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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/12/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. EN FA, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 16 dicembre 2025 in modalità ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 663/2021 R.G. e vertente fra
وtitolare della omonima ditta, elettivamente Parte_1 c.f.: Codice Fiscale_1
domiciliato in Villa d'Agri alla via Torino n. 25 presso lo studio dell'Avv. Michele Cimetti unitamente all'avv. Vittoria Fumarola, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
1) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rossini, Controparte_1 (C.F. C.F._2
e domiciliato nel di lui studio in Potenza alla Via degli Oleandri n. 11, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato il 22.3.2021 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 33/2021, emesso dal Tribunale di Potenza - Sottosezione Lavoro e Previdenza, notificato in data 08/02/2021,
per pretese differenze stipendiali e per l'effetto riconoscere la differenza stipendiali, in applicazione del CCNL, come da rideterminazione effettuata dal proprio consulente del lavoro in euro 27,51 con vittoria di spese e onorari di causa.
chiedendo il rigetto del ricorso per Con atto in data 27.11.2021 si costituiva Controparte_1
infondatezza con conseguenti statuizioni.
La causa dopo alcuni rinvii per tentativi di definizione in corso tra le parti veniva fissata mediante
"trattazione scritta” e rinviata all'udienza odierna, per verificare il raggiungimento di un accordo conciliativo.
Con le note di trattazione scritta, la parte opponente confermava di aver raggiunto l'accordo con pagamento della somma pattuita a definizione, e chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere ed estinta la procedura. Parte opposta formalizzava analoga dichiarazione.
Pertanto, il giudice, preso atto di tale comportamento concludente, all'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta della causa e della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La sopravvenuta mancanza di interesse ad agire e quindi di rinuncia all'azione della parte ricorrente confermate dalla resistente, consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
Evidentemente, con il comportamento sopra descritto è venuto meno in nuce ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
È noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema
Corte ha definito i confini. Invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda tale che viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, oppure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (ex multiss Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Sez. L, Sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 5476 del
04/06/1999).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; 2) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
Tali requisiti, per quanto si è precisato e risultante dagli atti, appaiono tutti ricorrere nel caso di specie.
Infatti, avendo le parti raggiunto l'accordo transattivo, nel corso del giudizio, e manifestato in modo concludente la volontà di rinunciare alla prosecuzione della causa proposta, è evidente che sussistono tutti i presupposti per l'adozione della pronuncia in parola.
3. Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti normativi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. Parte_2
33/2021 notificato in data 8.2.2021, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese compensate.
Potenza, 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
EN FA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. EN FA, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 16 dicembre 2025 in modalità ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 663/2021 R.G. e vertente fra
وtitolare della omonima ditta, elettivamente Parte_1 c.f.: Codice Fiscale_1
domiciliato in Villa d'Agri alla via Torino n. 25 presso lo studio dell'Avv. Michele Cimetti unitamente all'avv. Vittoria Fumarola, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
1) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rossini, Controparte_1 (C.F. C.F._2
e domiciliato nel di lui studio in Potenza alla Via degli Oleandri n. 11, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato il 22.3.2021 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 33/2021, emesso dal Tribunale di Potenza - Sottosezione Lavoro e Previdenza, notificato in data 08/02/2021,
per pretese differenze stipendiali e per l'effetto riconoscere la differenza stipendiali, in applicazione del CCNL, come da rideterminazione effettuata dal proprio consulente del lavoro in euro 27,51 con vittoria di spese e onorari di causa.
chiedendo il rigetto del ricorso per Con atto in data 27.11.2021 si costituiva Controparte_1
infondatezza con conseguenti statuizioni.
La causa dopo alcuni rinvii per tentativi di definizione in corso tra le parti veniva fissata mediante
"trattazione scritta” e rinviata all'udienza odierna, per verificare il raggiungimento di un accordo conciliativo.
Con le note di trattazione scritta, la parte opponente confermava di aver raggiunto l'accordo con pagamento della somma pattuita a definizione, e chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere ed estinta la procedura. Parte opposta formalizzava analoga dichiarazione.
Pertanto, il giudice, preso atto di tale comportamento concludente, all'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta della causa e della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La sopravvenuta mancanza di interesse ad agire e quindi di rinuncia all'azione della parte ricorrente confermate dalla resistente, consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
Evidentemente, con il comportamento sopra descritto è venuto meno in nuce ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
È noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema
Corte ha definito i confini. Invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda tale che viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, oppure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (ex multiss Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Sez. L, Sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 5476 del
04/06/1999).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; 2) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
Tali requisiti, per quanto si è precisato e risultante dagli atti, appaiono tutti ricorrere nel caso di specie.
Infatti, avendo le parti raggiunto l'accordo transattivo, nel corso del giudizio, e manifestato in modo concludente la volontà di rinunciare alla prosecuzione della causa proposta, è evidente che sussistono tutti i presupposti per l'adozione della pronuncia in parola.
3. Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti normativi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. Parte_2
33/2021 notificato in data 8.2.2021, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese compensate.
Potenza, 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
EN FA