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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 06/08/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 370/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA resa nella controversia iscritta al numero 370 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto contratti bancari tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti depositate in atti, dall'Avvocato Ferdinando Iazzetta e dall'Avvocato Assunta Sulmona, elettivamente domiciliata in Casoria, via Turati n. 11, presso lo studio professionale del primo difensore;
ATTRICE
E
, quale mandataria di in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Mario Davì presso il cui studio professionale, in Campobasso via
Monsignor Bologna n. 18, è elettivamente domiciliata:
CONVENUTA
e per essa quale mandataria di Controparte_3 Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata con atto separato, dall'Avvocato Carlo Meccallini presso il cui studio professionale, in
Avezzano via Veneto n. 58, è elettivamente domiciliata;
TERZO INTERVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'impresa , evocava in Parte_1 giudizio la chiedendo l'accertamento della nullità delle condizioni Controparte_1 economiche applicate dall'istituto di credito nei rapporti contrattuali intrattenuti con la società e la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse ovvero la compensazione con le somme eventualmente dovute dalla società attrice. In particolare, la contestazione riguardava il rapporto di conto corrente ordinario n. 569916 aperto il 7 giugno 2011 e chiuso il 31 luglio 2020, lamentando l'illegittima applicazione dell'interesse composto, delle commissioni di massimo scoperto, errata determinazione delle valute, l'omessa indicazione del
TAEG/ISC, l'anomala gestione del rapporto per l'illegittimo esercizio dello ius variandi, il superamento del tasso soglia usura. Parte attrice avanzava, infine, domanda di risarcimento del danno allegando di aver subito pregiudizi a seguito dell'inadempimento della convenuta. Concludeva CP_2 chiedendo di: “A) accertare e dichiarare che il saldo del conto corrente di corrispondenza n° 569916, acceso presso la filiale di Campobasso della passa da un saldo a debito della CP_2 correntista di -60.653,17 ad un saldo di -1.752,12 euro. Conseguentemente alla correntista deve essere ripetuta la somma di 60.653,17- 1.752,12 = 58.901,05 € . Nell'ipotesi subordinata si passa da un saldo
a debito della correntista di -60.653,17 ad un saldo di -14.266,73 euro. Conseguentemente alla correntista deve essere ripetuta la somma di 60.653,17- 14.266,73 = 46.386,44 €; B) accertare e dichiarare che alla ditta attrice, previo riconoscimento della ragione, vanno ristornati complessivamente euro 58.901,05 o, in via subordinata, di euro 46.386,44 come dal risultato della rielaborazione della perizia tecnico contabile di parte allegata al presente atto;
C) accertare e dichiarare l'ammontare dei danni economici subiti pari ad € 20.000,00 o nell'ammontare ritenuto di giustizia, se del caso, in corso di causa anche a seguito, di apposita C.T.U., in ogni caso oltre interessi
e maggior danno per svalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al soddisfo;
D) condannarsi per l'effetto la convenuta nella qualità, o in subordine chi di ragione sempre nella qualità, al CP_2 risarcimento dei danni economici subiti dalla ditta attrice e dall'amministratore pro tempore, danni quali risultanti in € 20.000,00= che saranno ulteriormente meglio precisati e quantificati necessariamente in corso di causa anche a seguito, di apposita C.T.U., in ogni caso oltre interessi e maggior danno per svalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al soddisfo, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione come per legge;
E) condannarsi tutti i convenuti in solido nella qualità, o in subordine chi di ragione nella qualità al pagamento di tutti i tipi di danno (morali, esistenziali, di relazione, di immagine), da quantificarsi a seguito di apposita C.T.U. della quale si chiede l'ammissione e/o da liquidarsi anche in via equitativa, ivi compreso il danno morale da liquidarsi in una frazione del danno economico pari alla metà di quest'ultimo o nella misura stabilita pagina 2 di 10 dall'adita A.G., e quello per la illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi;
F) condannarsi tutti i convenuti in solido nella qualità, o in subordine chi di ragione nella qualità al pagamento in favore del sottoscritto procuratore, delle spese e competenze professionali di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
costituendosi in giudizio ed impugnando e contestando sotto tutti i Controparte_4 profili le illegittimità denunciate dall'attrice, spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento del credito complessivo di Euro 60.653,17 oltre interessi.
