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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/04/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4636/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4636/2016 avente ad oggetto esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, promossa da: nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BARONE GAETANO e dell'avv. BARONE GUGLIELMO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO con sede in Brolo via G. D'Annunzio n. 32, P.I. , con il patrocinio CP_2 P.IVA_1 dell'avv. LONATICA LUCIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 7/01/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORE
Piaccia al Tribunale: a) trasferire, in esecuzione del contratto del 2 agosto 2007 e successive pattuizioni, da potere della società in favore dell'attore le due unità immobiliari, facenti parte CP_2 Controparte_1 del complesso turistico-alberghiero, sito in Ragusa, Frazione di Marina di Ragusa, Contrada
Castellana, composte ciascuna da piano terra e piano primo della superficie di mq 70 circa, con spazi scoperti pertinenziali, completate e rifinite secondo l'alligato capitolato, distinte in catasto al foglio n. 262, particella 1232 sub 31 e 32, con la comproprietà proporzionale delle parti, opere ed installazioni condominiali, libere da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e con il diritto di utilizzare in via esclusiva due posti auto negli spazi condominiali adibiti a parcheggio;
b) condannare la società convenuta a consegnare all'attore le unità edilizie di cui sopra, nonché tutta la documentazione urbanistica e quella di certificazione energetica;
pagina 1 di 6 c) condannare la società convenuta al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore per il ritardo nella consegna e nel trasferimento del diritto di proprietà degli immobili promessi, pari al valore locativo dalla data prevista per la consegna al soddisfo, da determinarsi a mezzo CTU;
d) in via subordinata, qualora non sia possibile ottenere la sentenza di cui all'art. 2932 c.c., per inadempimento della società convenuta, condannare quest'ultima al pagamento in favore dell'attore dell'importo corrispondente al valore degli immobili in oggetto da determinarsi a mezzo CTU, oltre interessi, rivalutazione e ulteriori danni;
e) sempre in via subordinata, nell'ipotesi in cui il Tribunale non dovesse ritenere esistente il diritto dell'attore al trasferimento delle suindicate unità immobiliari per causa non imputabile alla convenuta, condannare quest'ultima al pagamento del compenso dovuto per tutte le prestazioni professionali rese, da quantificarsi nel controvalore pecuniario dei predetti beni, ovvero in subordine, secondo le tariffe vigenti per tempo, ed in via ulteriormente gradata a titolo di indebito arricchimento, da accertarsi a mezzo CTU.
Con vittoria di spese e compensi.
CONVENUTO
Piaccia al Tribunale rigettare, o con qualunque statuizione ritenere inammissibile e/o infondata e/o illegittima, la domanda attrice per tutto quanto esposto in narrativa, con ogni conseguenza di legge.
pagina 2 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 02.11.2016 conveniva in giudizio la Controparte_1
deducendo che con scrittura privata del 02.08.2007 la conferiva incarico CP_2 CP_2 professionale all'odierno attore per la progettazione e direzione dei lavori del complesso turistico-alberghiero da realizzarsi sul fondo, sito in Ragusa, Frazione di Marina di Ragusa, censito al catasto al foglio n. 262 particelle 1158 e 939; le parti all'art. 6 della suddetta scrittura concordavano che la a titolo di corrispettivo per l'attività professionale resa dall'ing. CP_2
, oltre a pagare una somma di denaro, trasferisse in favore dello stesso CP_1 CP_1
la proprietà di due unità immobiliari facenti parte del predetto complesso edilizio e,
