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28 giugno 2000
28 giugno 2000
Art. 3. Messaggi di utilita' sociale e di pubblico interesse 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di utilita' sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo puo' trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facolta', ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti.
2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva e' prevista la riserva di tempi non eccedenti l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione per le stesse finalita' e con le modalita' di cui al comma 1.
3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive e le societa' autorizzate possono, per finalita' di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilita' sociale.
4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero ne' nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi non puo', comunque, occupare piu' di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilita' sociale non puo' essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.
2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva e' prevista la riserva di tempi non eccedenti l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione per le stesse finalita' e con le modalita' di cui al comma 1.
3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive e le societa' autorizzate possono, per finalita' di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilita' sociale.
4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero ne' nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi non puo', comunque, occupare piu' di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilita' sociale non puo' essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.
Commentari • 2
- 1. Messaggi di utilità socialehttps://www.brocardi.it/ · 7.248787
[1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio. 2. All'articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: "alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute," sono inserite le seguenti: "alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,".] Hai un dubbio o un problema su questo argomento? Scrivi alla nostra redazione giuridica e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 € 9.610 consulenze svolte fino ad oggi! (vedi l'archivio completo)
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Giurisprudenza • 13
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2021, n. 21764Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 12853-2015 proposto da: AZIENDA USL DI PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell'avvocato DARIO BUZZELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato DANTE ANGIOLELLI; - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 21764 Anno 2021 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 29/07/2021 contro IN - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI «GIOVANMAMENDOLA», in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABRIELE CAMOZZI 9, presso lo studio dell'avvocato GAVINA MARIA SULAS, che lo rappresenta e difende …Leggi di più...
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