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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2024, n. 4672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4672 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
1
R.G. n. 4631/2019
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4631/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1663/2019 del Tribunale di Santa Maria C.V. pubblicata in data 7/6/2019, vertente
TRA
(C.F. , e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), difesi dagli avv.ti Giacomo Pt_2 C.F._2
Migliaccio (C.F. ) e Rita Di Martino (C.F. C.F._3
) C.F._4
APPELLANTI
E
(P.I. ), già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa designata Controparte_2
per la Campania per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, difesa dall'avv. Giorgio Schiavo (C.F. ), C.F._5
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 28/5/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter
c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2002.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO 2
R.G. n. 4631/2019
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_2 Parte_1
odierni appellanti – premettendo che: 1) in data 28/7/2007, alle ore 15,00 circa, mentre percorrevano la strada statale in Castelvolturno (CE), con direzione
Napoli, a bordo del ciclomotore Piaggio Liberty tg. 87K67, il primo come conducente, il secondo come trasportato, in seguito ad un estemporaneo tamponamento da tergo, rovinavano al suolo riportando lesioni personali;
2) il sinistro avveniva per l'esclusiva responsabilità del conducente di un'autovettura
“pirata”, il quale, proveniente da tergo a velocità sostenuta, impattava il ciclomotore condotto dal , facendolo rovinare a terra in uno al trasportato Pt_2
non prima però di aver urtato uno dei cassonetti di immondizia posti Parte_1
sul margine destro della carreggiata;
3) per effetto del descritto incidente, il Pt_2
riportava numerose lesioni tanto da essere trasportato in autoambulanza dapprima all'Ospedale Pineta Mare di Castelvolturno (CE) e, quindi, all'Ospedale
Cardarelli di Napoli, ove gli venivano diagnosticate lesioni come da referti ospedalieri prodotti – convenivano dinanzi al Tribunale di Santa. C.V. la CP_3
quale impresa designata per la Campania per il Controparte_2
Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, per ivi sentir adottare i seguenti provvedimenti: a) dichiarare unico ed esclusivo responsabile del sinistro de quo il conducente dell'autovettura “pirata”, ancorché ignoto;
b) condannare per l'effetto la al risarcimento di tutti i danni ad essi derivati, Controparte_2
ivi compresi danno biologico, postumi, pretium doloris, ITT, ITP, spese mediche e di assistenza.
Si costituiva in giudizio l'impresa assicurativa designata, impugnando la domanda, eccependo la prescrizione del diritto risarcitorio azionato dagli attori, il loro difetto di legittimazione attiva e contestando, infine, la proponibilità stessa della domanda, instando, dunque, per il suo integrale rigetto.
Si procedeva all'espletamento di prova testimoniale e di CTU.
Quindi, con sentenza n. 1663/2019 pubblicata in data 7/6/2019 il Tribunale adito così statuiva: “1) rigetta la domanda di;
2) rigetta la domanda di Parte_1
; 3) condanna e al pagamento, in Parte_2 Parte_1 Parte_2
solido tra loro ed in favore della quale impresa Controparte_2 designata per il F.G.V.S., delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.100, di cui € 100 per spese ed € 6.000 per compenso professionale, oltre iva, cpa e 15% per rimborso forfettario;
4) pone a carico definitivo degli attori le spese di c.t.u.”. 3
R.G. n. 4631/2019
Il ed il proponevano appello avverso la suindicata decisione e Pt_2 Parte_1
convenivano in giudizio, dinanzi a questa Corte, la , già Controparte_1 [...]
deducendo, quali motivi di impugnazione: Controparte_2
- che il primo Giudice aveva erroneamente pretermesso l'esame di alcuni fondamentali elementi di fatto e di diritto, interpretando in modo inesatto le risultanze istruttorie,
- che, in particolare, se il Tribunale avesse attentamente esaminato le dichiarazioni rese dai testi, avrebbe facilmente potuto rilevare la descrizione dagli stessi forniti circa i luoghi esatti dell'accaduto, le condizioni della strada, del traffico, la posizione dei veicoli la dinamica dell'incidente;
- che l'asserita tardiva presentazione della querela non era prevista dalla legge quale condizione di procedibilità dell'azione contro il Fondo di Garanzia;
- che il Giudice di primo grado aveva altresì errato nel ritenere non provati i fatti per cui è causa.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
proposto in quanto asseritamente inammissibile, per violazione dell'art. 348 bis
c.p.c., oltre che infondato in fatto e in diritto.