[...] precisamente, quelle identificate al foglio n. 262, particella n. 1232 sub 31 e 32. Nonostante il regolare adempimento dell'incarico professionale, la non ha effettuato in favore CP_2 dell'attore il trasferimento dei suddetti immobili. L'attore ha chiesto, pertanto, che venga disposto il trasferimento, in esecuzione del contratto del 02.08.2007 e successive pattuizioni, dalla in suo favore, delle due unità CP_2 immobiliari, facenti parte del complesso turistico-alberghiero, sito in Ragusa, Frazione di Marina di Ragusa, Contrada Castellana, distinte in catasto al foglio n. 262, particella n. 1232 sub 31 e 32, nonché di condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti per il ritardo nella consegna e nel trasferimento del diritto di proprietà degli immobili promessi, pari al valore locativo dalla data prevista per la consegna al soddisfo. In via subordinata, nell'ipotesi in cui non sia possibile ottenere la sentenza di cui all'art. 2932 c.c., per inadempimento della società convenuta, ha chiesto di condannare quest'ultima al pagamento dell'importo corrispondente al valore degli immobili in oggetto, oltre interessi, rivalutazione ed ulteriori danni;
in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui non dovesse essere ritenuto esistente il diritto dell'attore al trasferimento delle suindicate unità immobiliari per causa non imputabile alla convenuta, ha chiesto di condannare quest'ultima al pagamento del compenso dovuto per tutte le prestazioni professionali rese, da quantificarsi nel controvalore pecuniario dei predetti beni, ovvero, in subordine, secondo le tariffe vigenti per tempo, ed in via ulteriormente gradata a titolo di indebito arricchimento. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione, in data 15.03.2017, la la CP_2 quale eccepiva che l'ing. non aveva adempiuto correttamente agli obblighi Controparte_1 derivanti dall'incarico professionale;
a tal proposito, precisava che le villette non erano state ultimate per cause imputabili sia all'operato dell'ing. , che non aveva provveduto a CP_1 svolgere tutto quanto necessario, sia a questioni di carattere economico e ritardi fisiologici nella conclusione dei lavori affidati alla ditta terza Ha chiesto pertanto di Controparte_3 rigettare la domanda attrice. Espletata l'istruttoria mediante la nomina di un consulente tecnico e l'assunzione di prove testimoniali, all'udienza del 07.01.2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica. Ritiene il Tribunale che la domanda subordinata dell'attore sia fondata e debba pertanto essere accolta. In via preliminare, va evidenziato che la controversia oggetto del presente giudizio non rientra tra le ipotesi soggette a mediazione obbligatoria, come già chiarito dal G.I. all'udienza del 17/03/2017. Nel merito, l'attore ha chiesto di ottenere – come concordato dalle parti Controparte_1 all'art. 6 della scrittura privata del 02.08.2007 – a titolo di corrispettivo per le prestazioni pagina 3 di 6 professionali rese nei confronti della il trasferimento in suo favore delle due unità CP_2 immobiliari, facenti parte del complesso turistico-alberghiero, sito in Ragusa, Frazione di Marina di Ragusa, identificate al catasto al foglio n. 262, particella 1232 sub 31 e 32, con la comproprietà proporzionale delle parti, opere ed installazioni condominiali e con il diritto di utilizzare in via esclusiva due posti auto negli spazi condominiali adibiti a parcheggio. Giova al riguardo osservare che nell'ambito dei contratti di prestazione professionale
“presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente” (Cfr. Trib. di Roma sex XI, n. 16936 del 04.09.2019; Cass. n. 1244/2000; Cass n. 2345/1995). Nella fattispecie, in base a quanto emerso sia dal contratto prodotto dall'attore sia dalle reciproche deduzioni delle parti, è pacifico che la società abbia conferito incarico CP_2 professionale all'ing. per la progettazione nonché la direzione dei lavori del Controparte_1 complesso turistico-alberghiero da realizzarsi sul fondo, sito in Marina di Ragusa, censito al catasto al foglio n. 262 particelle 1158 e 939. Ciò posto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “il principio generale che regola la domanda di adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione a lui dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato o, in caso di fallimento della committente, l'insinuazione al passivo del relativo credito) non dev'essere a sua volta inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di (offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero, in caso contrario, di) dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se la stessa (come nel caso in esame, trattandosi del "corrispettivo" asseritamente "maturato") precede l'adempimento di pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass. n. 25410 del 2024, in motiv.); l'applicazione di tale principio al contratto d'opera invocato dall'opponente comporta, quindi, che il prestatore che agisca in giudizio per il pagamento (o, come nel caso in esame, l'ammissione al passivo) del (credito al) corrispettivo maturato, ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, e cioè di avere eseguito l'opera commissionatagli conformemente al contratto, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass. 4679 del 14/01/2025). Nel caso di specie, in base alla valutazione delle prove raccolte in giudizio, può ritenersi che l'attore abbia adeguatamente dimostrato quanto dedotto cioè di essersi occupato sia della progettazione che della direzione della costruzione del complesso turistico-alberghiero da realizzarsi sul fondo, sito in Ragusa, Frazione di Marina di Ragusa, censito al catasto al foglio n. 262 particelle 1158 e 939. In particolare, tale circostanza è emersa sia dalla documentazione prodotta dall'attore, dalla quale si evince che le concessioni ed autorizzazioni per la costruzione del complesso sono state rilasciate previa presentazione del progetto a firma dell'Ing. CP_1
sia dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
[...]
A tale riguardo, giova richiamare quanto affermato del teste , il quale Testimone_1 sentito sull'articolato “Vero o no che l'Ing. su incarico della ha Controparte_1 CP_2 svolto l'incarico di progettazione, con la predisposizione di tutti gli elaborati progettuali
pagina 4 di 6 necessari, relazioni e rilievi, nonché di direzione lavori del complesso turistico in Ragusa, Frazione di Marina di Ragusa, Contrada Castellana, in catasto foglio 262 particella 1158 e 939” ha risposto: “Vero, nel periodo in cui collaboravo con l'ing. , fino al dicembre CP_1
2012, ci siamo occupati della progettazione e direzione dei lavori”; lo stesso teste sull'articolato “Vero o no che l'ing. ha svolto attività di assistenza in favore Controparte_1 della per tutte le pratiche edilizie e le questioni tecniche relative alla realizzazione CP_2 del complesso turistico in Ragusa, Frazione di Marina di Ragusa, Contrada Castellana, in catasto foglio 262 particelle 1158 e 939” ha risposto “Vero, per quanto già detto” (cfr. verbale d'udienza del 16/03/2018). Può dunque ritenersi provato che abbia adempiuto all'incarico professionale, Controparte_1 descritto all'art. 2 della scrittura privata del 02.08.2007, di progettazione architettonica, strutturale, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, rilievi piano altimetrici, catastazione, assistenza all'impresa fino all'ottenimento del certificato di abitabilità, dei lavori di realizzazione del complesso turistico in Marina di Ragusa
c.da Castellana. L'eccezione di inadempimento della convenuta, oltre ad essere formulata in maniera estremamente generica, è tardiva, in quanto la costituzione in giudizio è avvenuta il 15/03/2017, due giorni prima dell'udienza, oltre il termine ex art. 166 c.p.c. Va invero evidenziato che l'eccezione di inadempimento costituisce un'eccezione in senso proprio, “rimessa all'iniziativa e alla disponibilità del convenuto, unico interessato alla prestazione corrispettiva e sovrano nell'apprezzamento della convenienza di sollecitarne l'attuazione mediante l'esperimento dell'eccezione” (Cass. n. 28070/2021). Posto il diritto dell'attore a ricevere il corrispettivo per la prestazione professionale, è emersa dalla CTU l'avvenuta alienazione a terzi da parte della delle due unità immobiliari, CP_2 facenti parte del complesso turistico-alberghiero, sito in Ragusa, Frazione di Marina di Ragusa, identificate al catasto al foglio n. 262, particella 1232 sub 31 e 32; non può pertanto essere disposto il trasferimento delle unità immobiliari ai sensi dell'art. 2932 c.c. Il compenso dovuto all'attore dovrà essere corrisposto mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore degli immobili, in accoglimento della domanda subordinata formulata al punto d) dell'atto di citazione. Sul punto, vanno recepite le risultanze della CTU espletata dal geom. le Persona_1 quali risultano pienamente attendibili ed esaustive, considerato che lo stesso ha provveduto all'esame dello stato dei luoghi, ha