Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/04/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 885/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 885/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Titoli di credito ” e vertente TRA
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Avellino, il 18.07.1955, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Benevento (c.f. ), in virtù di mandato in calce C.F._2 all'Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, elett.te domiciliati come in atti;
Attore-opponente E
P. VA ), società costituita ai sensi della Legge n. 130 del Controparte_1 P.IVA_1
30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, al Foro Buonaparte 12, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK
S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della AN d'Italia del 01/10/2014 con numero 35239.3, e per essa, quale procuratore, CP_2
(P. VA ), in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede legale
[...] P.IVA_2 in Milano (Mi) al Foro Buonaparte n. 12, nonché sede operativa in La ZI (Sp) alla Via
Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._3
con studio in La ZI (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta procura C.F._4 alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato , e con domicilio eletto in Via Paolo
Emilio Taviani n. 170, 19125 La ZI (SP);
- Convenuto-opposto
Conclusioni: parte opponente non depositava note scritte per l'udienza di p.c. del 9/01/2025; per parte opposta “insiste per l'accoglimento delle CONCLUSIONI rassegnate in comparsa di costituzione e risposta da intendersi ivi integralmente trascritte.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE adiva questo Tribunale a mezzo di “Atto di citazione in opposizione Parte_1
a decreto ingiuntivo”, premettendo che, in data 28.11.19, su istanza della con Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1629/19, gli veniva ingiunto dal Tribunale Avellino il pagamento della somma di €. 9.163,60=, oltre interessi, di cui € 7.904,86 richiesti a seguito di apertura del contratto di finanziamento n. 20016614071715, ed € 1.258,74 per l'apertura del rapporto n.
20016614071702, oltre le spese della procedura monitoria ed accessori di legge. L'attore dichiarava di non essere debitore della società per la somma specificata in decreto ed avverso lo stesso proponeva formale opposizione per i seguenti motivi: “1) Mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 633 c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo opposto nonché insussistenza del credito per come richiesto”, eccependo che dalla
1
documentazione esibita a sostegno della domanda non risultasse certo, liquido ed esigibile il credito richiesto dalla essendosi essa limitata a depositare copia dei contratti di Controparte_1 finanziamento incompleti ed un estratto conto dal quale non si evinceva a quanto ammontasse il credito vantato;
precisando di avere, in data 12.08.2013, aperto un rapporto di finanziamento con la IN AN spa per l'importo di € 7.208,00, pagabile in 78 rate con un tasso di interessi di 08,97% relativo al TAN e 09,35% in riferimento al TAEG, per un importo di interessi pari a 2.331,40, per un totale complessivo di € 10.163,40 e di avere provveduto al versamento puntuale della somma mensile sin dalla data di apertura del rapporto fino a febbraio 2017, sebbene l'opposta non ne avesse tenuto conto, lamentando altresì addebiti non specificati;
precisando di avere, in data 13.08.2013, aperto un altro rapporto di finanziamento con la
IN AN spa, per l'emissione di una carta di credito cd. Revolving per un importo totale di € 1.500,00 pagabili con rate mensili di € 60,00, addebitate sul c/c bancario e di avere provveduto a versare quanto dovuto;
“2) Violazione artt. 33, c. II, let. F, e 36 codice del consumo”, evidenziando che l'art.
3.1 del contratto di finanziamento n. 20016614071715, rubricato “COSTI CONNESSI”, applicava al cliente incorso in un ritardo nei pagamenti un'indennità pari al 10% dell'importo della mensilità scaduta, un ulteriore 10% a titolo di penale per decadenza del beneficio del termine oltre l'interesse di mora al tasso del 14,60% annuo, mentre l'art.
