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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14502/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14502/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.11.1975;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sandro Verduchi, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 18.11.2024 le parti, premesso che in data
11.06.2000 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione erano nati i figli (Roma, 12.05.2007) e (Roma, 01.01.2002) e che in data Per_1 Per_2
29.05.2023, con decreto di omologazione n. cronol. 6405/2023, il Tribunale di
Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste,
1 adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1) la figlia , Persona_3 maggiorenne, autonoma economicamente, continuerà a vivere presso l'abitazione materna in Roma - Largo G. La loggia n. 33; il figlio , maggiorenne, Persona_4 non ancora economicamente indipendente, continuerà a vivere presso l'abitazione materna in Roma – Largo G. La Loggia n. 33; 2) e Parte_1 CP_1
si dichiarano indipendenti economicamente;
3) l'Assegno Unico per il figlio
[...]
viene percepito dalla madre per il mantenimento dello stesso;
4) in ragione Per_1 dell'ammontare dei rispettivi redditi, attuali e presunti, la sig.ra Parte_1 rinuncia al contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne non Per_1 economicamente autosufficiente, con obbligo per il padre alla contribuzione di tutte le spese straordinarie, come al seguente punto;
5) relativamente al figlio i Per_1 genitori contribuiranno, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, ciascuno per il 50%, alle spese straordinarie, di studio e a quelle mediche non erogate dal SSN, nonché alle spese per le vacanze e lo sport, queste ultime previamente concordate”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
14502/2024:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
e in Roma in data 11.06.2000; Parte_1 CP_1
2 - dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 00510,
Parte 2, Serie A04);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo richiamato in motivazione.
- Nulla sulle spese.
Roma, 12.11.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14502/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.11.1975;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sandro Verduchi, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 18.11.2024 le parti, premesso che in data
11.06.2000 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione erano nati i figli (Roma, 12.05.2007) e (Roma, 01.01.2002) e che in data Per_1 Per_2
29.05.2023, con decreto di omologazione n. cronol. 6405/2023, il Tribunale di
Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste,
1 adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1) la figlia , Persona_3 maggiorenne, autonoma economicamente, continuerà a vivere presso l'abitazione materna in Roma - Largo G. La loggia n. 33; il figlio , maggiorenne, Persona_4 non ancora economicamente indipendente, continuerà a vivere presso l'abitazione materna in Roma – Largo G. La Loggia n. 33; 2) e Parte_1 CP_1
si dichiarano indipendenti economicamente;
3) l'Assegno Unico per il figlio
[...]
viene percepito dalla madre per il mantenimento dello stesso;
4) in ragione Per_1 dell'ammontare dei rispettivi redditi, attuali e presunti, la sig.ra Parte_1 rinuncia al contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne non Per_1 economicamente autosufficiente, con obbligo per il padre alla contribuzione di tutte le spese straordinarie, come al seguente punto;
5) relativamente al figlio i Per_1 genitori contribuiranno, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, ciascuno per il 50%, alle spese straordinarie, di studio e a quelle mediche non erogate dal SSN, nonché alle spese per le vacanze e lo sport, queste ultime previamente concordate”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
14502/2024:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
e in Roma in data 11.06.2000; Parte_1 CP_1
2 - dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 00510,
Parte 2, Serie A04);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo richiamato in motivazione.
- Nulla sulle spese.
Roma, 12.11.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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