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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 29/10/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 512 /2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 512 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
All'udienza del 29/10/2025 ore 11:35, davanti al Giudice Cristina Mancini, sono presenti:
• per la parte ricorrente, l'avv. Fallara;
• per la parte convenuta, A.d.e.r., nessuno compare;
• per l'avv. Nannucci;
CP_2
• per l'avv. Corti. CP_3
Alla luce dell'avvenuta rottamazione come rappresentata in atti, e, pertanto, del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio per come rappresentato nelle stesse note di parte ricorrente, il giudice invita le parti a prendere posizione sulle spese.
L'avv. Fallara si riporta alle proprie note in punto di richiesta della compensazione delle spese.
L'avv. Corti e l'avv. Nannucci si rimettono a giustizia.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 17.30
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini Depositata il 29.10.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 512 / 2024 r.g. promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
OG Fallara;
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. Sandra Cassoni;
in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro CP_4 tempore, con il patrocinio dell'avv. Cinzia Corti;
Parti resistenti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società propone ricorso in opposizione, con richiesta di sospensione, Parte_1 all'intimazione di pagamento n. 136 2024 90025966 01\100 notificata dall' Controparte_1
di Prato in data 22.05.2024 e all'esecuzione dei ruoli, delle cartelle di pagamento e degli
[...]
Pag. 2 di 6 avvisi di addebito ad essa sottesi, relativi a crediti previdenziali e assistenziali per complessivi euro
46.447,77 di cui euro 2.220,02 per premi sanzioni ed interessi ed euro 44.227,75 per CP_4 comprensivi si interessi e sanzioni.
Parte ricorrente deduce la nullità dell'intimazione a pagamento per l'omessa notifica degli atti presupposti (ossia, le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito). Deduce, altresì, l'intervenuta estinzione del diritto essendo decorso il termine prescrizionale di cinque anni dei crediti contributivi e assicurativi CP_2 CP_4
Chiede, dunque, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e, in via principale, annullare l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle somme ritenute dovute in forza delle cartelle e avvisi di addebito indicati in narrativa sia come contributi, premi, interessi e sanzioni, accertando e\o dichiarando la nullità e\o inesistenza degli anzidetti atti per omessa notifica e conseguentemente l'intervenuta prescrizione dei contributi ivi contemplati. Nel merito in via subordinata, chiede che sia annullata l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle somme ritenute dovute in forza delle cartelle e avvisi di addebito indicati in narrativa sia come contributi, premi, interessi e sanzioni, accertando e\o dichiarando la nullità e\o inesistenza degli anzidetti atti per omessa notifica e conseguentemente l'intervenuta prescrizione dei contributi ivi contemplati e, per l'effetto, che sia condannata l' per la provincia di Prato alla Controparte_1 cancellazione degli estratti di ruolo del debito prescritto.
Si costituisce in giudizio l' deducendo l'inammissibilità del Controparte_1 ricorso avverso l'intimazione e della istanza di sospensione e, comunque, la tardività di presentazione dello stesso con riferimento all'omessa verifica delle cartelle e dell'avviso di addebito. Adduce la piena conoscenza della debenza, alla luce della formulazione di definizione agevolata presentata da parte ricorrente, solo inizialmente rispettata. In punto di notifiche, rappresenta che la notifica è stata correttamente effettuata dall'ente impositore e che, comunque, l stessa ha provveduto alla CP_3 notifica degli atti successivi. Conclude, dunque, chiedendo in via preliminare il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, di dichiarare inammissibile il ricorso e rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto con riferimento all'operato dell'Agente atteso che alcuna prescrizione del credito contributivo riferito alle cartelle ed agi avvisi di addebito oggetto del ricorso de quo e sottese alla intimazione si è maturato.
Si costituisce in giudizio l' rappresentando la presenza di una richiesta di rateazione, poi CP_4 revocata, e la presentazione di una dichiarazione di adesione agevolata da parte ricorrente per i carichi relativi all'ambito provinciale di Prato, deducendo la mancata prescrizione dei crediti Conclude, CP_4 dunque chiedendo la reiezione dell'istanza di sospensione e del ricorso.
Pag. 3 di 6 Si costituisce l' allegando documentazione attestante la regolarità delle notifiche e chiedendo, CP_2 dunque, il rigetto dell'istanza di sospensione e del ricorso.
Nelle more del procedimento, l'istanza di sospensiva viene rigettata con ordinanza del 19.09.2024 e la causa ha avuto alcuni aggiornamenti sulla richiesta del ricorrente che nel frattempo ha depositato documentazione attestante la rinnovata adesione alla rottamazione.
