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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5553 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6203/2022 r.g.a.c., vertente
TRA
, Parte_1
con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPINA LUBRANO LOBIANCO, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attore/opponente
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. BARBARA Controparte_1
ABAZIA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 28.1.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha notificato al sito in Napoli, Controparte_1 Parte_1 [...]
, atto di precetto datato 3.2.2022, per il Parte_1
pagamento della somma complessiva di € 16.587,77, sulla base della
Pagina 1 di 7 sentenza n. 1651/21, emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il 6.5.2021.
L'intimato si è opposto, instaurando il presente giudizio ex art. 615, c.
I, c.p.c. ed eccependo l'estinzione dell'avverso diritto per compensazione con propri controcrediti pari, nel complesso, a € 16.394,02.
2. Il credito posto a fondamento del precetto deriva dalla sentenza sopra indicata, emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, con la quale il attore è stato condannato a pagare alla € 14.683,95. Parte_1 CP_1
La convenuta opposta ha ammesso, nell'atto di precetto, che parte del suo credito, limitatamente a € 791,34, si è estinto mediante il pagamento, da parte del condominio, di sue obbligazioni verso terzi;
residuano pertanto,
della sua originaria pretesa, € 13.892,61, come esposto nel precetto.
A ciò sono stati aggiunti € 2.394,95 per spese di CTU;
ciò non trova,
invero, corrispondenza nella sentenza, ove tale voce di credito, pur posta a carico del , è stata oggetto di distrazione in favore del difensore Parte_1
della , anziché in favore di costei personalmente, che non ha, CP_1
pertanto, titolo per recuperarla coattivamente.
Con l'atto di citazione, il condominio intende sostenere l'esistenza di suoi ulteriori controcrediti, tali da estinguere interamente l'avverso diritto e,
in particolare: a)“€ 5.112,46, così specificati: -oneri condominiali ordinari
relativi al periodo luglio 2019 – gennaio 2022 per nn. 31 rate da € 72,58
cad., per un importo complessivo di € 2.249,98; -oneri condominiali ordinari
gennaio/giugno 2017 nn. 6 rate da € 72,58 cad., per un importo complessivo
di € 435,48; -pagamento precetto Edilsimpaty in favore dell'avv. Salvione
per € 532,00; -monitoraggio nell'appartamento della Sig.ra € CP_1
570,00; -compenso direttore lavori Arch. per lavori al fabbricato € CP_2
Pagina 2 di 7 1.325,00”; b) “€ 10.754,22 per canoni ordinari e straordinari dall'anno
2012 al 13.12.2016, come da riparto riassuntivo al 13.07.2017, (schema
conguagli dall'anno 2012/2013 e scheda anni 2014-2015-2016 e anno 2017
al 13 .07), oltre la cifra di € 69,11 ed € 458,23 come risulta dal conguaglio
al 13.07.2017 per un totale di € 11.281,56, tutte cifre approvate e
consolidate”.
Nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183,
c. VI, n. 1) c.p.c., la convenuta opposta ha ammesso la volontaria compensazione, nelle more della comparizione, di ulteriori € 5.816,76 (così
specificati a pg 2 della comparsa: “n. 33 rate da luglio 2019 a marzo 2022 €
72,58 cadauna pari ad € 2.395,14 € 532 per Avv. Salvione Edilsimpaty;
€
570,00 per monitoraggio sia appartamento che garage;
€ 2.319,62 per spese
dal n. 7 al n. 10 del riparto spese lavori come approvato in assemblea”), per un residuo di soli € 8.075,85, oltre accessori.
In tali termini è dunque contenuta l'attuale controversia, mentre la materia del contendere deve intendersi per il resto cessata.
2.1. Ebbene, la compensazione determina ex art. 1242 c.c. l'estinzione,
fino a concorrenza, dei due crediti contrapposti, ma presuppone, ai sensi dell'art. 1243, c. I, c.c., che essi siano entrambi liquidi;
tale ultimo criterio ne implica a sua volta la certezza, vale a dire l'inesistenza di contestazioni circa la loro esistenza ovvero la loro risoluzione con decisione giudiziale divenuta definitiva.
Da ciò deriva che il destinatario dell'azione esecutiva, minacciata o concretamente promossa, possa efficacemente eccepire l'estinzione per compensazione dell'avversa pretesa, quando il suo debito sia a sua volta
Pagina 3 di 7 certo e liquido, oppure ove esso, pur ancora illiquido, sia tuttavia certo nella sua esistenza e agevolmente liquidabile (v. Cass., Sez. III, nn. 30323/19 e
9686/20), ovvero, ancora, demandando al giudice dell'opposizione l'eventuale condanna del convenuto al pagamento del sovrappiù (v. Cass.,
Sez. III, n. 11449/03).