In corso di causa è stata disposta ctu contabile e, in data 29.5.2023, si costituiva ex art. 111 c.p.c. la in qualità di cessionaria dei rapporti giuridici attivi di Controparte_5 titolarità della cedente in virtù di contratto di cessione stipulato in data Controparte_2
1/1/2022 regolarmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
All'udienza del 14.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Dalla espletata CTU a firma del dott. , si evince che la società Persona_1 Parte_1 impresa stradale, apriva con l'allora un rapporto di Pt_1 Controparte_6 conto corrente in data 07 giugno 2011 contraddistinto dal numero 569916; che tale rapporto di conto corrente cessava in data 31 luglio 2020 con valuta 03 agosto 2020 e giroconto da parte della a CP_2 sofferenza della somma di euro 60.653,17; che il contratto regolarmente siglato veniva dall'istituto di
Credito contraddistinto in convenzione come conto corrente ordinario a non consumatori con le seguenti condizioni economiche : spese fisse canone trimestrale euro 43,08; tasso annuo somme a debito 11,500% anche in assenza di fido o sconfinamento con periodicità trimestrale;
commissione disponibilità fondi 0,00; tasso annuo somme a credito 0.025%. Successivamente in data 12 agosto 2011 le parti stipulavano presso il Notaio un contratto di apertura di credito in conto Persona_2 corrente ai sensi dell'articolo 38 e ss. del dlgs n. 385/1993 repertorio n. 38501 raccolta n. 5994 con il quale all'articolo 1 veniva concessa un'apertura di credito in conto corrente fino alla concorrenza di euro 790.000,00 (settecentonovantamila/00) assistito da garanzia ipotecaria;
l'articolo 2 prevedeva che l'utilizzo della apertura di credito era consentito solo mediante il conto corrente n. 569916; l'articolo 6 stabiliva che su tale apertura di credito e rispetto alle somme “girate” sul conto corrente n. 569916 gli interessi a favore della banca erano calcolati nella misura del 4,34% in ragione d'anno, da regolarsi ogni trimestre solare (e cioè fine marzo, giugno, settembre e dicembre). L'atto notarile riportava inoltre che il predetto tasso era modificabile dall'Istituto mensilmente con valore pari all'Euribor scadenza sei mesi, nel mese solare antecedente quello di scadenza di ciascun mese, base di calcolo giorni effettivi su
365, arrotondato allo 0,05 superiore ed aumentato di uno scarto di punti percentuali 2,50 (due virgola pagina 3 di 10 cinquanta). Non era previsto alcun altro onere nè giorni di valuta. Il primo estratto conto presente agli atti al 30 settembre 2011 non prevede alcuna commissione di disponibilità fondi o onere similare. Il contratto di conto corrente numero 569916 era alimentato da giroconti dal conto anticipo e riversava somme successivamente in relazione ai SAL ultimati così come ad uso delle aziende Pt_3
Ciò premesso e passando alle censure sollevate dalla parte attrice:
1.Illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Si osserva, in via generale, che l'art. 120 TUB, aggiunto dal D.Lgs n. 342/1999 prevede che: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". E' altresì noto che la L. n. 147/2013 ha modificato il comma 2 dell'art. 120 TUB prevedendo che: "Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale", così stabilendo la liquidazione degli interessi secondo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale ecc), ma senza alcuna capitalizzazione.
Tale assetto normativo è stato ulteriormente modificato dal D.L. n. 18/2016, convertito in L. n.
49/2016 disponendo all'art. 17 bis, comma 1, che: "Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno …".
Da tale quadro normativo si può desumere che la capitalizzazione degli interessi è sicuramente legittima, sempre se sussista la pari periodicità per interessi debitori e creditori, nei periodi tra l'entrata in vigore della Del. CICR del 2000 sino alla data di entrata in vigore della L. n. 147/2013 (1.1.2014), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore della L. n. 49/2016. Quanto al periodo intermedio
(2014-2016), ritiene il Tribunale che l'anatocismo deve invece ritenersi illegittimo a far data dall'1.1.2014, atteso il divieto di anatocismo bancario introdotto a seguito della modifica del testo dell'art. 120 ad opera della L. n. 147/2013, come sopra richiamata. Tale disposizione deve ritenersi operante sin dalla data della sua entrata in vigore, a prescindere dalla emanazione della delibera CICR pagina 4 di 10 cui l'art. 120, comma 2, fa riferimento (delibera che, di fatto, mai è stata emanata). Secondo
l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (cfr., Trib. Monza 13.6.2018; Trib. Pavia
21.4.2016; Trib. Milano 25.3.2015; Trib. Milano 3.4.2015; Trib. Roma 20.10.2015), la disposizione in parola presentava un contenuto precettivo già chiaramente definito, che non necessitava di essere ulteriormente specificato dalla delibera attuativa del CICR, la quale, in quanto fonte subordinata, avrebbe in ogni caso dovuto collocarsi nell'ambito dell'art. 120 TUB, rispettando il divieto di anatocismo ivi sancito.
Nella specie, il contratto di accensione del conto corrente del 7 giugno 2011, aperto quindi successivamente al 2000, prevede la medesima reciprocità per la capitalizzazione degli interessi
(cfr. art. 5 del contratto: “ i rapporti di dare avere relativi al conto, sia quest'ultimo a debito o a credito, vengono regolati con identicità reciprocità…”) così anche nel contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecario del 12 agosto 2011, come si evince dalla CTU, “la capitalizzazione trimestrale è stata espressamente accettata nell'atto notarile”, con conseguente legittimità dell'anatocismo praticato fino al 2014 e, successivamente, dal 2016 fino alla chiusura del conto, mentre nel periodo intermedio occorrerà espungere la capitalizzazione.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società attrice, invece, non può ritenersi che la clausola anatocistica sia invalida perché il tasso creditore è pari a 0,025%. Come chiarito da una parte della giurisprudenza di merito (cfr., Trib. Padova 10 maggio 2017 e 9 novembre 2018; Trib. Milano 17 gennaio 2017; Trib. Pavia 28 gennaio 2019), al cui orientamento si intende aderire in questa sede, la previsione di un tasso creditore "simbolico" (pari, ad esempio, allo 0,001%) non determina la violazione della disciplina in materia di anatocismo bancario, atteso che questa non prevede una proporzionalità tra tassi di interesse attivi e passivi, ma soltanto la medesima periodicità temporale della capitalizzazione degli interessi, senza nulla prescrivere in ordine alla adeguatezza o alla corrispettività dei tassi di interesse, che vengono integralmente rimesse alla volontà delle parti, senza che il giudice possa sindacare l'equilibrio tra le prestazioni pattuite.
La domanda su tale punto va parzialmente accolta.
