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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 27/10/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. TO RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1959\2024 R.G. avente ad oggetto: vendita di cose mobili, e vertente T R A
), rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
IO IM IE, come da procura in atti;
-attrice- E
), rapp.ta e difesa dall' avv.to TOSI RUBEN CP_1 P.IVA_2
GIORGIO, come da procura in atti;
-convenuta- conclusioni delle parti: come da note di p.c. depositate per l'udienza di rimessione in decisione del 25.9.2025, di seguito trascritte:
Per “Parte opponente reitera le istanze istruttorie Parte_1 non ammesse ed in particolare l'articolata prove per testi. Altresì, precisa le seguenti conclusioni, così come già rassegnate e precisate con memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1, c.p.c.. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare, - revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 331/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Macerata in data 29.04.2024 e pubblicato in data 30.04.2024 nel procedimento n. R.G. 897/2024 e dichiari infondata la pretesa di cui al ricorso per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte nel presente procedimento;
- rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni esposte nel paragrafo 3 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. con domanda riconvenzionale;
in via principale, nel merito - accogliere la presente opposizione in tutti i termini della sua formulazione, e per l'effetto, - accertare e dichiarare per tutte le motivazioni esposte in atti nel presente procedimento che nulla è Nr. 1959\2024 R.G.
dovuto dalla alla e, - conseguentemente e Parte_1 CP_1 per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in quanto del tutto erroneo, illegittimo, infondato in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti nel presente procedimento;
in via riconvenzionale, - previo accertamento del comportamento inadempiente della per tutte le ragioni CP_1 riportate, accertare e dichiarare la sussistenza di gravi danni subiti dalla così come esposto negli atti relativi al presente Parte_1 procedimento, e per l'effetto condannare la alla restituzione CP_1 del prezzo pagato per la merce inservibile pari ad € 43.683,00 oltre €
6.000,00 ovvero altra somma diversa maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, e comunque entro lo scaglione di valore ai fini del contributo unificato che va da € 26.000,00 a 52.000,00, a titolo di risarcimento danni anche da mancato guadagno e costi tutti patiti e sopportati per la sostituzione, il trasporto e il montaggio della merce. - in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio di opposizione, oltre accessori di legge.”; Per la convenuta non ha depositato le note di p.c. pertanto si CP_1 rinvia a quelle già formulate nel proprio atto costitutivo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Macerata, disattesa ogni contraria istanza: – in via preliminare, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, che la ha consegnato alla CP_1 tutta la merce oggetto delle fatture di cui al monitorio (La Pt_1 Pt_1
NON ha contestato la ricezione della merce né il quantum dovuto, bensì la sua asserita difettosità), concedere l'esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo opposto;
– nel merito, respingere l'opposizione, infondata in fatto e diritto, con conferma del Decreto Ingiuntivo opposto n. 331 del 29.04.2024 del Tribunale di Macerata (RG 897 / 2024) con conseguente condanna della società alla rifusione Parte_1 delle spese per la traduzione in lingua degli atti del procedimento monitorio, nonché per le competenze professionali del presente giudizio”. Con le note di udienza del 25.9.2025 insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle proprie memorie ex art. 171 ter c.p.c. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio si è formulata opposizione
2 Nr. 1959\2024 R.G.
al decreto ingiuntivo n. 331/2024 (R.G. 897/2024) emesso dal Tribunale di Macerata in data 29.4.2024, con il quale si è ingiunto a
[...] il pagamento, in favore della della somma di euro Parte_1 CP_1
38.563,00 quale sorte derivante dal mancato pagamento delle seguenti fatture: n. 392/A del 03.08.2023 dell'importo di euro 25.760,00, n. 394/A del 04.08.2023 dell'importo di euro 5.680,00, n. 398/A del 08.08.2023 dell'importo di euro 5.200,00, n. 446/A del 15.09.2023 dell'importo di euro 830,00, n. 466/A del 03.10.2023 dell'importo di euro 1.440,00, n.
509/A del 03.11.2023 dell'importo di euro 5.973,00; tutte afferenti la vendita di tappetini per macchinari industriali.
