Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/04/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai sig. magistrati dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di rinvio ex art. 392 c.p.c. n. 300/2020 R.G., promossa con atto di citazione in riassunzione in data 7.2.2020, notificato l'8.2.2020, vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall'avv Francesco Parte_1 C.F._1
Di Giovanni, attore in riassunzione
E
, C.F. , in proprio ON C.F._2
e quale erede universale di rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Alfonso Distaso, resistente in riassunzione
E
, C.F. , Controparte_3 C.F._3 resistente in riassunzione non costituito avente ad oggetto: riassunzione del processo a seguito della sentenza n. 30984/2019 della Corte di Cassazione, seconda sezione civile, del 27.11.2019; causa trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite, come precisate nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 15.2.2024:
➢ conclusioni di parte attrice/appellante [ : Parte_1
1
promettevano di vendere al Signor che si Controparte_2 Parte_1 impegnava ad acquistare per sé e/o persona/e e/o società da nominare al momento della stipula notarile, la piena ed esclusiva proprietà degli immobili, noti alle parti, così descritti catastalmente: – N.C.E.U. – Parte_2
Foglio 6 – Mapp. n. 22 sub 5 (barchessa della c.d. “ ) e porzione dei CP_5 terreni identificati nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio 6, mapp. n. 902, n.
900, n. 22, e n. 907, meglio identificati dalle parti secondo ipotesi di frazionamento con i seguenti identificativi: Mapp. n. 902/A, n. 900/ A, n. 22/B, n. 907/B e n. 907/C;
- accertato e dichiarato che il prezzo della compravendita, di comune accordo tra le parti, veniva stabilito in complessivi euro 258.230,00; - accertato e dichiarato che la consegna degli immobili, per espressa previsione contrattuale, doveva avvenire entro la data del 20.12.2004, successivamente prorogata, per comune accordo delle parti, al 30.04.2005; - accertato e dichiarato che il Signor versava in data Parte_1
16.03.2004, a titolo di caparra confirmatoria e principio di pagamento, la somma di euro 25.000,00 nonché in data 16.06.2004, quale secondo acconto previsto dal contratto preliminare, la somma di euro 25.000,00 e che, pertanto, il prezzo residuo degli immobili oggetto del contratto di compravendita ammonta ad euro 208.230,00, che si convenne dovesse esser versato alla stipula del rogito notarile e che il Signor
è disponibile a versare al momento del trasferimento;
- accertato e Parte_1 dichiarato che con contratto preliminare di compravendita, sottoscritto in data
02.03.2005, le Signore e promettevano di ON Controparte_2 vendere al Signor che si impegnava ad acquistare per sé e/o persona/e Parte_1
e/o società da nominare al momento della stipula notarile, la piena ed esclusiva proprietà di un'area scoperta di pertinenza della predetta villa, costituita da un parco alberato, catastalmente censita al Catasto Terreni del Comune di
[...]
, al foglio n. 6, mapp. n. 907, 23, 22, 902 e 900, meglio identificati dalle Parte_2 parti secondo ipotesi di frazionamento con i seguenti identificativi: Mapp. n. 907/A,
23, 22/A, 902/B; 902/C e 900/B; - accertato e dichiarato che il prezzo della compravendita, di comune accordo tra le parti, veniva stabilito in complessivi euro
50.000,00; - accertato e dichiarato che la consegna degli immobili, per espressa previsione contrattuale, doveva avvenire entro la data del 30.04.2005; - accertato e
2 dichiarato che il Signor versava in data 02.03.2005, a titolo di caparra Parte_1 confirmatoria e principio di pagamento, la somma di euro 20.000,00 e che, pertanto, il prezzo residuo degli immobili oggetto del contratto di compravendita ammonta ad euro 30.000,00, che si convenne dovesse esser versato alla stipula del rogito notarile e che il Signor è disponibile a versare al momento del trasferimento;
- Parte_1 accertato e dichiarato che le Signore e non ON Controparte_2 hanno trasferito entro i termini contrattualmente stabiliti al Signor la Parte_1 proprietà degli immobili oggetto del contratto preliminare di data 16.03.2004 e del contratto preliminare di data 02.03.2005 e che, anzi, hanno contestato le previsioni contrattuali;
- datosi atto della produzione dei certificati di destinazione urbanistica relativi ai terreni oggetto dei preliminari di cui è causa, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la costruzione della barchessa di cui al preliminare del 16.03.2004 è iniziata prima del 01.09.1967; - pronunciarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c., nei confronti di ON
, quale unico erede di (parte dei contratti preliminari e
[...] Controparte_2
a sua volta unica erede testamentaria dell'altra promittente venditrice
[...]
sentenza produttiva degli effetti dei contatti di compravendita non conclusi CP_4 aventi ad oggetto gli immobili di cui al contratto preliminare di data 16.03.2004 ed al contratto preliminare di data 02.03.2005, secondo la consistenza indicata nei due preliminari (corrispondente all'edificio mapp. 22, sub. 5, e all'area urbana mapp. 22 sub. 7 del foglio 6 del NCEU del Comune di Godega S. Urbano, ed agli interi mapp.li nn. 22, 900, 902, 1028, 1029, 1088, 1090, 1091 e 1092 al foglio 6 del Catasto Terreni dello stesso Comune) e con i diritti di passaggio pedonale e carrabile previsti e descritti nei contratti preliminari medesimi;
- condannarsi l'Arch.
[...]
, nella predetta sua qualità, ai sensi dell'art. 278 c.p.c. al ON risarcimento di tutti i danni causati al Signor e conseguenti Parte_1 all'illegittimo rifiuto di trasferire la proprietà degli immobili nei termini pattuiti, con liquidazione del danno in separato giudizio. Con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi del giudizio e del giudizio dinanzi alla S.C. di Cassazione, e con conseguente restituzione di quanto corrisposto a tale titolo in forza delle precedenti sentenze tra le parti. Solo per tuziorismo, ed ove ritenuto necessario, si insiste, in via istruttoria, sulle istanze di ammissione delle prove richieste nelle conclusioni formulate nell'atto di appello a suo tempo proposto dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia”;
➢ conclusioni di parte convenuta/appellata [ ON
]:
[...]
3 “Nel merito in via preliminare: - ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c., accertata e dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale effettuata sub 2 e 3 dal signor in grado di appello, dichiararsi l'inammissibilità ex art. 345 comma 1 Pt_1
c.p.c. anche della domanda introdotta in atto di citazione d'appello diretta ad ottenere sentenza ex art. 2932 c.c. “datosi atto della produzione dei certificati di destinazione urbanistica relativi ai terreni oggetto dei preliminari per cui è causa, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione della barchessa di cui al preliminare 16.3.2004 è iniziata prima del 1.9.1967”; - ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., accertata e dichiarata l'inammissibilità della produzione dei documenti di cui alle lettere c) (certificato di destinazione urbanistica dei terreni aggiornato”), d) (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) ed e) (“relazione tecnica circa l'identificazione catastale degli immobili” del geom. dell'atto CP_6 citazione in riassunzione, disporsi l'espulsione dei medesimi dal fascicolo di parte e, per l'effetto, dichiararsi l'inammissibilità ex art. 345, comma 1, c.p.c., anche della domanda introdotta in atto di citazione d'appello diretta ad ottenere sentenza ex art. 2932 c.c. sulla base di tali documenti;
- ai sensi dell'art. 345 comma 1 c.p.c., dichiararsi l'inammissibilità delle domande nuove evidenziate nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 20.07.2020, vale a dire: (paragrafo 2 della comparsa di risposta, pag. 22 e segg.) la domanda avente ad oggetto la condanna al risarcimento di tutti i danni causati al signor conseguenti all'illegittimo Parte_1 rifiuto di trasferire la proprietà degli immobili nei termini pattuiti, con liquidazione del danno in separato giudizio”; (par. 2b, pag. 23, limitatamente alla parte evidenziata in grassetto): “accertato e dichiarato che con contratto preliminare di compravendita, sottoscritto in data 16.03.2004 le Signore e ON Controparte_2 promettevano di vendere al signor che si impegnava ad acquistare Parte_1 per sé e\o persona\e e\o società da nominare al momento della stipula notarile, la piena ed esclusiva proprietà degli immobili, noti alle parti, così descritti catastalmente: Comune di di - N.C.E.U. - Foglio 6 - Mapp n. 22 Pt_2 Parte_2
- Sub 5 (barchessa della cd. “ ”) e porzione dei terreni identificati nel CP_5
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 6, mapp. n. 902, n. 900, n. 22, e n. 907, meglio identificati dalle parti secondo ipotesi di frazionamento con i seguenti identificativi: Mapp. n. 902/A, n. 900/A, n. 22/B, n. 907/B e n. 907/C”; (par. 2c pag.
25 limitatamente alle parti in grassetto): “accertato e dichiarato che con contratto preliminare di compravendita, sottoscritto in data 02.03.2005, le Signore CP_4
e promettevano di vendere al Signor che
[...] Controparte_2 Parte_1
4 si impegnava ad acquistare per sé e/o persona/e e/o società da nominare al momento della stipula notarile, la piena ed esclusiva proprietà di un'area scoperta di pertinenza della predetta villa, costituita da un parco alberato, catastalmente censita al Catasto
Terreni del Comune di , al foglio n. 6, mapp. n. 907, 23, 22, 902 Parte_2
e 900, meglio identificati dalle parti secondo le ipotesi di frazionamento con i seguenti identificativi: Mapp. n. 907/A, 23, 22/A, 902/B; 902/C e 900/B”; (par. 2d pag. 26, limitatamente alla parte in grassetto) “pronunciarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c., nei confronti di , quale ON unico erede di (parte dei contratti preliminari e a sua volta unica Controparte_2 erede testamentaria dell'altra promittente venditrice sentenza ON produttiva degli effetti dei contratti di compravendita non conclusi aventi ad oggetto gli immobili di cui al contratto preliminare di data 16.03.2004 ed al contratto preliminare di data 02.03.2005, secondo la consistenza indicata nei due preliminari
(corrispondente all'edificio mapp. 22 sub. 5, e all'area urbana mapp. 22 sub. 7 del foglio 6 del NCEU del Comune di Godega S. Urbano, ed agli interi mapp.li nn. 22,
900, 902, 1028, 1029, 1088, 1090, 1091 e 1092 al foglio 6 del Catasto Terreni dello stesso Comune) e con i diritti di passaggio pedonale e carrabile previsti e descritti nei contratti preliminari medesimi”. Per tutte le domande nuove sopra evidenziate in grassetto, non si accetta il contraddittorio, posto che le stesse sono inammissibili ex art. 345 c.p.c. Nel merito: rigettarsi le domande tutte introdotte dal signor Pt_1 con l'atto di citazione in riassunzione perché improcedibili, inammissibili e infondate, nonché per insussistenza dei presupposti per emettere sentenza ex art. 2932 c.c.; - accertarsi e dichiararsi la nullità dei contratti preliminari azionati ex art. 2932 c.c., ai sensi degli artt. 1346 e 1418 cod. civ. per indeterminatezza ovvero indeterminabilità dell'oggetto dei medesimi;
- dichiararsi nullo il contratto preliminare di compravendita del 16 marzo 2004 per contrarietà a norme Controparte_7 imperative, nonché nullo per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto e per mancanza del consenso relativamente alla pretesa area scoperta di incerta superficie;
- dichiararsi nullo per contrarietà a norme imperative ovvero annullarsi il contratto preliminare di compravendita del 2 marzo 2005 per dolo e/o Controparte_7 errore essenziale e riconoscibile sul prezzo della compravendita, nonché sulle caratteristiche del terreno compravenduto e sulle conseguenze economiche radicali provocate dalla vendita separata di detto terreno in danno della residua proprietà delle venditrici. In ogni caso: si ripropongono e si richiamano tutte le domande e le eccezioni svolte nei precedenti gradi di giudizio. Con vittoria di spese e compensi di
5 tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di Cassazione, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di dover procedere all'esame degli ulteriori profili di merito di cui alle domande ed eccezioni proposte dalle parti, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie anche a prova contraria di cui alle memorie dimesse in primo grado dall'avv. Todeschini del 12.06.2006 e del
6.07.2006 e ci si oppone alle istanze istruttorie tutte ex adverso dedotte e in denegata ipotesi di ammissione delle stesse si chiede di essere abilitati alla prova contraria. Accertata l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle produzioni nuove ex adverso effettuate in grado di appello e nel presente giudizio (più precisamente descritte sopra in via preliminare di merito), si chiede venga disposta l'espulsione di tali documenti dal fascicolo di parte anche telematico”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione datato 7 giugno 2005, notificato il 9 giugno, Parte_1
(promissario acquirente) convenne in giudizio avanti al Tribunale di Treviso, Sezione
Distaccata di Conegliano, le sorelle e (promittenti CP_4 Controparte_2 venditrici) per ottenere nei loro confronti l'emissione di sentenza ex art. 2932 c.c. tenente luogo degli inadempiuti contratti preliminari di compravendita con le medesime sottoscritti il 16 marzo 2004 (all. 1 alla citazione, all. n. 4 alla C.T.U. redatta nel presente giudizio di rinvio) e il 2 marzo 2005 (all. 2 alla citazione, all. n.
