Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/03/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
Consigliere 2. dr. Stefania Basso
Consigliere rel./est.
3. dr. Anna Rita Motti
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 21.1.25, tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia n° RG 567/21 vertente
Tra
Parte 1 in persona del sindaco p.t.., rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. ANDREA TOMASINO;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. LUCIO GIACOMARDO;
Controparte 1
nonchè
[...]
Controparte_2
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. PAOLO CARRANO;
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di NOLA n° 1126/20, Il Parte 1 con la quale era stata parzialmente accolta la domanda del CP 1 ed il Tribunale aveva così provveduto: "condanna il Parte 1 al pagamento in favore di Controparte 1 della somma di € 25.012,68, di cui € 21.389,26 a titolo di differenze retributive, € 1.708,28 a titolo di tredicesima mensilità ed € 1.915,14 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo;
2) condanna il Pt 1 di Parte 1 al pagamento in favore dell' CP_2 della somma di € 24.442,00 a titolo di contributi previdenziali;
3) condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell' CP_2 della somma di € 10.473,00 a titolo di contributi previdenziali;
4) compensate della metà le spese…..”. in primo grado aveva dedotto: di essere stato assunto in data 21.12.1982 alle dipendenze Il CP_1 del come sorvegliante N.U., e che dall'anno 1999 era stato trasferito presso Parte 1
, gli uffici amministrativi dello stesso comune dove aveva iniziato ad occuparsi in maniera costante di comunicazione pubblica e rapporti con la stampa, iniziando così a predisporre i primi testi da
- che con lettera del 21.10.2004 prot. 18479, gli era stata conferito ufficialmente l'incarico di "Responsabile dell'Ufficio Stampa", svolgendo esclusivamente attività di natura giornalistica. In particolare, aveva realizzato e diffuso, per conto dell'amministrazione, comunicati stampa sull'attività istituzionale del Pt 1 rassegne stampe;
aveva mantenuto contatti con enti e istituzioni civili e religiose;
aveva realizzato documenti e video per conto del Pt 1 di essere inquadrato nella categoria C1 del CCNL Dipendenti Enti Locali dal 31.12.2010, sebbene le attività che aveva effettivamente svolto dal 2004 fossero riconducibili alla mansione di redattore;
- di aver osservato un orario di gran lunga superiore a quello ordinario, spesso anche in giorni festivi, senza nulla percepire a titolo di maggiorazione per le prestazioni straordinarie;
che pertanto andava applicato CCNL di Lavoro Giornalistico con adeguamento del relativo trattamento economico;
- che a far tempo dal 01.01.2012, in seguito alla presentazione di domanda di mobilità volontaria, era stato trasferito alle dipendenze del Controparte_3 Tanto esposto, ha chiesto di accertare e dichiarare la sussistenza dal 21.10.2004 al 31.12.2011 di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico con il Comune convenuto, con la qualifica di Redattore ex art. 1 CCNL Giornalisti, con diritto all'adeguamento della retribuzione e condanna del Comune al pagamento della somma di € 125.830,14, oltre interessi legali. In via subordinata, ha chiesto l'inquadramento nel livello D6 del CCNL Dipendenti Enti Locali con condanna al pagamento della somma di € 183.247,19 ed in via ulteriormente gradata il riconoscimento del Livello D3 del CCNL Dipendenti Enti Pubblici con condanna al pagamento di € 152.922,26. Ha chiesto, altresì, la condanna del comune convenuto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali all' CP 2 Il Comune di Parte 1 aveva eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per impossibilità di applicazione alla fattispecie de qua del Controparte_4 e la prescrizione di una parte dei crediti. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
L CP 2 ha prestato adesione alla domanda attorea chiedendo di accertarsi lo svolgimento delle mansioni di giornalista da parte del ricorrente;
con domanda riconvenzionale ha chiesto, altresì, l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il pagamento da parte del Pt 1 dei contributi previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni del rapporto di lavoro subordinato giornalistico, ed in relazione alle differenze retributive riconosciute, oltre sanzioni.
Il Tribunale, espletata la prova testimoniale, ha: dichiarato la prescrizione di ogni diritto fino al 27.11.2007 ritenendo che il primo atto interruttivo utile della prescrizione quinquennale fosse costituito dalla notifica del ricorso di primo grado avvenuta in 27.11.2012; che per il residuo periodo non coperto da prescrizione, ovvero dal 28.11.2007 al 31.12.2011, richiamata la normativa applicabile agli addetti agli uffici stampa, fosse da escludersi l'estensione applicativa del [...] CP 4 ai dipendenti pubblici, pur iscritti nel relativo albo e svolgenti tali mansioni;
che, invece, potesse essere riconosciuta al ricorrente, in virtù delle risultanze dell'istruttoria orale, la qualifica D, posizione economica D3 del ccnl Enti Locali con riguardo al solo trattamento economico proprio della qualifica superiore in relazione all'applicazione dell'art. 52 TU, essendo stata raggiunta la prova che la parte ricorrente abbia svolto attività giornalistica in maniera prevalente e continuativa essendo a capo dell'ufficio stampa;
che dovesse essere ritenuto non provato lo straordinario;
che in accoglimento della domanda riconvenzionale dell' CP_2 il comune di Parte_1 andava condannato al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il rapporto lavorativo in questione a norma dell' 1 della Legge 20 dicembre 1951, n.1564 poiché ai fini dell'iscrizione all' CP 2 assumeva unicamente rilievo il requisito costituito dall'effettivo espletamento di attività natura giornalistica con vincolo di subordinazione, a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro;
che sulla scorta della consulenza tecnica spettavano al ricorrente, a titolo di differenze sulla paga base, tredicesima mensilità, nonché per il trattamento di fine rapporto, la complessiva somma di € 25.012,68 di cui € 21.389,26 a titolo di differenze retributive, € 1.708,28
a titolo di tredicesima mensilità ed € 1.915,14 a titolo di trattamento di fine rapporto;
che il Comune era pienamente a conoscenza della qualifica e delle mansioni svolte dal ricorrente, sicchè non trovava applicazione l'art. 166, ultimo comma, della L. 388/2000, dunque la salvezza per aver versato i contributi all' su cui gravava l'onere del trasferimento. Sicchè lo ha condannato al CP 5 versamento dei contributi, unitamente al ricorrente per la sua parte. Ha provveduto come in dispositivo. Parte 1Avverso la predetta sentenza ha proposto gravame il deducendone l'erroneità sia per aver riconosciuto lo svolgimento di attività giornalistica da parte del ricorrente, che invece era svolta in maniera del tutto sporadica rispetto alle sue mansioni di istruttore amministrativo, come d'altronde chiaramente evincibile anche dalle allegazioni del ricorso di primo grado, ove le attività giornalistiche erano limitate a singoli eventi o singoli incarichi, per lo più in periodo anteriore a quello per cui era maturata la prescrizione;
che in ogni caso anche le deduzioni del ricorrente di cui in ricorso non erano idonee a consolidare da parte sua lo svolgimento della professione giornalistica quale attività intellettuale ispirata a continuità della prestazione, intesa come svolgimento di un'attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze formative e informative di uno specifico settore, nella responsabilità di un servizio, che implica la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o rubriche"; che la mancanza di idonee allegazioni non consentiva di provare quanto voluto dal ricorrente in ragione del principio di circolarità; che in ogni caso dalla prova non emergeva affatto che il ricorrente presso l'ente svolgesse prevalentemente lavoro giornalistico e che la stessa era stata mal interpretata dal primo giudice;
che l'ufficio stampa per cui ha lavorato il ricorrente non era deputato ad attività giornalistica ma ad attività di comunicazione dell'attività dell'ente nell'ambito della trasparenza che deve ispirare le attività della pa anche nei confronti degli organi di informazione;
che mancano, nell'addetto all'ufficio stampa pubblico, quei tratti di spiccata autonomia (Cass. Sez. Lav. 536/1993) anche nell'acquisizione delle conoscenze (Cass. Sez. Lav. 1853/2016; Cass. Sez. Lav. 17723/2011) e nel diritto di critica che caratterizzano la figura secondo la connotazione di essa elaborata in sede giurisprudenziale;
che il primo giudice aveva per aver riconosciuto le mansioni superiori, senza ossequio al procedimento logico giuridico più volte insegnato dalla suprema Corte, disancorando il giudizio dalle caratteristiche del livello di inquadramento;
che il primo giudice aveva errato anche con riguardo alla condanna al pagamento della contribuzione in favore dell' CP_2 sia perché nulla era dovuto avendo l'ente in buona fede versato la contribuzione all' Pt_2, sia perché, in ogni caso erano erronee le risultanze della consulenza tecnica che non aveva tenuto conto, così come il giudicante, dei rilievi formulati.
Ha chiesto la riforma della sentenza.
Si è costituito il CP_1 che ha chiesto il rigetto del gravame citando, tra l'altro, giurisprudenza a sé favorevole.
Si è costituito l' CP_2 he, nel chiedere il rigetto del gravame ha proposto appello incidentale perché sia accertato e dichiarato il diritto dell' CP 2 al versamento dei contributi assicurativi di legge e da contratto dovuti per il rapporto lavorativo de quo sulle retribuzioni mensili maturate (anche se non percepite), sulle differenze retributive spettanti in applicazione del vigente CNLG, nell'ipotesi in cui venga accertata come dovuta una retribuzione superiore a quella maturata, sulle quote di 13^mensilità maturate e/o dovute, nonchè su tutte le indennità a carattere retributivo che verranno riconosciute dovute;
accertato e dichiarato, in ogni caso, il diritto dell'NP al pagamento delle sanzioni civili sulla contribuzione omessa, condannare il al pagamento nei confronti dell'NP della Parte 1 somma complessiva di € 53.565,63,di cui € 36.318,24 a titolo di contributi obbligatori ed € 17.247,39 a titolo di sanzioni civili come per legge, o al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia. "
La controversia, scardinata da altro ruolo e trattata da questo collegio per la prima volta all'odierna udienza, previo deposito di note di trattazione scritta, è decisa come segue.
In via preliminare va detto che si è formato il giudicato in ordine alla prescrizione dichiarata dal primo giudice e all'inapplicabilità del CCNL per i giornalisti, su cui non vi è gravame del ricorrente CP 1 .
In via preliminare va anche detto che è del tutto infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata dal CP 1 posta la completezza e censorietà dell'atto di appello. Nel merito valga quanto segue. Occorre scindere l'esame dei profili di diritto da quelli di fatto nell'ottica di una razionale esposizione che consente il vaglio congiunto dei motivi di gravame principale e incidentale.
