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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7315 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. MI AL presidente dott.ssa OV PA consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., comma terzo, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2913/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1
P.IVA_1
c.f. Parte_2
P.IVA_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco A. Magni e Carlo Srubek Tomassy, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E
, c.f. CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti MI Mammone e Lorenzo Pacella, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATO
pagina 1 di 12 NONCHÈ
, c.f. CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti. Gian MI EN e RC EN, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 7129/2020, R.G. n. 68620/2017, pubblicata in data 12.5.2020, il Tribunale di
Roma rigettava la domanda proposta dal Parte_1
e dal , i quali avevano
[...] Parte_2 convenuto in giudizio e , chiedendo l'accoglimento delle CP_1 CP_2 seguenti conclusioni:
‹‹… Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, previo ogni necessario accertamento;
accertato in particolare che i sigg.ri e sono responsabili CP_1 CP_2 dell'illegittimo utilizzo dei fondi di cui essi avevano la disponibilità, rispettivamente quale Segretario provinciale di e responsabile amministrativo: Pt_1
a) condannare i sigg.ri e a restituire al CP_1 CP_2 Parte_1
le somme ritirate in contanti dal conto corrente della struttura provinciale del Sindacato delle
[...] quali non sia stato dato rendiconto e documentazione dell'utilizzo in conformità delle norme statutarie e regolamentari;
b) condannare dunque i sigg.ri e , in solido, a restituire al CP_1 CP_2 [...]
la somma di € 259.985,00 ovvero di quello del quale non sia stato dato Parte_1 adeguato rendiconto e documentazione dell'utilizzo, oltre interessi come per legge;
c) condannare i sigg.ri e a risarcire il del CP_1 CP_2 Parte_1 danno ad essa derivato dall'utilizzo illegittimo di fondi della sua struttura provinciale da liquidarsi in via equitativa
…››.
Il Tribunale, in sintesi, così motivava:
- non vi era dubbio che la gestione economica finanziaria delle quote degli iscritti al
Sindacato generava un obbligo di rendere il conto delle somme acquisite, cui, come previsto nello Statuto, erano tenuti i gestori dei fondi a livello periferico, in quanto direttamente responsabili delle obbligazioni assunte per l'attività sindacale;
- ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, la Segreteria generale poteva disporre controlli o interventi di natura finanziaria sull'attività svolta;
- i riscontri forniti dai convenuti avevano consentito di ritenere assolto l'obbligo di rendiconto dei fondi gestiti per il periodo in contestazione, 2014-2016, atteso che pagina 2 di 12 risultavano depositati i c.d. “bilanci”, approvati dal Consiglio provinciale e con il controllo del Collegio provinciale dei sindaci, sicché la domanda relativa al deposito del rendiconto appariva infondata;
- con riferimento ai rendiconti-bilanci presentati, parte attrice non aveva allegato nessuna contestazione su quanto riportato negli stessi, limitandosi genericamente ad affermare nuovamente le due contestazioni relative ai prelievi in contanti e alla mancanza di documentazione, senza specificare le “gravi anomalie” in cui sarebbero incorsi i convenuti;
- peraltro, appariva sussistere, in linea di massima, una corrispondenza tra la somma totale contestata e i bilanci-rendiconti depositati dai convenuti;
- era poi generica la contestazione sull'assenza di documentazione, poiché doveva presumersi che il parere tecnico e l'approvazione del Consiglio fossero stati supportati dalla documentazione di riferimento, cartacea o telematica, il che trovava conferma nella documentazione depositata, che confutava la contestazione relativa all'assenza totale di riscontri contabili;
- anche su tale documentazione e sulla natura delle spese parte attrice non aveva sollevato contestazioni puntuali e specifiche;
- l'accesso forzoso, ad opera del Segretario generale, aveva comportato uno spossessamento della sede ed era stato depositato da parte attrice un verbale di accesso in cui non veniva specificato il contenuto dei pc ovvero il reperimento di documentazione, “per cui non è dato sapere cosa c'era prima dell'accesso e cosa c'era dopo l'accesso una volta spossessati i convenuti della disponibilità dei locali e delle cose ivi contenute del
Sindacato”;
- ciò aveva determinato “una situazione di impossibilità per i convenuti di fornire quanto richiesto ed, in ogni caso, una impossibilità di attribuire una responsabilità della eventuale mancanza della documentazione contabile del sindacato provinciale atteso che non è stata concesso una possibilità concreta di produrre la documentazione contabile e non è dato sapere cosa ha fatto chi è subentrato”;
- in quest'ottica andava letta anche la denuncia depositata nella memoria di parte attrice ex art. 183, comma 6, c.p.c., atteso che, venuta meno la possibilità di accedere ai locali e in mancanza della possibilità di rispondere a eventuali contestazioni, il convenuto aveva optato per denunciare lo smarrimento della documentazione, CP_2 ciò anche alla luce dei contrasti tra le parti del giudizio;
pagina 3 di 12 - ciò, peraltro, trovava una indiretta conferma nella circostanza che solo nell'anno 2017 parte attrice aveva svolto il proprio potere di controllo, senza aver mai eccepito alcunché in relazione al triennio precedente, sia in ordine al ricevimento dei bilanci sia in ordine al loro contenuto, tanto più che era previsto un organo di controllo a livello nazionale, quale il Collegio nazionale dei sindaci;
- nella stessa comparsa conclusionale, parte attrice, oltre ad avere trascurato che vi era stato anche il deposito del bilancio per il 2016, aveva sostanzialmente affermato che
“resta il fatto che la struttura periferica del Sindacato si limita a formulare un mero rendiconto annuale della gestione e non già un bilancio in senso tecnico e dunque l'esame di tale rendiconto così come la sua approvazione da parte del Consiglio Provinciale, ove pure per assurdo fossero intervenuti, non esimono certo i responsabili della gestione di darne conto alla Segreteria Nazionale che in forza dell'art.