compiuto approfondite indagini, ha applicato consolidati criteri di stima degli immobili e ha risposto adeguatamente alle osservazioni di parte attrice. Il valore complessivo dei due immobili è pari ad € 311.741,78, di cui € 154.052,89 per l'immobile censito al catasto al foglio n. 262 particella 1232 sub 31 e € 157.688,89 per l'immobile censito al foglio n. 262 particella 1232 sub 32. Attesa la natura di credito di valore del credito da risarcimento per inadempimento contrattuale, l'importo sopra indicato deve essere rivalutato dalla data della CTU (27 luglio 2018) sino alla pronuncia della sentenza e sulla somma ottenuta, rivalutata anno per anno, devono essere calcolati gli interessi compensativi al tasso legale. Spettano pertanto all'attore le ulteriori somme di € 57.360,49 per rivalutazione e di € 36.614,59 per interessi, per un totale di € 405.716,86. La va dunque condannata a corrispondere a la somma di € CP_2 Controparte_1
405.716,86 oltre agli interessi al tasso legale fino al soddisfo.
pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione di valore del DM n. 55/2014 corrispondente all'importo per il quale è stata accolta la domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4636/2016: CONDANNA la a corrispondere a la somma di € 405.716,86 oltre CP_2 Controparte_1 agli interessi al tasso legale fino al soddisfo. CONDANNA la alla rifusione in favore di delle spese di lite, che CP_2 Controparte_1 si liquidano in € 545,00 per spese vive e in € 22.457,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. PONE le spese di CTU a carico della convenuta. Ragusa, 17/04/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4636/2016 avente ad oggetto esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, promossa da: nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BARONE GAETANO e dell'avv. BARONE GUGLIELMO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO con sede in Brolo via G. D'Annunzio n. 32, P.I. , con il patrocinio CP_2 P.IVA_1 dell'avv. LONATICA LUCIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 7/01/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORE
Piaccia al Tribunale: a) trasferire, in esecuzione del contratto del 2 agosto 2007 e successive pattuizioni, da potere della società in favore dell'attore le due unità immobiliari, facenti parte CP_2 Controparte_1 del complesso turistico-alberghiero, sito in Ragusa, Frazione di Marina di Ragusa, Contrada
Castellana, composte ciascuna da piano terra e piano primo della superficie di mq 70 circa, con spazi scoperti pertinenziali, completate e rifinite secondo l'alligato capitolato, distinte in catasto al foglio n. 262, particella 1232 sub 31 e 32, con la comproprietà proporzionale delle parti, opere ed installazioni condominiali, libere da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e con il diritto di utilizzare in via esclusiva due posti auto negli spazi condominiali adibiti a parcheggio;
b) condannare la società convenuta a consegnare all'attore le unità edilizie di cui sopra, nonché tutta la documentazione urbanistica e quella di certificazione energetica;
pagina 1 di 6 c) condannare la società convenuta al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore per il ritardo nella consegna e nel trasferimento del diritto di proprietà degli immobili promessi, pari al valore locativo dalla data prevista per la consegna al soddisfo, da determinarsi a mezzo CTU;
d) in via subordinata, qualora non sia possibile ottenere la sentenza di cui all'art. 2932 c.c., per inadempimento della società convenuta, condannare quest'ultima al pagamento in favore dell'attore dell'importo corrispondente al valore degli immobili in oggetto da determinarsi a mezzo CTU, oltre interessi, rivalutazione e ulteriori danni;
e) sempre in via subordinata, nell'ipotesi in cui il Tribunale non dovesse ritenere esistente il diritto dell'attore al trasferimento delle suindicate unità immobiliari per causa non imputabile alla convenuta, condannare quest'ultima al pagamento del compenso dovuto per tutte le prestazioni professionali rese, da quantificarsi nel controvalore pecuniario dei predetti beni, ovvero in subordine, secondo le tariffe vigenti per tempo, ed in via ulteriormente gradata a titolo di indebito arricchimento, da accertarsi a mezzo CTU.