2.Mancata indicazione del TAEG.
Nella specie si è al di fuori dei contratti di credito al consumo di cui all'art. 122 T.U.B, per cui le nullità previste dall'art. 117, commi 4 e 7 T.U.B. non possono essere estese analogicamente all'ipotesi di erronea indicazione del TAEG/ISC, che assolve ad una funzione di trasparenza, e non costituisce un tasso d'interesse, non incidendo quindi sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 T.U.B. Deve pertanto operare il condivisibile orientamento secondo cui la mancata, o erronea indicazione dell'ISC e del TAEG, non comporta la nullità del contratto, posto che, come chiarito dalla S.C., "In tema di pagina 5 di 10 contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs n. 385/1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto"
(cfr. Cass. n. 39169/2021).
Le doglianze della società attrice sulla mancata indicazione del TAEG nei contratti va dunque disattesa.
3.Illegittima applicazione del tasso Euribor.
Nel contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecario, stipulato il 12.8.2011 è espressamente previsto all'art. 6 che:” Sulle somme a debito del correntista saranno corrisposti alla Banca interessi nella misura inizialmente stabilita al 4,34% in ragione d'anno, oltre imposte ed accessori, da regolare ogni trimestre solare mediante addebito sul predetto conto corrente n. 569916…..si pattuisce espressamente che il predetto tasso di interesse sarà modificato dalla Banca mensilmente e sarà pari al valore assunto dall'Euribor scadenza sei mesi, nel mese solare antecedente quello di scadenza di ciascun mese, base di calcolo giorni effettivi su 365, arrotondato allo 0,0005 superiore ed aumentato di uno scarto di punti percentuali 2,50.”.
Parte attrice invoca la nullità di detta clausola perché il tasso di interesse è parametrato all'Euribor.
Tale tesi non è condivisibile.
Si osserva sul punto che la giurisprudenza di legittimità e di merito è tendenzialmente pacifica nel ritenere che la clausola di determinazione degli interessi possa considerarsi valida anche se la stessa si limiti al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purchè obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del relativo saggio di interesse.
Ebbene, la clausola contenuta nell'atto a rogito del Notaio come sopra richiamata, Persona_2 non viola i predetti parametri atteso che l'inserimento dell'indicizzazione Euribor nel tasso di interesse consente di risalire al un tasso determinato, attraverso il richiamo a criteri muniti di caratteri di certezza ed obiettività: “valore assunto dall'Euribor scadenza sei mesi, nel mese solare antecedente quello di scadenza di ciascun mese, base di calcolo giorni effettivi su 365, arrotondato allo 0,005 superiore ed aumentato di uno scarto di punti percentuali 2,50. Il tasso di interesse è dunque ben determinato e/o determinabile, non rilevando, invece, l'eventuale difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale.
4) Applicazione illegittima della CMS. pagina 6 di 10 Le contestazioni sollevate dalla parte attrice su tale altro asserito motivo di illegittimità del conto corrente in esame è del tutto generica, fondata su argomentazioni di diritto e non rapportate al caso concreto.
E' noto che la carenza di ogni specifica individuazione e indicazione delle specifiche clausole illegittime vizia la domanda per carenza dell'individuazione della causa petendi e del petitum per indeterminatezza, giacché nell'atto introduttivo del giudizio, nelle memorie n. 1 ex art. 183 c.p.c. e nella stessa perizia di parte depositata, non risultano formulate indicazioni specifiche circa l'asserita operazione illecite, risultando assente altresì l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c.. .
Parte attrice non può limitarsi al mero riferimento alla nullità ed illegittimità degli addebiti operati dalla banca, senza nulla dire in merito all'esatta contestazione relativa alla commissione di massimo scoperto, o altre commissioni diversamente denominate, e senza indicare, con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in virtù di detta clausola ritenuta illegittima. Le contestazioni sul punto di parte attrice non trovano supporto nemmeno nella perizia di parte che nulla dice in ordine alla commissione di massimo scoperto o ad altre commissioni: in sostanza la perizia di parte non chiarisce, né individua e né rende verificabile alla controparte e al
Giudice i vizi astrattamente lamentati in via ipotetica dall'attrice in punto di commissione di massimo scoperto o di CIV.
Tali carenze probatorie non potevano essere integrate ricorrendo alla CTU in quanto, per giurisprudenza consolidata, è precluso al Giudice predisporre indagini tecniche, al solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti, o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Deriva da quanto precede, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda, con essa, a supplire alla carenza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Difatti, l'incarico conferito al CTU postula che la parte abbia preventivamente, e specificamente, dedotto il fatto che pone a fondamento del suo diritto.
Poiché sotto tale profilo nulla è stato dedotto dall'attrice a sostegno dei fatti costitutivi della domanda, ne deriva l'inutilizzabilità della CTU con riferimento alla commissione di massimo scoperto (quesito n.
4).
5. Superamento del tasso soglia.
pagina 7 di 10 Infondate sono le eccezioni avanzate dalla parte attrice in punto di asserita usurarietà dei tassi applicati dalla Banca.
V'è, infatti, da evidenziare, come emerge dalla c.t.u. svolta dal dott. , che non è stata Persona_1 riscontrata usura ab origine. Lo stesso c.t.u. ha, altresì, proceduto a verificare se, nel corso del rapporto, in caso di esercizio dello jus variandi, il tasso effettivo globale avesse mai superato la soglia usura pro tempore vigente, ma anche in questo caso, non ha riscontrato alcun superamento della soglia usura avendo affermato che: “non esiste alcuna applicazione di tassi usurari né all'inizio del rapporto né durante il proseguo dello stesso”.