5 alla C.T.U.), oltre alla condanna al risarcimento dei danni sofferti a causa e in dipendenza della mancata disponibilità dei compendi immobiliari promessi in vendita.
Nello specifico, le parti si erano rispettivamente impegnate ad acquistare (per sé, e/o per persona da nominare, il ) e a vendere (le sig.re : Pt_1 CP_4
A) con il contratto preliminare del 16 marzo 2004, per il complessivo prezzo di €
258.230,00, il complesso immobiliare così testualmente descritto: “Comune di di S. Urbano, Via S. Urbano, immobile inserito in contesto residenziale Pt_2 riconosciuto come " " posto al lato ovest piano terra e primo come da CP_5 allegata planimetria, nonché un'area di pertinenza della barchessa per creare uno spazio di manovra e parcheggio auto di circa metri quadrati 1000 (millemetriquadri) lato nord-ovest riferimento “morer”; il tutto trattasi di barchessa da ristrutturare.
Con la compravendita viene trasferita in proprietà l'area di manovra e parcheggio sopraccitata di circa 1000 mq. (millemetriquadri), che lo stesso acquirente si impegna a concedere in uso anche agli attuali residenti di "; mentre per quanto CP_5
6 concerne lo scoperto di pertinenza della barchessa, partendo dallo spigolo dopo l'arco per tutta la lunghezza fino alla strada [mura] rispettando il frazionamento come dall'altro lato della proprietà, e comunque individuato nella planimetria allegata e controfirmata dalle parti con il colore rosa. Per una migliore individuazione dell'immobile, oggetto della presente promessa di vendita, alleghiamo copia delle planimetrie che vengono riconosciute e controfirmate dalle parti. L'immobile viene promesso alla parte acquirente nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con la garanzia di immunità da vincoli pregiudizievoli, iscrizioni, trascrizioni, ipoteche ed aggiornato con il pagamento di tasse e imposte. Si precisa che esistono due passaggi per accedere alla barchessa posta sul lato nord-ovest oggetto della presente promessa di vendita, entrambi con accesso dalla strada comunale (Via S.
Urbano) e identificati con il colore giallo nell'allegata planimetria controfirmata dalle parti;
il primo passaggio è il viale centrale per raggiungere il lato nord-ovest e l'area adibita a parcheggio e verde, mentre l'altro passaggio è posto sul lato est e serve per raggiungere il lato sud-ovest della barchessa stessa”;
B) con il contratto preliminare del 2 marzo 2005, per il complessivo prezzo di €
50.000, l'ulteriore compendio immobiliare costituito da parte del parco di
[...]
, così testualmente individuato: “terreno in parte agricolo e in parte a parco CP_5 facente parte dell'area scoperta di pertinenza di , ben noto alle parti ed CP_5 evidenziato nell'allegata planimetria bordata con il colore giallo con una superficie di circa mq 29.000 meglio identificato nell'allegata planimetria con i mapp. n 907/A, mq
19.701; n. 23, mq 3.860; n. 22/А, mq 1.532; n. 902/B, mq 2.946; n. 902/C; mq
153; n. 900/B, mq 1.032, e libero da oneri e vincoli, ipoteche, trascrizioni e prelazioni.
Il terreno sopra identificato viene venduto nello stato e grado in cui si trova, garantendo la parte venditrice le medesime condizioni riportate nel preliminare di divisione stipulato in data 13.03.2003 dal notaio di Conegliano (come Persona_1 dichiarato dalla parte venditrice) e nell'atto di compravendita stipulato in data 10 marzo 1978 dal notaio di Conegliano, rep. n. 7127 n. raccolta 1584, Persona_1 relativamente alla strada di accesso alla proprietà come riportato nel paragrafo "patti comuni e speciali", in particolare al punto servitù: a reciproco vantaggio di quanto venduto sub 2 e della residua proprietà delle venditrici, si costituisce servitù di passaggio con ogni mezzo e per una striscia larga mt 4 (quattro) per ogni lato, cioè mt 4 (quattro) sui mappali: 526, 527, 528, sul loro lato non inflon. nord ovest e sui mappali 75, 367, 30 (delle venditrici) nel loro lato nord est e sud est. Corrispettivo già sopra computato. Effetto immediato;
stipulato nei confronti della sorella
7 mantenendo inalterate le vie di accesso. Come da accordi anche Parte_3 verbali la parte venditrice ha la possibilità di beneficiare del terreno oggetto della compravendita”.
2. Nel giudizio così incardinato (che assumeva il n. di R.G. 407/2005) le convenute e si costituivano con comparsa di risposta datata CP_4 Controparte_2
19.9.2005 premettendo che, con separato atto di citazione, si accingevano a chiedere l'accertamento della nullità, ovvero l'annullamento, di entrambi i contratti preliminari per cause indipendenti dalle allegazioni attoree, nonché il risarcimento dei danni subiti a causa e in dipendenza della condotta tenuta dall'agente immobiliare CP_3
, e in ogni caso deducendo: a) che il primo preliminare doveva ritenersi
[...] parzialmente nullo per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto con riguardo all'area pertinenziale di c.a. 11.000 mq, ulteriore e diversa rispetto a quella (di c.a.
1000 mq) indicata in contratto come area di manovra e parcheggio;
b) che il secondo preliminare era invece annullabile per errore essenziale e riconoscibile circa il prezzo della compravendita, nonché annullabile per dolo omissivo dell'acquirente e del preteso mediatore sul presupposto che proporre ed ottenere per l'acquisto del parco di una villa veneta al prezzo di € 1,70 al metro quadrato in un contesto di infondate prospettazioni di pretese responsabilità e di pretesi risarcimenti in ordine al primo preliminare, nonché l'indurre le venditrici a cedere l'intero parco “fin sotto alle porte di casa”, con evidente, radicale impoverimento della villa stessa ed esposizione delle venditrici a responsabilità per violazione dei vincoli della Sovrintendenza, non poteva ritenersi integrare soltanto il requisito della "riconoscibilità" dell'errore essenziale
(richiesto dagli artt. 1428 – 1431 c.c.), bensì anche quello del dolo omissivo. Sulla base di tali premesse così concludevano: “nel merito: accertati, dichiarati o pronunciati nella causa autonoma instauranda la nullità, quanto meno parziale, del primo preliminare e l'annullamento per errore essenziale riconoscibile e/o per dolo omissivo il secondo preliminare, respingersi ogni domanda dell'attore ; spese Pt_1 rifuse. In via istruttoria: riservata ogni istanza, in particolare ammettersi CTU e la testimonianza dell'avv. Dorigo”.
3. Con atto di citazione in data 17.10.2005, notificato il 19.10.2005, riferito alla medesima vicenda contrattuale, le sig.re e convenivano a CP_4 Controparte_2 propria volta in giudizio avanti al Tribunale di Treviso, Sezione Distaccata di
Conegliano, (quale promissario acquirente) e (quale Parte_1 Controparte_3 mediatore immobiliare intromessosi nell'affare), deducendo la nullità del primo preliminare sotto un duplice profilo – e segnatamente: a) per indeterminatezza
8 dell'oggetto, non essendo stata indicata, né altrimenti ricostruibile, l'estensione dell'area pertinenziale alla “barchessa” apparentemente promessa in vendita;
b) per violazione della disciplina di natura imperativa di tutela dei complessi immobiliari di rilievo storico-ambientale che ne impedisce lo smembramento – e la annullabilità del secondo per errore essenziale e riconoscibile circa il prezzo e le caratteristiche dell'oggetto promesso in vendita. Quanto al deducevano la sua carenza di CP_3 imparzialità, ed anzi la sua compartecipazione alla induzione in errore delle promittenti venditrici, donde l'insussistenza del diritto alla provvigione, che doveva quindi restituire.
4. In questa seconda causa (rubricata 602/2005) si costituivano (con separate comparse di risposta) entrambi i convenuti ( e ), prendendo Pt_1 CP_3 posizione sulle ragioni della contestazione, di cui chiedevano il rigetto, nonché (il
) la condanna delle attrici al pagamento del saldo delle proprie provvigioni. CP_3
5. Disposta, con provvedimento del 6 febbraio 2007, la riunione delle due cause per connessione oggettiva;
assunto il procedimento il nuovo n. di R.G. 8901/2009, le due cause venivano decise con sentenza n. 1499/2010, con la quale il giudice: quanto alle domande relative ai due preliminari, ne riteneva la nullità per violazione delle norme di cui agli artt. 40 legge n. 47/1985 e 30 D.P.R. n. 380/2001 (ossia per la mancata dichiarazione dell'alienante relativa agli "estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria", ovvero dell'attestazione che l'edificio risalisse a data anteriore all'1 settembre 1967, nonché per la mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica relativamente ai terreni), non risultando “menzionata” in nessuno dei due la conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, e comunque che questa non fosse evincibile dalla allegata certificazione;
quanto alle pretese verso il , e di questi per il saldo CP_3 delle proprie competenze, ne riteneva l'infondatezza complessiva, essendovi evidenza del fatto che questi avesse effettivamente operato in favore delle sig.re e che queste, a propria volta, gli avessero saldato tutte le spettanze. CP_4
6. Proponeva appello lamentando la violazione del principio del Parte_1 contraddittorio – per avere il giudice definito il processo sulla base di una questione rilevabile d'ufficio (peraltro segnalata dalla difesa delle sig.re solo nella CP_4 memoria di replica ex art. 190 c.p.c.) senza tuttavia consentire alle parti di prendere posizione sul punto – e la violazione e la falsa applicazione degli artt. 30 D.P.R.
380/2001 e 40 L. 47/1985 in quanto inapplicabili al contratto preliminare, potendo la parte che agisce in giudizio per l'esecuzione di questo dedurre gli elementi richiesti
9 dalle indicate disposizioni, e produrre i relativi documenti, in ogni momento, anche nel corso del giudizio, purché prima della pronuncia definitiva, trattandosi di una condizione dell'azione. Proponeva altresì istanza cautelare di sequestro giudiziario in corso di causa in considerazione degli interventi programmati sul complesso immobiliare da parte dell'acquirente manente lite, arch. CP_1 [...]
, il quale (in quanto successore a titolo particolare nel rapporto ON controverso) veniva coinvolto nel giudizio anzitutto quale destinatario della misura cautelare. Il sequestro veniva autorizzato dalla Corte d'Appello con nomina a custode dello stesso arch. , dapprima soltanto sul ON mappale n. 22/A del Foglio 6 del N.C.T. del Comune di (con Parte_2 ordinanza del 9 marzo 2011), e poi (con ordinanza del 17 ottobre 2011) su tutti i terreni oggetto dei due contratti preliminari oggetto di causa a seguito di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.