3.1. del contratto di emissione della carta n. 20016614071702, rubricato
“COSTI IN CASO DI RITARDO DA PAGAMENTO”, prevedeva il pagamento di € 5,00 a titolo di spese a cui si aggiungeva la penale del 10% sul capitale residuo oltre il 14,60% di interesse di mora annuo, rientrandosi nella casistica di cui all'art. 33 e 36 del codice del consumo, con conseguente nullità e disapplicazione delle clausole. L'opponente concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione così statuire:
- nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e conseguentemente respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione con conseguente condanna della al pagamento delle spese competenze del presente CP_1 giudizio”. In data 21/05/2020 si costituiva in giudizio la parte convenuta-opposta CP_1
a mezzo di Comparsa di costituzione e risposta, contestando i motivi di opposizione,
[...] precisando che il credito vantato fosse stato oggetto di un'operazione di cartolarizzazione, ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30/04/1999 ed art. 58 del Testo Unico ANrio, con assolvimento degli obblighi pubblicitari mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, eccependo il difetto di legittimazione in ordine ad eventuali domande volte a far dichiarare presunte patologie del rapporto contrattuale;
evidenziando che sussistevano i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, ricavandosi il dettaglio degli importi dovuti dagli estratti conto depositati ed essendo il credito certo, liquido ed esigibile ed il decreto ingiuntivo essendo stato emesso sulla base dell'estratto conto autenticato dalla dichiarazione di un funzionario della banca creditrice, accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito;
contestando l'eccezione di violazione degli artt. 33, c. II, let. F, e 36 codice del consumo in quanto generica, evidenziando che la clausola regolante l'applicazione degli interessi di mora non poteva considerarsi vessatoria in presenza della sottoscrizione;
evidenziando che la documentazione depositata doveva ritenersi valida ai fini della legittimità dell'ingiunzione di pagamento in quanto attestante il credito;
contestando le richieste istruttorie dell'attore. L'opposta concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1629/2019, R.G. n. 4648/2019, del 28/11/2019 emesso dal Tribunale di Avellino, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per
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l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1629/2019, R.G. n. 4648/2019 del 28/11/2019 emesso dal Tribunale di Avellino. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il
Sig. al pagamento in favore della società della diversa, Parte_1 Controparte_1 maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre VA e Cpa, nonché successive occorrende.”. Con Ordinanza del 29/01/2021 veniva rigettata dal G.I. l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e veniva fissato il termine per presentare domanda di mediazione. La causa veniva poi istruita a mezzo di espletamento di CTU e, successivamente, assegnata alla scrivente, veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Anzitutto, in via preliminare, la domanda va giudicata procedibile, essendo stato svolto dalla parte opposta, su cui ricadeva il relativo onere, il tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 Dlgs 28/2010, che si concludeva con esito negativo (v. fasc. parte opposta, deposito in data 9/07/2021).
Deve, dunque, passarsi all'esame del merito.
La disamina deve prendere le mosse dalla nota premessa metodologica secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. In ordine alla ripartizione degli oneri probatori è noto poi come la giurisprudenza abbia affermato che "il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico" (v. Cass. 4 ottobre 2011, n. 20288 e Cass. 9 gennaio 2007, n. 2059; v. poi, per tutte, Cass. civ. Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533 “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”). Dall'applicazione degli innanzi richiamati principi discendono le seguenti considerazioni.
Va notato come la società sin dalla sede monitoria, abbia prodotto CP_1
“Estratto Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 117 del 06-10-2018”, “atto di fusione
[...]
, “contratto n. 20016614071715 del 12/08/2013”, Controparte_3
“contratto n. 20016614071702 del 12/08/2013”, “Estratto conto relativo al Controparte_1 rapporto 20016614071715”, “Estratto conto relativo al rapporto Controparte_1 20016614071702”, “lettera racc. a-r di cessione (v. alleg. Ricorso per d.i.). I Controparte_1 predetti documenti sono stati poi nuovamente allegati in atti al momento della costituzione nel presente giudizio di opposizione (v. alleg. Comparsa di costituzione e risposta).
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Nel dettaglio, interessa poi rilevare che la copia del modulo “richiesta di prestito personale” e del modulo “richiesta di apertura di linea di credito” risultino sottoscritti da e che dagli estratti conto possano evincersi l'integrale movimentazione del Parte_1 rapporto, la somma finanziata ed il dettaglio degli importi dovuti, ex articolo 50 T.U.B.