IN DIRITTO
I principi applicabili agli addetti all'ufficio stampa di un ente sono stati elaborati dalla Suprema Corte a sezioni unite, con articolata pronuncia resa in una controversia sovrapponibile a quella in esame, pronuncia dalla quale in questa sede non si può prescindere. Ha ritenuto la Suprema Corte che “L'attività svolta nell'ambito dell'ufficio stampa di un azienda sanitaria locale (ente pubblico regionale), avente i contenuti di attività giornalistica, comporta l'obbligo di iscrizione degli addetti all CP 2 e il versamento della relativa contribuzione previdenziale, restando irrilevante, a tali effetti, l'inquadramento contrattuale collettivo dei lavoratori nell'ambito del Ccnl giornalisti (o in base a situazione assimilabile nell'ambito del Ccnl della p.a.) e l'iscrizione all'albo professionale dei giornalisti, quest'ultima peraltro attuabile ex post, con effetto retroattivo". E che "L'attività svolta nell'ambito dell'ufficio stampa di cui alla 1. n. 150 del 2000, per la quale il legislatore ha richiesto il titolo dell'iscrizione all'albo professionale e previsto un'area speciale di contrattazione con la partecipazione delle oo.ss. dei giornalisti, ha natura giornalistica e, di conseguenza, comporta l'iscrizione all Controparte_2
[...] che ha portata generale e prescinde dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto"; "In presenza dello svolgimento di attività giornalistica l'iscrizione all CP_2 ha portata generale, a prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto". In merito al profilo previdenziale, richiamando precedenti pronunce, la Suprema Corte ha ritenuto che in presenza di svolgimento di attività giornalistica e di iscrizione all'albo, requisiti questi concorrenti, vi sia l'obbligo di versamento della contribuzione all' CP_2 a prescindere dal tipo di contratto applicato e dalla natura del datore di lavoro. Ha altresì evidenziato come l'accertamento in fatto dello svolgimento di attività giornalistica sia un'attività imprescindibile ai fini del corretto inquadramento previdenziale (così in sentenza"....9.14. D'altra parte, è stato ritenuto da questa Corte di legittimità (Cass. 20 luglio 2007, n. 16147, pronuncia richiamata anche da Corte Cost. n. 112 del 2020) che "perchè sorga l'obbligo di iscrizione all' CP 2 è sufficiente la instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto attività giornalistica con un soggetto che sia giornalista professionista o praticante giornalista. La natura del datore di lavoro è indifferente, sicchè questo può essere un ente pubblico territoriale (e il giornalista dipendente un impiegato comunale: Cass. 26 giugno 2004, n. 11944) o un imprenditore che, pur operando in settori diversi dall'editoria, assume alle sue dipendenze un giornalista professionista o praticante assegnandogli mansioni di carattere giornalistico". Tale portata generale è stata ribadita da questa Corte nelle decisioni 12 gennaio 2016, n. 11407 e n. 15162/2019 cit. rese proprio con riferimento a pubblicisti addetti a uffici stampa istituiti presso pubbliche amministrazioni. Il principio è stato applicato anche per affermare l'obbligo contributivo nei confronti dell'NP in presenza di un accertamento di attività giornalistica da parte di società (Matrix S.p.A.) che applicava il c.c.n.l. CI (v. Cass. 22 giugno 2016, n. 12897). Nel medesimo alveo si colloca Cass. 25 giugno 2018, n. 16691 che egualmente ha attribuito centralità all'attività giornalistica espletata che costituisce il presupposto di riferimento per ritenere l'obbligo di iscrizione all' CP_2 Ancora più di recente è stato ribadito (Cass. 25 maggio 2021, n. 14391), richiamando i requisiti di iscrizione di cui al regolamento CP_2 che l'obbligo assicurativo presso l' CP 2 ricorre nei casi in cui, a prescindere dal c.c.n.l. applicato e dell'inquadramento aziendale, concorrano le seguenti condizioni: a) iscrizione all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti); b) svolgimento di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica. Si tratta di condizioni che devono essere tra loro concorrenti e non alternative. Ai sensi della vigente normativa (L. n. 1564 del 1951, L. n. 1122 del 1955, art. 38 della L. n. 416 del 1981 - come sostituito dalla L. n. 388 del 2000, art. 76, Statuto e Regolamento dell' CP_2, dunque, il giornalista (professionista, pubblicista e/o praticante) che svolga attività di lavoro subordinato riconducibile a quella della professione giornalistica, ai fini della tutela previdenziale, è obbligatoriamente iscritto all' CP_2 Si tratta di principio che è stato nuovamente ribadito - per i dipendenti da aziende private - dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 14072 del 27 dicembre 2005. Ai sensi di tale più recente pronuncia, l'accertamento che l'attività svolta sia giornalistica è perciò un prerequisito indispensabile che concorre, con l'iscrizione anche d'ufficio e retroattiva all'albo dei praticanti, nel radicare il diritto del lavoratore e dell' CP_2 a pretendere che si provveda all'iscrizione e che siano versati i dovuti contributi... Una interpretazione diversa (basata sul discrimine esclusivo costituito dall'applicazione del c.c.n.l. giornalistico e che porterebbe ad accogliere la tesi dell' Parte_3 ) si scontra con tutta la giurisprudenza di questa Corte di legittimità sopra ricordata in materia di obbligo di iscrizione all' CP_2 anche nell'impiego pubblico, che afferma la sussistenza di tale obbligo a prescindere dalla natura del datore di lavoro (e quindi del c.c.n.l. applicato).
9.16. Si aggiunga che vi è stata una significativa conformazione, per consolidata e pluriennale prassi amministrativa, ad una interpretazione nel senso sopra illustrato da parte non solo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ma dello stesso CP 6 Ed infatti, come evidenziato anche nella sentenza impugnata, già con parere n. 80907 del 24 settembre 2003, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto della disposizione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 76, ha affermato l'iscrizione previdenziale dei giornalisti all' CP_2 indipendentemente dalla contrattazione collettiva ad essi applicabile. In sede di tale parere si è evidenziato che l'unico requisito richiesto è dato dalla natura dell'attività espletata che deve essere "giornalistica" e si è posto in rilevo che, a decorrere dal 1 gennaio 2001, i giornalisti assunti alle dipendenze della pubblica amministrazione, a tempo determinato o a tempo indeterminato, pubblicisti e professionisti, in presenza del duplice requisito di affidamento di incarico di natura giornalistica, ovvero svolgimento di attività riconducibile alla professione giornalistica e di iscrizione all'albo di categoria, devono essere obbligatoriamente iscritti, ai fini pensionistici, presso l' CP_2 Ciò ha comportato che da allora le amministrazioni si sono adeguate e (fatte salve, a quanto risulta dai contenziosi, le eccezioni per lo più costituite da Enti locali e da ASL), i contributi sono stati versati all' CP 2 Sulla scorta di dette indicazioni Ministeriali sono state anche diramate circolari congiunte CP_2 CP 6 (così la n. 9 del 9 febbraio 2004) con cui si poneva a carico delle amministrazioni pubbliche aventi alle proprie dipendenze personale soggetto all'obbligo contributivo presso l' CP_2 di provvedere alla costituzione delle posizioni assicurative presso tale CP_2 (si vedano gli ampi riferimenti contenuti nel controricorso dell CP_2 si veda anche la nota operativa CP_6 n. 12 del 16 febbraio 2007 con la quale si è chiarito che: "In applicazione del citato disposto legislativo, i giornalisti dipendenti da pubbliche amministrazioni, iscritti all CP 6 fino al 31 dicembre 2000, sono stati iscritti ope legis all CP_2 dal 1 gennaio 2001 senza alcuna modifica degli elementi costitutivi e fondamentali del rapporto di lavoro che, pertanto, è proseguito senza alcuna modifica soggettiva o oggettiva dello stesso senza soluzione di continuità").
La Suprema Corte ha poi vagliato un altro profilo di assoluto rilievo, ovvero quello che attiene alla natura ed alla disciplina degli Uffici stampa e del loro personale a seguito dell'entrata in vigore della 1150/2000, norma che poggia su elaborazione dottrinale e giurisprudenziale alla luce delle pronunce della Corte costituzionale.
Così si è espressa sul punto la Suprema Corte: "... 10. In questo quadro si inserisce la L. 7 giugno 2000, n. 150, art. 9 ("Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni") che ha così disposto: "1. Le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche anche in posizione di comando o fuori ruolo,
o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'art. 5, utilizzato con le modalità di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 7, comma 6 e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5. 5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti (comma modificato dal D.L 28 gennaio 2019, n. 4, art. 25-bis, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26).
5-bis. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, comma 3, ultimo periodo, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro (comma, quest'ultimo, inserito dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 160)".
Sono, quindi, intervenuti il Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422, (in G.U. n. 282 del 4 dicembre 2001) recante "Norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e la disciplina degli interventi formativi" e la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 7 febbraio 2002 (in G.U. n. 74 del 28 marzo 2002)... Sono, quindi, intervenuti il Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422, (in G.U. n. 282 del 4 dicembre 2001) recante "Norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e la disciplina degli interventi formativi" e la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 7 febbraio 2002 (in G.U. n. 74 del 28 marzo 2002).
10.1. In realtà, già sulla scia delle proclamazioni di taluni statuti regionali che, a partire dagli anni 70, avevano tradotto in specifiche previsioni di quella particolare fonte del diritto che, in virtù del principio di autonomia, disciplina l'organizzazione interna delle Regioni, la necessità di un rapporto bidirezionale tra pubblici poteri e comunità (inserendo disposizioni intese, ad esempio, a promuovere l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sugli atti di rilevanza regionale), la Corte costituzionale, con la sentenza n. 348 del 1990, ha per prima riconosciuto che ogni articolazione dei pubblici poteri, e, in particolare, ogni soggetto di autonomia non può non avere, tra i suoi compiti, anche quello di realizzare un corretto circuito informativo con la comunità di riferimento.
In sede di tale pronuncia si è significativamente evidenziato che: "L'informazione, nei suoi risvolti attivi e passivi (libertà di informare e diritto ad essere informati), esprime (...) una condizione preliminare (o, se vogliamo, un presupposto insopprimibile) per l'attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico. Nell'ambito di tale forma, qualsivoglia soggetto od organo rappresentativo investito di competenze di natura politica non può, di conseguenza, pur nel rispetto dei limiti connessi alle proprie attribuzioni, risultare estraneo all'impiego dei mezzi di comunicazione di massa".
10.2. E' in questo contesto culturale che si colloca la L. n. 150 del 2000, che è, indubbiamente, figlia di questa idea, dell'idea cioè che l'attivazione di circuiti di informazione e comunicazione tra amministrazioni e cittadini è un aspetto irrinunciabile della democratizzazione dell'informazione.
10.3. L'art. 1 di tale legge fissa le finalità e l'ambito di applicazione della stessa stabilendo che: "1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".
La medesima norma introduce, poi, una distinzione tra "comunicazione" e "informazione": dove per "informazione" si intende (art. 1, comma 4, lett. a) l'attività rivolta "ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici", mentre la comunicazione (quella
"esterna", cui si affianca quella "interna" tra vari uffici di ciascun ente), è intesa come l'attività "rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa" (art. 1, comma 4, lett. b e c).
Si tratta di una distinzione cui si ricollega anche la distinzione tra le diverse "strutture" deputate ad occuparsi della informazione e comunicazione pubblica.
Ed infatti, secondo la L. n. 150 del 2000, art. 6: "le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonchè attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese".
Tale distinzione, poi, si riflette sui differenti titoli richiesti per lo svolgimento delle funzioni.
Per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato, tali titoli sono previsti dal citato Regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 422 del 2001.
Con specifico riferimento allo svolgimento dell'attività di informazione nell'ambito degli uffici stampa, della L. n. 150 del 2000, art. 9, comma 2, prevede che: "Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti".
L'art. 3 del Regolamento, sviluppando l'indicazione già contenuta nel suddetto art. 9, comma 2, stabilisce che l'esercizio di tale attività "è subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, al possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti", limitatamente, però, al "personale che svolge funzioni di capo ufficio stampa", nonchè (comma 2) al "personale che, se l'organizzazione degli uffici lo prevede, coadiuva il capo ufficio stampa nell'esercizio delle funzioni istituzionali, anche nell'intrattenere rapporti diretti con la stampa e, in generale, con i media".