7. Nel giudizio d'appello si costituivano le sig.re e CP_4 Controparte_2 chiedendo il rigetto del gravame, sostenendo la tardiva produzione della documentazione urbanistica prodotta in allegato all'atto d'appello e riproponendo le questioni relative all'invalidità dei contratti preliminari.
8. Si costituiva in causa anche impugnando a propria volta in via Controparte_3 incidentale la sentenza relativamente al capo inerente al regolamento delle spese processuali.
9. Il giudizio d'appello veniva definito con la sentenza n. 2451/2014 del 4.11.2014, con la quale la Corte, definitivamente provvedendo, respingeva entrambi gli appelli
(principale e incidentale), revocava il sequestro e condannava gli appellanti al pagamento delle spese di lite, fondando però la decisione, quanto alla posizione
, su argomenti diversi rispetto a quelli della pronuncia di primo grado. In Pt_1 particolare, discostandosi dall'impostazione seguita dal Tribunale, che aveva dichiarato la nullità dei due contratti preliminari “per mancanza delle necessarie certificazioni edilizio/urbanistiche”, riteneva che le dichiarazioni e certificazioni prescritte al fine di attestare la regolarità urbanistica degli edifici, ovvero la destinazione urbanistica dei terreni, oggetto di alienazione, non dovessero necessariamente corredare il contratto preliminare, essendo richieste soltanto al momento del contratto definitivo che trasferisce la proprietà. Riteneva tuttavia entrambi i preliminari comunque nulli sulla base di due distinte ragioni decisorie, e segnatamente: a) perché la promessa alienazione parziale del compendio immobiliare costituente parte del complesso denominato ” risultava CP_5
10 contraria alle norme imperative disciplinanti le vicende giuridiche relative ai beni di interesse storico o artistico, non cedibili se non nella loro integralità; b) perché i due contratti (con particolare riferimento alla promessa alienazione delle aree scoperte) si poneva in contrasto con l'esigenza di determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto del contratto. Si legge, invero, nella motivazione della decisione:
“permane tuttavia la nullità dei due negozi, vuoi per contrarietà a norme imperative, vuoi per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi degli art. 1418 e 1346 cod. civ., nullità pure eccepite dalle a suo tempo ed ora ribadite in questa fase, onde CP_4 sostenere l'invalidità degli stessi, già peraltro efficacemente dichiarata dal Tribunale con pronuncia che qui si conferma in parte qua pur se con motivazione necessariamente diversa, che tenga conto delle eccezioni non considerate dal primo
Giudice in quanto assorbite”. Ed ancora: in relazione alla ritenuta violazione di norme imperative concernenti la circolazione dei beni di interesse storico o artistico:
“Anzitutto, la nullità del preliminare del 16.3.2004 deriva da contrarietà manifesta a norme imperative, ex art. 1418 cod. civ., in quanto, il complesso risulta CP_5 sottoposto a vincolo storico architettonico ex D.L.gs n. 42/2004. Pertanto, la vendita di porzioni dell'edificio e del parco è nulla per violazione delle norme previste da tale decreto, che tutela integrità e unitarietà dei beni sottoposti a tali vincoli, vietandone comunque l'indiscriminato smembramento ad opera della privata contrattazione”; in relazione, invece, al profilo della determinatezza o determinabilità dell'oggetto dei contratti: “I preliminari in questione sono inoltre nulli per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 cod. civ., posto che è sempre il contratto a dovere contenere l'esatta individuazione dell'immobile con indicazione di confini e dati catastali, anche se per ralationem, dovendo la sentenza costitutiva, che tiene il luogo del rogito, corrispondere esattamente al contenuto del contratto, quale manifestazione della volontà negoziale, non potendo il Giudice sostituirsi alle parti e supplire alle loro carenze quali anche attività istruttoria, che di conseguenza va qui ritenuta inammissibile”. “Infatti, se l'oggetto del contratto può essere anche solo determinabile ex art. 1346 cod. civ., mediante ricorso ad atti e fonti storici esterni al negozio, anche successivi, insegna la Suprema Corte essere ciò possibile nella sola ipotesi in cui l'identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo, cioè su base negoziale, e non anche quando - come nella specie - il trasferimento afferisce a pronuncia giudiziale ex art. 2932 cod. civ. In tal caso, invero, come sopra già accennato, occorre che l'esatta individuazione dell'immobile, con indicazione di confini e dati catastali, risulti dal preliminare,
11 dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza che il Giudice possa attingere da altra documentazione e tanto meno da attività istruttoria i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento”. E quanto alla adeguatezza degli elementi risultanti dai contratti conclusi, e dalle planimetrie agli stessi allegate: “A ben vedere, infatti, la planimetria ed i dati allegati ed evincibili dai preliminari non consentono tale identificazione per assoluta genericità
e mancanza anche di numeri di mappa e della superficie dei terreni proposti in vendita. Pertanto, manca nella specie il necessario dato di una valida planimetria allegata al contratto, che la Suprema Corte ritiene dato fondamentale per integrare la volontà negoziale: ed invero, il riferimento giurisprudenziale è avvenuto in relazione ad atto pubblico di compravendita con allegati frazionamento e mappe catastali richiamati nell'atto stesso;
mentre, nella specie, non figura, né un frazionamento, che è pacifico le parti non avessero fatto eseguire, né i pur necessari estratti delle mappe catastali”.
10. La sentenza d'appello veniva impugnata da con ricorso per Parte_1 cassazione (affidato a due motivi), notificato a (sia in proprio, Controparte_2 che quale unica erede testamentaria di deceduta nel corso del ON giudizio di appello), al successore a titolo particolare di entrambe, arch. CP_1
, nonché, ancora, ad . Nello ON Controparte_3 specifico: a) con il primo motivo (volto a censurare la decisione di secondo grado con riguardo alla ritenuta nullità dei contratti preliminari per violazione delle norme dettate a tutela dei beni di interesse storico o artistico) veniva dedotto (sulla premessa che il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale del complesso denominato “ ” era stato avviato soltanto nel marzo 2011, e CP_5 cioè addirittura nel corso del giudizio di appello, mentre all'epoca dei contratti preliminari nessun vincolo gravava sul complesso immobiliare) che nessuna nullità dei contratti in questione poteva sussistere, né prendendo in considerazione le ipotesi di nullità “testuale” previste dal D.L.gs n. 42/2004, né postulandone la nullità
“virtuale” per violazione di norme imperative minus quam perfectae;
b) con il secondo motivo (volto a censurare la decisione d'appello con riguardo alla ritenuta nullità dei contratti preliminari per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto) veniva dedotto che (ferma l'esigenza che il contratto contenga gli elementi che ne individuano l'oggetto o che rendono possibile la sua individuazione) era sicuramente censurabile l'assunto della Corte d'Appello circa le modalità ritenute indispensabili affinché sia soddisfatta la predetta esigenza. In particolare, la sentenza d'appello,
12 pur riconoscendo che “l'oggetto del contratto può essere anche solo determinabile ex art. 1346 cod. civ., mediante ricorso ad atti e fonti storici esterni al negozio anche successivi”, ha vanificato tale esatta premessa, sull'assunto che tale determinabilità dell'oggetto mediante qualsiasi elemento, anche esterno al negozio e successivo ad esso, sarebbe “possibile nella sola ipotesi in cui l'identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo, cioè su base negoziale, e non anche quando - come nella specie - il trasferimento afferisce a pronuncia giudiziale ex art. 2932 cod. civ.”.
11. Al ricorso resisteva il solo arch. , sia ON in proprio, che quale procuratore speciale di proponendo altresì Controparte_8 ricorso incidentale condizionato con riguardo: a) alla tardività della produzione dei documenti prescritti a corredo del trasferimento immobiliare dalla disciplina urbanistica e, b) all'inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c. in quanto non accompagnata dall'offerta di pagamento del prezzo.
12. Il giudizio di legittimità è stato definito dalla S.C. con sentenza n. 30984 del 27 novembre 2019, che ha accolto integralmente il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato, nello specifico ritenendo, in relazione al ricorso principale: A) con riguardo al primo motivo: a) che non sussiste una prescrizione di legge che sanzioni con la nullità, in ipotesi come quella in esame, i contratti preliminari;
b) che La nullità prevista dalle norme che vengono in considerazione è, peraltro, una nullità relativa che può essere fatta valere soltanto dallo Stato e non rilevata d'ufficio dal giudice;
c) che la sentenza d'appello aveva del tutto eluso la valutazione della circostanza che la procedura di imposizione del vincolo sul complesso denominato ” era stata intrapresa soltanto nel corso del CP_5 giudizio di appello, e nessun vincolo sussisteva all'epoca del contratto preliminare e,
B) con riguardo al secondo motivo: i) che la Corte territoriale, avendo trascurato ogni valutazione dell'estratto di mappa allegato ai contratti preliminari, aveva eluso il compito di “valutare sotto ogni aspetto la possibilità di ricostruzione ed identificazione dell'oggetto dei contratti preliminari”; ii) che la sentenza non si era attenuta all'insegnamento secondo il quale la determinazione dell'oggetto può risultare da ogni elemento contenuto nel contratto che consenta l'inequivocabile identificazione dell'immobile compravenduto, mediante ogni incontrovertibile indicazione;
iii) che
“idoneo strumento identificativo dell'oggetto” può essere anche un frazionamento
“predisposto e non ancora approvato”. Sulla base di tali considerazioni la S.C. ha ritenuto infondate le ragioni sulla base delle quali la Corte d'Appello aveva ritenuto
13 di dover disattendere la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. dei contratti preliminari di riferimento, cassando con rinvio a questa stessa Corte
d'Appello di Venezia in altra composizione.
13. Il processo è stato riassunto da reiterando la domanda di Parte_1 trasferimento coattivo degli immobili indicati nei due richiamati contratti preliminari, in uno con i diritti di passaggio pedonale e carrabile previsti e descritti nei medesimi contratti preliminari, nonché quella di risarcimento dei danni sofferti a causa e in dipendenza dell'illegittimo rifiuto a trasferire la proprietà degli immobili di riferimento, con liquidazione del danno da effettuarsi in separato giudizio, concludendo nei seguenti termini: “Voglia la Corte d'Appello, pronunciando quale giudice di rinvio ex artt. 392 s.s. c.p.c., rigettata ogni contraria istanza, - accertato e dichiarato che con contratto preliminare di compravendita, sottoscritto in data 16.03.2004 le Signore
e promettevano di vendere al signor ON Controparte_2 Pt_1
che si impegnava ad acquistare per sé e\o persona\e e\o società da nominare
[...] al momento della stipula notarile, la piena ed esclusiva proprietà degli immobili, noti alle parti, così descritti catastalmente: Comune di di - N.C.E.U. Pt_2 Parte_2
-Foglio 6 - Mapp n. 22 Sub 5 (barchessa della cd. “ ”) e porzione dei CP_5 terreni identificati nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio 6, mapp. n. 902, n.
900, n. 22, e n. 907, meglio identificati dalle parti secondo ipotesi di frazionamento con i seguenti identificativi: Mapp. n. 902/A, n. 900/A, n. 22/B, n. 907/B e n. 907/C;
- accertato e dichiarato che il prezzo della compravendita, di comune accordo tra le parti, veniva stabilito in complessivi euro 258.230,00; - accertato e dichiarato che la consegna degli immobili, per espressa previsione contrattuale, deve avvenire entro la data del 20.12.2004, successivamente prorogata, per comune accordo delle parti, al 30.04.2005; - accertato e dichiarato che il Signor versava in data Parte_1
16.03.2004, a titolo di caparra confirmatoria e principio di pagamento, la somma di euro 25.000,00 nonché in data 16.06.2004, quale secondo acconto previsto dal contratto preliminare, la somma di euro 25.000,00 e che, pertanto, il prezzo residuo degli immobili oggetto del contratto di compravendita ammonta ad euro 208.230,00 che si convenne dovesse essere versato alla stipula del rogito notarile e che il Signor
è disponibile a versare al momento del trasferimento;
- accertato e Parte_1 dichiarato che con contratto preliminare di compravendita, sottoscritto in data
02.03.2005, le Signore e promettevano di ON Controparte_2 vendere al Signor che si impegnava ad acquistare per sé e/o persona/e Parte_1
e/o società da nominare al momento della stipula notarile, la piena ed esclusiva
14 proprietà di un'area scoperta di pertinenza della predetta villa, costituita da un parco alberato, catastalmente censita al Catasto Terreni del Comune di
[...]
