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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 15/10/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1 PALAS DE MURU US Difeso dall'avv. PILIA MARIA TERESA (c.f. C.F._2 con studio in VIA TUVERI 72 CAGLIARI
– Parte principale –
(c.f. ) Parte_2 C.F._3
(c.f. ) Parte_3 C.F._4
(c.f. ) Parte_4 C.F._5
(c.f. ) Parte_5 C.F._6
Difeso dall'avv. SABELLICO SELENE (c.f. ), C.F._7 con studio in PIAZZA R.B. CRIVELLI, 50 ROMA
(c.f. Parte_6 C.F._8
(c.f. ) Parte_7 C.F._9 (c.f. ) Parte_8 C.F._10
(c.f. ) Parte_9 C.F._11 Rimasti privi di difensore
– Controparte –
Ruolo: n. 1089/2023 r.g.c.c.
— 1 — Svolgimento dell'udienza
Il 15 ottobre 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
Parte_1 IN VIA PRINCIPALE 1) Voglia il Giudice del Tribunale di Oristano accogliere la do- manda proposta ai sensi dell'art. 216 secondo comma c.p.c. e per l'ef- fetto dichiarare che le firme apposte in calce alla scrittura privata del 6.01.1980 dai Signori e sono autentiche, Persona_1 Parte_1 con le conseguenze di legge;
2) Voglia Il Giudice del Tribunale di Oristano rigettare tutte le domande avverse compresa la domanda riconvenzionale dei convenuti per i motivi sopra elencati ed in sintesi, per la domanda di rivendica- zione rigettarla perchè nel rito improcedibile in assenza dell'esperi- mento regolare della mediazione e comunque, unitamente alle altre do- mande rigettarle tutte in quanto anche nel merito infondate;
IN VIA SUBORDINATA ed IN VIA RICONVENZIONALE
3) nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda in via principale Voglia il Giudice del Tribunale di Oristano accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione del Sig. della pro- Parte_1 prietà degli immobili distinti al Catasto Terreni in SE sezione A Foglio 16 Particelle 108 sub AC e 108 sub AD, e per il principio dell'ac- cessione, dei fabbricati in esso insistenti distinti al NCEU al Foglio16 particella 633 Sub 2 e 633 Sub 1.
, , e Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
e , e Parte_6 Parte_7 Pt_8 Parte_9
[...]
— in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità della do- manda attrice per mancato esperimento dell'obbligatorio procedimento di mediazione ex art. 5 d. lgs 28/10;
— in via preliminare, dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inef- ficacia della scrittura privata del 6.01.1980 1) per mancata autenticità delle firme sulla stessa apposte a nome di e Persona_1 Persona_2 ; 2) per mancato espresso consenso alla vendita da parte della
[...]
— 2 — sig.ra Persona_3
— nel merito, rigettare la domanda attorea volta ad ottenere una sentenza dichiarativa di validità ed efficacia del trasferimento del diritto di proprietà asseritamente contenuto nella scrittura de qua in favore del sig. in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque Parte_1 non provata;
— in via riconvenzionale, i sig.ri , , Persona_4 Parte_9
, , , , Parte_8 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_5
, e personalmente e in qua-
[...] Parte_6 Parte_7 lità di eredi del sig. e della sig.ra Persona_1 Persona_3 svolgono domanda per la rivendicazione della legittima proprietà, pro- quota con il sig. sul terreno distinto al Foglio 16 parti- Parte_1 celle 632 (ex 108 sub AC) e 633 (ex 108 sub AD) - oggi Foglio 16 particella 633 (essendo stata soppressa la particella 632 e unita alla par- ticella 633), ente urbano;
nonché sui fabbricati identificati al N.C.E.U. Comune di SE (Or), sezione A, rispettivamente Foglio 16 particella 633 sub 2, Categoria A/3, classe 2, consistenza 5,5 vani, rendita Euro 284,05 e Foglio 16 particella 633 sub 1, categoria C/2, classe 1, consi- stenza 129 mq, rendita Euro 119,92, da pronunciarsi con sentenza di- chiarativa da trascrivere presso la competente Conservatoria dei Regi- stri Immobiliari
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
Il 6 gennaio 1980 e hanno concluso una Pt_1 Persona_1 vendita di un terreno a SE (Catasto terreni di Oristano, foglio 16, particella 108, subalterni ac e ad) per 4 milioni £. Essendo deceduto , ha convenuto per la ve- Persona_1 Pt_1 rificazione della scrittura privata gli altri eredi, che sono:
- figlia Parte_5
- figlio Parte_4
- figlia Parte_3
- figlio Parte_2
- , figlia deceduta in corso di causa, che ha istituito Persona_4
— 3 — eredi , e già convenuti;
Pt_2 Parte_5 Parte_3
- nipote, in luogo di premorta;
Parte_7 Persona_6
- nipote, in luogo di pre- Parte_6 Persona_6 morta;
- nipote, in luogo di e Parte_8 Persona_7 CP_1
premorti.