L'opponente, premesso di aver già intrattenuto rapporti di fornitura con la ha dedotto che, a partire dal 2023, ha ricevuto numerose CP_1 segnalazioni dai propri clienti riguardo a difetti riscontrati sui suddetti tappeti (tutte indicate e riportate nel doc. 2 allegato all'atto introduttivo) e, pertanto, ha provveduto, dapprima, a ristorarli economicamente (offrendo una riduzione del prezzo sui propri prodotti venduti o alla sostituzione gratuita dei medesimi) per un totale di euro 43.683,00, e a denunziare alla le doglianze ricevute. CP_1
L'opponente ha altresì formulato domanda riconvenzionale chiedendo la declaratoria di responsabilità da inadempimento contrattuale in capo alla stante i difetti riscontrati nella merce acquistata per un danno CP_1 totale quantificabile in euro 43.683,00, come deducibile dalle segnalazioni di cui ai docc. 2 e 4 allegati all'atto introduttivo, oltre la somma di euro 6.000 a titolo di mancato guadagno e costi sostenuti per il cambio della merce difettosa. Con comparsa depositata il 19.11.2024 si è costituita la CP_1 contestando le avverse deduzioni e la riconvenzionale, evidenziando che il ricorso monitorio ha ingiunto all'opponente il pagamento delle fatture n.
392/A del 03.08.2023, n. 394/A del 04.08.2023, n. 398/A del 08.08.2023, n. 446/A del 15.09.2023, n. 466/A del 03.10.2023, n. 509/A del
03.11.2023 (già sopra indicate), mentre le contestazioni formulate dalla riguardano i prodotti di cui alle fatture A 72 del Parte_1
14.02.202, A 73 del 14.02.2023, A 135 del 24.3.2023, A 392 del 03.08.2023, A 398 del 08.08.2023, A 551 del 28.10.2023 e A 555 del
31.10.2023, pertanto, riguardo alle fatture indicate nel decreto monitorio e, quindi, oggetto del presente giudizio di opposizione, risultano contestate le sole fatture A 392 e A 398, per le quali, comunque, non vi è
3 Nr. 1959\2024 R.G.
prova del lamentato inadempimento, mentre le altre fatture oggetto di contestazione da parte dell'opponente sono già state pagate da quest'ultima e mai contestate prima e, in ogni caso, l'opponente nulla ha dimostrato in merito all'asserito inadempimento della che tutte CP_1 le segnalazioni effettuate dall'opponente in merito ai lamentati vizi risultano tardive, e per tale ragione, ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo e per il rigetto della domanda riconvenzionale. Con decreto del 10.3.2025 emesso a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di prima comparizione del 5.3.2025, è stata respinta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 331/2024, nonché le istanze istruttorie formulate dalle parti, rinviando all'udienza di rimessione della causa in decisione del 25.9.2025. Con decreto del
29.9.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
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La controversia viene definita sulla base delle ragioni che di seguito si espongono dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, difese, domande, eccezioni e conclusioni che, sebbene non espressamente menzionati, sono logicamente incompatibili con la presente decisione.
L'opposizione e la domanda riconvenzionale di parte attrice sono infondate e quindi vanno respinte.
Va anzitutto premesso che sussiste la Giurisdizione del Giudice Italiano ai sensi dell'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 con riguardo ad un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture da parte di una società acquirente spagnola ad una società venditrice italiana, in quanto il luogo del pagamento del prezzo, determinato alla stregua dell'art. 57 della convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, va individuato in Italia al domicilio del creditore.
Nel merito, risulta pacifico che la merce di cui alle fatture portate in esecuzione con il ricorso monitorio in oggetto è stata correttamente consegnata dalla all'odierna opponente e che le relative fatture CP_1 non sono state pagate da quest'ultima.
Ordunque, riguardo alle fatture indicate nel ricorso monitorio, dalle quali deriva il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, va rilevato che le contestazioni formulate da parte opponente sono limitate alle sole fatture nn. 392/A del 3.8.2023 e 398/A del 8.8.2023, mentre nessuna osservazione in opposizione è stata formulata per le fatture n. 394/A del
4 Nr. 1959\2024 R.G.
04.08.2023 dell'importo di euro 5.680,00, n. 446/A del 15.09.2023 dell'importo di euro 830,00, n. 466/A del 03.10.2023 dell'importo di euro
1.440,00, n. 509/A del 03.11.2023 dell'importo di euro 5.973,00, quindi, all'esito dell'odierno giudizio, le stesse risultano non contestate.