, al foglio n. 6, mapp. n. 907, 23, 22, 902 e 900, meglio identificati dalle Parte_2 parti secondo le ipotesi di frazionamento con i seguenti identificativi: Mapp. n. 907/A,
23, 22/A, 902/B; 902/C e 900/B; - accertato e dichiarato che il prezzo della compravendita, di comune accordo tra le parti, veniva stabilito in complessivi euro
50.000,00; - accertato e dichiarato che la consegna degli immobili, per espressa previsione contrattuale, doveva avvenire entro la data del 30.04.2005; - accertato e dichiarato che il Signor versava in data 02.03.2005, a titolo di caparra Parte_1 confirmatoria e principio di pagamento, la somma di euro 20.000,00 e che, pertanto, il prezzo residuo degli immobili oggetto del contratto di compravendita ammonta ad euro 30.000,00, che si convenne dovesse esser versato alla stipula del rogito notarile e che il Signor è disponibile a versare al momento del trasferimento;
- Parte_1 accertato e dichiarato che le Signore e non ON Controparte_2 hanno trasferito entro i termini contrattualmente stabiliti al Signor la Parte_1 proprietà degli immobili oggetto del contratto preliminare di data 16.03.2004 e del contratto preliminare di data 02.03.2005 e che, anzi, hanno contestato le previsioni contrattuali;
- datosi atto della produzione dei certificati di destinazione urbanistica relativi ai terreni oggetto dei preliminari di cui è causa, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la costruzione della barchessa di cui al preliminare del 16.03.2004 è iniziata prima del 01.09.1967; - pronunciarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c., nei confronti di ON
, quale unico erede di (parte dei contratti
[...] Controparte_2 preliminari e a sua volta unica erede testamentaria dell'altra promittente venditrice sentenza produttiva degli effetti dei contratti di compravendita non ON conclusi aventi ad oggetto gli immobili di cui al contratto preliminare di data
16.03.2004 ed al contratto preliminare di data 02.03.2005, secondo la consistenza indicata nei due preliminari (corrispondente all'edificio mapp. 22 sub. 5, e all'area urbana mapp. 22 sub. 7 del foglio 6 del NCEU del Comune di Godega S. Urbano, ed agli interi mapp.li nn. 22, 900, 902, 1028, 1029, 1088, 1090, 1091 e 1092 al foglio
6 del Catasto Terreni dello stesso Comune) e con i diritti di passaggio pedonale e carrabile previsti e descritti nei contratti preliminari medesimi;
condannarsi l'Arch.
, nella predetta sua qualità, ai sensi dell'art. ON
278 c.p.c. al risarcimento di tutti i danni causati al Signor e conseguenti Parte_1 all'illegittimo rifiuto di trasferire la proprietà degli immobili nei termini pattuiti, con
15 liquidazione del danno in separato giudizio. – Con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi del giudizio e del giudizio dinanzi alla S.C. di Cassazione, e con conseguente restituzione di quanto corrisposto a tale titolo in forza delle precedenti sentenze tra la parti. Solo per tuziorismo, ed ove ritenuto necessario, si insiste, in via istruttoria, sulle istanze di ammissione delle prove richieste nelle conclusioni formulate nell'atto di appello a suo tempo proposto dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia”.
14. Nel giudizio di rinvio si è costituito il convenuto in riassunzione, arch.
[...]
, quale avente causa a titolo particolare delle sig.re ON
e altresì erede universale di a sua volta unica erede CP_4 Controparte_2 della sorella , deducendo: a) la tardività, e la conseguente inammissibilità, delle CP_4 produzioni documentali effettuate dall'attore in riassunzione;
b) l'inammissibilità delle domande così come riformulate;
c) la nullità dei preliminari del 16.3.2004 e del
2.3.2005 per contrarietà a norme imperative urbanistiche, perché privi dei requisiti richiesti dagli artt. 40 L. n. 47/1985 e 30 D.P.R. n. 380/2001 e alle norme imperative dettate dal D.L.gs 42/2004; d) nel merito, l'infondatezza della domanda, non risultando in ogni caso esattamente individuabile il compendio immobiliare promesso in vendita, concludendo, quindi, nei seguenti termini: “Nel merito in via preliminare:
- ai sensi dell'art. 345 terzo comma c.p.c., accertata e dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale effettuata sub 2 e 3 dal signor in grado di Pt_1 appello, dichiararsi l'inammissibilità ex art. 345 comma 1 c.p.c. anche della domanda introdotta in atto di citazione d'appello diretta ad ottenere sentenza ex art. 2932 c.c.
“datosi atto della produzione dei certificati di destinazione urbanistica relativi ai terreni oggetto dei preliminari per cui è causa, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione della barchessa di cui al preliminare
16.3.2004 è iniziata prima del 1.9.1967”; - ai sensi dell'art. 345 terzo comma c.p.c. accertata e dichiarata l'inammissibilità della produzione dei documenti di cui alle lettere c) (certificato di destinazione urbanistica dei terreni aggiornato”), d)
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) ed e) (“relazione tecnica circa l'identificazione catastale degli immobili” del geom. dell'atto citazione in CP_6 riassunzione, disporsi l'espulsione dei medesimi dal fascicolo di parte e per l'effetto e dichiararsi l'inammissibilità ex art. 345 comma 1 c.p.c. anche della domanda introdotta in atto di citazione d'appello diretta ad ottenere sentenza ex art. 2932 c.c. sulla base di tali documenti, - ai sensi dell'art. 345 primo comma c.p.c., dichiararsi l'inammissibilità delle domande nuove evidenziate nella narrativa del presente atto, vale a dire: (2a) la domanda avente ad oggetto la condanna al risarcimento di tutti i
16 danni causati al signor e conseguenti all'illegittimo rifiuto di trasferire Parte_1 la proprietà degli immobili nei termini pattuiti, con liquidazione del danno in separato giudizio”; 2b) (limitatamente alla parte evidenziata in grassetto) “accertato e dichiarato che con contratto preliminare di compravendita, sottoscritto in data
16.03.2004 le Signore e promettevano di ON Controparte_2 vendere al signor che si impegnava ad acquistare per sé e\o persona\e Parte_1
e\o società da nominare al momento della stipula notarile, la piena ed esclusiva proprietà degli immobili, noti alle parti, così descritti catastalmente: Comune di di - N.C.E.U. -Foglio 6 - Mapp n. 22 Sub 5 (barchessa della cd. Pt_2 Parte_2
“ ”) e porzione dei terreni identificati nel Catasto Terreni di detto Comune CP_5 al foglio 6, mapp. n. 902, n. 900, n. 22, e n. 907, meglio identificati dalle parti secondo ipotesi di frazionamento con i seguenti identificativi: Mapp. n. 902/A, n.
900/A, n. 22/B, n. 907/B e n. 907/C; 2c) (limitatamente alle parti in grassetto):“accertato e dichiarato che con contratto preliminare di compravendita, sottoscritto in data 02.03.2005, le Signore e ON Controparte_2 promettevano di vendere al Signor che si impegnava ad acquistare Parte_1 per sé e/o persona/e e/o società da nominare al momento della stipula notarile, la piena ed esclusiva proprietà di un'area scoperta di pertinenza della predetta villa, costituita da un parco alberato, catastalmente censita al Catasto Terreni del Comune di , al foglio n. 6, mapp. n. 907, 23, 22, 902 e 900, meglio Parte_2 identificati dalle parti secondo le ipotesi di frazionamento con i seguenti identificativi:
Mapp. n. 907/A, 23, 22/A, 902/B; 902/C e 900/B”; 2d) (limitatamente alla parte in grassetto) “pronunciarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c., nei confronti di , quale unico erede di ON CP_2
(parte dei contratti preliminari e a sua volta unica erede testamentaria
[...] dell'altra promittente venditrice sentenza produttiva degli effetti dei ON contratti di compravendita non conclusi aventi ad oggetto gli immobili di cui al contratto preliminare di data 16.03.2004 ed al contratto preliminare di data
02.03.2005, secondo la consistenza indicata nei due preliminari (corrispondente all'edificio mapp. 22 sub. 5 e all'area urbana mapp. 22 sub. 7 del foglio 6 del NCEU del Comune di Godega S. Urbano, ed agli interi mapp.li nn. 22, 900, 902, 1028, 1029,
1088, 1090, 1091 e 1092 al foglio 6 del Catasto Terreni dello stesso Comune) e con i diritti di passaggio pedonale e carrabile previsti e descritti nei contratti preliminari medesimi”. Per tutte le domande nuove sopra evidenziate in grassetto, non si accetta il contraddittorio, posto che le stesse sono inammissibili ex art. 345 c.p.c. Nel merito:
17 rigettarsi le domande tutte introdotte dal signor con l'atto di citazione in Pt_1 riassunzione perché improcedibili, inammissibili e infondate, nonché per insussistenza dei presupposti per emettere sentenza ex art. 2932 c.c.; - accertarsi e dichiararsi la nullità dei contratti preliminari azionati ex art. 2932 c.c., ai sensi degli artt. 1346 e 1418 cod. civ. per indeterminatezza ovvero indeterminabilità dell'oggetto dei medesimi;
- dichiararsi nullo il contratto preliminare di compravendita del 16 marzo 2004 per contrarietà a norme imperative, nonché Controparte_7 nullo parzialmente per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto e per mancanza del consenso relativamente alla pretesa area scoperta di incerta superficie;
- dichiararsi nullo per contrarietà a norme imperative ovvero annullarsi il contratto preliminare di compravendita del 2 marzo 2005 per dolo e/o Controparte_7 errore essenziale e riconoscibile sul prezzo della compravendita, nonché sulle caratteristiche del terreno compravenduto e sulle conseguenze economiche radicali provocate dalla vendita separata di detto terreno in danno della residua proprietà delle venditrici. In ogni caso: si ripropongono e si richiamano tutte le domande e le eccezioni svolte nei precedenti gradi di giudizio. Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di Cassazione, oltre al rimborso delle spese generali e all'IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di dover procedere all'esame degli ulteriori profili di merito di cui alle domande ed eccezioni proposte dalle parti, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie anche a prova contraria di cui alle memorie dimesse in primo grado dall'avv. Todeschini del 12 giugno 2006
e del 6 luglio 2006 e ci si oppone alle istanze istruttorie tutte ex adverso dedotte e in denegata ipotesi di ammissione delle stesse si chiede di essere abilitati alla prova contraria. Accertata l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle produzioni nuove ex adverso effettuate in grado di appello e nel presente giudizio (più precisamente descritte sopra in via preliminare di merito), si chiede venga disposta l'espulsione di tali documenti dal fascicolo di parte anche telematico. Ci si oppone infine, in quanto palesemente inammissibile, alla CTU richiesta nella fase di appello”.
