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21 agosto 1981
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13 gennaio 1985
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10 marzo 1987
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1 gennaio 2001
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29 gennaio 2009
29 gennaio 2009
Art. 38. (INPGI) 1. L'Istituto nazionaie di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n.
1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67 , gestisce in regime di sostitutivita' le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresi', ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all' articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 , titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.
2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)) 3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI.
4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive. (20)
--------------- AGGIORNAMENTO (20)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 76 comma 2) che "l'opzione di cui all' articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge."
1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67 , gestisce in regime di sostitutivita' le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresi', ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all' articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 , titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.
2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)) 3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI.
4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive. (20)
--------------- AGGIORNAMENTO (20)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 76 comma 2) che "l'opzione di cui all' articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge."
Commentario • 1
- 1. Previdenza dei giornalistiAbruzzo Franco · https://www.diritto.it/ · 18 maggio 2006 · 1.9142544
[…] Art. 76. (Previdenza giornalisti) 1. L'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente: – 1. […]
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Giurisprudenza • 55
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2023, n. 24931Provvedimento: […] n. 388, anche alla luce dell'art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994. Avrebbe errato la Corte territoriale nell'escludere il carattere sostitutivo della gestione dell'INPGI, ad onta dell'espressa qualificazione contenuta nell'art. 38 della legge n. 416 del 1981. […]Leggi di più...
- previdenza sostitutiva·
- autonomia gestionale·
- art. 38 legge 416/1981·
- disapplicazione regolamento INPGI·
- coordinamento previdenziale·
- art. 2 e 3 Cost.·
- INPGI·
- cumulo pensione e redditi da lavoro·
- giurisdizione Corte dei Conti·
- art. 19 d.l. 112/2008