Il requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti è, dunque, richiesto proprio perchè il compito informativo, inteso alla creazione di un flusso continuo di notizie ed al trasferimento di specifiche tematiche di pubblico interesse, è svolto interfacciandosi con i "mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici".
L'indicato titolo professionale non è, invece, previsto nè per coloro che svolgano attività di comunicazione nè per i portavoce (quanto ai primi - art. 2 del Regolamento - è richiesto il diploma di laurea in scienze della comunicazione o in relazioni pubbliche e materie assimilate ovvero specializzazioni o perfezionamento post lauream rilasciati in scienze della comunicazione o relazioni pubbliche o materie assimilate, titoli che, a ben guardare, sarebbero senz'altro adeguati ad una attività, non giornalistica, di mera comunicazione delle notizie, quale sarebbe, nell'assunto della ricorrente, quella degli uffici stampa presso la pubblica amministrazione;
nessun requisito professionale specifico è richiesto per il personale addetto all'ufficio stampa ma con mansioni non rientranti nelle previsioni di cui dell'art. 3, commi 1 e 2 e per i portavoce).
10.4. Quello previsto dalla L. n. 150 del 2000, è, come evidenziato anche nella sopra indicata direttiva, un nuovo indispensabile strumento a disposizione delle pubbliche amministrazioni per sviluppare le loro relazioni con i cittadini, potenziare e armonizzare i flussi di informazioni al loro interno e concorrere ad affermare il diritto dei cittadini ad un'efficace comunicazione.
Quest'ultima cessa di essere un segmento aggiuntivo e residuale dell'azione delle pubbliche amministrazioni, e ne diviene parte integrante.
A termini di legge, per consentire il pieno raggiungimento di questi obiettivi, le pubbliche amministrazioni devono: 1) dare avvio e sviluppo alle strutture deputate alla realizzazione delle attività di informazione, portavoce e ufficio stampa, e di comunicazione, ufficio per le relazioni con il pubblico;
2) promuoverne il pieno raccordo operativo sotto forma di coordinamento e attraverso una adeguata struttura organizzativa.
Ma il legislatore ha anche previsto l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali per mezzo della contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.
10.5. Un dato certo è che proprio lo scopo di cui alla L. n. 150 del 2000 (che, come evidenziato da Corte Cost. n. 81 del 2019, ha connotati di specialità, anche rispetto alla normativa di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, regolando l'attività di comunicazione e informazione nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo una specifica area di contrattazione per gli addetti agli uffici stampa;
si vedano anche Corte Cost. n. 10 del 2019 e n. 112 del 2020) e l'intento di realizzare una "casa di vetro" induce ad una considerazione dell'attività di informazione professionale a tanto dedicata (che il legislatore non qualifica espressamente attività giornalistica pur dettando, come sopra evidenziato, chiare coordinate per una individuazione in tali termini) caratterizzata da una spiccata autonomia anche nell'acquisizione delle conoscenze.
Se l'obiettivo è quello di "non nascondere nulla" di quanto avviene all'interno dell'amministrazione per fornire all'esterno, con la mediazione di figure professionali (iscritte all'albo dei giornalisti e regolamentate attraverso una - non ancora attuata speciale area di contrattazione con l'intervento delle organizzazioni rappresentative dei giornalisti), una corretta informazione, si è di fronte ad una attività finanche più libera di quella tradizionalmente svolta ad esempio alle dipendenze di una testata editoriale in cui, ad esempio, vi è una linea politica da seguire. Non vi è dubbio che l'intento del legislatore sia stato quello di prevedere, per realizzare la sopra indicata finalità, figure deputate allo svolgimento di vera e propria attività giornalistica nel solco della tradizionale elaborazione di tale attività effettuata sulla base della L. n. 69 del 1963.
Tanto di ricava dalla formale istituzione degli uffici stampa, dalla differenziazione tra attività di informazione e di comunicazione, dalla necessità per gli addetti agli uffici stampa dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti, dall'essere stata l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali affidata alle parti collettive nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.
E' stato, dunque, delineato un modello di informazione che non vi è dubbio si ricolleghi al concetto di attività giornalistica come tracciato dalla Corte di legittimità (v. da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 1867/2020 cit. secondo cui, alla luce di un'interpretazione letterale e sistematica, della L. n. 63 del 1969, nella parte in cui include il giornalista professionista e il pubblicista in uno stesso ordinamento, sottoponendoli agli stessi poteri e doveri disciplinari, la "professione di giornalista" è da intendersi come quell'attività "di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione": si vedano anche Cass. 1 febbraio 2016, n.
1853; Cass. 29 agosto 2011, n. 17723; Cass. 21 febbraio 1992, n. 2166).
10.7. Peraltro, il modello dell'addetto all'ufficio stampa dipendente pubblico è assolutamente conforme ai principi del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., che esclude che si possano modificare ovvero edulcorare all'esterno notizie per compiacere gli organi di vertice perchè ciò sarebbe in contrasto con quel principio di trasparenza sopra ricordato oltre al principio secondo il quale i pubblici impiegati (tutti, e quindi anche gli addetti agli uffici stampa) sono al servizio esclusivo della Nazione (art. 98 Cost.) e non al servizio dei titolari pro tempore delle posizioni di vertice.
D'altra parte, la L. n. 150 del 2000, art. 1, comma 4, chiarisce che le attività di comunicazione ed informazione devono svolgersi: "nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche".
Esiste, allora, di certo una tutela sulla riservatezza dell'attività interna, ma tale ambito di tutela non può essere ricavato mediante un'operazione di bilanciamento con la libertà di espressione essendo rimessa alla professionalità del giornalista (e ne costituisce il proprium) la cernita di ciò che si deve e si può pubblicare e quello che invece non è necessario o non è consentito rendere pubblico. Oltre i suddetti limiti legislativamente previsti la pubblica amministrazione, come qualunque altro soggetto giuridico, non potrà opporre ostacoli alla "trasparenza" dell'operato dell'addetto all'ufficio stampa.
Del resto, non è affatto scontato che l'addetto all'ufficio stampa, cui si richiede soprattutto credibilità laddove il compito attribuito è quello di creare all'esterno una buona immagine della pubblica amministrazione, sia tenuto solo a riportare quanto riferito dal proprio ente di appartenenza (ed in ogni caso si tratterebbe, non diversamente da quanto avviene nelle agenzie di stampa, di una fonte indiretta o intermedia, che si organizza autonomamente allo scopo di divulgare notizie) e non possa, invece, per una migliore riuscita della comunicazione, integrare quanto riferito con altre notizie apprese aliunde o anche seguire iniziative editoriali o pubblicare articoli su "materie di interesse dell'amministrazione" che non servano a dare specifico conto di atti o attività e che siano perciò fondati su altri strumenti di conoscenza (integrando, così, una fonte diretta di informazione), rientrando nell'ambito degli obiettivi dell'ufficio stampa anche quello di accreditare il proprio Ente come riferimento indispensabile su specifiche tematiche.
Nè appare rilevante, al fine di escludere la natura giornalistica, il fatto che, come previsto dalla L. n. 150 del 2000, l'addetto all'ufficio stampa si interfacci con i "mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici" e non direttamente con il pubblico indifferenziato, tale essendo per lo più anche l'attività delle agenzie di stampa che storicamente sono nate proprio per fornire informazioni ai giornali e fungono da fonti per i mass media.
E' pur vero che il giornalista dell'ufficio stampa pubblico, in quanto dipendente della pubblica amministrazione, è tenuto anche all'obbligo di fedeltà proprio di qualunque lavoratore subordinato, e quindi deve evitare di "divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione" del suo datore di lavoro e non deve "farne uso in modo da recare pregiudizio" all'amministrazione (art. 2105 c.c.), ma questo è un limite generale, che riguarda anche il giornalista "privato" che non deve pregiudicare gli interessi del proprio editore.
Anche la circostanza che gli addetti all'ufficio stampa siano vincolati alle "direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione" non è certo tale da escludere, per ciò solo, la natura giornalistica della prestazione, configurandosi anche in questo caso una situazione non dissimile da quella tradizionale del rapporto giornalista-editore (si ricorda, peraltro, che l'art. 6, comma 4, del c.c.n.l. lavoro giornalistico 1/4/2014 - 31/3/2016 prevede che: "(...) è competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire e direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere di uso con il medesimo").
L'iscrizione all'albo professionale e l'appartenenza ad un Ordine che fissa le regole deontologiche e vigila sulla loro osservanza è quanto consente al giornalista subordinato di resistere alle sollecitazioni ed interferenze cui sia eventualmente esposto nella sua posizione di dipendenza, a tutela dell'interesse pubblico alla correttezza dell'informazione.
Come evidenziato da Cass., Sez. Un., n. 1867/2020 cit., richiamando Corte Cost. n. 98 del 1968:
"L'iscrizione all'albo è di per sè garanzia di qualità dell'informazione e di tutela degli interessi preminenti legati alla libertà di manifestazione del pensiero, perchè consente all'ordine professionale di esercitare il suo controllo preventivo e sanzionatorio;
il pubblicista, proprio perchè iscritto all'albo, offre le stesse garanzie di professionalità ed efficienza del giornalista professionista, differenziandosi da questo unicamente in ragione della non esclusività della sua prestazione".
11. Quello descritto è il sistema come delineato dal legislatore....".
La norma è rimasta parzialmente inattuata nella misura in cui "...11.3. L'area speciale di contrattazione, come detto, non è stata attuata;
tuttavia, raccogliendosi le sollecitazioni di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2002 sopra ricordata, e l'invito ad adeguare i profili professionali alle nuove figure degli operatori dell'informazione e comunicazione legislativamente previsti, nei contratti collettivi di comparto sono state previste specifiche figure professionali per le attività di comunicazione e informazione e per quest'ultima il profilo dello "specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico" distinto rispetto a quello dello "specialista della comunicazione istituzionale (si veda il c.c.n.l. comparto funzioni locali 2016- 2018 che, all'art. 18-bis "Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione", prevede: "1. Nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, al fine di valorizzare e migliorare le attività di informazione e di comunicazione svolte dalle pubbliche amministrazioni, sono previsti distinti specifici professionali idonei a garantire l'ottimale attuazione dei compiti e funzioni connesse alle suddette attività il comma 5 definisce i "contenuti professionali di base" delle attività di informazione e di comunicazione, in relazione ai quali gli enti procederanno alla definizione dei profili di cui al comma 1. 5. In linea con quanto previsto nei precedenti commi, i suddetti contenuti professionali di base sono così articolati e definiti: a) Settore Comunicazione Categoria D Gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna ed interna in relazione ai fabbisogni dell'utenza ed agli obiettivi dell'amministrazione, definizione di procedure interne per la comunicazione istituzionale, gestione degli eventi istituzionali, raccordo dei processi di gestione dei siti internet, nonchè delle comunicazioni digitali WEB e social, anche nell'ottica dell'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi erogati dall'Amministrazione e del loro funzionamento. Profili di riferimento: specialista della comunicazione istituzionale. b) Settore Informazione Categoria D Gestione e coordinamento dei processi di informazione sviluppati in stretta connessione con gli obiettivi istituzionali dell'Amministrazione; promozione e cura dei collegamenti con gli organi di informazione;
individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante e aggiornata informazione sull'attività istituzionale dell'amministrazione; gestione degli eventi stampa, dell'accesso civico e delle consultazioni pubbliche. Profili di riferimento: specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico"; si veda anche il c.c.n.l. comparto sanità 2016-2018 e la disposizione di cui all'art. 13 del tutto sovrapponibile, per quanto qui rileva, rispetto a quella del c.c.n.l. comparto enti locali).