5.Illegittimo esercizio dello ius variandi e sulla determinazione delle valute.
Anche in questo caso si rileva la genericità della contestazione in ordine al sistema di determinazione delle valute e dell'illegittimo esercizio dello ius variandi, non avendo parte attrice specificatamente dedotto in ordine all'addebito di ulteriori voci di costo non espressamente pattuite nè a quali variazioni di tasso faccia riferimento quale nuova pattuizione ai fini del calcolo degli interessi. Peraltro, risulta documentalmente provato l'espressa pattuizione della facoltà della banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto di conto corrente oggetto di causa (cfr. art. 13 del contratto).
6.Sulla domanda di risarcimento danni per asserita violazione da parte della degli obblighi CP_2 di correttezza, buona fede e trasparenza, nonché per danno all'immagine.
La domanda risarcitoria avanzata dall'attrice ex art. 1375 c.c. deve essere rigettata.
E' vero che la violazione dei canoni della buona fede costituisce una possibile fonte di responsabilità e che il danno risarcibile è intimamente connesso all'inadempimento contrattuale, tuttavia nel caso di specie la banca non pare aver violato i principi di correttezza e di buona fede né parte attrice ha fornito prova del danno derivante dalla presunta lesione della buona fede nell'esecuzione del contratto.
Infatti, pur invocando un presunto inadempimento contrattuale, parte attrice omette di allegare quale sia in concreto detto mancato adempimento, considerato tra l'altro che l'asserito superamento del tasso soglia non ha trovato conferma.
Inoltre, non ha dedotto e né ha provato di aver subito effettivamente i danni lamentati nell'atto di citazione: per di più il danno morale, il danno esistenziale e il danno all'immagine, in quanto danni- conseguenza, richiedono una specifica prova da parte di chi, assumendo di averli subiti, pretende di essere per ciò risarcito.
Le predette carenze probatorie, peraltro, non possono essere superate nemmeno attraverso la determinazione equitativa del giudice di cui all'art. 1226 c.c: "l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più pagina 8 di 10 generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche
l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori ed i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché
l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno" (cfr. Cass.
13288/2007).
7.Domanda riconvenzionale della convenuta.
La domanda svolta da parte convenuta in via riconvenzionale è parzialmente fondata.
Il tribunale ritiene, infatti, che la banca abbia assolto al proprio onere probatorio, producendo i contratti di conto corrente, tutti gli estratti conto del rapporto, la certificazione ex art. 50 TUB e l'estratto conto estinzione, il cui ammontare non è stato oggetto di specifica e tempestiva contestazione.
Per concludere, accertato che nel rapporto di conto corrente per cui è causa sono stati praticati in favore dell'istituto di credito interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale e accolta la domanda riconvenzionale spiegata dalla la causa deve essere rimessa sul ruolo affinchè il CTU provveda CP_2 ad accertare l'esatto dare-avere tra le parti procedendo ad un nuovo ricalcolo che tenga conto della illegittima capitalizzazione degli interessi con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014 e, come sopra precisato, fino all'entrata in vigore del D.L. n. 18/2016, convertito in L. n.
49/2016 nonché delle spese escluse nel proprio elaborato.
8.Sull'intervento della società nella sua qualità di Controparte_7 mandataria di . Parte_2
Come si è sopra accennato, si è costituita la società nella qualità, deducendo:- che con CP_5 contratto del 30.11.2022 la gli ha ceduto un portafoglio di crediti classificati deteriorati alla data CP_1 del 30.11.2022 e di aver conferito a mandato per la gestione delle posizioni Parte_2 cedute, come da procura speciale a firme autenticate dal Notaio in data 15.12.2022 Persona_3
(cfr. doc. b); che detta cessione è stata pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana del 22.12.2022 n.
148, parte seconda (cfr. doc. a); che le posizioni debitorie oggetto della presente controversia rientrano in quelle oggetto della cessione;
che interviene e si costituisce in giudizio, quale mandataria di
[...]
a sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., richiamando la documentazione prodotta, le Parte_2 deduzioni tutte già svolte e le conclusioni della cedente. pagina 9 di 10 Ebbene, ai sensi dell'art. 111 cpc se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Ai sensi del 3 comma, poi, il successore a titolo particolare può intervenire (o essere chiamato) nel processo e, soltanto se le altre parti vi consentono, la cedente può essere estromessa.
Nel caso di specie, la società cessionaria è intervenuta nel processo ma, non avendo le parti manifestato il proprio consenso all'estromissione né la cedente convenuta opposta né ha fatto mai richiesta, quest'ultima non può essere estromessa dal giudizio.
Le spese di lite e di c.t.u. saranno regolate con la sentenza definitiva.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, non definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla società Parte_1
[... nei riguardi della quale mandataria di con Controparte_8 CP_2
l'intervento volontario di ogni altra domanda disattesa Controparte_5
o rigettata, così provvede:
- dichiara la nullità delle clausole con cui, nel rapporto di conto corrente n. 569916, è stata prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dal 1.1.2014 fino all'entrata in vigore del D.L. n.
18/2016, convertito in L. n. 49/2016;
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta
[...]
Controparte_4
- rimette la causa sul ruolo come da allegata e coeva ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio per la determinazione dell'esatto dare-avere tra le parti;
-spese di lite e di c.t.u. regolate con la sentenza definitiva.
