Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
>
Versione
6 agosto 2011
6 agosto 2011
>
Versione
9 febbraio 2013
9 febbraio 2013
>
Versione
1 giugno 2015
1 giugno 2015
>
Versione
1 gennaio 2023
1 gennaio 2023
>
Versione
11 febbraio 2026
11 febbraio 2026
>
Versione
12 maggio 2026
12 maggio 2026
Art. 111. Competenze particolari della Marina militare 1. Rientrano nelle competenze della Marina militare, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente:
a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di la' del limite esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e 1235, primo comma, numero 4, del codice della navigazione e dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689 , nonche' di quelle relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria;
b) il concorso ai fini di prevenzione e di contrasto del traffico dei migranti via mare, nelle acque internazionali, ai sensi dell' articolo 12, comma 9-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , oltre che nell'ambito della cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione Europea coordinata dall'Agenzia istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza marittima integrata;
c) il concorso al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell' articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ;
d) ((il concorso al rifornimento idrico delle isole minori a favore delle collettivita' e, in ordine al servizio reso con le modalita' di cui all'articolo 22-bis, lo svolgimento delle funzioni di ente esecutore di cui all'articolo 6 dell'allegato II.20 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)) ;
d-bis) la regolamentazione tecnica della navigazione subacquea militare e, nel rispetto delle direttive in materia di politiche della dimensione subacquea del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, dei titoli abilitanti alla conduzione o al controllo di mezzi subacquei militari con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto;
d-ter) la protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale mediante uso della forza, nel rispetto della normativa vigente e in caso di violazione dei limiti posti dalla legge alla navigazione subacquea. A tale fine, ferme restando le competenze del Corpo della Guardia di finanza ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 , la Marina militare puo' ordinare ed eseguire l'ingaggio, la disabilitazione, la distruzione, il sequestro o il dirottamento in un porto dello Stato di qualsiasi mezzo intento alla distruzione, al danneggiamento o alla manomissione di condutture e cavi sottomarini che approdano nel territorio nazionale o sono di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente; (132)
d-quater) il controllo nelle acque interne nazionali, nel mare territoriale nazionale e nella piattaforma continentale nazionale, per fini di difesa militare dello Stato e, per le medesime finalita', la prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata; (132)
d-quinquies) la cooperazione con le marine militari di Stati alleati o confinanti, nel rispetto delle direttive del Ministro della difesa, per la vigilanza delle infrastrutture subacquee.
1-bis. La Marina militare promuove le attivita' per la valorizzazione delle potenzialita' e della competitivita' del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attivita' di ricerca e tecnico-scientifiche nonche' per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprieta' intellettuale. A tale fine, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'universita' e della ricerca e dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare, e' istituito e disciplinato il Polo nazionale della subacquea. (132)
------------ AGGIORNAMENTO (132)
La L. 26 gennaio 2026, n. 9 , ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che "Il comma 1-bis dell'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , come modificato dal precedente periodo, si applica per l'adozione delle modifiche al decreto del Ministro della difesa adottato ai sensi del medesimo comma 1-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 3) che "Alle attivita' di cui alle lettere d-ter) e d-quater) del comma 1 dell'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , introdotte dal comma 1 del presente articolo, concorre il Corpo della Guardia di finanza in relazione alle competenze ad esso attribuite a legislazione vigente".
a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di la' del limite esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e 1235, primo comma, numero 4, del codice della navigazione e dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689 , nonche' di quelle relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria;
b) il concorso ai fini di prevenzione e di contrasto del traffico dei migranti via mare, nelle acque internazionali, ai sensi dell' articolo 12, comma 9-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , oltre che nell'ambito della cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione Europea coordinata dall'Agenzia istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza marittima integrata;
c) il concorso al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell' articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ;
d) ((il concorso al rifornimento idrico delle isole minori a favore delle collettivita' e, in ordine al servizio reso con le modalita' di cui all'articolo 22-bis, lo svolgimento delle funzioni di ente esecutore di cui all'articolo 6 dell'allegato II.20 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)) ;
d-bis) la regolamentazione tecnica della navigazione subacquea militare e, nel rispetto delle direttive in materia di politiche della dimensione subacquea del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, dei titoli abilitanti alla conduzione o al controllo di mezzi subacquei militari con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto;
d-ter) la protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale mediante uso della forza, nel rispetto della normativa vigente e in caso di violazione dei limiti posti dalla legge alla navigazione subacquea. A tale fine, ferme restando le competenze del Corpo della Guardia di finanza ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 , la Marina militare puo' ordinare ed eseguire l'ingaggio, la disabilitazione, la distruzione, il sequestro o il dirottamento in un porto dello Stato di qualsiasi mezzo intento alla distruzione, al danneggiamento o alla manomissione di condutture e cavi sottomarini che approdano nel territorio nazionale o sono di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente; (132)
d-quater) il controllo nelle acque interne nazionali, nel mare territoriale nazionale e nella piattaforma continentale nazionale, per fini di difesa militare dello Stato e, per le medesime finalita', la prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata; (132)
d-quinquies) la cooperazione con le marine militari di Stati alleati o confinanti, nel rispetto delle direttive del Ministro della difesa, per la vigilanza delle infrastrutture subacquee.
1-bis. La Marina militare promuove le attivita' per la valorizzazione delle potenzialita' e della competitivita' del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attivita' di ricerca e tecnico-scientifiche nonche' per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprieta' intellettuale. A tale fine, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'universita' e della ricerca e dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare, e' istituito e disciplinato il Polo nazionale della subacquea. (132)
------------ AGGIORNAMENTO (132)
La L. 26 gennaio 2026, n. 9 , ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che "Il comma 1-bis dell'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , come modificato dal precedente periodo, si applica per l'adozione delle modifiche al decreto del Ministro della difesa adottato ai sensi del medesimo comma 1-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 3) che "Alle attivita' di cui alle lettere d-ter) e d-quater) del comma 1 dell'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , introdotte dal comma 1 del presente articolo, concorre il Corpo della Guardia di finanza in relazione alle competenze ad esso attribuite a legislazione vigente".
Commentari • 6
- 1. Nuove efficaci strategie per combattere la pirateriaVuosi Riccardo · https://www.diritto.it/ · 23 ottobre 2012 · 1.9212685
[…] D'altra parte va osservato che dal punto di vista giuridico l'attività alla quale sono chiamati i militari dei NMP rientra perfettamente tra i compiti” di vigilanza e tutela degli interessi nazionale e delle via di comunicazione marittime, al di là del limite esterno del mare territoriale, ivi compreso il contrasto alla pirateria” assegnati alle Forze Armate dall'articolo 111 del codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66) come modificato dall'articolo 5 comma 6 della legge 130/2011 di vigilanza a tutela degli interessi nazionali e della via di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale , ivi compreso il contrasto alla pirateria . […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 5
- 1. ANAC, Delibera numero 693 del 13 ottobre 2021Provvedimento: […] isole ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale continuavano ad essere effettuati dalla RI militare". Infine, l'art. 111 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento militare), rubricato significativamente "Competenze particolari della RI militare", ha ribadito che "Rientrano nelle competenze della RI militare, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente:(...) d. il servizio di rifornimento idrico delle isole minori."Leggi di più...