Così riassunti i termini della controversia, va in via preliminare disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame come prospettata dalla società appellata.
Invero, la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348-bis
c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa – come nel caso di specie – ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 (cfr.
Cass. 19/7/2016, n. 14696; Cass. 1/6/2020, n. 10409). Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento), non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo
o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. 29/11/2021, n. 37272). 4
R.G. n. 4631/2019
Venendo al merito, la Corte rileva l'infondatezza del gravame, da cui discende la conferma della sentenza di primo grado, ancorché sulla base di una motivazione che va in questa sede integrata rispetto a quella resa dal primo giudice, tenendo conto degli stessi fatti già acquisiti al processo (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. 17/1/2019, n. 1244; Cass. 23/3/2023, n. 8392).
Gli appellanti hanno censurato la predetta sentenza sulla base, come detto, di un unico, articolato, motivo di gravame, lamentando, innanzitutto, l'erronea interpretazione dei mezzi istruttori (prova testi e CTU tecnico ricostruttiva, nonché estimativa dei danni subiti), tesi proprio a dimostrare il nesso causale tra la caduta rovinosa di e , avvenuta in data 28/7/2007, Parte_2 Parte_1
in Castel Volturno, mentre entrambi percorrevano la strada che conduce a
Giugliano a bordo del motociclo Piaggio Liberty targato 87K67 e la manovra incauta di un'auto mai identificata che avrebbe tamponato il detto mezzo da tergo, al rientro da un sorpasso delle auto incolonnate per le condizioni di traffico. In altri termini, nella sentenza gravata la decisione sarebbe stata adottata a seguito di un errore di comprensione della dinamica dell'evento, la quale, al contrario, sarebbe stata descritta in maniera chiara, identica ed univoca dai due testi,
[...]
e , i quali senza incorrere in contraddizione alcuna, Tes_1 Testimone_2
avrebbero confermato la sequenza dei fatti, peraltro già descritti in citazione, che condusse alla caduta dei due con le conseguenti lesioni patite.
Peraltro, non solo i testi, ma la stessa la CTU medica avrebbe confermato che i danni riportati dagli appellanti sarebbero effettivamente compatibili con la modalità di accadimento del sinistro descritte in citazione, avendo il CTU, nella propria relazione peritale, escluso ogni possibile dubbio in merito alla compatibilità tra la descritta dinamica ed i traumi subiti.
Orbene, sul punto va premesso che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in generale, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr.
Cass. 23/5/2014, n. 11511; Cass. 7/1/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare nella decisione le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. 2/8/2016, n. 16056; Cass. 24/5/2013, n. 12988). 5
R.G. n. 4631/2019
Ebbene, facendo applicazione degli illustrati principi al caso in esame, questa
Corte ritiene che gli appellanti non abbiano assolto al proprio onere probatorio, non avendo – nello specifico – dimostrato la dinamica presunta fonte del danno e, di conseguenza, il nesso causale tra la pretesa manovra estemporanea dell'auto
“pirata” e l'evento dannoso consumatosi ai loro danni.