Occorre esaminare, in via prioritaria, la questione preliminare e assorbente relativa all'estinzione del giudizio conseguente all'adesione del contribuente all'istanza di definizione agevolata ex D.L. n. 197 del
2022.
Invero, è documentale che, con riferimento alle pretese oggetto del presente giudizio, la Pt_1 ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente
[...] della OS (all. 4 delle note depositate di parte ricorrente) c.d. “rottamazione-quater” ex art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022 e che tale domanda definizione agevolata sia stata accolta da parte dell'Agente della OS (all. 6 delle note depositate di parte ricorrente).
Nel fare ciò ha esercitato un diritto potestativo concesso dall'art. 1, comma 231, D.L. n. 197 del
2022 ("i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni
…") a fronte del quale l'agente della riscossione è tenuto a comunicare "ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse", una volta riscontrata la volontà del contribuente di procedere alla definizione agevolata e l'impegno del debitore a rinunciare ai giudizi in corso aventi per oggetto i carichi ricompresi nella definizione agevolata (Cass, n. 33193 del 2024).
Risulta, altresì, dalla documentazione allegata, che la ricorrente sta regolarmente pagando secondo le modalità accordate, tramite rate mensili (la prima prodotta in atti di circa 7.000 euro).
La rideterminazione della pretesta sul piano sostanziale per effetto dell'art. 1 c. 235 della Legge n.
197 del 2022 comporta variazioni sul piano processuale per effetto della previsione un'ipotesi speciale di estinzione ex lege dei giudizi pendenti (art. 1, comma 236, legge n. 197 del 2022), subordinata al perfezionamento della definizione agevolata e alla prova dei pagamenti eseguiti. Il positivo riscontro del perfezionamento della definizione agevolata porta a ritenere sussistenti i requisiti per poter procedere alla dichiarazione di estinzione del giudizio (sul punto, si veda Cass. n. 24428 del 2024, “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della L. n. 197 del
2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare
Pag. 4 di 6 delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta)”.
Risulta, dunque, del tutto evidente (e, peraltro esplicitata nelle note) la volontà di parte ricorrente nell'esprimere la carenza di interesse a coltivare ulteriormente l'azione. Difatti, appare difficilmente conciliabile una condotta del debitore che, da un lato, eserciti il diritto potestativo di definire i carichi pendenti versando un importo minore di quello risultante dagli importi affidati all'agente della riscossione e, prosegua, dall'altro lato, i processi relativi ai carichi che va a definire in via agevolata ex legge n. 197 del 2022 (Cass. n. 33193 del 2024).
Questo Tribunale (pur nella consapevolezza della remissione alle Sezioni Unite della questione circa la necessità di sospendere o definire il giudizio in casi di rottamazione quater, per effetto dell'ordinanza n. 5830 del 2025 richiamata nelle difese del ricorrente) ritiene che proprio tale esplicitazione, unitamente alla complessiva valutazione del caso concreto, renda necessario e dovuto già un giudizio di estinzione per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Del resto, si concorda con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, per cui sarebbe contrario al principio di ragionevolezza prospettare una stasi del processo per l'intero periodo necessario a completare il piano di rateizzazione.
Questo “tanto più che il parametro costituzionale appena evocato (art. 111 Cost. n.d.r.) deve essere considerato non solo nella prospettiva della parte privata, ma anche nella dimensione pubblicistica (con le molteplici esigenze connesse non solo alle risorse pubbliche impiegate per la celebrazione del processo, ma rinvenienti anche dalla legislazione speciale). Di conseguenza, la documentazione attestante i pagamenti effettuati cui fa riferimento l'art. 1, comma 236, D.L. n. 197 del
2022 non può che essere quella relativa alle rate scadute al momento in cui viene portato a conoscenza del giudice il perfezionamento della definizione e la prova dei pagamenti delle rate” (cfr. Cass., n. 33193 del 2024).
Ad ogni modo, la nota con cui il ricorrente chiede che il Tribunale “voglia disporre l'estinzione della causa
o dichiararla inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse”, sgombra ogni dubbio circa la volontà di prosecuzione dell'azione da parte della società ricorrente e di coltivare quindi le proprie domande circa la fondatezza della pretesa contributiva di cui si discute.