Così deciso in Campobasso il 5 agosto 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA resa nella controversia iscritta al numero 370 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto contratti bancari tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti depositate in atti, dall'Avvocato Ferdinando Iazzetta e dall'Avvocato Assunta Sulmona, elettivamente domiciliata in Casoria, via Turati n. 11, presso lo studio professionale del primo difensore;
ATTRICE
E
, quale mandataria di in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Mario Davì presso il cui studio professionale, in Campobasso via
Monsignor Bologna n. 18, è elettivamente domiciliata:
CONVENUTA
e per essa quale mandataria di Controparte_3 Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata con atto separato, dall'Avvocato Carlo Meccallini presso il cui studio professionale, in
Avezzano via Veneto n. 58, è elettivamente domiciliata;
TERZO INTERVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'impresa , evocava in Parte_1 giudizio la chiedendo l'accertamento della nullità delle condizioni Controparte_1 economiche applicate dall'istituto di credito nei rapporti contrattuali intrattenuti con la società e la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse ovvero la compensazione con le somme eventualmente dovute dalla società attrice. In particolare, la contestazione riguardava il rapporto di conto corrente ordinario n. 569916 aperto il 7 giugno 2011 e chiuso il 31 luglio 2020, lamentando l'illegittima applicazione dell'interesse composto, delle commissioni di massimo scoperto, errata determinazione delle valute, l'omessa indicazione del
TAEG/ISC, l'anomala gestione del rapporto per l'illegittimo esercizio dello ius variandi, il superamento del tasso soglia usura. Parte attrice avanzava, infine, domanda di risarcimento del danno allegando di aver subito pregiudizi a seguito dell'inadempimento della convenuta. Concludeva CP_2 chiedendo di: “A) accertare e dichiarare che il saldo del conto corrente di corrispondenza n° 569916, acceso presso la filiale di Campobasso della passa da un saldo a debito della CP_2 correntista di -60.653,17 ad un saldo di -1.752,12 euro. Conseguentemente alla correntista deve essere ripetuta la somma di 60.653,17- 1.752,12 = 58.901,05 € . Nell'ipotesi subordinata si passa da un saldo
a debito della correntista di -60.653,17 ad un saldo di -14.266,73 euro. Conseguentemente alla correntista deve essere ripetuta la somma di 60.653,17- 14.266,73 = 46.386,44 €; B) accertare e dichiarare che alla ditta attrice, previo riconoscimento della ragione, vanno ristornati complessivamente euro 58.901,05 o, in via subordinata, di euro 46.386,44 come dal risultato della rielaborazione della perizia tecnico contabile di parte allegata al presente atto;
C) accertare e dichiarare l'ammontare dei danni economici subiti pari ad € 20.000,00 o nell'ammontare ritenuto di giustizia, se del caso, in corso di causa anche a seguito, di apposita C.T.U., in ogni caso oltre interessi
e maggior danno per svalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al soddisfo;
D) condannarsi per l'effetto la convenuta nella qualità, o in subordine chi di ragione sempre nella qualità, al CP_2 risarcimento dei danni economici subiti dalla ditta attrice e dall'amministratore pro tempore, danni quali risultanti in € 20.000,00= che saranno ulteriormente meglio precisati e quantificati necessariamente in corso di causa anche a seguito, di apposita C.T.U., in ogni caso oltre interessi e maggior danno per svalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al soddisfo, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione come per legge;
E) condannarsi tutti i convenuti in solido nella qualità, o in subordine chi di ragione nella qualità al pagamento di tutti i tipi di danno (morali, esistenziali, di relazione, di immagine), da quantificarsi a seguito di apposita C.T.U. della quale si chiede l'ammissione e/o da liquidarsi anche in via equitativa, ivi compreso il danno morale da liquidarsi in una frazione del danno economico pari alla metà di quest'ultimo o nella misura stabilita pagina 2 di 10 dall'adita A.G., e quello per la illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi;
F) condannarsi tutti i convenuti in solido nella qualità, o in subordine chi di ragione nella qualità al pagamento in favore del sottoscritto procuratore, delle spese e competenze professionali di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
costituendosi in giudizio ed impugnando e contestando sotto tutti i Controparte_4 profili le illegittimità denunciate dall'attrice, spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento del credito complessivo di Euro 60.653,17 oltre interessi.