Appare di piana evidenza la contraddittorietà, oltre che la discordanza, fatta registrare dai testi su alcune questioni-chiave per l'effettiva determinazione della presunta evoluzione dinamica dell'incidente. Intanto, mentre il Tes_2 asserisce in primo momento di non ricordare affatto il colore dell'auto, né la marca o il modello, in un secondo momento precisa di ricordare che l'auto fosse di colore scuro. Parla poi di auto incolonnate a causa delle condizioni del traffico e, contemporaneamente, di un'auto, risultata poi l'investitrice, che a velocità sostenuta superava la detta colonna, rientrava nella sua corsia di marcia tamponando il motociclo degli appellanti, per poi riprendere nuovamente la marcia ad elevata velocità per allontanarsi dal luogo dell'impatto. Ebbene, il numero e la complessità di tali manovre, per come descritte, mal si conciliano con la pretesa situazione di traffico intenso che avrebbe provocato rallentamenti nella circolazione e finanche incolonnamenti. E anche a voler concedere che tali manovre fossero state effettivamente compiute, non può omettersi di notare che al rientro da un sorpasso la velocità di marcia necessariamente diminuisce in forza della decelerazione necessaria a rientrare in corsia, generando una potenza d'urto tale da far risultare chiaramente identificabile auto e dinamica. Eppure, il riferisce di non ricordare né l'una (come detto), né l'altra, asserendo di Tes_2
non saper dire se i giovani abbiano urtato prima il suolo o prima i cassonetti della nettezza urbana. Inoltre, mentre il stando in colonna con la sua auto, Tes_2 riferisce di aver visto l'incidente – pur non avendo potuto invero assistere al tamponamento vero e proprio, precedendo il motociclo l'auto di e non la Tes_1
sua – e di essere accorso sul posto trovando i due giovani “sanguinanti”, tale particolare, per quanto di assoluto rilievo e di immediata evidenza, giammai è riportato dall' che invece parla di giovani che “sembravano morti”. In ogni Tes_1 caso, stante la cruenza della scena e la gravità dell'accaduto, il Tes_2
decideva di allontanarsi comunque dal luogo dell'impatto, senza nemmeno attendere l'arrivo dell'autoambulanza. 6
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Quanto, invece, alla versione fornita dall' questi riferisce di un incidente Tes_1
occorso prima del , senza profondersi nella elencazione di pur Parte_3
importanti ulteriori elementi, che avrebbero consentito di localizzare con maggiore cura tanto il luogo del presunto tamponamento, quanto la dinamica dello stesso. Infatti, pur asserendo di procedere praticamente alle spalle del ciclomotore con a bordo i due appellanti, non chiarisce, come già evidenziato dal Giudice in prime cure, “le condizioni del traffico in atto, le caratteristiche della strada percorsa, il punto d'urto sulla corsia di marcia e la distanza che separava i testi da esso, la posizione del ciclomotore riguardo al margine destro della carreggiata percorsa, la sua condotta di guida e se esso fosse munito dei dispositivi retrovisore”. A tale lacunosa ricostruzione, poi, deve aggiungersi il particolare riferito a proposito delle condizioni del – “gli usciva un osso Pt_2 dalla gamba destra” – circostanza assolutamente non emersa da nessuno dei referti ospedalieri rilasciati dalle strutture presso le quali il veniva Pt_2
accompagnato, l'Ospedale Pineta Mare di Castel Volturno (CE) prima, e l'Ospedale Cardarelli di Napoli, poi. Ma l'incongruenza maggiore, concerne senz'altro la dinamica da lui descritta, assolutamente inconferente con quella descritta dal CTU. Mentre parla, infatti, dell'urto che “avvenne tra la parte Tes_1 anteriore destra dell'auto e la parte centrale sinistra del motorino”, giammai menzionando, dunque, la parte posteriore del motociclo e inducendo piuttosto a pensare ad un tamponamento laterale, il CTU, prospettando quella che ritiene l'unica possibile dinamica dell'incidente, osservava: “Il Sig. è stato colpito Pt_2 dall'auto da dietro e sbalzato in alto”. Si tratta, con piana evidenza, di una discordanza di non poco momento, che peraltro l'atto di citazione non ha contribuito a dipanare, per non essere stata offerta in quella sede alcuna puntuale descrizione della dinamica che avrebbe condotto all'incidente.