Pertanto, può ritenersi che la parte ricorrente/opposta abbia dato valida prova scritta della fonte del credito azionato in via monitoria, per di più considerando che tutti i predetti documenti non sono stati oggetto di alcun disconoscimento ad opera dell'opponente, né con riguardo al contenuto, né alle firme apposte e che parimenti l'esecuzione del contratto giammai è stata contestata. Circa la sussistenza della legittimazione e della titolarità del credito, parte opposta ha dedotto di essersi resa cessionaria, pro soluto, mediante un contratto sottoscritto il
14/09/2018 con IN AN spa, di un portafoglio di crediti pecuniari di cui agli artt. 1,
4 e 7.1 della Legge n. 130/1999, costituito da crediti pecuniari nella titolarità di IN
AN spa e derivanti da contratti di credito di varia tipologia ed all'uopo ha prodotto l'Estratto della Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 117 del 06-10-2018, nonché due lettere raccomandate,
e del 06.11.2018 e del 07.11.2018, con le quali - società capogruppo dell'opposta - CP_2 comunicava all'opponente la cessione del credito vantato, con specifica indicazione degli importi, della causale e del numero identificativo. La stessa IN, dal canto proprio, comunicava allo stesso debitore l'avvenuta cessione dei crediti vantati, espressamente Pt_1 individuando e precisando “ , quale cessionario di tali crediti e diritti CP_1 accessori, viene quindi ad essere l'unica ed esclusiva titolare dei medesimi;
” (v. alleg. prod. parte opposta). L'onere della prova circa l'esistenza dell'operazione di cessione e la riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione può, dunque, dirsi assolto, considerato che il menzionato avviso pubblicato in G.U. recava l'indicazione delle categorie dei rapporti ceduti in blocco e delle categorie di crediti inclusi, sì da poter individuare i crediti per categorie e tipologie comuni oggettive e soggettive ben definite, nonché che alcun tipo di contestazione al riguardo è intervenuto ad opera dell'opponente (v. in tema, in ultimo,
Cass. civile sez. III, 22/06/2023, (ud. 18/05/2023, dep. 22/06/2023), n. 17944). Inoltre, si appalesa rilevante pure rammentare che la cessione del credito si perfeziona in forza del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario, secondo il principio dell'efficacia traslativa del consenso, attribuendo al cessionario le vesti di creditore esclusivo, con conseguente irrilevanza della notificazione dell'intervenuta cessione del credito al ceduto, dell'accettazione dallo stesso o della sua conoscenza, avendo la comunicazione la sola funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente;
nonché constatare che la circostanza che tra i crediti ceduti vi fosse anche quello vantato nei confronti del Parte_1 possa poi ed altresì dirsi confermata dal possesso da parte di della
[...] CP_1 documentazione contrattuale e contabile, comprovante il credito, dovendosi in proposito ricordare che l'articolo 1262 c.c., in tema di cessione di crediti, prescriva che “Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.”, sicché la consegna costituisce un obbligo del cedente, che trova la propria fonte nel contratto di cessione, di cui presuppone l'avvenuto perfezionamento. Infine, è anche appena il caso di ricordare anche che, a norma dell'art. 1188 c.c., il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore, per cui allorché il creditore comunichi al debitore di pagare a un altro soggetto, il debitore medesimo è tenuto a pagare al soggetto indicato dal creditore senza poter sindacare le ragioni di tale indicazione e tale soluzione non può mutare allorché la ragione per cui il creditore indica un altro soggetto come destinatario del pagamento è l'avvenuta cessione del credito. Varrà, infine, soggiungere come, per pacifica giurisprudenza, la notificazione della cessione stessa possa essere fatta anche mediante l'atto di citazione con il quale il cessionario intimi il pagamento al debitore ceduto (v.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14610 del 30/07/2004; Sez. 3, Sentenza n. 20143 del 18/10/2005; Sez.
1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20495 del 29/09/2020).
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A questo punto, secondo il criterio di riparto probatorio sopra richiamato, sarebbe stato onere della parte opponente dimostrare il pagamento, ovvero i fatti estintivi dell'altrui pretesa.