[...]
- , nipote, in luogo di e Parte_9 Persona_7 CP_1
premorti.
[...] Nel costituirsi in giudizio, i convenuti hanno dichiarato di non conoscere la sottoscrizione apparentemente riconducibile a CP_2
[..
e hanno proposto altre varie eccezioni e domande riconvenzionali.
2. L'eccezione di mediazione.
In primo luogo, i convenuti hanno opposto l'eccezione di media- zione, sul presupposto che la citazione includa anche una domanda di accertamento della proprietà. L'eccezione è infondata. in citazione ha letteralmente chiesto di «acco- Parte_1 gliere la domanda proposta ai sensi dell'art. 216 secondo comma c.p.c. e per l'effetto dichiarare che le firme apposte in calce alla scrittura privata del 6.01.1980 dai Signori e sono Persona_1 Parte_1 autentiche e per l'effetto ancora, dichiarare valido ed efficace il tra- sferimento del diritto di proprietà in essa contemplato». La conclusione in questione deve essere ritenuta una mera clau- sola di stile, in quanto è solo degli atti giuridici che si può predicare la validità e l'efficacia. I trasferimenti di proprietà esistono o non esistono;
di essi non si può predicare la validità o l'efficacia. In mancanza di altre indicazioni, non si ritiene di poter interpretare tale conclusione nel senso di una domanda di accertamento della proprietà, accertamento che, del resto, sarebbe per del tutto inutile nei confronti Parte_1 dei convenuti, in quanto egli è già nel possesso del bene e, per effetto della verificazione richiesta, avrà un titolo idoneo alla trascrizione. Non a caso, per chiarire ogni dubbio in prima memoria Pt_1
ha modificato le proprie conclusioni, espungendo ogni riferi-
[...] mento alla validità ed efficacia del trasferimento.
— 4 —
3. Il disconoscimento.
In secondo luogo, i convenuti hanno dichiarato di non riconoscere la sottoscrizione di . Persona_1 L'eccezione è infondata. L'autenticità della sottoscrizione è stata accertata mediante con- sulenza tecnica grafologica, verso la quale nessuna contestazione è stata mossa, né mediante osservazioni né all'udienza del 17 settembre 2025, la prima successiva all'esaurimento dell'incarico.
4. Il consenso di . Persona_3
In terzo luogo, i convenuti hanno rilevato che Controparte_3
moglie di , non ha dato il suo consenso alla vendita.