15. (citato nel giudizio di rinvio, ma nei cui confronti non sono Controparte_3 state riproposte domande e la cui posizione risulta già definita in termini irrevocabili) non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
16. Sostituito l'originario relatore siccome incompatibile per aver fatto parte del
Collegio che aveva deciso il giudizio d'appello, la causa è stata posta in decisione e quindi – ritenuto in via di premessa che l'adozione della sentenza di trasferimento
18 dell'immobile ex art. 2932 c.c. richiede che al momento della decisione il giudice abbia acquisito la prova della legittimità edilizia ed urbanistica e della coerenza catastale dell'immobile di riferimento oggetto della richiesta di trasferimento coattivo, diversamente non essendo consentito al giudice emettere una sentenza tenente luogo del contratto definitivo ex articolo 2932 c.c.; ritenuto che la prova, sia della regolarità edilizia ed urbanistica del bene, quanto della sua coerenza catastale, costituisce una condizione dell'azione di adempimento in forma specifica dell'obbligo di contrarre e non un presupposto della domanda, sicché i pertinenti riscontri possono intervenire anche in corso di causa, e altresì nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione, giacché la relativa produzione è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti – rimessa sul ruolo al fine di procedere a consulenza tecnica, poi assegnata all'arch.
in relazione al seguente quesito: “Il C.T.U., previo esame degli atti e Persona_2 dei documenti di causa;
eseguiti i sopralluoghi e gli accertamenti ritenuti opportuni;
raccolta ogni informazione ritenuta utile all'espletamento dell'incarico, anche presso enti pubblici;
acquisita tutta la documentazione comunque necessaria per l'adozione della sentenza tenente luogo dell'atto di trasferimento immobiliare: a) identifichi compiutamente gli immobili oggetto dei preliminari di compravendita immobiliare oggetto di causa, stipulati rispettivamente: il 16.3.2004 (avente ad oggetto: “ampia barchessa di una villa nota come “ ”, catastalmente censita al Catasto CP_5
Urbano del Comune di Godega di S. Urbano, Foglio n. 6, mapp. n. 22 sub 5, e porzione dei terreni identificati nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio 6, mapp. n. 902,
n. 900, n. 22, e n. 907”) e il 2.3.2005 (avente ad oggetto: “area scoperta di pertinenza della predetta villa, costituita da un parco alberato, catastalmente censita al Catasto Terreni del Comune di Godega di S. Urbano, al foglio 6, mapp. n. 907, 23,
22, 902 e 900”); b) accerti la loro attuale appartenenza al convenuto
[...]
; c) accerti e verifichi la conformità catastale dei predetti ON compendi immobiliari, acquisendo ed allegando la necessaria documentazione aggiornata all'attualità; d) accerti e verifichi la regolarità edilizia ed urbanistica dei beni, nonché la prescritta abitabilità o agibilità, acquisendo ed allegando, quanto ai terreni, i certificati di destinazione urbanistica;
e) accerti l'esistenza di pesi ed oneri gravanti sugli immobili di cui si tratta ed acquisisca la pertinente visura ipocatastale completa;
f) accerti l'esistenza della dichiarazione di interesse culturale del compendio immobiliare di riferimento ex art. 13 D.L.gs 42/2004 e verifichi se sia stata notificata e trascritta nei registri immobiliari ex art. 15 s.d.; g) accerti se sia
19 stata presentata la richiesta di autorizzazione ad alienare di cui all'art. 55 D.L.gs
42/2004 e se sia intervenuta la relativa autorizzazione ministeriale;
h) predisponga la denuncia di trasferimento ex art. 59 D.L.gs n. 42/2004 recante le indicazioni previste dal comma 4 [“a) i dati identificativi delle parti;
b) i dati identificativi dei beni;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo”]; f) formi l'attestato di certificazione energetica;
j) tenti in ogni caso la conciliazione tra le parti”.
17. Depositata la Relazione;
fissata l'udienza di p.c. per la data del 15.2.2024; precisate le conclusioni nei termini trascritti in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge per il deposito degli scritti conclusivi e quindi decisa come di seguito esposto.
II
Ragioni della decisione.
18. Deve in primo luogo escludersi l'attuale esaminabilità delle questioni di nullità dei preliminari di riferimento dedotte dal convenuto in riassunzione nel paragrafo 3) della comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di rinvio. Si tratta, infatti, di questioni già esaminate e risolte sulle quali è sceso il giudicato.
Sulla prima questione si è invero pronunciata la Corte d'Appello e in parte qua non è stato efficacemente proposto ricorso per cassazione dai soggetti interessati.
Sulla seconda questione la S.C. si è pronunciata affermando che: “La prescritta riserva di autorizzazione ministeriale per l'alienazione di beni di valore storico- paesaggistico ex art. 56 D.L.gs n. 42/2004 è, infatti, prevista solo per "atti che alienano in tutto o in parte" beni storici, salva la denuncia (art. 59 D.L.gs cit.) al competente Ministero degli atti di trasferimento. Non sussiste, quindi, una prescrizione di legge che sanzioni con la nullità, in ipotesi come quella in esame, i contratti preliminari. La nullità di cui al suddetto art. 56 è, per di più, una nullità relativa. Al riguardo non può che rinviarsi al principio, qui ribadito e condiviso, della nota, condivisa e ribadita pronuncia (n. 4378/2012) di questa Corte, secondo cui
"l'art. 56, comma 1, lett. b), nonché comma 4 bis, sono le norme applicabili, in via preventiva, alle alienazioni dei beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro, in quanto richiedono che queste siano preventivamente autorizzate da parte del e che l'autorizzazione possa essere rilasciata "a condizione che CP_9 dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi". In proposito, ritiene il collegio di dover dare continuità all'indirizzo
20 interpretativo, affermato già in tempi non recenti (cfr. Cass. n. 1429/1967 e S.U. n.
1440/71, nonché Cass. S.U. n. 5070/89) e ribadito in diverse successive occasioni
(cfr. Cass. n. 5688/90, n. 4559/91, n. 10083/98, nonché di recente Cass. n.
10920/05 e n. 5773/09), con riferimento all'art. 61 della legge n.1089 del 1939, per il quale la nullità sancita da tale ultima norma ha carattere relativo, in quanto prevista nel solo interesse dello Stato e pertanto non può essere fatta valere nei rapporti fra altri soggetti o essere rilevata d'ufficio dal giudice. La norma di chiusura dell'art. 164, comma 1, del codice dei beni culturali di cui al D.L.gs. n. 42 del 2004 ("le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo 1^ della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli"), che trova applicazione con riferimento all'obbligo di preventiva autorizzazione ex art. 56, risponde al medesimo interesse statale e pertanto consente di riferire anche alla disposizione di più recente introduzione il principio già espresso con riguardo alla norma corrispondente della legge del 1939, della quale riproduce il tenore letterale. Quindi, unico legittimato a far valere la nullità della vendita di bene culturale perché compiuta in difetto dell'autorizzazione del D.L.gs. n. 42 del 2004, art. 56 è il Ministero competente al rilascio. Per di più, ancora, non può non rilevarsi come la Corte territoriale ha, in effetti, del tutto elusa la valutazione del fatto, come in atti dedotto dalla odierna parte ricorrente, che la procedura di vincolo (D.L.gs n. 42/2004) del complesso denominato
" " era stata avviata solo nel corso del giudizio di secondo grado (come CP_5 da comunicazione ministeriale del 7.3.2011 depositata il 13.10 di quello stesso anno)
e non sussisteva al momento della sottoscrizione dei preliminari per cui è causa. Il motivo deve, dunque essere accolto”. Oltre alla definitività della statuizione appena trascritta vi è poi il rilievo che gli immobili di riferimento sono stati promessi in vendita da un soggetto privato (le sig.re a un altro soggetto privato, sicchè non CP_4 trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 55, 56 D.L.gs n. 42/2004, ma solo l'obbligo di denuncia ex art. 59 s.d. al fine dell'esercizio da parte del Ministero dell'acquisto in via di prelazione di cui agli artt. 60 e ss.
19. Sempre in via preliminare deve ritenersi infondata anche la contestazione di tardività – e di conseguente inammissibilità – della documentazione prodotta dall'attore in riassunzione dedotta nel paragrafo 1) della comparsa di risposta depositata in questo grado. Come già evidenziato, la prova, sia della regolarità edilizia ed urbanistica del bene, quanto della sua coerenza catastale, costituisce una condizione dell'azione di adempimento in forma specifica dell'obbligo di contrarre, e
21 non già un presupposto della domanda, sicché i pertinenti riscontri possono intervenire anche in corso di causa, ed altresì nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione, giacché la relativa produzione è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti.
20. Venendo al merito, va preliminarmente sottolineato come la Corte regolatrice, nella sentenza di rinvio, non abbia affermato che il compendio immobiliare promesso in vendita a dalle sig.re fosse chiaramente individuato nei Parte_1 CP_4 due preliminari di riferimento (del 2004 e del 2005) e ne fosse pertanto senz'altro possibile il trasferimento coattivo verso il pagamento del prezzo residuo convenuto, ma, più riduttivamente, che nell'operare l'individuazione degli immobili oggetto della cessione forzosa si deve tenere conto di tutti i dati disponibili idonei allo scopo, compreso il frazionamento, anche se solo predisposto, ma non ancora approvato. E
d'altra parte, laddove così non fosse – se, cioè, risultasse affermato che i beni immobili di riferimento (e cioè la barchessa nord-ovest di promessa in CP_5 vendita e i terreni appartenenti al parco della medesima villa, oggi dichiarata bene di interesse culturale ex artt. 10, co. 3, lettera d) e 13 D.L.vo n. 42/2004) si trovavano descritti nei due contratti preliminari in termini adeguatamente precisi, sì da consentire senza alcun'altra disamina e valutazione in fatto l'adozione di una sentenza tenente luogo, ex art. 2932 c.c., del trasferimento non perfezionatosi a causa dell'inadempimento delle promittenti venditrici – la Corte di Cassazione avrebbe operato un non consentito giudizio di merito, rendendo a quel punto superfluo il giudizio di rinvio rimesso invece correttamente a questa Corte territoriale.
21. Sempre in termini generali va poi ulteriormente ricordato:
a) che la sentenza ex art. 2932 c.c. deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza alcuna possibilità di introdurvi modifiche (Cass. civ., sez. 2, Ordinanza, 5.3.2024, n. 5961). Ne consegue che, se le parti hanno convenuto che oggetto della cessione debba essere un determinato immobile valutato unitariamente nel suo complesso – come certamente è nella fattispecie in esame – non può procedersi a un trasferimento solo parziale di esso, ad esempio perché solo una sua parte è stata esattamente individuata;
b) l'inadempimento dell'altra parte all'obbligo di contrarre è certamente il principale presupposto per accedere alla tutela ex art. 2932 c.c., ma non l'unico. Ad esso si aggiungono infatti due altre condizioni necessarie, puntualmente indicate nel primo comma della norma, e segnatamente:
22 - innanzitutto, il rimedio non dev'essere stato espressamente escluso dal titolo: le parti, infatti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, possono escludere, al momento della stipulazione del contratto preliminare, l'esperibilità del rimedio in oggetto. Ma l'esclusione, per essere efficace, deve risultare expressis verbis, o comunque da univoca volontà delle parti, emergente in modo chiaro dal titolo;
- la seconda ulteriore condizione è data dall'inciso “qualora sia possibile“, a cui la dottrina maggioritaria riconduce tutte le ipotesi di impossibilità, sia di fatto (ad esempio, il perimento della cosa oggetto di un preliminare di vendita), che di diritto
(ad esempio, l'avvenuta alienazione della cosa ad un terzo), risultando, per l'effetto, condizionata dalla concreta idoneità del preliminare a “definitivizzarsi” l'ampiezza dei poteri del giudice in sede di determinazione del regolamento di interessi. In altri termini, poiché il requisito della possibilità dev'essere inteso nel senso di “pratica attuabilità del comando giudiziale”, tale condizione non può sussistere laddove la particolare situazione di fatto o di diritto impedisca che la sentenza possa realizzare il risultato del contratto definitivo. Per l'effetto, potendo il giudice imporre solo l'esecuzione di un contratto definitivo che ricalchi precisamente i termini dell'accordo e l'assetto di interessi espresso dalle parti, il contraente fedele sarà ammesso ad accedere alla tutela costitutiva dell'articolo 2932 c.c. solo nel caso in cui l'immobile che si voleva compravendere è stato, sin dall'origine, precisamente individuato.