Occorre, quindi, analizzare dettagliatamente i motivi proposti. L'eccezione di mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 633 c.p.c. può essere agevolmente superata. E' necessario, anzitutto, mettere in chiaro che, nel presente giudizio, il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria, pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione (v. ex multis Cass. civile sez. I, 08/03/2012, n.3649).
Ciò posto, le contestazioni mosse sono infondate alla luce di quanto già appena innanzi rilevato circa i documenti offerti in comunicazione dalla parte opposta e consistenti sia nei contratti sottoscritti dall'opponente (v. alleg. 5 e 6 del fasc. monitorio), sia nella copia dei due estratti conto (v. alleg. 7 e 8 fasc. monitorio) aventi ad oggetto il riepilogo contabile dei rapporti.
Del resto, in via decisiva, è da notarsi come lo stesso opponente abbia affermato e riconosciuto di avere aperto un primo rapporto di finanziamento con IN AN S.p.a. per l'importo di € 7.208,00 e sempre in data 13.08.2013 un altro rapporto con IN AN S.p.a., n. 20016614071702, riguardante l'emissione di una carta di credito cd. Revolving. La circostanza che lo stesso opponente abbia dedotto di avere provveduto al pagamento di alcune rate mensili vale, altresì, a rendere incontestata l'esecuzione dei contratti di cui trattasi.
Val la pena, inoltre, ricordare che, in base all'art. 50 T.U.B., le banche possono chiedere il decreto ingiuntivo anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido e va rilevato che tale disciplina speciale sia estensibile agli enti cessionari anche non bancari, essendo stato affermato che “In forza dell'art 4, comma 1, della L. n. 130/1999, le cessioni di crediti poste in essere ai sensi della medesima legge sulle cartolarizzazioni sono soggette al disposto dell'art. 58, comma 3, TUB, il quale, oltre a prevedere che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità, sancisce inoltre che “restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”. In base al combinato disposto dei due richiamati articoli, quella speciale prerogativa concessa dal legislatore alle banche (“allo scopo di dotarle di strumenti rapidi ed efficaci che consentano di contenere gli immobilizzi e le perdite su crediti, i cui effetti dannosi si rifletterebbero automaticamente su tutto il sistema economico e finanziario che riceve credito dalle banche”) con l'art. 50 TUB - che costituisce una disciplina speciale di carattere processuale - deve essere applicata anche ai cessionari di crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex legge n. 130/1999» (Cass. ord. n.
31577 del 03/12/2019).
La contestazione relativa alla produzione di contratti incompleti è poi certamente infondata, risultando i contratti prodotti validi, in quanto conclusi in forma scritta, recanti tutte le sottoscrizioni del cliente, mai disconosciute dall'interessato nella presente sede, nonché perché contenenti l'indicazione di tutte le caratteristiche, condizioni, tassi, interessi e spese applicati ed essendo completi di tutti i dati necessari (soggetto richiedente, numero rate, importo singola rata, T.A.N. e T.A.E.G.). Peraltro, l'opponente risultava essere a conoscenza del contenuto, avendo dichiarato in sede di stipula di avere ricevuto copia con relativi allegati, come da dichiarazione di ricezione sottoscritta (v. ancora doc. 5 e 6 prod. parte opposta). Circa la sussistenza del credito vantato dall'opposta, l'opponente ha poi Pt_1 formulato una eccezione di pagamento, deducendo di avere provveduto, con pagamenti puntuali, al versamento di quanto dovuto in esecuzione di entrambi i contratti ed ha lamentato che società cessionaria del credito, non avesse tenuto conto di tanto. CP_1
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In proposito, premesso che l'onere della prova ricade sull'opponente, in virtù dei principi di ripartizione degli oneri probatori sopra riportati e che l'opponente ha all'uopo allegato copia estratti conto e copia dei pagamenti effettuati con bollettini postali (v. alleg. Atto di citazione), si darà conto nel prosieguo della trattazione degli esiti della espletata consulenza tecnica d'ufficio. L'ulteriore contestazione mossa dall'opponente attiene alla asserita violazione degli artt. 33, comma 2, lett. "f" e 36, comma 1 del D.Lgs. n. 206 del 2005 con riguardo ai “costi connessi” previsti in caso di ritardo dei pagamenti, alla penale per decadenza del beneficio del termine oltre l'interesse di mora e, per il contratto di emissione della carta, per la clausola relativa ai
“costi in caso di ritardo da pagamento” che prevedeva il pagamento di € 5,00 a titolo di spese cui aggiungere la penale del 10% sul capitale residuo oltre il 14,60% di interesse di mora annuo.
