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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 981/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13084/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240136660267000 TASSA AUTO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 431/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento 07120240136660267000, notificatagli in data 14.04.2025 ed avente ad oggetto l'omesso pagamento della Tassa Automobilistica Regionale anno 2017 per un importo totale di € 357,65.
Il ricorrente specifica che:
- in data 05.12.2002, perdeva il possesso dell'autoveicolo targato Targa_1 come da regolare denuncia che si versa in atti;
- all'atto della ricezione della cartella di pagamento in questa sede impugnata, a cui è sotteso l'avviso di accertamento n. 734370749264, inoltrava formale istanza di annullamento;
- con provvedimento di discarico del 02.05.2025, che si versa in atti, la Regione Campania UOD
50 13 17 Gestione Tassa Automobilistica ha provveduto ad annullare la richiesta impositiva nei confronti del ricorrente, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2017 inerente l'autoveicolo targato Targa_1 avviso di accertamento n. 734370749264.
Si sono costituite la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, a cui il ricorso è stato notificato in data 10.6.2025 prendendo atto della del provvedimento di annullamento e producendo il provvedimento di sgravio del 5.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, in quanto al momento della notifica del ricorso giurisdizionale in data 10.6.2025, la cartella era già stata oggetto il 5.6.2025 dello sgravio conseguente al provvedimento di autotutela in annullamento dell'avviso di accertamento da parte dell'Ente impositore: in definitiva, il ricorso ha avuto ad oggetto atti oramai inesistenti al momento della notifica
Era quindi onere del ricorrente accertarsi, dopo il provvedimento di annullamento del 02.05.2025, se a tale provvedimento fosse o meno poi seguito effettivamente lo sgravio e comunque notiziare l'Agente della Riscossione al fine eventualmente di sollecitare un suo atto di autotutela di annullamento della cartella impugnata.
Vista la singolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. compensa le spese di giudizio.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13084/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240136660267000 TASSA AUTO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 431/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento 07120240136660267000, notificatagli in data 14.04.2025 ed avente ad oggetto l'omesso pagamento della Tassa Automobilistica Regionale anno 2017 per un importo totale di € 357,65.
Il ricorrente specifica che:
- in data 05.12.2002, perdeva il possesso dell'autoveicolo targato Targa_1 come da regolare denuncia che si versa in atti;
- all'atto della ricezione della cartella di pagamento in questa sede impugnata, a cui è sotteso l'avviso di accertamento n. 734370749264, inoltrava formale istanza di annullamento;
- con provvedimento di discarico del 02.05.2025, che si versa in atti, la Regione Campania UOD
50 13 17 Gestione Tassa Automobilistica ha provveduto ad annullare la richiesta impositiva nei confronti del ricorrente, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2017 inerente l'autoveicolo targato Targa_1 avviso di accertamento n. 734370749264.
Si sono costituite la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, a cui il ricorso è stato notificato in data 10.6.2025 prendendo atto della del provvedimento di annullamento e producendo il provvedimento di sgravio del 5.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, in quanto al momento della notifica del ricorso giurisdizionale in data 10.6.2025, la cartella era già stata oggetto il 5.6.2025 dello sgravio conseguente al provvedimento di autotutela in annullamento dell'avviso di accertamento da parte dell'Ente impositore: in definitiva, il ricorso ha avuto ad oggetto atti oramai inesistenti al momento della notifica
Era quindi onere del ricorrente accertarsi, dopo il provvedimento di annullamento del 02.05.2025, se a tale provvedimento fosse o meno poi seguito effettivamente lo sgravio e comunque notiziare l'Agente della Riscossione al fine eventualmente di sollecitare un suo atto di autotutela di annullamento della cartella impugnata.
Vista la singolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. compensa le spese di giudizio.