Con vittoria di spese e compensi.
CONVENUTO
Piaccia al Tribunale rigettare, o con qualunque statuizione ritenere inammissibile e/o infondata e/o illegittima, la domanda attrice per tutto quanto esposto in narrativa, con ogni conseguenza di legge.
pagina 2 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 02.11.2016 conveniva in giudizio la Controparte_1
deducendo che con scrittura privata del 02.08.2007 la conferiva incarico CP_2 CP_2 professionale all'odierno attore per la progettazione e direzione dei lavori del complesso turistico-alberghiero da realizzarsi sul fondo, sito in Ragusa, Frazione di Marina di Ragusa, censito al catasto al foglio n. 262 particelle 1158 e 939; le parti all'art. 6 della suddetta scrittura concordavano che la a titolo di corrispettivo per l'attività professionale resa dall'ing. CP_2
, oltre a pagare una somma di denaro, trasferisse in favore dello stesso CP_1 CP_1
la proprietà di due unità immobiliari facenti parte del predetto complesso edilizio e,
[...] precisamente, quelle identificate al foglio n. 262, particella n. 1232 sub 31 e 32. Nonostante il regolare adempimento dell'incarico professionale, la non ha effettuato in favore CP_2 dell'attore il trasferimento dei suddetti immobili. L'attore ha chiesto, pertanto, che venga disposto il trasferimento, in esecuzione del contratto del 02.08.2007 e successive pattuizioni, dalla in suo favore, delle due unità CP_2 immobiliari, facenti parte del complesso turistico-alberghiero, sito in Ragusa, Frazione di Marina di Ragusa, Contrada Castellana, distinte in catasto al foglio n. 262, particella n. 1232 sub 31 e 32, nonché di condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti per il ritardo nella consegna e nel trasferimento del diritto di proprietà degli immobili promessi, pari al valore locativo dalla data prevista per la consegna al soddisfo. In via subordinata, nell'ipotesi in cui non sia possibile ottenere la sentenza di cui all'art. 2932 c.c., per inadempimento della società convenuta, ha chiesto di condannare quest'ultima al pagamento dell'importo corrispondente al valore degli immobili in oggetto, oltre interessi, rivalutazione ed ulteriori danni;
in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui non dovesse essere ritenuto esistente il diritto dell'attore al trasferimento delle suindicate unità immobiliari per causa non imputabile alla convenuta, ha chiesto di condannare quest'ultima al pagamento del compenso dovuto per tutte le prestazioni professionali rese, da quantificarsi nel controvalore pecuniario dei predetti beni, ovvero, in subordine, secondo le tariffe vigenti per tempo, ed in via ulteriormente gradata a titolo di indebito arricchimento. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione, in data 15.03.2017, la la CP_2 quale eccepiva che l'ing. non aveva adempiuto correttamente agli obblighi Controparte_1 derivanti dall'incarico professionale;
a tal proposito, precisava che le villette non erano state ultimate per cause imputabili sia all'operato dell'ing. , che non aveva provveduto a CP_1 svolgere tutto quanto necessario, sia a questioni di carattere economico e ritardi fisiologici nella conclusione dei lavori affidati alla ditta terza Ha chiesto pertanto di Controparte_3 rigettare la domanda attrice. Espletata l'istruttoria mediante la nomina di un consulente tecnico e l'assunzione di prove testimoniali, all'udienza del 07.01.2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica. Ritiene il Tribunale che la domanda subordinata dell'attore