[...] Persona_1 L'eccezione è infondata per due ragioni. Come già detto sopra, nessuna domanda di accertamento della proprietà è stata proposta, col che il fatto che non Persona_3 abbia consentito la vendita è una circostanza del tutto ininfluente. Anche a ritenere diversamente, comunque, si deve rilevare che nella scrittura si affermava proprietario esclusivo della Persona_1 cosa. I convenuti sostengono che la sig.ra fosse comproprie- Per_3 taria in virtù della comunione legale, ma ciò non risponde al vero;
il terreno, infatti, proviene da un acquisto del 27 luglio 1968, e all'epoca la comunione legale non era il regime ordinario degli acquisti (v. art. 228 legge 151/1975, che fa salvi i beni precedentemente acquistati). A fronte di queste considerazioni, bene ha fatto a Parte_1 non chiedere la verificazione anche della sottoscrizione della sig.ra come invece lamentato dai convenuti. Per_3
5. Le altre contestazioni.
La comparsa di risposta contiene numerose altre contestazioni, che non si ritiene di esaminare per la loro manifesta irrilevanza. A esse, infatti, non è ricollegata alcuna specifica eccezione o domanda.
— 5 —
6. La domanda riconvenzionale di accertamento della pro- prietà.
In forza delle eccezioni sopra riportate, i convenuti sostengono di essere comproprietari dell'immobile oggetto di vendita e pertanto hanno proposto la relativa domanda riconvenzionale. La domanda è infondata. La scrittura proviene da , quindi è del tutto opponibile Persona_1 ai convenuti, che sono suoi eredi. A fronte di tale scrittura, essi, per chiedere l'accertamento della proprietà, avrebbero dovuto provare di averla acquistata a titolo originario, e ciò non hanno fatto.
7. Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto che la causa è stata di valore indeterminabile ten- dente al minimo, complessità minima in ogni sua fase. I convenuti hanno resistito con dolo palese, opponendosi contro ogni buon senso alla domanda di verificazione, senza nemmeno richie- dere privatamente un esame grafologico, con il solo evidente scopo di opporsi a ogni costo al fratello, respingendo l'invito del giudice a rico- noscere l'autenticità della sottoscrizione prima dell'espletamento di una consulenza dall'esito scontato e a demandare a separato processo ogni altra questione relativa alla proprietà. Da ciò è inoltre discesa la mani- festa infondatezza della domanda petitoria proposta in via riconvenzio- nale. Essi devono quindi essere condannati ai sensi dell'art. 96 commi 3 e 4 c.p.c. Al riguardo, questo giudice applica per analogia l'art. 26 c.p.c., che, in caso di dolo, prevede la commisurazione della somma equitativa fino al doppio dei compensi di lite e della sanzione pecuniaria fino a cinque volte il contributo unificato (237 € per la domanda prin- cipale e 237 € per la domanda riconvenzionale). In caso di dolo, questo giudice commisura le dette somme in misura massima. Al riguardo si precisa che il quintuplo ha come riferimento non il contributo unificato versato da da lui liquidato in 98 € Parte_1 sul presupposto che la causa avesse valore inferiore a 5.200 €, ma quello dovuto per le cause di valore indeterminabile tendente al minimo. La somma riportata nella scrittura privata, infatti, non ha alcuna attinenza col valore di questa causa, che è invece pari al valore attuale del terreno
— 6 — oggetto di quella scrittura e di riconvenzionale petitoria. Poiché il va- lore di tale terreno è indeterminabile, ai relativi criteri si deve fare rife- rimento.
Dispositivo
Il Tribunale: 1. accerta l'autenticità della sottoscrizione di conte- Persona_1 nuta nella scrittura privata del 6 gennaio 1980 di cui al doc. 1 Pt_1
[...]
2. rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti
3. condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali, che si liquidano in 2.540 € per compensi, oltre accessori di legge, oltre al rimborso delle spese vive per contributo unificato, marca da bollo e notificazioni, ponendo definitivamente a loro carico le spese di consulenza tecnica
4. condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare a Pt_1
l'ulteriore somma di 5.080 €
[...] 5. condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare alla
[...] la somma di 2.370 € Parte_10 6. incarica la cancelleria di riscuotere l'ulteriore contributo unifi- cato per la domanda principale
Si comunichi.
15 ottobre 2025
Il giudice Nicolò Sesta
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