In corso di causa è stata disposta ctu contabile e, in data 29.5.2023, si costituiva ex art. 111 c.p.c. la in qualità di cessionaria dei rapporti giuridici attivi di Controparte_5 titolarità della cedente in virtù di contratto di cessione stipulato in data Controparte_2
1/1/2022 regolarmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
All'udienza del 14.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Dalla espletata CTU a firma del dott. , si evince che la società Persona_1 Parte_1 impresa stradale, apriva con l'allora un rapporto di Pt_1 Controparte_6 conto corrente in data 07 giugno 2011 contraddistinto dal numero 569916; che tale rapporto di conto corrente cessava in data 31 luglio 2020 con valuta 03 agosto 2020 e giroconto da parte della a CP_2 sofferenza della somma di euro 60.653,17; che il contratto regolarmente siglato veniva dall'istituto di
Credito contraddistinto in convenzione come conto corrente ordinario a non consumatori con le seguenti condizioni economiche : spese fisse canone trimestrale euro 43,08; tasso annuo somme a debito 11,500% anche in assenza di fido o sconfinamento con periodicità trimestrale;
commissione disponibilità fondi 0,00; tasso annuo somme a credito 0.025%. Successivamente in data 12 agosto 2011 le parti stipulavano presso il Notaio un contratto di apertura di credito in conto Persona_2 corrente ai sensi dell'articolo 38 e ss. del dlgs n. 385/1993 repertorio n. 38501 raccolta n. 5994 con il quale all'articolo 1 veniva concessa un'apertura di credito in conto corrente fino alla concorrenza di euro 790.000,00 (settecentonovantamila/00) assistito da garanzia ipotecaria;
l'articolo 2 prevedeva che l'utilizzo della apertura di credito era consentito solo mediante il conto corrente n. 569916; l'articolo 6 stabiliva che su tale apertura di credito e rispetto alle somme “girate” sul conto corrente n. 569916 gli interessi a favore della banca erano calcolati nella misura del 4,34% in ragione d'anno, da regolarsi ogni trimestre solare (e cioè fine marzo, giugno, settembre e dicembre). L'atto notarile riportava inoltre che il predetto tasso era modificabile dall'Istituto mensilmente con valore pari all'Euribor scadenza sei mesi, nel mese solare antecedente quello di scadenza di ciascun mese, base di calcolo giorni effettivi su
365, arrotondato allo 0,05 superiore ed aumentato di uno scarto di punti percentuali 2,50 (due virgola pagina 3 di 10 cinquanta). Non era previsto alcun altro onere nè giorni di valuta. Il primo estratto conto presente agli atti al 30 settembre 2011 non prevede alcuna commissione di disponibilità fondi o onere similare. Il contratto di conto corrente numero 569916 era alimentato da giroconti dal conto anticipo e riversava somme successivamente in relazione ai SAL ultimati così come ad uso delle aziende Pt_3
Ciò premesso e passando alle censure sollevate dalla parte attrice:
1.Illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Si osserva, in via generale, che l'art. 120 TUB, aggiunto dal D.Lgs n. 342/1999 prevede che: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". E' altresì noto che la L. n. 147/2013 ha modificato il comma 2 dell'art. 120 TUB prevedendo che: "Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale", così stabilendo la liquidazione degli interessi secondo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale ecc), ma senza alcuna capitalizzazione.
Tale assetto normativo è stato ulteriormente modificato dal D.L. n. 18/2016, convertito in L. n.
49/2016 disponendo all'art. 17 bis, comma 1, che: "Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno …".
Da tale quadro normativo si può desumere che la capitalizzazione degli interessi è sicuramente legittima, sempre se sussista la pari periodicità per interessi debitori e creditori, nei periodi tra l'entrata in vigore della Del. CICR del 2000 sino alla data di entrata in vigore della L. n. 147/2013 (1.1.2014), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore della L. n. 49/2016. Quanto al periodo intermedio
(2014-2016), ritiene il Tribunale che l'anatocismo deve invece ritenersi illegittimo a far data dall'1.1.2014, atteso il divieto di anatocismo bancario introdotto a seguito della modifica del testo dell'art. 120 ad opera della L. n. 147/2013, come sopra richiamata. Tale disposizione deve ritenersi operante sin dalla data della sua entrata in vigore, a prescindere dalla emanazione della delibera CICR pagina 4 di 10 cui l'art. 120, comma 2, fa riferimento (delibera che, di fatto, mai è stata emanata). Secondo
l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (cfr., Trib. Monza 13.6.2018; Trib. Pavia
21.4.2016; Trib. Milano 25.3.2015; Trib. Milano 3.4.2015; Trib. Roma 20.10.2015), la disposizione in parola presentava un contenuto precettivo già chiaramente definito, che non necessitava di essere ulteriormente specificato dalla delibera attuativa del CICR, la quale, in quanto fonte subordinata, avrebbe in ogni caso dovuto collocarsi nell'ambito dell'art. 120 TUB, rispettando il divieto di anatocismo ivi sancito.
Nella specie, il contratto di accensione del conto corrente del 7 giugno 2011, aperto quindi successivamente al 2000, prevede la medesima reciprocità per la capitalizzazione degli interessi
(cfr. art. 5 del contratto: “ i rapporti di dare avere relativi al conto, sia quest'ultimo a debito o a credito, vengono regolati con identicità reciprocità…”) così anche nel contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecario del 12 agosto 2011, come si evince dalla CTU, “la capitalizzazione trimestrale è stata espressamente accettata nell'atto notarile”, con conseguente legittimità dell'anatocismo praticato fino al 2014 e, successivamente, dal 2016 fino alla chiusura del conto, mentre nel periodo intermedio occorrerà espungere la capitalizzazione.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società attrice, invece, non può ritenersi che la clausola anatocistica sia invalida perché il tasso creditore è pari a 0,025%. Come chiarito da una parte della giurisprudenza di merito (cfr., Trib. Padova 10 maggio 2017 e 9 novembre 2018; Trib. Milano 17 gennaio 2017; Trib. Pavia 28 gennaio 2019), al cui orientamento si intende aderire in questa sede, la previsione di un tasso creditore "simbolico" (pari, ad esempio, allo 0,001%) non determina la violazione della disciplina in materia di anatocismo bancario, atteso che questa non prevede una proporzionalità tra tassi di interesse attivi e passivi, ma soltanto la medesima periodicità temporale della capitalizzazione degli interessi, senza nulla prescrivere in ordine alla adeguatezza o alla corrispettività dei tassi di interesse, che vengono integralmente rimesse alla volontà delle parti, senza che il giudice possa sindacare l'equilibrio tra le prestazioni pattuite.
La domanda su tale punto va parzialmente accolta.