30 dello Statuto (doc. n. 1 cit.) può disporre verifiche in-terne e controlli”;
- la stessa parte attrice ammetteva dunque la redazione dei rendiconti annuali, seppure contestando la mancanza della tecnica redazionale prevista per i bilanci, obbligo che però non sussisteva per una associazione;
- tale ammissione comportava che, in presenza dei rendiconti, parte attrice avrebbe dovuto contestare puntualmente le singole voci e non limitarsi a contestazioni generiche fondate sulla assenza dell'obbligo di rendiconto poi confutata da controparte.
***
Hanno proposto appello il e il Parte_1
, chiedendo, previa sospensione Parte_2 della esecutività ex artt. 283 e 351 c.p.c., in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, di accogliere le conclusioni già formulate in primo grado, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
***
Si è costituito, in data 10.11.2020, , chiedendo, previa declaratoria di CP_1 inammissibilità e, comunque, di rigetto dell'istanza ex art. 283 c.p.c., di dichiarare inammissibile e comunque rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, ha reiterato, occorrendo, le istanze formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (prova per testi e per interpello).
pagina 4 di 12 ***
Si è, altresì, costituito, in data 13.11.2020, , chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_2 conferma della sentenza impugnata.
***
Con ordinanza del 3/4.12.2020, la Corte ha rigettato l'istanza ex art. 283 c.p.c. e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo una serie di rinvii d'ufficio, con decreto del 15.4.2024 la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 14.11.2024 per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note sino a trenta giorni prima (depositate da tutte le parti).
***
Con decreto del 28.3.2025, è stata disposta la sostituzione del consigliere relatore con il consigliere ausiliario e, con decreto in pari data, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 6.6.2025.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di venti giorni per lo scambio delle comparse conclusionali e di venti giorni per lo scambio delle memorie di replica, riservando all'esito il deposito della sentenza nel termine di sessanta giorni.
***
A seguito del decesso, in data 8.10.2025, del giudice onorario cui la causa era stata assegnata, con decreto del 22.10.2025, riassegnata la causa, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del
4.12.2025.
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve pagina 5 di 12 contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto parte appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., salvo quanto appresso si dirà.
***
Sempre in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la quale è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr.
Cass. n. 37272/2021).
***
Ciò detto, con il primo motivo lamenta parte appellante che il Tribunale avrebbe totalmente ignorato o comunque travisato la domanda, laddove aveva affermato che non era stata allegata alcuna contestazione su quanto riportato nei “rendiconti – bilanci” del
[...]
Parte ; in realtà, il , nell'evocare in giudizio i convenuti, li aveva invitati a fornire la Parte_1 documentazione dei continui e ingentissimi prelievi in contanti, chiedendo, in difetto di tale documentazione, la condanna alla restituzione delle somme non documentate;
ciò in perfetta aderenza a quanto disposto dalle norme statutarie (l'art. 24 dello Statuto, che legittima la
Segreteria Generale a disporre controlli e interventi sull'operato delle strutture periferiche, e le disposizioni del Consiglio Nazionale, sub doc. n. 2, che autorizzano il solo eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e impongono la necessità non solo di fornirne puntuale documentazione ma altresì di custodirla agli atti per cinque anni); gli attori avevano dunque denunciato l'inosservanza di queste disposizioni e davvero non si comprendeva come il primo giudice avesse potuto affermare che i convenuti avevano assolto l'obbligo di rendiconto e che pagina 6 di 12 in relazione a tali rendiconti erano state allegate solo “le due contestazioni relative ai prelievi in contanti e alla mancata documentazione”; tali affermazioni, che si sostanziavano in una pseudomotivazione, erano errate, oltre che sotto il profilo logico, giuridicamente, per violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c.; la domanda, infatti, consisteva proprio nelle due anzidette contestazioni, ma il giudice non ne aveva tratto la conseguente conclusione, ritenendo che oggetto del giudizio fosse l'avvenuta presentazione o meno di un rendiconto e dunque le eventuali contestazioni alle voci di tale rendiconto, mentre “oggetto del giudizio era accertare se, anche in esito a quanto loro richiesto con l'atto introduttivo, i sigg.ri e avessero o CP_1 CP_2 meno documentato l'utilizzo dei prelievi di denaro contante effettuati nell'arco di un triennio in conformità degli obblighi d'ordine generale che gravano su tutti coloro che gestiscono fondi altrui e di quelli specifici che su di essi gravavano in forza delle norme statutarie del Sindacato del quale gestivano una struttura periferica”; peraltro, i rendiconti, come riconosciuto dal primo giudice, non sono bilanci e il Collegio
Sindacale ne verifica solo la congruità formale, così come il Consiglio che li approva non controlla e certifica l'esistenza della sottostante documentazione.