Pacifica l'avvenuta consegna della merce in oggetto, anche di quella relativa alle fatture nn. A 72 del 14.02.202, A 73 del 14.02.2023, A 135 del 24.3.2023, A 551 del 28.10.2023 e A 555 del 31.10.2023 (non oggetto del decreto ingiuntivo, ma rientranti nella domanda riconvenzionale formulata da parte opponente), residua l'onere probatorio in capo all'acquirente-opponente di dimostrare i vizi lamentati e riscontrati nella merce acquistata e consegnata, nonché il nesso causale relativo ai danni derivanti dai predetti vizi, oltre al relativo quantum.
Orbene, premesso che il danno patrimoniale di euro 43.683,00 richiesto dall'opponente quale valore della merce acquistata e risultata asseritamente inservibile per i difetti lamentati è fondato solo sui reclami prodotti da quest'ultima con i docc. dal 7 al 13, come specificato nella prima memoria istruttoria (mentre il doc. 2 rappresenta, invece, “un report puntuale e dettagliato” redatto in base agli anzidetti allegati), va rilevato che la documentazione addotta dall'opponente a suffragio delle proprie deduzioni nulla comprova circa la reale sussistenza dei denunciati difetti né sul nesso tra il danno lamentato e i difetti di talché le domande attoree (ossia, l'opposizione per il credito relativo alle fatture nn. 392/A del
3.8.2023 e 398/A del 8.8.2023 -per le altre fatture di cui al decreto monitorio non vi è stata alcuna opposizione ut supra rilevato- e la domanda riconvenzionale, compresa quella relativa all'ulteriore danno di euro 6.000,00 a titolo di mancato guadagno e costi dovuti alla sostituzione della predetta merce) vanno tutte respinte. Difatti, oltre a non esservi prova che i danni riscontrati sui tappeti in oggetto, di cui ai reclami ex docc. dal 7 al 13 di quest'ultima, non siano dovuti a fattori esterni ad essi ma alla qualità di questi ultimi, nulla è stato prodotto a sostegno dell'eventuale non corrispondenza tra la merce venduta dalla e quella effettivamente richiesta dall'acquirente CP_1
pertanto, disancorata da qualsivoglia elemento Parte_1 probante risulta essere il nesso tra il danno lamentato dall'opponente di cui ai suddetti reclami formulati dai propri clienti e i nastri trasportatori in oggetto.
5 Nr. 1959\2024 R.G.
Alla luce del predetto difetto di allegazione e prova ne consegue che l'eventuale denunciata inadeguatezza dei vari nastri trasportatori (o tappeti), prodotti dall'opposta per le esigenze industriali dei clienti dell'opponente, va ricondotta alla responsabilità della sola odierna debitrice, (eventualmente) responsabile di aver acquistato un prodotto (ossia i tappetini) inadeguato riguardo alla struttura e alle funzioni dei propri macchinari e alle esigenze dei propri clienti. Difatti, la documentazione allegata dalla relativa ai Parte_1 reclami ricevuti in ordine ai tappeti montati sui propri prodotti non è tale da dimostrare che il danno riportato sia effettivamente dovuto alla natura e alla qualità dei tappeti stessi: non vi è prova che le onde riscontrate nei suddetti tappeti siano riconducibili ad un difetto alla giuntura addebitabile alla (così come gli asseriti difetti alle giunture siano da CP_1 ricondurre alla condotta dell'opposta), che la consistenza dei tappeti, ossia la morbidezza, rappresenti effettivamente un difetto del prodotto e, in ogni caso, che la merce venduta non sia conforme a quella richiesta.
Infatti, seppur dalla corrispondenza tenuta dai rappresentanti (e/o dipendenti) delle due società contendenti sulla piattaforma Whatsapp
(prodotta dalla stessa attrice), risultano alcune segnalazioni da parte della circa anomalie riscontrate nella merce acquistata, alla quale, va Pt_1 rilevato, non segue una correlata e corrispettiva ammissione di responsabilità da parte del venditore, va tuttavia rilevato il difetto di un nesso tra le predette anomalie/segnalazioni di cui alla messaggistica prodotta con i reclami (presumibilmente originali) di cui ai docc. dal 7 al
13 di parte opponente, mentre, invece, per quanto attiene al contenuto del doc. 2, va osservato che detto documento risulta autoprodotto dalla stessa opponente tramite un processo di sintesi tra i reclami di cui ai predetti documenti e la messaggistica Whatsapp di cui sopra, senza che però vi sia stata alcuna prova della stretta correlazione tra i due elementi (reclami e messaggi Whatsapp), ossia, che ai suddetti reclami corrispondano i rispettivi messaggi Whatsapp ivi indicati (quindi anche le immagini e le correlate e asserite denunzie dei difetti al venditore) e, per tale ragione, le stesse deduzioni indicate nel predetto doc. 2 risultano non provate, quindi non rilevanti ai fini della decisione.