L'idea che il rimedio sia disponibile anche nel caso in cui le parti abbiano semplicemente manifestato l'intenzione di procedere alla compravendita di un immobile non esattamente indicato “cozza”, invero, in modo evidente con quanto prima detto, in quanto il giudice non sarebbe messo nelle condizioni di dare seguito a una volontà delle parti che, di fatto, non è mai stata precisamente manifestata. In queste ipotesi, quindi, la risoluzione del contratto preliminare rappresenta l'unico rimedio esperibile.
22. Alla luce di tali premesse, considerato l'esito degli accertamenti peritali e tenuto conto delle conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U. – che in merito alla concreta identificabilità del compendio immobiliare dedotto in causa ha ritenuto identificabili solo i seguenti cespiti: A) quanto al preliminare del 16.3.2004, la Barchessa ovest, individuata catastalmente al Foglio 6 del Comune di Godega di Sant'Urbano (TV),
Particella 22, Sub. 5; B) quanto al preliminare del 2.3.2005, il terreno ex mappale
23, a tutt'oggi identificato nelle particelle 1028 e 1029 (quest'ultima peraltro non di proprietà delle originarie promittenti venditrici, e CP_10 CP_2
, e quindi comunque non trasferibile all'attore ), oltre a un
[...] Parte_1
23 piccolo scoperto “graffato” all'ente urbano mappale 22 (corpo principale della villa) del Foglio 6 del Comune di di Sant'Urbano (TV), con la seguente nota: una Pt_2 porzione non identificabile del 1028 è oggetto anche del primo preliminare – ritiene il Collegio che non sia in concreto “possibile” disporre il richiesto trasferimento coattivo degli immobili descritti nei due richiamati contratti preliminari di compravendita (inteso di tutti e ciascuno di detti immobili, non potendo il giudice selezionarne per il trasferimento coatto un numero diverso rispetto a quello sul quale si è formato il consenso delle parti, anche in relazione al prezzo corrispettivo, che in ipotesi di sentenza avente un perimetro di cessione deteriore rispetto a quanto concordato non sarebbe più commisurato, né altrimenti determinabile) e che la domanda (principale) di esecuzione coattiva formulata dall'attore ex art. 2932 c.c. vada pertanto respinta, così come dev'essere respinta la domanda di risarcimento del danno, sia in dipendenza del rigetto della prima (essendo stata formulata in termini di stretta dipendenza: v. l'originaria citazione del 7.6.2005), sia in quanto comunque non provata, né nell'“an”, né nel “quantum”: invero, per quanto la proposizione di una domanda “ab origine” limitata all'“an debeatur" debba ritenersi astrattamente ammissibile (v. Cass., Sez. Un., sentenza n. 29862 del 12.10.2022,
Rv. 665940 – 01), va tuttavia considerato, da un lato, che nella specie la domanda è stata originariamente proposta come domanda di condanna senza limitazioni di sorta
(e quindi come domanda di condanna “piena”), e dall'altro, che nella specie non risulta comunque ragionevole ritenere la sussistenza di un danno provato limitatamente all'“an”, non essendovi evidenze in merito al fatto che la tempestiva disponibilità in capo all'attore dell'intero compendio immobiliare promesso in vendita
(composto da una “barchessa” pericolante e da una porzione del parco di una villa la cui restante parte rimaneva comunque in capo a un terzo, così come la proprietà CP_ della vera e propria e dell'altra “barchessa”) potesse ragionevolmente consentire il conseguimento di un reddito (ipotesi, questa, da ritenersi peraltro estremamente aleatoria, e comunque neppure minimamente allegata, nè provata), anziché subire una perdita (questa sì estremamente probabile, considerati gli oneri finanziari e quelli di mantenimento del compendio).
23. In relazione alla prima domanda (quella cioè di esecuzione coattiva dei due contratti preliminari del 16.3.2004 e del 2.3.2005) è opportuno richiamare quanto rilevato e quindi elaborato e riferito dal C.T.U. in risposta al quesito sub a): “identifichi compiutamente gli immobili oggetto dei preliminari di compravendita immobiliare oggetto di causa” (v. Relazione, pag. 15 e ss.: (omissis) Preliminare stipulato il 16
24 marzo 2004. Nel primo preliminare non è indicato alcun numero mappale per identificare compiutamente gli immobili oggetto di compravendita, nemmeno quelli citati sul quesito. Per identificare gli immobili oggetto di questo Preliminare ci si deve aiutare con le indicazioni inserite nel testo fotocopiato e con 'le fotocopie delle planimetrie' allegate cercando coerenza tra le diverse rappresentazioni. Il contesto residenziale è comunque riconoscibile in quanto trattasi di nota villa denominato dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali quale “Complesso di Villa Amalteo Lucheschi, degli con barchesse, annessi rustici e parco pertinenziale”, posto al ON centro della frazione di Pianzano in , uno degli esempi più Parte_2 importanti di architettura neoclassica della provincia di Treviso (vedasi Relazione CP_ dell'Interesse culturale di cui all'All. 17). La è composta simmetricamente, perpendicolarmente all'asse Nord-Est, da un corpo principale e due barchesse laterali ad esso, con ampio parco e terreni sia verso nord, che a sud, il tutto catastalmente compreso nel foglio 6 del Comune di di (vedasi vista Google Pt_2 Parte_2
Earth, All 18). Immobile al Fg. 6, Mappale 22, Sub.
5. La frase 'il tutto trattasi di barchessa da ristrutturare' e 'posto al lato ovest piano terra', con i disegni sulle fotocopie della planimetria allegata al preliminare (entrambe le versioni, All.04 e 04a) fanno pensare che l'oggetto del preliminare stesso sia la barchessa posta ad ovest del corpo principale della villa e non quella ad est. Non vi è alcun altro dato, catastale, metrico o altro. Tuttavia, visto che delle due barchesse, si cita quella a ovest e lo stesso immobile è, pur diversamente sulle fotocopie a disposizione, evidenziato graficamente, si ritiene che l'immobile stesso di cui al Foglio 6, particella 22, sub. 5 sia compiutamente identificabile. Porzione terreno ai Mappali 902 e 900. Detti attuali mappali non sono nemmeno menzionati sul primo preliminare e la scrivente non può essere certa che entrambi detti mappali o loro porzioni siano oggetto del Preliminare di cui trattasi, infatti, se una porzione dell'attuale mappale 902 (vedremo poi se identificabile con certezza) è certamente indicata sulle varie versioni delle fotocopie planimetriche rinvenute, la porzione sull'attuale mappale 900 non è indicata su tutte le fotocopie, anzi, in una versione non lo è per nulla. Andando per esclusione, dato per certo che non si tratti dello 'spazio di manovra e parcheggio auto di circa 1000mq' di cui si scrive che viene indicato con forma irregolare sugli attuali mappali a nord- ovest 1088 e 1028, dette porzioni sarebbero più facilmente individuabili sui mappali più a sud della villa, quelli di cui si parla sul 1° preliminare come 'scoperto di pertinenza della barchessa'. Di questo, sulle fotocopie del Preliminare datato
16.03.2004 è certamente contrassegnata una porzione del mappale 902 (contenente
25 anche le firme di e che sembrano, come anzidetto, diverse CP_2 ON nelle varie versioni, si osservino All.04 e 04a) con campitura rosa, in alcune versioni delle fotocopie, che sembra anch'essa diversa per stesura e 'mano', ma che si tenterà di identificare analizzando il testo della fotocopia del Preliminare: Sul testo del
Preliminare si legge: 'partendo dallo spigolo dopo l'arco…' ma quale arco? Quello che
– oggi murato e non verificabile a causa della fitta vegetazione e dei manufatti abusivi
- era presente sulla facciata sud-ovest della barchessa? '…per tutta la lunghezza fino alla strada…' per tutta la lunghezza di cosa? E fino a quale strada? Anche tenendo in considerazione la sola parola pposta a penna, senza vidimazione alcuna, e Per_3 CP_ pensando si tratti del muro di cinta della non si potrebbe identificare nessuna porzione di terreno sul mappale di cui trattasi. E proseguendo: '…rispettando il frazionamento come dall'altro lato della proprietà e comunque individuato nella planimetria allegata e controfirmata dalle parti con il colore rosa.' quale frazionamento? Non risulta alcun frazionamento allegato al Preliminare in questione ed i segni tratteggiati sono apposti su un estratto mappa non aggiornato ad alcun frazionamento. Dall'altro lato della proprietà.. ma quale? L'unico elemento in aiuto è il colore rosa che comunque sulla fotocopia a colori si ferma ad una linea tratteggiata in nessun modo certo posizionabile inequivocabilmente in mancanza di qualsiasi riferimento a misure, dimensioni, ecc... Per scrupolo, la CTU ha confrontato la CP_ porzione di terreno indicata su questo mappale con quella verso l'ala est della , per capire se vi sia davvero una specularità applicabile. Ebbene, la consistenza dell'area indicata con segno tratteggiato – particella 903 - relativa al frazionamento CP_ fatto, dalle sorelle sul lato est del giardino della è di mq 6862 mentre CP_4 quella relativa alla porzione segnata sul mappale 902 è di mq 7142 (vedasi quanto indicato sull'All.05). Ne risulta che non si ravvede alcuna esatta specularità tra i terreni, al massimo una similitudine non utile alla certa identificazione degli immobili.
Addirittura la porzione dell'odierno mappale 900 non è neppure compresa tra quelle contrassegnate con bordatura rosa sulla fotocopia depositata dal procutarore di parte appellante nel 2006 (All. 04b) come nell'All.04a! Inoltre, tutta la frase – dalla parola mentre alla parola rosa. – è monca, illustrerebbe la porzione di pertinenza della barchessa, va bene, ma che si vuole fare di detta porzione? Forse si intende sottinteso che detta frase andrebbe anteceduta da '…con la compravendita viene trasferita in proprietà..' parimenti alla frase precedente? Anche questo non si può decidere autonomamente. Non vi è altra indicazione, misura, consistenza. Per i suddetti motivi, la scrivente, ritiene che dette porzioni non siano a tutt'oggi identificabili
26 compiutamente. Porzione terreno al Mappale 22. Detto mappale non è menzionato sul primo preliminare. Si tratta dello 'spazio di manovra e parcheggio auto di circa
1000mq' di cui si parla nel Preliminare? Si tende ad escluderlo in quanto non si trova a nord della villa. Quindi tale porzione è quella di cui si scrive sul Preliminare come
'scoperto di pertinenza della barchessa' senza alcun riferimento metrico. Sul testo del
Preliminare si legge: '…partendo dallo spigolo dopo l'arco…' ma quale arco? Di quale edificio? Potrebbe trattarsi dell'arco dell'edificio (linea rossa tratteggiata) che collega CP_ la barchessa al corpo principale della (vedasi il segno tratteggiato sulla fotografia inserita nel testo) e quindi lo 'spigolo' sarebbe quello formato dalle due pareti della barchessa? '…per tutta la lunghezza fino alla strada sembra a voler dire CP_11 semplicemente: per tutta la lunghezza della barchessa fino al muro di cinta a sud- ovest del giardino della villa. Ciò corrisponderebbe ai segni osservabili sulle fotocopie delle planimetrie apposti su una porzione del mappale 22 il cui unico confine identificabile, però, è il lato verso sud-est della barchessa. Tutti gli altri sono indicati tratteggiati, senza misure e\o riferimenti, inoltre detta porzione non contiene le firme delle parti. Non vi è altra indicazione, misura, consistenza. Si fa inoltre notare che la fotocopia consegnata è fuori scala, sembrerebbe una scala di poco superiore al 2000
(per cui ogni millimetro sul disegno corrisponde ad oltre due metri sul terreno) il che ci porta alla considerazione che lo stesso spessore della doppia linea tratteggiata - evidente su tutte le fotocopie per segnare il confine sud est della porzione di terreno indicata su porzione dell'attuale particella 22 e 902 – se riportata sul terreno diventerebbe non una linea ma un'area di larghezza oltre due metri per tutta la lunghezza del terreno! Moltiplicando detta larghezza per tutta la lunghezza del segno, che individuerebbe il confine del terreno, si otterrebbe un'area di incertezza di oltre
220 mq! Vedasi anche tutte le dettagliate considerazioni fatte in premessa di repliche alle osservazioni dei CCTTPP a pg. 39. Per i suddetti motivi, la scrivente, ritiene che detta porzione non sia identificabile compiutamente. Porzione terreno al Mappale
907. Detto mappale non è menzionato sul primo preliminare, non esiste più dal 2016, dal suo frazionamento (frazionamento del 06/07/2016 Pratica n. TV0090202 in atti dal 06/07/2016 presentato il 06/07/2016 n. 90202.1/2016) si sono generati i mappali
1088 e 1089 (a sua volta frazionato con frazionamento del 02/10/2017 Pratica n.
