Ordinanza cautelare 8 giugno 2022
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 23/06/2025, n. 12290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12290 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12290/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04730/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4730 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Antonio Angelelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di RO, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in RO, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dallo Sportello unico per l'immigrazione di RO (Rif. Pratica -OMISSIS-) in data 1.2.2022, notificato via pec in data 8.2.2022, con il quale veniva decretato il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103 c.1 del d.l. n. 34/2020 presentata dalla sig.ra -OMISSIS- a favore del sig. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di RO;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dello Sportello Unico dell’Immigrazione di RO di rigetto dell’istanza di emersione del lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103, comma 4, del d.l. n. 34/2020, proposta dal medesimo.
In particolare, il provvedimento impugnato è motivato sulla base degli accertamenti compiuti dall’Ufficio procedente, i cui esiti hanno dimostrato che il ricorrente ha falsamente dichiarato di prestare lavoro come “ collaboratore Familiare ” presso la sig.ra -OMISSIS-, che ha disconosciuto tutti i rapporti di collaborazione dichiarati a suo nome all’Ufficio per l’Immigrazione, ivi compreso quello asseritamente in essere con il ricorrente.
Inoltre, il medesimo Ufficio ha accertato che il ricorrente è dipendente di un diverso datore di lavoro, svolgente un’attività non ricompresa nell’ambito di quelle previste dall’art. 103, comma 4, del d.l. n. 34/2020, legittimanti la proposizione della domanda di regolarizzazione.
2. Avverso il provvedimento impugnato, il ricorrente ha proposto il seguente motivo:
- “ Violazione dell’art. 103 del D.L. n. 34/20. Violazione dell’art. 5 D.lgs. n. 286/1998. Omessa e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis L e g g e n . 241/90 ”.
Con l’unico motivo proposto, il ricorrente deduce la contraddittorietà del provvedimento impugnato, nella parte in cui esso prima si riferirebbe alla assunzione dello stesso da parte della signora NI, per poi assumere il disconoscimento del rapporto di lavoro da parte della medesima.
In ogni caso, deduce il ricorrente che la temporanea disoccupazione gli avrebbe dato diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
3. La Sezione, con ordinanza del 8 giugno 2022, n. 3632, ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente sulla base della seguente motivazione: “ Ritenuto che, nel caso di specie, dovendo la domanda di emersione qualificarsi come fraudolenta a seguito del disconoscimento da parte del soggetto che ne risulta firmatario, il rigetto della domanda costituisce attività vincolata;
che, nella fattispecie, l’Amministrazione ha accertato che il datore di lavoro che compariva nella domanda ha disconosciuto la stessa, come anche la decina di domande che risultavano presentate dalla stessa, ed ha affermato di non conoscere il ricorrente;
che l’Amministrazione ha altresì accertato che il ricorrente risulta dipendente dal 2019 da altro datore di lavoro che non esercita un’attività annoverata nei settori produttivi espressamente indicati nell’art. 103, comma 3, d.l. 34/2020 e pertanto non utile i fini del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi della citata normativa; … ”.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con memoria di stile.
5. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 6 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione.
6. Il ricorso è manifestamente infondato sulla base delle seguenti ragioni.
7. Ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sfugga alle censure attoree, in quanto fondato sull’accertamento del carattere fraudolento della domanda di emersione del lavoro irregolare presentata dal ricorrente.
Invero, il provvedimento di diniego gravato assume, coerentemente, che la sig. NI ha disconosciuto l’esistenza del rapporto di lavoro con il ricorrente e che, da ulteriori accertamenti, è emerso che il ricorrente stesso presta attività lavorativa in favore di un diverso datore di lavoro, svolgendo alle sue dipendenze una tipologia di attività non ricompresa tra quelle indicate dall’art. 103. comma 4, del d.l. n. 34/2020.
Su tali gravi circostanze di fatto, il ricorrente nulla deduce né altrimenti comprova documentalmente, limitandosi a sostenere la cessazione del rapporto di lavoro con la sig.ra NI, che, tuttavia, ha espressamente dichiarato all’amministrazione procedente di non avere mai avuto in essere alcun rapporto di lavoro con il ricorrente, né con le altre decine di cittadini stranieri che hanno presentato domanda di emersione del lavoro irregolare, indicandola come datrice di lavoro.
Peraltro, le stesse Certificazioni Uniche versate in atti dal ricorrente indicano, quale sostituto d’imposta e datore di lavoro, il sig. UA ID, con ciò confermando la ricostruzione dei fatti posta dal Ministero resistente a fondamento dell’impugnato diniego.
In conclusione, il ricorso è manifestamente infondato e da rigettare.
8. La manifesta infondatezza del ricorso costituisce motivo di reiezione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Respinge l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.