Fino a tale accertamento, l'eccezione di compensazione non può
produrre il suo effetto estintivo, né, di conseguenza, inibire l'azione esecutiva, ove il credito principale derivi da un titolo ex art. 474 c.p.c.; la compensazione, infatti, costituisce una forma di estinzione, reciprocamente satisfattiva, delle obbligazioni dedotte e non può, per tale ragione,
prescindere dal definitivo accertamento di entrambe (v. Cass., S.U., n.
23225/16; Sez. III, n. 31359/18).
2.2. Tali principi vanno altresì coordinati, nel caso di specie, con quelli elaborati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità con specifico riferimento ai presupposti necessari a opporsi all'esecuzione minacciata sulla base di titoli di formazione giudiziale, i quali si risolvono a loro volta in un accertamento sia sui fatti costitutivi del credito sia sull'inesistenza di fatti impeditivi o estintivi dello stesso.
Per tale ragione, si è affermato - né vi è ragione di discostarsi dall'insegnamento della S.C. - che “la compensazione, quale fatto estintivo
dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo
di opposizione all'esecuzione forzata, fondata
su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito
fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto
successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario
Pagina 4 di 7 resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti
estintivi od impeditivi ad essa contrari” (v. Cass., Sez. I, n. 9912/07).
2.3. Nel caso di specie, la sentenza azionata è stata pronunciata nell'anno 2021, mentre le ragioni di credito opposte, tuttora controverse,
derivano tutte da fatti anteriori alla formazione del titolo: “oneri
condominiali ordinari gennaio/giugno 2017 nn. 6 rate da € 72,58 cad., per
un importo complessivo di € 435,48; […] -compenso direttore lavori Arch.
per lavori al fabbricato € 1.325,00”; b) “€ 10.754,22 per canoni CP_2
ordinari e straordinari dall'anno 2012 al 13.12.2016, come da riparto
riassuntivo al 13.07.2017, (schema conguagli dall'anno 2012/2013 e scheda
anni 2014-2015-2016 e anno 2017 al 13 .07), oltre la cifra di € 69,11 ed €
458,23 come risulta dal conguaglio al 13.07.2017”.
Tutte le pretese che l'opponente intende contrapporre all'avverso credito onde dedurne l'estinzione per compensazione avrebbero, pertanto,
dovuto essere eccepite nel procedimento di cognizione definito con la sentenza azionata e non possono, in questa sede, ostacolare il diritto della convenuta di procedere a esecuzione.
È pertanto superfluo indagare, nel merito, l'effettiva esistenza dei controcrediti vantati dall'opponente, poiché le dirimenti considerazioni in diritto sopra svolte escludono, già sul piano della prospettazione, che essi possano inibire l'avversa facoltà di procedere a esecuzione.
2.4. Da quanto si è detto non deriva certamente che il diritto del
– beninteso, se effettivamente sussistente – si sia estinto, per il Parte_1
sol fatto di non essere stato eccepito in compensazione nel corso del giudizio che condusse alla sentenza azionata.
Pagina 5 di 7 Ove esso non si sia estinto per altra causa, infatti, ben potrà il suo titolare farlo valere in un eventuale giudizio di cognizione, per ottenere un proprio titolo di condanna nei confronti della . CP_1
Anche in questa sede, invero, l'opponente avrebbe potuto cumulare,
alla domanda ex art. 615 c.p.c., anche quella volta a ottenere la condanna della sua controparte al pagamento di quanto da lei dovuto.
Ciò, tuttavia, non è avvenuto, essendosi il condominio limitato a far valere il proprio controcredito quale mezzo di eccezione e a valorizzarlo come causa di estinzione, per compensazione, dell'avversa pretesa.
Proprio tale difesa, tuttavia, come si è visto, non può essere in questa sede utilmente svolta, essendosi formato il giudicato sull'esistenza del diritto di credito della alla data di emanazione della sentenza e non potendo CP_1
tale accertamento essere rimosso sulla base di circostanze anteriori alla pronuncia giudiziale.
Fermo restando il diritto del di ottenere in altra sede Parte_1
l'accertamento della sua pretesa, essa non può, dunque, essere qui veicolata come causa petendi di una domanda volta a infirmare la facoltà della CP_1
di procedere a esecuzione.
In definitiva, dunque, il suo diritto di procedere a esecuzione dev'essere riconosciuto nei limiti di € 8.075,85.
3. Le ammissioni della convenuta, per il resto vittoriosa, circa l'esistenza di una parziale causa di estinzione del suo credito giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
Pagina 6 di 7 nei confronti Parte_1
di , disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Controparte_1
1. accerta e dichiara l'inesistenza del diritto di parte convenuta di procedere a esecuzione nei confronti dell'attore, sulla base del titolo indicato in motivazione, per quanto eccede € 8.075,85;
2. compensa le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 03/06/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6203/2022 r.g.a.c., vertente
TRA
, Parte_1
con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPINA LUBRANO LOBIANCO, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attore/opponente
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. BARBARA Controparte_1
ABAZIA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 28.1.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha notificato al sito in Napoli, Controparte_1 Parte_1 [...]
