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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 21/11/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 2233/2024 R. G. tra
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta delega a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Patrizia
BO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via
Simone MA n. 24, Siena
PARTE ATTRICE
nei confronti di
) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: SU
CONCLUSIONI:
ZA UG: “1) accertare e dichiarare che Sig. Parte_1 nato a [...] l'[...], residente in [...], Via Camperoni n.
26, C.F. è proprietario esclusivo per maturata C.F._1 usucapione acquisitiva, dell'immobile sito nel comune di Chiusdino
1 (SI), Via dei Camperoni n. 36 p. 1, distinto al Catasto Edilizio Urbano con foglio 90, particella 457, subalterno 7, categoria C/2;
2) conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari, di provvedere alla trascrizione e ogni altra necessaria variazione ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 chiesto accertarsi l'intervenuta usucapione dell'immobile sito nel comune di Chiusdino (SI), Via dei Camperoni n. 36 p. 1, distinto al
Catasto Edilizio Urbano con foglio 90, particella 457, subalterno 7, categoria C/2.
A fondamento della domanda ha dedotto di aver posseduto detto bene sin dal 26.4.1994, data in cui ha acquistato l'appartamento in Chiusdino (SI), Via Camperoni n. 26, identificato al catasto con foglio 90, particella 457, subalterno 6, categoria A/5 e data in cui è stata sottoscritta una scrittura privata tra le parti del rogito notarile, in cui i venditori Controparte_1 Controparte_2 hanno dichiarato di avere avuto il possesso Controparte_3 esclusivo ed indisturbato del vano oggetto della odierna domanda giudiziale, ininterrottamente fin dal 1940 e pertanto di avere maturato i termini per un valido acquisto per usucapione (doc. 3 scrittura privata).
Nella contumacia della parte convenuta, la causa è stata istruita mediante istruttoria orale all'esito della quale l'attore ha concluso come in epigrafe.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.c. e costituisce un modo di acquisto, a titolo originario, della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che
2 esercita di fatto l'uso della res, a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa.
I due requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente, e la durata dello stesso per un certo tempo stabilita dalla legge, entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire (Cass.
1176/80).
Per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art.1140
c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere deve estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr. Trib. Firenze, 22.4.1998).
La Corte di legittimità ha puntualizzato che la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene, e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
Quel che rileva è che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (cfr.
Cass. 3344/89).
Il possesso deve essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art.1163 c.c., dal carattere della pacificità ed essere palese.
Ulteriore requisito è la non equivocità, più precisamente il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
3 Soddisfano il requisito dell'univocità la pienezza e l'esclusività del potere di fatto su un bene che il giudice deve valutarle non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva.
Nella presente fattispecie l'attore ha assolto al suo onere probatorio circa l'esistenza dei predetti requisiti.
Egli ha infatti dimostrato che il bene in questione è stato dallo stesso posseduto e manutenuto a far data dal 1994.
Di ciò in particolare è stata fornita prova testimoniale, avendo il teste dichiarato di conoscere l'attore sin dal 1993, Testimone_1
1994 e alle domande formulate ha risposto: “2) DCV che il Sig.
[...]
dal 26/4/1994, possiede in maniera pacifica, indisturbata, Pt_1 continuativa, l'immobile sito nel comune di Chiusdino (SI), Via dei
Camperoni n. 36 p. 1, identificato al catasto con foglio 90, particella
457, subalterno 7, categoria C/2, classe 1, consistenza 10 m2: è Parte vero, lo so per conoscenza diretta di io sono stato anche a casa sua a Chiusdino e ha visto personalmente che la pertinenza è sempre stata nella sua disponibilità, non so gli estremi catastali.
Preciso che io sono venuto a Siena nel 1990 e ho conosciuto l'attore in quegli anni, sarà stato 1993, 1994;
3) DCV che il Sig. dal 26/4/1994, provvede Parte_1 personalmente alla manutenzione, riparazione, utilizzazione, pulizia
e custodia dell'immobile sito nel comune di Chiusdino (SI), Via dei
Camperoni n. 36 p. 1, identificato al catasto con foglio 90, particella
457, subalterno 7, categoria C/2, classe 1, consistenza 10 m2.: confermo la circostanza”.
A ciò si deve aggiungere che la parte convenuta società convenuta non si è presenta per rendere l'interrogatorio formale senza addurre alcun legittimo impedimento.
Sul punto si rileva che ai sensi degli artt. 116 e 232 c.p.c., la mancata presentazione della parte a rendere l'interrogatorio formale costituisce fatto processuale tale da indurre a ritenere ammessi i
4 fatti che formano oggetto di interrogatorio, purché concorrano anche altri elementi di prova da valutarsi complessivamente (cfr. ex multis,
Cass. 6697/2009, Cass. 2954/2006, Cass. 15389/2005).
Nel caso di specie, pertanto, tenuto conto delle altre risultanze processuali per come emerse in sede testimoniale, unitamente valutate all'ingiustificato rifiuto di rendere interrogatorio formale da parte della convenuta, si devono ritenere ammessi e provati i fatti costitutivi della domanda che, pertanto merita, accoglimento.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 per lo scaglione di riferimento con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi stante la natura contumaciale della controversia, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'intervenuta usucapione in favore di Parte_1 dell'immobile sito nel comune di Chiusdino (SI), Via dei Camperoni
n. 36 p. 1, distinto al Catasto Edilizio Urbano con foglio 90, particella
457, subalterno 7, categoria C/2;
- ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della sentenza con esonero del conservatore da ogni responsabilità;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compensi, € Pt_1
446,91 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge.
Così deciso in Siena, il 21/11/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.
Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 2233/2024 R. G. tra
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta delega a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Patrizia
BO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via
Simone MA n. 24, Siena
PARTE ATTRICE
nei confronti di
) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: SU
CONCLUSIONI:
ZA UG: “1) accertare e dichiarare che Sig. Parte_1 nato a [...] l'[...], residente in [...], Via Camperoni n.
26, C.F. è proprietario esclusivo per maturata C.F._1 usucapione acquisitiva, dell'immobile sito nel comune di Chiusdino
1 (SI), Via dei Camperoni n. 36 p. 1, distinto al Catasto Edilizio Urbano con foglio 90, particella 457, subalterno 7, categoria C/2;
2) conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari, di provvedere alla trascrizione e ogni altra necessaria variazione ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 chiesto accertarsi l'intervenuta usucapione dell'immobile sito nel comune di Chiusdino (SI), Via dei Camperoni n. 36 p. 1, distinto al
Catasto Edilizio Urbano con foglio 90, particella 457, subalterno 7, categoria C/2.
A fondamento della domanda ha dedotto di aver posseduto detto bene sin dal 26.4.1994, data in cui ha acquistato l'appartamento in Chiusdino (SI), Via Camperoni n. 26, identificato al catasto con foglio 90, particella 457, subalterno 6, categoria A/5 e data in cui è stata sottoscritta una scrittura privata tra le parti del rogito notarile, in cui i venditori Controparte_1 Controparte_2 hanno dichiarato di avere avuto il possesso Controparte_3 esclusivo ed indisturbato del vano oggetto della odierna domanda giudiziale, ininterrottamente fin dal 1940 e pertanto di avere maturato i termini per un valido acquisto per usucapione (doc. 3 scrittura privata).
Nella contumacia della parte convenuta, la causa è stata istruita mediante istruttoria orale all'esito della quale l'attore ha concluso come in epigrafe.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.c. e costituisce un modo di acquisto, a titolo originario, della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che
2 esercita di fatto l'uso della res, a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa.
I due requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente, e la durata dello stesso per un certo tempo stabilita dalla legge, entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire (Cass.
1176/80).
Per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art.1140
c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere deve estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr. Trib. Firenze, 22.4.1998).
La Corte di legittimità ha puntualizzato che la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene, e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
Quel che rileva è che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (cfr.
Cass. 3344/89).
Il possesso deve essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art.1163 c.c., dal carattere della pacificità ed essere palese.
Ulteriore requisito è la non equivocità, più precisamente il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
3 Soddisfano il requisito dell'univocità la pienezza e l'esclusività del potere di fatto su un bene che il giudice deve valutarle non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva.
Nella presente fattispecie l'attore ha assolto al suo onere probatorio circa l'esistenza dei predetti requisiti.
Egli ha infatti dimostrato che il bene in questione è stato dallo stesso posseduto e manutenuto a far data dal 1994.
Di ciò in particolare è stata fornita prova testimoniale, avendo il teste dichiarato di conoscere l'attore sin dal 1993, Testimone_1
1994 e alle domande formulate ha risposto: “2) DCV che il Sig.
[...]
dal 26/4/1994, possiede in maniera pacifica, indisturbata, Pt_1 continuativa, l'immobile sito nel comune di Chiusdino (SI), Via dei
Camperoni n. 36 p. 1, identificato al catasto con foglio 90, particella
457, subalterno 7, categoria C/2, classe 1, consistenza 10 m2: è Parte vero, lo so per conoscenza diretta di io sono stato anche a casa sua a Chiusdino e ha visto personalmente che la pertinenza è sempre stata nella sua disponibilità, non so gli estremi catastali.
Preciso che io sono venuto a Siena nel 1990 e ho conosciuto l'attore in quegli anni, sarà stato 1993, 1994;
3) DCV che il Sig. dal 26/4/1994, provvede Parte_1 personalmente alla manutenzione, riparazione, utilizzazione, pulizia
e custodia dell'immobile sito nel comune di Chiusdino (SI), Via dei
Camperoni n. 36 p. 1, identificato al catasto con foglio 90, particella
457, subalterno 7, categoria C/2, classe 1, consistenza 10 m2.: confermo la circostanza”.
A ciò si deve aggiungere che la parte convenuta società convenuta non si è presenta per rendere l'interrogatorio formale senza addurre alcun legittimo impedimento.
Sul punto si rileva che ai sensi degli artt. 116 e 232 c.p.c., la mancata presentazione della parte a rendere l'interrogatorio formale costituisce fatto processuale tale da indurre a ritenere ammessi i
4 fatti che formano oggetto di interrogatorio, purché concorrano anche altri elementi di prova da valutarsi complessivamente (cfr. ex multis,
Cass. 6697/2009, Cass. 2954/2006, Cass. 15389/2005).
Nel caso di specie, pertanto, tenuto conto delle altre risultanze processuali per come emerse in sede testimoniale, unitamente valutate all'ingiustificato rifiuto di rendere interrogatorio formale da parte della convenuta, si devono ritenere ammessi e provati i fatti costitutivi della domanda che, pertanto merita, accoglimento.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 per lo scaglione di riferimento con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi stante la natura contumaciale della controversia, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'intervenuta usucapione in favore di Parte_1 dell'immobile sito nel comune di Chiusdino (SI), Via dei Camperoni
n. 36 p. 1, distinto al Catasto Edilizio Urbano con foglio 90, particella
457, subalterno 7, categoria C/2;
- ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della sentenza con esonero del conservatore da ogni responsabilità;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compensi, € Pt_1
446,91 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge.
Così deciso in Siena, il 21/11/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.
Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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