Art. 444.
(Adempimento della prestazione alimentare).
L'assegno alimentare prestato secondo le modalita' stabilite non puo' essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.
(Adempimento della prestazione alimentare).
L'assegno alimentare prestato secondo le modalita' stabilite non puo' essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.