11.4. E' allora dall'intero sistema che si ricava la natura giornalista dell'attività presso gli uffici stampa: dalla formale istituzione di tali uffici, dai titoli richiesti per l'assegnazione agli stessi, dalla previsione di una contrattazione speciale con l'intervento delle organizzazioni rappresentative dei giornalisti, dalle classificazioni della contrattazione di comparto (in qualche modo riempitive del vuoto di un'area di contrattazione speciale non attuata).
11.5. Certo è che, in assenza dell'area di contrattazione speciale, non si sfugge all'applicazione dell'ordinario c.c.n.l. di comparto. Nè potrebbe essere diversamente visto che, come già accennato, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato il datore di lavoro pubblico - a differenza del datore di lavoro privato - non ha il potere di disporre dell'inquadramento dei lavoratori ma è obbligato ad attenersi alla disciplina della contrattazione del comparto.
Il legislatore della privatizzazione, infatti, sin dal primo intervento ha provveduto a riconoscere il ruolo della contrattazione collettiva come fonte direttamente regolativa dei rapporti di lavoro ed ha dettato una specifica disciplina delle sue parti e delle modalità di negoziazione.
In particolare, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, già D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 2, comma 3, stabilisce che i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono regolati contrattualmente e che i contratti collettivi sono stipulati secondo le modalità previste nel titolo III del medesimo D.Lgs..
Il D.Lgs. n. 165 del 2001, successivo art. 45, già D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 49, ha rimesso alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico e, nel contempo, ha posto il principio di parità di trattamento contrattuale dei dipendenti.
Va anche considerato che questa Corte di legittimità (Cass. n. 16691/2018 cit.) ha già affermato che la qualificazione dell'attività giornalistica, per la sua rilevanza pubblicistica con riflessi costituzionali (art. 21 Cost.) non può desumersi in via primaria ed esclusiva dalla contrattazione collettiva (resa efficace erga omnes con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153), ma trova gli elementi per la sua qualificazione e regolamentazione in un compendio normativo costituito dalla Costituzione, dalla L. 3 febbraio 1963, n. 69 e dal regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, modificato dal D.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 e dal contratto collettivo 19 gennaio 1959, efficace erga omnes (v., per le prime affermazioni del principio appena enunciato, le decisioni di questa Corte in tema di qualificazione come giornalistica dell'attività dei telecinefotoperatori, fra le altre, Cass. 2 luglio 1985, n. 3998 e 21 aprile 1986, n. 2780 e numerose successive conformi;
fra le più recenti, in tema di attività giornalistica radiotelevisiva ravvisata in programmi di intrattenimento o svago, Cass. 19 gennaio 2016, n. 830). Anche il legislatore del 2001, con la L. n. 62 del 2001, art. 1, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali, non ha introdotto una definizione di giornalismo o informazione on line, dando rilievo all'informazione con qualunque strumento mediatico utilizzato e delineando, con il comma 3-bis introdotto dalla L. 26 ottobre 2016, n. 198, il contenuto della testata giornalistica costituita da un quotidiano on line.
Dalla citata sentenza si evince, altresì, che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea equipara la stampa tradizionale a quella on line, ritenendo irrilevante il mezzo utilizzato per la pubblicazione, dovendosi avere riguardo soltanto alla finalità di divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, a prescindere dal mezzo utilizzato (cfr., fra le altre, CGUE 16 dicembre 2008, causa C-73/07, ed ulteriori precedenti richiamati da Cass., Sez. Un. Persona 1 pen., n. 31022 del 2015 e Cass. 18 novembre 2016, n. 23469). Anche la Corte Europea dei diritti dell'Uomo (cfr. Corte EDU, Gr. Ch., 16 giugno 2015, Delfi As c/Estonia, ric. n. 64569/09, punto 133) presuppone tale equiparazione, ai fini della libertà di espressione, riconoscendo che i siti internet contribuiscono grandemente a migliorare l'accesso del pubblico all'attualità e, in maniera generale, a facilitare la comunicazione dell'informazione (richiamando i suoi precedenti 18 dicembre 2012, Parte 4 c. Turchia, ric. n. 3111/10, punto 48, nonchè 10 marzo 2009, Times Newspapers ltd c. Regno Unito, ricorsi nn. 3002/03 e 23676/03, punto 27).
11.6. I suddetti principi rilevano quando, come nel caso in esame, la struttura "ufficio stampa" sia stata istituita e gli addetti a tale ufficio siano stati inquadrati in modo diverso rispetto alla specifica qualificazione dei c.c.n.l. (che non è quella che dovrebbe risultare dall'apposita contrattazione di area speciale ma che, come detto, fornisce significative indicazioni sulla qualificazione dell'attività di cui al profilo dello "specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico").
Ricordato, infatti, che il datore di lavoro pubblico non può attribuire inquadramenti in contrasto con quelli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e che il prestatore deve essere adibito allo svolgimento delle prestazioni per cui è stato assunto, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 o a quelle che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui del medesimo D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, a fronte di una assegnazione all'ufficio stampa regolarmente istituito e dello svolgimento in fatto di attività giornalistica, con il possesso del relativo titolo, non può la pubblica amministrazione, per sottrarsi all'obbligo contributivo in favore dell'NP, opporre la mancanza del formale inquadramento con la qualifica giornalistica di cui al c.c.n.l. di comparto. In tal caso, infatti, mentre non sussiste per il prestatore un diritto a svolgere per sempre quelle funzioni, l'obbligo contributivo trova fondamento nell'art. 2126 c.c. che si applica anche al pubblico impiego privatizzato (v. Cass., Sez. Un., 29 maggio, 2012, n. 8519).
11.7. La questione si sposta, allora, sul piano dell'accertamento in fatto dell'attività svolta.
-Nella fattispecie per cui è causa, la Corte territoriale ha concluso che: l'attività svolta dai dipendenti C. e P. aveva quei caratteri di creatività ed originalità che caratterizzano l'attività di giornalista;
non si trattava di mera comunicazione all'esterno di dati e notizie inerenti l'azienda;
- sussisteva una attività di mediazione tra il fatto e la diffusione della notizia;
- il rapporto di subordinazione gerarchica non era in contrasto con il principio fondamentale dell'autonomia dell'informazione; - non vi era solo il trasferimento del contenuto di mail e documenti cartacei nel sito web ma anche l'elaborazione dei documenti che pervenivano;
- il C. e il P. non si limitavano a riportare il testo delle dichiarazioni rese dai vari esponenti aziendali ma introducevano e commentavano la notizia collocandola all'interno di un articolato più organico simile ad un articolo di un comune quotidiano, con l'utilizzazione di un linguaggio ed uno stile tipicamente giornalistici.
Non vi era stato, dunque, il semplice trasferimento all'esterno di messaggi informativi ma la capacità di trattare l'informazione e cioè un'attività implicante quella di reperire e verificare le notizie (ancorchè nell'ambito delimitato di una azienda sanitaria), selezionare quelle rilevanti, individuare quelle suscettibili di essere veicolate all'esterno e le relative modalità - precipuamente espressiva della professionalità di cui alla L. n. 69 del 1963.
11.8. Il suddetto accertamento non è rivedibile in sede di legittimità essendo, come è noto, riservati al giudice di merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze di causa, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione ed a formare il proprio convincimento.
12. Vi è, a questo punto, da chiedersi se, stante la ricordata inattuazione della L. n. 150 del 2000, per la parte relativa all'area di contrattazione speciale prevista per legge, un'attività svolta in concreto con le caratteristiche dell'attività giornalistica nel senso sopra considerato comporti, per tale via, per il datore di lavoro pubblico (che applica essendovi tenuto il c.c.n.l. di comparto ancorchè, come nella fattispecie, senza l'inquadramento nello specifico profilo professionale del "giornalista pubblico") l'obbligo di versamento dei contributi all'NP legislativamente previsto.
12.1. Orbene, per tutto quanto sopra detto con riguardo alle funzioni attribuite, nel tempo, dal legislatore all'NP, la fonte di tale obbligo è da rinvenirsi della normativa generale sopra ricordata rispetto alla quale, come evidenziato, l'applicazione - necessitata - di un c.c.n.l. pubblico non può costituire ragione ostativa.
Invero l'applicazione del c.c.n.l. giornalistico (ove pure in ipotesi sussistente per uno o per entrambi i pubblicisti per cui è causa) sarebbe stata una anomalia considerato quanto detto circa l'obbligo per la pubblica amministrazione di applicare il c.c.n.l. di comparto, stante la mancata attuazione dell'area di contrattazione speciale prevista per legge.
12.2. Da tanto consegue che vanno respinti i primi tre motivi di ricorso avendo la Corte territoriale correttamente ritenuto sussistente l'obbligo di contribuzione in favore dell CP 7 .".
Dalle linee guida tracciate dalla autorevole giurisprudenza di legittimità si evince la necessità di verificare in concreto l'attività svolta, a prescindere dalla correttezza dell'inquadramento effettuato dal datore di lavoro;
e più in concreto di verificare se l'attività abbia ad oggetto non il semplice veicolare all'esterno dati e notizie che attengono al datore di lavoro ma l'effettuazione di una attività di mediazione tra il fatto e la diffusione della notizia.
Ciò in quanto è proprio l'attività aggiuntiva e creativa che caratterizza il giornalista ("... la capacità di trattare l'informazione e cioè un'attività - implicante quella di reperire e verificare le notizie ..., selezionare quelle rilevanti, individuare quelle suscettibili di essere veicolate all'esterno e le relative modalità - precipuamente espressiva della professionalità di cui alla L. n. 69 del 1963).
Infine la corte si è soffermata anche sull'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e, per quel ritenendo che qui interessa, sul caso in cui il datore di lavoro lo abbia assolto presso l' CP_8 う
di averlo fatto in buona fede e di essersi così liberato dell'obbligazione relativa.
Ha affermato: "...14. Nonostante la formale denuncia della violazione dell'art. 1189 c.c. il motivo, nella sostanza, tende a contrastare la valutazione di fatto del giudice di appello circa la non ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti di applicabilità della norma dell'apparenza e della buona fede: quanto al primo, il giudice d'appello ha argomentato che ogni possibile dubbio sull'individuazione dell'Ente cui versare i contributi doveva ritenersi superato da quando, con la nota del 24 settembre 2003, il Ministero del Lavoro aveva chiarito che i giornalisti assunti dalla pubblica amministrazione per svolgere attività giornalistica dovevano essere iscritti all' CP_2 quanto al secondo, il giudice d'appello ha ritenuto che la buona fede dovesse escludersi in base al fatto che 8 aprile 2003, aveva manifestato l'intenzione di applicare al P. "il contratto Parte 5 di lavoro giornalistico come consentito dalla L. n. 150 del 2000".