TV0127748 in atti dal 02/10/2017 presentato il 02/10/2017 n. 127748.1/2017 ottenendo i nuovi mappali 1090, 1091, 1092) come illustrato sull'estratto mappa attuale (All.19). Su due soli di detti attuali mappali (esattamente il 1088 e il 1028) la fotocopia della planimetria individua un'area (linea tratteggiata, quella con la scritta
27 a penna '1000 mq') di forma irregolare, non identificabile esattamente in quanto mancante di qualsiasi dimensione (e delle firme delle parti) e poiché la scrivente, sui luoghi, non ha trovato traccia del 'morer' (albero da more di gelso) di riferimento. La stessa area contenuta dalle linee tratteggiate, visibili sulla fotocopia, non sembra nemmeno una forma regolare ed il colore esce dalle linee, come sarebbe possibile identificarla con certezza? Anche questa porzione non è nemmeno compresa nella fotocopia di planimetria nella versione con bordature rosa (All.04b). Non vi è altra indicazione, misura, consistenza. Vedasi anche i dettagli nelle note in premessa alle repliche ai CCTTPP a pag. 39. Pertanto, detta porzione non si ritiene sia identificabile compiutamente con gli elementi a nostra disposizione. Per quanto riguarda poi l'area individuata su questo mappale con il colore giallo su una fotocopia – riferendosi ai
'passaggi per accedere alla barchessa' di cui si parla nel preliminare, essa non risulterebbe nemmeno dare accesso alla barchessa come non risulterebbe essere oggetto della promessa di vendita. Infatti, per quanto concerne gli accessi, sulla terza pagina del Preliminare si legge: 'Si precisa che esistono due passaggi per accedere alla barchessa posta sul lato nord-ovest oggetto della presente promessa di vendita, entrambi con accesso dalla strada comunale (Via S. Urbano) e identificati con il colore giallo nell'allegata planimetria controfirmata dalle parti;
il primo passaggio è il viale centrale per raggiungere il lato nord-ovest e l'area adibita a parcheggio e verde, mentre l'altro passaggio è posto sul lato est e serve per raggiungere il lato sud-ovest della barchessa stessa'. Tale frase sembra non esprimere alcuna volontà di vendita e nemmeno di creare una servitù (cosa che forse si intendeva fare al momento del rogito?) ma solamente quella di 'precisare' gli esistenti accessi alla barchessa. Infine, la scrivente fa notare che il testo del primo Preliminare parla espressamente di
'planimetrie… riconosciute e controfirmate dalle parti.' Mentre, allegata alla fotocopia di questo preliminare vi è una solo fotocopia di planimetria e durante l'inizio delle operazioni peritali parte appellante ammette pacificamente che non vi siano altre planimetrie (All.01). Preliminare stipulato il 2 marzo 2005. In questo secondo preliminare vi sono indicazioni di numeri mappali e loro corrispondenti consistenze espresse in metri quadri. Un passo introduttivo recita: 'trattasi di terreno in parte agricolo e in parte a parco ….. evidenziato nell'allegata planimetria bordata con il colore giallo con una superficie di circa mq 29.000…..' quindi l'evidenza, l'indicazione dei terreni verrebbe data da una bordatura di colore giallo, non dal riempimento con colore giallo intenso delle zone evidenziate che si vede sulla fotocopia colorata in atti
(All.05). Inoltre, sulla fotocopia in versione bianco\nero (All.5a) non si trova traccia
28 di 'bordature' o riempimenti di colore giallo intenso che sarebbero evidenti come sfumature grigie. Ed infatti anche per questo atto valgono le considerazioni già fatte in merito al primo contratto circa la diversa rappresentazione delle campiture colorate confrontando le versioni diverse della planimetria allegata, una a colori ed una in bianco\nero entrambe rinvenibili in atti di parte appellante (All.05 e 05a). Le due sono completamente diverse, in merito ai colori, in quanto quella in bianco\nero non evidenzia alcuna delle sfumature più scure che sarebbero evidenti se si trattasse di una semplice fotocopia in bianco\nero di una colorata (vedasi le prove eseguite dalla
CTU, All.52 e 53). Questo indicherebbe che una planimetria non sarebbe mai stata colorata all'interno di tutte le campiture e nemmeno 'bordata'. Vedasi infatti la differenza tra le campiture dei mappali – iniziando dal parco a nord-est e proseguendo a sud – individuati dal redattore dei disegni con 907a, 23, 22a, 902b, 902c, 900b ed anche per i passaggi in servitù ai mappali chiamati 418, 75, 367, 904. Entrambe le fotocopie non contengono la firma di parte appellante. Si fa, inoltre, riferimento a garanzie esposte da parte venditrice circa asserite 'medesime condizioni riportate nel preliminare di divisione stipulato in data 13.03.2003 dal notaio di Persona_1
Conegliano… e nell'atto di compravendita stipulato in data 10 marzo 1978 dal notaio di Conegliano, rep. 7127 n. raccolta 1584, relativamente alla strada di Persona_1 accesso alla proprietà come riportato nel paragrafo “patti comuni e speciali”, in particolare al punto servitù: a reciproco vantaggio di quanto venduto sub.2 e della residua proprietà delle venditrici, si costituisce servitù di passaggio con ogni mezzo e per una striscia larga mt 4 (quattro) per ogni lato, cioè mt 4 (quattro) sui mappali:
526, 527, 528 sul loro lato nord ovest e sui mappali 75, 367, 30 (delle venditrici) nel loro lato nord est e sud est…'. Ebbene, in data 13.03.2003, del notaio Persona_1 di Conegliano e riferibile alle sorelle l'archivio notarile di Treviso trova CP_4 soltanto un Atto di compravendita e non un preliminare, senza alcun riferimento a particolari 'condizioni' relative a strade di accesso – anzi si legge chiaramente all'inizio della terza pagina 'senza alcuno scoperto' - che si allega integralmente (All. 27).
Invece, sull'atto di compravendita del 1978 (All. 28) con cui le signore e la CP_4 madre delle stesse vendevano ai signori alcune porzioni di terreno, in due Per_4 separati lotti, sono indicate le condizioni delle servitù di passaggio che si venivano a costituire e cioè nella vendita dei mappali 526, 527, 528 si crea una servitù di passaggio. Nel secondo preliminare si fa riferimento a tale atto perché si intende mantenere le servitù ivi espresse? Sono individuabili compiutamente tali servitù, dette 'strisce larghe mt 4' sul lato nord ovest dei mappali 526, 527, 528 (ed
29 ovviamente all'interno di detti mappali) e sui lati nord est e sud est dei mappali 75,
367 (divenuto oggi i mappali 1085 e 1086) e 30 (divenuto oggi i mappali 900 e 901) rimasti alle venditrici? A parere della scrivente si vogliono mantenere e sono individuabili ma non corrispondono esattamente a quanto evidenziato, sulle fotocopie della planimetria allegata al Preliminare di cui trattasi, con colore giallo posto all'interno dell'intero mappale 75, 1085, 1086, 900 e 901. In somma, il testo del secondo preliminare contraddice quanto si vede sulla fotocopia a colori di almeno una planimetria dove, chi ha colorato, ha posto il colore sull'intero mappale rimasto alle venditrici e non su una striscia larga 4mt all'interno dei mappali delle venditrici.
Inoltre, i mappali citati sul quesito non si trovano su questo preliminare su cui, invece, troviamo scritti altri numeri e lettere, essi non sono mai esistiti, si faceva forse riferimento ad ipotesi di frazionamento (indicazione che troviamo scritta sulle fotocopie delle planimetrie in entrambe le versioni)? In atti dell'appellante l'Avv. Ricci menziona un'ipotesi di frazionamento mai formalizzato, come, sempre negli atti di parte appellante del 2011, la CTU trova un'altra planimetria di ipotesi di frazionamento della zona a ovest, che si allega (All. 14). Sul Preliminare di cui trattasi, però, non si parla di 'porzioni di terreni' ma di 'terreno' e non si cita assolutamente alcun frazionamento, nemmeno in previsione. Anche questo fatto contribuisce a destare incertezza, possibile che si alleghino al preliminare planimetrie diverse, con intestazione che si riferisce ad un altro documento? Ad ogni buon conto, per quanto riguarda tutto il contenuto delle prime due pagine delle fotocopie a disposizione della CTU, la stessa fa notare che dette pagine non sono nemmeno vidimate dalle parti. Così anche per i riferimenti di consistenza posti a lato dei numeri mappali, pur riportati sulle fotocopie delle planimetrie. Ma se l'Ill.ma Corte ritenesse dette fotocopie attendibili, soprattutto quella con campiture colorate in giallo consegnata da parte appellante, si potrà tenere conto delle seguenti determinazioni:
Terreno al Mappale 907. Detto mappale non è menzionato sul preliminare datato 2 marzo 2005 e non è, nella sua completezza, oggetto del Preliminare di cui trattasi.
Su detto preliminare si cita il mappale 907/A che non è mai esistito catastalmente, esso si trova indicato solo sulla fotocopia allegata al preliminare stesso, la sua campitura non corrisponde in quanto nel confronto tra le fotocopie in atti una non risulta colorata, inoltre la stessa zona - chiamata '907a' - contiene la firma delle sole signore La zona disegnata e chiamata 907a sul disegno e 907/A sul CP_4 preliminare non corrisponde al mappale 907 (o ai suoi derivati) in quanto ad esso bisognerebbe detrarre le zone indicate come 907b e 907c sulla fotocopia colorata
30 come non oggetto della promessa di vendita e non descritte sul preliminare di cui trattasi. Le predette aree identificate con '907b' e '907c' (che condividerebbero un confine formato da una linea curva) non sembrano certamente identificabili in quanto manca qualsiasi riferimento di quote e misure o altro. La loro superficie è indicata univocamente (mentre sugli altri mappali si intuiscono le indicazioni di sup. reale e catastale), si tratta della reale o della catastale? Il dato non è indicato. Si fa anche notare che, ad un confronto con i segni grafici ed il contenuto del primo contratto, una porzione non compiutamente identificabile del terreno di cui si sta parlando era già stato oggetto di promessa di vendita un anno prima (quella con forma irregolare con la scritta “1000 mq”). Possibile che non si accenni, sul contratto del 2005, a questo fatto per aiutare a comprendere l'esatta identificazione dei beni e l'esatta volontà delle venditrici? Pertanto, la scrivente ritiene che tale porzione non sia compiutamente identificabile. Terreno al Mappale 23. Detto mappale è menzionato sul preliminare di cui trattasi ma, a tutt'oggi, non esiste più catastalmente in quanto
è stato frazionato generando i mappali attuali 1028 e 1029 (frazionamento del
26/08/2010 Pratica n. TV0228855 in atti dal 26/08/2010 presentato il 26/08/2010
n. 228855.1/2010) oltre a una piccola porzione di terreno oggi attribuita (graffata) al corpo centrale della villa (mappale 22) come evidente sull'estratto mappa (All. 19).