sia fondata e debba pertanto essere accolta. In via preliminare, va evidenziato che la controversia oggetto del presente giudizio non rientra tra le ipotesi soggette a mediazione obbligatoria, come già chiarito dal G.I. all'udienza del 17/03/2017. Nel merito, l'attore ha chiesto di ottenere – come concordato dalle parti Controparte_1 all'art. 6 della scrittura privata del 02.08.2007 – a titolo di corrispettivo per le prestazioni pagina 3 di 6 professionali rese nei confronti della il trasferimento in suo favore delle due unità CP_2 immobiliari, facenti parte del complesso turistico-alberghiero, sito in Ragusa, Frazione di Marina di Ragusa, identificate al catasto al foglio n. 262, particella 1232 sub 31 e 32, con la comproprietà proporzionale delle parti, opere ed installazioni condominiali e con il diritto di utilizzare in via esclusiva due posti auto negli spazi condominiali adibiti a parcheggio. Giova al riguardo osservare che nell'ambito dei contratti di prestazione professionale
“presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente” (Cfr. Trib. di Roma sex XI, n. 16936 del 04.09.2019; Cass. n. 1244/2000; Cass n. 2345/1995). Nella fattispecie, in base a quanto emerso sia dal contratto prodotto dall'attore sia dalle reciproche deduzioni delle parti, è pacifico che la società abbia conferito incarico CP_2 professionale all'ing. per la progettazione nonché la direzione dei lavori del Controparte_1 complesso turistico-alberghiero da realizzarsi sul fondo, sito in Marina di Ragusa, censito al catasto al foglio n. 262 particelle 1158 e 939. Ciò posto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “il principio generale che regola la domanda di adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione a lui dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato o, in caso di fallimento della committente, l'insinuazione al passivo del relativo credito) non dev'essere a sua volta inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di (offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero, in caso contrario, di) dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se la stessa (come nel caso in esame, trattandosi del "corrispettivo" asseritamente "maturato") precede l'adempimento di pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass. n. 25410 del 2024, in motiv.); l'applicazione di tale principio al contratto d'opera invocato dall'opponente comporta, quindi, che il prestatore che agisca in giudizio per il pagamento (o, come nel caso in esame, l'ammissione al passivo) del (credito al) corrispettivo maturato, ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, e cioè di avere eseguito l'opera commissionatagli conformemente al contratto, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass. 4679 del 14/01/2025). Nel caso di specie, in base alla valutazione delle prove raccolte in giudizio, può ritenersi che l'attore abbia adeguatamente dimostrato quanto dedotto cioè di essersi occupato sia della progettazione che della direzione della costruzione del complesso turistico-alberghiero da realizzarsi sul fondo, sito in Ragusa, Frazione di Marina di Ragusa, censito al catasto al foglio n. 262 particelle 1158 e 939. In particolare, tale circostanza è emersa sia dalla documentazione prodotta dall'attore, dalla quale si evince che le concessioni ed autorizzazioni per la costruzione del complesso sono state rilasciate previa presentazione del progetto a firma dell'Ing. CP_1
sia dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
[...]