, atto di precetto datato 3.2.2022, per il Parte_1
pagamento della somma complessiva di € 16.587,77, sulla base della
Pagina 1 di 7 sentenza n. 1651/21, emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il 6.5.2021.
L'intimato si è opposto, instaurando il presente giudizio ex art. 615, c.
I, c.p.c. ed eccependo l'estinzione dell'avverso diritto per compensazione con propri controcrediti pari, nel complesso, a € 16.394,02.
2. Il credito posto a fondamento del precetto deriva dalla sentenza sopra indicata, emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, con la quale il attore è stato condannato a pagare alla € 14.683,95. Parte_1 CP_1
La convenuta opposta ha ammesso, nell'atto di precetto, che parte del suo credito, limitatamente a € 791,34, si è estinto mediante il pagamento, da parte del condominio, di sue obbligazioni verso terzi;
residuano pertanto,
della sua originaria pretesa, € 13.892,61, come esposto nel precetto.
A ciò sono stati aggiunti € 2.394,95 per spese di CTU;
ciò non trova,
invero, corrispondenza nella sentenza, ove tale voce di credito, pur posta a carico del , è stata oggetto di distrazione in favore del difensore Parte_1
della , anziché in favore di costei personalmente, che non ha, CP_1
pertanto, titolo per recuperarla coattivamente.
Con l'atto di citazione, il condominio intende sostenere l'esistenza di suoi ulteriori controcrediti, tali da estinguere interamente l'avverso diritto e,
in particolare: a)“€ 5.112,46, così specificati: -oneri condominiali ordinari
relativi al periodo luglio 2019 – gennaio 2022 per nn. 31 rate da € 72,58
cad., per un importo complessivo di € 2.249,98; -oneri condominiali ordinari
gennaio/giugno 2017 nn. 6 rate da € 72,58 cad., per un importo complessivo
di € 435,48; -pagamento precetto Edilsimpaty in favore dell'avv. Salvione
per € 532,00; -monitoraggio nell'appartamento della Sig.ra € CP_1
570,00; -compenso direttore lavori Arch. per lavori al fabbricato € CP_2
Pagina 2 di 7 1.325,00”; b) “€ 10.754,22 per canoni ordinari e straordinari dall'anno
2012 al 13.12.2016, come da riparto riassuntivo al 13.07.2017, (schema
conguagli dall'anno 2012/2013 e scheda anni 2014-2015-2016 e anno 2017
al 13 .07), oltre la cifra di € 69,11 ed € 458,23 come risulta dal conguaglio
al 13.07.2017 per un totale di € 11.281,56, tutte cifre approvate e
consolidate”.
Nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183,
c. VI, n. 1) c.p.c., la convenuta opposta ha ammesso la volontaria compensazione, nelle more della comparizione, di ulteriori € 5.816,76 (così
specificati a pg 2 della comparsa: “n. 33 rate da luglio 2019 a marzo 2022 €
72,58 cadauna pari ad € 2.395,14 € 532 per Avv. Salvione Edilsimpaty;
€
570,00 per monitoraggio sia appartamento che garage;
€ 2.319,62 per spese
dal n. 7 al n. 10 del riparto spese lavori come approvato in assemblea”), per un residuo di soli € 8.075,85, oltre accessori.
In tali termini è dunque contenuta l'attuale controversia, mentre la materia del contendere deve intendersi per il resto cessata.
2.1. Ebbene, la compensazione determina ex art. 1242 c.c. l'estinzione,
fino a concorrenza, dei due crediti contrapposti, ma presuppone, ai sensi dell'art. 1243, c. I, c.c., che essi siano entrambi liquidi;
tale ultimo criterio ne implica a sua volta la certezza, vale a dire l'inesistenza di contestazioni circa la loro esistenza ovvero la loro risoluzione con decisione giudiziale divenuta definitiva.
Da ciò deriva che il destinatario dell'azione esecutiva, minacciata o concretamente promossa, possa efficacemente eccepire l'estinzione per compensazione dell'avversa pretesa, quando il suo debito sia a sua volta
Pagina 3 di 7 certo e liquido, oppure ove esso, pur ancora illiquido, sia tuttavia certo nella sua esistenza e agevolmente liquidabile (v. Cass., Sez. III, nn. 30323/19 e
9686/20), ovvero, ancora, demandando al giudice dell'opposizione l'eventuale condanna del convenuto al pagamento del sovrappiù (v. Cass.,
Sez. III, n. 11449/03).