***
Con il secondo motivo lamenta parte appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la “ripresa forzosa” della sede del avesse reso impossibile Parte_1 sapere quale documentazione vi fosse al suo interno, impedendo ai convenuti di produrla;
al contrario, i medesimi avrebbero ben potuto mettere a disposizione della Segreteria Nazionale la documentazione richiesta prima di essere estromessi dagli uffici del;
Parte_1 inoltre, la tesi dei convenuti era contraddetta dalla circostanza, provata, che già in data
12.4.2017 (allorquando era stata preannunciata l'ispezione e prima del successivo commissariamento e del presunto “spossessamento” della sede) il signor aveva CP_2 denunciato lo smarrimento della documentazione contabile riferita al triennio in questione, ciò nel “maldestro tentativo di giustificare la mancata consegna alla Segreteria Generale del SAP della documentazione che aveva chiesto di esaminare”; quanto alla questione del pagamento in contanti, è stato riconosciuto, ed è stato comunque dimostrato (cfr. docc. 5 e 6), il prelievo in contanti, dal 2014 al marzo del 2017, di € 259.985,00, di cui i convenuti, pur sollecitati, non avevano mai fornito alcuna documentazione, se non per poche centinaia di euro e per una serie di richieste di rimborso spese;
né è credibile che tutti gli iscritti al Sindacato fossero sprovvisti di conto corrente (sul quale del resto viene accreditato lo stipendio e ogni altro emolumento) e comunque il pagamento in contanti avrebbe potuto e dovuto essere documentato quantomeno da una ricevuta.
pagina 7 di 12 ***
I motivi, che in quanto strettamente connessi verranno trattati congiuntamente, sono infondati.
Si premette che con l'atto di citazione di primo grado era stata chiesta la condanna alla restituzione delle somme “ritirate in contanti dal conto corrente della struttura provinciale del Sindacato delle quali non sia stato dato rendiconto e documentazione dell'utilizzo, in conformità delle norme statutarie e regolamentari”.
La pretesa si basava sulle seguenti deduzioni e contestazioni:
1) mancato ottemperamento, da parte dei convenuti, all'invito a trasmettere il “rendiconto delle delibere di spesa mensili e degli estratti conto bancario della struttura periferica”, con conseguente necessità dell'ispezione della Segreteria Generale, che, avendo accertato gravi irregolarità gestionali, aveva preso possesso dei locali della Segreteria Provinciale;
2) accertamento di prelievi in contanti per diverse migliaia di euro dal 2014 al marzo 2017 per
€ 259.985,00;
3) conseguente violazione della norma statutaria che imponeva il corretto utilizzo dei fondi
(art. 24) e della direttiva del Consiglio Nazionale del Sap assunta nella riunione del
26/27.3.2001 (doc. 2), che imponeva che il rimborso delle spese fosse regolarmente documentato;
4) conseguente obbligo, in mancanza di documenti giustificativi dell'utilizzo dei prelievi e della loro puntuale rendicontazione, di restituzione dei fondi.
Già quanto sopra dimostra che parte attrice poneva a fondamento della domanda la mancata rendicontazione.
Ciò è stato sostanzialmente ribadito con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., che cristallizza le difese (si veda pag. 4).
In ogni caso, se, come sostiene parte appellante, oggetto del giudizio era verificare se i signori e fossero tenuti a documentare le spese che avevano esposto nei loro CP_1 CP_2 rendiconti e verificare se fossero altresì tenuti a conservare detta documentazione, dalla mera inadempienza di detti obblighi non potrebbe mai derivare la condanna dei medesimi a restituire le somme non documentate.
Infatti, secondo la prospettazione degli appellanti, già attori, i convenuti sarebbero venuti meno all'obbligo di consentire alla Segreteria Generale del SAP l'esercizio dei poteri di vigilanza sulla struttura periferica da essi amministrata e all'obbligo di consegnare alla stessa
Segreteria Generale (in virtù dell'art. 24 dello Statuto) la documentazione relativa all'uso dei fondi e, come emerso dopo il commissariamento, avrebbero gestito tali fondi esclusivamente pagina 8 di 12 in contanti, prelevando, dal 2014 al marzo del 2017, ben 259.985,00 euro in totale assenza di qualsivoglia documentazione di spesa.
Ferma la portata esplorativa di una domanda così strutturata, la ripetizione delle somme presuppone la prova che di queste si siano appropriati indebitamente i soggetti tenuti alla gestione dei fondi, distraendoli dall'uso cui erano destinati (allo stesso risultato si perverrebbe ove si volesse qualificare la domanda come risarcimento del danno da mala gestio, visto che il quantum corrisponde all'entità delle somme prelevate in contanti).
Tale prova, tuttavia, non è mai stata fornita e, a ben vedere, non sono mai stati neppure allegati specifici fatti di appropriazione indebita.
In quest'ottica il Tribunale ha evidenziato che era stato assolto l'obbligo dei convenuti di fornire il rendiconto delle spese effettuate per la gestione dei fondi, dando ampiamente atto della sussistenza della relativa documentazione e della verificata approvazione dei rendiconti per il periodo 2014-2015-2016 da parte degli organi collegiali, nelle cui rispettive delibere è stato accertato che ogni spesa sostenuta (spese generali di gestione, attività organi statuari e attività sindacale e di programma) era stata puntualmente documentata.
Non può essere, infatti, condiviso l'assunto degli appellanti secondo cui il Collegio provinciale dei sindaci, non trattandosi di bilanci, non controlla e/o certifica l'esistenza della sottostante documentazione, dal momento che, come emerge dai documenti versati in atti (sub docc. 16,
17 e 18 fascicolo di parte convenuta ), il Collegio dava atto che tutte le voci di spesa CP_1 risultavano regolarmente documentate, raccomandando l'approvazione, in quanto pienamente conforme, del resoconto contabile, e il Consiglio Provinciale lo approvava.