In disparte ogni ulteriore considerazione, non ci si può esimere dal rilevare che la doglianza sia stata proposta in maniera evidentemente generica, dovendosi osservare che per configurare la vessatorietà della clausola relativa agli interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento, è necessario che l'importo previsto sia manifestamente eccessivo, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f) del Codice del Consumo e, nella specie, l'opponente non ha fornito prova della manifesta eccessività della penale o degli interessi moratori, limitandosi a riportare il testo delle clausole e quindi ad esporre deduzioni generiche, parimenti, con riferimento alla penale relativa alla decadenza dal beneficio del termine, non ha fornito alcuna specifica allegazione o prova idonea a dimostrare che essa determinasse un significativo squilibrio tra le parti o imponesse obblighi eccessivamente onerosi.
Tutto ciò posto, va ora dato conto degli esiti della C.T.U. espletata in corso di causa, avendo ritenuto il Tribunale di disporre specifici accertamenti sulle soglie anti-usura, alla luce del pronunciamento della Corte di Cassazione a Sezioni unite n. 19597/2020. In particolare, all'ausiliario tecnico d'ufficio veniva chiesto di verificare se nei contratti in esame il tasso di mora fosse autonomo o per sommatoria rispetto al tasso corrispettivo, di applicare, ai fini della verifica del superamento delle soglie, i principi dettati dalla Corte di Cass. sez. un. 19597 del 2020 e, in caso di superamento, tenendo conto di tutti i “costi” del finanziamento (mora, commissioni, spese, assicurazioni obbligatorie, penali per il ritardo adempimento, escluso la penale per estinzione anticipata), di ricalcolare il dovuto applicando i soli interessi corrispettivi se da soli rispettosi delle soglie (v. Ordinanza del 28/01/2022).
Il C.t.u., esaminate le caratteristiche dei contratti, rilevava, anzitutto, che, in relazione al finanziamento n. 20016614071715, l'importo complessivo da restituire fosse pari ad
€10.162,52 e le spese di assicurazione ad €624,00 distribuiti su 78 rate addebitate con cadenza mensile nella misura di €138,30 e che il tasso annuo effettivo globale dichiarato dall'istituto bancario del 9,35%, già inferiore rispetto a quello del 10,66% determinato considerando tutti gli oneri accessori inerenti al prestito, fosse notevolmente inferiore al tasso soglia del 19,10% rilevato ai sensi della L. 108/1996, per il periodo corrispondente al terzo trimestre 2013 e per la categoria di operazioni “CREDITI PERSONALI”. Evidenziava, inoltre, che il contratto n. 20016614071702 si riferisse ad una operazione di revolving, consistente nella messa a disposizione di una linea di fido da utilizzare interamente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie, che la linea di credito concessa fosse pari ad €1.500,00 rimborsabile mediante il versamento di una rata mensile di €60,00 per un totale di 25 rate e che il tasso effettivo globale fosse stato contenuto nei limiti del tasso soglia, ad eccezione del quarto trimestre 2016 ove gli oneri risultavano lievitati con l'addebito dell'indennità di contenzioso e quindi si assestava al 35,839% rispetto al 24,41% applicabile. Il C.t.t. ha quindi tenuto conto di tale circostanza ai fini della quantificazione dell'esposizione debitoria complessiva del cliente come meglio si dirà in seguito. Quanto al tasso soglia di mora, precisato che per i contratti conclusi dal 12.08.2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011) al 31.12.2017, come quelli in disamina, il “tasso soglia di mora” si determinasse sommando al T.E.G.M. il
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valore del 2,1% il tutto maggiorato del ¼ + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L.