Fino a tale accertamento, l'eccezione di compensazione non può
produrre il suo effetto estintivo, né, di conseguenza, inibire l'azione esecutiva, ove il credito principale derivi da un titolo ex art. 474 c.p.c.; la compensazione, infatti, costituisce una forma di estinzione, reciprocamente satisfattiva, delle obbligazioni dedotte e non può, per tale ragione,
prescindere dal definitivo accertamento di entrambe (v. Cass., S.U., n.
23225/16; Sez. III, n. 31359/18).
2.2. Tali principi vanno altresì coordinati, nel caso di specie, con quelli elaborati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità con specifico riferimento ai presupposti necessari a opporsi all'esecuzione minacciata sulla base di titoli di formazione giudiziale, i quali si risolvono a loro volta in un accertamento sia sui fatti costitutivi del credito sia sull'inesistenza di fatti impeditivi o estintivi dello stesso.
Per tale ragione, si è affermato - né vi è ragione di discostarsi dall'insegnamento della S.C. - che “la compensazione, quale fatto estintivo
dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo
di opposizione all'esecuzione forzata, fondata
su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito
fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto
successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario
Pagina 4 di 7 resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti
estintivi od impeditivi ad essa contrari” (v. Cass., Sez. I, n. 9912/07).
2.3. Nel caso di specie, la sentenza azionata è stata pronunciata nell'anno 2021, mentre le ragioni di credito opposte, tuttora controverse,
derivano tutte da fatti anteriori alla formazione del titolo: “oneri
condominiali ordinari gennaio/giugno 2017 nn. 6 rate da € 72,58 cad., per
un importo complessivo di € 435,48; […] -compenso direttore lavori Arch.
per lavori al fabbricato € 1.325,00”; b) “€ 10.754,22 per canoni CP_2
ordinari e straordinari dall'anno 2012 al 13.12.2016, come da riparto
riassuntivo al 13.07.2017, (schema conguagli dall'anno 2012/2013 e scheda
anni 2014-2015-2016 e anno 2017 al 13 .07), oltre la cifra di € 69,11 ed €
458,23 come risulta dal conguaglio al 13.07.2017”.
Tutte le pretese che l'opponente intende contrapporre all'avverso credito onde dedurne l'estinzione per compensazione avrebbero, pertanto,
dovuto essere eccepite nel procedimento di cognizione definito con la sentenza azionata e non possono, in questa sede, ostacolare il diritto della convenuta di procedere a esecuzione.
È pertanto superfluo indagare, nel merito, l'effettiva esistenza dei controcrediti vantati dall'opponente, poiché le dirimenti considerazioni in diritto sopra svolte escludono, già sul piano della prospettazione, che essi possano inibire l'avversa facoltà di procedere a esecuzione.
2.4. Da quanto si è detto non deriva certamente che il diritto del
– beninteso, se effettivamente sussistente – si sia estinto, per il Parte_1
sol fatto di non essere stato eccepito in compensazione nel corso del giudizio che condusse alla sentenza azionata.
Pagina 5 di 7 Ove esso non si sia estinto per altra causa, infatti, ben potrà il suo titolare farlo valere in un eventuale giudizio di cognizione, per ottenere un proprio titolo di condanna nei confronti della . CP_1
Anche in questa sede, invero, l'opponente avrebbe potuto cumulare,
alla domanda ex art. 615 c.p.c., anche quella volta a ottenere la condanna della sua controparte al pagamento di quanto da lei dovuto.
Ciò, tuttavia, non è avvenuto, essendosi il condominio limitato a far valere il proprio controcredito quale mezzo di eccezione e a valorizzarlo come causa di estinzione, per compensazione, dell'avversa pretesa.
Proprio tale difesa, tuttavia, come si è visto, non può essere in questa sede utilmente svolta, essendosi formato il giudicato sull'esistenza del diritto di credito della alla data di emanazione della sentenza e non potendo CP_1
tale accertamento essere rimosso sulla base di circostanze anteriori alla pronuncia giudiziale.
Fermo restando il diritto del di ottenere in altra sede Parte_1
l'accertamento della sua pretesa, essa non può, dunque, essere qui veicolata come causa petendi di una domanda volta a infirmare la facoltà della CP_1
di procedere a esecuzione.
In definitiva, dunque, il suo diritto di procedere a esecuzione dev'essere riconosciuto nei limiti di € 8.075,85.
3. Le ammissioni della convenuta, per il resto vittoriosa, circa l'esistenza di una parziale causa di estinzione del suo credito giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
Pagina 6 di 7 nei confronti Parte_1
di , disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Controparte_1
1. accerta e dichiara l'inesistenza del diritto di parte convenuta di procedere a esecuzione nei confronti dell'attore, sulla base del titolo indicato in motivazione, per quanto eccede € 8.075,85;
2. compensa le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 03/06/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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