Tale procedura, fra l'altro, è conforme all'art. 11.6 dello Statuto secondo cui “I Collegi Provinciali
e Regionali dei Sindaci hanno il compito di controllare, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali,
l'amministrazione, verificare le entrate, la regolarità di tutte le spese, l'esistenza e la destinazione delle eccedenze attive;
di richiedere agli organi competenti del Sindacato i bilanci preventivi e consuntivi corredati da una relazione conclusiva …”.
Una volta accertata la regolarità formale della procedura seguita, a maggior ragione parte attrice, a sostegno dell'azione di ripetizione, avrebbe dovuto allegare e provare che, in realtà, le somme prelevate in contanti non erano state destinate a quanto risultante dai suddetti bilanci e verbali ed erano state, invece, oggetto di indebita appropriazione, prendendo posizione sulle singole voci di spesa.
Siffatta allegazione difetta, come si ricava dalla lettura degli scritti difensivi di primo grado.
pagina 9 di 12 In altri termini, il prelievo di somme in contanti non è da solo sufficiente a dimostrare la distrazione di quelle somme per scopi estranei e a giustificare l'accoglimento della domanda di restituzione.
Del resto, che a fondamento della domanda dovesse essere posta una condotta appropriativa trova indiretta conferma anche nella denuncia querela per appropriazione indebita, proposta dal segretario del SAP, a seguito della quale il GIP del Tribunale di Roma, con Persona_1 ordinanza dell'11.1.2022 (depositata dall'appellato con le note del 9.10.2024), ha CP_1 respinto l'opposizione del signor e ha disposto l'archiviazione, affermando, in sintesi, Per_1 che:
- l'addebito si fonderebbe sul solo elemento costituito dalla omessa produzione di documentazione giustificativa dell'impiego delle somme;
- a tale dato si contrappongono, annullandone la valenza, due elementi da ritenersi decisivi: il primo è costituito dalla avvenuta presentazione dei rendiconti, sottoposti al vaglio del collegio dei sindaci e approvati dal consiglio provinciale, il che consente di ritenere che, all'epoca in cui sono state eseguite, le spese sono state documentate e rendicontate;
il secondo è costituito dalla sentenza del Tribunale civile di Roma che ha respinto la domanda, affrontando il merito e non solo questioni procedurali, come sostenuto nell'atto di opposizione;
- nel descritto contesto si comprendono anche le denunce di furto e smarrimento presentate dagli indagati;
- analoga denuncia è stata presentata anche nei confronti della sede di Torino;
- dalla lettura degli atti e dall'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP del Tribunale di
Torino emerge che, anche in quel caso, si erano rilevati costanti prelievi di contanti dal conto corrente e dall'esame delle persone informate era emersa la prassi dell'utilizzo di contanti per far fronte alle spese del sindacato;
- deve quindi concludersi che, per le caratteristiche delle attività svolte per gli importi impiegati, era non inusuale, anche in altre sedi, che si procedesse a prelievi e conseguenti pagamenti in contanti, sicché anche tale elemento perdeva di valenza indiziaria circa l'impiego delle somme per scopi diversi da quelli sociali;
- in conclusione, non era stata fornita prova che gli indagati avessero distolto somme di denaro dai fini ai quali erano destinate, utilizzandole per fini personali, somme erano state rendicontate e il prelievo in contanti era elemento neutro.
pagina 10 di 12 Pur essendo pacifica la diversità dei presupposti della responsabilità penale e di quella civile, non v'è chi non veda che nella specie gli stessi elementi valutati nelle due sedi conducono alla stessa conclusione e cioè che, in difetto di allegazione e prova di una specifica condotta indebita di appropriazione dei fondi, deve escludersi in radice la fondatezza della pretesa restitutoria come formulata dal Sindacato, tanto più in presenza di una prassi radicatasi anche in altre sedi.
Alla luce di quanto precede, del tutto irrilevante è la doglianza relativa all'interpretazione che il primo giudice avrebbe dato della denuncia di smarrimento presentata dal prima dello CP_2
“spossessamento” degli uffici.
***
Da ultimo, infondata è la generica censura in punto di statuizione sulle spese, secondo cui il
Tribunale avrebbe condannato il Sindacato Autonomo di Polizia, senza specificare se tenuta alla refusione delle spese fosse la Segreteria Generale, o se fosse il Sap Provinciale di Pt_1
(censura che invero sembra riferita più che altro all'istanza ex art. 283 c.p.c.), dal momento che il primo giudice ha condannato “parte attrice” al pagamento delle spese processuali, con ciò intendendosi pacificamente entrambi gli attori in solido.
***
In quanto sin qui argomentato rimangono assorbite le eccezioni riproposte, in via subordinata, dagli appellati e le istanze istruttorie reiterate da . CP_1
***
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la gravata sentenza deve essere confermata.
***
Gli appellanti devono essere condannati, in solido, secondo il principio della soccombenza, a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
pagina 11 di 12
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 7129/2020, R.G. n. 68620/2017, pubblicata in data 12.5.2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna il e il Parte_1 [...]
al pagamento, in solido, in favore di Parte_2
e , delle spese del presente grado di giudizio, che CP_1 CP_2 liquida, per ciascuna parte appellata, in € 14.317,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Gian MI
EN e RC EN, dichiaratisi antistatari;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte degli appellanti.