Né, infine, può passare sotto silenzio il fatto che gli appellanti non rendevano alcuna dichiarazione ai sanitari del Pronto Soccorso della Clinica Pineta Grande di
Castel Volturno, né a quelli dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, in ordine alla prospettata omissione di soccorso di cui si sarebbe reso responsabile il conducente del presunto veicolo rimasto non identificato, essendosi limitati a riferire di aver subito le lesioni a seguito di incidente stradale. Del pari, assume rilievo, anche se ai soli fini indiziari, il fatto che nella denuncia-querela sporta dal a circa tre Pt_2
mesi dai fatti, alcuna menzione veniva fatta circa i due testi presenti al momento 7
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del fatto, circostanza per cui, sebbene, come noto, una denuncia senza indicazione di testi, poi intimati soltanto nel giudizio civile di risarcimento, non sia “di per sé motivo di rigetto della domanda, integra pur sempre una condotta liberamente valutabile dal giudice, quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi” ( Cass. 18/6/2012, n. 9939), peraltro noti e facilmente reperibili dal , Pt_2 per essere l' un suo amico e il raggiungibile per mezzo dei Tes_1 Tes_2
recapiti da lui stesso rilasciati al primo al momento del fatto. Come noto, infatti,
“in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 990 del 1969, nei confronti dell'Impresa Designata dal Fondo di Garanzia delle vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima” (cfr. Cass. 15/4/2021, n. 9873). Il danneggiato, insomma, aveva l'onere di dimostrare, in maniera congrua, dirimente ed univoca, che il sinistro si fosse verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo non identificato, perché la garanzia assicurativa predisposta dalla legge in favore dei soggetti danneggiati in sinistro provocato da veicolo non identificato, vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato, come in taluni ordinamenti stranieri ispirati al sistema del c.d. nofault.
In breve, come chiarito dal Giudice in prime cure, “era onere degli attori, pretesi danneggiati, fornire dei presupposti costitutivi del diritto risarcitorio vantato nei confronti della convenuta e la mancanza di prova che i danni lamentati in citazione siano stati cagionati dalla vettura ivi indicata”, non può che comportare il rigetto della domanda anche in questa sede di giudizio. Detto altrimenti, le lacunose e contraddittorie risultanze emerse non possono che generare una altrettanto precaria e claudicante ricostruzione della dinamica dell'incidente, la cui incertezza, acuita dalle deposizioni rese dai testi escussi e risultate imprecise, non esaurienti, né coincidenti, non può che indurre ad escludere che l'impugnante sia 8
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effettivamente riuscita a provare la responsabilità della presunta auto “pirata” nella produzione dell'evento dannoso lamentato. L'incertezza, cioè, in ordine all'esatta dinamica del sinistro, impedisce di ritenere integrata la prova – gravante sugli attori/appellanti – del nesso causale tra la manovra dell'auto non identificata e il danno, con conseguente esclusione della invocata responsabilità risarcitoria in capo alla citata Compagnia assicurativa qui appellata.
Tale profilo, peraltro, assorbe qualsiasi ulteriore valutazione circa l'eventuale quantificazione del danno medesimo.
Al rigetto dell'appello segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna delle parti appellanti al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della parte appellata, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione relativo alle causa di valore indeterminabile, in quanto gli appellanti hanno chiesto la condanna della controparte al pagamento di una somma specifica, ovvero della diversa somma ritenuta da questa Corte. Sul punto, va data continuità all'orientamento della Corte del diritto secondo cui il valore della causa deve considerarsi indeterminabile “quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, a priori che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (così
Cass. 26(4/2021, n. 10984).
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , con atto di citazione notificato in Parte_2 Parte_1
data 16/10/2019, nei confronti della (già Controparte_1 [...]
, quale impresa designata per la Campania per il Fondo di Controparte_2 9
R.G. n. 4631/2019
Garanzia delle Vittime della Strada, avverso la sentenza n. 1663/2019 del
Tribunale di Santa Maria C.V. pubblicata in data 7/6/2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna e , con vincolo di solidarietà, al Parte_2 Parte_1
pagamento, in favore della delle spese di lite del presente Controparte_1 grado, che liquida in € 6.500,00 per compensi professionali ed € 975,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti e Parte_2
, di un ulteriore importo pari a quello dovuto per l'appello Parte_1
proposto.