2.Mancata indicazione del TAEG.
Nella specie si è al di fuori dei contratti di credito al consumo di cui all'art. 122 T.U.B, per cui le nullità previste dall'art. 117, commi 4 e 7 T.U.B. non possono essere estese analogicamente all'ipotesi di erronea indicazione del TAEG/ISC, che assolve ad una funzione di trasparenza, e non costituisce un tasso d'interesse, non incidendo quindi sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 T.U.B. Deve pertanto operare il condivisibile orientamento secondo cui la mancata, o erronea indicazione dell'ISC e del TAEG, non comporta la nullità del contratto, posto che, come chiarito dalla S.C., "In tema di pagina 5 di 10 contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs n. 385/1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto"
(cfr. Cass. n. 39169/2021).
Le doglianze della società attrice sulla mancata indicazione del TAEG nei contratti va dunque disattesa.
3.Illegittima applicazione del tasso Euribor.
Nel contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecario, stipulato il 12.8.2011 è espressamente previsto all'art. 6 che:” Sulle somme a debito del correntista saranno corrisposti alla Banca interessi nella misura inizialmente stabilita al 4,34% in ragione d'anno, oltre imposte ed accessori, da regolare ogni trimestre solare mediante addebito sul predetto conto corrente n. 569916…..si pattuisce espressamente che il predetto tasso di interesse sarà modificato dalla Banca mensilmente e sarà pari al valore assunto dall'Euribor scadenza sei mesi, nel mese solare antecedente quello di scadenza di ciascun mese, base di calcolo giorni effettivi su 365, arrotondato allo 0,0005 superiore ed aumentato di uno scarto di punti percentuali 2,50.”.
Parte attrice invoca la nullità di detta clausola perché il tasso di interesse è parametrato all'Euribor.
Tale tesi non è condivisibile.
Si osserva sul punto che la giurisprudenza di legittimità e di merito è tendenzialmente pacifica nel ritenere che la clausola di determinazione degli interessi possa considerarsi valida anche se la stessa si limiti al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purchè obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del relativo saggio di interesse.
Ebbene, la clausola contenuta nell'atto a rogito del Notaio come sopra richiamata, Persona_2 non viola i predetti parametri atteso che l'inserimento dell'indicizzazione Euribor nel tasso di interesse consente di risalire al un tasso determinato, attraverso il richiamo a criteri muniti di caratteri di certezza ed obiettività: “valore assunto dall'Euribor scadenza sei mesi, nel mese solare antecedente quello di scadenza di ciascun mese, base di calcolo giorni effettivi su 365, arrotondato allo 0,005 superiore ed aumentato di uno scarto di punti percentuali 2,50. Il tasso di interesse è dunque ben determinato e/o determinabile, non rilevando, invece, l'eventuale difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale.
4) Applicazione illegittima della CMS. pagina 6 di 10 Le contestazioni sollevate dalla parte attrice su tale altro asserito motivo di illegittimità del conto corrente in esame è del tutto generica, fondata su argomentazioni di diritto e non rapportate al caso concreto.
E' noto che la carenza di ogni specifica individuazione e indicazione delle specifiche clausole illegittime vizia la domanda per carenza dell'individuazione della causa petendi e del petitum per indeterminatezza, giacché nell'atto introduttivo del giudizio, nelle memorie n. 1 ex art. 183 c.p.c. e nella stessa perizia di parte depositata, non risultano formulate indicazioni specifiche circa l'asserita operazione illecite, risultando assente altresì l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c.. .
Parte attrice non può limitarsi al mero riferimento alla nullità ed illegittimità degli addebiti operati dalla banca, senza nulla dire in merito all'esatta contestazione relativa alla commissione di massimo scoperto, o altre commissioni diversamente denominate, e senza indicare, con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in virtù di detta clausola ritenuta illegittima. Le contestazioni sul punto di parte attrice non trovano supporto nemmeno nella perizia di parte che nulla dice in ordine alla commissione di massimo scoperto o ad altre commissioni: in sostanza la perizia di parte non chiarisce, né individua e né rende verificabile alla controparte e al
Giudice i vizi astrattamente lamentati in via ipotetica dall'attrice in punto di commissione di massimo scoperto o di CIV.
Tali carenze probatorie non potevano essere integrate ricorrendo alla CTU in quanto, per giurisprudenza consolidata, è precluso al Giudice predisporre indagini tecniche, al solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti, o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Deriva da quanto precede, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda, con essa, a supplire alla carenza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Difatti, l'incarico conferito al CTU postula che la parte abbia preventivamente, e specificamente, dedotto il fatto che pone a fondamento del suo diritto.
Poiché sotto tale profilo nulla è stato dedotto dall'attrice a sostegno dei fatti costitutivi della domanda, ne deriva l'inutilizzabilità della CTU con riferimento alla commissione di massimo scoperto (quesito n.
4).
5. Superamento del tasso soglia.
pagina 7 di 10 Infondate sono le eccezioni avanzate dalla parte attrice in punto di asserita usurarietà dei tassi applicati dalla Banca.
V'è, infatti, da evidenziare, come emerge dalla c.t.u. svolta dal dott. , che non è stata Persona_1 riscontrata usura ab origine. Lo stesso c.t.u. ha, altresì, proceduto a verificare se, nel corso del rapporto, in caso di esercizio dello jus variandi, il tasso effettivo globale avesse mai superato la soglia usura pro tempore vigente, ma anche in questo caso, non ha riscontrato alcun superamento della soglia usura avendo affermato che: “non esiste alcuna applicazione di tassi usurari né all'inizio del rapporto né durante il proseguo dello stesso”.