Roma, 4.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OV PA MI AL
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. MI AL presidente dott.ssa OV PA consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., comma terzo, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2913/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1
P.IVA_1
c.f. Parte_2
P.IVA_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco A. Magni e Carlo Srubek Tomassy, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E
, c.f. CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti MI Mammone e Lorenzo Pacella, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATO
pagina 1 di 12 NONCHÈ
, c.f. CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti. Gian MI EN e RC EN, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 7129/2020, R.G. n. 68620/2017, pubblicata in data 12.5.2020, il Tribunale di
Roma rigettava la domanda proposta dal Parte_1
e dal , i quali avevano
[...] Parte_2 convenuto in giudizio e , chiedendo l'accoglimento delle CP_1 CP_2 seguenti conclusioni:
‹‹… Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, previo ogni necessario accertamento;
accertato in particolare che i sigg.ri e sono responsabili CP_1 CP_2 dell'illegittimo utilizzo dei fondi di cui essi avevano la disponibilità, rispettivamente quale Segretario provinciale di e responsabile amministrativo: Pt_1
a) condannare i sigg.ri e a restituire al CP_1 CP_2 Parte_1
le somme ritirate in contanti dal conto corrente della struttura provinciale del Sindacato delle
[...] quali non sia stato dato rendiconto e documentazione dell'utilizzo in conformità delle norme statutarie e regolamentari;
b) condannare dunque i sigg.ri e , in solido, a restituire al CP_1 CP_2 [...]
la somma di € 259.985,00 ovvero di quello del quale non sia stato dato Parte_1 adeguato rendiconto e documentazione dell'utilizzo, oltre interessi come per legge;
c) condannare i sigg.ri e a risarcire il del CP_1 CP_2 Parte_1 danno ad essa derivato dall'utilizzo illegittimo di fondi della sua struttura provinciale da liquidarsi in via equitativa
…››.
Il Tribunale, in sintesi, così motivava:
- non vi era dubbio che la gestione economica finanziaria delle quote degli iscritti al
Sindacato generava un obbligo di rendere il conto delle somme acquisite, cui, come previsto nello Statuto, erano tenuti i gestori dei fondi a livello periferico, in quanto direttamente responsabili delle obbligazioni assunte per l'attività sindacale;
- ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, la Segreteria generale poteva disporre controlli o interventi di natura finanziaria sull'attività svolta;
- i riscontri forniti dai convenuti avevano consentito di ritenere assolto l'obbligo di rendiconto dei fondi gestiti per il periodo in contestazione, 2014-2016, atteso che pagina 2 di 12 risultavano depositati i c.d. “bilanci”, approvati dal Consiglio provinciale e con il controllo del Collegio provinciale dei sindaci, sicché la domanda relativa al deposito del rendiconto appariva infondata;
- con riferimento ai rendiconti-bilanci presentati, parte attrice non aveva allegato nessuna contestazione su quanto riportato negli stessi, limitandosi genericamente ad affermare nuovamente le due contestazioni relative ai prelievi in contanti e alla mancanza di documentazione, senza specificare le “gravi anomalie” in cui sarebbero incorsi i convenuti;
- peraltro, appariva sussistere, in linea di massima, una corrispondenza tra la somma totale contestata e i bilanci-rendiconti depositati dai convenuti;
- era poi generica la contestazione sull'assenza di documentazione, poiché doveva presumersi che il parere tecnico e l'approvazione del Consiglio fossero stati supportati dalla documentazione di riferimento, cartacea o telematica, il che trovava conferma nella documentazione depositata, che confutava la contestazione relativa all'assenza totale di riscontri contabili;
- anche su tale documentazione e sulla natura delle spese parte attrice non aveva sollevato contestazioni puntuali e specifiche;
- l'accesso forzoso, ad opera del Segretario generale, aveva comportato uno spossessamento della sede ed era stato depositato da parte attrice un verbale di accesso in cui non veniva specificato il contenuto dei pc ovvero il reperimento di documentazione, “per cui non è dato sapere cosa c'era prima dell'accesso e cosa c'era dopo l'accesso una volta spossessati i convenuti della disponibilità dei locali e delle cose ivi contenute del
Sindacato”;
- ciò aveva determinato “una situazione di impossibilità per i convenuti di fornire quanto richiesto ed, in ogni caso, una impossibilità di attribuire una responsabilità della eventuale mancanza della documentazione contabile del sindacato provinciale atteso che non è stata concesso una possibilità concreta di produrre la documentazione contabile e non è dato sapere cosa ha fatto chi è subentrato”;
- in quest'ottica andava letta anche la denuncia depositata nella memoria di parte attrice ex art. 183, comma 6, c.p.c., atteso che, venuta meno la possibilità di accedere ai locali e in mancanza della possibilità di rispondere a eventuali contestazioni, il convenuto aveva optato per denunciare lo smarrimento della documentazione, CP_2 ciò anche alla luce dei contrasti tra le parti del giudizio;
pagina 3 di 12 - ciò, peraltro, trovava una indiretta conferma nella circostanza che solo nell'anno 2017 parte attrice aveva svolto il proprio potere di controllo, senza aver mai eccepito alcunché in relazione al triennio precedente, sia in ordine al ricevimento dei bilanci sia in ordine al loro contenuto, tanto più che era previsto un organo di controllo a livello nazionale, quale il Collegio nazionale dei sindaci;
- nella stessa comparsa conclusionale, parte attrice, oltre ad avere trascurato che vi era stato anche il deposito del bilancio per il 2016, aveva sostanzialmente affermato che
“resta il fatto che la struttura periferica del Sindacato si limita a formulare un mero rendiconto annuale della gestione e non già un bilancio in senso tecnico e dunque l'esame di tale rendiconto così come la sua approvazione da parte del Consiglio Provinciale, ove pure per assurdo fossero intervenuti, non esimono certo i responsabili della gestione di darne conto alla Segreteria Nazionale che in forza dell'art.