Così deciso in Napoli il 12/11/2024.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
R.G. n. 4631/2019
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4631/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1663/2019 del Tribunale di Santa Maria C.V. pubblicata in data 7/6/2019, vertente
TRA
(C.F. , e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), difesi dagli avv.ti Giacomo Pt_2 C.F._2
Migliaccio (C.F. ) e Rita Di Martino (C.F. C.F._3
) C.F._4
APPELLANTI
E
(P.I. ), già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa designata Controparte_2
per la Campania per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, difesa dall'avv. Giorgio Schiavo (C.F. ), C.F._5
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 28/5/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter
c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2002.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO 2
R.G. n. 4631/2019
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_2 Parte_1
odierni appellanti – premettendo che: 1) in data 28/7/2007, alle ore 15,00 circa, mentre percorrevano la strada statale in Castelvolturno (CE), con direzione
Napoli, a bordo del ciclomotore Piaggio Liberty tg. 87K67, il primo come conducente, il secondo come trasportato, in seguito ad un estemporaneo tamponamento da tergo, rovinavano al suolo riportando lesioni personali;
2) il sinistro avveniva per l'esclusiva responsabilità del conducente di un'autovettura
“pirata”, il quale, proveniente da tergo a velocità sostenuta, impattava il ciclomotore condotto dal , facendolo rovinare a terra in uno al trasportato Pt_2
non prima però di aver urtato uno dei cassonetti di immondizia posti Parte_1
sul margine destro della carreggiata;
3) per effetto del descritto incidente, il Pt_2
riportava numerose lesioni tanto da essere trasportato in autoambulanza dapprima all'Ospedale Pineta Mare di Castelvolturno (CE) e, quindi, all'Ospedale
Cardarelli di Napoli, ove gli venivano diagnosticate lesioni come da referti ospedalieri prodotti – convenivano dinanzi al Tribunale di Santa. C.V. la CP_3
quale impresa designata per la Campania per il Controparte_2
Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, per ivi sentir adottare i seguenti provvedimenti: a) dichiarare unico ed esclusivo responsabile del sinistro de quo il conducente dell'autovettura “pirata”, ancorché ignoto;
b) condannare per l'effetto la al risarcimento di tutti i danni ad essi derivati, Controparte_2
ivi compresi danno biologico, postumi, pretium doloris, ITT, ITP, spese mediche e di assistenza.
Si costituiva in giudizio l'impresa assicurativa designata, impugnando la domanda, eccependo la prescrizione del diritto risarcitorio azionato dagli attori, il loro difetto di legittimazione attiva e contestando, infine, la proponibilità stessa della domanda, instando, dunque, per il suo integrale rigetto.
Si procedeva all'espletamento di prova testimoniale e di CTU.
Quindi, con sentenza n. 1663/2019 pubblicata in data 7/6/2019 il Tribunale adito così statuiva: “1) rigetta la domanda di;
2) rigetta la domanda di Parte_1
; 3) condanna e al pagamento, in Parte_2 Parte_1 Parte_2
solido tra loro ed in favore della quale impresa Controparte_2 designata per il F.G.V.S., delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.100, di cui € 100 per spese ed € 6.000 per compenso professionale, oltre iva, cpa e 15% per rimborso forfettario;
4) pone a carico definitivo degli attori le spese di c.t.u.”. 3
R.G. n. 4631/2019
Il ed il proponevano appello avverso la suindicata decisione e Pt_2 Parte_1
convenivano in giudizio, dinanzi a questa Corte, la , già Controparte_1 [...]
deducendo, quali motivi di impugnazione: Controparte_2
- che il primo Giudice aveva erroneamente pretermesso l'esame di alcuni fondamentali elementi di fatto e di diritto, interpretando in modo inesatto le risultanze istruttorie,
- che, in particolare, se il Tribunale avesse attentamente esaminato le dichiarazioni rese dai testi, avrebbe facilmente potuto rilevare la descrizione dagli stessi forniti circa i luoghi esatti dell'accaduto, le condizioni della strada, del traffico, la posizione dei veicoli la dinamica dell'incidente;
- che l'asserita tardiva presentazione della querela non era prevista dalla legge quale condizione di procedibilità dell'azione contro il Fondo di Garanzia;
- che il Giudice di primo grado aveva altresì errato nel ritenere non provati i fatti per cui è causa.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
proposto in quanto asseritamente inammissibile, per violazione dell'art. 348 bis
c.p.c., oltre che infondato in fatto e in diritto.
