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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1084/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9.1.2025 da
1) Parte_1
Nata in MACIN
cittadino/a: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. IVANA EMILIA NINFA DI STEFANO
presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1 pagina 1 di 7 Nato in TULCEA
cittadino/a: Pt_3
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. IVANA EMILIA NINFA DI STEFANO
presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito CIVILE
in BOLLATE il 9.05.2015
(anno 2015 atto n. 12, Parte 1)
In regime di comunione dei beni.
con i seguenti figli: (C.F. ) nata a [...] Persona_1 C.F._3
Milanese il 23.08.2015 e (C.F. nato a [...] il Persona_2 C.F._4
29.06.2023
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in
9.1.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. L'affido dei figli minorenni (C.F. ) nata a Persona_1 C.F._3
Garbagnate Milanese il 23.08.2015 e (C.F. nato a Persona_2 C.F._4
Garbagnate Milanese il 29.06.2023 verrà esercitato congiuntamente da entrambi i genitori, e pagina 2 di 7 gli stessi saranno collocati prevalentemente con la madre presso l'abitazione familiare in
Bollate (MI) via Niccolò Tommaseo n. 9 con tutti i relativi arredi;
3. Il Sig. si impegna a lasciare l'abitazione familiare entro e non oltre il 31.01.2025 e a Per_1 reperire altra abitazione idonea ad ospitare i figli quando andranno a trovarlo essendo la prima di anni nove ed il secondo di anni uno;
4. Salvo diversi e migliori accordi il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità concordate:
- Un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì), dall'uscita da scuola di e dal nido per il piccolo sino ad ore 21.00 ora entro la quale il Persona_1 Per_2 padre li riaccompagnerà a casa dopo averli fatti cenare con lui;
- Fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alle ore 19.00 della domenica per la minore , quando il padre riaccompagnerà la figlia nella Persona_1 casa familiare mentre per il minore il padre lo potrà indicativamente tenere, sino al Per_2 compimento dei due anni di età per lo stesso periodo ma con esclusione dei pernottamenti;
5. Per il periodo delle vacanze estive, vista l'età dei figli, ciascun genitore potrà tenere con sé i minori per un periodo di sette giorni, anche non consecutivi, che dovrà essere concordato entro il 31 maggio di ogni anno. Tale periodo potrà essere innalzato a quindici giorni da quando anche frequenterà il primo anno della scuola dell'infanzia; Per_2
6. I ponti e le altre festività saranno trascorsi con i genitori ad anni alterni, secondo il piano genitoriale, salvo diversi e migliori accordi con i genitori;
7. Le parti hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e rendersi reperibili, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli;
8. I coniugi provvederanno all'istruzione ed educazione dei figli, collaborando per il loro sviluppo psicofisico, nel preminente interesse degli stessi;
ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli verrà presa di comune accordo tra i genitori;
9. Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra l'importo mensile di €. 300,00 Per_1 Parte_4 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei minori, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT mentre per le spese straordinarie le stesse pagina 3 di 7 saranno ripartite al 50% ciascuno secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Milano a cui ci si rimanda integralmente;
10. I coniugi dichiarano che l'Assegno Unico sarà percepito dalla Sig.ra nella misura Parte_1 del 100% mentre le detrazioni fiscali saranno al 50 % ciascuno;
11. Le parti dichiarano di rinunciare a qualunque reciproco diritto a pretendere il mantenimento dall'altro coniuge, in quanto entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti, e di aver regolato tutti i reciproci rapporti economici e patrimoniali e di non avere nulla a pretendere ad eccezione del mutuo gravante sull'ex casa familiare che verrà a gravare al 50% su ciascuno al pari delle spese straordinarie ad essa riferite e del finanziamento del frigorifero e della televisione. Per quanto concerne le spese ordinarie di manutenzione e le utenze domestiche le stesse previa voltura in favore della Sig.ra dalla data di effettivo allontanamento del marito dalla casa coniugale saranno a Parte_1 carico di quest'ultima;
12. I coniugi dichiarano espressamente ex art. 473 bis 51, comma 2 cpc, di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma richiamata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale;
13. I coniugi rinunciano all'appello della sentenza emananda.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. pagina 4 di 7 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Signori e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio civile nel Comune di Bollate il 9.05.2015 con atto numero 12, Parte
1, anno 2015, in regime di comunione dei beni
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 5.3.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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