108/1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011 n. 106, il C.t.u. rilevava che, nel caso, il “tasso soglia di mora” relativo al finanziamento n. 20016614071715 fosse pari al 21,725% così determinato: (12,08+2,1) x
1,25+4 = 21,725%, mentre quello praticabile in relazione al rapporto n. 20016614071702 fosse del 27,925% così determinato: (17,04+2,1) x 1,25+4 = 27,925%, sicché, essendo i tassi di mora pattuiti pari al 14,60%, non vi era superamento del “tasso soglia di mora”, escludendo pertanto la natura usuraria. Concludendo le considerazioni svolte, il Ctu riteneva che non fosse necessario un ricalcolo alla luce del riscontrato mancato superamento dei tassi soglia, ma provvedeva, invece, a “quantificare il debito residuo dell'opponente alla stregua della documentazione in atti alla data della messa in mora 10/11/2016 ed al 30/10/2019, data del procedimento monitorio, applicando il tasso di mora convenuto ed escludendo la capitalizzazione degli interessi”, precisava, dunque, che IN avesse, in data 10/11/2016, comunicato al cliente la decadenza dal beneficio del termine e la messa in mora per entrambi i finanziamenti, invocando il pagamento dell'importo di €7.022,29 e di avere rilevato le esposizioni debitorie dagli estratti conto allegati, quindi, dopo avere rilevato che con riferimento al contratto di prestito personale la morosità si appalesava in corrispondenza della rata n. 35 del 20/07/2016 a fronte di un'esposizione debitoria di €5.258,42, di cui €4.482,85 per sorta capitale ed €775,57 per interessi residui, generando interessi di mora pari ad €6,03 e che il rapporto di credito revolving presentava un saldo a debito di €896,66 al 10/1172016 e interessi di mora pari ad €7,53, così concludeva “A conclusione del lavoro svolto è stato possibile accertare che al 30/10/2019, data di riferimento dei conteggi riportati nel procedimento monitorio il debito indicato in €9.163,60 è stato rideterminato dalla scrivente in €6.986,80”. Preme notare come l'ausiliario d'ufficio abbia avuto cura di evidenziare di avere calcolato, per il contratto di finanziamento n. 20016614071715, gli interessi di mora al tasso contrattualmente indicato sulla sola sorte capitale, di non avere tenuto conto per il rapporto n. 20016614071702 della “indennità di contenzioso” nel calcolare il saldo e di avere tenuto conto dei versamenti eseguiti dal debitore per l'importo di €130,30 nelle date del 20/11/2016, 20/11/2027 e 16/02/2017, così rideterminando l'esposizione debitoria (v. per tutto Relazione depositata nel fascicolo telematico in data 24/06/2022).
Stima il Tribunale che la compiutezza delle indagini svolte, eseguite in coerenza con i quesiti formulati, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni formulate, della cui attendibilità scientifica e tecnica non vi è motivo di dubitare, impongano la piena condivisione delle relative risultanze, tenuto conto anche dell'assenza di osservazioni tecniche mosse all'elaborato peritale nei termini all'uopo concessi ex art. 195 c.p.c.
In vero, solo nelle note scritte depositate per le udienze successive, il difensore di parte opponente ha impugnato per quanto di ragione le conclusioni del Ctu nella consulenza depositata in data 24.06.2022, eccependo che nemmeno in tale sede controparte avesse provveduto a depositare gli estratti conto completi e facendo rilevare di avere, invece, dal canto proprio, depositato documenti dai quali si evinceva che fossero stati effettuati ulteriori pagamenti, non presenti nei documenti versati da controparte per richiedere il titolo. Tali contestazioni sono state altresì riproposte nella Comparsa conclusionale, laddove la difesa opponente lamentava, altresì, che il C.t.u. avesse provveduto, in assenza di quesito in merito, a quantificare il debito residuo dell'opponente alla stregua della documentazione in atti alla data della messa in mora, 10/11/2016 al 30/10/2019, data del procedimento monitorio.