Così riassunti i termini della controversia, va in via preliminare disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame come prospettata dalla società appellata.
Invero, la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348-bis
c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa – come nel caso di specie – ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 (cfr.
Cass. 19/7/2016, n. 14696; Cass. 1/6/2020, n. 10409). Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento), non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo
o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. 29/11/2021, n. 37272). 4
R.G. n. 4631/2019
Venendo al merito, la Corte rileva l'infondatezza del gravame, da cui discende la conferma della sentenza di primo grado, ancorché sulla base di una motivazione che va in questa sede integrata rispetto a quella resa dal primo giudice, tenendo conto degli stessi fatti già acquisiti al processo (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. 17/1/2019, n. 1244; Cass. 23/3/2023, n. 8392).
Gli appellanti hanno censurato la predetta sentenza sulla base, come detto, di un unico, articolato, motivo di gravame, lamentando, innanzitutto, l'erronea interpretazione dei mezzi istruttori (prova testi e CTU tecnico ricostruttiva, nonché estimativa dei danni subiti), tesi proprio a dimostrare il nesso causale tra la caduta rovinosa di e , avvenuta in data 28/7/2007, Parte_2 Parte_1
in Castel Volturno, mentre entrambi percorrevano la strada che conduce a
Giugliano a bordo del motociclo Piaggio Liberty targato 87K67 e la manovra incauta di un'auto mai identificata che avrebbe tamponato il detto mezzo da tergo, al rientro da un sorpasso delle auto incolonnate per le condizioni di traffico. In altri termini, nella sentenza gravata la decisione sarebbe stata adottata a seguito di un errore di comprensione della dinamica dell'evento, la quale, al contrario, sarebbe stata descritta in maniera chiara, identica ed univoca dai due testi,
[...]
e , i quali senza incorrere in contraddizione alcuna, Tes_1 Testimone_2
avrebbero confermato la sequenza dei fatti, peraltro già descritti in citazione, che condusse alla caduta dei due con le conseguenti lesioni patite.
Peraltro, non solo i testi, ma la stessa la CTU medica avrebbe confermato che i danni riportati dagli appellanti sarebbero effettivamente compatibili con la modalità di accadimento del sinistro descritte in citazione, avendo il CTU, nella propria relazione peritale, escluso ogni possibile dubbio in merito alla compatibilità tra la descritta dinamica ed i traumi subiti.
Orbene, sul punto va premesso che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in generale, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr.
Cass. 23/5/2014, n. 11511; Cass. 7/1/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare nella decisione le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. 2/8/2016, n. 16056; Cass. 24/5/2013, n. 12988). 5
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Ebbene, facendo applicazione degli illustrati principi al caso in esame, questa
Corte ritiene che gli appellanti non abbiano assolto al proprio onere probatorio, non avendo – nello specifico – dimostrato la dinamica presunta fonte del danno e, di conseguenza, il nesso causale tra la pretesa manovra estemporanea dell'auto
“pirata” e l'evento dannoso consumatosi ai loro danni.
