Sentenza 28 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/06/2025, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2036/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione con modalità cartolare dell'udienza del 26.6.25;
considerato che
l'udienza del 26.06.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2036/2022, avente ad oggetto:lesioni perso- nali, vertente tra
(C.F. ), elett.te domiciliato in Vi- Parte_1 C.F._1 tulazio, alla Via G. Marconi n.57, palazzo del sole, presso lo Studio dell'Avv.
1
-Appellante-
E
HDI ASSICURAZIONI SPA – (CF e P.I. rapp.ta e difesa P.IVA_1 dall'avv.to Tiziana Miele ( ) elett.te domiciliata in Caivano C.F._2
(NA),in virtù di procura in atti;
-Appellata, appellante incidentale-
E
(C.F. elett.te domiciliato in Aversa, CP_1 C.F._3 alla via Roma n.40, presso lo studio dell'avv. stabilito Adolfo Caterino, il quale dichiara di agire di intesa con l'avv. Piero Riello;
-Appellato, appellante incidentale-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del 26.6.25 trattata con modalità cartolare.
Per l'appellata incidentale: come da comparsa di costituzione e note relative all'udienza del 26.6.25 trattata con modalità cartolare.
Per l'appellante incidentale: come da comparsa di costituzione e note relative all'udienza del 26.6.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'appellante ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n.2101\2021, emessa dal giudice di pace di Carinola dottoressa Maria Marrese, con cui è stata accolta la domanda risarcitoria, ai sensi dell'articolo 2054 c.2 c.c.
La vicenda trae origine da un sinistro stradale verificatosi in data 9 aprile, intorno alle 08:40 circa, in località Sant'Andrea del Pizzone di Francolise, all'altezza del civico n. 117 di via Roma, ove l'autovettura polo, condotta dal signor
[...]
e assicurata con la HDI assicurazioni, ha tamponato la ciclista CP_2
in sella ad una bici da corsa modello Moser. L'attrice è stata soccorsa Pt_1 presso il presidio ospedaliero di IS, come referto medico in atti. In primo grado i convenuti e regolarmente citati, CP_3 Controparte_2 sono rimasti contumaci mentre si è costituita la HDI ass., contestando le pretese
2
attoree. L'appellante ha proposto gravame per i seguenti motivi.
In primo luogo, ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 116 codice procedura civile, nella parte in cui giudice di prime cure ha ritenuto, in as- senza di una ricostruzione certa del sinistro, di dover far ricorso alla presunzione di pari responsabilità tra i conducenti coinvolti. A giudizio dell'appellante, tale decisione se posta in contrasto con il disposto dell'articolo 116 codice procedura civile, che impone al giudice il prudente apprezzamento delle prove raccolte sen- za possibilità di supplire all'assenza di prova con presunzioni generiche infonda- te. In secondo luogo, l'appellante ha lamentato che il primo giudice non ha fatto corretta applicazione del principio della presunzione di inosservanza della distan- za di sicurezza, quale criterio fondamentale nell'accertamento della responsabilità nei tamponamenti a catena.
Si è costituita in giudizio la HDI Assicurazioni spa, eccependo, in via preliminare l'improponibilità, inammissibilità e improcedibilità, nonché l'infondatezza in fatto e in diritto l'appello proposto chiedendo il rigetto del gravame e la conferma in toto della sentenza impugnata. In via preliminare, l'assicurazione ha sostenuto che, prima ancora di entrare nel merito delle doglianze sollevate con l'atto di ap- pello occorresse rilevare l'improcedibilità della domanda e dell'intervento in ra- gione della mancata costituzione in mora da parte dei germani Parte_1
e .
[...] CP_1
Ha evidenziato, a tal proposito, che nel primo grado è stata prodotta una racco- mandata a firma dell'avvocato Schiavone che, avrebbe contenuto una richiesta ri- sarcitoria per entrambi i danneggiati. Tuttavia, la compagnia ha eccepito di non aver mai ricevuto tale comunicazione e, a seguito della prima udienza ha svolto accertamenti sull'origine e sul contenuto della suddetta raccomandata. All'udienza istruttoria, l'assicurazione HDI, ha contestato che tale raccomandata fosse riferi- bile ai fatti di causa, risultando invece, secondo le verifiche dell'ispettorato, una richiesta risarcitoria relativa ad un diverso sinistro, presentata dall'avvocato
Schiavone per conto della IG . Inoltre, l'assicurazione ha sottolineato Pt_2 che l'avvocato Schiavone non ha mai disconosciuto né contestato il contenuto della raccomandata prodotta da controparte. La HDI ass. SPA ha anche eccepito il difetto di legittimazione attiva del signor osservando che il CP_1 documento prodotto in atti non è idoneo a dimostrare l'avvenuto acquisto del vei- colo e, per tale motivo, ha chiesto il rigetto dell'intervento volontario spiegato in primo grado, con condanna alle spese processuali. Nel merito, la compagnia ha
3
ritenuto che la dinamica del sinistro non sia stata provata in modo esaustivo, os- servando come l'onere probatorio non sia stato assolto mediante l'escussione del testimone dalle cui dichiarazioni del quale sono state evidenziate varie incon- gruenze e lacune, ritenute non attendibile avendo riferito particolari di scarso ri- lievo e omesso elementi fondamentali per una corretta ricostruzione dei fatti. A parere della società assicurativa, il giudice di prime cure, pur rilevando che il te- ste ha omesso di riferire elementi essenziali, ha comunque erroneamente ricono- sciuto un concorso di responsabilità, statuizione che, a giudizio della compagnia, risulta priva di adeguato fondamento probatorio. Infine, la HDI assicurazione ha ribadito che il teste come già eccepito nel giudizio di primo grado ha riportato le circostanze non riscontrabili nei documenti in atti facendo dubitare sull'effettiva presenza sul luogo del sinistro.