Ebbene, va premesso che le predette osservazioni, a mente dei principi affermati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite secondo cui “la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa
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conclusionale o in appello” (cfr. Cass. S.U. n. 5624/2022), debbano giudicarsi ammissibili, cionondimeno, tali doglianze si appalesano evidentemente infondate in punto di merito. Difatti, la giurisprudenza citata con riguardo alla validità dell'estratto ex art. 50 T.u.b. (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9695 del 03/05/2011) ed alla necessità del deposito degli estratti conto integrali si riferisce alla diversa ipotesi di credito vantato dalla banca nei confronti del correntista e quindi scaturente da contratti di conto corrente bancario e pertanto non sono pertinenti rispetto al caso oggetto di odierno vaglio, che riguarda la concessione di prestito personale e contratto di finanziamento, le cui condizioni sono già predeterminate ab origine e rispetto ai quali valgono le regole in tema di inadempimento contrattuale, di cui alla giurisprudenza citata in apertura di ragionamento. In secondo luogo, alcun rilievo è da muoversi all'operato del Consulente tecnico d'ufficio, avendo questi dato coerente svolgimento ai quesiti peritali e dovendosi necessariamente, all'esito degli eseguiti riconteggi, approdare alla rideterminazione degli importi dovuti ed in ogni caso avendo espressamente chiarito di avere tenuto conto dei pagamenti parziali eseguiti dal debitore, come documentati in atti.
In conclusione, sulla scorta di tutto quanto osservato, deriva che, in parziale accoglimento dell'opposizione, il credito in favore di ada rideterminato, alla CP_1 luce della C.t.u., in €6.986,80, oltre ulteriori interessi maturandi sino all'effettivo soddisfo. Il parziale accoglimento dell'opposizione comporta, dunque, la necessità di revoca del decreto ingiuntivo opposto. Difatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, qualora, in esito all'ordinario giudizio di cognizione, instaurato a seguito dell'opposizione, il credito dell'opposto risulti di importo inferiore a quello ingiunto, il giudice deve accogliere la domanda nei limiti del provato e non limitarsi alla revoca del decreto ingiuntivo, ciò in quanto la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, formulata dal creditore al momento della costituzione o nel corso del giudizio di opposizione, comprende in sé in modo implicito la richiesta di condanna al pagamento del credito o di una parte di esso, che può, pertanto, essere pronunciata dal giudice per un importo inferiore a quello per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, anche in difetto di esplicita domanda in tal senso, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (Cass. 30 aprile 2005, n. 9021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 27/01/2009). Deve, quindi, procedersi alla condanna dell'opponente al Parte_1 pagamento, in favore della convenuta/opposta, dell'importo pari ad €6.986,80, oltre successivi interessi maturandi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo.
Vanno, infine, regolamentate le spese di lite. Visto l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, le spese del giudizio vanno compensate per 1/3, con condanna della parte opponente al pagamento dei restanti 2/3, che si liquidano d'ufficio come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M vigente, tenendo conto del valore della controversia (€9.163,60) e della natura, della non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e delle attività processuali effettivamente espletate (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Le spese della Consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in favore dell'ausiliario tecnico d'ufficio con separato decreto, vanno poste, nei rapporti interni tra le parti, a carico di entrambe nella misura della metà ciascuno, trattandosi di spese nell'interesse comune di giustizia (v. Cass. civile sez. I, 10/06/2020, n. 11068).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1629/2019 emesso dal Tribunale di Avellino in data 28/11/2019.
2. Condanna l'opponente, al pagamento, in favore di parte opposta, Parte_1 della somma di €6.986,80, oltre successivi interessi maturandi, al tasso legale, sino all'effettivo soddisfo.
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3. Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, dei restanti 2/3, che si Parte_1 liquidano in €1.693,33 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
4. Pone, nei rapporti interni tra le parti, definitivamente a carico di ciascuna nella misura della metà le spese della Consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con Decreto del 04/07/2022. Così deciso in data 28 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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