Quest'ultimo però non è indicato sulla planimetria catastale del sub. 8 (All.39) il che suggerisce che vi sia stato un errore in fase di frazionamento - come evidente osservando gli elaborati planimetrici (All.4 e 5 delle osservazioni di parte attrice alla bozza peritale) – di semplice soluzione con una pratica di correzione o nuova volturazione. Sulla fotocopia della planimetria allegata al preliminare (in entrambe le versioni, quella colorata in giallo e quella non colorata) la zona non contiene le firme delle parti. Come per il precedente mappale 907, anche in questo caso la porzione non identificabile contrassegnata sul primo contratto con “1000 mq” si troverebbe di nuovo, in parte, promessa sul mappale 23 cosa che potrebbe far sorgere questioni non strettamente tecniche che la CTU lascia alle eventuali analisi dell'Ill.ma Corte.
Pertanto, la scrivente valuta che detto mappale può essere – qualora le fotocopie esaminate vengano ritenute certamente attendibili e non si tenga conto della zona indefinibile già promessa nel primo preliminare - oggi compiutamente identificabile negli attuali 1028 e 1029 oltre al piccolo spazio scoperto graffato al corpo centrale CP_ della (mappale 22). Terreno al Mappale 22 Detto mappale non è menzionato sul preliminare datato 2 marzo 2005, invece, si parla del mappale 22/A che non è mai esistito. Si è indicato così forse perché vi era un'ipotesi di frazionamento tuttavia non
31 citata sul contratto di cui trattasi. Ad ogni buon conto, detta porzione non contiene le firme delle parti al suo interno e con la solita incongruenza di sfumature tra la fotocopia colorata e quella in bianco\nero. Non vi è alcuna altra specifica, indicazione e\o riferimento sul testo del preliminare. E' possibile identificare soltanto tutto il CP_ confine a sud-ovest lungo tutto il corpo centrale della ed i due corpi di collegamento con le barchesse ed il confine con l'attuale mappale 897. Sembra certa CP_ la distanza verso sud, dalla facciata lunga (sud) della al limite della porzione considerata al segno tratteggiato che indica il lato nord della barchessa. Ma manca la distanza esatta del lato dalla porzione indicata '22b' di mq 666 avendone potuto escludere l'esatta specularità con il già formato mappale 897. (vedi note in premessa di repliche alle osservazioni pg. 39). Inoltre, poiché il terreno di pertinenza della barchessa promesso nel primo contratto non è stato identificato, sembra impossibile determinare anche questo non facendo, il testo del contratto, nemmeno riferimento ad alcun frazionamento utile, la scrivente ritiene che tale porzione non sia compiutamente identificabile. Terreno al Mappale 902. Detto mappale non è menzionato sul preliminare datato 2 marzo 2005, invece, vengono invece indicati i mappali 902/B e 902/C che non sono mai esistiti. Per cercare di individuare la porzione chiamata '902b' di consistenza 2946 mq (reali? catastali?) sulla fotocopia della planimetria si consideri che il confine verso il mappale 22 è identificabile, come quello verso il 903 (vedasi estratto mappa attuale All.19), mentre quelli indicati lungo le zone chiamate 902c e 902a sono indeterminabili – non essendo specificate altre misure di riferimento - in quanto questi ultimi due mappali non sono mai esistiti e sul punto non facendo riferimento il testo del contratto ad alcun frazionamento certo utile attinente. Per quanto riguarda la porzione chiamata '902c' di consistenza 153 mq (reali? catastali?) sulla fotocopia della planimetria si consideri che il suo confine verso il mappale 904 è chiaro e pacifico, mentre quelli verso il 22a, 902a e 900b sono indeterminabili non essendo specificate altre misure di riferimento, sul punto non facendo riferimento il testo del contratto ad alcun frazionamento e in quanto questi ultimi tre mappali non sono mai esistiti. Detta piccola porzione non contiene nemmeno le firme delle parti. Anche in questo caso non ci può essere di aiuto quanto promesso sullo stesso mappale e di cui al primo contratto, in quanto quella porzione di terreno non si ritiene compiutamente identificabile. Pertanto, la scrivente ritiene che tale porzione non sia compiutamente identificabile. Terreno al Mappale 900.
Detto mappale non è menzionato sul preliminare datato 2 marzo 2005, invece, viene indicata una zona chiamata 900/B il cui mappale così frazionato non è mai esistito.
32 Per quanto riguarda la porzione chiamata '900b', di consistenza 1033 mq (reali? catastali?) sulla fotocopia della planimetria si consideri che il suo confine verso il mappale 901 è chiaro e pacifico (vedasi estratto mappa attuale All.19) mentre quelli verso i mappali chiamati 902c, 900a sono indeterminabili non essendo specificate altre misure di riferimento, sul punto non facendo riferimento il testo del contratto ad alcun frazionamento e in quanto questi ultimi due mappali non sono mai esistiti.
Anche in questo caso non ci può essere di aiuto quanto promesso sullo stesso mappale e di cui al primo contratto, in quanto quella porzione di terreno non si ritiene compiutamente identificabile. Per quanto riguarda il confine più a sud-ovest non si legge – sulle fotocopie alcuna indicazione. Per tutti i suesposti motivi la scrivente ritiene che il Mappale 900 non sia compiutamente identificabile in relazione al secondo preliminare”.
Tali considerazioni, coerenti con le evidenze documentali di riferimento, non risultano adeguatamente contrastate dalle osservazioni critiche svolte dai CCTTPP di parte attrice e, quindi, dalla relativa difesa, che le ha recepite in comparsa conclusionale
(v. in proposito quanto condivisibilmente osservato dal C.T.U., dapprima in termini generali [Relazione, pag. 39 – 48], e poi in sede di controdeduzioni analitiche alle osservazioni dei CCTTPP [Relazione, pag. 49 – 107], a cui si rinvia per brevità).
Non essendo esattamente identificabili nella loro complessiva entità i compendi immobiliari promessi in vendita (invero, del primo contratto è compiutamente identificabile un solo cespite, la barchessa ovest, mentre del secondo un singolo mappale, e segnatamente il n. 1028, essendo il n. 1029 del Foglio 6 intestato ad altra ditta e all'attualità non acquisito in proprietà dal convenuto), ne consegue (per quanto già detto in merito alla necessità che la sentenza sostitutiva riproduca esattamente l'assetto di interessi tenuto a mente dalle parti all'atto della sottoscrizione del preliminare) l'impossibilità di emettere la richiesta sentenza ex art. 2932 c.c. anche solo limitatamente ai cespiti identificati, non essendo questo (e cioè il singolo cespite identificato) l'oggetto di ciascun singolo contratto preliminare, ma la cessione in proprietà del più ampio compendio in ciascuno di essi previsto verso il pagamento di quello specifico prezzo, all'evidenza determinato anche con riguardo alla prevista CP_ concessione in uso ai proprietari della dell'area di manovra e parcheggio (quanto al primo preliminare) e della parte del giardino che avrebbe dovuto essere ceduta
(quanto al secondo).
24. Ciò posto in relazione alla prima domanda (di esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari 2004 e 2005 di cui è causa, e di conseguente trasferimento
33 coatto della proprietà dei cespiti immobiliari negli stessi descritti), con riguardo alla seconda (di risarcimento dei danni in tesi sofferti dall'attore a causa e in dipendenza dell'inadempimento delle promittenti venditrici) ne va ribadita la inaccoglibilità: in primo luogo, quale conseguenza diretta del rigetto della prima, essendo stata formulata in termini strettamente dipendenti;
in secondo luogo, e comunque, in quanto indeterminata, non risultandone neppure allegati i presupposti costitutivi, tra cui certamente il pregiudizio economico che l'indisponibilità del compendio promesso in vendita avrebbe cagionato al promissario acquirente, dato che avrebbe dovuto essere senz'altro dedotto in termini precisi ed apprezzabili, tenuto conto che il complesso immobiliare di riferimento risultava composto da una “barchessa” inagibile e pericolante e da una porzione del parco di una villa risalente al 1700 la cui restante parte rimaneva comunque intestata al proprietario, che conservava altresì il diritto di CP_ utilizzare liberamente la parte di parco ceduta, così come la proprietà della vera e propria e dell'altra “barchessa”, donde – a meno di chiari indici contrari, però non forniti – la scarsa verosimiglianza dell'esistenza di un danno risarcibile (sub specie di mancato incasso dei flussi reddituali provenienti dallo sfruttamento economico di detti immobili) conseguente all'inadempimento della controparte, essendo, per contro, ragionevolmente certi i costi che l'operazione immobiliare avrebbe comportato per il promissario acquirente, sub specie di oneri finanziari e di mantenimento.
25. In definitiva, la domanda di emissione di sentenza ex art. 2932 c.c. proposta dall'attore, non è accoglibile, non risultando “possibile”, per le ragioni Parte_1 esposte, l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere i contratti preliminari di riferimento (del 16.3.2004 e del 2.3.2005). La domanda di risarcimento del danno dal medesimo ulteriormente proposta ne segue la sorte e non è comunque accoglibile non essendone stati compiutamente allegati, né comunque provati, gli elementi presupposti.
26. Va dato atto che l'attore non ha formulato nessuna domanda subordinata per il caso di rigetto delle domande principali, ed in particolare non ha chiesto la restituzione delle somme pagate a titolo di caparra e principio di pagamento (25.000
€ + 25.000 € + 20.000 €), che pertanto non può essere disposta in questa sede.
27. Per effetto del rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre va disposta, ex artt. 2668, co. 2, 2652, co. 1, n. 2, c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta da Parte_1 con atto di citazione in data 7.6.2005, notificato il 9.6.2005, esonerato il
Conservatore dei RR.II. da ogni corrispondente responsabilità.
34 28. La restante domanda di parte convenuta (di annullamento del contratto preliminare del 2.3.2005 per vizio del consenso sul prezzo della compravendita) resta assorbita.
III
Le spese di lite.
Atteso l'esito complessivo del giudizio le spese di lite (di tutti i gradi del giudizio) relative al rapporto tra le attuali parti in causa e Parte_1 ON
) vanno poste a carico dell'attore, e a favore del
[...] Parte_1 convenuto, , nella misura liquidata in ON dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo al medio per ciascuna delle fasi in cui si sono in concreto sviluppati i giudizio di primo grado, d'appello, di cassazione e di rinvio, nell'ambito dello scaglione “causa di valore indeterminabile di complessità media”.
Le spese della C.T.U. svolta in questo grado, già separatamente liquidate, vanno poste in via definitiva a carico dell'attore.
Per completezza è opportuno precisare che, essendo stata proposta l'impugnazione anteriormente al 30 gennaio 2013, non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio nel procedimento n.
300/2020 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta le domande attoree per le ragioni di cui in motivazione;
b) dispone, ex artt. 2668, co. 2, 2652, co. 1, n. 2, c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre proposta da con atto di citazione in data Parte_1
7.6.2005, notificato il 9.6.2005, esonerando il Conservatore dei RR.II. di
Treviso – Direzione Provinciale di Treviso, Ufficio Provinciale, Territorio, Servizi di Pubblicità Immobiliare di Treviso – da ogni corrispondente responsabilità;
c) condanna l'attore, a rimborsare al convenuto, Parte_1 [...]
, le spese di lite del giudizio, che liquida, per ON
35 compensi: quanto al primo grado, in € 10.000; quanto al giudizio d'appello, in
€ 8.000; quanto al giudizio di cassazione, in € 6.000; quanto al giudizio di rinvio, in € 12.000, oltre, per tutti i gradi, al rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva, se dovuta, e cpa come per legge;
d) pone in via definitiva le spese della C.T.U., già separatamente liquidata, a carico dell'attore, Parte_1
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 16.5.2024
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott.ssa Caterina Passarelli
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