30 dello Statuto (doc. n. 1 cit.) può disporre verifiche in-terne e controlli”;
- la stessa parte attrice ammetteva dunque la redazione dei rendiconti annuali, seppure contestando la mancanza della tecnica redazionale prevista per i bilanci, obbligo che però non sussisteva per una associazione;
- tale ammissione comportava che, in presenza dei rendiconti, parte attrice avrebbe dovuto contestare puntualmente le singole voci e non limitarsi a contestazioni generiche fondate sulla assenza dell'obbligo di rendiconto poi confutata da controparte.
***
Hanno proposto appello il e il Parte_1
, chiedendo, previa sospensione Parte_2 della esecutività ex artt. 283 e 351 c.p.c., in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, di accogliere le conclusioni già formulate in primo grado, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
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Si è costituito, in data 10.11.2020, , chiedendo, previa declaratoria di CP_1 inammissibilità e, comunque, di rigetto dell'istanza ex art. 283 c.p.c., di dichiarare inammissibile e comunque rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, ha reiterato, occorrendo, le istanze formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (prova per testi e per interpello).
pagina 4 di 12 ***
Si è, altresì, costituito, in data 13.11.2020, , chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_2 conferma della sentenza impugnata.
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Con ordinanza del 3/4.12.2020, la Corte ha rigettato l'istanza ex art. 283 c.p.c. e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
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Dopo una serie di rinvii d'ufficio, con decreto del 15.4.2024 la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 14.11.2024 per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note sino a trenta giorni prima (depositate da tutte le parti).
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Con decreto del 28.3.2025, è stata disposta la sostituzione del consigliere relatore con il consigliere ausiliario e, con decreto in pari data, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 6.6.2025.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di venti giorni per lo scambio delle comparse conclusionali e di venti giorni per lo scambio delle memorie di replica, riservando all'esito il deposito della sentenza nel termine di sessanta giorni.
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A seguito del decesso, in data 8.10.2025, del giudice onorario cui la causa era stata assegnata, con decreto del 22.10.2025, riassegnata la causa, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del
4.12.2025.
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I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
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In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve pagina 5 di 12 contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto parte appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., salvo quanto appresso si dirà.
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Sempre in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la quale è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr.
Cass. n. 37272/2021).
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Ciò detto, con il primo motivo lamenta parte appellante che il Tribunale avrebbe totalmente ignorato o comunque travisato la domanda, laddove aveva affermato che non era stata allegata alcuna contestazione su quanto riportato nei “rendiconti – bilanci” del
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Parte ; in realtà, il , nell'evocare in giudizio i convenuti, li aveva invitati a fornire la Parte_1 documentazione dei continui e ingentissimi prelievi in contanti, chiedendo, in difetto di tale documentazione, la condanna alla restituzione delle somme non documentate;
ciò in perfetta aderenza a quanto disposto dalle norme statutarie (l'art. 24 dello Statuto, che legittima la
Segreteria Generale a disporre controlli e interventi sull'operato delle strutture periferiche, e le disposizioni del Consiglio Nazionale, sub doc. n. 2, che autorizzano il solo eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e impongono la necessità non solo di fornirne puntuale documentazione ma altresì di custodirla agli atti per cinque anni); gli attori avevano dunque denunciato l'inosservanza di queste disposizioni e davvero non si comprendeva come il primo giudice avesse potuto affermare che i convenuti avevano assolto l'obbligo di rendiconto e che pagina 6 di 12 in relazione a tali rendiconti erano state allegate solo “le due contestazioni relative ai prelievi in contanti e alla mancata documentazione”; tali affermazioni, che si sostanziavano in una pseudomotivazione, erano errate, oltre che sotto il profilo logico, giuridicamente, per violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c.; la domanda, infatti, consisteva proprio nelle due anzidette contestazioni, ma il giudice non ne aveva tratto la conseguente conclusione, ritenendo che oggetto del giudizio fosse l'avvenuta presentazione o meno di un rendiconto e dunque le eventuali contestazioni alle voci di tale rendiconto, mentre “oggetto del giudizio era accertare se, anche in esito a quanto loro richiesto con l'atto introduttivo, i sigg.ri e avessero o CP_1 CP_2 meno documentato l'utilizzo dei prelievi di denaro contante effettuati nell'arco di un triennio in conformità degli obblighi d'ordine generale che gravano su tutti coloro che gestiscono fondi altrui e di quelli specifici che su di essi gravavano in forza delle norme statutarie del Sindacato del quale gestivano una struttura periferica”; peraltro, i rendiconti, come riconosciuto dal primo giudice, non sono bilanci e il Collegio
Sindacale ne verifica solo la congruità formale, così come il Consiglio che li approva non controlla e certifica l'esistenza della sottostante documentazione.