5.Illegittimo esercizio dello ius variandi e sulla determinazione delle valute.
Anche in questo caso si rileva la genericità della contestazione in ordine al sistema di determinazione delle valute e dell'illegittimo esercizio dello ius variandi, non avendo parte attrice specificatamente dedotto in ordine all'addebito di ulteriori voci di costo non espressamente pattuite nè a quali variazioni di tasso faccia riferimento quale nuova pattuizione ai fini del calcolo degli interessi. Peraltro, risulta documentalmente provato l'espressa pattuizione della facoltà della banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto di conto corrente oggetto di causa (cfr. art. 13 del contratto).
6.Sulla domanda di risarcimento danni per asserita violazione da parte della degli obblighi CP_2 di correttezza, buona fede e trasparenza, nonché per danno all'immagine.
La domanda risarcitoria avanzata dall'attrice ex art. 1375 c.c. deve essere rigettata.
E' vero che la violazione dei canoni della buona fede costituisce una possibile fonte di responsabilità e che il danno risarcibile è intimamente connesso all'inadempimento contrattuale, tuttavia nel caso di specie la banca non pare aver violato i principi di correttezza e di buona fede né parte attrice ha fornito prova del danno derivante dalla presunta lesione della buona fede nell'esecuzione del contratto.
Infatti, pur invocando un presunto inadempimento contrattuale, parte attrice omette di allegare quale sia in concreto detto mancato adempimento, considerato tra l'altro che l'asserito superamento del tasso soglia non ha trovato conferma.
Inoltre, non ha dedotto e né ha provato di aver subito effettivamente i danni lamentati nell'atto di citazione: per di più il danno morale, il danno esistenziale e il danno all'immagine, in quanto danni- conseguenza, richiedono una specifica prova da parte di chi, assumendo di averli subiti, pretende di essere per ciò risarcito.
Le predette carenze probatorie, peraltro, non possono essere superate nemmeno attraverso la determinazione equitativa del giudice di cui all'art. 1226 c.c: "l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più pagina 8 di 10 generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche
l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori ed i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché
l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno" (cfr. Cass.
13288/2007).
7.Domanda riconvenzionale della convenuta.
La domanda svolta da parte convenuta in via riconvenzionale è parzialmente fondata.
Il tribunale ritiene, infatti, che la banca abbia assolto al proprio onere probatorio, producendo i contratti di conto corrente, tutti gli estratti conto del rapporto, la certificazione ex art. 50 TUB e l'estratto conto estinzione, il cui ammontare non è stato oggetto di specifica e tempestiva contestazione.
Per concludere, accertato che nel rapporto di conto corrente per cui è causa sono stati praticati in favore dell'istituto di credito interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale e accolta la domanda riconvenzionale spiegata dalla la causa deve essere rimessa sul ruolo affinchè il CTU provveda CP_2 ad accertare l'esatto dare-avere tra le parti procedendo ad un nuovo ricalcolo che tenga conto della illegittima capitalizzazione degli interessi con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014 e, come sopra precisato, fino all'entrata in vigore del D.L. n. 18/2016, convertito in L. n.
49/2016 nonché delle spese escluse nel proprio elaborato.
8.Sull'intervento della società nella sua qualità di Controparte_7 mandataria di . Parte_2
Come si è sopra accennato, si è costituita la società nella qualità, deducendo:- che con CP_5 contratto del 30.11.2022 la gli ha ceduto un portafoglio di crediti classificati deteriorati alla data CP_1 del 30.11.2022 e di aver conferito a mandato per la gestione delle posizioni Parte_2 cedute, come da procura speciale a firme autenticate dal Notaio in data 15.12.2022 Persona_3
(cfr. doc. b); che detta cessione è stata pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana del 22.12.2022 n.
148, parte seconda (cfr. doc. a); che le posizioni debitorie oggetto della presente controversia rientrano in quelle oggetto della cessione;
che interviene e si costituisce in giudizio, quale mandataria di
[...]
a sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., richiamando la documentazione prodotta, le Parte_2 deduzioni tutte già svolte e le conclusioni della cedente. pagina 9 di 10 Ebbene, ai sensi dell'art. 111 cpc se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Ai sensi del 3 comma, poi, il successore a titolo particolare può intervenire (o essere chiamato) nel processo e, soltanto se le altre parti vi consentono, la cedente può essere estromessa.
Nel caso di specie, la società cessionaria è intervenuta nel processo ma, non avendo le parti manifestato il proprio consenso all'estromissione né la cedente convenuta opposta né ha fatto mai richiesta, quest'ultima non può essere estromessa dal giudizio.
Le spese di lite e di c.t.u. saranno regolate con la sentenza definitiva.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, non definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla società Parte_1
[... nei riguardi della quale mandataria di con Controparte_8 CP_2
l'intervento volontario di ogni altra domanda disattesa Controparte_5
o rigettata, così provvede:
- dichiara la nullità delle clausole con cui, nel rapporto di conto corrente n. 569916, è stata prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dal 1.1.2014 fino all'entrata in vigore del D.L. n.
18/2016, convertito in L. n. 49/2016;
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta
[...]
Controparte_4
- rimette la causa sul ruolo come da allegata e coeva ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio per la determinazione dell'esatto dare-avere tra le parti;
-spese di lite e di c.t.u. regolate con la sentenza definitiva.
Così deciso in Campobasso il 5 agosto 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
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