Al vuoto probatorio circa le deduzioni attoree sopra indicate, compresa quella relativa al doc. 2 di cui al paragrafo che precede (ossia, il nesso tra il singolo reclamo e il correlato messaggio Whatsapp), non soccorre
6 Nr. 1959\2024 R.G.
nemmeno la prova testimoniale formulata dalla nella Parte_1 propria seconda memoria istruttoria (escludendo, in quanto tali, i capitoli valutativi), in quanto i capitoli ivi indicati risultano inconcludenti per superare i difetti allegatori e probatori già sopra indicati in merito alla sussistenza dei danni e al nesso causale tra il danno lamentato e l'asserito inadempimento da parte della CP_2
D contro, risulta provato il credito di cui al decreto ingiuntivo.
[...]
Al rigetto dell'opposizione consegue, ex art. 653 e ss cpc la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo. In merito alle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le stesse seguono la soccombenza e sono poste a carico della considerato Parte_1 lo scaglione € 26.000,01 - € 52.000,00, il quantum va determinato, in applicazione dei valori prossimi ai medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, mentre, stante la semplicità della fase istruttoria, valori minimi per la predetta fase, nella somma complessiva di euro 6.000,00; il tutto oltre accessori come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 331/2024 e tutte le domande formulate dall'attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio, compresa la domanda riconvenzionale;
- Applicato l'art. 653 cpc dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo 331/2024;
- Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore di che si liquidano in euro 6.000,00 per onorari, oltre CP_1
i.v.a., c.p.a. e spese generali;
Così deciso in Macerata, il 27/10/2025
Il Giudice est.
TO RA
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IL TRIBUNALE DI MACERATA SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. TO RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1959\2024 R.G. avente ad oggetto: vendita di cose mobili, e vertente T R A
), rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
IO IM IE, come da procura in atti;
-attrice- E
), rapp.ta e difesa dall' avv.to TOSI RUBEN CP_1 P.IVA_2
GIORGIO, come da procura in atti;
-convenuta- conclusioni delle parti: come da note di p.c. depositate per l'udienza di rimessione in decisione del 25.9.2025, di seguito trascritte:
Per “Parte opponente reitera le istanze istruttorie Parte_1 non ammesse ed in particolare l'articolata prove per testi. Altresì, precisa le seguenti conclusioni, così come già rassegnate e precisate con memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1, c.p.c.. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare, - revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 331/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Macerata in data 29.04.2024 e pubblicato in data 30.04.2024 nel procedimento n. R.G. 897/2024 e dichiari infondata la pretesa di cui al ricorso per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte nel presente procedimento;
- rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni esposte nel paragrafo 3 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. con domanda riconvenzionale;
in via principale, nel merito - accogliere la presente opposizione in tutti i termini della sua formulazione, e per l'effetto, - accertare e dichiarare per tutte le motivazioni esposte in atti nel presente procedimento che nulla è Nr. 1959\2024 R.G.