Peraltro, come questa Corte ha affermato in varie occasioni, deve negarsi, comunque, che possa esistere il presupposto dell'art. 1189 c.c., nel caso di pagamento all' Pt 2 di contributi dovuti all CP 2 in quanto il datore non può ignorare l'attività di lavoro espletata dai propri dipendenti e dove essa debba essere assicurata a fini previdenziali (Cass. 5 novembre 2012, n. 18916; Cass. n. 12897/2016 cit.)....".
DELLE MANSIONI SUPERIORI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte 1Con il gravame proposto il ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva tenuto conto delle carenza allegatorie del ricorso di primo grado ove l'attività del ricorrente era descritta facendo riferimento all'svolgimento di singoli eventi, senza che vi fosse alcun riscontro sull'inadeguatezza dell'inquadramento posseduto (C1) e della validità di quello richiesto.
Per le mansioni superiori la regola di diritto è quella ripetutamente enunciata dalla suprema Corte di cui di seguito si dà conto, tenuto conto delle peculiarità tipiche del rapporto di pubblico impiego come definite dall'art. 52 TU.
La giurisprudenza è ferma nel ritenere che, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, alla luce del disposto generale dell'art. 2103 c.c., non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28284 del 31.12.2009, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 26234 del 30.10.2008, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20272 del 27.09.2010).
La giurisprudenza ha chiarito, altresì, che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata e che dal lavoratore deve provata la prevalenza qualitativa e quantitativa essere delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d. "caratterizzanti", e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali.
In definitiva, può ritenersi del tutto pacifico che Il diritto al pagamento delle differenze retributive da svolgimento di mansioni superiori... consegue solo all'effettuazione del cd. giudizio trifasico e alla verifica dell'espletamento, in concreto e con la necessaria prevalenza quantitativa, di mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento (Cassazione civile sez. lav.,
05/06/2024, n.15677).
Nella richiamata pronuncia la Suprema Corte, proprio in tema di applicazione dell'art. 52 dlgs 165/2001, in ottemperanza con orientamento del tutto consolidato, ha spiegato che "...l giudizio trifasico (per le modalità del quale ci si riporta a quanto già innanzi esposto attraverso il richiamo al percorso motivazionale di Cass. Sez. Lav. n. 37331/2022, ma anche alla precedente Cass. Sez. L, n. 30580/2019) dovrà tener conto, oltre che della contrattazione collettiva nazionale, anche di quella integrativa di tempo in tempo vigente, al fine di verificare le mansioni svolte con abitualità e prevalenza in quale inquadramento vadano sussunte (su tale aspetto si veda infra), fermo restando che tale operazione di sussunzione, nel pubblico impiego contrattualizzato, non rileva ai fini del riconoscimento della superiore qualifica, ma solo ai fini retributivi ex art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001. 1.3.3. L'operazione trifasica cui si è più volte fatto cenno dovrà, altresì, tener conto del principio secondo cui, in materia di impiego pubblico contrattualizzato, l'equivalenza formale delle mansioni può essere definita dai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle quali rientrino attività tutte parimenti esigibili e ciò ancorché, secondo una precedente classificazione, tali diverse attività poi ricomprese nelle medesime aree fossero da considerare
- -
come mansioni di diverso rilievo professionale e retributivo;
pertanto, al dipendente che abbia svolto, nel previgente regime, mansioni considerate superiori a quelle di inquadramento, ricevendo il corrispondente maggior trattamento retributivo, e prosegua nello svolgimento delle medesime nella vigenza della nuova contrattazione - in cui sia le mansioni di cui al precedente inquadramento, sia quelle richieste, rientrino nell'ambito della stessa area - compete il solo trattamento proprio di quell'area e della posizione meramente economica di inquadramento secondo la nuova contrattazione, senza che, in mancanza di espresse previsioni contrarie di diritto transitorio della contrattazione collettiva sopravvenuta, l'assetto complessivo dei rapporti di lavoro, quale definito da quest'ultima, possa essere sindacato o manipolato, in vista della salvaguardia di pretese individuali fondate sulla previgente disciplina (cfr. in tal senso, Cass. Sez. Lav., n. 29624/2019).
1.3.4. Il principio innanzi richiamato ribadisce, quindi, la necessità che il giudice effettui il giudizio trifasico individuando la contrattazione collettiva rilevante in relazione a tutto il periodo lavorativo che viene in rilievo ai fini della domanda, contrattazione collettiva nazionale che nell'impiego pubblico contrattualizzato è sempre conoscibile ex officio dal giudice, secondo il principio iura novit curia, anche a prescindere dall'iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile tempo per tempo, al fine di verificare la fondatezza della domanda (così Cass. Sez. Lav., n. 7641/2023; quanto alla conoscibilità d'ufficio dei c.c.n.l. nel pubblico impiego, tra le tantissime, si fa qui rinvio alle massimate Cass. Sez. L, n. 6394/2019, Cass. Sez. L, n. 19507/2014).
1.3.5. In via conclusiva e sempre in linea generale ritiene il Collegio di rammentare, quanto al giudizio trifasico, che come questa Corte ha avuto modo più volte di precisare - al fine di
-
verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata, dal giudice previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità
e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. L. 30/12/2009, n. 27887, ma anche più di recente, con riguardo alla dirigenza, Cass. Sez. Lav. n. 36358/2021)
La verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela allora richiede l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, anche acquisibile ex officio dal giudice in materia di pubblico impiego, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge, o dalla contrattazione collettiva, la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore.
Ora, l'attuazione di tale operazione logico ermeneutica deve necessariamente fondarsi sulle deduzioni effettuate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado avvinte in strettissimo nesso alle allegazioni ed alle prove ivi richieste. Perciò il ricorso introduttivo del giudizio deve contenere una chiara e dettagliata descrizione delle mansioni quali concretamente disimpegnate dal lavoratore, non bastando, ai fini di cui sopra, la pedissequa - ed astratta- ripetizione del contenuto della declaratoria contrattuale la quale, anzi, è elemento cui deve essere ricondotta la concreta attività svolta;
né bastando la mera definizione dell'attività svolta a prescindere dagli elementi costitutivi per l'inquadramento (rectius il riconoscimento delle mansioni) previsto dalla declaratoria contrattuale.
Nel caso di specie la corte rileva, come dedotto nel gravame dal Pt 1 una carenza assertiva, deduttiva e quindi di prova, sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "Nel rito del lavoro sussiste una "necessaria circolarità" tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova dalla quale discende l'impossibilità di contestare o richiedere prove
- oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio” (cos Cass. SSUU n° 11353/2004, Cass. Sez. lav. N° 1878/2012). Ciò significa che se nel ricorso non sono esplicitati i fatti che devono essere oggetto di prova in maniera sufficientemente dettagliata, su di essi non può essere ammessa prova alcuna. Inoltre è da escludersi che quanto non dedotto possa essere sanato mediante allegazione documentale, “.. dovendo il "thema decidendum" della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, non potendo i documenti a esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso" (così Cass. Sez. lav. N° 13989/2008).
Né, invero è ipotizzabile che in merito a quei medesimi fatti possa operare il principio di non contestazione. Infatti "Nel rito del lavoro, la mancata contestazione da parte del convenuto del fatto costitutivo del diritto rende inutile la prova purché i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perché posti a fondamento del diritto fatto valere in giudizio o perché rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo il convenuto contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione e oneri di prova, donde l'impossibilità di contestare o richiedere prova, oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito, su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo "( così Cass. Sez. lav. N° 13878/2007).
Sulla scorta di questi principi ritiene la Corte che l'appellante su cui ricadeva l'onere della prova di aver disimpegnato mansioni superiori non abbia dedotto alcunché di circostanziato circa il contenuto della professionalità asseritamente spesa in relazione a quella prevista dalla declaratoria contrattuale di inquadramento, solo menzionata. Sicchè ben difficilmente poteva nel presente giudizio raggiungersi la prova dell'acquisizione del diritto alla superiore qualifica.
Va, invero, dato atto di quali sono i dati pacifici in questo giudizio dai quali occorre necessariamente muovere: il ricorrente era da ultimo inquadrato nel profilo C1 della contrattazione collettiva per gli enti locali;
con lettera del 21.10.2004 prot. 18479, gli era stata conferito ufficialmente l'incarico di "Responsabile dell'Ufficio Stampa e URP"; la contribuzione, in relazione al livello di inquadramento, è stata versata all' Pt_2 ; il ricorrente dal 6.12.2005 è iscritto all'albo dei giornalisti quale pubblicista. Ritiene il collegio che nell'esame dei motivi di gravame, come correttamente fatto dal Pt 1 occorre scindere il profilo della sussistenza dell'attività di tipo giornalistico dal riconoscimento delle richieste mansioni superiori e dal pagamento delle differenze retributive perché tale ultimo profilo, a sua volta, non può prescindere dalle allegazioni formulate nel corso del giudizio di primo grado. Ed allora va analizzata in primo luogo la domanda avente ad oggetto le mansioni superiori nell'ambito dell'applicazione del contratto enti locali, essendo caduto il giudicato sull'inapplicabilità della diversa contrattazione richiesta.
Giova riportare le allegazioni del ricorso di primo grado da ritenersi salienti, come d'altronde, a sua volta riportate dallo stesso ricorrente nel proprio atto: "...1) ..il ricorrente, vincitore di concorso pubblico, inizia a lavorare presso il Comune di Brusciano (NA) come sorvegliante N.U. il 21.12.1982; 2) che nell'anno accademico 1994/95 ha conseguito, con il massimo dei voti e la lode, la Laurea in Sociologia, con indirizzo comunicativo e culturale, presso l'Università Federico II di Napoli;
3) che nel 1999 ha superato il Corso di perfezionamento post-laurea in "Metodologia della Ricerca Sociale" presso l'Istituto Universitario "Suor Orsola Benincasa" di Napoli;
4) che a partire dallo stesso anno, il 1999, il ricorrente, trasferito presso gli Uffici amministrativi dello stesso Parte_1 ha iniziato ad occuparsi in maniera sempre più costante di Comunicazione ノ
Pubblica, rapporti con la stampa, eventi culturali per conto dello stesso Pt 1 Parte 1 ; 5) che, su richiesta del Sindaco e dei componenti della Giunta, il ricorrente ha iniziato a predisporre i primi testi e dati storico-culturali da pubblicare sul sito istituzionale del;
6) Parte 1 che nel 2000 ha conseguito l'attestato del Corso di perfezionamento post-laurea in "Comunicazione Pubblica" presso l'Università degli Studi di Salerno;
7) che nel 2001 è inviato dal Parte 1
[...] al Corso di formazione per i funzionari della P.A. su "La mobilità territoriale" organizzato dalla Controparte_9 l'ACI Consult di Roma, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica;
8) che sempre nell'anno 2001 ha frequentato e superato il corso di perfezionamento ed approfondimento post-laurea in "Figure professionali e strumenti dell'informazione e della comunicazione della Pubblica Amministrazione", organizzato ai sensi dell'art. 5 della Legge 150/2000 dall'Università degli Studi di Salerno, conseguendo il voto finale 100/100; 9) che sempre nel 2001 il ricorrente ha curato la produzione del primo documentario sul grande evento storico e culturale' Parte 1 e la festa Parte 6 , poi andato in onda su diverse emittenti televisive locali;
10) che, successivamente, nel 2002 ha pubblicato, per conto dell'Assessorato allo Sport e Spettacolo del Comune di Brusciano, la guida "Brusciano, uomini, case, strade, chiese"; 11) che, tenuto conto dell'esperienza professionale e personale il ricorrente diventa l'unico punto di riferimento per il Sindaco, gli Assessori e per il Consiglio Comunale di Parte 1 in tema di Comunicazione Pubblica ed iniziative culturali;
12) che, in particolare, per conto del Pt 1 nel lontano 2002 progetta, cura e realizza la prima campagna di promozione della raccolta differenziata della spazzatura, denominata "Un gesto di civiltà fa la Differenza", con distribuzione di volantini, manifesti, banchetti e gazebo, incontri con studenti e cittadini;
13) che nel 2003 organizza e cura il Convegno istituzionale sull'emergenza zootecnica ed ambientale, pubblicando poi una ricerca sul tema “Campania, le due emergenze: rifiuti e zootecnia. Il caso dell' Parte 7 "; 14) che, sempre nell'anno 2003, inventa il primo annullo filatelico dedicato alla di Partep11, realizzato poi dall'Assessorato Persona 2
Parte 1 con le CP 11 allo Sport e Spettacolo del 15) che, deve aggiungersi, il ricorrente cura la pubblicazione “La comunicazione ieri e oggi” e realizza il Convegno su “La scuola in una Società che cambia"; 16) che, va altresì precisato, la professionalità come risulta e l'esperienza del ricorrente sono ufficialmente riconosciute dal Comune di Parte_1 confermato dalla documentazione che si esibisce e produce e che in questa sede deve intendersi per integralmente trascritta e riportata;
17) che, nello specifico, con lettera dell'8.6.2004 prot. 9833 al ricorrente viene chiesto di provvedere al Convegno "La comunicazione pubblica istituzionale", evento che viene realizzato con successo ed al termine del quale lo stesso ricorrente pubblica lo studio "La comunicazione di interesse generale"; 18) che, nello stesso periodo (cfr. lettera prot. 12552 del 13.7.2004) al ricorrente viene conferito l'incarico relativo alla promozione, organizzazione e coordinamento della Cerimonia di inaugurazione della Piazza XI Settembre a Parte 1, un evento che alla presenza di numerose autorità civili e religiose, italiane ed americane, con ampio risalto su tutti i mezzi di comunicazione, riceve persino il plauso del rappresentante degli Stati Uniti d'America; 19) che, tenuto conto delle qualità personali e della professionalità del ricorrente, con lettera del 26.7.2004 prot. 13244 in esecuzione della Delibera di Giunta del
28.6.2004, con la quale è stata approvata la nuova dotazione organica del Comune di Parte 1 , il ricorrente viene assegnato, con effetto immediato, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico-Ufficio
Stampa, con mantenimento del medesimo inquadramento ed inserimento negli Uffici di Staff posti alle dirette dipendenze del Sindaco;
20) che, successivamente, con lettera del 21.10.2004 prot. 18479, come esibita e prodotta e che in questa sede deve intendersi per integralmente trascritta e riportata, al ricorrente viene ufficialmente conferito l'incarico di “Responsabile dell'Ufficio Stampa"; 21) che il ricorrente, nella indicata qualità di Responsabile dell'Ufficio Stampa, svolge attività, per conto del Comune di Parte_1 esclusivamente di natura giornalistica. In particolare, il ricorrente realizza e diffonde, per conto dell'Amministrazione, Sindaco e singoli Assessori, comunicati-stampa sull'attività istituzionale dell'Ente; realizza una rassegna stampa;
mantiene i contatti con gli organi di informazione, locali e nazionali, interessati alle iniziative del;
cura i contatti Parte 1 con Enti, istituzioni civili e religiose;
cura e realizza convegni e manifestazioni, provvedendo alla realizzazione di brochure, manifesti, depliant, inviti, cartelle stampa;
realizza documentari e video per conto del Pt 1 _partecipa, per conto dello stesso a scambi culturali, Parte 1 '
viaggi istituzionali, iniziative varie;
22) che, pur in presenza di tale attività, si ripete, di esclusiva natura giornalistica e nell'ambito delle attività di comunicazione pubblica, come disciplinata dalla Legge 150/2000, pure espressamente richiamata nella lettera del 21.10.2004 prot. 18479, relativa al conferimento dell'incarico di "Responsabile dell'Ufficio Stampa", al ricorrente viene, in maniera assolutamente illegittima, mantenuto lo stesso trattamento retributivo ed il medesimo inquadramento, con applicazione del CCNL per i Dipendenti degli Enti Locali;
23) che, deve sottolinearsi, proprio in ottemperanza della richiamata Legge 150/2000, in considerazione delle mansioni e dei compiti espletati dal ricorrente, allo stesso doveva essere applicato il trattamento economico e normativo previsto dal Contrato Nazionale di Lavoro Giornalistico, come pure meglio si specificherà in seguito, con il versamento dei contributi previdenziali in favore dell' Controparte_2
[...] 24) che, in ogni caso, nella denegata ipotesi di mancata applicazione del richiamato Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico, al ricorrente, tenuto conto delle mansioni e dei compiti espletati, doveva essere comunque riconosciuto il superiore inquadramento in applicazione del Contratto Nazionale di Lavoro per i Dipendenti degli Enti Locali, e segnatamente in linea principale al livello “D6” e in linea gradatamente subordinata al livello “D3" del suindicato CCNL;
25) che il ricorrente, come risulta dalla documentazione esibita e prodotta, e che in questa sede deve intendersi per integralmente trascritta e riportata ad ogni effetto, ha realizzato eventi, comunicati stampa, mantenuto i rapporti con gli organi di informazione anche nel periodo in cui il Comune di Parte 1 è stato sciolto ed è stato affidato alla gestione di una Commissione Straordinaria (cfr. provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°38 del 15.2.2006); 26) che a rimarcare la necessità del continuo e costante contatto del ricorrente, quale Responsabile dell'Ufficio Stampa, con il Sindaco e gli Assessori del Comune, con nota del 14.5.2009 prot. 1056, il Segretario Generale del Comune di Parte 1 , Dott. Tes 1 dispone il "trasferimento dell'Ufficio Stampa e di supporto agli organi istituzionali nella stanza al primo piano, adiacente alla sala degli Assessori ed in diretta comunicazione interna con la stessa"; 27) che, deve aggiungersi, l'attività del ricorrente, si ripete: solo in parte documentata da quanto esibito e prodotto e che in questa sede deve intendersi per integralmente trascritto e riportato, trova ulteriore riconoscimento (anche) in occasione dell'importante scambio culturale e religioso con la città di Padova e la Pontificia Basilica di S. Antonio di Padova, atteso che il ricorrente si trova a dover realizzare comunicati stampa e rassegna stampa anche in trasferta, come da specifica documentazione che si esibisce e produce e che in questa sede deve intendersi per integralmente trascritta e riportata;
28) che, va pure aggiunto, in occasione di convegni, manifestazioni, Consigli Comunali ed eventi istituzionali il ricorrente osserva un orario di lavoro di gran lunga superiore a quello ordinario, spesso anche in giorni festivi, senza nulla percepire a titolo di maggiorazione per le prestazioni straordinarie;
29) che, va ulteriormente sottolineato, solo in data 31.12.2010 il ricorrente ottiene, a seguito di concorso interno, l'inquadramento nella categoria C1 del CCNL Dipendenti Enti Locali;
30) che oltre alla indicata attività il ricorrente, sempre per conto del Comune di Parte 1, ha partecipato a programmi televisivi, a manifestazioni istituzionali, incontri pubblici, spesso accompagnando le delegazioni istituzionali in incontri pubblici....". La lettura delle deduzioni formulate in ricorso evidenzia come il ricorrente abbia descritto le sue mansioni in maniera episodica, riferendole a singole attività e spesso rimandando al documentazione allegata "che in questa sede deve intendersi per integralmente trascritta e riportata ad ogni effetto", senza effettuare una descrizione completa del lavoro quotidianamente svolto.
Assumendo, poi, di aver svolto attività giornalistica, non ha minimamente curato di dedurre in fatto quali fossero, invece, le attività previste dal profilo di inquadramento e in cosa l'attività concretamente svolta divergesse da esso in termini quantitativi e qualitativi.
Il ricorrente, all'evidenza, imperniando le deduzioni quasi esclusivamente sull'applicabilità del contratto giornalisti, ha omesso completamente il riferimento in fatto alle mansioni previste dal contratto a lui effettivamente applicabile limitandosi a chiedere, in via residuale, il riconoscimento del livello D cat economica D6 e in subordine D3. Anche sul punto alcuna ragione in fatto è esplicitata in ordine alla formulata richiesta.
Peraltro in questa sede conta evidenziare che la gran parte delle attività svolte cadono nel periodo coperto da prescrizione e che, in ogni caso, la descrizione sopra riportata non dà conto della continuità dell'attività lavorativa disimpegnata se non mediante clausole stereotipate e generiche, facenti riferimento a documentazione neppure enunciata (la professionalità e l'esperienza del ricorrente sono ufficialmente riconosciute dal Comune di Parte 1 , come risulta confermato dalla documentazione che si esibisce e produce e che in questa sede deve intendersi per integralmente trascritta e riportata...).
In altri termini vi sono carenze di allegazione che non possono essere colmate dalla prova se non in violazione del principio di circolarità.
A ben vedere la stessa prova testimoniale e la sua analisi risentono dei deficit appena evidenziati.
Ciò ben si comprende proprio dai brani della prova riportati nella sua memoria dall'appellato.
Il teste Sig. Testimone 2 ha dichiarato".... Sono stato assessore e poi consigliere comunale del di Parte 1 per il settore Politiche Sociali dal 2001 al 2006 e poi dal 2008 al 2013. Ho Pt 1 conosciuto il ricorrente che lavorava per il Comune di Parte_1 Nel periodo dal 2001 al 2004 io
. in qualità di assessore mi sono servito della collaborazione del ricorrente per l'organizzazione di eventi, per le comunicazioni e pubblicità tramite stampa. Abbiamo realizzato dei bellissimi eventi e il ricorrente ha collaborato con la sua esperienza alla realizzazione di tali eventi conoscendo questi anche la lingua inglese e il tedesco. Durante questo periodo il ricorrente collaborava alla preparazione e realizzazione di tali eventi anche al di fuori dell'orario di ufficio, per esempio la sera quando si facevano dei convegni che avevano per oggetto la preparazione di questi eventi e il ricorrente prendeva appunti per la organizzazione da fare il giorno dopo. Oltre a collaborare con me il ricorrente nel periodo in questione collaborava anche con gli altri assessori sempre per l'organizzazione di eventi e le comunicazioni a mezzo stampa. In questo periodo il ricorrente si occupava anche si scrivere articoli relativi alle manifestazioni del Comune di Parte 1 e le mandava via mail alle testate campane quali il Mattino, Marigliano.net. il ricorrente con tali articoli descriveva le manifestazioni. Posso affermare che dal 2001 al 2004 la attività appena descritta era l'unica svolta dal ricorrente per il Comune di Parte 1 . Egli seguiva tutti gli assessori e i consiglieri e quindi era in continuazione investito da richieste. ADR: ricordo che per la organizzazione di un evento a scopo sociale il ebbe rapporti con l'ambasciata americana e il Parte 1 ricorrente conoscendo l'inglese curò le relazioni con l'ambasciata. ADR: il ricorrente faceva anche comunicati stampa per informare sugli eventi del Parte 1 1. ADR: nel 2004 avendo avuto il ricorrente la nomina di responsabile dell'Ufficio Stampa dal Pt_1 ha continuato a fare tutte le cose che faceva prima ma ne faceva di più. Nel senso che fino a questo momento il ricorrente faceva meno comunicati stampa di quelli che gli chiedevo proprio palesandomi la mancanza di tale incarico. Sempre nel 2004 il Comune ha affidato al ricorrente un incarico anche presso l'Ufficio Relazioni Pubbliche e il ricorrente si occupava di questa attività due giorni alla settimana per un'ora/ due ore. Per il resto si occupava dell'ufficio stampa....".