Appare di piana evidenza la contraddittorietà, oltre che la discordanza, fatta registrare dai testi su alcune questioni-chiave per l'effettiva determinazione della presunta evoluzione dinamica dell'incidente. Intanto, mentre il Tes_2 asserisce in primo momento di non ricordare affatto il colore dell'auto, né la marca o il modello, in un secondo momento precisa di ricordare che l'auto fosse di colore scuro. Parla poi di auto incolonnate a causa delle condizioni del traffico e, contemporaneamente, di un'auto, risultata poi l'investitrice, che a velocità sostenuta superava la detta colonna, rientrava nella sua corsia di marcia tamponando il motociclo degli appellanti, per poi riprendere nuovamente la marcia ad elevata velocità per allontanarsi dal luogo dell'impatto. Ebbene, il numero e la complessità di tali manovre, per come descritte, mal si conciliano con la pretesa situazione di traffico intenso che avrebbe provocato rallentamenti nella circolazione e finanche incolonnamenti. E anche a voler concedere che tali manovre fossero state effettivamente compiute, non può omettersi di notare che al rientro da un sorpasso la velocità di marcia necessariamente diminuisce in forza della decelerazione necessaria a rientrare in corsia, generando una potenza d'urto tale da far risultare chiaramente identificabile auto e dinamica. Eppure, il riferisce di non ricordare né l'una (come detto), né l'altra, asserendo di Tes_2
non saper dire se i giovani abbiano urtato prima il suolo o prima i cassonetti della nettezza urbana. Inoltre, mentre il stando in colonna con la sua auto, Tes_2 riferisce di aver visto l'incidente – pur non avendo potuto invero assistere al tamponamento vero e proprio, precedendo il motociclo l'auto di e non la Tes_1
sua – e di essere accorso sul posto trovando i due giovani “sanguinanti”, tale particolare, per quanto di assoluto rilievo e di immediata evidenza, giammai è riportato dall' che invece parla di giovani che “sembravano morti”. In ogni Tes_1 caso, stante la cruenza della scena e la gravità dell'accaduto, il Tes_2
decideva di allontanarsi comunque dal luogo dell'impatto, senza nemmeno attendere l'arrivo dell'autoambulanza. 6
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Quanto, invece, alla versione fornita dall' questi riferisce di un incidente Tes_1
occorso prima del , senza profondersi nella elencazione di pur Parte_3
importanti ulteriori elementi, che avrebbero consentito di localizzare con maggiore cura tanto il luogo del presunto tamponamento, quanto la dinamica dello stesso. Infatti, pur asserendo di procedere praticamente alle spalle del ciclomotore con a bordo i due appellanti, non chiarisce, come già evidenziato dal Giudice in prime cure, “le condizioni del traffico in atto, le caratteristiche della strada percorsa, il punto d'urto sulla corsia di marcia e la distanza che separava i testi da esso, la posizione del ciclomotore riguardo al margine destro della carreggiata percorsa, la sua condotta di guida e se esso fosse munito dei dispositivi retrovisore”. A tale lacunosa ricostruzione, poi, deve aggiungersi il particolare riferito a proposito delle condizioni del – “gli usciva un osso Pt_2 dalla gamba destra” – circostanza assolutamente non emersa da nessuno dei referti ospedalieri rilasciati dalle strutture presso le quali il veniva Pt_2
accompagnato, l'Ospedale Pineta Mare di Castel Volturno (CE) prima, e l'Ospedale Cardarelli di Napoli, poi. Ma l'incongruenza maggiore, concerne senz'altro la dinamica da lui descritta, assolutamente inconferente con quella descritta dal CTU. Mentre parla, infatti, dell'urto che “avvenne tra la parte Tes_1 anteriore destra dell'auto e la parte centrale sinistra del motorino”, giammai menzionando, dunque, la parte posteriore del motociclo e inducendo piuttosto a pensare ad un tamponamento laterale, il CTU, prospettando quella che ritiene l'unica possibile dinamica dell'incidente, osservava: “Il Sig. è stato colpito Pt_2 dall'auto da dietro e sbalzato in alto”. Si tratta, con piana evidenza, di una discordanza di non poco momento, che peraltro l'atto di citazione non ha contribuito a dipanare, per non essere stata offerta in quella sede alcuna puntuale descrizione della dinamica che avrebbe condotto all'incidente.