dovuto dalla alla e, - conseguentemente e Parte_1 CP_1 per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in quanto del tutto erroneo, illegittimo, infondato in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti nel presente procedimento;
in via riconvenzionale, - previo accertamento del comportamento inadempiente della per tutte le ragioni CP_1 riportate, accertare e dichiarare la sussistenza di gravi danni subiti dalla così come esposto negli atti relativi al presente Parte_1 procedimento, e per l'effetto condannare la alla restituzione CP_1 del prezzo pagato per la merce inservibile pari ad € 43.683,00 oltre €
6.000,00 ovvero altra somma diversa maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, e comunque entro lo scaglione di valore ai fini del contributo unificato che va da € 26.000,00 a 52.000,00, a titolo di risarcimento danni anche da mancato guadagno e costi tutti patiti e sopportati per la sostituzione, il trasporto e il montaggio della merce. - in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio di opposizione, oltre accessori di legge.”; Per la convenuta non ha depositato le note di p.c. pertanto si CP_1 rinvia a quelle già formulate nel proprio atto costitutivo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Macerata, disattesa ogni contraria istanza: – in via preliminare, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, che la ha consegnato alla CP_1 tutta la merce oggetto delle fatture di cui al monitorio (La Pt_1 Pt_1
NON ha contestato la ricezione della merce né il quantum dovuto, bensì la sua asserita difettosità), concedere l'esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo opposto;
– nel merito, respingere l'opposizione, infondata in fatto e diritto, con conferma del Decreto Ingiuntivo opposto n. 331 del 29.04.2024 del Tribunale di Macerata (RG 897 / 2024) con conseguente condanna della società alla rifusione Parte_1 delle spese per la traduzione in lingua degli atti del procedimento monitorio, nonché per le competenze professionali del presente giudizio”. Con le note di udienza del 25.9.2025 insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle proprie memorie ex art. 171 ter c.p.c. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio si è formulata opposizione
2 Nr. 1959\2024 R.G.
al decreto ingiuntivo n. 331/2024 (R.G. 897/2024) emesso dal Tribunale di Macerata in data 29.4.2024, con il quale si è ingiunto a
[...] il pagamento, in favore della della somma di euro Parte_1 CP_1
38.563,00 quale sorte derivante dal mancato pagamento delle seguenti fatture: n. 392/A del 03.08.2023 dell'importo di euro 25.760,00, n. 394/A del 04.08.2023 dell'importo di euro 5.680,00, n. 398/A del 08.08.2023 dell'importo di euro 5.200,00, n. 446/A del 15.09.2023 dell'importo di euro 830,00, n. 466/A del 03.10.2023 dell'importo di euro 1.440,00, n.
509/A del 03.11.2023 dell'importo di euro 5.973,00; tutte afferenti la vendita di tappetini per macchinari industriali.
L'opponente, premesso di aver già intrattenuto rapporti di fornitura con la ha dedotto che, a partire dal 2023, ha ricevuto numerose CP_1 segnalazioni dai propri clienti riguardo a difetti riscontrati sui suddetti tappeti (tutte indicate e riportate nel doc. 2 allegato all'atto introduttivo) e, pertanto, ha provveduto, dapprima, a ristorarli economicamente (offrendo una riduzione del prezzo sui propri prodotti venduti o alla sostituzione gratuita dei medesimi) per un totale di euro 43.683,00, e a denunziare alla le doglianze ricevute. CP_1
L'opponente ha altresì formulato domanda riconvenzionale chiedendo la declaratoria di responsabilità da inadempimento contrattuale in capo alla stante i difetti riscontrati nella merce acquistata per un danno CP_1 totale quantificabile in euro 43.683,00, come deducibile dalle segnalazioni di cui ai docc. 2 e 4 allegati all'atto introduttivo, oltre la somma di euro 6.000 a titolo di mancato guadagno e costi sostenuti per il cambio della merce difettosa. Con comparsa depositata il 19.11.2024 si è costituita la CP_1 contestando le avverse deduzioni e la riconvenzionale, evidenziando che il ricorso monitorio ha ingiunto all'opponente il pagamento delle fatture n.
392/A del 03.08.2023, n. 394/A del 04.08.2023, n. 398/A del 08.08.2023, n. 446/A del 15.09.2023, n. 466/A del 03.10.2023, n. 509/A del
03.11.2023 (già sopra indicate), mentre le contestazioni formulate dalla riguardano i prodotti di cui alle fatture A 72 del Parte_1
14.02.202, A 73 del 14.02.2023, A 135 del 24.3.2023, A 392 del 03.08.2023, A 398 del 08.08.2023, A 551 del 28.10.2023 e A 555 del
31.10.2023, pertanto, riguardo alle fatture indicate nel decreto monitorio e, quindi, oggetto del presente giudizio di opposizione, risultano contestate le sole fatture A 392 e A 398, per le quali, comunque, non vi è
