Articolo 1 della Legge 18 ottobre 1957, n. 1026
Articolo 2
Versione
20 novembre 1957
Art. 1.
La circoscrizione territoriale della Deputazione di storia patria per la Calabria e la Lucania, con sede in Reggio Calabria, di cui alla tabella A del regolamento per le Deputazioni di storia patria, approvato con regio decreto 20 giugno 1935, n. 1176 , e' limitata alla Calabria e comprende le province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.
Entrata in vigore il 20 novembre 1957