Articolo 444 del Codice civile
Articolo 401Articolo 409
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19 aprile 1942
Art. 444.

(Adempimento della prestazione alimentare).

L'assegno alimentare prestato secondo le modalita' stabilite non puo' essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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