La testimonianza ad avviso della Corte risulta nel complesso generica. Il teste riferisce per il periodo dal 2001 al 2004 (interamente coperto da prescrizione) affermando essenzialmente che il ricorrente si occupava di organizzazione di eventi e di comunicazioni a mezzo stampa e che tale attività era richiesta dagli assessori, quale anche lui era, e si svolgeva anche al di fuori dell'orario di ufficio. Ancor di più tali cose faceva dopo la nomina del 2004 e sempre nel 2004 il Comune ha affidato al ricorrente un incarico anche presso l'Ufficio Relazioni Pubbliche e il ricorrente si occupava di questa attività due giorni alla settimana per un'ora/ due ore. Per il resto si occupava dell'ufficio stampa....".
Come si vede chiaramente, manca il concreto riferimento alla attività lavorativa del ricorrente nel periodo dal 2007, ma si potrebbe al più ritenere che dal 2004 egli si occupasse ancora di comunicati stampa e di organizzazione di eventi uniche reali mansioni menzionate.
Analoghe considerazioni possono farsi con riguardo alle dichiarazioni dell'altro teste escusso Testimone 3 che ha dichiarato "...Sono consigliere comunale del comune convenuto e lo sono stato anche negli anni dal 1997 a tutt'oggi. Dal 2008 al 2013 ho svolto la funzione di presidente del consiglio comunale. Ho conosciuto il ricorrente dipendente comunale il quale nel 2004 ha avuto la nomina come responsabile dell'ufficio stampa e in tale qualità curava tutti gli eventi e le manifestazioni culturali del Parte 1 Si occupava della organizzazione dell'evento e
.
faceva dei comunicati stampa di questi eventi su testate campane (a volte anche nazionali). Il ricorrente in particolare scriveva degli articoli in cui descriveva gli eventi organizzati dal [...] Parte 1 e dava notizia attraverso tali comunicati. Prima del 2004 di fatto non esisteva un ufficio stampa e quindi il ricorrente si occupava delle sue mansioni in ufficio e inoltre faceva anche i comunicati stampa per gli eventi che si organizzavano. Quindi fino al 2004 il ricorrente oltre a svolgere le sue mansioni di ufficio si occupava anche dei comunicati stampa e dopo il 2004 il ricorrente si è occupato esclusivamente di tale attività. Certamente fino al 2004 le mansioni di giornalista del ricorrente erano meramente di supporto essendo prevalenti le mansioni relative al suo inquadramento. Dopo il 2004 la situazione è cambiata occupandosi in qualità di responsabile dell'ufficio stampa solo di tale attività. ADR: in qualità di responsabile dell'ufficio stampa il ricorrente aveva una stanza che distava circa 5 metri da quella del sindaco e sulla porta era affissa la targa con il nome del ricorrente e la funzione di responsabile dell'ufficio stampa. Il ricorrente curava la rassegna stampa del Pt 1 per informare il sindaco e il vice sindaco. Dal 2008 il ricorrente ha collaborato personalmente con me per tutte le comunicazioni che io dovevo dare attraverso la stampa. Il ricorrente in relazione agli eventi del Pt 1 curava le relazioni pubbliche. ADR: il ricorrente nella stanza dell'Ufficio stampa aveva tutta la attrezzatura dell'ufficio. ADR: preciso che per l'organizzazione di un evento che si tenne a Padova il ricorrente venne da me per tre giorni a Padova ad incontrare varie personalità e pagò di tasca propria l'albergo perchè era veramente appassionato al suo lavoro...".
Anche in questo caso la testimonianza descrive l'attività di organizzazione e partecipazione agli eventi, di cura della rassegna stampa di redazione di comunicati stampa.
E'evidente che quando il teste afferma che fino al 2004 le mansioni di giornalista del ricorrente erano meramente di supporto essendo prevalenti le mansioni relative al suo inquadramento. Dopo il 2004 la situazione è cambiata occupandosi in qualità di responsabile dell'ufficio stampa solo di tale attività, esprime una sua valutazione in ordine alla prevalenza disgiunta dal racconto di un fatto.
Nel solco di queste due testimonianze anche quella di Testimone 4 che ha dichiarato "....Sono stato vicesindaco del Comune di Parte 1 dal maggio 2008 all'aprile 2010. Nel corso di questi anni ho conosciuto il CP 1 il quale era il responsabile dell'ufficio stampa. Preciso che presso il Comune c'era proprio una stanza addetta ad ufficio stampa, che si trovava al primo piano a pochi metri dalla stanza del vice sindaco e del sindaco e vicino ad altri uffici, tra cui l'ufficio igiene e sanità. Ricordo che il ricorrente ogni mattina faceva la rassegna stampa dei vari quotidiani e la portava sulla scrivania del sindaco. Voglio precisare che non posso essere più preciso su questa attività che però c'era ed era svolta per il sindaco. Non so quali notizie interessavano al sindaco. Per conoscenza diretta posso dire che io ero anche assessore all'igiene e sanità e quindi in tale veste, superata l'emergenza rifiuti nell'anno 2008-2009 mi sono dedicato fortemente all'attività di prevenzione oncologica presso il Comune in quanto io lavoro al Pascale in qualità di responsabile della fisica medica. Molti colleghi venivano a Parte 1 per consentire le visite gratuite di prevenzione. Il CP 1 come responsabile dell'ufficio stampa si è occupato sia della diffusione della iniziativa, mediante la pubblicazione della notizia sui vari giornali e siti vari e poi successivamente redigeva un articolo sull'andamento della campagna di prevenzione. Io stesso ho letto più di un articolo su vari giornali redatti dal CP 1 Preciso: il dott. CP 1 inviava un comunicato stampa a vari giornali, per lo più on line. Preciso che io ho letto stralci di articoli del CP_1 sui giornali ma non so dire se gli articoli erano poi firmati dal CP_1 o da giornalista dello specifico giornale. Preciso ancora questo: certamente è grazie alla attività di pubblicizzazione del CP 1 che l'iniziativa in questione ha avuto risalto su molti giornali e siti che ne hanno dato notizia. Nella stanza del ricorrente c'era un computer connesso alla rete, un fax e un telefono. Nella stanza c'era solo il ricorrente. Non ricordo se davanti alla stanza c'era una targa con la scritta "ufficio stampa". Mi consta che il ricorrente ha collaborato sia con il sindaco sia con altri assessori per varie campagne e iniziative che sono state fatte sia sportive che culturali che sociali. Ad esempio certamente ha promosso tutte le attività connesse alla festa dei gigli. Preciso che erano i singoli assessori o il sindaco a chiedere di volta in volta al castaldo di occuparsi delle varie campagne ed attività. Al CP 1 ad esempio è stato chiesto di pubblicizzare la iniziativa "legata ad "
Parte 8 un gemellaggio tra il e la città di Pisa. So che il ricorrente aveva un orario di Parte 1 ufficio. Credo che il ricorrente durante l'orario di ufficio svolgesse anche attività connesse all'ufficio del personale o meglio preciso ricordo che a volte veniva chiamato dal responsabile dell'ufficio del personale. Anzi non posso essere preciso su questa cosa, non me lo ricordo. Dichiaro quindi che non so se il ricorrente oltre a svolgere l'attività cui prima ho fatto riferimento si occupava anche di altre attività connesse al funzionamento del Comune. Preciso che ho personalmente constatato che il CP 1 si è occupato anche di interviste. Anzi preciso una volta io stesso sono stato intervistato da una giornalista, di cui non ricordo il nome. Il CP 1 non era presente all'intervista so però che dopo si è occupato del comunicato stampa per segnalare che c'era stata questa intervista sulla problematica dei rifiuti. Tante delle mie iniziative sono state pubblicizzate per lo più on line dal
CP 12 ."
La teste Sig.ra Testimone 5 ha dichiarato "...Conosco il ricorrente in quanto dipendente del ノ
Vedevo che si occupava delle rassegne stampa intendendosi per tale l'attività di fotocopia Pt 1 di articoli di giornali e quotidiani da smistare per gli uffici o da dare al segretario generale. Si trattava di articoli specialistici tratti da il sole 24 ore o Italia oggi e quindi di articoli che interessavano per l'attività comunale. Ho visto spesso il ricorrente dedicarsi a questa attività. Ho visto il CP 1 in occasione di eventi dedicarsi agli scatti di foto. Preciso che per eventi intendo per lo più consigli comunali o manifestazioni nell'ambito della Casa comunale durante le quali il CP 1 scattava fotografie che immagino venivano pubblicate sul sito del Pt 1 Il CP_1 non era addetto alla mia area addetto ad altri settori ma non so riferire quali fossero i suoi specifici compiti. Nel comune si sapeva che c'era un ufficio stampa e che il CP 1 era addetto ad esso però non so specificare effettivamente quali fossero le mansioni del CP_1 durante l'orario di servizio,
a parte quello che ho già riferito....”. Ed ancora il teste Testimone 6 che ha dichiarato "...Lavoro alle dipendenze del Parte 1
[...] dal marzo 1989, attualmente come responsabile dell'area commercio, sport, cultura, spettacolo e pubblica istruzione. Nel 2004 avevo alcune competenze anche nell'area personale. Il ricorrente ha collaborato con me presso l'ufficio sport cultura spettacolo e CP_13 istruzione dal 2001 fino a che l'allora sindaco Tes 7 non ha stabilito di riservarsi il CP 1 per attività di comunicazione del Pt 1 Fino a questo momento siamo stati colleghi di ufficio e svolgevamo attività amministrativa ordinaria anche se il ricorrente ha sempre avuto la passione per la comunicazione. Il ricorrente andò in un suo ufficio e il sindaco creò una struttura di staff dove c'era il CP_1 come addetto alla comunicazione e rassegna stampa. Nell'ufficio del ricorrente c'era una scrivania con telefono e computer. Ricordo che il sindaco Tes 7 fece un decreto dove si individuava il CP_1 non ricordo se come addetto o responsabile dell'ufficio stampa. Dal momento dell'inizio di questa attività il CP 1 non è stato più un mio collega dell'ufficio e so che lavorava alle dirette dipendenze del sindaco e degli assessori. So che il ricorrente si è occupato di rappresentare il Pt 1 e il sindaco o gli assessori per eventi vari. Ad esempio quando c'è stato uno scambio culturale con Padova il ricorrente ha curato i rapporti tra i due comuni e la basilica di Sant'Antonio per la realizzazione dell'evento. Il ricorrente lavorava in modo abbastanza autonomo. Io mi occupo come attività personale e privata della presentazione delle sfilate folcloristiche della festa dei gigli e ho potuto constatare che il CP_1 partecipava a questi eventi commentando con un microfono da un balcone ciò che accadeva. Mi è capitato di leggere articoli del ricorrente scritti sul giornale Il Mattino relativi alla festa dei gigli. Questi articoli erano a firma del CP 1 ma non so che collegamento c'era con il comune di Brusciano....".