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Con il secondo motivo lamenta parte appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la “ripresa forzosa” della sede del avesse reso impossibile Parte_1 sapere quale documentazione vi fosse al suo interno, impedendo ai convenuti di produrla;
al contrario, i medesimi avrebbero ben potuto mettere a disposizione della Segreteria Nazionale la documentazione richiesta prima di essere estromessi dagli uffici del;
Parte_1 inoltre, la tesi dei convenuti era contraddetta dalla circostanza, provata, che già in data
12.4.2017 (allorquando era stata preannunciata l'ispezione e prima del successivo commissariamento e del presunto “spossessamento” della sede) il signor aveva CP_2 denunciato lo smarrimento della documentazione contabile riferita al triennio in questione, ciò nel “maldestro tentativo di giustificare la mancata consegna alla Segreteria Generale del SAP della documentazione che aveva chiesto di esaminare”; quanto alla questione del pagamento in contanti, è stato riconosciuto, ed è stato comunque dimostrato (cfr. docc. 5 e 6), il prelievo in contanti, dal 2014 al marzo del 2017, di € 259.985,00, di cui i convenuti, pur sollecitati, non avevano mai fornito alcuna documentazione, se non per poche centinaia di euro e per una serie di richieste di rimborso spese;
né è credibile che tutti gli iscritti al Sindacato fossero sprovvisti di conto corrente (sul quale del resto viene accreditato lo stipendio e ogni altro emolumento) e comunque il pagamento in contanti avrebbe potuto e dovuto essere documentato quantomeno da una ricevuta.
pagina 7 di 12 ***
I motivi, che in quanto strettamente connessi verranno trattati congiuntamente, sono infondati.
Si premette che con l'atto di citazione di primo grado era stata chiesta la condanna alla restituzione delle somme “ritirate in contanti dal conto corrente della struttura provinciale del Sindacato delle quali non sia stato dato rendiconto e documentazione dell'utilizzo, in conformità delle norme statutarie e regolamentari”.
La pretesa si basava sulle seguenti deduzioni e contestazioni:
1) mancato ottemperamento, da parte dei convenuti, all'invito a trasmettere il “rendiconto delle delibere di spesa mensili e degli estratti conto bancario della struttura periferica”, con conseguente necessità dell'ispezione della Segreteria Generale, che, avendo accertato gravi irregolarità gestionali, aveva preso possesso dei locali della Segreteria Provinciale;
2) accertamento di prelievi in contanti per diverse migliaia di euro dal 2014 al marzo 2017 per
€ 259.985,00;
3) conseguente violazione della norma statutaria che imponeva il corretto utilizzo dei fondi
(art. 24) e della direttiva del Consiglio Nazionale del Sap assunta nella riunione del
26/27.3.2001 (doc. 2), che imponeva che il rimborso delle spese fosse regolarmente documentato;
4) conseguente obbligo, in mancanza di documenti giustificativi dell'utilizzo dei prelievi e della loro puntuale rendicontazione, di restituzione dei fondi.
Già quanto sopra dimostra che parte attrice poneva a fondamento della domanda la mancata rendicontazione.
Ciò è stato sostanzialmente ribadito con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., che cristallizza le difese (si veda pag. 4).
In ogni caso, se, come sostiene parte appellante, oggetto del giudizio era verificare se i signori e fossero tenuti a documentare le spese che avevano esposto nei loro CP_1 CP_2 rendiconti e verificare se fossero altresì tenuti a conservare detta documentazione, dalla mera inadempienza di detti obblighi non potrebbe mai derivare la condanna dei medesimi a restituire le somme non documentate.
Infatti, secondo la prospettazione degli appellanti, già attori, i convenuti sarebbero venuti meno all'obbligo di consentire alla Segreteria Generale del SAP l'esercizio dei poteri di vigilanza sulla struttura periferica da essi amministrata e all'obbligo di consegnare alla stessa
Segreteria Generale (in virtù dell'art. 24 dello Statuto) la documentazione relativa all'uso dei fondi e, come emerso dopo il commissariamento, avrebbero gestito tali fondi esclusivamente pagina 8 di 12 in contanti, prelevando, dal 2014 al marzo del 2017, ben 259.985,00 euro in totale assenza di qualsivoglia documentazione di spesa.
Ferma la portata esplorativa di una domanda così strutturata, la ripetizione delle somme presuppone la prova che di queste si siano appropriati indebitamente i soggetti tenuti alla gestione dei fondi, distraendoli dall'uso cui erano destinati (allo stesso risultato si perverrebbe ove si volesse qualificare la domanda come risarcimento del danno da mala gestio, visto che il quantum corrisponde all'entità delle somme prelevate in contanti).
Tale prova, tuttavia, non è mai stata fornita e, a ben vedere, non sono mai stati neppure allegati specifici fatti di appropriazione indebita.
In quest'ottica il Tribunale ha evidenziato che era stato assolto l'obbligo dei convenuti di fornire il rendiconto delle spese effettuate per la gestione dei fondi, dando ampiamente atto della sussistenza della relativa documentazione e della verificata approvazione dei rendiconti per il periodo 2014-2015-2016 da parte degli organi collegiali, nelle cui rispettive delibere è stato accertato che ogni spesa sostenuta (spese generali di gestione, attività organi statuari e attività sindacale e di programma) era stata puntualmente documentata.
Non può essere, infatti, condiviso l'assunto degli appellanti secondo cui il Collegio provinciale dei sindaci, non trattandosi di bilanci, non controlla e/o certifica l'esistenza della sottostante documentazione, dal momento che, come emerge dai documenti versati in atti (sub docc. 16,
17 e 18 fascicolo di parte convenuta ), il Collegio dava atto che tutte le voci di spesa CP_1 risultavano regolarmente documentate, raccomandando l'approvazione, in quanto pienamente conforme, del resoconto contabile, e il Consiglio Provinciale lo approvava.