Sulla base di tali considerazioni, la compagnia ho proposto appello incidentale, chiedendo il rigetto integrale della domanda formulata nel primo grado di giudi- zio.
Con atto ritualmente depositato, si è costituito in giudizio il sig. , CP_1 il quale ha proposto appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado. Ha chiesto che venga dichiarata l'esclusiva responsabilità del signor nella causazione del sinistro oggetto di causa, con con- Controparte_2 dannare all'integrale risarcimento del danno subito.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto sia l'appello principale che gli appelli incidentali ri- sultano proposti nei termini di legge.
Va aggiunto che gli appelli risultano ammissibili sotto il profilo della formula- zione, in quanto redatti con specifica indicazione delle ragioni per le quali si ri- chiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto degli atti, si evince in maniera chiara quali siano le motiva- zioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valuta- zione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434
c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivol- ta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostru- zione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
4
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dei motivi di appello sia in merito alle domande formulate nel presente grado di giudizio.
Al riguardo, un recente arresto delle Sezioni Unite ha precisato che gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti con- testati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni ad- dotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacra- mentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris in- stantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
I motivi di appello
Orbene, la vicenda oggetto del presente giudizio trae origine da un sinistro strada- le, che l'appellante ha dedotto a essersi verificato in conseguenza dell'urto tra un'autovettura e una bicicletta da corsa marca Moser. In seguito all'impatto, l'ap- pellante ha riferito di aver riportato lesioni personali, per le quali è stata trasporta- ta presso il pronto soccorso dell'ospedale di IS. Tuttavia, tra le contesta- zioni sollevate dalla società assicurativa appellata, merita rilievo quella relativa alla lettera di costituzione in mora prodotta in atti da parte appellante. Secondo quanto eccepito dalla compagnia, la suddetta raccomandata, pur recando la firma dell'avvocato Schiavone risulterebbe riferita ad un diverso sinistro e ad un diffe- rente danneggiato ossia la IG e non alla presente vicenda. Ciò pre- Pt_2 messo, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”. A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite in una recen- te pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liqui- da" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudi- zio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un.
08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
5
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esi- genze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordi- nata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civi- le sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002). Ciò posto, applicando il principio della ra- gione più liquida e prescindendo da ogni valutazione in merito alle ulteriori que- stioni poste e a fondamento dell'appello di carattere preliminare, va detto che l'appello principale è infondato e pertanto deve essere rigettato, come pure va ri- gettato l'appello incidentale proposto da . Deve invece essere Controparte_1 accolto l'appello incidentale proposto dalla compagnia di assicurazione, non po- tendo affermarsi che sia stata raggiunta in giudizio la prova in ordine alla reale verificazione del sinistro, in quanto la dinamica del sinistro quale riferita dal teste escusso appare incompatibile con la dinamica del sinistro quale genericamente dedotta nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado e nella lettera di messa in mora che addirittura risulta essere riferita ad un sinistro completamente diverso. Ciò si dice per le seguenti ragioni. In primo luogo, parte appellata ha evidenziato che nel giudizio di primo grado, è stata prodotta in atti la raccoman- data numero 153308773337, con la quale, presuntivamente, l'avvocato Schiavone avrebbe formulato richiesta di risarcimento per conto dei danneggiati. Tuttavia, la compagnia assicurativa ha contestato la riferibilità di tale raccomandata ai fatti oggetto del presente giudizio rilevando sulla base delle verifiche eseguite presso l'ispettorato, che la missiva in questione era invece riferita ad un sinistro differen- te e ad un danneggiato diverso, precisamente alla IG . In riscontro di Pt_2 tale circostanza, la compagnia ha provveduto a depositare nella richiesta di risar- cimento danni proveniente dal medesimo avvocato Schiavone, ma espressamente formulata in nome per conto della IG , in relazione a fatti estranei al Pt_2 presente procedimento. Tale elemento risulta determinante, poiché, in assenza di una valida e specifica costituzione in mora riferita al sinistro oggetto di causa non può ritenersi validamente instaurata la procedura liquidativa prevista dall'articolo
145 del decreto legislativo 209\2005 con conseguente improcedibilità della do- manda risarcitoria. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
“La costituzione in mora deve essere specificamente riferita al sinistro per cui si agisce in giudizio in mancanza la richiesta non può ritenersi idonea a far decor-
6
rere i termini di cui all'articolo 145 del codice delle assicurazioni e, pertanto,
l'azione giudiziale risulta improcedibile” (Css. Civ. Sez. III 14 novembre 2018, n.