3 Nr. 1959\2024 R.G.
prova del lamentato inadempimento, mentre le altre fatture oggetto di contestazione da parte dell'opponente sono già state pagate da quest'ultima e mai contestate prima e, in ogni caso, l'opponente nulla ha dimostrato in merito all'asserito inadempimento della che tutte CP_1 le segnalazioni effettuate dall'opponente in merito ai lamentati vizi risultano tardive, e per tale ragione, ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo e per il rigetto della domanda riconvenzionale. Con decreto del 10.3.2025 emesso a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di prima comparizione del 5.3.2025, è stata respinta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 331/2024, nonché le istanze istruttorie formulate dalle parti, rinviando all'udienza di rimessione della causa in decisione del 25.9.2025. Con decreto del
29.9.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
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La controversia viene definita sulla base delle ragioni che di seguito si espongono dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, difese, domande, eccezioni e conclusioni che, sebbene non espressamente menzionati, sono logicamente incompatibili con la presente decisione.
L'opposizione e la domanda riconvenzionale di parte attrice sono infondate e quindi vanno respinte.
Va anzitutto premesso che sussiste la Giurisdizione del Giudice Italiano ai sensi dell'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 con riguardo ad un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture da parte di una società acquirente spagnola ad una società venditrice italiana, in quanto il luogo del pagamento del prezzo, determinato alla stregua dell'art. 57 della convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, va individuato in Italia al domicilio del creditore.
Nel merito, risulta pacifico che la merce di cui alle fatture portate in esecuzione con il ricorso monitorio in oggetto è stata correttamente consegnata dalla all'odierna opponente e che le relative fatture CP_1 non sono state pagate da quest'ultima.
Ordunque, riguardo alle fatture indicate nel ricorso monitorio, dalle quali deriva il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, va rilevato che le contestazioni formulate da parte opponente sono limitate alle sole fatture nn. 392/A del 3.8.2023 e 398/A del 8.8.2023, mentre nessuna osservazione in opposizione è stata formulata per le fatture n. 394/A del
4 Nr. 1959\2024 R.G.
04.08.2023 dell'importo di euro 5.680,00, n. 446/A del 15.09.2023 dell'importo di euro 830,00, n. 466/A del 03.10.2023 dell'importo di euro
1.440,00, n. 509/A del 03.11.2023 dell'importo di euro 5.973,00, quindi, all'esito dell'odierno giudizio, le stesse risultano non contestate.
Pacifica l'avvenuta consegna della merce in oggetto, anche di quella relativa alle fatture nn. A 72 del 14.02.202, A 73 del 14.02.2023, A 135 del 24.3.2023, A 551 del 28.10.2023 e A 555 del 31.10.2023 (non oggetto del decreto ingiuntivo, ma rientranti nella domanda riconvenzionale formulata da parte opponente), residua l'onere probatorio in capo all'acquirente-opponente di dimostrare i vizi lamentati e riscontrati nella merce acquistata e consegnata, nonché il nesso causale relativo ai danni derivanti dai predetti vizi, oltre al relativo quantum.
Orbene, premesso che il danno patrimoniale di euro 43.683,00 richiesto dall'opponente quale valore della merce acquistata e risultata asseritamente inservibile per i difetti lamentati è fondato solo sui reclami prodotti da quest'ultima con i docc. dal 7 al 13, come specificato nella prima memoria istruttoria (mentre il doc. 2 rappresenta, invece, “un report puntuale e dettagliato” redatto in base agli anzidetti allegati), va rilevato che la documentazione addotta dall'opponente a suffragio delle proprie deduzioni nulla comprova circa la reale sussistenza dei denunciati difetti né sul nesso tra il danno lamentato e i difetti di talché le domande attoree (ossia, l'opposizione per il credito relativo alle fatture nn. 392/A del
3.8.2023 e 398/A del 8.8.2023 -per le altre fatture di cui al decreto monitorio non vi è stata alcuna opposizione ut supra rilevato- e la domanda riconvenzionale, compresa quella relativa all'ulteriore danno di euro 6.000,00 a titolo di mancato guadagno e costi dovuti alla sostituzione della predetta merce) vanno tutte respinte. Difatti, oltre a non esservi prova che i danni riscontrati sui tappeti in oggetto, di cui ai reclami ex docc. dal 7 al 13 di quest'ultima, non siano dovuti a fattori esterni ad essi ma alla qualità di questi ultimi, nulla è stato prodotto a sostegno dell'eventuale non corrispondenza tra la merce venduta dalla e quella effettivamente richiesta dall'acquirente CP_1
pertanto, disancorata da qualsivoglia elemento Parte_1 probante risulta essere il nesso tra il danno lamentato dall'opponente di cui ai suddetti reclami formulati dai propri clienti e i nastri trasportatori in oggetto.
