTENTE OGGETTO: malattia professionale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente sostiene di essere affetto da una patologia professionale consistente in sovraccarico della spalla sinistra, tendinopatia della spalla sinistra e della cuffia dei rotatori, non riconosciuta dall' per assenza di CP_1 nesso eziologico. Non ritenendo corretta la valutazione ricorre in CP_2 giudizio per riconoscimento della patologia e cumulo con le invalidità preesistenti. Costituendosi in giudizio, l' convenuto evidenzia che all'esito del CP_2 ricorso la Direzione Sanitaria di veva riesaminato il caso e ritenuto di poter riconoscere un ruolo concausale delle mansioni svolte nelle patologie oggetto di causa, sicché aveva proposto la chiusura bonaria della controversia con riconoscimento di una percentuale del 6%. Le parti chiedevano, dunque, un differimento per il deposito del provvedimento che sanciva tale riconoscimento.
1 All'esito di tale produzione, la causa veniva discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nelle quali l' dava atto di avere depositato il CP_1 provvedimento del 27.11.2024 per a riconoscimento del caso in misura pari al 6% concordato con la difesa del ricorrente e chiedeva la cessazione della materia del contendere con accordo stragiudiziale sulla liquidazione delle competenze legali in favore del legale. Il ricorrente nelle note autorizzate aderiva “al portato delle memorie ”. CP_1
Ne deriva, pertanto, che, avendo le parti concordato sulla natura professionale della patologia e sul gradiente invalidante, trovando una soluzione conciliativa, la materia del contendere è cessata in quanto sono sopravvenuti fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto e dunque l'interesse a coltivare la causa (Cass. 26299/2018, nonché in ordine alle conseguenze del sopraggiunto accordo stragiudiziale Cass. 16341/2009, 10483/2023). Peraltro, essendo state presentate conclusioni congiunte anche in ordine alle spese di lite, sulle quali l' (alle cui conclusioni si associa il CP_1 ricorrente) afferma esserci stato do stragiudiziale per il versamento al legale, nulla dovrà disporsi a tale proposito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Nulla per le spese. Così deciso in Ancona, il 3.1.2025 all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 2.1.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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