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1 gennaio 2001
1 gennaio 2001
Art. 76. (Previdenza giornalisti) 1. L' articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 38. - (INPGI). - 1. L'Istituto nazionaie di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67 , gestisce in regime di sostitutivita' le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresi', ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all' articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 , titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.
2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;
b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37.
3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI.
4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive".
2. L'opzione di cui all' articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
"Art. 38. - (INPGI). - 1. L'Istituto nazionaie di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67 , gestisce in regime di sostitutivita' le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresi', ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all' articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 , titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.
2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;
b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37.
3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI.
4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive".
2. L'opzione di cui all' articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Commentari • 7
- 1. Previdenza dei giornalistiAbruzzo Franco · https://www.diritto.it/ · 18 maggio 2006 · 6.5460143
[…] è l'unica cassa privatizzata che è sostitutiva dell'Inps tenuta, in base all'articolo 76 della legge 388/2000, […] Sentenza n. 3065/2004 del Consiglio di Stato: “Non è consentito all'Inpgi di prescindere dal sistema generale della previdenza sociale”. L'articolo 76 della legge n. 388/2000 prevede che “le forme previdenziali gestite dall'inpgi devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria sia generali che sostitutive”. […] dice il Tribunale, sulla base di una adeguata valorizzazione del dato testuale e della ratio dell'art. 76 della legge 388/2000, […] come modificato dall'art. 76 della legge n. 388/2000, […]
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Giurisprudenza • 112
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/09/2023, n. 25785Provvedimento: […] Di conseguenza, la medesima Corte d'appello ha interpretato l'art. 76 comma 4 della legge n. 388/2000, nella parte in cui dispone che le forme previdenziali gestite dall'Inpgi debbano essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, […] il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 38 della legge n. 416/81, come novellato dall'art. 76 della legge n. 388/2000, anche alla luce dell'art. 1 del d.lgs. n. 509/94, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., […]Leggi di più...
- art. 38 legge n. 416/1981·
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- art. 15 regolamento INPGI·
- giurisdizione previdenziale·
- cumulo pensione-redditi·
- principio di uguaglianza·
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- art. 76 legge n. 388/2000·
- legittimità costituzionale