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Alla luce del predetto difetto di allegazione e prova ne consegue che l'eventuale denunciata inadeguatezza dei vari nastri trasportatori (o tappeti), prodotti dall'opposta per le esigenze industriali dei clienti dell'opponente, va ricondotta alla responsabilità della sola odierna debitrice, (eventualmente) responsabile di aver acquistato un prodotto (ossia i tappetini) inadeguato riguardo alla struttura e alle funzioni dei propri macchinari e alle esigenze dei propri clienti. Difatti, la documentazione allegata dalla relativa ai Parte_1 reclami ricevuti in ordine ai tappeti montati sui propri prodotti non è tale da dimostrare che il danno riportato sia effettivamente dovuto alla natura e alla qualità dei tappeti stessi: non vi è prova che le onde riscontrate nei suddetti tappeti siano riconducibili ad un difetto alla giuntura addebitabile alla (così come gli asseriti difetti alle giunture siano da CP_1 ricondurre alla condotta dell'opposta), che la consistenza dei tappeti, ossia la morbidezza, rappresenti effettivamente un difetto del prodotto e, in ogni caso, che la merce venduta non sia conforme a quella richiesta.
Infatti, seppur dalla corrispondenza tenuta dai rappresentanti (e/o dipendenti) delle due società contendenti sulla piattaforma Whatsapp
(prodotta dalla stessa attrice), risultano alcune segnalazioni da parte della circa anomalie riscontrate nella merce acquistata, alla quale, va Pt_1 rilevato, non segue una correlata e corrispettiva ammissione di responsabilità da parte del venditore, va tuttavia rilevato il difetto di un nesso tra le predette anomalie/segnalazioni di cui alla messaggistica prodotta con i reclami (presumibilmente originali) di cui ai docc. dal 7 al
13 di parte opponente, mentre, invece, per quanto attiene al contenuto del doc. 2, va osservato che detto documento risulta autoprodotto dalla stessa opponente tramite un processo di sintesi tra i reclami di cui ai predetti documenti e la messaggistica Whatsapp di cui sopra, senza che però vi sia stata alcuna prova della stretta correlazione tra i due elementi (reclami e messaggi Whatsapp), ossia, che ai suddetti reclami corrispondano i rispettivi messaggi Whatsapp ivi indicati (quindi anche le immagini e le correlate e asserite denunzie dei difetti al venditore) e, per tale ragione, le stesse deduzioni indicate nel predetto doc. 2 risultano non provate, quindi non rilevanti ai fini della decisione.
Al vuoto probatorio circa le deduzioni attoree sopra indicate, compresa quella relativa al doc. 2 di cui al paragrafo che precede (ossia, il nesso tra il singolo reclamo e il correlato messaggio Whatsapp), non soccorre
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nemmeno la prova testimoniale formulata dalla nella Parte_1 propria seconda memoria istruttoria (escludendo, in quanto tali, i capitoli valutativi), in quanto i capitoli ivi indicati risultano inconcludenti per superare i difetti allegatori e probatori già sopra indicati in merito alla sussistenza dei danni e al nesso causale tra il danno lamentato e l'asserito inadempimento da parte della CP_2
D contro, risulta provato il credito di cui al decreto ingiuntivo.
[...]
Al rigetto dell'opposizione consegue, ex art. 653 e ss cpc la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo. In merito alle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le stesse seguono la soccombenza e sono poste a carico della considerato Parte_1 lo scaglione € 26.000,01 - € 52.000,00, il quantum va determinato, in applicazione dei valori prossimi ai medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, mentre, stante la semplicità della fase istruttoria, valori minimi per la predetta fase, nella somma complessiva di euro 6.000,00; il tutto oltre accessori come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 331/2024 e tutte le domande formulate dall'attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio, compresa la domanda riconvenzionale;
- Applicato l'art. 653 cpc dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo 331/2024;
- Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore di che si liquidano in euro 6.000,00 per onorari, oltre CP_1
i.v.a., c.p.a. e spese generali;
Così deciso in Macerata, il 27/10/2025
Il Giudice est.
TO RA
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