A tale riguardo, giova richiamare quanto affermato del teste , il quale Testimone_1 sentito sull'articolato “Vero o no che l'Ing. su incarico della ha Controparte_1 CP_2 svolto l'incarico di progettazione, con la predisposizione di tutti gli elaborati progettuali
pagina 4 di 6 necessari, relazioni e rilievi, nonché di direzione lavori del complesso turistico in Ragusa, Frazione di Marina di Ragusa, Contrada Castellana, in catasto foglio 262 particella 1158 e 939” ha risposto: “Vero, nel periodo in cui collaboravo con l'ing. , fino al dicembre CP_1
2012, ci siamo occupati della progettazione e direzione dei lavori”; lo stesso teste sull'articolato “Vero o no che l'ing. ha svolto attività di assistenza in favore Controparte_1 della per tutte le pratiche edilizie e le questioni tecniche relative alla realizzazione CP_2 del complesso turistico in Ragusa, Frazione di Marina di Ragusa, Contrada Castellana, in catasto foglio 262 particelle 1158 e 939” ha risposto “Vero, per quanto già detto” (cfr. verbale d'udienza del 16/03/2018). Può dunque ritenersi provato che abbia adempiuto all'incarico professionale, Controparte_1 descritto all'art. 2 della scrittura privata del 02.08.2007, di progettazione architettonica, strutturale, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, rilievi piano altimetrici, catastazione, assistenza all'impresa fino all'ottenimento del certificato di abitabilità, dei lavori di realizzazione del complesso turistico in Marina di Ragusa
c.da Castellana. L'eccezione di inadempimento della convenuta, oltre ad essere formulata in maniera estremamente generica, è tardiva, in quanto la costituzione in giudizio è avvenuta il 15/03/2017, due giorni prima dell'udienza, oltre il termine ex art. 166 c.p.c. Va invero evidenziato che l'eccezione di inadempimento costituisce un'eccezione in senso proprio, “rimessa all'iniziativa e alla disponibilità del convenuto, unico interessato alla prestazione corrispettiva e sovrano nell'apprezzamento della convenienza di sollecitarne l'attuazione mediante l'esperimento dell'eccezione” (Cass. n. 28070/2021). Posto il diritto dell'attore a ricevere il corrispettivo per la prestazione professionale, è emersa dalla CTU l'avvenuta alienazione a terzi da parte della delle due unità immobiliari, CP_2 facenti parte del complesso turistico-alberghiero, sito in Ragusa, Frazione di Marina di Ragusa, identificate al catasto al foglio n. 262, particella 1232 sub 31 e 32; non può pertanto essere disposto il trasferimento delle unità immobiliari ai sensi dell'art. 2932 c.c. Il compenso dovuto all'attore dovrà essere corrisposto mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore degli immobili, in accoglimento della domanda subordinata formulata al punto d) dell'atto di citazione. Sul punto, vanno recepite le risultanze della CTU espletata dal geom. le Persona_1 quali risultano pienamente attendibili ed esaustive, considerato che lo stesso ha provveduto all'esame dello stato dei luoghi, ha compiuto approfondite indagini, ha applicato consolidati criteri di stima degli immobili e ha risposto adeguatamente alle osservazioni di parte attrice. Il valore complessivo dei due immobili è pari ad € 311.741,78, di cui € 154.052,89 per l'immobile censito al catasto al foglio n. 262 particella 1232 sub 31 e € 157.688,89 per l'immobile censito al foglio n. 262 particella 1232 sub 32. Attesa la natura di credito di valore del credito da risarcimento per inadempimento contrattuale, l'importo sopra indicato deve essere rivalutato dalla data della CTU (27 luglio 2018) sino alla pronuncia della sentenza e sulla somma ottenuta, rivalutata anno per anno, devono essere calcolati gli interessi compensativi al tasso legale. Spettano pertanto all'attore le ulteriori somme di € 57.360,49 per rivalutazione e di € 36.614,59 per interessi, per un totale di € 405.716,86. La va dunque condannata a corrispondere a la somma di € CP_2 Controparte_1
405.716,86 oltre agli interessi al tasso legale fino al soddisfo.
pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione di valore del DM n. 55/2014 corrispondente all'importo per il quale è stata accolta la domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4636/2016: CONDANNA la a corrispondere a la somma di € 405.716,86 oltre CP_2 Controparte_1 agli interessi al tasso legale fino al soddisfo. CONDANNA la alla rifusione in favore di delle spese di lite, che CP_2 Controparte_1 si liquidano in € 545,00 per spese vive e in € 22.457,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. PONE le spese di CTU a carico della convenuta. Ragusa, 17/04/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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