Le ragioni della decisione, costituite da un fatto sopravvenuto alla proposizione del ricorso, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Inoltre, una eventuale condanna alle spese contrasterebbe, come rilevato da ampia giurisprudenza, con l'obiettivo della definizione agevolata volta ad incentivare l'adesione alla procedura.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara il giudizio estinto per sopravvenuto difetto di interesse ad agire;
Pag. 5 di 6 2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Prato, il 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 512 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
All'udienza del 29/10/2025 ore 11:35, davanti al Giudice Cristina Mancini, sono presenti:
• per la parte ricorrente, l'avv. Fallara;
• per la parte convenuta, A.d.e.r., nessuno compare;
• per l'avv. Nannucci;
CP_2
• per l'avv. Corti. CP_3
Alla luce dell'avvenuta rottamazione come rappresentata in atti, e, pertanto, del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio per come rappresentato nelle stesse note di parte ricorrente, il giudice invita le parti a prendere posizione sulle spese.
L'avv. Fallara si riporta alle proprie note in punto di richiesta della compensazione delle spese.
L'avv. Corti e l'avv. Nannucci si rimettono a giustizia.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 17.30
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini Depositata il 29.10.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 512 / 2024 r.g. promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
OG Fallara;
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. Sandra Cassoni;
in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro CP_4 tempore, con il patrocinio dell'avv. Cinzia Corti;
Parti resistenti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società propone ricorso in opposizione, con richiesta di sospensione, Parte_1 all'intimazione di pagamento n. 136 2024 90025966 01\100 notificata dall' Controparte_1
di Prato in data 22.05.2024 e all'esecuzione dei ruoli, delle cartelle di pagamento e degli
[...]
Pag. 2 di 6 avvisi di addebito ad essa sottesi, relativi a crediti previdenziali e assistenziali per complessivi euro
46.447,77 di cui euro 2.220,02 per premi sanzioni ed interessi ed euro 44.227,75 per CP_4 comprensivi si interessi e sanzioni.
Parte ricorrente deduce la nullità dell'intimazione a pagamento per l'omessa notifica degli atti presupposti (ossia, le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito). Deduce, altresì, l'intervenuta estinzione del diritto essendo decorso il termine prescrizionale di cinque anni dei crediti contributivi e assicurativi CP_2 CP_4
Chiede, dunque, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e, in via principale, annullare l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle somme ritenute dovute in forza delle cartelle e avvisi di addebito indicati in narrativa sia come contributi, premi, interessi e sanzioni, accertando e\o dichiarando la nullità e\o inesistenza degli anzidetti atti per omessa notifica e conseguentemente l'intervenuta prescrizione dei contributi ivi contemplati. Nel merito in via subordinata, chiede che sia annullata l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle somme ritenute dovute in forza delle cartelle e avvisi di addebito indicati in narrativa sia come contributi, premi, interessi e sanzioni, accertando e\o dichiarando la nullità e\o inesistenza degli anzidetti atti per omessa notifica e conseguentemente l'intervenuta prescrizione dei contributi ivi contemplati e, per l'effetto, che sia condannata l' per la provincia di Prato alla Controparte_1 cancellazione degli estratti di ruolo del debito prescritto.
Si costituisce in giudizio l' deducendo l'inammissibilità del Controparte_1 ricorso avverso l'intimazione e della istanza di sospensione e, comunque, la tardività di presentazione dello stesso con riferimento all'omessa verifica delle cartelle e dell'avviso di addebito. Adduce la piena conoscenza della debenza, alla luce della formulazione di definizione agevolata presentata da parte ricorrente, solo inizialmente rispettata. In punto di notifiche, rappresenta che la notifica è stata correttamente effettuata dall'ente impositore e che, comunque, l stessa ha provveduto alla CP_3 notifica degli atti successivi. Conclude, dunque, chiedendo in via preliminare il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, di dichiarare inammissibile il ricorso e rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto con riferimento all'operato dell'Agente atteso che alcuna prescrizione del credito contributivo riferito alle cartelle ed agi avvisi di addebito oggetto del ricorso de quo e sottese alla intimazione si è maturato.
Si costituisce in giudizio l' rappresentando la presenza di una richiesta di rateazione, poi CP_4 revocata, e la presentazione di una dichiarazione di adesione agevolata da parte ricorrente per i carichi relativi all'ambito provinciale di Prato, deducendo la mancata prescrizione dei crediti Conclude, CP_4 dunque chiedendo la reiezione dell'istanza di sospensione e del ricorso.
Pag. 3 di 6 Si costituisce l' allegando documentazione attestante la regolarità delle notifiche e chiedendo, CP_2 dunque, il rigetto dell'istanza di sospensione e del ricorso.
Nelle more del procedimento, l'istanza di sospensiva viene rigettata con ordinanza del 19.09.2024 e la causa ha avuto alcuni aggiornamenti sulla richiesta del ricorrente che nel frattempo ha depositato documentazione attestante la rinnovata adesione alla rottamazione.