Tale procedura, fra l'altro, è conforme all'art. 11.6 dello Statuto secondo cui “I Collegi Provinciali
e Regionali dei Sindaci hanno il compito di controllare, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali,
l'amministrazione, verificare le entrate, la regolarità di tutte le spese, l'esistenza e la destinazione delle eccedenze attive;
di richiedere agli organi competenti del Sindacato i bilanci preventivi e consuntivi corredati da una relazione conclusiva …”.
Una volta accertata la regolarità formale della procedura seguita, a maggior ragione parte attrice, a sostegno dell'azione di ripetizione, avrebbe dovuto allegare e provare che, in realtà, le somme prelevate in contanti non erano state destinate a quanto risultante dai suddetti bilanci e verbali ed erano state, invece, oggetto di indebita appropriazione, prendendo posizione sulle singole voci di spesa.
Siffatta allegazione difetta, come si ricava dalla lettura degli scritti difensivi di primo grado.
pagina 9 di 12 In altri termini, il prelievo di somme in contanti non è da solo sufficiente a dimostrare la distrazione di quelle somme per scopi estranei e a giustificare l'accoglimento della domanda di restituzione.
Del resto, che a fondamento della domanda dovesse essere posta una condotta appropriativa trova indiretta conferma anche nella denuncia querela per appropriazione indebita, proposta dal segretario del SAP, a seguito della quale il GIP del Tribunale di Roma, con Persona_1 ordinanza dell'11.1.2022 (depositata dall'appellato con le note del 9.10.2024), ha CP_1 respinto l'opposizione del signor e ha disposto l'archiviazione, affermando, in sintesi, Per_1 che:
- l'addebito si fonderebbe sul solo elemento costituito dalla omessa produzione di documentazione giustificativa dell'impiego delle somme;
- a tale dato si contrappongono, annullandone la valenza, due elementi da ritenersi decisivi: il primo è costituito dalla avvenuta presentazione dei rendiconti, sottoposti al vaglio del collegio dei sindaci e approvati dal consiglio provinciale, il che consente di ritenere che, all'epoca in cui sono state eseguite, le spese sono state documentate e rendicontate;
il secondo è costituito dalla sentenza del Tribunale civile di Roma che ha respinto la domanda, affrontando il merito e non solo questioni procedurali, come sostenuto nell'atto di opposizione;
- nel descritto contesto si comprendono anche le denunce di furto e smarrimento presentate dagli indagati;
- analoga denuncia è stata presentata anche nei confronti della sede di Torino;
- dalla lettura degli atti e dall'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP del Tribunale di
Torino emerge che, anche in quel caso, si erano rilevati costanti prelievi di contanti dal conto corrente e dall'esame delle persone informate era emersa la prassi dell'utilizzo di contanti per far fronte alle spese del sindacato;
- deve quindi concludersi che, per le caratteristiche delle attività svolte per gli importi impiegati, era non inusuale, anche in altre sedi, che si procedesse a prelievi e conseguenti pagamenti in contanti, sicché anche tale elemento perdeva di valenza indiziaria circa l'impiego delle somme per scopi diversi da quelli sociali;
- in conclusione, non era stata fornita prova che gli indagati avessero distolto somme di denaro dai fini ai quali erano destinate, utilizzandole per fini personali, somme erano state rendicontate e il prelievo in contanti era elemento neutro.
pagina 10 di 12 Pur essendo pacifica la diversità dei presupposti della responsabilità penale e di quella civile, non v'è chi non veda che nella specie gli stessi elementi valutati nelle due sedi conducono alla stessa conclusione e cioè che, in difetto di allegazione e prova di una specifica condotta indebita di appropriazione dei fondi, deve escludersi in radice la fondatezza della pretesa restitutoria come formulata dal Sindacato, tanto più in presenza di una prassi radicatasi anche in altre sedi.
Alla luce di quanto precede, del tutto irrilevante è la doglianza relativa all'interpretazione che il primo giudice avrebbe dato della denuncia di smarrimento presentata dal prima dello CP_2
“spossessamento” degli uffici.
***
Da ultimo, infondata è la generica censura in punto di statuizione sulle spese, secondo cui il
Tribunale avrebbe condannato il Sindacato Autonomo di Polizia, senza specificare se tenuta alla refusione delle spese fosse la Segreteria Generale, o se fosse il Sap Provinciale di Pt_1
(censura che invero sembra riferita più che altro all'istanza ex art. 283 c.p.c.), dal momento che il primo giudice ha condannato “parte attrice” al pagamento delle spese processuali, con ciò intendendosi pacificamente entrambi gli attori in solido.
***
In quanto sin qui argomentato rimangono assorbite le eccezioni riproposte, in via subordinata, dagli appellati e le istanze istruttorie reiterate da . CP_1
***
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la gravata sentenza deve essere confermata.
***
Gli appellanti devono essere condannati, in solido, secondo il principio della soccombenza, a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
pagina 11 di 12
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 7129/2020, R.G. n. 68620/2017, pubblicata in data 12.5.2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna il e il Parte_1 [...]
al pagamento, in solido, in favore di Parte_2
e , delle spese del presente grado di giudizio, che CP_1 CP_2 liquida, per ciascuna parte appellata, in € 14.317,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Gian MI
EN e RC EN, dichiaratisi antistatari;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte degli appellanti.
Roma, 4.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OV PA MI AL
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