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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/09/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 426/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 426/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.07.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f: ), nata a [...], il [...], ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] e rappresentata e difesa dall'avv. Daniele PISCITELLO(c.f.: - pec: del Foro di Palermo, CodiceFiscale_2 Email_1 e presso il cui studio legale, sito in Palermo alla via Alessio Narbone, 71, la parte ha eletto domicilio,
e
(c.f. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_3 residente in [...] e rappresentato e difeso dall'avv. Maria OTTAVINO RIGGIO (cf: - PEC: del Foro di CodiceFiscale_4 Email_2 Paola, come da procura in calce al ricorso, e presso il cui studio legale, sito in Paola alla via San Salvatore 25, la parte ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Controparte_1 bis.51 c.p.c. depositato il 9.04.2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 12 luglio 2012 in Palermo (PA) e registrato al n. 43 – Parte II
– S.A- Vol. 2563 dell'anno 2012, rilevando che dalla loro unione è nato a [...] l'[...] il figlio . Persona_1 I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che il menage familiare dalla fine del 2020 ha cominciato a registrare una serie di tensioni e la difficoltà di dialogo che ne è scaturita ha dato origine ad incomprensioni tali da minare irrimediabilmente la loro unione affettiva e sentimentale;
- che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro ed essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, la signora si trasferiva presso il Parte_1 Comune di Palermo nel marzo 2021, portando con sé il piccolo soluzione inizialmente Per_1 condivisa poiché ritenuta utile a rasserenare gli animi, ma che con il passare del tempo ha soltanto cristallizzato l'impossibilità della prosecuzione del rapporto;
- che la dissoluzione del consorzio familiare è divenuta così definitiva e tale da impedire ogni possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze, per cui essi coniugi avevano richiesto consensualmente la separazione personale e le relative condizioni condivise ottenevano l'omologa con Decreto n. cronol. 636/2023 del 31 gennaio 2023, reso dal Tribunale di Paola.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data dell'8.07.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero ha apposto regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025. Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, il Tribunale di Paola con Decreto n. cronol. 636/2023 del 31 gennaio 2023 omologava le condizioni della separazione personale dei coniugi e e tale separazione si è protratta Parte_1 Controparte_1 ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne conseguono, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con la conferma delle condizioni di separazione, come specificate nel ricorso per la separazione ed omologate nel decreto del 31 gennaio 2023, da intendersi qui integralmente richiamate. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 426/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e il 12 luglio 2012 in Palermo (PA) e Parte_1 Controparte_1 registrato al n. 43 – Parte II – S.A- Vol. 2563 dell'anno 2012;
- omologa le condizioni, come richiamate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Palermo (PA) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di Palermo (PA) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola l'8 luglio 2025 Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 426/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.07.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f: ), nata a [...], il [...], ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] e rappresentata e difesa dall'avv. Daniele PISCITELLO(c.f.: - pec: del Foro di Palermo, CodiceFiscale_2 Email_1 e presso il cui studio legale, sito in Palermo alla via Alessio Narbone, 71, la parte ha eletto domicilio,
e
(c.f. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_3 residente in [...] e rappresentato e difeso dall'avv. Maria OTTAVINO RIGGIO (cf: - PEC: del Foro di CodiceFiscale_4 Email_2 Paola, come da procura in calce al ricorso, e presso il cui studio legale, sito in Paola alla via San Salvatore 25, la parte ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Controparte_1 bis.51 c.p.c. depositato il 9.04.2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 12 luglio 2012 in Palermo (PA) e registrato al n. 43 – Parte II
– S.A- Vol. 2563 dell'anno 2012, rilevando che dalla loro unione è nato a [...] l'[...] il figlio . Persona_1 I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che il menage familiare dalla fine del 2020 ha cominciato a registrare una serie di tensioni e la difficoltà di dialogo che ne è scaturita ha dato origine ad incomprensioni tali da minare irrimediabilmente la loro unione affettiva e sentimentale;
- che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro ed essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, la signora si trasferiva presso il Parte_1 Comune di Palermo nel marzo 2021, portando con sé il piccolo soluzione inizialmente Per_1 condivisa poiché ritenuta utile a rasserenare gli animi, ma che con il passare del tempo ha soltanto cristallizzato l'impossibilità della prosecuzione del rapporto;
- che la dissoluzione del consorzio familiare è divenuta così definitiva e tale da impedire ogni possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze, per cui essi coniugi avevano richiesto consensualmente la separazione personale e le relative condizioni condivise ottenevano l'omologa con Decreto n. cronol. 636/2023 del 31 gennaio 2023, reso dal Tribunale di Paola.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data dell'8.07.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero ha apposto regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025. Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, il Tribunale di Paola con Decreto n. cronol. 636/2023 del 31 gennaio 2023 omologava le condizioni della separazione personale dei coniugi e e tale separazione si è protratta Parte_1 Controparte_1 ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne conseguono, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con la conferma delle condizioni di separazione, come specificate nel ricorso per la separazione ed omologate nel decreto del 31 gennaio 2023, da intendersi qui integralmente richiamate. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 426/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e il 12 luglio 2012 in Palermo (PA) e Parte_1 Controparte_1 registrato al n. 43 – Parte II – S.A- Vol. 2563 dell'anno 2012;
- omologa le condizioni, come richiamate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Palermo (PA) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di Palermo (PA) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola l'8 luglio 2025 Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo