Provvedimento: […] e/o stillicidio di acqua e, per l'effetto, condannarla a cessarne l'esercizio sulla sottostante terrazza nonché alla demolizione e/o alla definitiva rimozione degli sporti metallici congiunti materialmente al balcone della sua unità immobiliare, in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta circa l'intollerabilità delle immissione di acqua sulla sottostante terrazza derivanti dallo sciorinio dei panni e, comunque, condannare la convenuta alla demolizione e/o alla definitiva rimozione dello stenditoio metallico, in estremo subordine condannare la convenuta a corrispondere l'indennizzo di cui all'art. 444 c.c., con vittoria di spese di giudizio.
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