Né, infine, può passare sotto silenzio il fatto che gli appellanti non rendevano alcuna dichiarazione ai sanitari del Pronto Soccorso della Clinica Pineta Grande di
Castel Volturno, né a quelli dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, in ordine alla prospettata omissione di soccorso di cui si sarebbe reso responsabile il conducente del presunto veicolo rimasto non identificato, essendosi limitati a riferire di aver subito le lesioni a seguito di incidente stradale. Del pari, assume rilievo, anche se ai soli fini indiziari, il fatto che nella denuncia-querela sporta dal a circa tre Pt_2
mesi dai fatti, alcuna menzione veniva fatta circa i due testi presenti al momento 7
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del fatto, circostanza per cui, sebbene, come noto, una denuncia senza indicazione di testi, poi intimati soltanto nel giudizio civile di risarcimento, non sia “di per sé motivo di rigetto della domanda, integra pur sempre una condotta liberamente valutabile dal giudice, quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi” ( Cass. 18/6/2012, n. 9939), peraltro noti e facilmente reperibili dal , Pt_2 per essere l' un suo amico e il raggiungibile per mezzo dei Tes_1 Tes_2
recapiti da lui stesso rilasciati al primo al momento del fatto. Come noto, infatti,
“in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 990 del 1969, nei confronti dell'Impresa Designata dal Fondo di Garanzia delle vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima” (cfr. Cass. 15/4/2021, n. 9873). Il danneggiato, insomma, aveva l'onere di dimostrare, in maniera congrua, dirimente ed univoca, che il sinistro si fosse verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo non identificato, perché la garanzia assicurativa predisposta dalla legge in favore dei soggetti danneggiati in sinistro provocato da veicolo non identificato, vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato, come in taluni ordinamenti stranieri ispirati al sistema del c.d. nofault.
In breve, come chiarito dal Giudice in prime cure, “era onere degli attori, pretesi danneggiati, fornire dei presupposti costitutivi del diritto risarcitorio vantato nei confronti della convenuta e la mancanza di prova che i danni lamentati in citazione siano stati cagionati dalla vettura ivi indicata”, non può che comportare il rigetto della domanda anche in questa sede di giudizio. Detto altrimenti, le lacunose e contraddittorie risultanze emerse non possono che generare una altrettanto precaria e claudicante ricostruzione della dinamica dell'incidente, la cui incertezza, acuita dalle deposizioni rese dai testi escussi e risultate imprecise, non esaurienti, né coincidenti, non può che indurre ad escludere che l'impugnante sia 8
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effettivamente riuscita a provare la responsabilità della presunta auto “pirata” nella produzione dell'evento dannoso lamentato. L'incertezza, cioè, in ordine all'esatta dinamica del sinistro, impedisce di ritenere integrata la prova – gravante sugli attori/appellanti – del nesso causale tra la manovra dell'auto non identificata e il danno, con conseguente esclusione della invocata responsabilità risarcitoria in capo alla citata Compagnia assicurativa qui appellata.
Tale profilo, peraltro, assorbe qualsiasi ulteriore valutazione circa l'eventuale quantificazione del danno medesimo.
Al rigetto dell'appello segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna delle parti appellanti al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della parte appellata, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione relativo alle causa di valore indeterminabile, in quanto gli appellanti hanno chiesto la condanna della controparte al pagamento di una somma specifica, ovvero della diversa somma ritenuta da questa Corte. Sul punto, va data continuità all'orientamento della Corte del diritto secondo cui il valore della causa deve considerarsi indeterminabile “quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, a priori che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (così
Cass. 26(4/2021, n. 10984).
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , con atto di citazione notificato in Parte_2 Parte_1
data 16/10/2019, nei confronti della (già Controparte_1 [...]
, quale impresa designata per la Campania per il Fondo di Controparte_2 9
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Garanzia delle Vittime della Strada, avverso la sentenza n. 1663/2019 del
Tribunale di Santa Maria C.V. pubblicata in data 7/6/2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna e , con vincolo di solidarietà, al Parte_2 Parte_1
pagamento, in favore della delle spese di lite del presente Controparte_1 grado, che liquida in € 6.500,00 per compensi professionali ed € 975,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti e Parte_2
, di un ulteriore importo pari a quello dovuto per l'appello Parte_1
proposto.
Così deciso in Napoli il 12/11/2024.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.