Occorre esaminare, in via prioritaria, la questione preliminare e assorbente relativa all'estinzione del giudizio conseguente all'adesione del contribuente all'istanza di definizione agevolata ex D.L. n. 197 del
2022.
Invero, è documentale che, con riferimento alle pretese oggetto del presente giudizio, la Pt_1 ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente
[...] della OS (all. 4 delle note depositate di parte ricorrente) c.d. “rottamazione-quater” ex art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022 e che tale domanda definizione agevolata sia stata accolta da parte dell'Agente della OS (all. 6 delle note depositate di parte ricorrente).
Nel fare ciò ha esercitato un diritto potestativo concesso dall'art. 1, comma 231, D.L. n. 197 del
2022 ("i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni
…") a fronte del quale l'agente della riscossione è tenuto a comunicare "ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse", una volta riscontrata la volontà del contribuente di procedere alla definizione agevolata e l'impegno del debitore a rinunciare ai giudizi in corso aventi per oggetto i carichi ricompresi nella definizione agevolata (Cass, n. 33193 del 2024).
Risulta, altresì, dalla documentazione allegata, che la ricorrente sta regolarmente pagando secondo le modalità accordate, tramite rate mensili (la prima prodotta in atti di circa 7.000 euro).
La rideterminazione della pretesta sul piano sostanziale per effetto dell'art. 1 c. 235 della Legge n.
197 del 2022 comporta variazioni sul piano processuale per effetto della previsione un'ipotesi speciale di estinzione ex lege dei giudizi pendenti (art. 1, comma 236, legge n. 197 del 2022), subordinata al perfezionamento della definizione agevolata e alla prova dei pagamenti eseguiti. Il positivo riscontro del perfezionamento della definizione agevolata porta a ritenere sussistenti i requisiti per poter procedere alla dichiarazione di estinzione del giudizio (sul punto, si veda Cass. n. 24428 del 2024, “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della L. n. 197 del
2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare
Pag. 4 di 6 delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta)”.
Risulta, dunque, del tutto evidente (e, peraltro esplicitata nelle note) la volontà di parte ricorrente nell'esprimere la carenza di interesse a coltivare ulteriormente l'azione. Difatti, appare difficilmente conciliabile una condotta del debitore che, da un lato, eserciti il diritto potestativo di definire i carichi pendenti versando un importo minore di quello risultante dagli importi affidati all'agente della riscossione e, prosegua, dall'altro lato, i processi relativi ai carichi che va a definire in via agevolata ex legge n. 197 del 2022 (Cass. n. 33193 del 2024).
Questo Tribunale (pur nella consapevolezza della remissione alle Sezioni Unite della questione circa la necessità di sospendere o definire il giudizio in casi di rottamazione quater, per effetto dell'ordinanza n. 5830 del 2025 richiamata nelle difese del ricorrente) ritiene che proprio tale esplicitazione, unitamente alla complessiva valutazione del caso concreto, renda necessario e dovuto già un giudizio di estinzione per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Del resto, si concorda con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, per cui sarebbe contrario al principio di ragionevolezza prospettare una stasi del processo per l'intero periodo necessario a completare il piano di rateizzazione.
Questo “tanto più che il parametro costituzionale appena evocato (art. 111 Cost. n.d.r.) deve essere considerato non solo nella prospettiva della parte privata, ma anche nella dimensione pubblicistica (con le molteplici esigenze connesse non solo alle risorse pubbliche impiegate per la celebrazione del processo, ma rinvenienti anche dalla legislazione speciale). Di conseguenza, la documentazione attestante i pagamenti effettuati cui fa riferimento l'art. 1, comma 236, D.L. n. 197 del
2022 non può che essere quella relativa alle rate scadute al momento in cui viene portato a conoscenza del giudice il perfezionamento della definizione e la prova dei pagamenti delle rate” (cfr. Cass., n. 33193 del 2024).
Ad ogni modo, la nota con cui il ricorrente chiede che il Tribunale “voglia disporre l'estinzione della causa
o dichiararla inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse”, sgombra ogni dubbio circa la volontà di prosecuzione dell'azione da parte della società ricorrente e di coltivare quindi le proprie domande circa la fondatezza della pretesa contributiva di cui si discute.
Le ragioni della decisione, costituite da un fatto sopravvenuto alla proposizione del ricorso, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Inoltre, una eventuale condanna alle spese contrasterebbe, come rilevato da ampia giurisprudenza, con l'obiettivo della definizione agevolata volta ad incentivare l'adesione alla procedura.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara il giudizio estinto per sopravvenuto difetto di interesse ad agire;
Pag. 5 di 6 2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Prato, il 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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