Dall'insieme delle testimonianze si evince allora che il CP 1 organizzava eventi, ne faceva il resoconto e effettuava comunicati stampa per gli assessori, curava la rassegna stampa per il sindaco, mansione questa non effettivamente qualificante posto che come ha riferito la teste Tes 5 "intendendosi per tale l'attività di fotocopia di articoli di giornali e quotidiani da smistare per gli uffici o da dare al segretario generale".
Quello che, tra l'altro, i testi non hanno detto è quando e quanto abbiano osservato l'attività posta in essere dal CP 1 . Ciò in particolare vale per gli assessori del Pt 1 che notoriamente non osservano un orario e non è detto che siano sempre presenti, dunque non si può dire che abbiano offerto uno spaccato preciso in ordine all'attività quotidiana del CP_1
Orbene, deve essere anche osservato che anche a voler ritenere acquisite come di competenza del CP_1 le attività sopra citate, questo non consente, come correttamente dedotto dall'appellante, la sussunzione delle sue mansioni nella Parte 9 che prevede: "Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; · Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici
.
non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni
.
organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: - lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari. - lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. lavoratore che espleta attività
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progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche. - lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province."
A parte la categorizzazione esemplificativa, va detto che l'evidente tratto distintivo di detto profilo sono le attività caratterizzate da elevate conoscenze pluri-specialistiche; Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale;
Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Non è emerso che il ricorrente avesse responsabilità dei risultati relativi ad alcun processo produttivo, né che avesse rappresentanza istituzionale e neppure che avesse elevate conoscenze plurispecialistiche.
Perciò in nessun caso poteva essergli riconosciuta ai sensi dell'art. 52 dlgs la retribuzione in relazione alle mansioni superiori asseritamente disimpegnate e ciò a prescindere dal giudizio sulla prevalenza pure negativo in quanto non è stato consolidato un coerente quadro dell'attività disimpegnata nell'intero arco dell'orario di lavoro.
Ciò senza contare che nel profilo di appartenenza Parte 10 sono ricomprese mansioni anche di rilievo ma prive di quel profilo di responsabilità dei risultati e di rappresentanza istituzionale che non risultano in questa sede provate (“... i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da : · Approfondite conoscenze mono-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
Contenuto
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di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; · Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed
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anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: - lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza - lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese.). Deve in definitiva ritenersi che, anche ammesso che il ricorrente abbia svolto attività giornalistica, manca nella specie il riscontro di quel quid caratterizzante la cat. D richiesta, ovvero la responsabilità dei risultati e la rappresentanza istituzionale, sicchè non può essere accolta la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento delle differenze retributive richieste. Tali caratteristiche non emergono neppure dalla documentazione allegata dall'NP (e non adeguatamente posta a sostegno del proprio atto dal ricorrente) dalla quale risulta l'attività posta in essere dal ricorrente, i comunicati stampa effettuati, gli eventi cui ha partecipato e che ha organizzato, i provvedimenti del sindaco e del segretario comunale, ma non obblighi che possano far ritenere responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale;
Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Sul punto l'appello del Pt 1 deve essere dunque accolto.
DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO
La vicenda in esame, tuttavia, va vagliata anche con riguardo ad un ulteriore profilo, in relazione al quale ogni ulteriore motivo di gravame del Pt 1 non può trovare accoglimento. Non vi sono dubbi che dal 2004 il ricorrente fosse responsabile dell'ufficio stampa. La Suprema Corte a sezioni unite sopra citata in definitiva ha ritenuto che l'adibizione quale responsabile dell'ufficio stampa, unitamente all'iscrizione all'albo, concreti lo svolgimento di attività giornalistica e, a prescindere dalla contrattazione applicata, comporti l'obbligo di versamento della contribuzione all'NP.
L'art. 9 della 1. 150/2000 nella formulazione applicabile ratione temporis prevede: "1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'art. 5, utilizzato con le modalità di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5."
Come chiarito non vi è un obbligo in relazione all'applicazione della contrattazione collettiva di settore, né la norma fa riferimento ad altro profilo se non alla circostanza che l'ufficio stampa sia costituito da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Così la Suprema Corte: “...12. Vi è, a questo punto, da chiedersi se, stante la ricordata inattuazione della L. n. 150 del 2000, per la parte relativa all'area di contrattazione speciale prevista per legge, un'attività svolta in concreto con le caratteristiche dell'attività giornalistica nel senso sopra considerato comporti, per tale via, per il datore di lavoro pubblico (che applica essendovi tenuto - il c.c.n.l. di comparto ancorchè, come nella fattispecie, senza l'inquadramento nello specifico profilo professionale del "giornalista pubblico") l'obbligo di versamento dei contributi all'NP legislativamente previsto.
12.1. Orbene, per tutto quanto sopra detto con riguardo alle funzioni attribuite, nel tempo, dal legislatore all CP_2 la fonte di tale obbligo è da rinvenirsi della normativa generale sopra ricordata rispetto alla quale, come evidenziato, l'applicazione - necessitata - di un c.c.n.l. pubblico non può costituire ragione ostativa.
Invero l'applicazione del c.c.n.l. giornalistico (ove pure in ipotesi sussistente per uno o per entrambi i pubblicisti per cui è causa) sarebbe stata una anomalia considerato quanto detto circa l'obbligo per la pubblica amministrazione di applicare il c.c.n.l. di comparto, stante la mancata attuazione dell'area di contrattazione speciale prevista per legge.
12.2. Da tanto consegue che vanno respinti i primi tre motivi di ricorso avendo la Corte territoriale correttamente ritenuto sussistente l'obbligo di contribuzione in favore dell CP_7
Nella specie e il ricorrente era iscritto all'albo dal 6.12.2005 e con lettera del 21.10.2004 prot. 18479, gli era stata conferito ufficialmente l'incarico di "Responsabile dell'Ufficio Stampa e URP. Nei termini di cui sopra ha disimpegnato attività giornalistica. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico, lo stesso Comune fa riferimento alla L. 150/2000.
Parte 1Ritiene il collegio che non vi sia dubbio che per lui il , pur applicando correttamente la contrattazione collettiva enti locali, dovesse versare i contributi all' CP 2
Viceversa il comune ha pacificamente versato la contribuzione all' Pt 2 già CP_6
Con il proprio motivo di gravame il Parte 1 desume che tale pagamento lo avrebbe liberato.
Ebbene, la corte si è soffermata anche sull'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e, per quel che qui interessa, sul caso in cui il datore di lavoro lo abbia assolto presso l' CP 8 ラ ritenendo di averlo fatto in buona fede e di essersi così liberato dell'obbligazione relativa.
Ha affermato: "...14. Nonostante la formale denuncia della violazione dell'art. 1189 c.c. il motivo, nella sostanza, tende a contrastare la valutazione di fatto del giudice di appello circa la non ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti di applicabilità della norma dell'apparenza e della buona fede: quanto al primo, il giudice d'appello ha argomentato che ogni possibile dubbio sull'individuazione dell'Ente cui versare i contributi doveva ritenersi superato da quando, con la nota del 24 settembre 2003, il Ministero del Lavoro aveva chiarito che i giornalisti assunti dalla pubblica amministrazione per svolgere attività giornalistica dovevano essere iscritti all' CP_2 quanto al secondo, il giudice d'appello ha ritenuto che la buona fede dovesse escludersi in base al fatto che 1 Pt 3 con la Delib. 8 aprile 2003, aveva manifestato l'intenzione di applicare al P. "il contratto di lavoro giornalistico come consentito dalla L. n. 150 del 2000".
Peraltro, come questa Corte ha affermato in varie occasioni, deve negarsi, comunque, che possa esistere il presupposto dell'art. 1189 c.c., nel caso di pagamento all' Pt 2 di contributi dovuti all CP 2 in quanto il datore non può ignorare l'attività di lavoro espletata dai propri dipendenti e dove essa debba essere assicurata a fini previdenziali (Cass. 5 novembre 2012, n. 18916; Cass. n. 12897/2016 cit.)....". Nella specie vale quest'ultimo profilo, essendo ben consapevole il comune che il ricorrente svolgesse attività giornalistica, avendogli peraltro conferito incarico di responsabile Ufficio Stampa facendo riferimento alla l. 150/2000.
Dunque il pagamento effettuato all' Pt 2 non può ritenersi liberatorio e il Comune deve essere condannato al pagamento in favore dell' CP_2 della contribuzione dovuta in relazione al livello di inquadramento del ricorrente, oltre sanzioni. Salva la ripetizione di quanto versato a favore dell' Pt_2 .
Non si pone alcun problema di debenza della contribuzione da parte del ricorrente posto che la sua quota contributiva è stata versata dal datore di lavoro, previa detrazione dal lordo della retribuzione dovuta.
Ed allora il Comune di Parte 1 non può sottrarsi al pagamento della contribuzione, ma in relazione alla retribuzione versata in relazione al contratto applicato per legge. A questo punto deve essere esaminato l'appello incidentale dell' CP_2 da accogliersi solo con riguardo al pagamento delle sanzioni.
Invero l' CP 2 n primo grado ha richiesto con la domanda riconvenzionale la condanna generica del Comune al pagamento della contribuzione sulla retribuzione anche non corrisposta, parametrata al CNLG (la cui applicazione come detto sopra è esclusa) e sulle differenze retributive (testualmente: quote di XIII mensilità maturate e/o dovute e tutte le indennità a carattere retributivo che verranno riconosciute dovute) oltre sanzioni per il ritardato pagamento. Non essendo state riconosciute al ricorrente differenze retributive, la domanda dell' CP_2 poteva essere accolta solo in relazione alla retribuzione dovuta e versata in relazione all'inquadramento posseduto e alla contrattazione effettivamente applicata. Effettuandosi, come richiesto dallo stesso CP_2 condanna generica. Mentre dovevano essere effettivamente riconosciute le sanzioni per il ritardato pagamento. Solo limitatamente a quest'ultimo profilo può dunque trovare accoglimento l'appello incidentale, in linea con le conclusioni di primo grado costituenti domanda riconvenzionale. Sulla scorta di tutto quanto sinora detto deve essere accolto per quanto di ragione l'appello del
Parte_1 e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va accolto il ricorso del CP 1 solo limitatamente alla domanda attinente al versamento della contribuzione in favore dell'NP; e, altresì la domanda riconvenzionale dell'NP con condanna del Parte 1 al versamento in favore dell'NP della contribuzione dovuta in relazione alla retribuzione corrisposta al ricorrente sulla scorta del CCNL e del livello di inquadramento posseduto, oltre sanzioni per il ritardato pagamento per il periodo non coperto da prescrizione (dal 2007 al termine del rapporto). La quantificazione dovrà essere separatamente effettuata, essendo richiesta in primo grado dall' CP_2 la condanna generica. Ogni altra domanda formulata in primo grado va rigettata.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in ragione della complessità della materia trattata e dell'intervento risolutivo delle Sezioni Unite della Suprema Corte intervenuto solo nell'anno 2021.
P. Q. M.
La Corte così provvede: in parziale riforma dell'impugnata sentenza ed in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, ogni diversa domanda rigettata, condanna il al versamento Parte 1 in favore dell'NP della contribuzione dovuta in relazione alla retribuzione corrisposta al CP_1 sulla scorta del CCNL e del livello di inquadramento posseduto, nei limiti della prescrizione, oltre sanzioni per il ritardato pagamento;
compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 21.1.25
Il Consigliere est. Il Presidente