29191). Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente l'erroneità della messa in mora legata da poiché riferito ad altro evento dannoso circostanza che compor- ta l'infondatezza della pretesa risarcitoria per difetto del presupposto procedurale richiesto ex lege. In ogni caso, la domanda risarcitoria non può essere accolta nemmeno nel merito, attesa la mancanza di una prova compiuta e attendibile cir- ca la dinamica del sinistro. La ricostruzione dei fatti non risulta chiara né comple- ta e l'onere probatorio non può ritenersi assolto mediante l'escussione del testi- mone. Come peraltro già rilevato dal giudice di prime cure il teste ha omesso di riferire elementi essenziali per una precisa ricostruzione della vicenda, limitando- si a descrivere i dettagli marginali relativi alla bicicletta coinvolta senza però for- nire alcun chiarimento determinante sul comportamento del veicolo investitore.
Anzi, allo stesso teste ha reso dichiarazioni intrinsecamente contraddittorie e dif- ficilmente compatibili con la dinamica del presunto impatto: da un lato ha riferito che la tua vettura procedeva a modalità a velocità moderata e dunque, nel rispetto delle regole del codice della strada, dall'altro lato ha affermato che vi sarebbe sta- to un tamponamento a danno del velocipede. Tuttavia, non è stata indicata alcuna manovra improvvisa anomala da parte del conducente del veicolo investitore, né
è stato è fornito alcun elemento oggettivo che possa spiegare in che modo, pur procedendo a velocità moderata, l'autovettura avrebbe urtato la bicicletta. Inoltre, il teste ha sostenuto che il veicolo riportava una lieve “ammaccatura al paraurti”, senza chiarire tuttavia la distanza tra i due mezzi al momento del sinistro, nem- meno a seguito di un'esplicita domanda posta dal giudice in sede di escussione testimoniale. Tale assenza di riscontri puntuali e la genericità delle dichiarazioni rese conducono inevitabilmente a ritenere che la prova della responsabilità del conducente del veicolo investitore non sia stata raggiunta e di conseguenza, che la domanda risarcitoria debba essere rigettata per difetto di prova. L'art. 2967 c.c. prescrive che chi propone una domanda deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto. Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto. La Corte di cassazione in tal senso: “il vizio di violazione dell'art.2967 c.c. si configura solo quando il giudice abbia attribuito l'onere della prova a parte diversa da quella gravata, non quanto, pur correttamente attribuito, la prova non sia stata fornita o sia in- concludente”.
7
In definitiva, la genericità della dichiarazione resa dall'unico teste escusso, l'as- senza dell'intervento dei vigili o carabinieri o ambulanza, nonché la circostanza che pur essendo stati investiti a Francolise in provincia di Caserta, i danneggiati si sono recati al pronto soccorso di IS (circa 26 km) e non a quello più vicino di (circa 11 km) inducono a ritenere non adeguatamente Persona_1 provata in giudizio la verificazione del fatto storico e, in ogni caso, non possono dirsi adeguatamente provate le specifiche modalità di verificazione dello stesso, nonché i profili di responsabilità delle parti che sarebbero state coinvolte.
Vanno pertanto proposte le domande di risarcimento formulate da Parte_3
[...
e nel primo grado di giudizio. Parte_1
Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente decisione.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dell'attività espletata e delle questioni trattate.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
8
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
- rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_1
- accoglie l'appello incidentale proposto dalla compagnia di assicurazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande di risarcimento proposte da e CP_1 Parte_1
- condanna e al pagamento, in favore della compa- Parte_1 CP_1 gnia di assicurazione appellata, in solido tra loro, delle spese di lite, relative al primo grado di giudizio che liquida in € 633,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- condanna e al pagamento, in favore della compa- Parte_1 CP_1 gnia di assicurazione appellata, in solido tra loro, delle spese di lite, relative al presente grado di giudizio che liquida in € 360,00 per spese e in € 1.278,00 oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge;
- pone le spese occorse per la CTU a carico di Parte_1
- condanna , e l'avv. NA Schiavone CP_1 Parte_1 alla restituzione degli importi percepiti in ragione della sentenza impugnata e qui riformata;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante principale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 27.06.2025
Il Giudice dott.ssa
Maria Del Prete
9